• Concorrenza sleale -Servizi postali

3 luglio 2018

I servizi di pony express e corriere espresso sono servizi postali universali, pertanto per esercitarli occorre dotarsi della relativa licenza

di Annalisa Spedicato

Nell’ambito di alcune verifiche aventi ad oggetto le attività di servizi postali abusivi condotte in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Guardia di Finanza, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato una Srl che svolgeva servizi postali pubblicizzati online senza disporre del necessario titolo abilitativo.

La società svolgeva consegne veloci mediante propri dipendenti in zone limitrofe alla propria sede, ma promuoveva sul proprio sito web anche altri servizi postali come l’invio di corrispondenza raccomandata, tipicamente rientranti nell’ambito del servizio universale (ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 261/1999).

In relazione alle attività di servizi postali, il testo normativo di riferimento è il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con cui è stata data attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" in materia di servizi postali, successivamente aggiornata con i testi delle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE. Il suddetto decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58.

Il D.Lgs. n. 261/1999, all’art. 1, comma 2, lett. a), definisce servizi postali "i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali". Il medesimo articolo precisa poi, alla lett. f) che "invio postale" è "l’invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale". La norma, in conformità con quanto disposto dalla direttiva n. 97/67/CE, prevede che l’impresa che intenda svolgere tali servizi debba dotarsi di titolo abilitativo (licenza o autorizzazione generale), anche solo per effettuare una sola delle fasi relative al ciclo dell’attività postale che si sostanzia in raccolta, smistamento, trasporto, consegna.

L’AGCOM - con delibera 24 maggio 2018, n. 246/18/CONS - ha precisato che nell’ambito della definizione di servizio postale universale di cui all’art. 3 del comma 2 del D.Lgs. n. 261/1999 rientrano anche i servizi di "consegne veloci", di cui fanno parte i servizi di "pony express" o "corriere espresso"; il suddetto articolo 3 comma 2 infatti include "a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati".

Per svolgere tali servizi è obbligatorio dotarsi di una licenza individuale, in base a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999 e dell’art. 3 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali", la quale che può essere rilasciata solo se l’impresa possiede determinati requisiti e rispetta precisi obblighi nell’esercizio dell’attività, obblighi peraltro più onerosi rispetto a quelli previsti per il rilascio di un’autorizzazione generale.

L’AGCOM dunque, rilevando l’assenza del prerequisito indispensabile per lo svolgimento di tale attività e accertando la violazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 261/1999 e dell’art. 3 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali", ha provveduto a sanzionare la società e le ha inibito la prosecuzione dell’attività, evidenziando altresì la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale da parte dell’impresa sanzionata nei confronti delle altre imprese che legittimamente esercitano il servizio postale.


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy