12 marzo 2019
Intese e settore del cemento - Il Consiglio di Stato riduce la sanzione irrogata dall’AGCM a Cementi Rossi in considerazione della "realtà economica nella quale opera l’impresa"
di Roberta Laghi
Con la sentenza del 6 marzo scorso il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto, limitatamente al profilo della quantificazione della sanzione, il ricorso della società Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. (Cementi Rossi) avverso la sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) aveva confermato il provvedimento (Provvedimento) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che accertava la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza volta al coordinamento dei prezzi di vendita del cemento tra i principali operatori attivi sul mercato della produzione e commercializzazione del cemento e l’associazione di categoria AITEC. La sentenza del CdS nei confronti della società Cementi Rossi segue quelle già rese nei confronti delle società Italcementi (ricorso accolto limitatamente ai profili di quantificazione della sanzione) e Sacci (ricorso respinto) con riferimento alla medesima intesa.
In particolare, il provvedimento dell’AGCM, confermato dal TAR, aveva accertato la sussistenza di un’intesa orizzontale in violazione dell’articolo 101 TFUE, volta a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita del cemento attraverso il comportamento contestato che consisteva nel "… coordinamento dei prezzi di vendita del cemento ed era assistito anche da un controllo sistematico dell’andamento delle quote di mercato relative, realizzato tramite uno scambio di informazioni sensibili …". Cementi Rossi ha impugnato la sentenza del TAR sulla base di tre ordini di motivi.
Con il primo ordine di motivi era contestata la definizione del mercato rilevante come nazionale, censura respinta dal CdS che - richiamando la sentenza già resa sul medesimo Provvedimento con riferimento alla posizione di Italcementi - ha evidenziato, a dire il vero in maniera alquanto laconica e contraddittoria, come gli effetti che l’intesa aveva prodotto sul mercato dimostrassero in concreto la dimensione nazionale del mercato rilevante. Invero, sul punto il CdS richiama in primo luogo la "... sequenza di salti verso l’alto proprio in corrispondenza degli incrementi dei prezzi nominali …", senza peraltro chiarire perché questi siano indicativi di una intesa a livello nazionale e senza porsi alcuna domanda circa il valore assoluto di siffatti prezzi (laddove è evidente che se vi sono prezzi diversi in relazione ad aree geografiche diverse, quest’ultime sono per definizione mercati distinti); inoltre, il CdS dà rilievo alla (relativa) stabilità delle quote di mercato relative delle imprese coinvolte accertata dall’AGCM nel Provvedimento, anche in questo caso senza spiegare perché ciò sia indicativo del carattere nazionale dell’intesa.
E’ stato ritenuto infondato anche il secondo ordine di motivi con il quale Cementi Rossi contestava gli errori di valutazione commessi dal TAR nell’apprezzamento degli elementi di prova addotti dall’AGCM. Il CdS, infatti, ha ritenuto non plausibile, in presenza di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, che il parallelismo dei comportamenti di prezzo tenuto dalle parti fosse effetto delle normali dinamiche di mercato e ha considerato tale circostanza confermata dall’esistenza di contatti e scambi di informazioni tra le parti aventi ad oggetto le proprie iniziative e strategie di mercato. Gli elementi di prova di segno contrario addotti dalla ricorrente sono stati ritenuti insufficienti.
Infine, con il terzo ordine di motivi, Cementi Rossi lamenta i criteri adottati dall’AGCM nella quantificazione della sanzione, che non avrebbero tenuto conto della gravità - intesa dal punto di vista oggettivo e soggettivo - delle violazioni imputate alla società. Il CdS, nell’accogliere il motivo, rileva il dato incontestato che la ricorrente, nel 2015, aveva una quota sul mercato nazionale pari al 5% e la sanzione inflittale era significativamente (in un caso anche il doppio) superiore a quella irrogata ad altre società parti del procedimento con quote di mercato analoghe o maggiori. Pertanto il CdS, chiarendo che alla luce del principio di proporzionalità e di ragionevolezza "… non è giustificato - sia in assoluto, ossia con specifico riguardo alla condotta addebitata all’incolpata, che in senso relativo, vale a dire con riferimento a quanto stabilito per lo stesso fatto a carico di imprese terze parti dell’intesa - calcolare la sanzione, parametrata ad una quo atturato, senza tenere in alcun conto la realtà economica entro la quale opera l’impresa sì da pervenire al risultato di quantificare la sanzione pecuniaria in modo sproporzionato sia in senso assoluto che relativo …" ha riconosciuto a Cementi Rossi una riduzione del 20% sull’importo della sanzione.
Resta ora da vedere se il CdS confermerà la linea assunta finora anche con riferimento agli appelli ancora pendenti presentati dalle altre parti dell’intesa accertata dall’AGCM.
Dott.ssa Roberta Laghi
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com