29 novembre 2024
Regolamento (UE) 29 novembre 2024, n. 2024/2958
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
(Regolamento (UE) 29/11/2024, n. 2024/2958, pubblicato in G.U.U.E. 2 dicembre 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l’Unione europea, e per ottemperare efficientemente agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988, gli Stati membri dovrebbero, come indicato al considerando 65 di tale regolamento, impegnare risorse sufficienti, compresi bilancio e personale, per le autorità di vigilanza del mercato. Disponendo di risorse sufficienti le autorità di vigilanza del mercato possono condurre indagini approfondite, individuare i prodotti pericolosi, cooperare attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2023/988 e rispondere prontamente ai rischi emergenti sul mercato. Inoltre, mantenendo un livello uniforme di sicurezza dei prodotti, un elevato livello di vigilanza del mercato garantisce una concorrenza leale tra le imprese. È pertanto fondamentale che gli Stati membri riferiscano, anche, ove rilevante, in base a delle stime, in merito alle risorse assegnate per attuare il regolamento (UE) 2023/988 o per le attività di vigilanza del mercato in generale, qualora risulti difficile differenziare fra le attività di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 e altre attività di vigilanza del mercato.
(2) Il regolamento (UE) 2023/988 fornisce agli Stati membri una molteplicità di mezzi per garantire che i prodotti disponibili sul mercato dell’UE siano sicuri. Questi includono una serie di poteri per affrontare aspetti difficili della vigilanza del mercato, in particolare le vendite online e a distanza, insieme ad attività di coordinamento con altri Stati membri e la Commissione. È pertanto importante valutare in che misura il regolamento (UE) 2023/988 sia attuato e applicato al massimo delle sue potenzialità.
(3) Gli Stati membri dovrebbero comunicare dati in linea con gli indicatori che misurano i risultati dei loro controlli di conformità al regolamento (UE) 2023/988. Tali relazioni dovrebbero riguardare sia il numero sia i tipi di prodotti o gruppi di prodotti testati e identificati come pericolosi. Dovrebbero inoltre concernere tutte le altre attività di vigilanza del mercato, comprese quelle riguardanti gli operatori economici e i fornitori di mercati online, le informazioni fondamentali sulla sicurezza e sulla tracciabilità figuranti sui prodotti, quali i dati dei responsabili, e la documentazione rilevante. Dovrebbero altresì includere le indicazioni di questioni inerenti alla sicurezza provenienti da consumatori o da altre parti interessate, la comunicazione e la cooperazione con gli operatori economici e le misure imposte in caso di violazione del regolamento.
(4) Per facilitare la comunicazione dei dati conformemente agli indicatori di risultato stabiliti nel presente regolamento, i servizi della Commissione elaboreranno, insieme alla rete per la sicurezza dei consumatori, un modello standardizzato che consenta di trasmettere le informazioni necessarie in modo uniforme o di indicare la fonte attraverso la quale la Commissione potrebbe accedere alle informazioni, e trattarle, direttamente in formato elettronico.
(5) Se del caso, gli Stati membri dovrebbero poter fornire i dati in modo aggregato e/o indicativo.
(6) Gli indicatori di risultato di cui al presente regolamento di esecuzione non dovrebbero creare oneri inutili per gli Stati membri, compresi eventuali obblighi di duplice comunicazione.
(7) Gli obblighi di comunicazione ai sensi del presente regolamento di esecuzione non dovrebbero costituire un doppione dell’obbligo ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, nello specifico per quanto riguarda i dati da trasmettere al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (Information and communication system for market surveillance, ICSMS) di cui all’articolo 34 di tale regolamento, oppure dell’obbligo di notificare le misure rilevanti al sistema di allarme rapido Safety Gate ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) 2023/988.
(8) Pertanto, ai fini della comunicazione di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2023/988, gli Stati membri possono indicare che le informazioni rilevanti per uno specifico indicatore sono già state trasmesse alla Commissione tramite altri mezzi, oppure che sono già a disposizione della Commissione.
(9) Ove rilevante, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a riferire anche su altri aspetti dell’attuazione del regolamento (UE) 2023/988, anche se non rientrano direttamente in uno degli indicatori elencati all’allegato del presente regolamento.
(10) Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, e delle altre informazioni a sua disposizione, la Commissione dovrebbe redigere ogni anno una relazione di sintesi e dovrebbe metterla a disposizione dei cittadini.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti [(UE) 2023/988) conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Indicatori di risultato
Il presente regolamento stabilisce gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.
L’elenco degli indicatori di risultato figura nell’allegato.
Articolo 2
Relazioni
Entro il 22 dicembre 2026, e successivamente ogni anno, gli Stati membri comunicano, in modo consolidato, i dati di cui all’articolo 1 relativi a tutte le loro autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2023/988.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Indicatori di risultato di cui all’articolo 1 del presente regolamento
(1) Risorse assegnate alle autorità di vigilanza del mercato (personale e bilancio, eventualmente espresse in cifre aggregate e/o indicative che coprono tutte le attività di vigilanza del mercato di uno Stato membro);
(2) Numero di reclami di consumatori o altre parti interessate ricevuti dalle autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/988 (escluse le informazioni trasmesse a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, di tale regolamento);
(3) Numero e tipo di controlli di conformità con il regolamento (UE) 2023/988 (prodotti o gruppi di prodotti controllati, modalità e tipi di controllo);
(4) Numero di richieste di assistenza reciproca formulate da parte delle autorità di vigilanza del mercato, divise in richieste di informazioni e richieste di misure d’applicazione;
(5) Numero e tipo di azioni o misure correttive adottate dalle autorità nazionali o dagli operatori economici (qualora richiesto dalle autorità nazionali o qualora ne abbiano altrimenti conoscenza) per garantire la sicurezza dei prodotti (escluse le misure notificate ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988 al sistema di allarme rapido Safety Gate);
(6) Numero e valore delle sanzioni irrogate per tipo di violazione, compresi i casi di mancata risposta, entro il termine stabilito dall’autorità di vigilanza del mercato, da parte di operatori economici o fornitori di mercati online a richieste ai sensi dell’articolo 15 o dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2023/988.
Gli Stati membri garantiscono che la comunicazione dei dati di cui al presente allegato riguardi tutte le loro autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2023/988.