24 gennaio 2020
Avviato dall'Antitrust italiana un procedimento di inottemperanza nei confronti di Facebook
Per non aver attuato quanto era stato disposto con il precedente provvedimento n. 27432 del 29 novembre 2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Facebook, che può comportare per lo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5 milioni di euro.
Con la citata decisione n. 27432/2018 l’Autorità aveva accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd, consistente nel non aver fornito agli utenti consumatori, in sede di registrazione al social network, informazioni adeguate sull’attività di raccolta e utilizzo a fini commerciali dei dati da essi forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, viceversa enfatizzandone la gratuità. In tal modo gli utenti erano stati indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che, altrimenti, non avrebbero preso.
Alla base di tale decisione, secondo l'Antitrust, c'era stata la valutazione che il patrimonio informativo costituito dai dati degli utenti di Facebook, in ragione della profilazione dei medesimi ad uso commerciale e per finalità di marketing, acquista un valore economico idoneo a configurare l’esistenza di un rapporto di consumo, anche in assenza di corrispettivo monetario.
Il citato provvedimento era stato poi, confermato sul punto dal Tar (v. sentenze del T.A.R. Lazio, Sez. I, del 10 gennaio 2020, n. 260 e n. 261).
Oltre a sanzionare le società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., in solido, per complessivi 10 milioni di euro, l’Autorità aveva vietato l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto che la società pubblicasse una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.
Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite da Facebook, è emerso la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato in quanto, nonostante le misure attuate, permane a tutt'oggi la condotta ingannevole di FB.
Infatti, l’unica modifica attuata in relazione alla pagina di registrazione al social network, ossia la rimozione del claim di gratuità (“è gratis e lo sarà per sempre”), non è stata ritenuta sufficiente dall'Antitrust a rimuovere gli accertati profili di illegittimità. Il consumatore che si registra al social network continua a non essere informato con chiarezza e immediatezza in merito alle finalità commerciali della raccolta e utilizzo dei suoi dati con finalità remunerative da parte della società.
Inoltre, la società non ha ancora provveduto alla pubblicazione della dichiarazione rettificativa disposta dall’Autorità con il medesimo sopra citato provvedimento, non avendo provveduto a diffondere alcuna dichiarazione sul proprio sito aziendale e sulla app, né sulle pagine personali dei singoli utenti italiani registrati.
Pertanto, come informa il Comunicato stampa del 24 gennaio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare il procedimento di inottemperanza IP330 nei confronti di Facebook per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento del 29 novembre 2018, n. 27432.