• Concorrenza - Concentrazioni tra imprese

31 ottobre 2024

Regolamento (UE) 31 ottobre 2024, n. 2024/2776

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2776 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004.

(Regolamento (UE) 31/10/2024, n. 2024/2776, pubblicato in G.U.U.E. 8 novembre 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 21, lettera a), del protocollo 21 di detto accordo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 139/2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta. D’altro canto, l’inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. Occorre perciò, nell’interesse della certezza del diritto, definire esattamente l’oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all’atto della notifica.

(2) Il regolamento (CE) n. 139/2004 dà alle imprese interessate la possibilità di chiedere, con una richiesta motivata presentata prima della notifica, che una concentrazione conforme alle condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, a seconda dei casi. È importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati possano disporre di informazioni sufficienti per consentire loro di valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. A tal fine occorre che la richiesta motivata di rinvio contenga determinate informazioni ben specificate.

(3) Per semplificare e per accelerare l’esame delle notifiche, delle richieste motivate e delle informazioni concernenti gli impegni, è opportuno utilizzare formulari standardizzati. Tali formulari sono riportati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione. Il formato degli allegati del presente regolamento può variare e i formulari corrispondenti possono essere sostituiti da formulari in formato elettronico che soddisfino i medesimi obblighi di informazione.

(4) Nei formulari di notifica contenuti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 sono state riscontrate diverse imprecisioni. Tenuto conto degli effetti importanti di detti formulari, è opportuno correggere le imprecisioni.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/914 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO