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19 giugno 2018

Il Tar del Lazio annulla il provvedimento dell’AGCM che aveva sanzionato alcune società per aver posto in essere un’intesa restrittiva nel mercato dei tondini d’acciaio per cemento armato

di Leonardo Stiz

Con il procedimento I742 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva accertato la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza finalizzata al coordinamento delle politiche commerciali tra alcune imprese nel mercato della produzione di tondini d’acciaio. A seguito del provvedimento, le società sanzionate hanno proposto ricorso al Tar del Lazio (TAR), il quale, con diverse sentenze dal contenuto analogo, ha infine annullato  la decisione.


Secondo la ricostruzione dell’AGCM, l’intesa si sarebbe estrinsecata in due condotte tra loro collegate. Quanto alla prima condotta, le imprese avrebbero svolto delle riunioni con cadenza mensile presso la sede dell’associazione Nuovo Campsider (NC), parte di Federacciai, in occasione delle quali si sarebbero scambiate informazioni sensibili relative alle condizioni di approvvigionamento dell’input principale, costituito dal rottame ferroso. Secondo l’AGCM, le dinamiche di prezzo del settore fanno sì che il costo del rottame ferroso, di natura piuttosto variabile, si trasli rapidamente sul prezzo finale dei tondini d’acciaio, costituendone una fondamentale componente. In questo modo, le ricorrenti sarebbero state in grado, attraverso lo scambio di informazioni relative all’input, di prevedere il prezzo del prodotto finale applicato dalle concorrenti. Quanto alla seconda condotta, l’AGCM ha sostenuto che le imprese siderurgiche si sarebbero servite delle riunioni della Commissione Prezzi della Camera di Commercio di Brescia per verificare e ulteriormente definire ex ante i prezzi finali applicati sul prodotto oggetto dell’intesa.

Con la sentenza in commento il TAR ha accolto i ricorsi delle società essenzialmente in base a due diversi motivi, uno a carattere procedurale e uno sostanziale. Con riferimento al motivo di carattere procedurale, le ricorrenti hanno lamentato un vizio del provvedimento per violazione del termine massimo di avvio della fase istruttoria di cui all’articolo 14 l. n. 689/1981, il quale dispone che la contestazione dell’addebito, in caso di procedimenti amministrativi sanzionatori, deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento. Pur ricordando che il termine si riferisce non alla mera notizia dell’illecito ma alla sua piena conoscenza - il che permette una fase preistruttoria più lunga nel caso di violazioni complesse, il TAR ha stabilito che l’AGCM ha irragionevolmente protratto la fase preistruttoria senza che sussistessero valide ragioni. Il quadro istruttorio, secondo il TAR, risultava completo con le informazioni richieste e ottenute nel febbraio 2014 dalla Camera di Commercio di Brescia. Nonostante ciò, il procedimento è stato aperto quasi due anni dopo, nell’ottobre 2015, senza che nella decisione fosse data evidenza della necessità di attendere un lasso temporale così ampio. Secondo il TAR dunque, l’AGCM ha irragionevolmente protratto la fase preistruttoria, violando il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e i principi generali di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della Carta Fondamentale dei Diritti UE.

Per quanto riguarda il motivo sostanziale, il TAR ha accolto le doglianze delle ricorrenti con le quali si lamentava un difetto istruttorio nel provvedimento dell’AGCM con riferimento alla prova della sussistenza dell’intesa. L’AGCM infatti, secondo i giudici, non ha definito in maniera dettagliata l’idoneità dell’accordo a condizionare oggettivamente il mercato. In primo luogo infatti, non sono stati forniti elementi sufficienti per dimostrare la correlazione tra le informazioni scambiate in NC e le successive riunioni in sede camerale. L’assunto secondo cui lo scambio di informazioni sul rottame ferroso sarebbe stato idoneo a determinare la fissazione congiunta dei prezzi non è supportato da evidenze sufficienti, poiché l’AGCM non ha tenuto conto dell’incidenza sul prezzo finale anche di altri fattori. Infatti, nel provvedimento stesso è indicato che l’incidenza del rottame ferroso sul prezzo dei tondini varia da produttore a produttore, sulla base di elementi quali ad esempio l’efficienza produttiva delle diverse imprese. Sotto il profilo temporale inoltre, il TAR ha rilevato che le informazioni discusse in NC fossero poco rilevanti per le riunioni in Camera di Commercio, poiché la cadenza con la quale queste ultime si tenevano faceva sì che le informazioni sull’input fossero, nel frattempo, già diventate pubbliche. Le due condotte che secondo l’AGCM configuravano l’intesa, dunque, non erano effettivamente congiunte da un rapporto di complementarietà, come invece era sostenuto nel provvedimento sanzionatorio.

Con riferimento alla seconda condotta inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’AGCM, il TAR ha sottolineato come non vi siano vincoli normativi all’attività di determinazione di listini di mercato, che costituisce una delle funzioni tipiche assegnate alle Camere di Commercio. Le riunioni della Commissione Prezzi non erano secondo il giudice amministrativo idonee a condizionare l’attività delle società concorrenti, per l’ulteriore motivo che i prezzi rilevati si riferivano in realtà a una forcella determinata da un minimo e un massimo e le imprese si riservavano di applicare una scontistica individuale rispetto al prezzo rilevato. Da ultimo, secondo il TAR, l’AGCM non ha superato le spiegazioni fornite dalle imprese relativamente al fisiologico parallelismo e alla naturale volatilità dei prezzi nel settore interessato.

In conclusione, il TAR ha rilevato come l’analisi dell’AGCM, con riferimento al presunto scambio di informazioni, facesse riferimento a elementi indiziari da soli non sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’intesa e a superare le spiegazioni alternative fornite dalle parti.

Per tali motivi, il TAR ha annullato il provvedimento sanzionatorio nei confronti di tutte le società coinvolte.

 


Dott. Leonardo Stiz

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com