• Tutela dei consumatori - Indennizzi e risarcimenti -Turismo e ristorazione

22 febbraio 2023

Danno da vacanza rovinata: quali condizioni per il risarcimento?

di Marta Miccichè

Con una recente pronuncia il Tribunale ordinario di Latina ha ricordato i presupposti della responsabilità contrattuale dell’agenzia viaggi e del tour operator in relazione alla vendita di pacchetti turistici e della risarcibilità del danno da vacanza rovinata.


La vicenda, in merito alla quale il Tribunale ha deciso con sentenza n. 243 del 2023, trae origine dall'atto di citazione con cui il sig. M. conveniva in giudizio la G. s.r.l. e la C. Tour Operator al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità contrattuale delle convenute, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da vacanza rovinata.
Deduceva l’attore di aver sottoscritto, presso l’Agenzia di viaggio convenuta, un pacchetto turistico relativo a un servizio turistico per sé e per il proprio nucleo familiare. Tuttavia, giunto nel luogo di destinazione i servizi offerti non erano rispondenti a quanto pattuito con l’agenzia convenuta. Deduceva di aver diffidato le convenute per ottenere il ristoro dei danni patiti e di aver azionato procedimento di mediazione, conclusosi negativamente. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite le convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree perchè infondate.

Entrando nel merito della vicenda il Tribunale ha osservato quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza, se i servizi erogati dalla struttura alberghiera non sono corrispondenti a quelli offerti sul catalogo e se il livello delle prestazioni riservate agli ospiti è gravemente scadente, si configura il danno da vacanza rovinata, sussistendo una responsabilità concorrente tra agenzia di viaggio e tour operator, secondo le rispettive responsabilità. In particolare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 79 del 2011 l’intermediario di viaggi (o venditore o “agenzia di viaggi”) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore atteso che sceglie l’organizzatore, trasmette tempestivamente le prenotazioni, incassa il prezzo o lo restituisce in caso di annullamento. L'intermediario di viaggi, tuttavia, non può essere ritenuto responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2), l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate (Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, n.3150, Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13511). Il danno da vacanza rovinata è risarcibile, quindi, a fronte dell’inadempimento degli obblighi gravanti sull’organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico (Cassazione civile sez. III, 19/10/2017, n. 24607).

Ciò detto, il Tribunale ha evidenziato che la tutela invocata dall’attore si applica ai pacchetti turistici, ossia i pacchetti (di servizi) turistici aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso” e le crociere turistiche del D.Lgs. n. 79/2011, avente ad oggetto la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purché la durata sia superiore alle 24 ore ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) Trasporto, b) Alloggio c) Servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

Orbene, al fine di ascrivere la responsabilità contrattuale dell’agenzia viaggi e del tour operator in relazione alla vendita dei propri pacchetti turistici ed imputare il danno da vacanza rovinata, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 79/2011, applicabile ratione temporis, attesa la successiva entrata in vigore della Direttiva 90/314/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018, disciplinante l’intera materia, è necessario che siano stati negoziati almeno due elementi del viaggio tra quelli relativi al trasporto, all’alloggio e ad un terzo servizio non accessorio ai primi due.

Dalle evidenze documentali in atti, il Giudice ha ritenuto che, nonostante il nome attribuito al contratto di cui era causa, il servizio acquistato dall’attore era identificabile unicamente con servizio alberghiero. Ne deriva che, considerato che al di fuori delle summenzionate circostanze non ricorrenti nella fattispecie in esame priva della combinazione di almeno due servizi, non era possibile invocare la disciplina riservata ai pacchetti turistici, risultando applicabile, invece, la Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, recepita con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Ebbene, l’art. 18 comma 2 prevede che “quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno, l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente Convenzione”.

Una volta informato il viaggiatore, come è stato fatto nella specie, delle prestazioni promesse e reso edotto sulle strutture prenotate, espressamente accettate, forniti i documenti di viaggio, nulla più incombe sull’intermediario del viaggio per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi.

Ebbene, agli atti di causa vi era espressa indicazione delle strutture alberghiere ove l’attore e la sua famiglia avrebbero trascorso le vacanze. Risultava pacifico ed incontestato l’invio della quotazione elaborata dal tour operator ed inoltrata dall’agenzia all’attore con espressa individuazione delle strutture disponibili. Risultava, parimenti, incontestata l’espressa accettazione delle strutture ivi indicate, risultando egli essere stato reso edotto anticipatamente di quali fossero.

Tuttavia, il cliente che si affida ad una agenzia di viaggi ha la legittima aspettativa che, avendo richiesto una specifica categoria minima di qualità delle strutture, qualora gli vengano prospettate le strutture ricettizie disponibili, si evidenzi se tutte od alcune delle stesse siano di categoria inferiore a quelle richieste; è vero che il cliente avrebbe potuto anche verificare autonomamente l’assenza di qualificazione della categoria inizialmente richiesta, ma tale circostanza può ridurre la responsabilità dei soggetti proponenti ma non eliminarla del tutto. Il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità sia dell’intermediario per non aver verificato che le strutture proposte fossero conformi alle richieste che dell’organizzatore per aver indotto in errore parte attrice nell’accettazione della proposta.

Una volta accertata la responsabilità delll'intermediario e dell'organizzatore, il Tribunale ha affrontato la questione della possibile integrazione di un danno non patrimoniale in capo al consumatore a fronte della mancata fruizione delle ferie con conseguente mancata realizzazione della vacanza programmata e al desiderato periodo di riposo e relax.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto che tale danno rientrava nell’ampia nozione di danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., in quanto costituente violazione di principi costituzionalmente protetti di cui agli artt. 2, 32 e 36 co. 3 della Costituzione, nonché dal complesso di norme comunitarie sopra citate, rientrando nelle attività realizzatrici della persona umana ed è liquidabile, ex art. 2056 c.c., in via equitativa.

All’uopo si è richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, secondo cui tale danno è risarcibile:

  • quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;

  • quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;

  • quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr. ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).

Il danno “non patrimoniale”, considerato come categoria unica, sussiste in tutti i casi nei quali vi è una violazione dei diritti fondamentali della persona previsti da specifiche norme di legge, anche comunitarie, ovvero dalla Carta Costituzionale.

Il danno da vacanza rovinata è quindi costituito da un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell’intraprendere un periodo di vacanza, che si estrinseca nei patimenti direttamente legati agli inconvenienti subiti e che impedisce di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che la parte si era prefissata al momento della programmazione del viaggio. Tale pregiudizio al benessere si aggiunge ai patimenti patrimoniali: non si tratta tanto di una sofferenza subita, bensì piuttosto di un "mancato guadagno" sul piano del benessere e della qualità della vita, cioè la mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza (cfr. Trib. Verbania 23 aprile 2002).

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che non ricorreva tale danno, mancando la gravità della lesione e il superamento di una soglia minima di tollerabilità, che trova fondamento nella sempre più accentuata valorizzazione della regola di correttezza e buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, che (secondo gli orientamenti attuali di dottrina e giurisprudenza, es. Cass. sez. unite 15 novembre 2007, n. 23726) accompagna il contratto in ogni sua fase.


Avv. Marta Miccichè