• Privacy - Basi giuridiche del trattamento dei dati -Istruzione, sanità e servizi sociali

27 febbraio 2020

Audioregistrare la lezione del proprio docente: possibilità e limiti, tra protezione del diritto d’autore e tutela della privacy

di Marco Mambrini

Da docente non ho mai impedito, non impedisco e credo che mai impedirò la registrazione audio delle mie lezioni, a condizione che lo studente utilizzi tale registrazione esclusivamente per fini personali di studio, approfondimento, chiarimento e senza dunque rivenderla o altrimenti comunicarla o diffonderla (p.es. mediante pubblicazione della stessa su social network). Ritengo infatti che l’effettuazione della registrazione della mia lezione (da parte dello studente presente in aula) rappresenti un utile strumento per il ripasso, lo studio e l’accrescimento delle competenze personali e professionali.

Ho tuttavia consapevolezza del fatto che altri Colleghi sono tanto “gelosi” delle loro lezioni e della loro voce quanto lo sono stato io, in passato, delle mie slide. Non a caso, al fine di tutelare il lavoro del docente e le peculiarità dell’offerta formativa riservata ai propri iscritti, diverse Università, Istituti scolastici ed Enti di formazione hanno cominciato negli anni a vietare tout court le audioregistrazioni in aula, effettuate per qualsivoglia finalità. Tali decisioni trovano spesso giustificazione formale tanto in esigenze di tutela della privacy, quanto nella protezione dei diritti d’autore spettanti al docente sulla propria lezione orale, intendendo quest’ultima quale opera dell’ingegno di carattere creativo, ricadente nell’ambito di applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Entrambi questi riferimenti, tuttavia, non possono considerarsi del tutto corretti e condivisibili. Vediamo perché.


I divieti fondati sulla protezione del diritto d’autore. 

È soprattutto la disciplina in materia di diritto d’autore ad essere citata dalle Università e dagli Enti di formazione per vietare del tutto ai propri studenti la registrazione audio delle lezioni. Tuttavia, il richiamo alla legge n. 633/1941 appare improprio.

Se è vero, infatti, che la lezione orale ben potrebbe essere considerata opera dell’ingegno di carattere creativo, in particolar modo per via delle peculiari modalità espositive che caratterizzano lo stile di ciascun docente, non si rinviene tuttavia in detta disciplina alcun divieto circa l’effettuazione di una registrazione per fini di studio, ripasso o approfondimento individuale dello studente. A confermare ciò è soprattutto la ratio sottesa all’art. 71-sexies, L. n. 633/1941. Tale articolo consente infatti, al primo comma, “la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater” (ossia gli strumenti di protezione anti-copia predisposti dai titolari di diritti d’autore, p. es. su CD e DVD), precisando inoltre, al quarto comma, che “nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica”. Se, dunque, il principio di fondo è quello di riconoscere la possibilità all’effettuazione di quella che viene in gergo definita “copia privata”, persino laddove siano stati predisposte apposite misure tecnologiche “anti-copia”, non si comprende quali siano i presupposti, anche logici, attraverso cui ci si appelli alla legge sul diritto d’autore per vietare tour court la registrazione delle lezioni universitarie, scolastiche, ecc., laddove effettuate da uno studente non solo presente a lezione, ma che ha anche avuto accesso legittimo a quest’ultima (p.es. poiché ha regolarmente corrisposto la quota di iscrizione al corso).

Ben si potrà, invece, richiamare i vincoli posti da tale impianto normativo laddove lo studente intendesse trarre un lucro dalla propria registrazione (p.es. cedendola dietro compenso ad un compagno o mettendola in vendita su internet), oppure laddove decidesse di pubblicarla sul proprio canale YouTube, stanti i diritti di esclusiva spettanti all’autore dell’opera anche in relazione alla sua comunicazione al pubblico e distribuzione.


I divieti incentrati sul rispetto della privacy del docente. 

Quanto ai richiami alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (il più delle volte operati dagli Istituti scolastici), va precisato che non vi è, in generale, alcun limite o divieto di audioregistrare tanto una lezione quanto una conversazione a cui partecipano studente/i e docente. La registrazione, per di più, può legittimamente costituire prova documentale in un procedimento giudiziario, sia civile che penale, come più volte precisato anche dalla Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 1250/2018 e Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 41421/2018). Ne consegue che, anche laddove lo studente registrasse “di nascosto” la lezione, il professore che dovesse successivamente venirne a conoscenza non potrebbe lamentare alcuna violazione dei propri diritti in punto privacy, a meno che lo studente non avesse anche comunicato a terzi o diffuso tale registrazione audio. Per di più, l’azione dello studente dovrebbe ricondursi nell’alveo delle ipotesi contemplate dall’art. 2, par. 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, in breve GDPR), ovverosia al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica “per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”, come tale non ricadente nell’ambito di applicazione materiale del GDPR medesimo. Motivo per cui il docente in questione non potrebbe neppure lamentare, p. es., l’omessa informativa da parte dello studente nei suoi confronti o la mancata previsione espressa di una tempistica di data retention, ossia di un limite di conservazione della registrazione scaduto il quale lo studente dovrebbe necessariamente procedere alla sua distruzione. Per le medesime ragioni, risultano del tutto infondate le pretese di alcuni docenti di condizionare la mera effettuazione della registrazione al loro consenso. Il consenso ben potrà (dovrà) essere richiesto dallo studente per utilizzi ulteriori della registrazione, risultando invece del tutto superfluo, oltreché tecnicamente improprio, per un uso dell’audio strettamente personale.

Sul punto, seppur omettendo puntuali richiami normativi, si è espressa in più occasioni anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la quale anche di recente (dicembre 2019) ha affermato, expressis verbis, che “È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.” (Garante per la protezione dei dati personali, FAQ Scuola e Privacy).
 

Ulteriori limitazioni tra autonomia scolastica e diritto di difesa. 

L’inciso riferito alle “specifiche disposizione scolastiche” necessita qui di essere precisato. Secondo quanto affermato dal Garante privacy già nel 2010 (vademecum "La privacy tra i banchi di scuola") e poi ribadito nel 2016 (vademecum "La scuola a prova di privacy"), “Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di apparecchi in grado di registrare”. Tale affermazione deve essere interpretata alla luce della normativa sopra richiamata, nonché del diritto alla prova, che è necessario corollario del diritto costituzionale, inviolabile, di difesa (art. 24 Cost.). L’Istituto scolastico potrà infatti regolare / limitare l’utilizzo di apparecchi di registrazione (compresi, in particolar modo, gli smartphone) ove ciò risulti necessario rispetto all’assolvimento dei propri compiti di istruzione e formazione, ovvero laddove un simile provvedimento si renda necessario per tutelare gli altri studenti e i professori da atti di bullismo: p.es., la Scuola potrà escludere l’impiego di tali apparecchi laddove lo stesso, in ragione della giovane età degli alunni, potrebbe determinarne la distrazione o essere controproducente rispetto allo sviluppo delle capacità di sintesi e di raccolta appunti, funzionali alla crescita cognitiva e propedeutiche alla successiva frequenza con profitto di corsi di istruzione superiore, avanzata o universitaria. Allo stesso tempo, potrà limitare o escludere l’utilizzo degli smartphone ove ciò sia considerato strettamente necessario per contrastare atti di bullismo tra studenti o nei confronti dei docenti. Resta comunque inteso che gli Istituti scolastici dovrebbero considerare tali provvedimenti quali extrema ratio, privilegiando interventi di educazione / sensibilizzazione degli studenti al buon uso degli strumenti di registrazione.

In ogni caso, i divieti imposti dall’Istituto non potranno mai limitare, da un lato i diritti riconosciuti dalla L. 170/2010 agli studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) e, dall’altro, il diritto costituzionale degli studenti tutti alla propria difesa. Ne consegue che non potrà essere contestata allo studente la violazione del regolamento scolastico ove questi abbia registrato (in presenza) alcune lezioni o conversazioni con un docente, ritenendo di avere la necessità di precostituirsi un mezzo di prova per la tutela di un proprio diritto; il che si traduce, p.es., nella possibilità per lo studente di registrare il docente per provare insulti, minacce o ricatti nei propri confronti.


Conclusioni.

In conclusione, ben si può affermare che i regolamenti che vietano del tutto agli studenti la possibilità di registrare le lezioni a cui prendono parte dovrebbero essere del tutto residuali, oltre che non applicabili laddove lo studente intendesse registrare (anche di nascosto) al fine di tutelare il proprio diritto di difesa e, dunque, precostituirsi una prova documentale utilizzabile anche in giudizio.
 


Marco Mambrini

Docente e Consulente legale Privacy-GDPR
per i DPO delle Camere di Commercio e degli Enti del Sistema camerale italiano