• Tutela dei consumatori - Indennizzi e risarcimenti -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

23 maggio 2018

Lo sciopero selvaggio non esclude la compensazione pecuniaria dovuta dalla compagnia aerea ai passeggeri per ritardi e cancellazioni di volo

Nell’interpretare l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, la CGUE con la sentenza del 17 aprile 2018 (cause riunite C‑195/17, da C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, da C‑278/17 a C‑286/17 e da C‑290/17 a C‑292/17) ha stabilito che lo sciopero del personale di volo non costituisce un valido motivo per escludere il risarcimento in favore dei passeggeri che hanno subito un ritardo dovuto a tale motivo.

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