• Privacy -Istruzione, sanità e servizi sociali

30 aprile 2019

Il Garante privacy sanziona un medico per aver utilizzato i dati dei suoi ex-pazienti per fini di propaganda elettorale

Con un'ordinanza ingiunzione del 14 febbraio 2019 il Garante Privacy ha applicato una sanzione pari a 16.000 euro ad un medico che ha utilizzato gli indirizzi di circa 3.500 ex-pazienti per inviare lettere a sostegno di un candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, senza che gli interessati avessero espresso alcun specifico consenso a riguardo.

Il Garante, a seguito di alcuni articoli di stampa in cui si segnalava l’utilizzo, da parte di un medico degli indirizzi di posta elettronica dei propri pazienti al fine di inviare loro una missiva avente contenuto di propaganda elettorale, aveva avviato un’istruttoria preliminare volta a verificare il rispetto da parte del professionista delle disposizioni contenute nel provvedimento generale in materia di propaganda elettorale del 6 marzo 2014, secondo il quale,

 "i dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa  comunicazione politica. Tale finalità non è infatti riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti".

Nel corso dell'istruttoria il medico si è difeso affermando di aver utilizzato gli indirizzi e-mail dei propri pazienti al fine di informarli della cessazione del proprio rapporto di lavoro con l'Istituto Europeo di oncologia (IEO),  ed al contempo, dei suoi spostamenti presso altre strutture di diverse regioni d’Italia. In tale occasione, aveva contestualmente espresso il suo sostegno a un candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, già assessore alla Sanità e al Welfare, e aveva ritenuto di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, informando adeguatamente gli interessati e permettendo loro di opporsi alla ricezione delle suddette comunicazioni, mediante un link posto in calce alle e-mail.

Il Garante ha ritenuto, tuttavia, che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità del dottore in ordine alle violazioni amministrative contestate ed ha giudicato un tale trattamento di dati personali illecito per diversi profili, di seguito indicati:

  • il medico non ha reso l’informativa né al momento della registrazione dei dati dei pazienti né alla prima comunicazione, come previsto dal Codice privacy. Questo adempimento è infatti obbligatorio in quanto i dati, nel caso di specie, non risultano raccolti dal medico direttamente presso gli interessati, ma ricevuti dall’Istituto oncologico all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;
  • il medico ha utilizzato i dati dei suoi ex pazienti per finalità diverse da quelle di cura, per le quali erano stati raccolti, senza aver acquisito uno specifico e autonomo consenso.

Per tale condotta il Garante ha ingiunto al medico di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila).

Nonostante la sanzione sia stata comminata in base al vecchio Codice, i principi che la ispirano restano validi anche in base al nuovo Regolamento Ue, come di recente precisato nel provvedimento dell’Autorità del 7 marzo 2019.