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30 gennaio 2020

Decisione (UE) 30 gennaio 2020, n. 2020/135

Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Decisione 30/01/2020, n. 2020/135, pubblicata in G.U.U.E. 31 gennaio 2020, n. L 29) 


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/1750, che modifica la decisione (UE) 2019/274, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo»).

(2) È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica.

(3) È opportuno che i riferimenti all’Unione nella presente decisione si intendano fatti anche alla Comunità europea dell’energia atomica.

(4) Alla data di entrata in vigore dell’accordo cessano automaticamente, per effetto del recesso, i mandati di tutti i membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nominati, designati o eletti in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione.

(5) È opportuno definire le modalità di rappresentanza dell’Unione nel comitato misto e nei comitati specializzati istituiti dall’accordo. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, alla Commissione spetta di rappresentare l’Unione ed esprimere le posizioni dell’Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto ad esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati. Inoltre, nei casi in cui il comitato misto sia invitato ad adottare atti aventi effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto devono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sei mesi prima che l’articolo 5 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso diventi applicabile, si procederà al riesame delle modalità di partecipazione degli Stati membri alle riunioni del comitato misto e dei comitati specializzati, tenendo conto della nuova situazione in tal modo creatasi.

(6) Si ricorda che nel processo verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 sono state incluse diverse dichiarazioni. Ai termini della dichiarazione relativa all’accordo di recesso e alla dichiarazione politica, nel caso in cui la posizione dell’Unione da adottare in sede di comitato misto riguardi la proroga del periodo di transizione, il Consiglio delibererà conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e ogni eventuale decisione in merito alla proroga del periodo di transizione terrà conto dell’adempimento, da parte del Regno Unito, degli obblighi a norma dell’accordo, compresi i relativi protocolli. Nello stesso processo verbale del Consiglio europeo sono state incluse altre due dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione: una dichiarazione interpretativa sull’articolo 184 dell’accordo di recesso e una dichiarazione sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri.

(7) Nei casi in cui l’Unione debba adottare una posizione in sede di comitato misto, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a rispettare le dichiarazioni riportate nel processo verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018.

(8) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto dall’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, sulla base di modalità pratiche di cooperazione che gli consentano di esercitare appieno le proprie prerogative conformemente ai trattati.

(9) Ogniqualvolta l’Unione sia tenuta ad agire per conformarsi alle disposizioni dell’accordo, tale azione deve essere intrapresa conformemente alle disposizioni dei trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione trasmettere al Regno Unito le informazioni o le notifiche previste dall’accordo, salvo che l’accordo rimandi ad altre istituzioni, altri organi e altri organismi specifici dell’Unione, consultare il Regno Unito su questioni specifiche e invitare i rappresentanti del Regno Unito a partecipare a riunioni internazionali di consultazione o negoziazione nell’ambito della delegazione dell’Unione. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l’Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell’articolo 170 dell’accordo. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione è tenuta a consultare preventivamente il Consiglio, ad esempio trasmettendo ad esso le linee principali delle istanze che l’Unione intende presentare al collegio e tenendo conto delle osservazioni formulate dal Consiglio. Per lo stesso motivo dovrebbe spettare alla Commissione concordare con il Regno Unito le modalità amministrative quali quelle di cui all’articolo 134 dell’accordo.

(10) Nella dichiarazione a verbale della sessione del Consiglio del 29 gennaio 2018 la Commissione ha affermato che pubblicherà, previa consultazione del Consiglio, un documento di orientamento su un’applicazione coerente dell’articolo 128, paragrafo 5, dell’accordo.

(11) A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione. È necessario stabilire le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni. Dato il valore politico che rivestono tali decisioni di autorizzazione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottarle mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione.

(12) L’accordo tratta, in protocolli separati, le situazioni molto specifiche dell’Irlanda/Irlanda del Nord, delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e di Gibilterra. Data l’eventualità che Irlanda, Repubblica di Cipro e Regno di Spagna debbano rispettivamente concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in quanto necessario per il corretto funzionamento delle disposizioni contenute in detti protocolli specifici, è necessario stabilire le condizioni e la procedura che autorizzano lo Stato membro in questione a negoziare e concludere tali accordi bilaterali negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione. Dato il valore politico che rivestono tali decisioni di autorizzazione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottarle mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione.

(13) Conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 4, dell’accordo, lo Stato membro ospitante è tenuto a rilasciare ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e alle altre persone che rientrano nell’ambito di applicazione della parte seconda, titolo II, dell’accordo, un documento che ne attesti lo status di soggiorno ai sensi dell’accordo. Conformemente all’articolo 26 dell’accordo, lo Stato membro sede di lavoro è tenuto a rilasciare ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti in quanto lavoratori frontalieri ai sensi dell’accordo un documento che ne attesti lo status di lavoratore frontaliero ai sensi dell’accordo. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tali disposizioni nell’Unione in modo da agevolare il riconoscimento di detti documenti, in particolare da parte delle autorità di controllo delle frontiere, e prevenirne la falsificazione e contraffazione con elementi di sicurezza di alto livello, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le permettano di stabilire il periodo di validità, il formato di tali documenti e relative specifiche tecniche, così come la dicitura comune che devono riportare i documenti rilasciati in conformità degli articoli 18 e 26 dell’accordo, indicante che sono stati rilasciati a norma dell’accordo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio. Ove necessario, detti atti di esecuzione possono includere misure opportune per prevenire la contraffazione e la falsificazione di tali documenti. In tal caso, queste dovrebbero essere rese disponibili soltanto agli organismi responsabili della stampa designati dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. Tali atti di esecuzione non dovrebbero pregiudicare le eventuali intese speciali che l’Irlanda può concludere con il Regno Unito in virtù dell’accordo, in relazione alla circolazione delle persone nella zona di libero spostamento.

(14) A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 50 TUE si applica alla Comunità europea dell’energia atomica.

(15) Conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all’adozione della stessa,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è approvato a nome dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

I riferimenti all’Unione nella presente decisione si intendono fatti anche alla Comunità europea dell’energia atomica.


Articolo 2

1. La Commissione rappresenta l’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati di cui agli articoli 164 e 165 dell’accordo, nonché di eventuali altri comitati specializzati istituiti ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera b), dell’accordo.

Uno o più Stati membri possono chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato, nell’ambito della delegazione dell’Unione, da un rappresentante di detto Stato membro o detti Stati membri a una riunione del comitato misto o di uno dei comitati specializzati qualora questioni particolari che devono essere affrontate in tale riunione rivestano un interesse specifico per detto Stato membro o detti Stati membri. In particolare, l’Irlanda, la Repubblica di Cipro e il Regno di Spagna possono rispettivamente chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato:

a) da un rappresentante dell’Irlanda nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in cui tali questioni riguardino specificamente l’Irlanda/Irlanda del Nord;

b) da un rappresentante della Repubblica di Cipro nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro;

c) da un rappresentante del Regno di Spagna nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo su Gibilterra.

2. Per fare in modo che il Consiglio sia in grado di esercitare appieno le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare definendo le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati, la Commissione provvede affinché il Consiglio riceva tutte le informazioni e la documentazione relative a ogni riunione del comitato misto e dei comitati specializzati, nonché a ogni atto adottato mediante procedura scritta con anticipo sufficiente rispetto alla riunione ovvero al ricorso alla procedura scritta.

Il Consiglio è altresì tempestivamente informato delle discussioni e dell’esito delle riunioni del comitato misto, dei comitati specializzati e della procedura scritta, e riceve i progetti dei processi verbali e tutti i documenti relativi a tali riunioni o a tale procedura.

3. Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare appieno le proprie prerogative istituzionali durante l’intero processo conformemente ai trattati.

4. Nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e applicazione dell’accordo, in particolare della parte seconda dell’accordo stesso.


Articolo 3

1. Il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione. Tale autorizzazione può essere concessa solo alle condizioni seguenti:

a) il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che l’accordo internazionale in questione entri già in vigore o si applichi durante il periodo di transizione;

b) l’accordo internazionale in questione è compatibile con il diritto dell’Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127 dell’accordo e con gli obblighi di cui all’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo; e

c) l’entrata in vigore o l’applicazione dell’accordo internazionale in questione durante il periodo di transizione non rischia di compromettere un obiettivo dell’azione esterna dell’Unione nell’ambito interessato né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione.

2. L’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 può essere subordinata all’inserimento di una disposizione nell’accordo in questione, o alla sua soppressione, oppure alla sospensione dell’applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Il Regno Unito notifica alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione. La Commissione informa tempestivamente il Consiglio della notifica con cui il Regno Unito comunica l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dall’accordo internazionale in questione.

4. Il Consiglio adotta le decisioni di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione. La proposta della Commissione include una valutazione quanto al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. Se le informazioni trasmesse dal Regno Unito non sono sufficienti per la valutazione, la Commissione può chiedere informazioni supplementari.

5. Il Consiglio informa il Parlamento europeo di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.


Articolo 4

1. Su rispettiva richiesta, debitamente motivata, dell’Irlanda, della Repubblica di Cipro o del Regno di Spagna, il Consiglio può autorizzare detti Stati membri a negoziare accordi bilaterali con il Regno Unito negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione. Tale autorizzazione può essere concessa solo alle condizioni seguenti:

a) lo Stato membro interessato ha fornito informazioni da cui risulta che l’accordo in questione è necessario per il corretto funzionamento delle modalità fissate rispettivamente dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, dal protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro e dal protocollo su Gibilterra, e che l’accordo in questione rispetta i principi e gli obiettivi dell’accordo;

b) dalle informazioni fornite dallo Stato membro risulta che l’accordo previsto è compatibile con il diritto dell’Unione; e

c) l’accordo previsto non rischia di compromettere un obiettivo dell’azione esterna dell’Unione nell’ambito interessato né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione.

2. L’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 può essere subordinata all’inserimento di una disposizione nell’accordo internazionale, o alla sua soppressione, oppure alla sospensione dell’applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’intenzione di avviare negoziati con il Regno Unito. La Commissione ne informa prontamente il Consiglio. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1.

4. La Commissione è invitata dallo Stato membro interessato a seguire i negoziati da vicino.

5. Prima di firmare l’accordo bilaterale, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo del futuro accordo e la Commissione ne informa tempestivamente il Consiglio. Lo Stato membro interessato può acconsentire a essere vincolato dall’accordo bilaterale solo qualora il Consiglio l’abbia autorizzato in tal senso.

6. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 5 mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione.

La proposta della Commissione include una valutazione quanto al rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1 e richiamate al paragrafo 2. Se le informazioni fornite dalla Stato membro interessato non sono sufficienti per la valutazione, la Commissione può chiedere informazioni supplementari.

7. Quando il Consiglio concede un’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 1 e 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in questione e le eventuali successive modifiche dello stato di detto accordo.

8. Il Consiglio informa il Parlamento europeo di ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 5.

 

Articolo 5

La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione il periodo di validità, il formato e gli elementi di sicurezza dei documenti che gli Stati membri sono tenuti a rilasciare in conformità dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 26 dell’accordo e la dicitura comune che deve essere contenuta in tali documenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 6 della presente decisione.


Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 5 della presente decisione.

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.


Articolo 7

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 185 dell’accordo.


Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.


Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica