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22 settembre 2026

Consenso e marketing diretto: per l’Avvocato generale UE l’indicazione generica dei "partner" non è sufficiente a rendere valido il consenso dato ad un'impresa

Il consenso prestato dall’interessato ad un primo titolare del trattamento affinché i suoi dati personali siano utilizzati da una categoria di destinatari genericamente indicati come "partner", qualora l’identità dei destinatari non sia conoscibile al momento della raccolta del consenso, non costituisce un consenso informato idoneo a consentire a ciascun soggetto appartenente a tale categoria di effettuare attività di commercializzazione diretta mediante comunicazioni elettroniche senza acquisire un nuovo consenso. L’identità del titolare del trattamento di marketing costituisce, infatti, un elemento necessario affinché il consenso possa considerarsi informato ai sensi dell’articolo 4, punto 11, GDPR.

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