19 giugno 2024
Acquisizione del profilo genetico dell'imputato senza il suo consenso: nell’ordinamento processuale sono previste idonee garanzie per tutelare la privacy dell'interessato?
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la legittimità di un'istanza di revisione di un processo, nel quale l'acquisizione del patrimonio genetico del condannato era stata operata in difetto del suo consenso, con sequestro disposto dal P.M. del liquido ematico contenuto in provette conservate in ospedale e reso disponibile per accertamenti medici. Fondamento giurisprudenziale dell'istanza di revisione è stato il precedente della Corte EDU "Petrovic. c. Serbia", in cui è stato affermato che il prelievo e la conservazione di un campione di DNA costituisce un'ingerenza nella “vita privata” della persona ai sensi dell'art. 8 CEDU e, tenendo conto di tale giurisprudenza, la Corte ha stabilito se nell’ordinamento processuale italiano fossero previste idonee garanzie per tutelare la privacy del soggetto nei confronti del quale si sarebbe dovuto effettuare il prelievo di una campione biologico.
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