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27 dicembre 2019

Facebook, Casa Pound e il pluralismo nei social network

di Flaviano Sanzari

Il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza pubblicata lo scorso 12 dicembre, ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione di Promozione Sociale Casa Pound in seguito alla disattivazione, da parte di Facebook, della propria pagina ufficiale avvenuta il 9 settembre scorso ed ha ordinato al social network “l’immediata riattivazione della pagina”, fissando altresì una penale di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso, con condanna di Facebook al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 15.000,00.

La pronuncia - di per sé rilevante, già per i soggetti coinvolti - è interessante soprattutto per le considerazioni che il Tribunale di Roma svolge in merito al ruolo di Facebook con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento, come quelli della libertà di espressione del pensiero e del pluralismo, al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito pubblico italiano, a causa del rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.

Secondo il Tribunale, poi, il rapporto tra Facebook e l’utente che intenda registrarsi al servizio o con l’utente già abilitato al servizio non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi, in quanto una delle parti, ossia Facebook, ricopre una speciale posizione, tale da imporre al social network il rispetto rigoroso dei principi costituzionali e ordinamentali, almeno finché non si dimostri la loro violazione da parte dell’utente.

Con riferimento al periculum in mora, quindi, è evidente che l’esclusione dalla comunità è senz’altro produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente (o non integralmente riparabile), specie in termini di danno all’immagine.
 


Avv. Flaviano Sanzari

Studio Previti - Responsabile del Dipartimento Diritto della comunicazione e diritti della personalità