22 aprile 2020
Concentrazioni e settore dei software per le compagnie aeree e agenzie di viaggio - L’autorità nazionale per la concorrenza britannica vieta l’acquisizione di Farelogix da parte di Sabre
di Roberta Laghi
Nel 2019 la Competition and Markets Authority (CMA), autorità britannica per la tutela della concorrenza, aveva valutato l’operazione (del valore di oltre $350 milioni) nel settore dei software per le compagnie aeree e le agenzie di viaggio, in virtù della quale Sabre Corporation (Sabre) avrebbe acquisito Farelogix Inc. (Farelogix) (Operazione). Ad esito della c.d. Fase I aveva concluso in via preliminare che l’Operazione avrebbe potuto comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza. Ciò, con riguardo (i) alla fornitura su scala globale di soluzioni di merchandising; e (ii) alla fornitura, anch’essa su scala globale, di soluzioni di distribuzione. Per tale ragione la CMA aveva disposto l’avvio di una c.d. Fase 2, volta ad approfondire le criticità concorrenziali inizialmente riscontrate.
Nel Final Report della CMA (Decisione), pubblicato il 9 aprile 2020, dette criticità sono state confermate e, valutata l’inidoneità di ogni rimedio a superarle, è stato disposto il divieto di procedere con l’Operazione.
Con riguardo alla prima delle due criticità evidenziate concernenti le soluzioni IT di merchandising, la CMA ha rilevato che Sabre fornisce alle compagnie aeree servizi di c.d. Passenger Service Systems (PSS), ossia soluzioni IT per prenotazioni, inventario e controllo delle partenze (c.d. PSS core) e oltre che servizi accessori e di gestione delle operazioni (c.d. PSS non-core). La sovrapposizione con Farelogix, peraltro, era limitata a quest’ultima area, invece, in quanto Farelogix è attiva solo nella fornitura di soluzioni IT c.d. PSS non-core.
Le soluzioni di merchandising (offerte da entrambi gli operatori) costituiscono un “modulo” delle PSS non-core mediante cui le compagnie aeree possono creare delle offerte che consentano ai propri clienti di acquistare servizi accessori come bagagli extra, parcheggi in aeroporto etc. Tuttavia, affinché le compagnie aeree possano vendere biglietti e servizi accessori, è necessario che le soluzioni PSS core e le PSS non-core siano integrate tra loro. Ciò è possibile per le soluzioni PSS non-core offerte da Farelogix, che possono essere integrate con quelle core di altri operatori ma non è possibile per quelle di Sabre, che possono essere integrate con le sole soluzioni IT PSS core della medesima società.
Nella Decisione, la CMA ha riscontrato che Farelogix è uno degli operatori in grado di esercitare la maggior pressione concorrenziale, mentre Sabre occupa un ruolo di secondo piano nel mercato delle soluzioni di merchandising. Ciononostante, svolgendo un’analisi controfattuale, considerando l’evoluzione del settore in assenza dell’Operazione, la CMA ha ritenuto che Sabre, spinta dalla concorrenza di Farelogix, avrebbe potuto – stando ai documenti interni della società – sviluppare nel medio termine soluzioni proprie, in grado di consentire ai propri “moduli” di merchandising di essere integrati con quelli di altri operatori, modifica e che le avrebbero permesso di rafforzare la propria posizione sul mercato, spingendo anche altri operatori concorrenti ad innovare.
Pertanto, il diminuito grado di concorrenza risultante dall’Operazione causerebbe, secondo la CMA, oltre ad un aumento dei prezzi, anche l’immediato abbandono dei progetti di innovazione da parte di Sabre, e ciò avrebbe, in una sorta di effetto a catena, conseguenze anche sull’impegno in termini di innovazione da parte degli altri operatori concorrenti. Da questo conseguirebbe una riduzione complessiva dell’innovazione nel settore delle soluzioni di merchandising in termini di minor scelta per i clienti, minori funzioni disponibili e di rilascio meno tempestivo di upgrade.
Con riguardo alla seconda area in relazione alla quale la CMA aveva espresso preoccupazioni, ossia le soluzioni di distribuzione, Sabre dispone di uno dei tre principali GDS al mondo (Global Distribution System), piattaforme a doppio versante che essenzialmente consentono la vendita di biglietti aerei ad agenti di viaggio e agenzie di viaggio online (cosiddetti OTA). Farelogix, invece, non fornisce i propri servizi agli agenti di viaggio ma solo alle compagnie aeree. Tra questi servizi, ne spicca uno in grado di connettere direttamente le compagnie aeree agli agenti di viaggio, sia direttamente, sia tramite un GDS, attraverso un nuovo standard chiamato “New Distribution Capability” (NCD).
Con riguardo al mercato delle soluzioni di distribuzione, la CMA ha svolto nella Decisione considerazioni analoghe e quelle riguardanti il mercato delle soluzioni di merchandising, ritenendo che l’Operazione causerebbe una riduzione dell’innovazione. Inoltre, dall’Operazione deriverebbe anche un incremento dei prezzi dovuto alla riduzione dei volumi che le compagnie aeree sarebbero in grado di dirottare su canali diversi da quello dei GDS (come quelli della tipologia fornita attualmente da Farelogix). Veicolare maggiori volumi sui canali dei GDS, infatti, comporta un incremento dei costi distributivi per le compagnie aeree.
Sulla base di quanto sopra, unitamente alle considerazioni svolte in termini di barriere all’ingresso (ritenute elevate), potere contrattuale delle compagnie aeree (giudicate insufficiente) e efficienze, la CMA ha confermato che l’Operazione avrebbe determinato una sostanziale riduzione del grado di concorrenza nei mercati interessati.
Sono stati pertanto esaminati i rimedi – di natura esclusivamente comportamentale – proposti dalle parti. Questi, tuttavia, sono stati ritenuti insufficienti per superare le preoccupazioni concorrenziali riscontrate. La CMA ha comunque valutato, e quindi escluso, che rimedi di natura strutturale, che la stessa CMA nella Decisione dichiara espressamente di preferire, sarebbero stati considerati idonei a superare le menzionate criticità concorrenziali. Alla luce di ciò, la CMA ha quindi deciso di proibire l’Operazione, ritenendo il divieto misura idonea e proporzionata alla tutela della concorrenza nei mercati rilevanti.
La Decisione in commento è di particolare interesse per innumerevoli ragioni.
Anzitutto, alcune riserve sono state espresse con riguardo ad un possibile difetto di giurisdizione della CMA che, in assenza di fatturati che superassero le soglie idonee a far ‘scattare’ il suo controllo, si sarebbe servita, a tal fine, di una interpretazione davvero estensiva del c.d. supply test. In secondo luogo, il divieto dell’Operazione deciso dalla CMA confligge con la decisione di segno opposto adottata sulla medesima operazione solo pochi giorni prima da un giudice del Delaware, pronunciatosi a favore delle parti e contro il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti; tale conflitto appare tanto più significativo alla luce della medesima valutazione circa la dimensione globale del mercato adottata sia dalla CMS, sia dal giudice statunitense. In terzo luogo, la decisione della CMA e quella statunitense confliggono con riguardo alla definizione del mercato, in particolare in merito alla possibilità di ritenere concorrenti tra loro soggetti che operano su piattaforme a due versanti (Sabre, in veste di GDS) e provider di servizi NDC (Farelogistix) che sono attivi su un mercato ad un solo versante, fornendo le sole compagnie aeree. Infine, è interessante notare che la Decisione contiene anche un riferimento all’attuale emergenza dovuta al Coronavirus: la CMA, infatti, precisa che l’effetto dirompente della pandemia sul settore dei viaggi non è in grado di mutare la sua valutazione concorrenziale.
Non resta che da vedere, adesso, quali saranno i prossimi passi dei soggetti coinvolti nell’Operazione, da un lato e dall’altro dell’Atlantico.
Avv. Roberta Laghi
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com