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21 ottobre 2026

Etichettatura energetica e concorsi a premi online: l’organizzatore è un distributore e deve indicare la classe di efficienza del prodotto

L’articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2017/1369 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «distributore» il soggetto che, nell’ambito della propria attività commerciale, organizza un concorso a premi online e promette un televisore come premio, anche senza richiedere un corrispettivo per la sua attribuzione. Tale soggetto è pertanto tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 6, primo comma, lettera a), del medesimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2013, che impongono di indicare la classe di efficienza energetica del prodotto e la relativa gamma di classi nei messaggi pubblicitari visivi. Costituisce un messaggio pubblicitario visivo anche la mera visualizzazione online dell’immagine del prodotto accompagnata dall’indicazione del modello, senza ulteriori informazioni.

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