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9 ottobre 2018

Intese e prosecutorial discretion - Il Tribunale dell'Unione Europa si sofferma sul tema della discrezionalità della Commissione nel valutare l’interesse dell’Unione a proseguire l’esame di un caso

di Mario Cistaro

Con la sentenza in commento il Tribunale dell'Unione Europea (il Tribunale), rigettando integralmente l'impugnazione proposta dall'European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC) per l'annullamento di una decisione della Commissione europea (la Commissione) adottata lo scorso 27 maggio 2014 (la Decisione del 2014), ha fornito alcuni chiarimenti circa la natura dell'ampia discrezionalità di cui è dotata la Commissione nell'ambito della sua attività istituzionale in materia antitrust.

La Commissione, mediante la Decisione del 2014, respingeva una denuncia presentata da EAEPC nel 1999 (la Denuncia del 1999) per carenza di interesse dell'Unione alla prosecuzione delle indagini sulle infrazioni ivi denunciate e relative alle condizioni generali di vendita proposte da GlaxoSmithKline SA (GSK), all'epoca Glaxo Wellcome SA, ai grossisti autorizzati in Spagna (l'Accordo).

Nel 1998 GSK aveva notificato l'Accordo alla Commissione al fine di ottenere un'attestazione negativa o una dichiarazione di esenzione individuale, procedura allora possibile ai sensi degli articoli 2 e 4 del Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, oggi abrogato dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Nel dettaglio, l'Accordo denunciato prevedeva una distinzione tra i prezzi applicati ai grossisti per i medicinali destinati ad essere rivenduti entro i confini nazionali e quelli applicati per i medicinali destinati all'esportazione.

Con la Denuncia del 1999 EAEPC chiedeva alla Commissione di rifiutare il rilascio di un'attestazione negativa o di un'esenzione e di ingiungere alla GSK di porre fine alla politica di prezzi prevista dall'accordo. Nel 2001 la Commissione aveva, infine, confermato che l'Accordo costituiva una violazione dell'art. 101 (1) TFUE e che non soddisfaceva le condizioni di esenzione di cui all'articolo 101 (3), TFUE (la Decisione del 2001).

Successivamente GSK impugnava la Decisione del 2001 della Commissione. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CdG), in ultima istanza, confermava che l'Accordo costituiva una violazione dell'art. 101 ma rilevava che la Commissione non aveva eseguito un esame completo degli argomenti dedotti da GSK a proposito dell'esenzione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE (la Sentenza del 2009). GSK, infine, nel 2010 ritirava la domanda di attestazione negativa o di esenzione individuale del 1998 sottolineando che dalla notifica dell'accordo nel 1998 non aveva più fatto uso del sistema tariffario in Spagna e che le condizioni del mercato erano notevolmente cambiate.

In questo scenario, caratterizzato da diverse tappe che si collocano in una tempistica particolarmente dilatata, si inserisce l'impugnazione proposta EAEPC e integralmente rigettata dal Tribunale. Con la Decisione del 2014 oggetto dell'impugnazione la Commissione aveva ritenuto di non essere tenuta ad adottare una nuova decisione alla luce della Sentenza del 2009. La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui agli articoli 265 e 266 TFUE, relative all'obbligo di pronunciarsi e di adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari a seguito di una decisione di annullamento delle corti europee, non trovassero applicazione nel caso in esame.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che (i) non poteva pronunciarsi su una richiesta di esenzione che era stata ritirata, (ii) non era tenuta ad agire sulla Denuncia del 1999 a causa dell'annullamento della decisione da parte CdG e (iii) che un denunciante ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1/2003 non può obbligare la Commissione ad adottare una decisione sull'esistenza o meno di un'infrazione, visto che la Commissione dispone di un potere discrezionale per quanto riguarda l'istruzione dei casi a seguito di una denuncia.

Su quest'ultimo punto la Commissione ha precisato, e il Tribunale ha accolto integralmente, che  spetta alla Commissione, dopo avere valutato, con tutta l'attenzione necessaria, gli elementi di fatto e di diritto addotti dalla parte autrice della denuncia, mettere a confronto la rilevanza dell'asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune con la politica della concorrenza all'interno dell'Unione europea, al fine di adempiere nel miglior modo possibile al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE previsto dall'art. 105 dello stesso.

 


Avv. Mario Cistaro

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com