25 novembre 2024
Regolamento (UE) 25 novembre 2024, n. 2024/2916
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2916 della Commissione, del 25 novembre 2024, che stabilisce un modulo standard per i dati inclusi nella relazione sul trattamento dei dati personali pubblicata e comunicata all’autorità di controllo competente e alla Commissione dai fornitori di servizi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(Regolamento (UE) 25/10/2024, n. 2024/2916, pubblicato in G.U.U.E. 26 novembre 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232,
considerando quanto segue:
(1) Le informazioni da includere nella relazione sul trattamento dei dati personali pubblicata e presentata all’autorità di controllo competente e alla Commissione sono indicate all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232.
(2) Al fine di migliorare la comunicazione delle informazioni e garantire che i dati siano raccolti in modo uniforme, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, nell’adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2021/1232, dovrebbero utilizzare il modulo standard di cui all’allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modulo standard per le relazioni
Quando pubblicano e presentano all’autorità di controllo competente e alla Commissione una relazione sul trattamento dei dati personali a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero utilizzano il modulo standard di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN