• Privacy -Banche, assicurazioni e finanziarie

18 gennaio 2019

Errata segnalazione di una posizione di sofferenza alla CRIF: abusiva utilizzazione dei dati personali, onere della prova del danno subito

In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 cod. civ., il danno, e in particolare la "perdita", deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato.

Tale principio viene ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 207, depositata l’8 gennaio 2019, con riferimento ad una fattispecie riguardante l’iscrizione nel sistema CRIF di informazioni creditizie relative al mancato adempimento di alcune rate del contratto di leasing finanziario stipulato da una società con la banca per l’acquisto di un autoveicolo.

Nel giugno del 2007, era stato richiesto ed ottenuto dalla società FCE Bank plc la concessione di un leasing finanziario per l'acquisto di un autoveicolo; tuttavia a ciò era conseguita la apertura di due posizioni contrattuali e di due posizioni debitorie a cui era seguito il prelievo, dal conto corrente bancario del legale rappresentante della società Medifarma, di due ratei ogni mese. La società, accortasi di ciò, aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente prelevate ed il trasferimento delle rate di addebito sul proprio conto corrente attraverso uno scambio di missive con la finanziaria, volte a chiarire le differenti posizioni contrattuali. Successivamente nel 2008, si verificava un nuovo episodio di segnalazione negativa conseguita al mancato pagamento della rata relativa al mese di agosto 2008, che a dire della società era stata regolarmente adempiuta.

Successivamente, al legale rappresentante della società Medifarma venivano negati diversi finanziamenti richiesti presso differenti Istituti di credito, sul presupposto che risultava segnalato alla CRIF.

A fronte di queste vicende, la società Medifarma si era rivolta, senza esito, al Garante per la protezione dei dati personali richiedendo i provvedimenti ex art.143 del D.Lgs. n. 142/2003. In seguito, la società aveva proposto il ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse accertato e dichiarato che la FCE Bank aveva erroneamente ed illegittimamente segnalato una posizione di sofferenza alla CRIF, con conseguente condanna al risarcimento di di danni patrimoniali e di danni non patrimoniali. La FCE resisteva con controricorso e chiedeva il rigetto delle avverse domande.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda presentata. La società Medifarma, conseguentemente, ha deciso di ricorrere per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

La Suprema Corte, con l'ordinanza in esame, rigetta il ricorso presentato, condividendo la posizione del giudice di merito ha ritenuto non provato il danno lamentato, sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale.

Nella motivazione della decisione di rigetto della Corte si legge quanto segue:

Va ricordato, quanto all'onere della prova, che, alla stregua dell'art.15 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e dell' art. 2050 cod. civ., su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto - seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa - l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale (Cass. 23/05/2016, n. 10638), tuttavia il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato. Come chiarito da questa Corte «In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 cod. civ., il danno, e in particolare la "perdita", deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato.» (Cass. 25/1/2017, n. 1931) ed inoltre «In caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, ... il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 cod. civ., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.» (Cass. 5/3/2015, n. 4443). Ciò posto - puntualizzando che non vi è stata alcun alleggerimento, da parte del Tribunale, dell'onere probatorio a carico della FCE Bank nel rispetto del dettato dell'art.2050 cod. civ. ed atteso che la prova del pregiudizio in concreto sofferto grava esclusivamente su colui che ne chiede il ristoro - va osservato che nel caso in esame ciò che la società risulta aver dedotto, dalla lettura del ricorso e della sentenza del Tribunale, è la compromissione dell'accesso al credito, con conseguente impossibilità di dare seguito ai propri progetti di espansione e consolidamento aziendale. Orbene a fronte di tale assunto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata data la prova del pregiudizio patrimoniale subito, anche osservando che nemmeno in sede di libero interrogatorio del legale rappresentante erano emersi elementi a conforto. La ricorrente sostiene che le dichiarazioni del legale rappresentante sarebbero state malamente interpretate. Orbene la doglianza si limita a proporre una diversa interpretazioni delle dichiarazioni, senza trascriverle nei passaggi essenziali, mancando quindi di assolvere all'onere di autosufficienza, con evidenti ricadute di inammissibilità. Va tuttavia rimarcato che la censura non coglie nel segno, soprattutto perchè la statuizione impugnata si fonda sulla rilevata completa carenza probatoria circa la ricorrenza del danno emergente e del lucro cessante, a conforto della quale sono state valutate anche le dichiarazioni del legale rappresentante - ma non solo - con l'effetto che, ove anche avessero avuto il contenuto propugnato dalla ricorrente, le stesse sarebbero state inidonee - in quanto provenienti dalla stessa parte - ad integrare un elemento di prova in assenza di ulteriori ed autonomi elementi probatori anche indiziari- che non sono stati evidenziati nemmeno nel motivo di ricorso - di guisa che sotto tale aspetto la censura è anche priva di decisività. La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni del legale rappresentante, che la società aveva avuto accesso al credito in quel periodo, ma anche tale passaggio motivazionale è privo di decisività, rispetto alla autonoma e principale ratio decidendi costituita dall'assenza di prove sul pregiudizio patrimoniale subito: anche accedendo alla tesi della ricorrente, secondo la quale il legale rapp. p.t. non avrebbe affermato ciò, non è dato comprendere alla stregua del motivo, attesa la netta e decisa statuizione di mancanza di prova del Tribunale, come potrebbe dirsi raggiunta la prova circa la sussistenza del danno patrimoniale, prova positiva che incombeva alla ricorrente. Va da sè che del tutto plausibilmente il giudice di merito ha giudicato non provato il danno sotto tale profilo lamentato.

Il motivo è manifestamente infondato anche per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale, riconosciuto dal Tribunale. Il giudice di merito ha fatto concreta applicazione dei condivisibili principio secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva; il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. 15/07/2014, n. 16133) che, nella specie, lo ha espresso con motivazione adeguata, mentre la censura sostanzialmente sollecita un riesame delle stesse emergenze istruttorie già considerate dal giudice del merito (Cass. 08/02/2017, n. 3311).