• Concorrenza - Abuso di posizione dominante -Radiotelevisione, diritti televisivi, editoria e stampa, servizi pubblicitari

22 gennaio 2019

L'Avvocato Generale Kokott ha presentato le proprie conclusioni sul primo caso sottoposto alla Corte di Giustizia in relazione alla "direttiva danni"

di Leonardo Stiz

L'Avvocato Generale Kokott (AG) ha presentato le proprie conclusioni nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CdG) dal Tribunale di Lisbona (il Tribunale), relativamente all'efficacia della Direttiva 2014/104/UE (la Direttiva) in materia di azioni di risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto antitrust europeo.

La controversia sottesa alla richiesta di rinvio pregiudiziale ha avuto inizio quando, nel giugno 2013, l'Autorità della concorrenza portoghese (l'Autorità) aveva sanzionato la società Sport TV Portugal e i suoi due soci per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi televisivi a pagamento, a danni della società Cogeco Communications Inc. (Cogeco), indirettamente attiva nel medesimo mercato. L'Autorità aveva comminato sanzioni per quasi 4 milioni, accertando una violazione sia della normativa portoghese in materia di concorrenza, sia dell'art. 102 TFUE. Tali sanzioni erano state successivamente ridotte dal Tribunale della Concorrenza portoghese a seguito dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 102 TFUE. Nel febbraio 2015 Cogeco ha quindi intentato un'azione civile di risarcimento del danno asseritamente subito a seguito della condotta abusiva. Assume rilevanza nel caso di specie sottolineare che i fatti della controversia si siano verificati prima dell'entrata in vigore della Direttiva, mentre l'azione di risarcimento del danno è stata proposta dopo l'entrata in vigore della stessa ma prima della scadenza del termine per la sua trasposizione nel diritto nazionale (alla quale il Portogallo ancora non aveva provveduto).

Investito del compito di giudicare la controversia, il Tribunale ha tuttavia proposto un rinvio pregiudiziale alla CdG al fine di verificare se due disposizioni del diritto portoghese fossero in contrasto con la Direttiva e con i principi del diritto UE applicabili. La prima delle due disposizioni nazionali stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa è venuta a conoscenza del diritto che le spetta, pur senza conoscere l'identità del responsabile e l'entità complessiva dei danni. La seconda norma poneva invece dei dubbi interpretativi circa il valore probatorio della decisione di una autorità di concorrenza in un giudizio civile.

Con un primo ordine di quesiti, il Tribunale in primis ha chiesto alla CdG se la Direttiva e l'art. 102 TFUE possano esplicare un'efficacia diretta nell'ambito della controversia in oggetto. Nell'opinione dell'AG (ed al di là della questione circa l'applicabilità diretta di una direttiva) poiché i fatti rilevanti della controversia non ricadono nell'ambito temporale di applicazione della Direttiva in oggetto, vi sono forti dubbi circa l'applicabilità in particolare degli articoli della stessa che riguardano la prescrizione e il valore probatorio delle decisioni dell'Autorità. L'AG infatti rileva che l'art. 22 della direttiva vieta l'applicazione retroattiva delle disposizioni sostanziali, permettendola invece per quanto riguarda quelle procedurali. Secondo l'AG pertanto assume rilevanza la circostanza che i fatti della controversia sono precedenti all'entrata in vigore della Direttiva e che la domanda di risarcimento è stata presentata prima della scadenza del termine per la trasposizione nel diritto portoghese.

Con un secondo quesito, il Tribunale ha chiesto alla CdG se la Direttiva e i principi applicabili del diritto UE ostino a un regime nazionale sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno così come disciplinato dalla prima norma di diritto portoghese qui in rilievo. Al riguardo, poiché, come visto con la risposta al primo quesito, l'AG ritiene l'inapplicabilità ratione temporis della Direttiva, il secondo quesito è stato analizzato alla luce dell'art. 102 TFUE e, in particolare, del principio di effettività, ai sensi del quale il diritto degli Stati membri non deve impedire l'applicazione effettiva del diritto UE. Secondo l'AG una siffatta norma di prescrizione sarebbe incompatibile con tale principio, poiché la non conoscenza dell'identità della persona che ha cagionato il danno, assieme alla circostanza per cui la pendenza di un procedimento avviato dall'Autorità non interrompe il termine triennale, rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento.

Con il terzo quesito posto dal Tribunale viene chiesto quale sia il valore probatorio delle decisioni delle autorità della concorrenza nazionali. In particolare, è richiesto se la Direttiva o i principi rilevanti del diritto UE ostino a una norma la quale può essere interpretata sia nel senso che tali decisioni non producono effetti nei procedimenti civili di risarcimento del danno, sia che possano costituire una presunzione relativa. Ancora una volta, tale quesito secondo l'AG non può essere affrontato alla luce della Direttiva (che prevede un termine di prescrizione quinquennale) bensì alla luce del principio di effettività e dell'art. 102 TFUE. In particolare, il principio di effettività impedirebbe che alle decisioni delle autorità che accertano violazioni del diritto della concorrenza non venga attribuito alcun valore nelle cause di risarcimento danni, poiché ciò renderebbe l'esercizio di tale diritto eccessivamente difficile. Dall'altro lato, secondo l'AG dal solo principio di effettività non può desumersi che le decisioni delle autorità debbano avere una valenza inconfutabile non appena raggiungano forza di giudicato. L'AG ha dunque concluso che in materia, il principio di effettività impone di conferire all'accertamento di un'infrazione del diritto della concorrenza quantomeno un valore di "indizio" nel procedimento per il risarcimento del danno. Pertanto, il diritto UE non osta all'applicazione della normativa portoghese in parola solamente se interpretata nel senso che tali decisioni abbiano valore di presunzione relativa circa i fatti alla base della sanzione imposta.

Come precisato dall'AG, si tratta della prima volta in cui la CdG è chiamata a pronunciarsi sulla Direttiva in materia di private enforcement. Nelle conclusioni in esame appare particolarmente rilevante la conclusione secondo cui le disposizioni sostanziali della Direttiva non sarebbero in alcun modo applicabili ratione temporis a controversie relative a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore e in cui la domanda di risarcimento è stata proposta prima della scadenza del termine per la trasposizione. In particolare, la rilevanza dei fatti antecedenti all'entrata in vigore della direttiva costituisce un fattore importante per l'applicazione della Direttiva, poiché, ad oggi, un importante numero di controversie si basa su fatti avvenuti prima del 2014. Inoltre, non è chiaro se l'AG abbia inteso raggiungere una siffatta conclusione solamente sulla base della storicità dei fatti sottesi alla controversia ovvero anche in funzione della tempistica della domanda. Non resta che attendere il giudizio della Corte di Giustizia sulla questione.

 


Dott. Leonardo Stiz

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com