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23 giugno 2026

L’esercizio parallelo dei rimedi nel GDPR: illegittimo il rigetto del reclamo da parte del Garante se il ricorso d'urgenza è pendente

L’articolo 77, paragrafo 1, e l’articolo 79, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) devono essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità nazionale di controllo, investita di un reclamo, possa respingerlo per il solo motivo che un ricorso giurisdizionale avente il medesimo oggetto è stato precedentemente proposto ed è tuttora pendente, anche qualora in tale sede sia già stata adottata una decisione nel merito che non abbia ancora acquisito carattere definitivo.

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