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20 gennaio 2020

Testamento biologico: pubblicato in Gazzetta il regolamento concernente la banca dati nazionale

Sulla G.U. del 17 gennaio 2020, n. 13 è stato pubblicato il Regolamento volto a disciplinare l'istituzione, il funzionamento e le modalità di accesso alla Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), comunemente chiamate “testamento biologico”, consentono alla persona di stabilire in anticipo i trattamenti sanitari ai quali intende essere sottoposta nel caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi.

Il regolamento è stato approvato con decreto del Ministro della salute del 10 dicembre 2019, n. 168, dopo il parere favorevole sia del Garante della privacy (v. provvedimento del 29 maggio 2019), sia del Consiglio di Stato.

Con il regolamento in oggetto diventa dunque, pienamente operativa la legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente  le "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

In particolare, il provvedimento in oggetto stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute e gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari. Esso definisce, inoltre, il funzionamento e i contenuti informativi della predetta Banca dati, nonchè le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Obiettivo della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorchè per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato.

Pertanto, nella banca dati sono raccolte, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico, le copie delle dichiarazioni, i successivi aggiornamenti, nonché la nomina e la revoca dell’eventuale fiduciario, anche di coloro che non sono iscritti al servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'art. 3, del D.M. 168/2019, la banca dati è alimentata dagli ufficiali di stato civile comunali, dai notai e capi degli uffici consolari italiani all'estero e dai responsabili delle Unità organizzative competenti delle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.

All'atto della formazione, consegna e ricezione della DAT i soggetti di cui sopra trasmettono copia della stessa, senza indugio, alla Banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche di cui al disciplinare tecnico allegato al presente decreto. Il modulo contiene i seguenti elementi essenziali:

a) dati anagrafici e di contatto del disponente;

b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, e l'attestazione dell'accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT;

c) attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilità.

Ai dati, che saranno conservati per 10 anni dal decesso dell’interessato, potranno accedere:

  • il medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
  • il fiduciario, fino a quando conservi l'incarico;
  • il disponente.

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella Banca dati nazionale è il Ministero della salute, che effettua il trattamento per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonchè a quelle nazionali vigenti e nel rispetto anche delle misure previste nel disciplinare tecnico.

I dati contenuti nella Banca dati nazionale possono essere diffusi dal Ministero della salute esclusivamente in forma anonima e aggregata.

I notai, i comuni di afferenza degli ufficiali di stato civile, le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, le unità organizzative competenti delle Regioni di cui sopra, e le strutture sanitarie sono titolari del trattamento dei dati dagli stessi raccolti.

Il decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 2020 ed è prevista anche una norma transitoria secondo la quale entro 60 giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero della salute, affinchè venga inserito nella Banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della stessa Banca dati. La Banca dati nazionale rende disponibile al medico che ha in cura il paziente e al fiduciario, che ne facciano richiesta, l'indicazione dell'esistenza della DAT e del luogo ove la stessa è conservata.  

Entro 180 giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero della salute copie delle DAT dei disponenti di cui sopra.