19 novembre 2018
Cassazione: la concorrenza sleale parassitaria si configura quando un imprenditore opera in maniera sistematica e persistente sulle orme del concorrente
di Annalisa Spedicato
La Corte di Cassazione, in occasione della pronuncia n. 25607/2018, ha puntualizzato la differenza tra l’ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598, n. 2, cod. civ.) e ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile o parassitaria.
In linea generale, la prima forma di concorrenza sleale ricorre quando i prodotti o l’impresa non sono dotati di pregi, quali, ad esempio, medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù e l’imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ad essi, pregi appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da infierire sulla libera scelta dei consumatori (Cass., 07/01/2016, n. 100; Cass., 10/11/1994, n. 9387). Quando diversamente un imprenditore adotta tecniche, materiali o procedimenti già usati da altra impresa, si verifica la concorrenza sleale per imitazione servile.
Premesse tali distinzioni in materia di concorrenza sleale, se un prodotto manca di notorietà o di particolare efficacia distintiva anche nella forma, non può dirsi che lo stesso sia dotato di pregi particolari, tali da far ritenere possibile il verificarsi della concorrenza sleale per appropriazione di pregi di prodotti altrui a carico di un altro imprenditore che, nel prodotto da lui commercializzato e pubblicizzato, riproduce la forma di un prodotto comunemente usata nel mercato e non riconducibile ormai al solo produttore originario.
La Cassazione ha respinto con siffatta argomentazione il ricorso di un imprenditore contro la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva ribaltato la pronuncia dei giudici di prime cure in relazione ad un utensile commercializzato sin dagli anni ottanta dall’imprenditore e per il quale egli aveva citato in giudizio un suo concorrente, tacciandolo di concorrenza sleale per imitazione servile e appropriazione di pregi di prodotti altrui ai sensi dell’art. 2598 cod. civ., ovvero per avere immesso sul mercato un prodotto (si trattava di una rivettatrice), avente le medesime caratteristiche e la stessa forma di quello da lui ideato e commercializzato.
Gli ermellini hanno però appoggiato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che le caratteristiche del prodotto su cui il ricorrente vantava l’esclusiva non fossero pregi tali da poter fare del suo, un prodotto dotato di qualità così particolari da essere tutelate, né il suo concorrente, nel pubblicizzare e commercializzare la propria rivettatrice, aveva impiegato ipotetici pregi o caratteristiche dell’utensile fabbricato e venduto dal concorrente, attribuendoli al proprio prodotto. Pertanto, a giudizio della Cassazione, non v’era ragione di affermare che il convenuto si fosse avvalso dell’accreditamento commerciale e dell’avviamento del ricorrente; doveva pertanto ritenersi esclusa l’ipotesi di concorrenza per appropriazione di pregi, ai sensi dell’art. 2598, primo comma, n. 2 cod. civ., attesa sia la mancanza di particolari pregi e qualità dell’utensile prodotto dal ricorrente, che l’attribuzione degli stessi al prodotto del concorrente, vieppiù considerando che il prodotto appariva volgarizzato e standardizzato con il contributo stesso del ricorrente, il quale aveva permesso a varie aziende sue concorrenti di vendere con il proprio marchio un prodotto da essa ideato - con conseguente non tutelabilità del prodotto contro la concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, primo comma, n. 2 cod. civ..
Per quanto concerne l’ipotesi di concorrenza parassitaria, pure contestata al concorrente, i giudici di Piazza Cavour osservano che in tale specifica fattispecie di concorrenza, l’imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa dì esse (in quella sincronica), là dove per «breve» deve intendersi quel periodo durante il quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Questo perchè la creatività è protetta dal nostro ordinamento fintanto che ciò su cui si vanti un’esclusiva, può considerarsi “originale”, nel senso che, quando l’originalità venga ad esaurirsi - ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai pubblico di conoscenze e di esperienze note a tutti coloro che operano nel settore essendosi così estinto da parte dell’imprenditore originario il capitale impiegato nello sforzo creativo - la condotta riferita all’imitazione di quell’attività che è ormai generalizzata e spersonalizzata, non può ritenersi atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a nuocere all’altrui azienda (cfr. Cass., 20/07/2004, n. 13423).
Tra l’altro, sottolineano i giudici, la concorrenza sleale parassitaria, di cui parla l’art. 2598, n. 3, cod. civ., consiste in un comportamento continuo e sistematico di un imprenditore che opera sui passi del suo concorrente mediante l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, attraverso condotte tese a procurare danno all’imprenditore con qualsiasi mezzo contrario ai principi della correttezza professionale. Tale forma di concorrenza si lega perciò a meccanismi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 dell’art. 2598 cod. civ., ragion per cui, per ottenere una declaratoria di concorrenza parassitaria, il ricorrente deve identificare le azioni del concorrente che, in forma sistematica e protratta, abbia adottato o sfruttato ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrariamente a quanto dettato dalle regole della correttezza professionale (Cass., 29/10/2015, n. 22118). Nel caso di specie, invece, erano stati presentati in giudizio due soli episodi in tal senso; episodi che la Corte non ha ritenuto sufficienti per perfezionare la sistematicità necessaria a potersi parlare di concorrenza parassitaria.
Nulla di fatto dunque, per la Cassazione non sussiste alcuna ipotesi di concorrenza sleale.
Annalisa Spedicato
Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy