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15 novembre 2019

TAEG errato: associato Adiconsum ottiene il dimezzamento degli interessi

Il Tribunale di Ancona ha revocato il decreto ingiuntivo opposto da un associato Adiconsum, riducendo il credito azionato da una società finanziaria (pari ad euro 11.619,33) e derivante da un contratto di finanziamento stipulato con l’opponente.

Il ricorrente, in particolare, contestava l’applicazione di un TAEG effettivo difforme da quello pubblicizzato, con la conseguente nullità - ex art. 125 bis TUB - di quelle clausole del contratto relative a costi non inclusi in maniera corretta nel TAEG posto a carico del consumatore.  

L’art. 1 del D.Lgs. n. 141/2010 definisce il TAEG, le cui modalità di calcolo vengono stabilite dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, come l’espressione in percentuale annua dell’importo totale del credito.

La medesima disposizione indica come costo totale del credito: “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.

Sulla base di tale dato normativo, parte opponente argomentava che alla base del calcolo del TAEG, e diversamente da quanto operato dalla Società Finanziaria, dovesse essere presa inconsiderazione la sola cifra messa a disposizione del cliente (10.000,00 euro), così epurando l’importo finanziato dalle spese di istruttoria e di quelle relative all'assicurazione.

Sposando la tesi difensiva di parte opponente, con la sentenza n. 1787/2019, il Tribunale ha ritenuto sussistente una differenza tra il TAEG pubblicizzato e pattuito (6.96%) e quello effettivamente richiesto al consumatore (9.05%), il quale, pur ricevendo la somma complessiva pari ad euro 11.057,00 ha avuto in realtà la disponibilità di un importo inferiore e pari ad euro 10.000,00. Il differenziale tra tali importi, sottolinea l’Autorità Giudiziaria, era stato infatti utilizzato per sostenere immediatamente, come peraltro riportato nello stesso contratto e non contestato dalle parti, i costi connessi al finanziamento medesimo.

Ad una diversa conclusione, e quindi ad una coincidenza tra TAEG pubblicizzato e TAEG effettivo, si sarebbe dovuti giungere ove:

“il cliente avesse avuto la disponibilità (il flusso per cassa) dell'intera somma di euro 11.057,00 e il pagamento dei costi legati al finanziamento fosse stato  dilazionato nel tempo mediante il pagamento delle rate”.

Il Tribunale, in applicazione dell’art. 125-bis TUB, ha dunque proceduto a rideterminare l’importo dovuto dall’opponente alla società opposta, condannando il primo a corrispondere la ridotta somma di euro 6.504,2 ottenuta tramite lo scorporo degli interessi calcolati in eccesso (pari a € 4.186,36) dalla somma originariamente ingiunta pari a 10.690,56 euro (come da correzione operata dalla CTU disposta dall’ Autorità Giudiziaria).



Fonte: ADICONSUM