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28 ottobre 2026

Diritto all’oblio e rievocazione storica: esclusa la responsabilità dell’emittente per la diffusione di un documentario su una vicenda traumatica risalente nel tempo

In tema di diritti della personalità, la diffusione a mezzo stampa o televisiva di un documentario relativo a una tragica vicenda giudiziaria e umana avvenuta a distanza di molti anni (nella specie, diciannove anni prima) non è riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca qualora difettino la pertinenza temporale, l'emergere di effettivi elementi di novità e l'elevata notorietà o il ruolo pubblico dei soggetti coinvolti. Tale attività informativa costituisce, tuttavia, legittimo esercizio del diritto di rievocazione storica, il quale prevale sul diritto all’oblio e alla riservatezza dei protagonisti laddove sussista un interesse pubblico, concreto e attuale alla conoscenza dei fatti (anche con riguardo all'analisi del funzionamento delle istituzioni e della giustizia) e i dati identificativi delle persone coinvolte risultino già resi pubblici dalle stesse parti o reperibili nel contesto sociale.

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