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25 novembre 2024

Regolamento (UE) 25 novembre 2024, n. 2024/2916

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2916 della Commissione, del 25 novembre 2024, che stabilisce un modulo standard per i dati inclusi nella relazione sul trattamento dei dati personali pubblicata e comunicata all’autorità di controllo competente e alla Commissione dai fornitori di servizi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Regolamento (UE) 25/10/2024, n. 2024/2916, pubblicato in G.U.U.E. 26 novembre 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232,

considerando quanto segue:

(1) Le informazioni da includere nella relazione sul trattamento dei dati personali pubblicata e presentata all’autorità di controllo competente e alla Commissione sono indicate all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232.

(2) Al fine di migliorare la comunicazione delle informazioni e garantire che i dati siano raccolti in modo uniforme, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, nell’adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2021/1232, dovrebbero utilizzare il modulo standard di cui all’allegato del presente regolamento,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Modulo standard per le relazioni

Quando pubblicano e presentano all’autorità di controllo competente e alla Commissione una relazione sul trattamento dei dati personali a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero utilizzano il modulo standard di cui all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO