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14 novembre 2023

Utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal PM: la sussistenza di "altri elementi di prova" quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale

di Claudia Dierna

La Cassazione recentemente è tornata ad occuparsi dell'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal PM in forza della disciplina previgente alla riforma dell'art. 132, terzo comma, del D.Lgs. n. 196/2003, a seguito della quale l’acquisizione dei tabulati telefonici e informatici è stata subordinata ad un previo controllo giurisdizionale sulla richiesta del PM, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia europea, la quale ha affermato che l’accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione al fine di condurre un’istruttoria penale è consentito se vi sia la preventiva autorizzazione di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente e terza rispetto alle parti. Determinante per la risoluzione del caso è stato il richiamo alla disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 132/2021 convertito dalla L. n. 178/2021, che persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti.

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