24 giugno 2026
AGCM e procedimento sanzionatorio: la disparità di trattamento nell'adozione degli impegni inficia la sanzione finale
In tema di sanzioni per pratiche commerciali scorrette, sebbene la valutazione circa l'idoneità degli impegni presentati dal professionista ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 206/2005 rientri nell'ampia discrezionalità dell'AGCM, l'esercizio di tale potere deve conformarsi ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione. Configura una illegittima disparità di trattamento, idonea a determinare l'illegittimità derivata del provvedimento sanzionatorio finale, la condotta dell'Autorità che - nell'ambito di procedimenti paralleli e speculari avviati nel medesimo contesto emergenziale causato dal Covid nei confronti di più vettori aerei concorrenti per condotte sovrapponibili - rigetti gli impegni di un solo professionista con motivazione sintetica e senza preventiva interlocuzione, laddove abbia invece instaurato trattative e successivamente accolto gli impegni analoghi degli altri operatori, chiudendo i relativi procedimenti senza accertamento dell'infrazione.
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