3 luglio 2024
Il modello “Pay or Consent” di Meta non è conforme al Digital Markets Act
La Commissione europea ha informato Meta delle sue conclusioni preliminari riguardo al modello pubblicitario “Pay or Consent”, utilizzato su Facebook e Instagram.
Come si legge nel comunicato del 1° luglio 2024, secondo la Commissione, questo modello viola l’articolo 5(2) del Regolamento (UE) 14 settembre 2022, n. 2022/1925 (Digital Markets Act - DMA) perché non offre agli utenti una terza opzione gratuita che utilizzi meno dati per la profilazione.
In particolare, i primi due paragrafi dell'articolo 5 del DMA stabiliscono quanto segue:
"Articolo 5 - Obblighi dei gatekeeper
1. Il gatekeeper soddisfa tutti gli obblighi di cui al presente articolo con riguardo a ciascuno dei propri servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.
2. Il gatekeeper:
a) non tratta, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono di servizi di piattaforma di base del gatekeeper;
b) non combina dati personali provenienti dal pertinente servizio di piattaforma di base con dati personali provenienti da altri servizi di piattaforma di base o da eventuali ulteriori servizi forniti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da servizi di terzi;
c) non utilizza in modo incrociato dati personali provenienti dal pertinente servizio di piattaforma di base in altri servizi forniti separatamente dal gatekeeper, compresi altri servizi di piattaforma di base, e viceversa; e
d) non fa accedere con registrazione gli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali, a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e quest'ultimo abbia dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 4, punto 11), e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679.Se l'utente finale ha negato o revocato il consenso prestato ai fini del primo comma, il gatekeeper non ripete la sua richiesta di consenso per la stessa finalità più di una volta nell'arco di un anno.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per il gatekeeper di avvalersi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2016/679, se del caso".
In base alle conclusioni preliminari presentate dalla Commissione europea, pertanto, la scelta binaria prevista con il modello “Pay or Consent” obbliga gli utenti ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali e non fornisce loro una opzione meno personalizzata ma equivalente sui social network di Meta.
Le piattaforme online spesso raccolgono dati personali attraverso i propri servizi e quelli di terze parti per fornire servizi pubblicitari online. Grazie alla loro posizione significativa nei mercati digitali, i gatekeeper sono stati in grado di imporre termini di servizio alla loro ampia base di utenti, consentendo loro di raccogliere grandi quantità di dati personali. Ciò ha dato loro potenziali vantaggi rispetto ai concorrenti che non hanno accesso ad una così vasta quantità di dati, innalzando di conseguenza elevate barriere alla fornitura di servizi pubblicitari online e servizi di social network.
Ai sensi dell'articolo 5(2) del DMA, i gatekeeper devono chiedere il consenso degli utenti per combinare i loro dati personali tra i servizi di piattaforma core designati e altri servizi e, se un utente rifiuta tale consenso, dovrebbe avere accesso ad un'alternativa meno personalizzata ma equivalente. I gatekeeper non possono subordinare l'uso del servizio o di determinate funzionalità al consenso degli utenti.
Meta, introducendo nel novembre 2023, il modello “Pay or Consent”, ha imposto agli utenti UE di Facebook e Instagram di scegliere tra:
- l'abbonamento ad una tariffa mensile aduna versione senza pubblicità di questi social network o
- l'accesso gratuito ad una versione di questi social network con annunci personalizzati.
La Commissione ritiene in via preliminare che il modello in questione non sia conforme al DMA in quanto non soddisfa i requisiti necessari stabiliti dall'articolo 5(2).
In particolare, il modello di Meta:
- non consente agli utenti di optare per un servizio che utilizza una quantità minore di dati personali ma che è comunque equivalente al servizio basato su "annunci personalizzati".
- non consente agli utenti di esercitare il loro diritto di acconsentire liberamente alla combinazione dei propri dati personali.
Per garantire la conformità al DMA, gli utenti che non prestano il loro consenso dovrebbero comunque avere accesso ad un servizio equivalente che utilizzi una quantità minore dei loro dati personali.
Nel corso della sua indagine, la Commissione si è coordinata con le Autorità competenti in materia di protezione dei dati.
Dopo l'invio delle conclusioni preliminari, Meta ha la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa esaminando i documenti nel fascicolo di indagine della Commissione e rispondendo per iscritto alle conclusioni preliminari della Commissione, la quale concluderà la sua indagine entro 12 mesi dall'avvio del procedimento avvenuto il 25 marzo 2024.