2 maggio 2018
Attestato di rischio dinamico e classe di merito di conversione universale: l’IVASS stabilisce nuove regole in ambito r.c.a.
di Annalisa Spedicato
Il 16 aprile 2018, l’IVASS ha emanato due provvedimenti, nello specifico si tratta del Provvedimento n. 71 con cui introduce una nuova disciplina relativa all’ "Attestato di Rischio Dinamico", modificando il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 ed il Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, e del Provvedimento n. 72 che fissa nuove regole per il riconoscimento della classe di merito di Conversione Universale (classe di C.U.) e per la sua evoluzione nel tempo.
Relativamente all’attestato di rischio dinamico (che si ricollega dunque al premio assicurativo), l’IVASS risponde alla necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca Dati degli Attestati di Rischio, al fine di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato. Questo nuovo sistema informatizzato consente di tener conto anche dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione di cui alla lettera j) dell’art. 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, ovvero pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente).
In precedenza, infatti, i sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto, non concorrevano nella valutazione della corretta sinistrosità dell’assicurato, quando lo stesso cambiava compagnia di assicurazione alla scadenza della polizza. Con il nuovo processo informatico introdotto dall’IVASS, le imprese sono in grado di aggiornare la situazione di rischio di un assicurato in base ai movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente. A questo proposito viene utilizzato lo IUR - Identificativo Univoco di Rischio - si tratta di un codice che scaturisce dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di cui egli dispone, perché di sua proprietà o perché detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio. Lo IUR consente di identificare le unità di rischio velocemente permettendo al sistema di aggiornarsi in automatico. Grazie a questo sistema si potranno escludere situazioni scorrette o elusive e ridurre le interpretazioni dubbie cui la norma previgente aveva portato, a tutto vantaggio degli automobilisti virtuosi.
Anche il secondo provvedimento, n. 72, si pone come obiettivo quello di cancellare i dubbi interpretativi delle disposizioni normative previgenti, che portavano a disuguaglianze di trattamento degli assicurati tra le diverse compagnie, guardando con favore ad alcune categorie di assicurati che in precedenza venivano trascurati, si tratta, ad esempio di mezzi intestati a soggetti diversamente abili o a soggetti conviventi, o ancora veicoli acquistati in leasing; a tal proposito, ad esempio la norma prevede che, al fine del riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo acquistato, le generalità dell’utilizzatore, devono essere registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo da almeno 12 mesi.
La nuova disciplina non è retroattiva, essa infatti si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimento. Con specifico riferimento ai portatori di handicap, si stabilisce il riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi. La conservazione della medesima classe CU è prevista poi in favore degli acquirenti del veicolo, quando si tratti di trasferimento di proprietà di un veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa.
Il provvedimento impone alle imprese di istituire e formalizzare procedure di verifica e controllo per accertare la veridicità dei dati degli assicurati e la correttezza dell’attestato di rischio.
Annalisa Spedicato
Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy