31 luglio 2019
Il TAR Lazio ha confermato l’esistenza di pratiche commerciali scorrette, consistenti nell’imposizione di servizi aggiuntivi a pagamento, da parte Telecom, Acotel e Wind
di Luca Feltrin
Con tre distinte sentenze pubblicate lo scorso 22 luglio, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) ha respinto i ricorsi presentati da Telecom Italia S.p.A. (Telecom), Acotel S.p.A. (Acotel) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind) (insieme, le Ricorrenti) avverso due distinti provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o l’Autorità) - emanati in data 13 gennaio 2015 - tramite cui quest’ultima ha sanzionato le summenzionate per un ammontare pari, rispettivamente, a €1.750.000, €100.000 e €800.000.
Ad avviso dell’Autorità, infatti, queste avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nella fornitura, ai propri utenti di telefonia mobile, di determinati servizi a pagamento (i cc.dd. ‘servizi premium’) non richiesti (o, comunque, richiesti senza un’adeguata informativa) e nel consequenziale addebito dei relativi costi direttamente sul credito telefonico o nella bolletta dell’utente interessato. Inoltre, il TAR Lazio, tramite le tre sentenze in oggetto, ha respinto anche i ricorsi per motivi aggiunti presentati dalle suddette Ricorrenti avverso due ulteriori provvedimenti dell’AGCM, con cui quest’ultima - in data 14 ottobre 2015 - ha accertato la parziale inottemperanza di Telecom, Acotel e Wind ai provvedimenti oggetto dei ricorsi introduttivi.
Secondo la ricostruzione operata dall’Autorità (e pienamente accolta dal TAR Lazio), la pratica commerciale scorretta in esame si sarebbe articolata in tre distinte condotte (di cui solo due comuni a tutte le convenute): i) in primis, mediante l'omissione di informazioni rilevanti circa il reale contenuto del contratto di telefonia mobile e l’abilitazione di determinati servizi a pagamento durante la navigazione online operata tramite l’utilizzo di dati mobili. Gli operatori di telefonia in questione, inoltre, avrebbero anche omesso di informare il cliente circa l’esistenza del c.d. ‘blocco selettivo’ (un meccanismo di disattivazione dei summenzionati servizi premium), nonché della necessità per quest’ultimo di dover presentare una richiesta specifica al proprio operatore al fine di vedersi attivare siffatto blocco; ii) la secondo condotta, invece, ha comportato l’applicazione di un meccanismo di trasferimento automatico (c.d. ‘enrichment’) del numero di telefono dell’utente ai cc.dd. Content Server Provider (CSP) - soggetti atti alla creazione di contenuti digitali a pagamento - con conseguente addebito dei costi all’utente (nonostante quest’ultimo non avesse mai espresso intenzione attiva di avvalorarsi di tale servizio); iii) la terza e ultima condotta (ascrivibile esclusivamente a Telecom e Acotel), infine, è consistita nella diffusione di messaggi promozionali dei suddetti servizi a pagamento, i quali tuttavia omettevano informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali dell’offerta in questione.
Tra i motivi di ricorso più rilevanti tra quelli presentati dalle Ricorrenti rileva, in particolare, l’asserita incompetenza dell’AGCM nell’adottare i provvedimenti oggetto di impugnazione, in base all’asserito rapporto di ‘specialità’ e di “contrasto” esistente tra il disposto dell’articolo 27 del Codice del Consumo applicato dall’AGCM e il dettato normativo della Direttiva CE n. 29 dell’11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali scorrette (Direttiva 29/2005), secondo cui il primo strumento normativo troverebbe applicazione solo in caso di assenza di disposizioni di diritto europeo disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali interessate. Le Ricorrenti, ad ulteriore sostegno della loro posizione, hanno sostenuto come la conformità del loro operato ai provvedimenti emanati dall’autorità di regolazione competente (ossia l’AGCom) avrebbe comportato de facto una naturale e consequenziale incompetenza dell’AGCM ad emanare le succitate decisioni sanzionatorie. Il TAR Lazio ha tuttavia rigettato tale argomentazione basandosi su una recente decisione della Corte europea di Giustizia (CdG), la quale ha meglio definito due importanti principi applicabili al caso in esame. La CdG ha infatti stabilito che il concetto di ‘fornitura non richiesta’ dev’essere interpretato nel senso di ricomprendere condotte in cui un determinato operatore commercializzi prodotti in cui risultino già preimpostati (o preinstallati) determinati servizi a pagamento senza aver prima adeguatamente informato il consumatore circa la loro esistenza e/o costi. La CdG ha anche chiarito come - secondo il dettato della Direttiva 29/2005 - l’autorità nazionale di regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica non sia competente a sanzionare condotte contrarie alle disposizioni a tutela del consumatore in essa contenute. In ragione di ciò, il TAR Lazio ha, pertanto, rigettato l’argomentazione secondo cui l’AGCM avrebbe violato il principio di specialità chiarendo che il rispetto dei provvedimenti AGCom “…non esclude l’operatività di previsioni a tutela dei consumatori…”.
Inoltre il TAR Lazio, in risposta agli ulteriori motivi di doglianza presentati dalle Ricorrenti, ha riconosciuto come la responsabilità per l’omessa informativa in materia di ‘blocco selettivo’ sia addebitale agli operatori e non ai soli CPS, in quanto i primi sono qualificabili a tutti gli effetti come ‘professionisti’ e, perciò, responsabili in proprio delle violazioni al Codice del Consumo, nel caso di specie ritenuti di natura aggressiva e scorretta.
Infine, il TAR Lazio ha anche stabilito che il fatto che l’utilizzo dei servizi premium risulti meramente eventuale non inficia in alcun modo la decettività della condotta in esame, poiché l’esigenza di completezza informativa (in materia di tutela del consumatore) riguarda anche “gli esiti possibili dell’utilizzo di un certo bene”.
In conclusione, le sentenze ‘gemelle’ oggetto del presente commento risultano rilevanti in un’ottica di protezione del consumatore, nel solco della giurisprudenza consolidatasi sul punto che conferma la competenza dell’AGCM in materia.
Dott. Luca Feltrin
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com