• Tutela dei consumatori - Aspetti generali

4 marzo 2020

Decisione (UE) 4 marzo 2020, n. 2020/369

Decisione (UE) 2020/369 della Commissione del 4 marzo 2020 che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Decisione 04/03/2020, n. 2020/369, pubblicata in G.U.U.E. 5 marzo 2020, n. L 67) 


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce le disposizioni relative alla cooperazione tra le autorità competenti che sono state designate dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

(2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 la Commissione deve conferire alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori la facoltà di formulare segnalazioni esterne circa le presunte infrazioni di cui allo stesso regolamento.

(3) I soggetti contemplati dalla presente decisione operano a livello di Unione e hanno manifestato l'interesse a partecipare al meccanismo di segnalazione esterna. Tali soggetti sono iscritti nel registro per la trasparenza e hanno pertanto sottoscritto il codice di condotta di cui all'allegato III dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea.

(4) Il regolamento (UE) 2017/2394 si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020. Affinché le organizzazioni interessate possano partecipare quanto prima al meccanismo di segnalazione esterna è pertanto opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 gli Stati membri sono stati consultati in merito ai soggetti contemplati dalla presente decisione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Ai soggetti seguenti è conferita la facoltà di formulare segnalazioni esterne in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394:

(a) Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 9505781573-45;

(b) Confederazione delle organizzazioni familiari dell'Unione europea (Coface), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 93283396780-85;

(c) Comunità europea delle cooperative di consumo (EURO COOP), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 3819438251-87.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN