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14 maggio 2019

Cartelli e settore del trading di derivati - Secondo l’AG Tanchev l’ammenda a ICAP per il suo ruolo di “facilitatore” deve essere annullata per carenza di motivazione

di Martina Bischetti

Con le conclusioni rassegnate lo scorso 2 maggio 2019 (Conclusioni), l’Avvocato Generale Tanchev (AG) si è pronunciato in merito all’appello proposto dalla Commissione europea (Commissione) avverso la sentenza del Tribunale UE (Tribunale) che aveva parzialmente annullato la decisione della Commissione di sanzionare per oltre 15 milioni di euro l’intermediario Icap per aver “facilitato” l’attuazione di sei delle sette intese poste in essere dalle banche UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan e dall’intermediario R.P. Martin nel settore dei derivati sui tassi di interesse in yen (commentata in questa Newsletter).

L’AG, confermando le valutazioni del Tribunale, ha ritenuto che la decisione della Commissione non fosse sufficientemente motivata con riferimento alle modalità adottate per il calcolo della sanzione imposta a Icap. La Commissione, infatti, in considerazione del particolare ruolo svolto da Icap di mero “facilitatore” dell’intesa sanzionata, aveva deliberato di discostarsi dai propri orientamenti per il calcolo delle ammende e adottare “una complessa metodologia” alternativa, senza però compiutamente illustrarla.

L’AG, confermando il Tribunale, ha quindi ritenuto che la mera menzione della gravità, della durata e della natura della partecipazione a un’infrazione non può costituire una motivazione sufficiente della relativa quantificazione, laddove la Commissione decida di discostarsi dai propri orientamenti per il calcolo delle sanzioni antitrust. Ciò, infatti, impedirebbe sia all’impresa interessata di esercitare compiutamente i propri diritti di difesa, sia al giudice di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. Peraltro, nel caso di specie, tale carenza motivazionale avrebbe inoltre impedito, ad Icap prima e al Tribunale poi, di accertare la sussistenza di eventuali ingiustificate disparità di trattamento in relazione alla metodologia e ai criteri applicati dalla Commissione per il calcolo della sanzione applicata a Icap rispetto a quella comminata all’altro “facilitatore” del cartello, ossia R.P. Martin.

Al riguardo, l’AG ha invocato la recente sentenza della Corte di Giustizia (CdG) sul caso UPS, in cui la CdG ha stabilito che “…il rispetto dei diritti della difesa prima dell’adozione di una decisione in materia di controllo di concentrazioni esige[…] che le parti notificanti vengano messe in condizione di fare conoscere utilmente il loro punto di vista in merito alla reale consistenza e alla rilevanza di tutti gli elementi sui quali la Commissione intende fondare la propria decisione…”. Secondo l’AG, il principio del rispetto dei diritti di difesa, benché il caso UPS riguardasse il settore del controllo delle concentrazioni, ha una portata generale e “…trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio…”.

Sulla base di tali argomentazioni l’AG ha quindi concluso per il rigetto dell’appello proposto dalla Commissione. Sarà quindi interessante vedere se la CdG, che ora dovrà pronunciarsi in via definitiva sulla causa, farà proprie dette conclusioni, confermando quindi la sentenza impugnata. Rimane comunque impregiudicato il principio fondamentale (ormai confermato da consolidata giurisprudenza) secondo cui i “facilitatori” dei cartelli possono essere sanzionati.

 


Avv. Martina Bischetti

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com