• Privacy - Diritto all’informazione e all’espressione -Radiotelevisione, diritti televisivi, editoria e stampa, servizi pubblicitari

21 febbraio 2024

Secondo la Cassazione è lecita la riduzione della liquidazione dei danni da diffamazione a mezzo stampa per lo status di personaggio non pubblico dell’offeso

La Suprema Corte stata chiamata a rivisitare una sentenza della Corte d'Appello di Milano, impugnata per la riduzione del risarcimento del danno reputazionale e di quello per lesione della riservatezza per divulgazione non autorizzata di immagini, asseritamente subiti da un gestore di un esercizio commerciale, ripreso senza il suo consenso da una troupe televisiva ed accusato, nel servizio mandato in onda in un programma televisivo, di frodare lo Stato in quanto "falso invalido". Nel ricorso viene contestata l'erronea applicazione in appello dei criteri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e da illecita divulgazione delle immagini, tesi a cui non aderisce la Cassazione, che, invece, ritiene coerente e piana la motivazione alla base delle ragioni per cui è stata ritenuta sproporzionata la liquidazione dei danni, id est in considerazione dello status di personaggio non pubblico dell’offeso.

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti, altrimenti clicca qui per richiedere una PROVA GRATUITA!
Inoltre puoi:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento