10 dicembre 2024
Regolamento (UE) 10 dicembre 2024, n. 2024/3118
Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
(Regolamento (UE) 10/12/2024, n. 2024/3118, pubblicato in G.U.U.E. 13 dicembre 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, è opportuno aumentare a 50 000 EUR il massimale per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Questo massimale rivisto tiene conto di più fattori, tra cui l’esperienza acquisita, l’inflazione specifica registrata nel settore agricolo dopo la modifica del regolamento (UE) n. 1408/2013 nel 2019 e gli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del regolamento (UE) n. 1408/2013. Questo massimale è necessario per far sì che le misure di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 siano considerate tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
(2) Tenuto conto dell’obbligo di inserire in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi, è opportuno calcolare il limite nazionale come il 2 % della media dei tre valori più elevati della produzione annua di ogni Stato membro. È altresì opportuno adattare il metodo di calcolo del limite nazionale per tenere conto di anni più recenti, in linea con il periodo di validità del regolamento (UE) n. 1408/2013. Alla luce di quanto precede, è opportuno fissare dal 2012 al 2023 il periodo di riferimento per calcolare la media dei valori più elevati della produzione agricola annua.
(3) Pertanto, i criteri per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo per i prestiti e le garanzie dovrebbero essere adeguati di conseguenza per tenere conto dell’aumento dei massimali degli aiuti «de minimis».
(4) Al fine di allinearsi al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, è opportuno modificare il periodo da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 da tre esercizi finanziari a tre anni. Il periodo di valutazione dovrebbe pertanto essere mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.
(5) La Commissione ha il dovere di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato siano rispettate e che siano conformi al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero agevolare l’adempimento di tale compito istituendo gli strumenti necessari per garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’unica impresa in virtù della norma «de minimis» e l’importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro («limite nazionale») non superino i massimali complessivi ammissibili. Gli Stati membri dovrebbero verificare che gli aiuti concessi non superino detti massimali e che siano applicate le norme sul cumulo. Per adempiere a tale obbligo e per allinearsi al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi, inserendole in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione e verificare che, per ogni nuova concessione di aiuti, il massimale «de minimis» e il limite nazione non superino il massimale di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013. Il registro centrale contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le imprese non saranno più tenute a tenere traccia di eventuali altri aiuti «de minimis» ricevuti e a dichiararli, una volta che il registro centrale contenga dati relativi a un periodo di tre anni. Ai fini del regolamento (UE) n. 1408/2013, il controllo del rispetto dei massimali da esso stabiliti dovrebbe basarsi, in linea di principio, sulle informazioni contenute nel registro centrale.
(6) Ciascuno Stato membro può istituire un registro centrale nazionale. I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 possono continuare ad essere utilizzati. La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell’Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026.
(7) Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione, tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali.
(8) Analogamente, la Commissione ritiene che il monitoraggio del massimale settoriale aumenti gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI. Pertanto, al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi di comunicazione, è opportuno che la Commissione non richieda più il monitoraggio del massimale settoriale.
(9) Le norme di trasparenza mirano ad assicurare un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. La pubblicazione, in un registro centrale, del nome del beneficiario dell’aiuto risponde al legittimo interesse di garantire trasparenza fornendo al pubblico informazioni in merito all’utilizzo dei fondi degli Stati membri. Essa non ostacola indebitamente l’esercizio del diritto dei beneficiari alla protezione dei loro dati personali, purché la pubblicazione nel registro centrale dei dati personali sia conforme alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di servirsi di pseudonimi per alcune voci specifiche ove necessario per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.
(10) Il presente regolamento non contempla tutte le situazioni in cui è possibile che una misura non incida sugli scambi tra Stati membri e non falsi o minacci di falsare la concorrenza. Nelle situazioni in cui un beneficiario fornisce beni o presta servizi in una zona limitata (ad esempio, in una regione insulare o ultraperiferica) di uno Stato membro, è poco probabile che il beneficiario attragga clienti da altri Stati membri, per cui è impossibile prevedere che la misura abbia un’incidenza più che marginale sulle condizioni di investimento o di stabilimento transfrontaliero. Le misure di questo tipo dovrebbero essere valutate caso per caso.
(11) Tenuto conto della maggiore necessità di utilizzare gli aiuti «de minimis» e dato che gli attuali massimali sono indebitamente vincolanti, occorre modificare il regolamento (UE) n. 1408/2013 e prorogarne la validità al 31 dicembre 2032.
(12) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1408/2013,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:
(1) all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la nota è sostituita dalla seguente:
«(*) Poiché, conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso, GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), in particolare l’articolo 10 e l’allegato 5 del Quadro di Windsor (cfr. la dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo di recesso, del 24 marzo 2023, GU L 102, del 17.4.2023, pag. 87), alcune disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, ai fini del presente regolamento tutti i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;
(2) all’articolo 2, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
(3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Aiuti “de minimis”
1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 50 000 EUR nell’arco di tre anni.
3. L’importo cumulativo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre anni non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato.
4. Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa.
5. Il massimale “de minimis” e il limite nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.
6. Ai fini dei massimali degli aiuti “de minimis” e dei limiti nazionali, di cui ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.
7. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.
8. Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento del massimale degli aiuti “de minimis” e dei limiti nazionali, di cui ai paragrafi 2 e 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.
9. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il pertinente massimale “de minimis” o i pertinenti limiti nazionali, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” legittimamente concessi prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
10. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.»;
(4) L’articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 250 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 125 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale “de minimis” di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure»;
b) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 375 000 EUR e una durata di 5 anni o un importo garantito di 187 500 EUR e una durata di 10 anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali “de minimis” di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure»;
(5) l’articolo 5 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno più dei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 (*1) o svolge altre attività soggette a tale regolamento, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento per attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a favore dei suddetti settori o attività a concorrenza del pertinente massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) 2023/2831.
2. Se un’impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” a favore di attività in quest’ultimo settore concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale più elevato previsto da uno dei suddetti regolamenti, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.
(*1) (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).»;"
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis Gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (*2).
(*2) Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“ de minimis” ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).»;"
(6) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Monitoraggio e relazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2027, le informazioni sugli aiuti “de minimis” concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione (“classificazione NACE”). Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l’utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.
2. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al paragrafo 1 nel registro centrale sugli aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell’aiuto. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire l’esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.
3. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti “de minimis” per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.
4. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver verificato che i nuovi aiuti “de minimis” non portino l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa interessata a un livello superiore ai massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
5. Gli Stati membri che utilizzano un registro centrale a livello nazionale presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati aggregati sugli aiuti “de minimis” concessi l’anno precedente. I dati aggregati contengono il numero di beneficiari, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi e l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi per settore, utilizzando la “classificazione NACE”. La prima trasmissione di dati riguarda gli aiuti “de minimis” concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni relative a periodi precedenti per i quali siano disponibili i dati aggregati.
6. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro interessato trasmette, entro 20 giorni lavorativi o un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti “de minimis”.»;
(7) L’articolo 7 è così modificato:
a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis Si ritiene che gli aiuti “de minimis” individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 20 dicembre 2024, a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento di concedere l’aiuto, non rispettino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. In attesa che il registro centrale sia istituito e copra un periodo di tre anni, quando intende concedere a un’impresa aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa in forma scritta o elettronica comunicandole l’importo dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere “de minimis”, facendo direttamente riferimento al presente regolamento. Se un aiuto “de minimis” è concesso a più imprese a norma del presente regolamento nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese un importo che corrisponda all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tali casi, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all’impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” nell’arco di un periodo di tre anni.»;
(8) all’articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica fino al 31 dicembre 2032.»;
(9) l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento;
(10) l’allegato II è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro
Stato membro |
Importo massimo degli aiuti «de minimis» (*1) (in milioni di EUR) |
Belgio |
226,23 |
Bulgaria |
113,84 |
Cechia |
141,28 |
Danimarca |
260,65 |
Germania |
1 415,42 |
Estonia |
26,97 |
Irlanda |
227,86 |
Grecia |
264,88 |
Spagna |
1 220,06 |
Francia |
1 820,07 |
Croazia |
59,25 |
Italia |
1 375,67 |
Cipro |
16,45 |
Lettonia |
38,45 |
Lituania |
81,70 |
Lussemburgo |
11,28 |
Ungheria |
199,62 |
Malta |
2,70 |
Paesi Bassi |
680,95 |
Austria |
195,56 |
Polonia |
682,85 |
Portogallo |
214,27 |
Romania |
447,18 |
Slovenia |
30,11 |
Slovacchia |
56,89 |
Finlandia |
99,45 |
Svezia |
148,40 |
Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord |
59,96 |
(*1) Gli importi massimi sono calcolati come il 2 % della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2023.