• Tutela dei consumatori - Pubblicità ingannevole -Tessile, abbigliamento e calzature

12 luglio 2018

IAP: no a messaggi volgari e violenti soprattutto se i mezzi usati sono le affissioni pubblicitarie

di Annalisa Spedicato

Il noto marchio di moda Philipp Plein è stato sanzionato dallo IAP per violazione del Codice di autotutela pubblicitaria: il Comitato di controllo della pubblicità ancora una volta dice basta alla volgarità e alla violenza nella comunicazione commerciale (ingiunzione n. 54/2018).

 

Il messaggio promozionale, comparso sul sito dell’omonimo marchio e su affissioni all’aeroporto di Malpensa nel mese di giugno 2018, riporta la frase I DESERVE e rappresenta uno scenario criminoso tutto al femminile; nel cartellone infatti si vedono raffigurate un gruppo di donne di cui una esanime, un’altra distesa a terra in una pozza di sangue, con un rivolo che le scorre dalle labbra; mentre sulla destra del cartellone si intravede una gamba con indosso un paio di jeans. Un’altra donna posizionata in piedi di spalle a dorso nudo, mentre un’altra ancora, con un frustino in mano, le tira giù i pantaloni scoprendole il sedere; un’ultima donna, sul divano agita una bomboletta da cui fuoriesce una fiammata.

I messaggi della Philipp Plein sono spesso irriverenti e molto forti, la stessa immagine della casa di moda è quella di un lusso provocatorio, ma secondo il Comitato di controllo, nel caso di specie si è andati oltre quanto ammesso dal Codice di autotutela pubblicitaria, cadendo in messaggi eccessivi, violenti e volgari.

Il Presidente del Comitato di Controllo ha infatti ritenuto che il messaggio proposto dall’azienda di moda sia manifestamente contrario agli artt. 9 - Violenza, volgarità, indecenza -, 11 - Bambini e adolescenti - e 1 - lealtà della comunicazione commerciale - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Secondo il Comitato di Controllo, tale comunicazione, viola il dettato dell’art. 9 del Codice, in base al quale «la pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale.». 

Tra l’altro, la scelta della modalità di diffusione del messaggio come l’affissione di grandi dimensioni, non è di certo d’aiuto, in quanto amplifica la portata del messaggio e di conseguenza accresce l’inosservanza del Codice. Tali mezzi, infatti, dice il Comitato, sono particolarmente invasivi, in quanto la visione del messaggio e delle immagini contenute viene imposta a tutto il pubblico in maniera indistinta, ovvero non selezionando per nulla gli utenti. Viene meno dunque quella particolare attenzione che è domandata agli operatori nella preparazione dei messaggi promozionali che possono essere recepiti anche da bambini ed adolescenti, come previsto dall’art. 11 del Codice.

Una scelta creativa che abbia la sola finalità di fare scalpore sui destinatari contrasta, sostiene il Comitato, anche con l’art. 1 del Codice, incidendo negativamente sul decoro della comunicazione pubblicitaria nel suo complesso considerata.

 


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy