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2 maggio 2018

Smascherato il falso registro dei marchi italiani: l’AGCM commina una sanzione per pratiche commerciali scorrette e ingannevoli

di Annalisa Spedicato

Sanzionata dall’AGCM una società tunisina che gestisce un portale di pubblicità commerciale, rea di avere iscritto senza autorizzazione e mediante pratiche commerciali scorrette e ingannevoli i dati di alcune aziende sul proprio portale denominato "Registro Marchi Italiani" accessibile tramite due siti internet www.marchi-italiani.org o, in alternativa, www.proprieta-industriale.org - per promuovere i suoi servizi a pagamento di pubblicità delle informazioni aziendali concernenti i marchi e/o brevetti.

Tale pratica si concretizzava nell’invio ad alcune imprese con sede in Italia, che avevano già provveduto a registrare correttamente presso l’UIBM i propri marchi,  di un modulo di pagamento per confermare la “falsa” registrazione del marchio presso l’UIBM inviata per posta. Ciascun modulo riportava al centro il marchio commerciale di proprietà della società cui era rivolta la comunicazione e la stessa e l’espressione ”REGISTRAZIONE DEL SUDDETTO MARCHIO D’ IMPRESA NEL REGISTRO DEI MARCHI ITALIANI”. La suddetta comunicazione per il modo in cui era stata strutturata e per i dati precisi ivi contenuti riportanti le date del deposito della domanda già effettuato dai titolari dei marchi, induceva a ritenere che l’origine della comunicazione fosse il vero ente ufficiale italiano preposto alla registrazione dei marchi, che chiedeva il pagamento delle somme per la conferma della registrazione nel registro pubblico e non, come poi risultato nel concreto, la richiesta di una somma per registrarsi ad un portale pubblicitario privato che nulla aveva a che fare con l’UIBM. La società tunisina aveva inoltre stipulato con una srl italiana estranea ai fatti, un contratto per l’utilizzo di un indirizzo fisico italiano e un numero telefonico e di fax (per il quale contratto la società italiana avrebbe chiesto formale disdetta, ma la tunisina avrebbe continuato a far uso dell’indirizzo e del numero di fax anche oltre la conclusione del contratto).

L’AGCM, con la delibera 27111 del 28 marzo 2018, ha rilevato come la pratica in esame fosse idonea a pregiudicare e falsare il comportamento economico di imprese di piccola e media dimensione ivi incluse le microimprese, in quanto la comunicazione inviata a causa della veste grafica e contenutistica che la caratterizza era suscettibile di ingenerare effetti confusori:

"l’equivoco in particolare ingenerato nelle imprese destinatarie, in merito alla natura del servizio fornito e all’identità del professionista deriva dalla presenza di alcuni elementi strutturali, nonchè da una serie di omissioni e informazioni fuorvianti e ingannevoli presenti nel modulo così come rappresentato nell’avvio del procedimento. (…) Concorre ad aumentare l’indebito condizionamento della libertà di scelta delle imprese destinatarie l’indicazione prescrittiva di un termine entro cui l’impresa contattata sembra essere categoricamente obbligata a versare la somma richiesta (termine specificamente individuato per ogni singola impresa contattata), nonché le modalità con cui si esplicita la reale ragione alla base della richiesta di pagamento. Infatti, solo in una posizione di non immediata percezione, in caratteri estremamente ridotti e non evidenziati".

Alla luce di quanto evidenziato la condotta descritta integra una violazione degli articoli 20, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del Consumo, in quanto appare artatamente elaborata per indurre i destinatari in errore e ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbero preso, una condotta contraria alla diligenza professionale idonea a falsare il comportamento dei soggetti cui essa è rivolta (considerando che la scelta dei destinatari era caduta nella maggior parte dei casi su imprese, che rivestono le caratteristiche di cui all’art. 18, comma 1, lettera d-bis), del Codice del Consumo) e ingenerare nel consumatore un erroneo convincimento in merito alla natura e alle caratteristiche del servizio offerto, alle condizioni alle quali il servizio è fornito, nonché in ordine all’identità e alla qualifica del professionista.


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy