• Privacy -Istruzione, sanità e servizi sociali

28 febbraio 2019

Infermieri: per il Garante Privacy non è consentito l'invio di dati dal datore di lavoro all’Ordine professionale

Nel provvedimento del 16 gennaio 2019 il Garante Privacy ha affermato che le strutture sanitarie non possono trasmettere in modo massivo i dati di tutto il loro personale infermieristico all’Ordine professionale di riferimento.

Un’azienda ospedaliera, accertata la carenza di una sufficiente base giuridica per la comunicazione, ha formulato un'stanza al Garante per sapere se poteva trasmettere, pur non avendo un’apposita base normativa, i dati di tutto il suo personale infermieristico al relativo ordine professionale, il quale intendeva effettuare controlli sulle iscrizioni. 

Nel presentare l’istanza al Garante, sia l’Ospedale sia l’Ordine delle professioni infermieristiche avevano rilevato come tale comunicazione di dati personali fosse utile per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in quanto consentiva di verificare che tutti gli infermieri in servizio rispettassero i requisiti previsti dal decreto che, nel 2018, ha modificato la legge di Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Nella sua risposta, però, il Garante ha evidenziato che l’attuale quadro normativo,

"attribuisce all'Ordine delle professioni infermieristiche specifiche funzioni che comportano necessariamente trattamenti di dati personali dei professionisti, all’atto della richiesta di iscrizione all’albo e, successivamente, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. In tale quadro, non risultano pertanto attribuite agli Ordini specifiche competenze per il compimento di generalizzate attività di ricerca e raccolta di informazioni personali riferite a soggetti diversi da coloro che abbiano già richiesto l’iscrizione all’albo."

Viene inoltre, precisato che spetta al datore di lavoro (in questo caso l’Azienda sanitaria) l’obbligo di effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, inclusa l’iscrizione del singolo professionista al relativo albo che, tra l’altro, è pubblico e reperibile anche on line.

Alla luce di tali considerazioni il Garante ritiene che, considerata la mancanza di un’espressa previsione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che consenta la comunicazione di dati richiesta dall’Ordine, la raccolta massiva di dati personali relativi a tutto il personale infermieristico operante sul proprio territorio di competenza non possa ritenersi ricompreso tra le funzioni istituzionali degli Ordini delle professioni infermieristiche.

L’Autorità ha quindi dichiarato che non sussistono i presupposti di liceità per la comunicazione generalizzata dei nominativi e della residenza degli infermieri impiegati dalle aziende sanitarie agli ordini territorialmente competenti.

Tenendo conto del numero di quesiti pervenuti sul tema, il Garante ha trasmesso la decisione anche alla Federazione nazionale delle professioni infermieristiche al fine di darne ampia diffusione presso gli ordini provinciali e le altre istituzioni coinvolte.