3 agosto 2026
Alphabet e Google tra enforcement antitrust ex post e regolazione del Digital Markets Act ex ante
di Camillo Campli e Federica Pane
Il quadro normativo e giurisprudenziale che ruota attorno ad Alphabet Inc. e alle sue controllate Google rappresenta uno dei settori di maggiore evoluzione del diritto comunitario, alla luce del continuo adattamento degli strumenti giuridici alle trasformazioni dell'economia e dei mercati digitali.
Da un lato, il caso Google Android, avviato nel 2018 e giunto a conclusione con la sentenza della Corte di Giustizia del 2 luglio 2026, che ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea e la sanzione irrogata a Google e Alphabet per EUR 4.125.000.000. Dall'altro, il Regolamento (UE) 2022/1925 ("DMA"), che impone ad Alphabet, in qualità di gatekeeper, specifici obblighi operativi in relazione ai quali la Commissione europea ha avviato una pluralità di procedimenti formali. La regolamentazione antitrust e il DMA si sviluppano su percorsi paralleli, anche se non necessariamente coordinati e sincronici, a dimostrazione di come il legislatore comunitario, di fronte all'esperienza maturata nell'applicazione del diritto della concorrenza classico ai mercati digitali, abbia fatto la scelta politica di dotarsi anche di uno strumento diverso, fondato su una logica di intervento ex ante.
Il caso Google Android: condotte contestate, iter procedurale e sentenza definitiva
Con decisione del 18 luglio 2018 adottata nel procedimento AT.40099, la Commissione europea aveva accertato a carico di Alphabet e Google una violazione unica e continuata dell'articolo 102 TFUE, derivante da condizioni contrattuali imposte a produttori di hardware (“OEM”) e operatori di rete mobile nel contesto della distribuzione di Android e dei servizi Google ad esso associati. La Commissione aveva sanzionato le seguenti principali condotte:
1. Accordi di distribuzione (Mobile Application Distribution Agreements - “MADA”): gli OEM che intendevano ottenere la licenza per il Play Store (e per le applicazioni Google associate) erano tenuti a preinstallare Google Search e il browser Chrome su tutti i dispositivi della gamma. Ciò comportava l’innalzamento di barriere all’ingresso di altri operatori del settore e l’impossibilità per gli OEM, di fatto, di distribuire servizi concorrenti.
2. Accordi anti-frammentazione (Anti-Fragmentation Agreements - “AFA”): gli OEM che intendevano preinstallare applicazioni Google sui propri dispositivi dovevano impegnarsi a non commercializzare versioni di Android non approvate da Google (i cosiddetti “fork” incompatibili). Questo tipo di accordo limitava la libertà dei produttori di utilizzare versioni alternative di Android e, conseguentemente, consolidava la posizione di controllo di Google sul mercato.
3. Accordi di condivisione dei ricavi (Revenue Share Agreements - “RSA”): Google riconosceva agli OEM e agli operatori di rete una quota dei proventi pubblicitari ricavati dalla ricerca tramite Google, a condizione che gli stessi si obbligassero a non preinstallare motori concorrenti sui loro dispositivi, pena la perdita della quota dei ricavi generati.
La Commissione aveva inflitto a Google una sanzione di EUR 4.342.865.000, ordinando contestualmente la cessazione delle pratiche riconosciute illecite entro novanta giorni dalla notifica della decisione. A seguito dell’impugnazione di Google, con sentenza del 14 settembre 2022 (causa T‑604/18), il Tribunale dell'Unione Europea ha parzialmente annullato la decisione della Commissione nella sola parte relativa ai Revenue Share Agreements e ha rideterminato la sanzione in EUR 4.125.000.000, con responsabilità solidale di Alphabet per EUR 1.520.605.895, confermando per il resto l'impianto della decisione.
Google LLC e Alphabet Inc. hanno proposto appello dinanzi alla Corte di Giustizia (causa C‑738/22 P) che, con sentenza del 2 luglio 2026, lo ha integralmente rigettato, rendendo definitiva la sentenza del Tribunale e la sanzione rideterminata.
Nella sua pronuncia, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la peculiarità dei mercati digitali, sottolineando il fatto che, in essi, fattori come l'innovazione, l'accesso ai dati, il comportamento degli utenti e i “network effects” assumono un ruolo determinante sulle dinamiche concorrenziali. Inoltre, la Corte ha evidenziato che tali mercati sono caratterizzati da elevate barriere all'ingresso e da interazioni complesse, le quali si influenzano e si determinano reciprocamente.
La logica ex ante del DMA
Il caso Android illustra i limiti strutturali di un enforcement antitrust che interviene solo a violazione consumata. Il DMA nasce invece per contrastare ex ante le dinamiche di foreclosure che si possono presentare nei mercati digitali e che il diritto della concorrenza tradizionale fatica a correggere in modo tempestivo.
Il DMA persegue l'obiettivo di fare sì che i mercati digitali “siano e restino contestabili ed equi”, indipendentemente dagli effetti anticoncorrenziali attuali o potenziali della singola condotta. In questa prospettiva, la “contestabilità” è intesa come la capacità concreta degli operatori di superare le barriere all'entrata e all'espansione e di competeree con il gatekeeper, mentre l’“iniquità” riguarda lo squilibrio di diritti e obblighi nei rapporti contrattuali con il gatekeeper, dal quale deriva un vantaggio sproporzionato sia rispetto ai business users sia rispetto agli end users.
Come è noto, la Commissione qualifica come “gatekeeper” l’impresa che:
- ha un impatto significativo sul mercato interno;
- fornisce un servizio di piattaforma di base (“core platform services”, quali ad esempio servizi di intermediazione online, motori di ricerca online, ecc…) che costituisce un punto di accesso (“gateway”) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali;
- detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che la acquisisca in futuro.
La sussistenza di queste caratteristiche strutturali da sola basta a giustificare l'applicazione degli obblighi discendenti dal DMA, senza che sia necessario dimostrare un danno concorrenziale già prodotto.
Il 5 settembre 2023, la Commissione ha adottato la decisione con cui ha designato Alphabet come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del DMA, individuando quali core platform services idonei a costituire, ciascuno individualmente, un importante gateway per i business users verso gli end users, i servizi Google Shopping, Google Play, Google Maps, Google Search, YouTube, Google Android, Google Chrome e i servizi di pubblicità online di Alphabet. A seguito della designazione, Alphabet era tenuta a conformarsi agli obblighi degli articoli 5, 6 e 7 del DMA entro il 7 marzo 2024.
Gli obiettivi del DMA: abbassare le barriere prima che si consolidino
Uno degli aspetti più significativi è che le condotte contestate nel caso Android e definitivamente confermate dalla sentenza della Corte del 2 luglio 2026 possono essere ricondotte a pratiche che il DMA già vieta o rispetto alle quali impone obblighi specifici. Il Regolamento infatti è stato elaborato proprio a partire dall'esperienza maturata nei procedimenti antitrust sui mercati digitali, e ciascuna delle principali leve utilizzate da Google nel caso Android trova oggi una risposta ex ante nel suo testo.
Ad esempio, l'articolo 5, paragrafo 7, del DMA vieta al gatekeeper di richiedere a end users o business users di utilizzare, o di registrarsi o iscriversi, a qualsiasi servizio di identificazione, browser web o servizio di pagamento del gatekeeper nel contesto dei servizi offerti da tali business users tramite i core platform services. Questa disposizione nasce per presidiare ex ante le violazioni accertate relativamente ai MADAs nel caso Android: la preinstallazione obbligatoria di Google Search e Chrome come condizione per l'accesso al Play Store costituiva esattamente l'imposizione dell'uso dei servizi del gatekeeper in funzione dell'accesso a un core platform service indispensabile.
Sul versante dello status quo bias (il meccanismo per cui la preinstallazione determinava un vantaggio strutturale indipendente dalla qualità del servizio reso), il DMA interviene su due livelli . Da un lato, il Regolamento impone al gatekeeper di consentire e abilitare tecnicamente la facile disinstallazione di qualsiasi applicazione preinstallata sul sistema operativo da parte degli end users, fatti salvi i casi in cui tali applicazioni siano essenziali al funzionamento del sistema operativo o del dispositivo e non possano essere tecnicamente offerte su base autonoma da terzi. Dall’altro, richiede che gli end users siano messi nelle condizioni di modificare agevolmente le impostazioni predefinite del sistema operativo, dell'assistente virtuale e del browser web. A tal fine, il gatekeeper deve, ove necessario, presentare una schermata di scelta al momento del primo utilizzo, che consenta agli end users di selezionare un motore di ricerca, un assistente virtuale o un browser web alternativi tra i principali fornitori disponibili.
Il 27 gennaio 2026, la Commissione ha aperto un procedimento formale (caso DMA.100220) ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del DMA, con l'obiettivo di specificare le misure che Alphabet deve implementare per garantire la conformità con l'articolo 6, paragrafo 7, delle funzionalità hardware e software di Google Android rilevanti per i provider terzi di servizi di intelligenza artificiale su dispositivi mobili. La richiamata previsione normativa impone al gatekeeper di garantire gratuitamente a fornitori di servizi e di hardware l’effettiva interoperabilità e l’accesso, a fini di interoperabilità, alle medesime funzionalità hardware e software accessibili o controllate tramite il sistema operativo o l’assistente virtuale. Tale accesso deve essere assicurato alle stesse condizioni di quelle disponibili o impiegate dal gatekeeper, con la sola possibile eccezione delle misure strettamente necessarie e proporzionate per proteggere l'integrità del sistema.
Nel procedimento in corso la Commissione ha evidenziato, in particolare, che “alcune funzionalità controllate o accessibili tramite Google Android non sembrerebbero accessibili a provider terzi allo stesso modo in cui lo sono per i servizi AI di Alphabet, tra cui Gemini, Google Assistant, Gemini Nano, AICore e Android System Intelligence”.
Lo schema è quindi strutturalmente identico a quello del caso Android: così come Google utilizzava Android per assicurare a Google Search una presenza di default su miliardi di dispositivi, il controllo delle funzionalità di sistema di Android poteva diventare la leva per favorire anche i propri servizi AI rispetto a quelli concorrenti.
Il 16 luglio 2026, la Commissione ha adottato le due decisioni, ponendo fine al procedimento nel termine previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del DMA.
Sul piano dell’interoperabilità AI su Android (articolo 6(7) DMA), la specificazione individua le misure che Alphabet deve adottare per far sì che vengano garantite le stesse funzionalità ai provider AI terzi (tra cui i meccanismi di invocazione vocale, l'accesso ai dati, le integrazioni con le app, l’esecuzione in background). Google dovrà attuare tali misure nella prossima versione principale di Android, ossia Android 18, e comunque entro e non oltre il 1º agosto 2027.
Per quanto riguarda invece la condivisione dei dati di Google Search (articolo 6(11) DMA), la decisione del 16 luglio 2026 struttura l’obbligo di condivisione con i motori di ricerca terzi dei dati di query, visualizzazioni, click e ranking, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e con adeguate garanzie di anonimizzazione, a partire da gennaio 2027.
Considerazioni conclusive
Il caso Android e i procedimenti DMA che ne sono seguiti dimostrano che le medesime dinamiche di foreclosure, quando affrontate ex post con gli strumenti a tutela del diritto della concorrenza, e ex ante con la regolazione DMA, producono risposte profondamente diverse per tempistica ed efficacia.
Il caso Android rimane sullo sfondo come precedente e dimostra che il costo di un enforcement attuato solamente a posteriori, in mercati digitali caratterizzati da forti barriere strutturali e network effects, si traduce in anni di contenzioso, con posizioni di mercato già consolidate al momento della decisione. Il DMA è il tentativo del legislatore europeo di ridurre questo costo, non eliminando né sconfessando la disciplina antitrust, ma affiancandola a uno strumento di controllo che prevenga distorsioni strutturali prima che queste si consolidino in posizioni di mercato difficili da correggere.
Avv. Camillo Campli e Avv. Federica Pane
Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani






