• Privacy -Servizi di pulizia

26 marzo 2019

Operatori ecologici e braccialetto elettronico: il Garante per la privacy boccia l'utilizzo e chiede l'adozione di dispositivi rispettosi della dignità dei lavoratori

Con il provvedimento del 28 febbraio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito chiarimenti in merito al trattamento di dati personali dei dipendenti mediante dispositivi tecnologici indossabili (sul polso), consegnati ai lavoratori addetti alla pulizia delle strade.

Il Garante per la privacy, nella sua pronuncia, arrivata a conclusione di un procedimento avviato d’ufficio dall’Autorità che aveva suscitato un notevole interesse mediatico, ha chiesto alla società AVR S.p.a., che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto della municipalizzata di un comune toscano, di utilizzare dispositivi elettronici alternativi che non ledano la dignità della persona.

Nell’aprile 2018 la società, con l'obiettivo dichiarato di rendicontare il lavoro svolto all’Azienza municipalizzata comunale, aveva consegnato a più di 70 dipendenti addetti alla pulizia delle strade dei dispositivi indossabili dotati anche di un GPS, con i quali effettuare la lettura delle etichette elettroniche collocate sui cestini getta rifiuti e segnalare l’eventuale spostamento di quelli non ancorati al suolo.

Solo dopo l’avvio dell’istruttoria dell’Autorità la società aveva stipulato un accordo sindacale nel  quale si stabiliva, tra l’altro, la lettura quotidiana dei tag per ogni turno di lavoro e si limitava l’attivazione del GPS al massimo ad un turno di lavoro a settimana, previa comunicazione al lavoratore.

Il Garante, pur giudicando tale configurazione non in contrasto con i principi di necessità e proporzionalità del Regolamento UE rispetto alle finalità perseguite dalla società, ha tuttavia, ritenuto necessario individuare ulteriori misure maggiormente rispettose della dignità dei lavoratori.

Innanzitutto nella decisione si evidenzia come il sistema consente il trattamento di dati personali di lavoratori identificabili. Sebbene i “braccialetti” siano collegati alle zone di spazzamento e non ai singoli dipendenti, attraverso i registri dei turni di lavoro è possibile individuare il dipendente che ha effettuato le rilevazioni dei tag e, quando previsto, la relativa geolocalizzazione mediante il GPS. 

Il Garante ha quindi, prescritto alla società di:

  • individuare tempi di conservazione dei registri, cartacei e digitali, strettamente necessari a gestire le eventuali contestazioni da parte della società municipalizzata e descrivere nel dettaglio i casi specifici nei quali sarà possibile incrociare le informazioni; 
  • adottare analoghe cautele nei confronti dei dati raccolti attraverso la lettura giornaliera dei tag, in grado di ricostruire nel dettaglio l’attività del lavoratore;
  • adottare misure tecnologiche e organizzative per mantenere separate le basi di dati, in particolare quelli trattati attraverso i registri, quando ne sia comunque necessaria la conservazione a fini amministrativi;
  • adottare, come indicato anche nell’accordo sindacale, un dispositivo che per le sue caratteristiche esteriori non sia lesivo della dignità e comunque non sia percepito come tale dal dipendente, considerato che dovrà essere utilizzato, anche se con diverse funzionalità, dai lavoratori per ogni turno di servizio.

Infine, l'Autorità ha ricordato alla società di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, come previsto dal Regolamento UE, tenuto conto delle concrete caratteristiche del sistema tecnologico.