4 dicembre 2018
Secondo l’Avvocato Generale Wahl un'autorità antitrust nazionale può sanzionare un'impresa sulla base dell'applicazione simultanea del diritto della concorrenza nazionale ed europeo, ma non si può comunque limitare la tutela accordata dalla Carta dei diritti fondamentali di Nizza
di Martina Bischetti
Il principio del ne bis in idem deve essere applicato qualora, in un'unica decisione, un'autorità antitrust nazionale abbia inflitto a un'impresa un'ammenda per comportamenti anticoncorrenziali sulla base dell'applicazione simultanea di regole di concorrenza nazionali e dell'UE?
Questo è il quesito affrontato nelle proprie conclusioni rilasciate lo scorso 29 novembre (Conclusioni) dall'Avvocato Generale Wahl (AG) con riferimento alla questione pregiudiziale sollevata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CdG) da parte della Corte Suprema Polacca.
La questione pregiudiziale traeva origine da una controversia tra l'autorità nazionale della concorrenza polacca (Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ANC) e una compagnia assicurativa polacca (Powszechny Zaklad Ubezpieczen na Zycie S.A., Impresa interessata), sanzionata dalla prima nel 2007 per aver posto in essere, a partire dal 2001, un abuso di posizione dominante sul mercato delle assicurazioni collettive professionali sulla vita in Polonia. L'ANC aveva ritenuto tale comportamento in violazione sia della normativa antitrust della Polonia, sia dell'art. 102 TFUE, potendo tale pratica ripercuotersi negativamente sulla possibilità per gli assicuratori stranieri di accedere al mercato polacco, con conseguente pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri. Sulla base di tali considerazioni, l'ANC infliggeva all'Impresa interessata un'ammenda di oltre 50 milioni di zloty polacchi, che a sua volta si componeva di due importi, calcolati separatamente: (i) il primo relativo alla violazione della legge nazionale polacca in materia di concorrenza (a partire dal 2001); e (ii) il secondo relativo alla violazione dell'art. 102 TFUE (contestata a partire dal 2004, anno di adesione della Polonia all'UE).
L'Impresa interessata impugnava quindi la decisione innanzi alle corti nazionali, lamentando come entrambi gli importi dell'ammenda complessivamente irrogata riguardassero la medesima condotta, per la quale sarebbe stata quindi sanzionata più volte in violazione del principio del ne bis in idem. Tale controversia è infine giunta innanzi alla Corte Suprema Polacca, la quale ha ritenuto di sollevare questione pregiudiziale alla CdG.
Nelle proprie Conclusioni, l'AG ha dapprima ricordato come il principio del ne bis in idem, che "… rappresenta indubbiamente una delle pietre angolari di ogni sistema giuridico fondato sullo Stato di diritto …", risulti applicabile anche in materia di diritto della concorrenza, dal momento che si "… colloca in quell'area grigia tra diritto penale e diritto amministrativo …". In secondo luogo, l'AG ha ricordato che, per l'applicazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell'art. 50 della Carta di Nizza, è necessaria che sussistano sia (i) la ripetizione di procedimenti (bis), sia che essi siano relativi alla (ii) medesima infrazione (idem).
Nel caso in esame, l'AG non ha tuttavia ritenuto la decisione della ANC polacca in violazione del ne bis in idem in considerazione dell'assenza del requisito del "bis", che richiede la sussistenza di più procedimenti paralleli. Nel caso di specie, l'AG ha sottolineato come l'ANC polacca avesse adottato un'unica decisione, infliggendo all'Impresa interessata un'unica ammenda (benché composta di due parti) sulla base dell'applicazione concorrente della legislazione nazionale antitrust e di quella UE. Secondo l'AG, la questione da definire nel caso in esame non attiene dunque ad una possibile violazione del principio del ne bis in idem ma piuttosto al rispetto del principio di proporzionalità nel calcolo della sanzione da comminare, che l'AG non ha comunque ritenuto violato nel caso di specie, avendo l'ANC correttamente tenuto conto sia degli effetti prodotti dalla condotta all'interno della Polonia, sia delle potenziali ripercussioni sul commercio tra Stati membri.
Particolarmente interessante è altresì la ricostruzione dell'AG del requisito dell'idem. Sul punto l'AG, pur riconoscendo come la giurisprudenza della CdG abbia nel corso del tempo elaborato tre criteri ai fini dell'applicabilità del requisito dell'identità dell'infrazione in materia di diritto della concorrenza (ossia, identità dei fatti, del contravventore e dell'interesse giuridico tutelato), ha invero sottolineato l'esistenza di una "certa tensione" tra tale triplice criterio applicato nell'ambito della legislazione in materia di concorrenza e gli altri settori del diritto dell'UE, rispetto ai quali non è richiesto, ai fini dell'applicabilità del principio del ne bis in idem, l'identità dell'interesse giuridico tutelato dalle diverse normative/procedimenti paralleli.
L'AG sembra quindi auspicare un revirement della giurisprudenza da parte della CdG, dal momento che "… il ricorso al principio del ne bis in idem non dovrebbe essere subordinato a criteri eccessivamente rigorosi …", dovendo invece essere "… interpretato in maniera uniforme in tutti i settori del diritto dell'Unione …", ivi compreso quello in materia di concorrenza.
Sarà ora interessante vedere come si pronuncerà la CdG su tale questione e, in particolare, se coglierà l'occasione per uniformare i criteri richiesti per l'applicazione del ne bis in idem in materia di concorrenza a quelli, meno rigorosi, previsti per i restanti settori del diritto UE.
Avv. Martina Bischetti
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com