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29 gennaio 2024

DDL beneficenza: le nuove norme sulla destinazione ad iniziative di solidarietà dei proventi degli operatori commerciali

E' stata approvato dal Governo un disegno di legge (DDL) che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti a scopi di beneficenza.


Le nuove norme approvate nella riunione del 25 gennaio 2024 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sono
 finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati ad iniziative solidaristiche.

Come si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il DDL dispone:

  • per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare il soggetto destinatario dei proventi, le finalità a cui questi sono destinati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto. I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi);
  • per i produttori ed i professionisti, l'obbligo di comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media.

Il 50% degli importi delle sanzioni sarà destinato a finalità solidaristiche. 

Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.