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30 dicembre 2020

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra - 30 dicembre 2020 (Bruxelles e Londra)

L'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, firmato a Londra e Bruxelles il 30 dicembre 2020, è stato approvato a nome dell'Unione Europea con decisione 29 aprile 2021, n. 2021/689, pubblicata in G.U.U.E. 30 aprile 2021, n. L 149.

(Accordo 30/12/2020, pubblicato in G.U.U.E. 30 aprile 2021, n. L 149)

L'Accordo, in vigore dal 1º maggio 2021, è riportato nel testo vigente aggiornato secondo la rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 maggio 2022, n. L 131.


PREAMBOLO


L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

E

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

1. RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo o eventuale accordo integrativo,

2. RICONOSCENDO l’importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse condiviso,

3. RICONOSCENDO l’importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutte le parti interessate,

4. INTENZIONATI a stabilire norme chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino il commercio e gli investimenti tra le parti,

5. CONSIDERANDO che, ai fini dell’efficiente gestione e della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e dell’osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme in materia di risoluzione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l’autonomia degli ordinamenti giuridici dell’Unione e del Regno Unito nonché lo status del Regno Unito di paese esterno all’Unione europea,

6. BASANDOSI sui diritti e sugli obblighi rispettivi derivanti dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994, e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione,

7. RICONOSCENDO l’autonomia delle parti e i diritti di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale, adoperandosi nel contempo per migliorare gli elevati livelli rispettivi di protezione,

8. CONVINTI dei benefici di un contesto commerciale prevedibile che promuova tra le parti il commercio e gli investimenti e impedisca le distorsioni degli scambi e vantaggi competitivi sleali, in modo da favorire uno sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali,

9. RICONOSCENDO la necessità di un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato sotteso da parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, tramite quadri efficaci e solidi di sussidi e per la concorrenza e l’impegno a mantenere gli elevati livelli rispettivi di protezione nei settori del lavoro e degli standard sociali, dell’ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e della fiscalità,

10. RICONOSCENDO la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per le imprese, anche piccole e medie, e per i loro beni e servizi eliminando gli inutili ostacoli al commercio e agli investimenti,

11. RILEVANDO l’importanza di agevolare nuove opportunità per le imprese e i consumatori con il commercio digitale e di eliminare gli inutili ostacoli al flusso di dati e agli scambi per via elettronica, nel rispetto delle norme delle parti sulla protezione dei dati personali,

12. DESIDERANDO contribuire con il presente accordo al benessere dei consumatori con politiche che assicurino un livello elevato di tutela dei consumatori e di benessere economico, e incoraggiando la cooperazione tra le pertinenti autorità,

13. CONSIDERANDO l’importanza della connettività transfrontaliera del trasporto aereo, su strada e marittimo per passeggeri e merci, e la necessità di garantire elevati standard di prestazione dei servizi di trasporto tra le parti,

14. RICONOSCENDO i benefici del commercio e degli investimenti nel settore dell’energia e delle materie prime e l’importanza di sostenere la fornitura all’Unione e al Regno Unito di approvvigionamenti di energia puliti, sicuri ed efficienti in termini di costi,

15. PRENDENDO ATTO dell’interesse delle parti a istituire un quadro per agevolare la cooperazione tecnica e mettere a punto nuovi accordi commerciali sugli interconnettori per risultati efficienti e solidi in tutti gli archi temporali,

16. CONSTATANDO che la cooperazione e gli scambi tra le parti in questi settori dovrebbero basarsi su una concorrenza leale sui mercati dell’energia e su un accesso non discriminatorio alle reti,

17. RICONOSCENDO i benefici dell’energia sostenibile, dell’energia rinnovabile, in particolare della produzione offshore nei mari del Nord, e dell’efficienza energetica,

18. DESIDERANDO promuovere l’uso pacifico delle acque adiacenti alle loro coste e lo sfruttamento ottimale ed equo delle risorse biologiche marine presenti in quelle acque, compresa la gestione sostenibile e costante degli stock condivisi,

19. CONSTATANDO che il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e che dal 1° gennaio 2021 è uno Stato costiero indipendente con i diritti e gli obblighi corrispondenti derivanti dal diritto internazionale,

20. AFFERMANDO che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti a fini di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano essere praticati in conformità dei principi del diritto internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare),

21. RICONOSCENDO l’importanza del coordinamento dei diritti di sicurezza sociale di cui godono le persone che si spostano tra le parti per lavorare, soggiornare o risiedere, come dei diritti di cui godono i loro familiari e superstiti,

22. CONSIDERANDO che la cooperazione in settori di interesse condiviso come la scienza, la ricerca e l’innovazione, la ricerca nucleare e lo spazio, sotto forma di partecipazione del Regno Unito ai corrispondenti programmi dell’Unione a condizioni eque e appropriate, sarà di beneficio per entrambe le parti,

23. CONSIDERANDO che la cooperazione tra il Regno Unito e l’Unione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, permetterà di rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell’Unione,

24. DESIDERANDO concludere un accordo tra il Regno Unito e l’Unione che costituisca la base giuridica di tale cooperazione,

25. CONSAPEVOLI che le parti possono integrare il presente accordo con altri accordi costituenti parte integrante delle loro relazioni bilaterali generali da quello disciplinate, e che l’accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate è concluso come accordo integrativo e permette lo scambio di informazioni classificate tra le parti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo,

 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI
 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 1

Finalità

Il presente accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti.

 

Articolo 2

Accordi integrativi

1. Qualora l’Unione e il Regno Unito concludano tra loro altri accordi bilaterali, tali accordi costituiscono accordi integrativi del presente accordo, salvo se detti accordi dispongono altrimenti. Detti accordi integrativi sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano nel quadro globale.

2. Il paragrafo 1 si applica anche:

a) agli accordi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra; e

b) agli accordi tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra.

 

Articolo 3

Buona fede

1. Le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.

2. Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo.
 

TITOLO II

PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI
 

Articolo 4

Diritto internazionale pubblico

1. Le disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e della finalità del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969.

2. Si precisa che né il presente accordo né un eventuale accordo integrativo istituiscono l’obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto interno dell’una o dell’altra parte.

3. Si precisa che l’interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo resa dall’organo giurisdizionale di una parte non è vincolante per gli organi giurisdizionali dell’altra parte.

 

Articolo 5

Diritti dei privati

1. Fatto salvo l’articolo SSC.67 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale e a eccezione, per quanto riguarda l’Unione, della parte terza del presente accordo, nulla nel presente accordo o eventuale accordo integrativo dovrà interpretarsi in modo da conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

2. Le parti non prevedono nel rispettivo ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l’altra parte per il fatto che questa abbia agito in violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

 

Articolo 6

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo o eventuale accordo integrativo, salvo diversamente indicato, si applicano le definizioni seguenti:

a) «interessato»: una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione o un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) «giorno»: un giorno di calendario;

c) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;

d) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante un interessato;

e) «Stato»: uno Stato membro o il Regno Unito, in funzione del contesto;

f) «territorio» di una parte: nei confronti dell’altra parte, i territori cui si applica il presente accordo in conformità dell’articolo 774;

g) «periodo di transizione»: il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso; e

h) «accordo di recesso»: l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e relativi protocolli.

2. I riferimenti a «Unione», «parte» o «parti» nel presente accordo o eventuale accordo integrativo non si intendono fatti alla Comunità europea dell’energia atomica, salvo se diversamente disposto o che il contesto non richieda altrimenti.
 

TITOLO III

QUADRO ISTITUZIONALE
 

Articolo 7

Consiglio di partenariato

1. È istituito un consiglio di partenariato. Esso comprende rappresentanti dell’Unione e rappresentanti del Regno Unito. Il consiglio di partenariato può riunirsi in varie formazioni a seconda delle materie discusse.

2. Il consiglio di partenariato è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale. Il comitato commerciale di partenariato si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno e stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

3. Il consiglio di partenariato sovrintende al conseguimento degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Esso sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Ciascuna parte può sottoporre al consiglio di partenariato tutte le questioni relative all’attuazione, all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

4. Il consiglio di partenariato ha i poteri seguenti:

a) adotta decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;

b) rivolge alle parti raccomandazioni sull’attuazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

c) adotta, mediante decisione, le modifiche del presente accordo o eventuale accordo integrativo nei casi ivi previsti;

d) salvo in relazione al titolo III della parte prima e sino alla fine del quarto anno dopo la sua entrata in vigore, adotta decisioni che modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze;

e) discute ogni questione riguardante un settore oggetto del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

f) delega alcuni poteri al comitato commerciale di partenariato o a un comitato specializzato, tranne i poteri e le responsabilità di cui alla lettera g) del presente paragrafo;

g) istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati e comitati specializzati diversi da quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, scioglie i comitati commerciali specializzati o comitati specializzati o ne modifica i compiti; e

h) rivolge alle parti raccomandazioni sul trasferimento di dati personali in materie specifiche contemplate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.

5. I lavori del consiglio di partenariato sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato 1. Il consiglio di partenariato può modificare detto allegato.

 

Articolo 8

Comitati

1. Sono istituiti i comitati seguenti:

a) comitato commerciale di partenariato, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e dall’allegato 27;

b) comitato commerciale specializzato per i beni, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 1, e titolo VIII, capo 4;

c) comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capi 2 e 5, dal protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e dalle disposizioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, ai diritti e agli oneri e ai prodotti riparati;

d) comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 3;

e) comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 4 e dall’articolo 323;

f) comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da II a IV, e titolo VIII, capo 4;

g) comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo V;

h) comitato commerciale specializzato per gli appalti pubblici, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo VI;

i) comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo X;

j) comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo XI, e dall’allegato 27;

k) comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte, che tratta le materie contemplate dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;

l) comitato specializzato per l’energia,

i) che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, a eccezione del capo 4, dell’articolo 323 e dell’allegato 27, e

ii) che può discutere e prestare consulenza al comitato commerciale specializzato per le materie relative alla parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, capo 4 e articolo 323;

m) comitato specializzato per il trasporto aereo, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo I;

n) comitato specializzato per la sicurezza aerea, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo II;

o) comitato specializzato per il trasporto su strada, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica terza;

p) comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quarta, e dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale;

q) comitato specializzato per la pesca, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quinta;

r) comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, che tratta le materie contemplate da dalla parte terza; e

s) comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione, che tratta le materie contemplate dalla parte quinta.

2. Per le materie di cui alla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e all’allegato 27, il comitato commerciale di partenariato di cui al paragrafo 1 ha i poteri seguenti:

a) assiste il consiglio di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferisce a detto consiglio di partenariato e svolge i compiti da quello assegnati;

b) sorveglia l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

c) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni previste dal presente accordo o eventuale accordo integrativo o ogni qualvolta tale potere gli sia delegato dal consiglio di partenariato;

d) sovrintende ai lavori dei comitati commerciali specializzati di cui al paragrafo 1;

e) esplora i modi più appropriati per prevenire o risolvere le difficoltà che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, fatto salvo il titolo I della parte sesta;

f) esercita i poteri delegati dal consiglio di partenariato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera f);

g) istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, scioglie detti comitati commerciali specializzati o ne modifica i compiti; e

h) istituisce, sorveglia, coordina e scioglie i gruppi di lavoro, ovvero ne delega la supervisione a un comitato commerciale specializzato.

3. Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati commerciali specializzati hanno i poteri seguenti:

a) monitorano ed esaminano l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento;

b) assistono il comitato commerciale di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto comitato commerciale di partenariato e svolgono i compiti da quello assegnati;

c) eseguono i lavori tecnici preparatori necessari per sostenere le funzioni del consiglio di partenariato e del comitato commerciale di partenariato, anche quando detti organi devono adottare decisioni o raccomandazioni;

d) adottano decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;

e) discutono gli aspetti tecnici derivanti dall’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, fatto salvo il titolo I della parte sesta; e

f) offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione.

4. Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno i poteri seguenti:

a) monitorano ed esaminano l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento;

b) assistono il consiglio di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto consiglio di partenariato e svolgono i compiti da quello assegnati;

c) adottano decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato ha delegato i poteri a un comitato specializzato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera f);

d) discutono gli aspetti tecnici derivanti dall’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;

e) offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione;

f) istituiscono, sorvegliano, coordinano e sciolgono i gruppi di lavoro; e

g) offrono una sede di consultazione a norma dell’articolo 738, paragrafo 7.

5. I comitati comprendono rappresentanti di ciascuna parte. Ciascuna parte fa sì che i suoi rappresentanti presso i comitati possiedano competenze adeguate nelle questioni oggetto dei lavori.

6. Il comitato commerciale di partenariato è copresieduto da un rappresentante di alto livello dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito competenti per le materie commerciali, o da loro delegati. Il comitato commerciale di partenariato si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno e stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

7. I comitati commerciali specializzati e i comitati specializzati sono copresieduti da un rappresentante dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, o salvo decisione contraria dei copresidenti, detti comitati si riuniscono una volta l’anno.

8. I comitati stabiliscono il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

9. I lavori dei comitati sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato 1.

10. In deroga al paragrafo 9, un comitato può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori.

 

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1. Sono istituiti i gruppi di lavoro seguenti:

a) gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;

b) gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;

c) gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;

d) gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.

2. I gruppi di lavoro assistono, sotto la supervisione dei comitati, detti comitati nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quelli assegnati.

3. I gruppi di lavoro comprendono rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito.

4. I gruppi di lavoro stabiliscono il rispettivo regolamento interno e il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

 

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni adottate dal consiglio di partenariato o, a seconda dei casi, da un comitato sono vincolanti per le parti e per tutti gli organi istituiti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo, compreso il collegio arbitrale di cui al titolo I della parte sesta. Le raccomandazioni non sono vincolanti.

2. Il consiglio di partenariato o, a seconda dei casi, un comitato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo.

 

Articolo 11

Cooperazione parlamentare

1. Il Parlamento europeo e il parlamento del Regno Unito possono istituire un’Assemblea parlamentare di partenariato composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, come sede di scambio di pareri sul partenariato.

2. Non appena costituita, l’Assemblea parlamentare di partenariato:

a) può chiedere al consiglio di partenariato ogni informazione utile in relazione all’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, che il consiglio di partenariato deve quindi trasmetterle;

b) è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di partenariato; e

c) può rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato.

 

Articolo 12

Partecipazione della società civile

Le parti consultano la società civile in ordine all’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, in particolare interagendo con i gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14.

 

Articolo 13

Gruppi consultivi interni

1. Ciascuna parte consulta in relazione alle materie contemplate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni, neoistituiti o esistenti, ricomprendenti una rappresentanza di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Ciascuna parte può convocare il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni in formazioni varie per discutere dell’attuazione di disposizioni diverse del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

2. Ciascuna parte esamina i pareri o le raccomandazioni del rispettivo o dei rispettivi gruppi consultivi interni. I rappresentanti di ciascuna parte si prefiggono di consultare il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni almeno una volta l’anno. Le riunioni possono svolgersi con mezzi virtuali.

3. Al fine di pubblicizzare l’esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna parte si adopera per pubblicare l’elenco delle organizzazioni facenti parte del proprio gruppo o dei propri gruppi consultivi interni con relativo referente.

4. Le parti promuovono l’interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni, anche scambiando i dati di contatto dei membri dei medesimi ove possibile.

 

Articolo 14

Forum della società civile

1. Le parti agevolano l’organizzazione di un forum della società civile in cui discutere dell’attuazione della parte seconda. Il consiglio di partenariato adotta orientamenti operativi sul funzionamento del forum.

2. Il forum della società civile si riunisce una volta l’anno, salvo diversa decisione delle Parti. Il forum della società civile può riunirsi con mezzi virtuali.

3. Il forum della società civile è aperto alle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel territorio delle parti, compreso ai membri dei gruppi consultivi interni di cui all’articolo 13. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.
 

PARTE SECONDA

COMMERCIO, TRASPORTI, PESCA E ALTRI ACCORDI
 

RUBRICA PRIMA

COMMERCIO
 

TITOLO I

SCAMBI DI MERCI
 

CAPO 1

TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI (COMPRESE LE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE)
 

Articolo 15

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti e mantenere la liberalizzazione degli scambi di merci a norma delle disposizioni del presente accordo.

 

Articolo 16

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti.

 

Articolo 17

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «formalità consolare»: la procedura volta a ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice, o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all’importazione della merce;

b) «accordo sulla valutazione in dogana»: l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994;

c) «procedure in materia di licenze di esportazione»: le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l’esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l’esportazione da tale parte, la presentazione all’organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

d) «procedure in materia di licenze di importazione»: le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l’esercizio di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare per l’importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all’organo o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;

e) «merci originarie»: salvo altrimenti disposto, le merci conformi alle regole di origine di cui al capo 2 del presente titolo;

f) «prescrizione in materia di prestazioni»: una prescrizione che impone che:

i) siano esportati una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di merci;

ii) le merci della parte che rilascia una licenza di importazione sostituiscano merci importate;

iii) una persona che beneficia di una licenza di importazione acquisti altre merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione, o accordi una preferenza alle merci di produzione interna;

iv) una persona che beneficia di una licenza di importazione produca merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione con una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di contenuto locale; o

v) metta in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con i flussi di valuta estera;

g) «prodotti rifabbricati»: le merci classificate nell’ambito dei capitoli 32, 40, da 84 a 90, 94 o 95 del SA che:

i) sono interamente o parzialmente composte di parti ottenute da merci usate;

ii) hanno un’aspettativa di vita e prestazioni analoghe a quelle di tali merci, se nuove; e

iii) hanno una garanzia equivalente a quella applicabile a tali merci, se nuove; e

h) «riparazione»: qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo. Le riparazioni delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione, che possono comportare un aumento del valore delle merci derivante dal ripristino della loro funzionalità originaria, ma escludono le operazioni o i processi che:

i) annullano le caratteristiche essenziali di una merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

ii) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o

iii) sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci.

 

Articolo 18

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti a norma del presente accordo è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, conformemente al sistema armonizzato.

 

Articolo 19

Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell’altra parte a norma dell’articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l’articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

 

Articolo 20

Libertà di transito

Ciascuna parte concede la libertà di transito attraverso il proprio territorio, tramite le rotte più convenienti per il transito internazionale, per il traffico in transito da o verso il territorio dell’altra parte o di qualsiasi altro paese terzo. A tal fine, l’articolo V del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. Le parti convengono che l’articolo V del GATT 1994 comprende i movimenti dei prodotti energetici mediante, tra l’altro, condotte o reti elettriche.

 

Articolo 21

Divieto dei dazi doganali

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, sono vietati i dazi doganali su tutte le merci originarie dell’altra parte.

 

Articolo 22

Dazi, imposte o altri oneri all’esportazione

1. Una parte non può adottare né mantenere in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all’esportazione di una merce verso l’altra parte o in relazione a essa, o imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l’altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno.

2. Ai fini del presente articolo, l’espressione «altri oneri di qualsiasi natura» non comprende diritti o altri oneri consentiti a norma dell’articolo 23.

 

Articolo 23

Diritti e formalità

1. I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all’importazione o all’esportazione di una merce dell’altra parte, o in relazione all’una o all’altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali. Le parti non riscuotono diritti o altri oneri calcolati ad valorem applicati all’importazione o all’esportazione o in relazione all’una o all’altra.

2. Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono tra l’altro:

a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali;

c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale; e

d) misure di controllo eccezionali, ove necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

3. Ciascuna parte pubblica senza indugio, tramite un sito web ufficiale, tutti i diritti e gli oneri che impone in relazione all’importazione o all’esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale il diritto o l’onere è imposto per il servizio prestato, l’autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento. Diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le informazioni a norma del presente paragrafo non siano state pubblicate e rese prontamente disponibili.

4. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all’importazione di merci dell’altra parte.

 

Articolo 24

Merci oggetto di riparazioni

1. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel territorio della parte dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio nel territorio dell’altra parte a fini di riparazioni.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

3. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell’altra parte a fini di riparazioni.

 

Articolo 25

Prodotti rifabbricati

1. Una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell’altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato a merci equivalenti in nuove condizioni.

2. L’articolo 26 si applica ai divieti o alle restrizioni all’importazione e all’esportazione dei prodotti rifabbricati. La parte che adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all’importazione e all’esportazione sulle merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati.

3. Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci equivalenti in nuove condizioni.

 

Articolo 26

Restrizioni all’importazione e all’esportazione

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all’importazione su merci dell’altra parte o all’esportazione o alla vendita per l’esportazione di merci destinate al territorio dell’altra parte, se non a norma dell’articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l’articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2. Una parte non adotta né mantiene in vigore:

a) prescrizioni riguardanti i prezzi all’esportazione e all’importazione, salvo ove consentito in applicazione dei dazi antidumping e compensativi e nell’esecuzione degli impegni; o

b) licenze di importazione subordinate alla conformità a una prescrizione in materia di prestazioni.

 

Articolo 27

Monopoli di importazione e di esportazione

Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri a opera di una parte a un soggetto per importare una merce dall’altra parte o esportarla verso l’altra parte.

 

Articolo 28

Procedure in materia di licenze di importazione

1. Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di importazione applicabili agli scambi di merci tra le parti siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

2. Una parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze come condizione per l’importazione nel proprio territorio dal territorio dell’altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.

3. Una parte non adotta né mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione non automatiche salvo qualora risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta procedure in materia di licenze di importazione non automatiche indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione tramite tali procedure.

4. Ciascuna parte introduce e gestisce le procedure in materia di licenze di importazione a norma degli articoli da 1 a 3 dell’accordo dell’OMC relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione («accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione»). A tal fine, gli articoli da 1 a 3 dell’accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

5. La parte che introduce o modifica una procedura in materia di licenze di importazione rende disponibili online tutte le informazioni pertinenti su un sito web ufficiale. Tali informazioni vengono rese disponibili, ove possibile, almeno 21 giorni prima della data di applicazione della procedura in materia di licenze nuova o modificata e comunque non oltre la data di applicazione. Tali informazioni contengono i dati richiesti a norma dell’articolo 5 dell’accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione.

6. Su richiesta dell’altra parte, una parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti riguardanti le procedure in materia di licenze di importazione che intende adottare o mantiene in vigore, comprese le informazioni di cui agli articoli da 1 a 3 dell’accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione.

7. A fini di chiarezza, nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di importazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle importazioni.

 

Articolo 29

Procedure in materia di licenze di esportazione

1. Ciascuna parte pubblica le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, ove possibile, 45 giorni prima che la procedura o la modifica prenda effetto e comunque non oltre la data in cui la procedura o la modifica prende effetto e, ove opportuno, è effettuata sui siti web governativi pertinenti.

2. La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:

a) i testi delle procedure della parte in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate dalla parte alle procedure;

b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze;

c) per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l’esercizio dell’attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;

d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;

e) l’organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;

f) una descrizione della misura o delle misure alle quali viene data attuazione tramite la procedura in materia di licenze di esportazione;

g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora la procedura continui ad avere efficacia fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;

h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e

i) eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l’obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.

3. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all’altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. Ciascuna parte notifica all’altra parte le nuove procedure in materia di licenze di esportazione ed eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione entro 60 giorni dalla pubblicazione. La notifica include un riferimento alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, include l’indirizzo dei siti web governativi pertinenti.

4. A fini di chiarezza, nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come pure dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, compresi l’intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, il gruppo Australia, il gruppo dei fornitori nucleari, il regime di controllo sulla tecnologia missilistica (MTCR), o di adottare, mantenere in vigore o attuare regimi di sanzioni indipendenti.

 

Articolo 30

Valutazione in dogana

Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci dell’altra parte importate nel proprio territorio a norma dell’articolo VII del GATT 1994 e dell’accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, l’articolo VII del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative e gli articoli da 1 a 17 dell’accordo sulla valutazione in dogana e le relative note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

 

Articolo 31

Utilizzo delle preferenze

1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente le statistiche delle importazioni per un periodo di 10 anni con inizio un anno dopo l’entrata in vigore del presente accordo. Salvo decisione contraria del comitato commerciale di partenariato, tale periodo è automaticamente prorogato per cinque anni, trascorsi i quali il comitato commerciale di partenariato può decidere di prorogarlo ulteriormente.

2. Lo scambio delle statistiche delle importazioni comprende i dati relativi all’anno più recente disponibile, compresi il valore e, se del caso, il volume, a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell’altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e di merci che non ne beneficiano.

 

Articolo 32

Misure di difesa commerciale

1. Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’articolo VI del GATT 1994, dall’accordo antidumping, dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (SCM), dall’articolo XIX del GATT 1994, dall’accordo sulle misure di salvaguardia e dall’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura.

2. Il capo 2 del presente titolo non si applica alle inchieste e alle misure antidumping, compensative e di salvaguardia.

3. Ciascuna parte applica misure antidumping e compensative conformemente alle prescrizioni dell’accordo antidumping e dell’accordo SCM e in base a una procedura equa e trasparente.

4. Alle parti interessate di un’inchiesta antidumping o antisovvenzioni (1) è accordata la piena possibilità di difendere i propri interessi, a condizione che lo svolgimento dell’inchiesta non ne sia inutilmente ritardato.

5. L’autorità incaricata dell’inchiesta di ciascuna parte può, conformemente alla legislazione della parte, valutare se l’importo del dazio antidumping da istituire debba essere pari o inferiore all’intero margine di dumping.

6. Per stabilire se l’istituzione di un dazio antidumping o compensativo sia o no contraria all’interesse pubblico, l’autorità incaricata dell’inchiesta di ciascuna parte tiene conto delle informazioni fornite, conformemente alla legislazione della parte.

7. Una parte non applica né mantiene in vigore contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:

a) una misura a norma dell’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura; e

b) una misura a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo sulle misure di salvaguardia.

8. La parte sesta, titolo I, non si applica ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

 

Articolo 33

Uso dei contingenti tariffari OMC esistenti

1. I prodotti originari di una parte non possono essere importati nell’altra parte nell’ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti al paragrafo 2. Tali contingenti tariffari comprendono quelli ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell’articolo XXVIII del GATT avviati dall’Unione europea con il documento dell’OMC G/SECRET/42/Add.2 e dal Regno Unito con il documento dell’OMC G/SECRET/44 e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Ai fini del presente articolo, il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «contingenti tariffari OMC esistenti» si intendono i contingenti tariffari che costituiscono concessioni OMC dell’Unione europea di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell’UE-28 nell’ambito del GATT 1994, presentato all’OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 e modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2.

 

Articolo 34

Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale

1. Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni o le elusioni della normativa doganale, conformemente ai loro obblighi di cui al capo 2 del presente titolo e al protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Ciascuna parte adotta misure adeguate e comparabili per tutelare i propri interessi finanziari e quelli dell’altra parte per quanto riguarda la riscossione di dazi sulle merci che entrano nel territorio doganale del Regno Unito o dell’Unione.

2. Fatta salva la possibilità di esenzione per gli operatori commerciali conformi a norma del paragrafo 7, una parte può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 se:

a) tale parte ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che sono state commesse elusioni o violazioni sistematiche e su larga scala della normativa doganale; e

b) l’altra parte rifiuta ripetutamente e senza alcuna giustificazione od omette in altro modo di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1.

3. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica al comitato commerciale di partenariato e avvia consultazioni con l’altra parte nell’ambito del comitato commerciale di partenariato al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.

4. Se le parti non concordano una soluzione accettabile per entrambe entro tre mesi dalla data della notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati. In tal caso, la parte che ha effettuato la constatazione notifica senza indugio la sospensione temporanea, compreso il periodo durante il quale intende applicare la sospensione temporanea, al comitato commerciale di partenariato.

5. La sospensione temporanea si applica solo per il periodo necessario a contrastare le violazioni o le elusioni e a tutelare gli interessi finanziari della parte in questione e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi. La parte in questione segue l’evoluzione della situazione e, qualora decida che la sospensione temporanea non è più necessaria, vi pone fine prima della scadenza del periodo notificato al comitato commerciale di partenariato. Qualora le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione persistano alla scadenza del periodo notificato al comitato commerciale di partenariato, la parte in questione può decidere di rinnovare la sospensione. Qualsiasi sospensione è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato commerciale di partenariato.

6. Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Nonostante il paragrafo 4, se un importatore è in grado di dimostrare all’autorità doganale importatrice che i prodotti in questione sono pienamente conformi alla normativa doganale della parte importatrice, alle prescrizioni del presente accordo e a qualsiasi altra condizione appropriata relativa alla sospensione temporanea stabilita dalla parte importatrice a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la parte importatrice consente all’importatore di richiedere il trattamento preferenziale e di recuperare i dazi pagati in eccesso rispetto alle aliquote delle tariffe preferenziali applicabili al momento dell’importazione dei prodotti.

 

Articolo 35

Trattamento degli errori amministrativi

In caso di errori sistematici da parte delle autorità competenti o di questioni riguardanti la corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare riguardanti l’applicazione delle disposizioni del capo 2 del presente titolo o l’applicazione del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, se detti errori o dette questioni producono conseguenze in termini di dazi all’importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al comitato commerciale di partenariato di vagliare la possibilità di adottare decisioni, ove opportuno, per risolvere la situazione.

 

Articolo 36

Beni culturali

1. Le parti cooperano per facilitare la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di una parte, tenendo conto dei principi sanciti dalla convenzione dell’UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 17 novembre 1970.

2. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni seguenti:

a) «bene culturale»: un bene classificato o definito tra i beni del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale conformemente alle rispettive norme e procedure di ciascuna parte; e

b) «bene uscito illecitamente dal territorio di una parte»:

i) un bene uscito dal territorio di una parte il 1° gennaio 1993 o successivamente in violazione delle norme di tale parte sulla protezione del patrimonio nazionale o sull’esportazione dei beni culturali; o

ii) un bene non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea il 1° gennaio 1993 o successivamente.

3. Le autorità competenti delle parti cooperano tra loro in particolare:

a) effettuando una notifica all’altra parte quando un bene culturale è ritrovato nel loro territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio dell’altra parte;

b) rispondendo alle richieste dell’altra parte di restituire i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di tale parte;

c) impedendo, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che tali beni culturali siano sottratti alla procedura di restituzione; e

d) prendendo le misure necessarie per la conservazione materiale dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio dell’altra parte.

4. Ciascuna parte designa un punto di contatto incaricato delle comunicazioni con il punto di contatto dell’altra parte per qualsiasi questione derivante dal presente articolo, comprese le notifiche e le richieste di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

5. La cooperazione prevista tra le parti coinvolge, ove opportuno e necessario, le autorità doganali delle parti responsabili della gestione delle procedure di esportazione dei beni culturali.

6. La parte sesta, titolo I, non si applica al presente articolo.
 

CAPO 2

REGOLE DI ORIGINE
 

SEZIONE 1

REGOLE DI ORIGINE
 

Articolo 37

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è stabilire le disposizioni che determinano l’origine delle merci ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e stabilire le relative procedure di origine.

 

Articolo 38

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «classificazione»: la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

b) «partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

c) «esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un’attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

d) «importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

e) «materiale»: qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;

f) «materiale non originario»: un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;

g) «prodotto»: il prodotto risultante dalla produzione, anche se è destinato a essere utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto;

h) «produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

 

Articolo 39

Prescrizioni generali

1. Ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell’altra parte a norma del presente accordo, sono considerati originari dell’altra parte i seguenti prodotti, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:

a) i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell’articolo 41;

b) i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e

c) i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all’allegato 3.

2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

3. Le prescrizioni relative all’acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel Regno Unito o nell’Unione.

 

Articolo 40

Cumulo dell’origine

1. Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell’altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte.

2. La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell’altra parte.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell’altra parte non va al di là delle operazioni di cui all’articolo 43.

4. Un esportatore, per compilare l’attestazione di origine di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui all’allegato 6 o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.

 

Articolo 41

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte i seguenti prodotti:

a) i prodotti minerari estratti o prelevati dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) gli animali vivi ivi nati e allevati;

d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) i prodotti ivi ottenuti dall’acquacoltura, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt o altri pesci immaturi in fase postlarvale con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte;

i) i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) i rifiuti e gli avanzi di operazioni di produzione ivi effettuate;

l) i rifiuti e gli avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime;

m) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Per «nave di una parte» e «nave officina di una parte», al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono una nave e una nave officina che:

a) sono registrate in uno Stato membro o nel Regno Unito;

b) battono bandiera di uno Stato membro o del Regno Unito; e

c) soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro o del Regno Unito; o

ii) sono di proprietà di persone giuridiche, ciascuna delle quali:

A) ha la sede e il centro di attività principale nell’Unione o nel Regno Unito; e

B) è per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici, cittadini o persone giuridiche di uno Stato membro o del Regno Unito.

 

Articolo 42

Tolleranze

1. Se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato 3 perché nella sua produzione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte, purché:

a) il peso totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati classificati nell’ambito del capitolo 16, non superi il 15 % del peso del prodotto;

b) il valore totale dei materiali non originari per tutti gli altri prodotti, a eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

c) per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note 7 e 8 dell’allegato 2.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell’allegato 3 per il valore o il peso massimo dei materiali non originari.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell’articolo 41. Se l’allegato 3 prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

Articolo 43

Produzione insufficiente

1. Nonostante l’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in tale parte consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:

a) operazioni di conservazione quali l’essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio (2);

b) la scomposizione o la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;

e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso; la sbiancatura del riso;

g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;

h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l’assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;

o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

p) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, un’operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione.

 

Articolo 44

Unità da prendere in considerazione

1. L’unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2. Per le partite che consistono di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente capo si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

 

Articolo 45

Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione

I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario.

 

Articolo 46

Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto

I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, non sono presi in considerazione per determinare l’origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell’allegato 3.

 

Articolo 47

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo si considerano un unico prodotto con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo pertinente se:

a) sono classificati e consegnati con il prodotto, ma non fatturati separatamente dal prodotto; e

b) per tipo, quantitativo e valore sono usuali per tale prodotto.

2. Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l’origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora un prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all’allegato 3.

 

Articolo 48

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono originari. Un assortimento, se è composto di componenti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

 

Articolo 49

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario di una parte, non è necessario determinare l’origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua produzione:

a) combustibili, energia, catalizzatori e solventi;

b) impianti, attrezzature, pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;

c) macchine, utensili, stampi e forme;

d) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;

e) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;

f) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto; e

g) altri materiali utilizzati nella produzione che non sono incorporati nel prodotto e che non sono destinati a essere incorporati nella composizione finale del prodotto.

 

Articolo 50

Separazione contabile

1. I materiali fungibili o i prodotti fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario e non originario.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro ai fini dell’origine.

3. Nonostante il paragrafo 1, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati qualora sia utilizzato un metodo di separazione contabile.

4. Nonostante il paragrafo 1, i prodotti fungibili originari e non originari classificati nell’ambito dei capitoli 10, 15, 27, 28, 29, voci da 32.01 a 32.07 o voci da 39.01 a 39.14, del sistema armonizzato possono essere conservati anche non fisicamente separati in una parte prima dell’esportazione nell’altra parte, purché sia utilizzato un metodo di separazione contabile.

5. Il metodo di separazione contabile di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.

6. Il metodo di separazione contabile è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i materiali o i prodotti considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali o i prodotti fossero stati fisicamente separati.

7. Una parte può prescrivere, alle condizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative o regolamentari, che l’utilizzo di un metodo di separazione contabile sia soggetto all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali di tale parte. Le autorità doganali della parte monitorano l’utilizzo di tali autorizzazioni e possono ritirare un’autorizzazione qualora il titolare faccia un uso scorretto del metodo di separazione contabile o non soddisfi qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.

 

Articolo 51

Prodotti reimportati

Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato un prodotto non originario, a meno che non sia fornita all’autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:

a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e

b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l’esportazione.

 

Articolo 52

Non modificazione

1. Un prodotto originario dichiarato per l’immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l’esportazione e prima della dichiarazione per l’immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto a operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice.

2. Sono ammessi il magazzinaggio o l’esposizione di un prodotto in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.

3. È ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall’esportatore o sotto la responsabilità dell’esportatore e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.

4. In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l’autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l’importatore fornisca prove della conformità a tali prescrizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso.

 

Articolo 53

Riesame della restituzione dei dazi doganali o dell’esenzione da tali dazi

Non prima di due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine riesamina i regimi di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo delle parti. A tal fine, su richiesta di una parte, entro 60 giorni da tale richiesta, l’altra parte fornisce alla parte richiedente le informazioni disponibili e le statistiche dettagliate relative al periodo a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, o relative ai cinque anni precedenti se tale periodo è più breve, in merito al funzionamento del suo regime di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo. Alla luce di tale riesame, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può formulare raccomandazioni al consiglio di partenariato per la modifica delle disposizioni del presente capo e dei suoi allegati, al fine di introdurre limitazioni o restrizioni in relazione alla restituzione dei dazi doganali o all’esenzione da tali dazi.
 

SEZIONE 2

PROCEDURE DI ORIGINE
 

Articolo 54

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1. La parte importatrice accorda, all’importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell’altra parte ai sensi del presente capo sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell’importatore. L’importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.

2. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:

a) n’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o

b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore.

3. L’importatore che presenta la richiesta di trattamento tariffario preferenziale basata su un’attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l’attestazione di origine e, su richiesta dell’autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità doganale.

 

Articolo 55

Termine per la richiesta di trattamento tariffario preferenziale

1. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la base della richiesta di cui all’articolo 54, paragrafo 2, sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se l’importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell’importazione, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale e procede al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali pagati in eccesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è presentata entro tre anni dalla data di importazione o entro un periodo di tempo più lungo precisato nelle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice;

b) l’importatore fornisce la base della richiesta di cui all’articolo 54, paragrafo 2; e

c) se l’importatore avesse presentato la richiesta al momento dell’importazione, il prodotto sarebbe stato considerato originario e avrebbe soddisfatto tutte le altre prescrizioni applicabili ai sensi della sezione 1 del presente capo.

Restano immutati gli altri obblighi applicabili all’importatore a norma dell’articolo 54.

 

Articolo 56

Attestazione di origine

1. Un’attestazione di origine è rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L’esportatore è responsabile della correttezza dell’attestazione di origine e delle informazioni fornite.

2. L’attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all’allegato 7 su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. L’esportatore ha la responsabilità di fornire informazioni sufficientemente dettagliate da consentire l’identificazione del prodotto originario. La parte importatrice non impone all’importatore di presentare una traduzione dell’attestazione di origine.

3. Un’attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino a un massimo di 24 mesi.

4. Un’attestazione di origine si può applicare a:

a) un’unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o

b) spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo specificato nell’attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

5. Qualora, su richiesta dell’importatore, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti può essere utilizzata un’unica attestazione di origine conformemente alle prescrizioni stabilite dall’autorità doganale della parte importatrice.

 

Articolo 57

Discrepanze

L’autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell’attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.

 

Articolo 58

Conoscenza da parte dell’importatore

1. Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale presentata a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), la conoscenza da parte dell’importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo.

2. Prima della richiesta di trattamento preferenziale, qualora un importatore non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo perché l’esportatore ritiene che si tratti di informazioni riservate o per qualsiasi altro motivo, l’esportatore può fornire un’attestazione di origine in modo che l’importatore possa richiedere il trattamento tariffario preferenziale sulla base dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a).

 

Articolo 59

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1. Per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto, un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva:

a) se la richiesta era basata su un’attestazione di origine, l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore; o

b) se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario.

2. Un esportatore che abbia rilasciato un’attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell’attestazione di origine, una copia dell’attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario.

3. Le registrazioni da conservare a norma del presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.

 

Articolo 60

Piccole partite

1. In deroga agli articoli da 54 a 58, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale ai seguenti prodotti, purché siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e l’autorità doganale della parte importatrice non abbia dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione:

a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati;

b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; e

c) per il Regno Unito, oltre alle lettere a) e b) del presente articolo, altre partite di valore modesto.

2. Sono esclusi dall’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo i seguenti prodotti:

a) i prodotti la cui importazione fa parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l’intento di eludere le prescrizioni dell’articolo 54;

b) per l’Unione:

i) i prodotti oggetto di importazioni a carattere commerciale; si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali; e

ii) i prodotti il cui valore totale supera 500 EUR nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica al Regno Unito i pertinenti importi. L’Unione può stabilire altri limiti che comunicherà al Regno Unito; e

c) per il Regno Unito, i prodotti il cui valore totale supera i limiti fissati dal diritto interno del Regno Unito. Il Regno Unito comunicherà tali limiti all’Unione.

3. L’importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo. Le prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni di cui all’articolo 59 non si applicano all’importatore a norma del presente articolo.

 

Articolo 61

Verifica

1. L’autorità doganale della parte importatrice può verificare se un prodotto è originario o se le altre prescrizioni del presente capo sono soddisfatte sulla base di metodi di valutazione del rischio, che possono comprendere la selezione casuale. Tali verifiche possono essere effettuate mediante una richiesta di informazioni all’importatore che ha presentato la richiesta di cui all’articolo 54 al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, prima dello svincolo dei prodotti, o dopo lo svincolo dei prodotti.

2. Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:

a) se la richiesta era basata su un’attestazione di origine, tale attestazione di origine; e

b) informazioni relative alla conformità ai criteri di origine, ossia:

i) se il criterio di origine è «interamente ottenuto», la categoria applicabile (per esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione;

ii) se il criterio di origine è basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);

iii) se il criterio di origine è basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto;

iv) se il criterio di origine è basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale;

v) se il criterio di origine è basato su uno specifico processo di produzione, una descrizione di tale processo specifico.

3. Nel fornire le informazioni richieste l’importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un’attestazione di origine, l’importatore fornisce tale attestazione di origine ma può rispondere all’autorità doganale della parte importatrice che l’importatore non può fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma del paragrafo 1, l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può chiedere all’importatore di fornire informazioni supplementari se tale autorità doganale ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L’autorità doganale della parte importatrice può richiedere all’importatore informazioni e documenti specifici, ove opportuno.

6. Se l’autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L’eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all’accertamento, da parte dell’autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

 

Articolo 62

Cooperazione amministrativa

1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l’autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un’attestazione di origine, ove opportuno dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, e sulla base della risposta pervenuta dall’importatore, l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all’autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti o dal momento in cui è presentata la richiesta a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), se l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o per verificare la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. La richiesta di informazioni comprende i seguenti elementi:

a) l’attestazione di origine;

b) l’identità dell’autorità doganale che presenta la richiesta;

c) il nome dell’esportatore;

d) l’oggetto e la portata della verifica; e

e) qualsiasi documento pertinente.

L’autorità doganale della parte importatrice può inoltre chiedere all’autorità doganale della parte esportatrice di fornire informazioni e documenti specifici, ove opportuno.

3. L’autorità doganale della parte esportatrice può, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell’esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, l’autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all’autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:

a) i documenti richiesti, se disponibili;

b) un parere sul carattere originario del prodotto;

c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l’applicazione del presente capo;

d) una descrizione e una spiegazione del processo di produzione sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;

e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame del prodotto; e

f) documenti giustificativi, ove opportuno.

5. L’autorità doganale della parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), d) e f), all’autorità doganale della parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall’esportatore.

6. Ciascuna parte notifica all’altra parte i dati di contatto delle autorità doganali e notifica all’altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto entro 30 giorni dalla data della modifica.

 

Articolo 63

Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale

1. Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:

a) entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 1:

i) l’importatore non ha risposto;

ii) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un’attestazione di origine, non è stata fornita un’attestazione di origine; o

iii) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, le informazioni fornite dall’importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

b) entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari a norma dell’articolo 61, paragrafo 5:

i) l’importatore non ha risposto; o

ii) le informazioni fornite dall’importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;

c) entro dieci mesi (3) dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 62, paragrafo 2:

i) l’autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o

ii) le informazioni fornite dall’autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario.

2. L’autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l’importatore non si conformi a prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

3. Qualora l’autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui l’autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l’autorità doganale della parte importatrice notifica all’autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere.

Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. La consultazione può essere condotta secondo la procedura stabilita dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine.

Alla scadenza del termine per la consultazione l’autorità doganale della parte importatrice, se non può confermare che il prodotto è originario, può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all’importatore il diritto di essere sentito. Tuttavia, qualora l’autorità doganale della parte esportatrice confermi il carattere originario dei prodotti e fornisca una giustificazione per tale conclusione, l’autorità doganale della parte importatrice non può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il solo motivo che è stato applicato l’articolo 62, paragrafo 5.

4. In ogni caso, alla risoluzione delle controversie tra l’importatore e l’autorità doganale della parte importatrice si applica il diritto della parte importatrice.

 

Articolo 64

Riservatezza

1. Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall’altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2. Qualora, nonostante l’articolo 62, paragrafo 5, l’autorità doganale della parte esportatrice o della parte importatrice ottenga dall’esportatore informazioni commerciali riservate tramite l’applicazione degli articoli 61 e 62, tali informazioni non sono divulgate.

3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell’amministrazione e dell’applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all’origine e alle questioni doganali, se non con l’autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate.

4. Nonostante il paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate nell’ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni.

 

Articolo 65

Misure e sanzioni amministrative

Ciascuna parte assicura l’effettiva applicazione del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti possano applicare misure e, ove opportuno, sanzioni amministrative, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 59 o che non fornisca le prove o rifiuti di sottoporsi a una visita di cui all’articolo 62, paragrafo 3.
 

SEZIONE 3

ALTRE DISPOSIZIONI
 

Articolo 66

Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, nel caso dell’Unione il termine «parte» non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari del Regno Unito importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione a norma del protocollo 2 dell’atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all’Unione europea. Il Regno Unito accorda alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati provenienti dall’Unione e originari della stessa.

3. Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Regno Unito a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla al Regno Unito.

4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

5. L’articolo 40 si applica all’importazione e all’esportazione di prodotti tra l’Unione, il Regno Unito e Ceuta e Melilla.

6. Gli esportatori inseriscono «Regno Unito» o «Ceuta e Melilla» nel campo 3 del testo dell’attestazione di origine, a seconda dell’origine del prodotto.

7. L’autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell’applicazione e dell’attuazione del presente capo a Ceuta e Melilla.

 

Articolo 67

Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all’importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all’articolo 54.

 

Articolo 68

Modifica del presente capo e dei suoi allegati

Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati.
 

CAPO 3

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
 

Articolo 69

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a) tutelare la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra le parti;

b) agevolare l’attuazione dell’accordo SPS;

c) garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») delle parti non creino inutili ostacoli agli scambi;

d) promuovere maggiore trasparenza e comprensione nell’applicazione delle misure SPS di ciascuna parte;

e) rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di lotta alla resistenza antimicrobica, promozione di sistemi alimentari sostenibili, protezione del benessere degli animali e certificazione elettronica;

f) rafforzare la cooperazione nell’ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali al fine di elaborare standard, direttive e raccomandazioni internazionali in materia di salute degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare; e

g) promuovere l’attuazione, a opera di ciascuna parte, degli standard, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali.

 

Articolo 70

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutte le misure SPS di una parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi tra le parti.

2. Il presente capo stabilisce inoltre disposizioni distinte per quanto riguarda la cooperazione in materia di benessere degli animali, resistenza antimicrobica e sistemi alimentari sostenibili.

 

Articolo 71

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) le definizioni di cui all’allegato A dell’accordo SPS;

b) le definizioni adottate sotto l’egida della Commissione del Codex Alimentarius («Codex»);

c) le definizioni adottate sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»); e

d) le definizioni adottate sotto l’egida della Convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC»).

2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «condizioni di importazione»: le misure SPS che devono essere rispettate per l’importazione dei prodotti; e

b) «zona protetta»: per un determinato organismo nocivo per le piante regolamentato, un’area geografica ufficialmente definita in cui tale organismo nocivo non si è insediato, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio della parte, e in cui non ne è autorizzata l’introduzione.

3. Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può adottare altre definizioni ai fini del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali il Codex, l’OIE e l’IPPC.

4. In caso di conflitto tra le definizioni adottate dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie o adottate sotto l’egida del Codex, dell’OIE e dell’IPPC e le definizioni di cui all’accordo SPS, prevalgono le definizioni di cui all’accordo SPS. In caso di conflitto tra le definizioni adottate dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie e le definizioni stabilite dal Codex, dall’OIE o dall’IPPC, prevalgono le definizioni stabilite dal Codex, dall’OIE o dall’IPPC.

 

Articolo 72

Diritti e obblighi

Le parti ribadiscono i propri diritti e i propri obblighi derivanti dall’accordo SPS. Ciò include il diritto di adottare misure a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, dell’accordo SPS.

 

Articolo 73

Principi generali

1. Per raggiungere il livello di protezione adeguato le parti applicano misure SPS basate su valutazioni dei rischi a norma delle disposizioni pertinenti, compreso l’articolo 5 dell’accordo SPS.

2. Le parti non utilizzano le misure SPS per creare ostacoli ingiustificati agli scambi.

3. Per quanto riguarda le procedure e autorizzazioni SPS attinenti al commercio stabilite a norma del presente capo, ciascuna parte provvede affinché tali procedure e le relative misure SPS:

a) siano avviate e completate senza indebito ritardo;

b) non includano richieste di informazioni inutili, ingiustificate dal punto di vista scientifico e tecnico o indebitamente gravose che possano ritardare l’accesso ai rispettivi mercati;

c) non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell’intero territorio o di parti del territorio dell’altra parte in cui esistono condizioni sanitarie e fitosanitarie identiche o simili; e

d) siano proporzionate ai rischi individuati e non siano più restrittive degli scambi di quanto necessario per raggiungere il livello di protezione adeguato della parte importatrice.

4. Le parti non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 3 né eventuali richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l’accesso ai rispettivi mercati in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche.

5. Ciascuna parte provvede affinché le eventuali procedure amministrative da essa richieste per quanto riguarda le condizioni di importazione in relazione alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali o delle piante non siano più onerose o restrittive degli scambi di quanto necessario per rassicurare adeguatamente la parte importatrice circa il rispetto di tali condizioni. Ciascuna parte provvede affinché gli effetti negativi sugli scambi di eventuali procedure amministrative siano ridotti al minimo e il processo di sdoganamento si mantenga semplice e rapido pur nel rispetto delle condizioni stabilite dalla parte importatrice.

6. La parte importatrice si astiene dall’introdurre procedure o sistemi amministrativi supplementari che ostacolino inutilmente gli scambi.

 

Articolo 74

Certificazione ufficiale

1. Qualora la parte importatrice richieda certificati ufficiali, i modelli di certificati sono:

a) elaborati in linea con i principi stabiliti negli standard internazionali del Codex, dell’IPPC e dell’OIE; e

b) applicabili alle importazioni da tutte le parti del territorio della parte esportatrice.

2. Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può convenire su casi specifici per i quali i modelli di certificati di cui al paragrafo 1 saranno stabiliti solo per una o più parti del territorio della parte esportatrice. Le parti promuovono l’applicazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi.

 

Articolo 75

Condizioni e procedure di importazione

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall’accordo SPS e dal presente capo, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano all’intero territorio della parte esportatrice in maniera coerente.

2. La parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nell’altra parte, quali animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali o altri oggetti correlati soddisfino le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice.

3. La parte importatrice può esigere che le importazioni di determinati prodotti siano soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è concessa dietro presentazione di una richiesta da parte della pertinente autorità competente della parte esportatrice con cui sia dimostrato obiettivamente e in modo soddisfacente per la parte importatrice che le prescrizioni in materia di autorizzazione stabilite da tale parte importatrice sono soddisfatte. La pertinente autorità competente della parte esportatrice può presentare una richiesta di autorizzazione per l’intero territorio della parte esportatrice. Se soddisfano le prescrizioni in materia di autorizzazione stabilite dalla parte importatrice di cui al presente paragrafo, la parte importatrice accoglie dette richieste su tale base.

4. La parte importatrice non introduce ulteriori prescrizioni in materia di autorizzazione rispetto alle prescrizioni applicabili alla fine del periodo di transizione, tranne qualora l’applicazione di tali prescrizioni ad altri prodotti sia giustificata per mitigare un rischio significativo per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante.

5. La parte importatrice stabilisce le condizioni di importazione per tutti i prodotti e le comunica all’altra parte. La parte importatrice provvede affinché le condizioni di importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.

6. Fatte salve le misure temporanee di cui all’articolo 5, paragrafo 7, dell’accordo SPS, per i prodotti o gli altri oggetti correlati che destano preoccupazioni fitosanitarie le condizioni di importazione sono limitate a misure di protezione dagli organismi nocivi regolamentati della parte importatrice e si applicano all’intero territorio della parte esportatrice.

7. Nonostante i paragrafi 1 e 3, in caso di richieste di autorizzazione all’importazione per un prodotto specifico, qualora la parte esportatrice abbia chiesto che l’esame riguardi solo una parte o determinate parti del suo territorio (nel caso dell’Unione, singoli Stati membri), la parte importatrice procede senza indugio all’esame di tale richiesta. Qualora la parte importatrice riceva richieste riguardanti il prodotto in questione da più parti del territorio della parte esportatrice, o qualora pervengano ulteriori richieste per un prodotto già autorizzato, la parte importatrice accelera il completamento della procedura di autorizzazione, tenendo conto del regime di norme sanitarie e fitosanitarie identico o analogo applicabile nelle diverse parti del territorio della parte esportatrice.

8. Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure sanitarie e fitosanitarie di controllo, ispezione e autorizzazione siano avviate e completate senza indebito ritardo. Le prescrizioni in materia di informazione si limitano a quanto necessario affinché la procedura di autorizzazione tenga conto delle informazioni già disponibili nella parte importatrice, quali quelle relative al quadro legislativo e alle relazioni di audit della parte esportatrice.

9. Salvo in circostanze debitamente giustificate connesse al suo livello di protezione, ciascuna parte prevede un periodo di transizione tra la pubblicazione di eventuali modifiche delle proprie procedure di autorizzazione e la loro applicazione, al fine di consentire all’altra parte di conoscere meglio tali modifiche e di adattarvisi. Nessuna parte allunga indebitamente la durata della procedura di autorizzazione per le domande presentate prima della pubblicazione delle modifiche.

10. In relazione alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8, sono intraprese le seguenti azioni:

a) la parte importatrice, non appena abbia concluso positivamente la propria valutazione, adotta senza indugio tutte le misure legislative e amministrative necessarie per consentire lo svolgimento degli scambi senza indebito ritardo;

b) la parte esportatrice:

i) fornisce tutte le informazioni pertinenti prescritte dalla parte importatrice; e

ii) garantisce alla parte importatrice un ragionevole accesso ai fini di audit e altre procedure pertinenti;

c) la parte importatrice stabilisce un elenco di organismi nocivi regolamentati per i prodotti o gli altri oggetti correlati che destano preoccupazioni fitosanitarie. Tale elenco comprende:

i) gli organismi nocivi dei quali non è nota la presenza in alcuna parte del suo territorio;

ii) gli organismi nocivi dei quali è nota la presenza nel suo territorio e che si trovano sotto controllo ufficiale;

iii) gli organismi nocivi dei quali è nota la presenza in parti del suo territorio e per i quali sono stabilite zone indenni da organismi nocivi o zone protette; e

iv) gli organismi nocivi non da quarantena dei quali è nota la presenza nel suo territorio e che si trovano sotto controllo ufficiale per determinati materiali di moltiplicazione.

11. La parte importatrice accetta le partite senza esigere una verifica della loro conformità prima che esse lascino il territorio della parte esportatrice.

12. Una parte può riscuotere tasse a copertura dei costi sostenuti per effettuare specifici controlli sanitari e fitosanitari alla frontiera; tali tasse non dovrebbero superare i costi sostenuti.

13. La parte importatrice ha il diritto di effettuare controlli all’importazione sui prodotti importati dalla parte esportatrice al fine di verificare la conformità alle proprie prescrizioni sanitarie e fitosanitarie in materia di importazione.

14. I controlli all’importazione effettuati sui prodotti importati dalla parte esportatrice si basano sul rischio sanitario e fitosanitario associato a tali importazioni. I controlli all’importazione sono effettuati soltanto nella misura necessaria a tutelare la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, senza indebito ritardo e in modo da minimizzare gli effetti sugli scambi tra le parti.

15. Le informazioni relative alla percentuale di prodotti della parte esportatrice sottoposti a controlli all’importazione sono messe a disposizione dalla parte importatrice su richiesta della parte esportatrice.

16. Qualora i controlli all’importazione rivelino la non conformità alle condizioni di importazione pertinenti, i provvedimenti adottati dalla parte importatrice devono fondarsi su una valutazione dei rischi correlati e non essere più restrittivi degli scambi di quanto sia necessario per raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato della parte.

 

Articolo 76

Elenchi di stabilimenti riconosciuti

1. Ove giustificato, la parte importatrice può tenere un elenco di stabilimenti riconosciuti che soddisfano le sue prescrizioni in materia di importazione come condizione per consentire le importazioni di prodotti di origine animale da tali stabilimenti.

2. Tranne in casi giustificati al fine di mitigare un rischio significativo per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, gli elenchi di stabilimenti riconosciuti sono richiesti solo per i prodotti per i quali erano richiesti alla fine del periodo di transizione.

3. La parte esportatrice informa la parte importatrice del suo elenco di stabilimenti che soddisfano le condizioni della parte importatrice, sulla base delle garanzie fornite dalla parte esportatrice.

4. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti situati nel territorio della parte esportatrice sulla base delle garanzie fornite dalla parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti.

5. Tranne qualora la parte importatrice richieda informazioni supplementari e purché la parte esportatrice fornisca garanzie, la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie, secondo le proprie procedure giuridiche applicabili, per consentire le importazioni da tali stabilimenti senza indebito ritardo.

6. L’elenco degli stabilimenti riconosciuti è messo a disposizione del pubblico dalla parte importatrice.

7. La parte importatrice, qualora decida di respingere la richiesta della parte esportatrice di accettare l’aggiunta di uno stabilimento all’elenco degli stabilimenti riconosciuti, ne informa senza indugio la parte esportatrice e trasmette una risposta contenente informazioni sulle non conformità che hanno comportato il rifiuto di riconoscere lo stabilimento.

 

Articolo 77

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Ciascuna parte persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi e a tal fine intraprende le seguenti azioni:

a) comunica senza indugio all’altra parte qualsiasi modifica delle sue misure SPS e delle sue procedure di autorizzazione, comprese le modifiche che possono incidere sulla sua capacità di soddisfare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie in materia di importazione dell’altra parte per determinati prodotti;

b) migliora la comprensione reciproca delle misure SPS e della loro applicazione;

c) scambia informazioni con l’altra parte su questioni relative all’elaborazione e all’applicazione delle misure SPS, compresi i progressi a livello di nuove prove scientifiche disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio;

d) su richiesta dell’altra parte, comunica entro 20 giorni lavorativi le condizioni che si applicano all’importazione di prodotti specifici;

e) su richiesta dell’altra parte, comunica entro 20 giorni lavorativi lo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione di prodotti specifici;

f) comunica all’altra parte qualsiasi cambiamento significativo della struttura o dell’organizzazione delle autorità competenti di una parte;

g) su richiesta, comunica i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle parti e le relazioni in merito ai risultati dei controlli effettuati;

h) su richiesta, comunica i risultati dei controlli all’importazione previsti in caso di respingimento o non conformità di una partita; e

i) su richiesta, comunica senza indebito ritardo una valutazione del rischio o un parere scientifico emesso da una parte e rilevante nell’ambito del presente capo.

2. Qualora una parte abbia reso disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante notifica al registro centrale delle notifiche dell’OMC o all’organismo internazionale di standardizzazione competente, conformemente alle norme pertinenti, le prescrizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui si applicano a tali informazioni, sono soddisfatte.

 

Articolo 78

Adattamento alle condizioni regionali

1. Le parti riconoscono la nozione di zonizzazione, comprendente le zone indenni, le zone protette e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia (di seguito denominate anche «zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie») e la applicano negli scambi tra le parti conformemente all’accordo SPS, comprese le «Guidelines to further the practical implementation of Article 6 of the SPS Agreement» (WTO/SPS Committee Decision G/SPS/48), e ai pertinenti standard, direttive e raccomandazioni dell’OIE e dell’IPPC. Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può precisare ulteriori modalità per tali procedure, tenendo conto dell’accordo SPS e dei pertinenti standard, direttive e raccomandazioni dell’OIE e dell’IPPC.

2. Le parti possono inoltre convenire di cooperare sulla nozione di compartimentazione di cui ai capitoli 4.4 e 4.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE e ai capitoli 4.1 e 4.2 del codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE.

3. Nell’istituire o nel mantenere le zone di cui al paragrafo 1, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l’efficacia dei controlli SPS.

4. Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, la parte importatrice, nello stabilire o nel mantenere in vigore condizioni di importazione su richiesta della parte esportatrice, riconosce le zone indenni da malattie istituite dalla parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l’importazione, fatti salvi i paragrafi 8 e 9.

5. La parte esportatrice identifica le parti del suo territorio di cui al paragrafo 4 e, su richiesta, fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base degli standard dell’OIE o secondo altre modalità stabilite dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sulla base delle conoscenze acquisite tramite l’esperienza delle autorità pertinenti della parte esportatrice.

6. Per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti correlati, la parte importatrice, nello stabilire o nel mantenere in vigore condizioni fitosanitarie di importazione su richiesta della parte esportatrice, riconosce le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi di produzione e i siti di produzione indenni da organismi nocivi, le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e le zone protette stabiliti dalla parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l’importazione, fatti salvi i paragrafi 8 e 9.

7. La parte esportatrice identifica le proprie zone indenni da organismi nocivi, i propri luoghi di produzione e siti di produzione indenni da organismi nocivi e le proprie zone a limitata diffusione di organismi nocivi o le proprie zone protette. Su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base degli standard internazionali per le misure fitosanitarie elaborate nell’ambito dell’IPPC, o secondo altre modalità stabilite dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sulla base delle conoscenze acquisite tramite l’esperienza delle pertinenti autorità fitosanitarie della parte esportatrice.

8. Le parti riconoscono le zone indenni da malattie e le zone protette esistenti alla fine del periodo di transizione.

9. Il paragrafo 8 si applica anche ai successivi adattamenti delle zone indenni da malattie e delle zone protette (nel caso delle zone indenni da organismi nocivi del Regno Unito), tranne in caso di cambiamenti significativi della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi.

10. Le parti possono effettuare audit e verifiche a norma dell’articolo 79 per attuare le disposizioni dei paragrafi da 4 a 9 del presente articolo.

11. Le parti instaurano una stretta cooperazione allo scopo di mantenere la fiducia nelle procedure relative all’istituzione di zone indenni, luoghi di produzione e siti di produzione indenni da organismi nocivi, zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie e zone protette, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi.

12. La parte importatrice basa la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice, o di parti di essa, sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all’accordo SPS e agli standard dell’OIE e dell’IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata dalla parte esportatrice.

13. La parte importatrice, qualora non accetti la determinazione della parte esportatrice di cui al paragrafo 12 del presente articolo, giustifica oggettivamente e chiarisce alla parte esportatrice i motivi di tale rifiuto e, su richiesta, procede a consultazioni conformemente all’articolo 80, paragrafo 2.

14. Ciascuna parte provvede affinché gli obblighi di cui ai paragrafi da 4 a 9, 12 e 13 siano adempiuti senza indebito ritardo. La parte importatrice accelera il riconoscimento dello status relativo a organismi nocivi o malattie successivamente al ripristino dello status dopo un focolaio.

15. La parte che ritenga che una determinata regione abbia uno status speciale in relazione a una malattia specifica e soddisfi i criteri di cui al capitolo 1.2 del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE o al capitolo 1.2 del codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE può chiedere il riconoscimento di tale status. La parte importatrice può chiedere garanzie supplementari, confacenti allo status riconosciuto, per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale.

 

Articolo 79

Audit e verifiche

1. La parte importatrice può effettuare audit e verifiche:

a) del sistema di ispezione e certificazione delle autorità dell’altra parte o di parti dello stesso;

b) dei risultati dei controlli effettuati nell’ambito del sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice.

2. Le parti svolgono tali audit e verifiche conformemente alle disposizioni dell’accordo SPS, tenendo conto dei pertinenti standard, direttive e raccomandazioni internazionali del Codex, dell’OIE o dell’IPPC.

3. Ai fini dello svolgimento di tali audit e verifiche, la parte importatrice può effettuarli mediante richieste di informazioni alla parte esportatrice o mediante visite di audit e verifica nella parte esportatrice, che possono comprendere:

a) una valutazione del programma di controllo totale delle autorità competenti o di parti di esso, compresi, ove opportuno, esami degli audit regolamentari e delle attività di ispezione;

b) controlli in loco; e

c) la raccolta di informazioni e dati per valutare le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di prodotti.

4. La parte importatrice comunica alla parte esportatrice i risultati e le conclusioni degli audit e delle verifiche effettuati a norma del paragrafo 1. La parte importatrice può mettere tali risultati a disposizione del pubblico.

5. Prima dell’inizio di un audit o di una verifica le parti discutono degli obiettivi e della portata dell’audit o della verifica, dei criteri o delle prescrizioni sulla cui base sarà valutata la parte esportatrice nonché dell’itinerario e delle procedure per lo svolgimento dell’audit o della verifica, che saranno stabiliti in un piano di audit o di verifica. Salvo diversa decisione delle parti, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice un piano di audit o di verifica almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’audit o della verifica.

6. La parte importatrice concede alla parte esportatrice la possibilità di formulare osservazioni sul progetto di relazione di audit o di verifica. La parte importatrice trasmette alla parte esportatrice una relazione finale scritta, di norma entro due mesi dalla data di ricevimento di dette osservazioni.

7. Ciascuna parte sostiene le proprie spese relative a tali audit o verifiche.

 

Articolo 80

Notifica e consultazioni

1. Una parte notifica senza indebito ritardo all’altra parte:

a) cambiamenti significativi dello status relativo a organismi nocivi o malattie;

b) la comparsa di una nuova malattia degli animali;

c) dati di rilevanza epidemiologica in relazione a una malattia degli animali;

d) questioni importanti di sicurezza alimentare individuate da una parte;

e) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure SPS adottate per controllare o eradicare malattie degli animali o per proteggere la salute umana, nonché qualsiasi modifica delle politiche di prevenzione, comprese quelle di vaccinazione;

f) su richiesta, risultati dei controlli ufficiali effettuati da una parte e una relazione sui risultati dei controlli effettuati; e

g) cambiamenti significativi delle funzioni di un sistema o di una banca dati.

2. Se una parte nutre gravi preoccupazioni in relazione alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante o degli animali o a una misura SPS proposta o attuata dall’altra parte, tale parte può richiedere consultazioni tecniche con l’altra parte. La parte che riceve tale richiesta dovrebbe rispondere senza indebito ritardo. Ciascuna parte si adopera per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi e, se del caso, a raggiungere una soluzione accettabile per le parti.

3. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 possono svolgersi mediante conferenza telefonica, videoconferenza o con qualunque altro mezzo di comunicazione concordato dalle parti.

 

Articolo 81

Misure di emergenza

1. La parte importatrice, qualora ritenga che esiste un rischio grave per la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, può adottare senza previa notifica le misure necessarie per tutelare la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante Per quanto riguarda le partite in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata per evitare inutili perturbazioni degli scambi.

2. La parte che adotta le misure notifica all’altra parte una misura SPS di emergenza il più rapidamente possibile dopo aver deciso di attuare la misura in questione e in ogni caso entro 24 ore dall’adozione della decisione. Se una parte richiede consultazioni tecniche in relazione alla misura SPS di emergenza, queste devono tenersi entro 10 giorni dalla notifica della misura SPS di emergenza. Le parti tengono conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni tecniche. Tali consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare alternative che facilitino l’attuazione o la sostituzione delle misure.

3. Nell’adottare una decisione riguardante partite che, al momento dell’adozione di una misura SPS di emergenza, si trovano in transito tra le due parti, la parte importatrice tiene conto tempestivamente delle informazioni fornite dalla parte esportatrice al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.

4. La parte importatrice provvede affinché le misure di emergenza adottate per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano mantenute in assenza di prove scientifiche o, qualora le prove scientifiche siano insufficienti, siano adottate conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, dell’accordo SPS.

 

Articolo 82

Sedi internazionali multilaterali

Le parti convengono di cooperare nelle sedi internazionali multilaterali per l’elaborazione di standard, direttive e raccomandazioni internazionali nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente capo.

 

Articolo 83

Attuazione e autorità competenti

1. Ai fini dell’attuazione del presente capo, ciascuna parte tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a) le decisioni del comitato SPS dell’OMC;

b) i lavori dei pertinenti organismi internazionali di standardizzazione;

c) le conoscenze e le esperienze passate in materia di scambi con la parte esportatrice; e

d) le informazioni fornite dall’altra parte.

2. Le parti si trasmettono reciprocamente, senza indugio, una descrizione delle rispettive autorità competenti per l’attuazione del presente capo. Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento significativo concernente tali autorità competenti.

3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti dispongano delle risorse necessarie per attuare efficacemente il presente capo.

 

Articolo 84

Cooperazione in materia di benessere degli animali

1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti. Riconoscono inoltre il legame tra miglioramento del benessere degli animali e sistemi di produzione alimentare sostenibili.

2. Le parti si impegnano a cooperare nelle sedi internazionali per promuovere lo sviluppo delle migliori prassi possibili in materia di benessere degli animali e la loro attuazione. In particolare le parti cooperano per rafforzare e ampliare l’ambito di applicazione degli standard dell’OIE in materia di benessere degli animali, come pure la loro attuazione, con particolare attenzione per gli animali d’allevamento.

3. Le parti si scambiano informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda l’allevamento, la detenzione, la manipolazione, il trasporto e la macellazione degli animali destinati alla produzione di alimenti.

4. Le parti rafforzano la cooperazione in materia di ricerca nel campo del benessere degli animali in relazione all’allevamento degli animali e al loro trattamento nelle aziende, durante il trasporto e al momento della macellazione.

 

Articolo 85

Cooperazione in materia di resistenza antimicrobica

1. Le parti forniscono un quadro per il dialogo e la cooperazione al fine di rafforzare la lotta contro lo sviluppo della resistenza antimicrobica.

2. Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali. L’uso improprio di antimicrobici nella produzione animale, compreso l’uso non terapeutico, può contribuire alla resistenza antimicrobica e questa può rappresentare un rischio per la vita umana. Le parti riconoscono che per questo genere di minaccia occorre un approccio transnazionale e di tipo «One Health».

3. Ai fini della lotta alla resistenza antimicrobica, le parti si adoperano per cooperare su scala internazionale con programmi di lavoro regionali o multilaterali volti a ridurre l’uso non necessario degli antibiotici nella produzione animale nonché per farne cessare l’uso a livello mondiale come promotori della crescita, allo scopo di contrastare la resistenza antimicrobica in linea con l’approccio «One Health» e nel rispetto del piano d’azione globale.

4. Le parti collaborano all’elaborazione di orientamenti, standard, raccomandazioni e azioni internazionali, nell’ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici nell’allevamento degli animali e nelle pratiche veterinarie.

5. Il dialogo di cui al paragrafo 1 riguarda, tra l’altro:

a) la collaborazione per dare seguito agli orientamenti, agli standard, alle raccomandazioni e alle azioni, esistenti e futuri, elaborati nell’ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, come pure alle iniziative e ai piani nazionali, esistenti e futuri, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici e relativi alla produzione animale e alle pratiche veterinarie;

b) la collaborazione per l’attuazione delle raccomandazioni dell’OIE, dell’OMS e del Codex, in particolare del codice CAC-RCP61/2005;

c) lo scambio di informazioni sulle buone prassi di allevamento;

d) la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;

e) la promozione di approcci multidisciplinari per lottare contro la resistenza antimicrobica, compreso l’approccio «One Health» dell’OMS, dell’OIE e del Codex.

 

Articolo 86

Sistemi alimentari sostenibili

Ciascuna parte incoraggia i propri servizi competenti per la sicurezza alimentare e la salute degli animali e delle piante a cooperare con i loro omologhi dell’altra parte al fine di promuovere metodi di produzione alimentare e sistemi alimentari sostenibili.

Articolo 87

Comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie

Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sovrintende all’attuazione e al funzionamento del presente capo e ha le funzioni seguenti:

a) chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all’elaborazione, all’adozione o all’applicazione di prescrizioni, standard e raccomandazioni sanitarie e fitosanitarie a titolo del presente capo o dell’accordo SPS;

b) discute dei processi in corso in merito all’elaborazione di nuovi regolamenti;

c) discute il più rapidamente possibile delle preoccupazioni espresse da una parte in merito alle condizioni e alle procedure sanitarie e fitosanitarie di importazione applicate dall’altra parte;

d) riesamina periodicamente le misure SPS adottate delle parti, tra cui le prescrizioni in materia di certificazione e i processi di sdoganamento alle frontiere, nonché la loro applicazione, al fine di agevolare gli scambi tra le parti a norma dei principi, degli obiettivi e delle procedure di cui all’articolo 5 dell’accordo SPS. Ciascuna parte individua le misure appropriate che intende adottare, anche in relazione alla frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo conto dei risultati di tale riesame e sulla base dei criteri di cui all’allegato 10 del presente accordo;

e) scambia opinioni, informazioni ed esperienze in relazione alle attività di cooperazione in materia di protezione del benessere degli animali e lotta alla resistenza antimicrobica svolte a norma degli articoli 84 e 85;

f) su richiesta di una parte, valuta cosa si intenda per cambiamento significativo della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi, secondo quanto previsto all’articolo 78, paragrafo 9;

g) adotta decisioni al fine di:

i) aggiungere definizioni secondo quanto previsto all’articolo 71;

ii) definire i casi specifici di cui all’articolo 74, paragrafo 2;

iii) definire i dettagli per le procedure di cui all’articolo 78, paragrafo 1;

iv) stabilire ulteriori modalità per giustificare le motivazioni di cui all’articolo 78, paragrafi 5 e 7.
 

CAPO 4

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
 

Articolo 88

Obiettivo

L’obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando gli inutili ostacoli tecnici agli scambi.

 

Articolo 89

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all’elaborazione, all’adozione e all’applicazione di tutti i regolamenti tecnici e di tutte gli standard e le procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2. Il presente capo non si applica:

a) alle specifiche d’acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; o

b) alle misure SPS che rientrano nell’ambito di applicazione del capo 3 del presente titolo.

3. Gli allegati del presente capo si applicano in aggiunta al presente capo per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel loro ambito di applicazione. Eventuali disposizioni contenute in un allegato del presente capo secondo cui uno standard o un organismo o un’organizzazione internazionali devono essere considerati o riconosciuti come pertinenti non devono impedire che uno standard elaborato da qualsiasi altro organismo o altra organizzazione sia considerata uno standard internazionale pertinente ai sensi dell’articolo 91, paragrafi 4 e 5.

 

Articolo 90

Rapporto con l’accordo TBT

1. Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell’accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

2. I termini di cui al presente capo e agli allegati del presente capo hanno lo stesso significato che nell’accordo TBT.

 

Articolo 91

Regolamenti tecnici

1. Ciascuna parte effettua valutazioni d’impatto dei regolamenti tecnici previsti conformemente alle proprie norme e procedure. Le norme e le procedure di cui al presente paragrafo e al paragrafo 8 possono prevedere eccezioni.

2. Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo TBT.

3. Ciascuna parte utilizza gli standard internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, tranne qualora possa dimostrare che tali standard internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

4. Gli standard internazionali elaborati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex) sono gli standard internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell’allegato 3 dell’accordo TBT.

5. Può essere considerato uno standard internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell’allegato 3 dell’accordo TBT anche uno standard elaborato da altre organizzazioni internazionali, purché:

a) sia stata elaborata da un organismo di standardizzazione che cerca di raggiungere un consenso:

i) tra le delegazioni nazionali dei membri dell’OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di standardizzazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, standard sulla materia cui si riferisce l’attività di standardizzazione internazionale; o

ii) tra gli organismi governativi dei membri dell’OMC partecipanti; e

b) sia stata elaborata conformemente alla decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell’OMC sui principi per l’elaborazione di standard, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all’allegato 3 dell’accordo TBT (4).

6. Una parte, qualora non utilizzi gli standard internazionali come base per un regolamento tecnico, indica, su richiesta dell’altra parte, le deviazioni sostanziali dai pertinenti standard internazionali, chiarisce i motivi per cui tali standard sono stati ritenuti inefficaci o inadeguati per il conseguimento dell’obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata tale valutazione.

7. Ciascuna parte riesamina i propri regolamenti tecnici al fine di aumentarne la convergenza con gli standard internazionali pertinenti, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nei pertinenti standard internazionali come pure delle eventuali modifiche delle circostanze alla base delle divergenze dai pertinenti standard internazionali.

8. Conformemente alle rispettive norme e procedure e fatto salvo il titolo X della presente rubrica, nell’elaborazione di un importante regolamento tecnico che possa produrre effetti significativi sugli scambi, ciascuna parte provvede affinché esistano procedure che consentano alle persone di esprimere il proprio parere nel quadro di una consultazione pubblica, tranne qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale. Ciascuna parte consente alle persone dell’altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri cittadini e rende pubblici i risultati di tali consultazioni.

 

Articolo 92

Standard

1. Ciascuna parte invita gli organismi di standardizzazione stabiliti nel proprio territorio, come pure gli organismi regionali di standardizzazione di cui una parte o gli organismi di standardizzazione stabiliti nel suo territorio sono membri:

a) a partecipare, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione degli standard internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di standardizzazione;

b) a utilizzare i pertinenti standard internazionali come base per gli standard di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali standard internazionali risultino inefficaci o inadeguati, per esempio a causa dell’insufficiente livello di protezione che consentono, a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici;

c) a evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di standardizzazione;

d) a riesaminare gli standard nazionali e regionali che non sono basati sui pertinenti standard internazionali a intervalli regolari, al fine di incrementare la convergenza di tali standard con i pertinenti standard internazionali;

e) a cooperare con i pertinenti organismi di standardizzazione dell’altra parte alle attività di standardizzazione internazionali, anche attraverso la cooperazione in seno agli organismi internazionali di standardizzazione o a livello regionale;

f) a promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di standardizzazione dell’altra parte; e

g)

a scambiare informazioni tra organismi di standardizzazione.

2. Le parti scambiano informazioni:

a) sul rispettivo uso degli standard a sostegno dei regolamenti tecnici; e

b) sui rispettivi processi di standardizzazione e sull’entità del loro ricorso a standard internazionali, regionali o subregionali come base dei loro standard nazionali.

3. Qualora gli standard siano resi obbligatori in un progetto di regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, tramite la loro integrazione o un riferimento alle stesse, si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 94 e all’articolo 2 o all’articolo 5 dell’accordo TBT.

 

Articolo 93

Valutazione della conformità

1. L’articolo 91 concernente l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di regolamenti tecnici si applica anche alle procedure di valutazione della conformità, mutatis mutandis.

2. Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:

a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio;

b) considera come prova della conformità ai regolamenti tecnici l’uso della dichiarazione di conformità del fornitore, vale a dire una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità e senza l’obbligo di una valutazione da parte di terzi, quale garanzia di conformità, tra le opzioni per dimostrare la conformità ai regolamenti tecnici;

c) su richiesta dell’altra parte, fornisce informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.

3. Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non abbia riservato tale compito a un’autorità governativa come precisato nel paragrafo 4:

a) utilizza l’accreditamento, a seconda dei casi, per dimostrare la competenza tecnica ad abilitare gli organismi di valutazione della conformità. Fatto salvo il proprio diritto di stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità, ciascuna parte riconosce il prezioso ruolo che l’accreditamento con autorità derivata dal governo e su base non commerciale può svolgere nella qualifica degli organismi di valutazione della conformità;

b) utilizza i pertinenti standard internazionali per l’accreditamento e la valutazione della conformità;

c) invita gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità situati nel proprio territorio ad aderire ad accordi o intese internazionali operativi per l’armonizzazione o l’agevolazione dell’accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

d) qualora due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una parte a espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l’immissione di un prodotto sul mercato, provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto o insieme di prodotti;

e) garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;

f) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori situati nel territorio dell’altra parte, e può imporre ai subappaltatori l’obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l’organismo di valutazione della conformità deve soddisfare per eseguire tali prove o ispezioni; e

g) pubblica in un unico sito web un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tale valutazione della conformità come pure le informazioni pertinenti sull’ambito della designazione per ciascuno di questi organismi.

4. Nulla nel presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da proprie autorità governative specifiche. La parte che prescriva che la valutazione della conformità sia effettuata dalle proprie autorità governative specifiche:

a) limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce come le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e

b) rende pubbliche le tariffe per la valutazione della conformità.

5. Nonostante i paragrafi da 2 a 4, ciascuna parte accetta la dichiarazione di conformità del fornitore come prova della conformità ai propri regolamenti tecnici per i settori di prodotti per i quali accetta tale dichiarazione alla data di entrata in vigore del presente accordo.

6. Ciascuna parte pubblica e tiene aggiornato un elenco dei settori di prodotti di cui al paragrafo 5 a fini informativi, unitamente ai riferimenti ai regolamenti tecnici applicabili.

7. Nonostante il paragrafo 5, ciascuna parte può introdurre l’obbligo di prove o certificazioni da parte di terzi per i settori di prodotti di cui a tale paragrafo, purché ciò sia giustificato da legittimi obiettivi e sia proporzionato allo scopo di rassicurare adeguatamente la parte importatrice sulla conformità dei prodotti ai regolamenti tecnici o agli standard applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancata conformità.

8. La parte che propone di introdurre le procedure di valutazione della conformità di cui al paragrafo 7 ne dà tempestivamente notifica all’altra parte e tiene conto delle osservazioni dell’altra parte nell’elaborazione di tali procedure di valutazione della conformità.

 

Articolo 94

Trasparenza

1. Tranne qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale, ciascuna parte consente all’altra parte di trasmettere osservazioni scritte sulle proposte notificate di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità per un periodo di almeno 60 giorni dalla data di trasmissione della notifica di tali regolamenti o procedure al registro centrale delle notifiche dell’OMC. Ciascuna parte considera favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.

2. Ciascuna parte fornisce la versione elettronica del testo completo della notifica congiuntamente alla notifica. Qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell’OMC, la parte notificante fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della misura nel formato di notifica dell’OMC.

3. Una parte, qualora riceva dall’altra parte osservazioni scritte sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:

a) su richiesta dall’altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui è possibile tenerne conto; e

b) risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità.

4. Ciascuna parte si adopera per pubblicare su un sito web le proprie risposte alle osservazioni ricevute a seguito della notifica di cui al paragrafo 1 entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati.

5. Ciascuna parte, su richiesta dell’altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di qualsiasi regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.

6. Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano pubblicati su un sito web accessibile gratuitamente.

7. Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l’adozione e l’entrata in vigore dei regolamenti tecnici o delle procedure di valutazione della conformità e i testi definitivi adottati tramite un addendum alla notifica originale all’OMC.

8. Ciascuna parte prevede un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per lasciare agli operatori economici dell’altra parte il tempo necessario per conformarvisi. Per «intervallo di tempo ragionevole» si intende un periodo di almeno sei mesi, tranne qualora ciò ostacoli il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

9. Ciascuna parte considera favorevolmente le ragionevoli richieste dell’altra parte, ricevute prima della fine del periodo concesso per formulare osservazioni di cui al paragrafo 1, miranti a prorogare il periodo che intercorre tra l’adozione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, tranne qualora tale proroga ostacoli il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

10. Ciascuna parte provvede affinché il punto di informazione istituito a norma dell’articolo 10 dell’accordo TBT fornisca informazioni e risposte in una delle lingue ufficiali dell’OMC alle ragionevoli richieste di informazioni dell’altra parte o di persone interessate dell’altra parte riguardo ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità adottati.

 

Articolo 95

Marcatura ed etichettatura

1. I regolamenti tecnici di una parte possono comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni relative alla marcatura o all’etichettatura obbligatoria. In questi casi a tali regolamenti tecnici si applicano i principi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dell’accordo TBT.

2. Qua ora una parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti, si applicano tutte le seguenti condizioni:

a) la parte richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano che il prodotto è conforme ai requisiti tecnici obbligatori;

b) la parte non richiede l’approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l’immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, tranne qualora ciò sia necessario per conseguire obiettivi legittimi;

c) qualora imponga agli operatori economici l’utilizzo di un numero di identificazione unico, la parte comunica tale numero agli operatori economici dell’altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

d) tranne qualora le informazioni elencate al punto i), ii) o iii) siano fuorvianti, contraddittorie o si prestino a confusione in relazione alle informazioni richieste dalla parte importatrice riguardo alle merci, la parte importatrice consente:

i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel territorio della parte che importa le merci;

ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e

iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle richieste nel territorio della parte che importa le merci;

e) la parte accetta che l’etichettatura come pure le integrazioni o le correzioni dell’etichettatura vengano effettuate nei depositi doganali o altre aree designate nel paese di importazione come alternativa all’etichettatura nel paese di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di sanità pubblica o di sicurezza; e

f) la parte, salvo se ritiene che ciò possa compromettere il conseguimento di obiettivi legittimi, si adopera per accettare l’uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché esigere che le etichette o la marcatura siano fisicamente apposte sul prodotto.

 

Articolo 96

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari

1. Le parti riconoscono l’importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari ai fini dell’agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l’importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise.

2. Ai fini del funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, le parti garantiscono:

a) la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e

b) l’assenza di interessi che potrebbero compromettere l’imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nel rispettivo controllo o nella rispettiva supervisione degli operatori economici.

3. Le parti cooperano e si scambiano informazioni in materia di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda:

a) attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;

b) metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti;

c) richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;

d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;

e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;

f) attività di standardizzazione;

g) scambi di funzionari.

4. Il consiglio di partenariato si adopera per stabilire nell’allegato 16, quanto prima e preferibilmente entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) per i prodotti di consumo non alimentari, o il sistema che lo sostituirà, e la banca dati relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o la banca dati che la sostituirà, per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti non alimentari e le misure preventive, restrittive e correttive connesse.

L’accordo definisce le modalità secondo le quali:

a) l’Unione fornirà al Regno Unito informazioni selezionate provenienti dal proprio sistema RAPEX, o dal sistema che lo sostituirà, di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, o all’atto che la sostituirà;

b) il Regno Unito fornirà all’Unione informazioni selezionate provenienti dalla propria banca dati relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o dalla banca dati che la sostituirà; e

c) le parti si comunicheranno reciprocamente le azioni e le misure di follow-up adottate in risposta alle informazioni scambiate.

5. Il consiglio di partenariato può stabilire nell’allegato 17 un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

6. Ciascuna parte utilizza le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l’ambiente.

7. Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

8. Gli accordi di cui ai paragrafi 4 e 5 precisano il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Il consiglio di partenariato ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati 16 e 17.

9. Ai fini del presente articolo, per «vigilanza del mercato» si intendono le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle autorità preposte all’applicazione delle norme, comprese le attività svolte e le misure adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte per consentire a tale parte di monitorare o esaminare la sicurezza dei prodotti e la loro conformità alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

10. Ciascuna parte provvede affinché le misure adottate dalle proprie autorità di vigilanza del mercato o dalle proprie autorità preposte all’applicazione delle norme al fine di ritirare o richiamare un prodotto importato dal territorio dell’altra parte presente sul proprio mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione di tale prodotto sul proprio mercato per motivi legati alla non conformità alla legislazione applicabile, siano proporzionate, indichino i motivi esatti sui quali sono basate e siano comunicate senza indugio all’operatore economico interessato.

 

Articolo 97

Discussioni tecniche

1. Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell’altra parte possa produrre effetti significativi sugli scambi tra le parti, può richiedere discussioni tecniche al riguardo. La richiesta è presentata per iscritto all’altra parte e indica:

a) la misura in questione;

b) le disposizioni del presente capo o di un allegato del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e

c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.

2. La richiesta è trasmessa dalla parte al punto di contatto dell’altra parte designato a norma dell’articolo 99.

3. Le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data della richiesta e si adoperano per risolvere la questione il più rapidamente possibile. La parte richiedente, qualora ritenga che la questione sia urgente, può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In questi casi l’altra parte considera favorevolmente tale richiesta.

 

Articolo 98

Cooperazione

1. Le parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, standard e procedure di valutazione della conformità, qualora sia nell’interesse reciproco e fatta salva l’autonomia dei rispettivi processi decisionali e ordinamenti giuridici. Il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi può procedere a uno scambio di opinioni in relazione alle attività di cooperazione svolte a norma del presente articolo o degli allegati del presente capo.

2. Ai fini del paragrafo 1, le parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere attività di cooperazione di interesse reciproco. In particolare tali attività possono riguardare:

a) lo scambio di informazioni, esperienze e dati relativi ai regolamenti tecnici, agli standard e alle procedure di valutazione della conformità;

b) iniziative per garantire un’interazione e una cooperazione efficienti tra le rispettive autorità di regolamentazione a livello internazionale, regionale o nazionale;

c) lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese internazionali riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi di cui una o entrambe le parti sono firmatarie; e

d) l’istituzione di iniziative volte ad agevolare gli scambi o la partecipazione alle stesse.

3. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni relative alla cooperazione di cui agli allegati del presente capo, la Commissione europea agisce a nome dell’Unione.

 

Articolo 99

Punti di contatto

1. Ciascuna parte, all’entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l’attuazione del presente capo e notifica all’altra parte i relativi dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2. Il punto di contatto fornisce le informazioni o spiegazioni richieste dal punto di contatto dell’altra parte in relazione all’attuazione del presente capo entro un termine ragionevole e, se possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

 

Articolo 100

Comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi

Il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi sovrintende all’attuazione e al funzionamento del presente capo e dei suoi allegati e, ove possibile, chiarisce e affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all’elaborazione, all’adozione o all’applicazione di regolamenti tecnici, standard e procedure di valutazione della conformità a norma del presente capo o dell’accordo TBT.
 

CAPO 5

DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
 

Articolo 101

Obiettivo

Gli obiettivi del presente capo sono:

a) rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di dogane e agevolazione degli scambi e sostenere o mantenere, ove opportuno, adeguati livelli di compatibilità tra le rispettive legislazioni e prassi doganali al fine di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, conseguano l’obiettivo di promuovere l’agevolazione degli scambi, garantendo nel contempo l’efficacia dei controlli doganali così come l’efficacia dell’applicazione della normativa doganale e delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio, l’adeguata protezione della sicurezza dei cittadini nonché il rispetto dei divieti e delle restrizioni e degli interessi finanziari delle parti;

b) rafforzare la cooperazione amministrativa tra le parti in materia di IVA e l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;

c) garantire che la legislazione di ciascuna parte abbia un carattere non discriminatorio e che le procedure doganali siano basate sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode e per promuovere gli scambi legittimi; e

d) garantire che non siano in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla lotta contro la frode.

 

Articolo 102

Definizioni

Ai fini del presente capo, dell’allegato 18, del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte si applicano le definizioni seguenti:

a) «accordo sulle ispezioni pre-imbarco»: l’accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;

b) «convenzione ATA e convenzione di Istanbul»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e la convenzione di Istanbul sull’ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;

c) «convenzione sul regime comune di transito»: la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito;

d) «modello dei dati doganali dell’OMD»: la raccolta di dati, modelli elettronici per lo scambio di dati commerciali e standard internazionali sui dati e sulle informazioni utilizzati per l’agevolazione del rispetto della normativa e per l’applicazione dei controlli nel commercio mondiale, pubblicata periodicamente dal team di progetto del modello dei dati dell’OMD;

e) «normativa doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l’entrata o l’importazione delle merci, l’uscita o l’esportazione delle merci, il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

f) «informazione»: dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;

g) «persona»: qualsiasi persona quale definita all’articolo 512, lettera l) (5);

h) «quadro SAFE»: il quadro di standard per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, adottato in occasione della sessione dell’Organizzazione mondiale delle dogane tenutasi a Bruxelles nel giugno 2005, e periodicamente aggiornato; e

i) «accordo OMC sull’agevolazione degli scambi»: l’accordo sull’agevolazione degli scambi allegato al protocollo che modifica l’accordo OMC (decisione del 27 novembre 2014).

 

Articolo 103

Cooperazione doganale

1. Le autorità pertinenti delle parti cooperano in materia doganale per sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 101, tenendo conto delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità. Ai fini del presente titolo, si applica la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 20 maggio 1987.

2. Le parti sviluppano una cooperazione, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) scambio di informazioni sulla normativa doganale, sulla sua attuazione e sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti ambiti:

i) semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;

ii) agevolazione del transito e del trasbordo;

iii) rapporti con la comunità imprenditoriale; e

iv) sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio;

b) collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e agevolazione della catena di approvvigionamento del commercio internazionale a norma del quadro SAFE;

c) possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione e ad altre procedure doganali, compresa l’assistenza tecnica, nonché iniziative congiunte volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

d) rafforzamento della cooperazione nel settore doganale nell’ambito di organizzazioni internazionali quali l’OMC e l’OMD e scambio di informazioni o conduzione di discussioni al fine di stabilire, ove possibile, posizioni comuni in seno a tali organizzazioni internazionali come pure all’UNCTAD e all’UNECE;

e) impegno ad armonizzare i rispettivi requisiti in materia di dati per l’importazione, l’esportazione e altre procedure doganali mediante l’applicazione di standard e dati comuni conformemente al modello dei dati doganali dell’OMD;

f) rafforzamento della cooperazione sulle tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori prassi e, ove opportuno, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli. Ove pertinente e opportuno, le parti possono prendere in considerazione anche il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, degli standard e dei controlli relativi al rischio e delle misure doganali di sicurezza. Le parti possono prendere in considerazione, ove pertinente e opportuno, anche l’elaborazione di criteri e standard compatibili per la valutazione del rischio, di misure di controllo e dei settori di controllo prioritari;

g) instaurazione del reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato per rendere sicuro e facilitare il commercio;

h) promozione della cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o organismi governativi in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato, che può essere realizzata, tra l’altro, concordando gli standard più elevati, agevolando l’accesso ai benefici e riducendo al minimo inutili duplicazioni;

i) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, anche attraverso lo scambio di informazioni e migliori prassi nelle operazioni doganali, con un’attenzione particolare all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

j) mantenimento di procedure doganali compatibili, ove opportuno e praticabile, compresa l’applicazione di un documento amministrativo unico per la dichiarazione in dogana; e

k) scambio, ove pertinente e opportuno e nel quadro di accordi da concordare, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale tra le autorità doganali delle parti mediante una comunicazione strutturata e regolare, ai fini del miglioramento della gestione del rischio e dell’efficacia dei controlli doganali, dell’individuazione delle merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e dell’agevolazione degli scambi legittimi. Tali scambi possono comprendere dati relativi alle dichiarazioni di esportazione e di importazione per quanto riguarda gli scambi tra le parti, con la possibilità di esaminare, mediante iniziative pilota, lo sviluppo di meccanismi interoperabili al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione di tali informazioni. Gli scambi di cui alla presente lettera lasciano impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti a norma del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, le autorità doganali delle parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nelle materie disciplinate dal presente capo a norma del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

4. Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti alla riservatezza e protezione delle informazioni di cui all’articolo 12 del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, mutatis mutandis, nonché agli obblighi in materia di riservatezza stabiliti dalla legislazione delle parti.

 

Articolo 104

Legislazione e procedure doganali e altre disposizioni legislative e procedure attinenti al commercio

1. Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni e procedure doganali:

a) siano coerenti con gli strumenti e standard internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, compresi l’accordo dell’OMC sull’agevolazione degli scambi, gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci nonché il quadro SAFE e il modello dei dati doganali dell’OMD;

b) garantiscano la protezione e l’agevolazione degli scambi legittimi, tenendo conto dell’evoluzione delle prassi commerciali, attraverso l’applicazione efficace delle norme, anche in caso di violazioni delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, di evasione dei dazi e di contrabbando, e assicurando il rispetto delle prescrizioni legislative;

c) si basino su una legislazione proporzionata e non discriminatoria, che eviti oneri inutili per gli operatori economici, preveda ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicuri la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della sicurezza dei cittadini, nonché il rispetto dei divieti e delle restrizioni e degli interessi finanziari delle parti; e

d) contengano norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali in materia doganale e che garantiscano che l’imposizione di tali sanzioni non determini ritardi ingiustificati.

Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente la propria legislazione e le proprie procedure doganali. Le procedure doganali dovrebbero inoltre essere applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.

2. Per migliorare i metodi di lavoro e garantire la non discriminazione, la trasparenza, l’efficienza, la correttezza e la responsabilità in relazione alle operazioni, ciascuna parte:

a) semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità al fine di garantire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

b) si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi; e

c) promuove il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera, a livello sia interno che transfrontaliero, al fine di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione controlli di frontiera congiunti ove fattibile e opportuno.

 

Articolo 105

Svincolo delle merci

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che:

a) prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;

b) prevedono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell’arrivo delle merci, al fine di consentire il sollecito svincolo delle merci all’arrivo, se l’analisi dei rischi non ha identificato alcun rischio o se non devono essere effettuati controlli casuali o di altro tipo;

c) prevedono la possibilità, ove opportuno e qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie, di immettere le merci in libera pratica presso il primo punto di arrivo; e

d) consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all’arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l’arrivo e purché tutte le altre prescrizioni normative siano state rispettate.

2. Quale condizione per tale svincolo, ciascuna parte può richiedere una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tale garanzia non può essere superiore all’importo che la parte richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci coperte dalla garanzia. La garanzia è liberata quando non è più necessaria.

3. Le parti garantiscono che le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei controlli e delle procedure frontalieri che si occupano delle procedure di importazione, esportazione e transito delle merci cooperino e coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi e accelerare lo svincolo delle merci.

 

Articolo 106

Procedure doganali semplificate

1. Ciascuna parte si adopera per semplificare le proprie prescrizioni e formalità per le procedure doganali al fine di ridurne i tempi e i costi per gli operatori o gli operatori commerciali, comprese le piccole e medie imprese.

2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori o agli operatori commerciali di beneficiare di un’ulteriore semplificazione delle procedure doganali, purché essi soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tali misure possono comprendere, tra l’altro:

a) dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi;

b) dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo, dopo lo svincolo delle merci importate;

c) l’autovalutazione e la dilazione del pagamento dei dazi doganali e delle imposte fino a dopo lo svincolo delle merci importate; e

d) l’uso di una garanzia con un importo ridotto o l’esonero dall’obbligo di fornire la garanzia.

3. La parte che decide di adottare una di queste misure offre, ove lo ritenga opportuno e praticabile e a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, tali semplificazioni a tutti gli operatori commerciali che soddisfano i criteri pertinenti.

 

Articolo 107

Transito e trasbordo

1. Ai fini dell’articolo 20 si applica la convenzione sul regime comune di transito.

2. Ciascuna parte garantisce l’agevolazione e il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il proprio territorio.

3. Ciascuna parte promuove e attua regimi di transito regionali volti ad agevolare gli scambi a norma della convenzione sul regime comune di transito.

4. Ciascuna parte garantisce la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e di tutti gli organismi interessati nel proprio territorio al fine di agevolare il traffico in transito.

5. Ciascuna parte consente alle merci destinate all’importazione di circolare sotto controllo doganale nel proprio territorio da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel proprio territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate.

 

Articolo 108

Gestione del rischio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali al fine di ridurre la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, che impedirebbe la corretta applicazione della normativa doganale, comprometterebbe gli interessi finanziari delle parti o costituirebbe una minaccia per la sicurezza delle parti e dei loro residenti, per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, per l’ambiente o per i consumatori.

2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici.

3. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

4. Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può anche scegliere, su base aleatoria, le partite per tali controlli nel quadro della propria gestione del rischio.

5. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione del rischio effettuata mediante appropriati criteri di selettività.

 

Articolo 109

Audit successivi allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e alle altre disposizioni legislative e regolamentari collegate.

2. Ciascuna parte seleziona le persone e le partite da sottoporre agli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, appropriati criteri di selettività. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.

3. Le informazioni ottenute negli audit successivi allo sdoganamento possono essere usate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.

4. Ove praticabile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento ai fini della gestione del rischio.

 

Articolo 110

Operatori economici autorizzati

1. Ciascuna parte mantiene in vigore un programma di partenariato per gli operatori che soddisfano i criteri precisati nell’allegato 18.

2. Le parti riconoscono i rispettivi programmi per gli operatori economici autorizzati a norma dell’allegato 18.

 

Articolo 111

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché la propria normativa doganale e le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio nonché le proprie procedure amministrative generali e le informazioni pertinenti di applicazione generale attinenti al commercio siano pubblicate e rese prontamente disponibili alle persone interessate in maniera facilmente accessibile, anche tramite Internet, se del caso.

2. Ciascuna parte pubblica senza indugio, con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, le nuove disposizioni legislative e procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi, e pubblica senza indugio le modifiche e le interpretazioni di tali disposizioni legislative e procedure. Ciò comprende:

a) gli avvisi pertinenti di natura amministrativa;

b) le procedure di importazione, esportazione e transito (comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata), e i moduli e i documenti richiesti;

c) le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all’importazione o all’esportazione, o in relazione a esse;

d) i diritti e gli oneri imposti da o per organismi governativi sull’importazione, sull’esportazione o sul transito, o in relazione a essi;

e) le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;

f) le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;

g) le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito;

h) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;

i) le procedure di ricorso;

j) gli accordi o loro parti con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;

k) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;

l) gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera; e

m) i punti di contatto per le richieste di informazioni.

3. Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l’entrata in vigore di disposizioni legislative, procedure, diritti o oneri nuovi o modificati.

4. Ciascuna parte rende disponibili su Internet:

a) una descrizione delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso, con informazioni in merito alle fasi concrete necessarie per l’importazione, l’esportazione e il transito;

b) i moduli e i documenti richiesti per l’importazione o il transito nel territorio di tale parte o per l’esportazione da tale territorio; e

c) i recapiti relativi ai centri di informazione.

Ciascuna parte provvede affinché le descrizioni, i moduli, i documenti e le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), siano tenuti aggiornati.

5. Ciascuna parte istituisce o mantiene uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle questioni doganali e su altre questioni attinenti al commercio entro un termine ragionevole. Le parti non esigono il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni.

 

Articolo 112

Decisioni anticipate

1. Su richiesta degli operatori economici ciascuna parte emette, tramite le proprie autorità doganali, decisioni anticipate che stabiliscono il trattamento da accordare alle merci interessate. Tali decisioni sono emesse tempestivamente per iscritto o in formato elettronico e contengono tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative della parte che emette la decisione.

2. Le decisioni anticipate sono valide per un periodo di almeno tre anni dalla data di decorrenza della loro validità, tranne qualora non siano più conformi alla legge o qualora i fatti o le circostanze a sostegno delle decisioni originarie siano cambiati.

3. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione sollevata nella richiesta sia oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale. Se una parte rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa senza indugio il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione.

4. Ciascuna parte pubblica almeno:

a) le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;

b) il termine per l’emissione della decisione anticipata; e

c) il periodo di validità della decisione anticipata.

5. Qualora una parte revochi, modifichi, invalidi o annulli una decisione anticipata, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. Una parte revoca, modifica, invalida o annulla una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.

6. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La parte può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.

7. Ciascuna parte provvede, su richiesta scritta del destinatario, a un riesame di una decisione anticipata o di una decisione di revocare, modificare o invalidare una decisione anticipata.

8. Ciascuna parte rende pubbliche le informazioni sulle decisioni anticipate, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni personali e le informazioni commerciali riservate.

9. Le decisioni anticipate sono emesse per quanto riguarda:

a) la classificazione tariffaria delle merci;

b) l’origine delle merci; e

c) qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti.

 

Articolo 113

Spedizionieri doganali

Le disposizioni e procedure doganali di una parte non prevedono l’obbligo di ricorrere a spedizionieri doganali o altri agenti. Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

 

Articolo 114

Ispezioni pre-imbarco

Una parte non impone l’obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell’accordo dell’OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.

 

Articolo 115

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che garantiscano il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle dogane o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci.

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un’autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all’ufficio che ha emesso la decisione; e

b) un ricorso o un riesame giudiziario della decisione.

3. Ciascuna parte provvede affinché, nei casi in cui la decisione sul ricorso o sul riesame di cui al paragrafo 2, lettera a), non sia emessa entro il termine previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o senza indebito ritardo, il richiedente abbia diritto a un ulteriore ricorso o riesame amministrativo o giudiziario o a ricorrere altrimenti all’autorità giudiziaria a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.

4. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano indicati i motivi della decisione amministrativa onde consentirgli di accedere alle procedure di ricorso o riesame se necessario.

 

Articolo 116

Rapporti con la comunità imprenditoriale

1. Ciascuna parte consulta periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi. A tal fine sono condotte da ciascuna parte consultazioni adeguate tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale.

2. Ciascuna parte garantisce che le proprie prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, seguano le migliori prassi e limitino il meno possibile gli scambi.

 

Articolo 117

Ammissione temporanea

1. Ai fini del presente articolo, per «ammissione temporanea» si intende il regime doganale che consente di introdurre in un territorio doganale determinate merci, compresi i mezzi di trasporto, in esenzione, a determinate condizioni, da dazi all’importazione e imposte e senza divieti o restrizioni all’importazione di carattere economico, purché le merci siano importate per una finalità specifica e siano destinate a essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento per l’uso che ne è fatto.

2. Ciascuna parte concede l’ammissione temporanea in esenzione totale, a determinate condizioni, da dazi all’importazione e imposte e senza divieti o restrizioni all’importazione di carattere economico, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ai seguenti tipi di merci:

a) merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe (merci destinate a essere esposte o a essere oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione; merci destinate a esser utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri; materiale, comprese apparecchiature per l’interpretazione, apparecchi di registrazione del suono e delle immagini, nonché film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato a essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali); prodotti ottenuti accessoriamente nel corso della manifestazione con merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;

b) materiale professionale (materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi; materiale cinematografico necessario a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film; ogni altro materiale necessario per l’esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, nella misura in cui non sia destinato a essere utilizzato nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o (tranne in caso di attrezzatura manuale) nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, nell’esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi; apparecchi ausiliari del materiale di cui sopra e relativi accessori); componenti importati per la riparazione di materiale professionale in regime di ammissione temporanea;

c) merci importate nel quadro di un’operazione commerciale, ma la cui importazione non costituisce di per sé un’operazione commerciale (imballaggi importati pieni per essere riesportati, vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni; contenitori, riempiti o meno di merci, nonché accessori e attrezzature di contenitori in regime di ammissione temporanea, importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore e componenti destinati alla riparazione dei contenitori in regime di ammissione temporanea; palette; campioni; film pubblicitari; altre merci importate nel quadro di un’operazione commerciale);

d) merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione (matrici, zoccoli, cliché, stampi, disegni, progetti, modelli e altri oggetti simili; strumenti di misura, di controllo, di verifica e altri oggetti simili; utensili e strumenti speciali, importati per essere utilizzati nel corso di un processo di fabbricazione); mezzi di produzione sostitutivi (strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci simili, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore);

e) merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali (materiale scientifico e didattico, materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un’attività educativa, scientifica o culturale); pezzi di ricambio per materiale scientifico e didattico in regime di ammissione temporanea; utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale;

f) effetti personali (tutti gli articoli, nuovi o usati, di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata a fini commerciali); merci importate a fini sportivi (articoli sportivi e altri materiali destinati a essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio di ammissione temporanea);

g) materiale di promozione turistica (merci aventi come scopo d’indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale);

h) merci importate a fini umanitari (materiale medico-chirurgico e di laboratorio e spedizioni aventi carattere d’urgenza, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spediti per soccorrere le vittime di calamità naturali o catastrofi analoghe); e

i) animali importati per scopi specifici (ammaestramento, addestramento, riproduzione, ferratura o pesatura, trattamento veterinario, prova (per esempio, in vista dell’acquisto), partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni, spettacoli (animali da circo, ecc.), trasferimenti turistici (compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori), esercizio di un’attività (cani o cavalli di polizia; cani da ricerca, cani guida per ciechi, ecc.), operazioni di salvataggio, transumanza o pascolo, esecuzione di lavoro o trasporto, uso medico (produzione di veleno, ecc.).

3. Ai fini dell’ammissione temporanea delle merci di cui al paragrafo 2 e indipendentemente dalla loro origine, ciascuna parte accetta i carnet prescritti ai fini della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul rilasciati nell’altra parte, ivi approvati e garantiti da un’associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio doganale della parte importatrice.

 

Articolo 118

Sportello unico

Ciascuna parte si adopera per istituire uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione o i dati richiesti per l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci attraverso un punto di accesso unico alle autorità o agli organismi partecipanti.

 

Articolo 119

Agevolazione del traffico ro-ro

1. Tenuto conto dell’elevato volume di traversate marittime e, in particolare, dell’elevato volume di traffico ro-ro tra i rispettivi territori doganali, le parti convengono di cooperare al fine di agevolare tale traffico nonché ulteriori modalità di traffico alternative.

2. Le parti riconoscono:

a) il diritto di ciascuna parte di adottare formalità e procedure doganali che agevolino gli scambi per il traffico tra le parti nell’ambito dei rispettivi quadri giuridici; e

b) il diritto dei porti, delle autorità portuali e degli operatori di agire, nell’ambito degli ordinamenti giuridici della rispettiva parte, conformemente alle proprie norme e ai propri modelli operativi e commerciali.

3. A tal fine le parti:

a) adottano o mantengono in vigore procedure che consentano la presentazione di documenti d’importazione e altre informazioni richieste, comprese le distinte, per iniziare il trattamento prima dell’arrivo delle merci, al fine di accelerare le procedure di svincolo delle merci all’arrivo; e

b) si impegnano ad agevolare l’uso del regime di transito da parte degli operatori, comprese le semplificazioni di tale regime previste dalla convenzione sul regime comune di transito.

4. Le parti convengono di incoraggiare la cooperazione tra le rispettive autorità doganali sulle rotte bilaterali di attraversamento marittimo e di scambiarsi informazioni sul funzionamento dei porti che gestiscono il traffico tra di esse, nonché sulle norme e procedure applicabili. Esse rendono pubbliche le informazioni sulle misure che hanno adottato e sulle procedure messe in atto dai porti per agevolare tale traffico, e ne promuovono la conoscenza tra gli operatori.

 

Articolo 120

Cooperazione amministrativa in materia di IVA e assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte

Le autorità competenti delle parti collaborano per garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA e per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte a norma del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

 

Articolo 121

Comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine

1. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine:

a) tiene consultazioni periodiche; e

b) in relazione al riesame delle disposizioni dell’allegato 18:

i) effettua convalide comuni degli aderenti ai programmi per individuare i punti di forza e di debolezza nell’attuazione dell’allegato 18; e

ii) procede a scambi di opinioni riguardanti i dati da condividere e il trattamento degli operatori.

2. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può adottare decisioni o raccomandazioni sui seguenti aspetti:

a) lo scambio di informazioni di rilevanza doganale, il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, degli standard e dei controlli relativi al rischio e delle misure doganali di sicurezza, le decisioni anticipate, gli approcci comuni alla valutazione in dogana e altre questioni relative all’attuazione del presente capo;

b) le modalità di scambio automatico di informazioni di cui all’articolo 10 del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e altre questioni relative all’attuazione di tale protocollo;

c) le questioni relative all’attuazione dell’allegato 18; e

d) le procedure di consultazione di cui all’articolo 63 e qualsiasi questione tecnica o amministrativa relativa all’attuazione del capo 2 del presente titolo, comprese le note interpretative volte a garantire un’amministrazione uniforme delle regole di origine.

 

Articolo 122

Modifiche

1. Il consiglio di partenariato può modificare:

a) ’allegato 18, il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e l’elenco delle merci di cui all’articolo 117, paragrafo 2; e

b) il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

2. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte può modificare il valore di cui all’articolo 33, paragrafo 4, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.


TITOLO II

SERVIZI E INVESTIMENTI
 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 123

Obiettivo e ambito di applicazione

1. Le parti affermano l’impegno a instaurare un contesto propizio allo sviluppo degli scambi e degli investimenti fra di esse.

2. Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come: la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, la pubblica istruzione, la sicurezza, l’ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati e la promozione e la tutela della diversità culturale.

3. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche di una parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra parte né alle misure riguardanti la nazionalità, la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

4. Il presente titolo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, comprese le misure necessarie a tutelare l’integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l’altra parte derivanti dal presente titolo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente titolo.

5. Il presente titolo non si applica a quanto segue:

a) servizi aerei o servizi connessi a sostegno dei servizi aerei (6), a eccezione di quanto segue:

i) servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;

ii) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione;

iii) servizi di assistenza a terra;

iv) seguenti servizi prestati con aeromobile con equipaggio nel rispetto delle norme e regolamentazioni di ciascuna parte che disciplinano l’ammissione degli aeromobili nel rispettivo territorio, la partenza da esso e l’esercito al suo interno: lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; e

v) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

b) servizi audiovisivi;

c) cabotaggio marittimo nazionale (7); e

d) trasporto per via navigabile interna.

6. Il presente titolo non si applica alle misure delle parti relative agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non a fini di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, che si tratti o no di «appalto disciplinato» ai sensi dell’articolo 277.

7. Il presente titolo, a eccezione dell’articolo 132, non si applica alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

 

Articolo 124

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri»: le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici (8);

b) «servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili»: le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

c) «servizi di sistemi telematici di prenotazione»: servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

d) «impresa disciplinata»: l’impresa situata nel territorio di una parte, stabilita a norma della lettera h) da un investitore dell’altra parte nel rispetto del diritto applicabile, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente;

e) «scambi transfrontalieri di servizi»: la prestazione di un servizio:

i) dal territorio di una parte nel territorio dell’altra parte; o

ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell’altra parte;

f) «attività economica»: l’attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri;

g) «impresa»: una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza;

h) «stabilimento»: la costituzione o l’acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso partecipazione al capitale, o l’apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una parte al fine di allacciare o mantenere legami economici durevoli;

i) «servizi di assistenza a terra»: la prestazione per conto terzi dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell’equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono l’autoassistenza, la sicurezza (security), la riparazione e la manutenzione degli aeromobili o l’esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all’interno dell’aeroporto;

j) «investitore di una parte»: una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, in conformità della lettera h), un’impresa nel territorio dell’altra parte;

k) «persona giuridica di una parte» (9):

i) per l’Unione:

A) una persona giuridica costituita o organizzata a norma del diritto dell’Unione, o di almeno uno dei suoi Stati membri, che esercita nel territorio dell’Unione un’attività commerciale sostanziale che l’Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all’OMC (WT/REG39/1), riconosce equivalente al concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l’economia di uno Stato membro dell’Unione sancito dall’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); e

B) una società di navigazione stabilita al di fuori dell’Unione ma controllata da persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro dell’Unione e battono bandiera di tale Stato;

ii) per il Regno Unito:

A) una persona giuridica costituita o organizzata a norma del diritto del Regno Unito che esercita un’attività commerciale sostanziale nel territorio del Regno Unito; e

B) una società di navigazione stabilita al di fuori del Regno Unito ma controllata da persone fisiche del Regno Unito, le cui navi sono immatricolate nel Regno Unito e battono bandiera del Regno Unito;

l) «esercizio»: la conduzione, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un’impresa;

m) «qualifiche professionali»: qualifiche attestate da titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza;

n) «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo»: possibilità per il vettore aereo di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;

o) «servizio»: qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri;

p) «servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri»: servizi che non sono prestati né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

q) «prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che intende prestare o presta un servizio;

r) «prestatore di servizi di una parte»: la persona fisica o giuridica di una parte che intende prestare o presta un servizio.

 

Articolo 125

Diniego di benefici

1. Può negare i benefici del presente titolo e del titolo IV della presente rubrica all’investitore o prestatore di servizi dell’altra parte, ovvero all’impresa disciplinata, la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

a) vietano di effettuare operazioni con l’investitore, prestatore di servizi o impresa disciplinata o

b) risulterebbero violate o eluse se all’investitore, prestatore di servizi o impresa disciplinata fossero accordati i benefici del presente titolo e del titolo IV della presente rubrica, compresa la situazione in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che ne è proprietaria o ne ha il controllo.

2. Si precisa che il paragrafo 1 si applica al titolo IV della presente rubrica nella misura in cui esso fa riferimento a servizi o investimenti rispetto ai quali una parte ha negato i benefici del presente titolo.

 

Articolo 126

Riesame

1. Al fine di apportare possibili miglioramenti alle disposizioni del presente titolo e coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali, le parti riesaminano il loro quadro giuridico in materia di scambi di servizi e investimenti, compreso il presente accordo, conformemente all’articolo 776.

2. Le parti di adoperano, se opportuno, a riesaminare le misure non conformi e le riserve di cui agli allegati 19, 20, 21 e 22 e le attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all’allegato 21, al fine di concordare eventuali miglioramenti nell’interesse reciproco.

3. Il presente articolo non si applica in relazione ai servizi finanziari.
 

CAPO 2

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
 

Articolo 127

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle misure adottate da una parte che incidono sullo stabilimento di un’impresa ai fini dello svolgimento di attività economiche e sull’esercizio della stessa da parte di:

a) investitori dell’altra parte;

b) imprese disciplinate; e

c) ai fini dell’articolo 132, un’impresa situata nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore la misura.

 

Articolo 128

Accesso al mercato

Ciascuna parte, in relazione allo stabilimento di un’impresa da parte di un investitore dell’altra parte o da parte di un’impresa disciplinata ovvero in relazione all’esercizio di un’impresa disciplinata, si astiene dall’adottare o mantenere in vigore, per l’intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:

a) impongono limiti:

i) del numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

ii) del valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

iii) del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (10) (11);

iv) della partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo della partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; o

v) del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un’impresa può impiegare e che sono necessarie per l’esercizio dell’attività economica e a esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali l’investitore dell’altra parte può esercitare un’attività economica.

 

Articolo 129

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l’esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle proprie imprese.

2. Per trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 s’intende:

a) nel caso di un’amministrazione regionale o locale del Regno Unito, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori del Regno Unito e alle loro imprese nel territorio di pertinenza; e

b) nel caso di un’amministrazione di uno Stato membro o all’interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori del proprio Stato membro e alle loro imprese nel territorio di pertinenza.

 

Articolo 130

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda agli investitori di un paese terzo e alle relative imprese.

2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda l’esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda agli investitori di un paese terzo e alle relative imprese.

3. I paragrafi 1 e 2 non dovranno interpretarsi in modo da obbligare una parte a estendere agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate il beneficio del trattamento derivante da:

a) un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o

b) misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento degli standard o dei criteri applicabili per l’autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un’impresa ai fini dell’esercizio di un’attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali di cui al punto 3 dell’allegato del GATS sui servizi finanziari.

4. Si precisa che il termine «trattamento» di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previste da altri accordi internazionali.

5. Si precisa che la presenza di disposizioni sostanziali in altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo o il mero recepimento formale di tali disposizioni nel diritto interno, per quanto necessario per integrarle nell’ordinamento giuridico interno, non costituiscono in sé un «trattamento» di cui ai paragrafi 1 e 2. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo.

 

Articolo 131

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Nessuna parte impone a un’impresa disciplinata di nominare amministratore, dirigente o membro del consiglio di amministrazione una persona fisica di una specifica cittadinanza.

 

Articolo 132

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Ciascuna parte si astiene dall’imporre prescrizioni, esigerne l’applicazione o richiedere, in relazione allo stabilimento o all’esercizio di un’impresa nel proprio territorio, il rispetto di uno o più degli impegni seguenti:

a) esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;

b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

c) acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da altro soggetto ubicati nel proprio territorio;

d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all’impresa;

e) limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall’impresa mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera;

f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio (12);

g) rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di una merce prodotta o un servizio prestato dall’impresa unicamente a partire dal territorio della parte;

h) ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale;

i) assumere un determinato numero o percentuale di persone fisiche della parte;

j) raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio;

k) limitare l’esportazione o la vendita per l’esportazione; o

l) per un contratto di licenza vigente al momento in cui è imposta la prescrizione o la relativa applicazione ovvero in cui è richiesto il rispetto dell’impegno, o per un contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l’impresa e una persona fisica o giuridica o altro soggetto ubicati nel proprio territorio, se la prescrizione o la relativa applicazione è imposta o l’impegno è fatto rispettare in una forma che costituisce ingerenza diretta nel contratto di licenza derivante dall’esercizio dei pubblici poteri non giudiziari della parte:

i) un’aliquota o un importo di una royalty inferiore a un determinato livello o

ii) una determinata durata di un contratto di licenza.

La presente lettera non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l’impresa e la parte. Ai fini della presente lettera, il «contratto di licenza» designa qualsiasi contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.

2. Ciascuna parte si astiene dal subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all’esercizio dell’impresa nel proprio territorio a una o più delle condizioni seguenti:

a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

b) acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da altro soggetto ubicati nel proprio territorio;

c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all’impresa;

d) limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall’impresa mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera; o

e) limitare l’esportazione o la vendita per l’esportazione.

3. Nulla nel paragrafo 2 dovrà interpretarsi in modo da impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all’esercizio dell’impresa nel proprio territorio all’adempimento dell’obbligo di ubicare la produzione, prestare servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4. Il paragrafo 1, lettere f) e l), del presente articolo non si applica quando:

a) la prescrizione sia imposta o applicata o l’impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall’autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza della parte, al fine di prevenire una restrizione o una distorsione della concorrenza o per porvi rimedio; o

b) la parte autorizza l’uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all’articolo 31 o all’articolo 31 bis dell’accordo TRIPS ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS e a esso conformi.

5. Il paragrafo 1, lettere da a) a c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che i beni o servizi devono soddisfare per la partecipazione alla promozione delle esportazioni e ai programmi di aiuti esteri.

6. Si precisa che il presente articolo non impedisce che le autorità competenti di una parte facciano rispettare un impegno assunto tra soggetti diversi da una parte che non sia stato direttamente o indirettamente imposto o prescritto da quella parte.

7. Si precisa che il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice quanto al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.

8. Il paragrafo 1, lettera l), non si applica se la prescrizione o la relativa applicazione è imposta o l’impegno è fatto rispettare dal giudice quale equa remunerazione nel quadro della normativa sul diritto d’autore della parte.

9. Ciascuna parte si astiene dall’imporre o dal far rispettare misure incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù dell’accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS), anche se ha elencato la misura nell’allegato 19 o nell’allegato 20.

10. Si precisa che il presente articolo non dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività nell’elenco dell’allegato 19 o dell’allegato 20.

11. Una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio di cui al paragrafo 2 non costituisce una prescrizione o impegno ai fini del paragrafo 1.

 

Articolo 133

Misure non conformi ed eccezioni

1. Gli articoli 128, 129, 130, 131 e 132 non si applicano:

a) alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:

i) per l’Unione:

A) Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

B) amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

C) amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o

D) amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per il Regno Unito:

A) amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

B) amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

o

C) amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) di questo paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 128, 129, 130, 131 o 132.

2. Gli articoli 128, 129, 130, 131 e 132 non si applicano a una misura delle parti conforme alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività elencati nell’allegato 20.

3. Gli articoli 129 e 130 del presente accordo non si applicano alle misure che costituiscono eccezione o deroga all’articolo 3 o all’articolo 4 dell’accordo TRIPS, come specificamente previsto dagli articoli da 3 a 5 del medesimo accordo.

4. Si precisa che gli articoli 129 e 130 non dovranno interpretarsi in modo da impedire alle parti di imporre prescrizioni informative, anche a fini statistici, in relazione allo stabilimento o all’esercizio di imprese di investitori dell’altra parte o di imprese disciplinate, purché le prescrizioni non costituiscano un mezzo per eludere gli obblighi delle parti derivanti da detti articoli.
 

CAPO 3

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI
 

Articolo 134

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi a opera di prestatori di servizi dell’altra parte.

 

Articolo 135

Accesso al mercato

Ciascuna parte si astiene dall’adottare o mantenere in vigore, per l’intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:

a) impongono limiti:

i) del numero di prestatori di servizi che possono prestare un dato servizio, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

ii) del valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o

iii) del numero complessivo di operazioni di servizio o della produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (13); o

b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali il prestatore di servizi può prestare il servizio.

 

Articolo 136

Presenza locale

Nessuna parte subordina la prestazione transfrontaliera di servizi all’obbligo dei prestatori di servizi dell’altra parte di stabilire o di mantenere un’impresa o di essere residenti nel territorio della parte.

 

Articolo 137

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.

2. Ciascuna parte può osservare l’obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi o un trattamento formalmente diverso.

3. È considerato meno favorevole il trattamento formalmente identico o formalmente diverso che altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi dell’altra parte.

4. Nulla nel presente articolo dovrà interpretarsi in modo da imporre alle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi.

 

Articolo 138

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:

a) un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o

b) misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento degli standard o dei criteri applicabili per l’autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un’impresa ai fini dell’esercizio di un’attività economica o misure prudenziali di cui al punto 3 dell’allegato del GATS sui servizi finanziari.

3. Si precisa che la presenza di disposizioni sostanziali in altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo o il mero recepimento formale di tali disposizioni nel diritto interno, per quanto necessario per integrarle nell’ordinamento giuridico interno, non costituiscono in sé un «trattamento» di cui al paragrafo 1. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo.

 

Articolo 139

Misure non conformi

1. Gli articoli 135, 136, 137 e 138 non si applicano:

a) alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:

i) per l’Unione:

A) Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

B) amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

C) amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o

D) amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per il Regno Unito:

A) amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

B) amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o

C) amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 135, 136, 137 e 138.

2. Gli articoli 135, 136, 137 e 138 non si applicano alle misure delle parti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività elencati nell’allegato 20.


CAPO 4

INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI
 

Articolo 140

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sull’esercizio di attività economiche attraverso l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di persone fisiche dell’altra parte, siano essi visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti, personale trasferito all’interno di una stessa società e visitatori di breve durata per motivi professionali.

2. Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno.

3. In deroga alla disposizione del presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative delle parti concernenti le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i salari minimi e gli accordi salariali minimi collettivi.

4. Gli impegni riguardanti l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell’ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell’occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l’esito.

5. Ai fini del presente capo si intende per:

a) «visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e che:

i) sono responsabili della creazione di un’impresa di detta persona giuridica nel territorio dell’altra parte;

ii) non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento di tale impresa; e

iii) non ricevono compensi da fonti ubicate nell’altra parte;

b) «prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte (senza avvalersi di un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) che non è stabilita sul territorio dell’altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi di durata non superiore a 12 mesi che richiede la presenza temporanea dei suoi dipendenti che:

i) abbiano offerto lo stesso tipo di servizi in veste di dipendenti della persona giuridica per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data in cui presentano domanda di ingresso e di soggiorno temporaneo;

ii) posseggano, a tale data, un’esperienza professionale di almeno tre anni, acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età, nel settore di attività oggetto del contratto, un diploma universitario o una qualifica attestante conoscenze di livello equivalente e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell’altra parte (14); e

iii) non ricevono compensi da fonti ubicate nell’altra parte;

c) «professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte e che:

i) non sono stabilite nel territorio dell’altra parte;

ii) hanno stipulato (senza avvalersi di un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) un contratto in buona fede di durata non superiore a 12 mesi per una prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell’altra parte che richieda la presenza temporanea del professionista; e

iii) posseggono, alla data della domanda di ingresso e di soggiorno temporaneo, un’esperienza professionale di almeno sei anni relativa all’attività in questione, un diploma universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell’altra parte (15);

d) «personale trasferito all’interno di una società»: le persone fisiche che:

i) sono alle dipendenze di una persona giuridica o di una sua succursale o ne sono socie per un periodo, immediatamente precedente la data del trasferimento intrasocietario, di almeno un anno, nel caso dei dirigenti e personale specializzato e di almeno sei mesi nel caso dei dipendenti in tirocinio;

ii) al momento della domanda risiedono al di fuori del territorio dell’altra parte;

iii) sono temporaneamente trasferite presso un’impresa ubicata nel territorio dell’altra parte e appartenente allo stesso gruppo della persona giuridica di origine, compresi l’ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale, o la società madre di tale persona giuridica (16); e

iv) appartengono a una delle categorie professionali seguenti:

A) dirigenti (17);

B) personale specializzato; o

C) dipendenti in tirocinio;

e) «dirigenti»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell’impresa nell’altra parte, principalmente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:

i) la direzione dell’impresa, di un suo dipartimento o di una sua suddivisione;

ii) compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e

iii) il potere di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

f) «specialista»: una persona fisica in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’impresa, che devono essere valutate tenendo conto non solo delle conoscenze specifiche relative all’impresa, ma anche dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un’adeguata esperienza professionale di un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche e l’eventuale appartenenza a un albo professionale; e

g) «dipendente in tirocinio»: una persona fisica titolare di un diploma universitario trasferita temporaneamente ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuita durante il trasferimento (18).

6. Il contratto di servizi di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

 

Articolo 141

Personale trasferito all’interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all’allegato 21:

a) ciascuna parte autorizza:

i) ’ingresso e il soggiorno temporaneo del personale trasferito all’interno di una società;

ii) l’ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento senza imporre l’obbligo di un permesso di lavoro o altra procedura di autorizzazione preventiva di natura analoga; e

iii) l’impiego nel proprio territorio di personale trasferito all’interno di una società dell’altra parte;

b) le parti non mantengono in vigore né adottano limitazioni - sotto forma di contingenti numerici o di verifica della necessità economica - al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è concesso l’ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o che un investitore dell’altra parte può impiegare come personale trasferito all’interno di una società a livello di suddivisione territoriale o per l’intero territorio; e

c) durante il soggiorno temporaneo nel suo territorio, ciascuna parte accorda al personale trasferito all’interno di una società e ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, alle proprie persone fisiche.

2. La durata del soggiorno permessa è al massimo di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato, al massimo di un anno per i dipendenti in tirocinio e al massimo di 90 giorni su un periodo di sei mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento.

 

Articolo 142

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all’allegato 21, ciascuna parte autorizza l’ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali dell’altra parte ai fini dello svolgimento delle attività elencate nell’allegato 21, alle seguenti condizioni:

a) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale;

b)  visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente; e

c) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto all’allegato 21.

2. Salvo diversamente indicato nell’allegato 21, le parti autorizzano l’ingresso di visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l’obbligo di un permesso di lavoro né la verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.

3. Se visitatori di breve durata per motivi professionali di una parte sono impegnati nella prestazione di servizi a un consumatore nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente conformemente all’allegato 21, tale parte accorda loro, per quanto riguarda la prestazione di tale servizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri prestatori di servizi.

4. La durata del soggiorno permessa è al massimo di 90 giorni nell’arco di dodici mesi.

 

Articolo 143

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Nei settori, sottosettori e attività di cui all’allegato 22 e nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate:

a) le parti autorizzano l’ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nel proprio territorio;

b) le parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni — sotto forma di contingenti numerici o verifica della necessità economica — al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell’altra parte il cui ingresso è autorizzato; e

c) ai fini della prestazione di servizi nel proprio territorio, ciascuna parte accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri prestatori di servizi.

2. L’accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

3. Il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all’esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative della parte in cui il servizio è prestato.

4. La durata del soggiorno permessa è limitata a un periodo complessivo non superiore a 12 mesi complessivi o alla durata del contratto, se inferiore.

 

Articolo 144

Misure non conformi

Nella misura in cui la misura in questione incide sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali, l’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), l’articolo 142, paragrafo 3, e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano:

a) alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:

i) per l’Unione:

A) Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

B) amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

C) amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o

D) amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per il Regno Unito:

A) amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

B) amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o

C) amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), all’articolo 142, paragrafo 3, e all’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c); o

d) a qualunque misura adottata da una parte conformemente a una delle condizioni o qualifiche indicate nell’allegato 20.

 

Articolo 145

Trasparenza

1. Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico informazioni sulle misure riguardanti l’ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche dell’altra parte di cui all’articolo 140, paragrafo 1.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono per quanto possibile le seguenti informazioni circa l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche:

a) categorie di visti, permessi o qualunque tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;

b) documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;

c) modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, per esempio presso gli uffici consolari o online;

d) diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;

e) durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a);

f) condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili;

g) norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;

h) procedure di riesame o di ricorso disponibili; e

i) pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali.

3. Per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte si adopera per informare tempestivamente l’altra parte dell’introduzione di nuove prescrizioni e procedure o delle modifiche di prescrizioni e procedure riguardanti la domanda effettiva di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio della prima parte e, se del caso, di permesso per lavorarvi.
 

CAPO 5

QUADRO NORMATIVO
 

SEZIONE 1

REGOLAMENTAZIONE INTERNA
 

Articolo 146

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure delle parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni, alle procedure e alle formalità in materia di qualifiche e agli standard tecnici che incidono:

a) sugli scambi transfrontalieri di servizi;

b) sullo stabilimento o sulla gestione; o

c) sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell’altra parte, ai sensi dell’articolo 140.

Per quanto riguarda le misure relative agli standard tecnici, la presente sezione si applica solo alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della presente sezione, il termine «standard tecnici» non comprende gli standard tecnici di regolamentazione o di attuazione per i servizi finanziari.

2. La presente sezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni, alle procedure e formalità in materia di qualifiche e agli standard tecnici relativi a una misura:

a) non conforme all’articolo 128 o all’articolo 129 e di cui all’articolo 133, paragrafo 1, lettere da a) a c), o all’articolo 135, all’articolo 136 o all’articolo 137 e di cui all’articolo 139, paragrafo 1, lettere da a) a c), o all’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), o all’articolo 142, paragrafo 3, o all’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all’articolo 144; o

b) di cui all’articolo 133, paragrafo 2, o all’articolo 139, paragrafo 2.

3. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «autorizzazione»: il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), risultante da una procedura cui una persona fisica o giuridica deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche, agli standard tecnici o alle formalità al fine di ottenere, mantenere o rinnovare tale permesso; e

b) «autorità competente»: un’amministrazione o un’autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell’esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all’autorizzazione di cui alla lettera a).

 

Articolo 147

Presentazione delle domande

Ciascuna parte evita per quanto possibile d’imporre al richiedente di rivolgersi a più di un’autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l’attività per cui l’autorizzazione è richiesta ricade nell’ambito di competenza di più autorità competenti.

 

Articolo 148

Calendario per la presentazione delle domande

La parte che impone l’obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell’anno. La parte che assoggetta la presentazione della domanda di autorizzazione al rispetto di termini specifici provvede affinché le autorità competenti concedano un termine ragionevole a tal fine.

 

Articolo 149

Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie

La parte che impone l’obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:

a) provvedano, nella misura del possibile, affinché le domande possano essere compilate per via elettronica, anche nel territorio dell’altra parte; e

b) accettino copie dei documenti autenticate in conformità della legislazione interna della parte invece dei documenti originali, salvo i casi in cui le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l’integrità della procedura di autorizzazione.

 

Articolo 150

Trattamento delle domande

1. La parte che impone l’obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:

a) trattino le domande nel corso dell’intero anno. Ove ciò non sia possibile, le relative informazioni dovrebbero essere rese pubbliche in anticipo, nella misura del possibile; 

b) nella misura del possibile, fornire un calendario indicativo per il trattamento delle domande, che sia ragionevole nella misura del possibile;

c) informino, senza indebito ritardo, in merito allo stato della domanda il richiedente che ne fa richiesta;

d) accertino senza indebito ritardo, per quanto possibile, la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte;

e) se considerano la domanda completa ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte (19), provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione, a:

i) completare il trattamento della domanda; e

ii) informare il richiedente della decisione relativa alla domanda, per quanto possibile, per iscritto (20);

f) se considerano la domanda incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte, provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a:

i) informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;

ii) indicare al richiedente che ne fa richiesta le informazioni complementari necessarie o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e

iii) dare al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda (21);

tuttavia, se nessuna delle opzioni di cui ai punti i), ii) e iii) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; e

g) in caso di rigetto della domanda informino il richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di questi, dei motivi del rigetto, dei termini entro cui può ricorrere avverso la decisione e, se applicabile, della procedura per ripresentare domanda; il precedente rigetto di una domanda non osta in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda.

2. Le parti provvedono affinché le loro autorità competenti rilascino un’autorizzazione non appena abbiano stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di detta autorizzazione.

3. Le parti provvedono affinché, una volta concessa, l’autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili (22).

 

Articolo 151

Oneri

1. Per tutte le attività economiche diverse dai servizi finanziari ciascuna parte provvede affinché gli oneri di autorizzazione applicati dalle autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti così da non limitare in sé la prestazione del servizio o l’esercizio di altre attività economiche. Tenuto conto dei costi e degli oneri amministrativi, ciascuna parte è incoraggiata ad accettare il pagamento dei diritti di autorizzazione per via elettronica.

2. Per i servizi finanziari ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti forniscano al richiedente uno schema tariffario degli oneri di autorizzazione che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano l’importo e non usino tali oneri come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.

3. Gli oneri di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l’uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

 

Articolo 152

Valutazione delle qualifiche

La parte che impone una prova d’esame per valutare le qualifiche del richiedente l’autorizzazione provvede affinché le autorità competenti mettano tale esame in calendario a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino al richiedente un periodo di tempo ragionevole per iscriversi all’esame. Ciascuna parte accetta per quanto possibile la richiesta di iscrizione all’esame in formato elettronico e vaglia l’ipotesi di ricorrere a mezzi elettronici per altri aspetti della procedura d’esame.

 

Articolo 153

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. La parte che richiede l’autorizzazione pubblica tempestivamente le informazioni necessarie alle persone che svolgono o intendono svolgere le attività di cui all’articolo 146, paragrafo 1, per le quali è necessaria l’autorizzazione al fine di soddisfare le prescrizioni, le formalità, gli standard tecnici e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano i seguenti elementi, se esistono:

a) le prescrizioni, le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche;

b) i dati di contatto delle autorità competenti;

c) gli oneri di autorizzazione;

d) gli standard tecnici applicabili;

e) le procedure di ricorso o di riesame relative alla decisione sulla domanda;

f) le procedure per controllare o far rispettare i termini e le condizioni delle licenze o delle qualifiche;

g) la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni; e

h) il calendario indicativo per il trattamento della domanda.

Ai fini della presente sezione per «pubblicare» si intende l’azione di rendere noto qualcosa attraverso una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale. Le parti raggruppano le pubblicazioni elettroniche in un unico portale online o assicurano in altro modo che le autorità competenti rendano tali pubblicazioni facilmente accessibili con mezzi elettronici alternativi.

2. Ciascuna parte impone alle proprie autorità competenti di rispondere, per quanto possibile, a qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza.

 

Articolo 154

Standard tecnici

Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di standard tecnici, a sviluppare e adottare tali standard attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dello sviluppo di standard tecnici, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali, a utilizzare processi aperti e trasparenti.

 

Articolo 155

Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione/ o di autorizzazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le misure relative all’autorizzazione siano basate su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il loro potere di valutazione in modo arbitrario e possano includere, tra l’altro, la competenza e la capacità necessarie per fornire un servizio o qualsiasi altra attività economica, anche nel rispetto delle prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali. A fini di chiarezza, le parti convengono che, nel prendere decisioni, un’autorità competente può trovare un equilibrio tra diversi criteri.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a) chiari e inequivocabili;

b) obiettivi e trasparenti;

c) prestabiliti;

d) resi pubblici preventivamente;

e) imparziali; e

f) facilmente accessibili.

3. Se una parte adotta o mantiene in vigore una misura relativa all’autorizzazione, provvede affinché:

a) l’autorità competente interessata tratti le domande e adotti e gestisca le proprie decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente dall’influenza indebita di chiunque eserciti l’attività economica per la quale è richiesta l’autorizzazione; e

b) le procedure stesse non impediscano il rispetto delle prescrizioni.

 

Articolo 156

Limitazione del numero di licenze

Se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, la parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisce totale obiettività, imparzialità e trasparenza e prevede, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. La parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di legittimi obiettivi politici, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell’ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.
 

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
 

Articolo 157

Procedure di riesame delle decisioni amministrative

Ciascuna parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che, su richiesta dell’investitore o del prestatore di servizi dell’altra parte, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento o la gestione, gli scambi transfrontalieri di servizi o la prestazione di servizi mediante presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell’altra parte e, se del caso, definiscono adeguate misure correttive. Ai fini della presente sezione, per «decisione amministrativa» si intende una decisione o azione con effetto giuridico applicabile a una persona, un bene o servizio determinati in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa o di un’azione, se questo è quanto richiede il diritto di una parte. Ove tali procedure non siano indipendenti dall’autorità competente cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano di fatto un esame obiettivo e imparziale.
 

Articolo 158

Qualifiche professionali

1. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche professionali necessarie nel territorio in cui l’attività è esercitata per il settore di attività interessato (23).

2. Gli organismi o le autorità professionali del settore di attività interessato nei rispettivi territori possono elaborare e trasmettere al consiglio di partenariato raccomandazioni comuni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tali raccomandazioni comuni sono sostenute da una valutazione basata su dati concreti dei seguenti elementi:

a) il valore economico delle convenzioni previste in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; e

b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità delle prescrizioni applicate da ciascuna parte ai fini dell’autorizzazione, del rilascio di licenze, dell’attività e della certificazione.

3. Una volta ricevuta una raccomandazione comune, il consiglio di partenariato la esamina entro un periodo di tempo ragionale per valutarne la compatibilità con il presente titolo. A seguito di tale esame, il consiglio di partenariato può elaborare e adottare una convenzione sulle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali mediante decisione da accludere come allegato al presente accordo, che sarà considerato parte integrante del presente titolo (24).

4. Le convenzioni di cui al paragrafo 3 stabiliscono le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nell’Unione e delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito in relazione a un’attività che rientra nell’ambito di applicazione del presente titolo e del titolo III della presente rubrica.

5. Gli orientamenti per le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato 24 sono presi in considerazione nell’elaborazione delle raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consiglio di partenariato al momento di valutare l’eventuale adozione di una tale convenzione, come indicato al paragrafo 3 del presente articolo.
 

SEZIONE 3

SERVIZI DI CONSEGNA
 

Articolo 159

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di consegna in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.

2. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «sevizi di consegna»: i servizi postali, i servizi di corriere, i servizi di corriere espresso o i servizi di posta celere che comprendono le seguenti attività: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

b) servizi di corriere espresso»: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità e affidabilità accelerate e che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;

c) «servizi di corriere espresso»: i servizi internazionali di corriere espresso forniti tramite la cooperativa Express Mail Service (EMS) che è l’associazione volontaria di operatori postali designati nell’ambito dell’Unione postale universale (UPU);

d) «licenza»: un’autorizzazione che un’autorità di regolamentazione di una parte può esigere da un singolo prestatore, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali o di corriere;

e) «invio postale»: un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di fornitore di servizi di consegna, pubblico o privato, e può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi;

f) «monopolio postale»: il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte o in una sua suddivisione a norma della legislazione di tale parte; e

g) «servizio universale»: l’offerta di servizi di consegna di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, o in una sua suddivisione, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

 

Articolo 160

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione. L’obbligo di servizio universale è gestito in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori che sono soggetti a tale obbligo.

2. Se una parte impone che i servizi di corriere espresso in entrata siano forniti sulla base del servizio universale, essa non accorda a tali servizi un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi internazionali di corriere espresso.

 

Articolo 161

Finanziamento del servizio universale

Una parte non impone spese o altri oneri per la fornitura di un servizio di consegna che non sia un servizio universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale. Il presente articolo non si applica alle misure fiscali o agli oneri amministrativi di applicazione generale.

 

Articolo 162

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a monopoli postali non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

a) l’uso dei proventi derivanti sia dalla fornitura del servizio soggetto a un obbligo di servizio universale sia da un monopolio postale per sovvenzionare surrettiziamente la fornitura di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di corriere non soggetto a un obbligo di servizio universale; o

b) operare ingiustificate distinzioni tra i consumatori in merito a tariffe o altri termini e condizioni per la fornitura di un servizio soggetto a un servizio universale o a un monopolio postale.

 

Articolo 163

Licenze

1. La parte che impone l’obbligo della licenza per la prestazione di servizi di consegna mette a disposizione del pubblico:

a) tutte le prescrizioni relative al rilascio della licenza e il periodo di tempo di norma necessario per decidere sulla domanda di licenza; e

b) le modalità e condizioni applicabili alle licenze.

2. Le procedure, gli obblighi e i requisiti di una licenza sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.

3. L’autorità competente che respinge la domanda di licenza informa il richiedente per iscritto dei motivi del rigetto. Ciascuna parte stabilisce una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente di cui può valersi il richiedente la cui domanda di licenza è stata respinta. Tale organo può essere un tribunale.

 

Articolo 164

Indipendenza dell’organismo di regolamentazione

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un organismo di regolamentazione giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di servizi di consegna. La parte che possiede o controlla un fornitore di servizi di consegna provvede all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2. L’organismo di regolamentazione opera in trasparenza e con tempestività e dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento della funzione affidatagli. Le sue decisioni sono imparziali rispetto a tutti i partecipanti al mercato.
 

SEZIONE 4

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
 

Articolo 165

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.

 

Articolo 166

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «risorse correlate»: i servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di telecomunicazione o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio o sono potenzialmente in grado di farlo;

b) «utente finale»: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di telecomunicazione, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione;

c) «infrastrutture essenziali»: le infrastrutture di una rete pubblica di telecomunicazione o di un servizio pubblico di telecomunicazione che:

i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

d) «interconnessione»: il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi forniti da un altro fornitore, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;

e) «servizio di roaming internazionale»: un servizio radiomobile commerciale, prestato in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione, che consente a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica mentre si trova al di fuori del territorio in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di telecomunicazione dell’utente finale;

f) «servizio di accesso a internet»: un servizio di telecomunicazione pubblico che fornisce accesso a internet ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;

g) «circuito affittato»: servizi o strutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all’uso di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;

h) «fornitore principale»: un fornitore di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione su tale mercato;

i) «elemento di rete»: un impianto o un’apparecchiatura usati per fornire un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura;

j) «portabilità del numero»: la possibilità per l’abbonato che lo chiede di conservare lo stesso numero di telefono, nello stesso luogo per la linea fissa, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di telecomunicazione a un altro della stessa categoria;

k) «rete pubblica di telecomunicazione»: una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di telecomunicazione a supporto del trasferimento di informazioni tra punti terminali della rete;

l) «servizio pubblico di telecomunicazione»: un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;

m) «abbonato»: la persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi;

n) «telecomunicazioni»: la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;

o) «rete di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

p) «autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni»: l’organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione che rientrano nell’ambito di applicazione della presente sezione;

q) «servizio di telecomunicazione»: un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali, compresi i segnali di diffusione radiotelevisiva, attraverso reti di telecomunicazione, comprese quelle usate per la radiodiffusione, esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione;

r) «servizio universale»: l’insieme minimo di servizi di qualità determinata, che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti, o di un complesso di utenti, nel territorio di una parte o in una sua suddivisione, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e

s) «utente»: la persona fisica o giuridica che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.

 

Articolo 167

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1. Ciascuna parte costituisce o mantiene un’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni che:

a) è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti di telecomunicazione, di servizi di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione;

b) segue procedure ed emana decisioni imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato;

c) agisce in modo indipendente e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo in relazione all’esecuzione dei compiti a essa attribuiti dalla legge per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli 169, 170, 171, 173 e 174;

d) dispone del potere di regolamentare e di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere le funzioni di cui alla lettera c) del presente articolo;

e) ha il potere di garantire che i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni (25), anche di carattere finanziario, necessarie per svolgere le funzioni di cui alla lettera c) del presente articolo; e

f) esercita i suoi poteri in modo trasparente e tempestivo.

2. Ciascuna parte provvede affinché le funzioni assegnate all’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni siano pubblicate in forma chiara e facilmente accessibile, in particolare se sono affidate a più di un organismo.

3. La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti di comunicazione o dei servizi di comunicazione provvede all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

4. Ciascuna parte provvede affinché l’utente o il fornitore di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione destinatario di una decisione emanata dall’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso indipendente dall’autorità di regolamentazione e dalle altre parti interessate. La decisione resta in vigore nelle more dell’esito del ricorso, salvo emanazione di misure provvisorie a norma del diritto della parte.

 

Articolo 168

Autorizzazione a fornire reti o servizi di telecomunicazione

1. Ciascuna parte permette la fornitura di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione senza previa autorizzazione formale.

2. Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico tutti i criteri, le procedure e le modalità e condizioni in base ai quali è permesso fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione.

3. I criteri di autorizzazione e le procedure applicabili sono il più possibile semplici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli obblighi e le condizioni imposti o associati a un’autorizzazione sono non discriminatori, trasparenti e proporzionati e riguardano i servizi o le reti forniti.

4. Ciascuna parte provvede affinché il richiedente di un’autorizzazione riceva per iscritto i motivi di ogni rifiuto o revoca di un’autorizzazione o dell’imposizione di condizioni specifiche al fornitore. Il richiedente ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.

5. I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono oggettivi, trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l’esecuzione degli obblighi di cui alla presente sezione (26).

 

Articolo 169

Interconnessione

Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi pubblici di telecomunicazione abbiano il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi pubblici di telecomunicazione, l’obbligo di negoziare l’interconnessione ai fini della fornitura di tali reti o servizi.

 

Articolo 170

Accesso e uso

1. Ciascuna parte provvede affinché alle imprese disciplinate o ai prestatori di servizi dell’altra parte sia concesso l’accesso e l’uso delle reti pubbliche di telecomunicazioni o dei servizi pubblici di telecomunicazioni secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie (27). Tale obbligo è applicato, tra l’altro, ai paragrafi da 2 a 5.

2. Ciascuna parte provvede affinché le imprese disciplinate o i prestatori di servizi dell’altra parte abbiano accesso a qualsiasi rete pubblica di telecomunicazioni o servizio pubblico di telecomunicazione offerti all’interno o al di là delle sue frontiere, compresi i circuiti affittati privati, e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, garantiscono che tali imprese e fornitori siano autorizzati a:

a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono loro necessari per l’esecuzione delle attività;

b) interconnettere circuiti privati affittati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di altra impresa disciplinata o di altro prestatore di servizi; e

c) usare nelle attività i protocolli operativi di loro scelta, al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.

3. Ciascuna parte provvede affinché l’impresa disciplinata o i prestatori di servizi dell’altra parte possano usare le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni nel proprio territorio e oltre i propri confini, ivi comprese per le proprie comunicazioni intra-aziendali e per l’accesso a informazioni contenute in banche dati o comunque immagazzinate in formato elettronico nel territorio delle parti.

4. In deroga al paragrafo 3, le parti possono adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi di servizi oppure una discriminazione arbitraria o ingiustificata, un annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dal presente titolo.

5. Ciascuna parte provvede affinché l’accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:

a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi; o

b) preservare l’integrità tecnica delle reti pubbliche o dei servizi pubblici di telecomunicazione.

 

Articolo 171

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla presente sezione, e su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, l’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un termine ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia.

2. La decisione dell’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale. Alle parti interessate è fornita una motivazione esauriente della decisione; esse hanno diritto di ricorso secondo quanto disposto all’articolo 167, paragrafo 4.

3. La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non osta a che l’una o l’altra parte della controversia adisca l’autorità giudiziaria.

 

Articolo 172

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Le pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:

a) la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;

b) l’uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e

c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

 

Articolo 173

Interconnessione con i fornitori principali

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazione assicuri l’interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. L’interconnessione è fornita:

a) secondo modalità e a condizioni non discriminatorie (anche in relazione a tariffe, standard tecnici, specifici, qualità e manutenzione) e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate;

b) tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a tariffe, standard tecnici, specifici, qualità e manutenzione) trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate in modo da consentire al fornitore di non pagare per elementi o opzioni della rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e

c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2. Le procedure applicabili all’interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.

3. I fornitori principali rendono pubblici gli accordi di interconnessione sottoscritti o, secondo il caso, le loro offerte di interconnessione di riferimento.

 

Articolo 174

Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali

Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali sul proprio territorio mettano a disposizione dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni le loro infrastrutture essenziali, secondo modalità e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, al fine di fornire servizi pubblici di telecomunicazioni, salvo nei casi in cui ciò non è necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Possono rientrare fra le infrastrutture essenziali del fornitore principale gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le relative risorse.

 

Articolo 175

Risorse scarse

1. Ciascuna parte provvede affinché l’assegnazione e la concessione dei diritti d’uso di risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e tenendo conto degli obiettivi di interesse generale. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d’uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Le informazioni circa l’attuale utilizzo delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.

3. Le parti possono fare ricorso ad approcci basati sul mercato, come le procedure di gara, per assegnare lo spettro radio a uso commerciale.

4. Le parti convengono che le misure adottate da una parte per l’attribuzione e l’assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze non costituiscono di per sé misure incompatibili con gli articoli 128 e 135. Ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare le misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di comunicazioni, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Ciò comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.

 

Articolo 176

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione.

2. Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio, neutrale sotto il profilo della concorrenza e non più oneroso del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.

3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti pubbliche o di servizi pubblici di telecomunicazione. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

4. La parte che decide di compensare i prestatori del servizio universale provvede affinché la compensazione non superi il costo netto indotto dall’obbligo di servizio universale.

 

Articolo 177

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di comunicazione forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.

 

Articolo 178

Accesso aperto a internet

1. Ciascuna parte provvede affinché, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, i fornitori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di:

a) accedere e diffondere informazioni e contenuti, usare e mettere a disposizione applicazioni e servizi di loro scelta, nel rispetto di una gestione della rete non discriminatoria, ragionevole, trasparente e proporzionata; e

b) usare dispositivi di loro scelta, a condizione che non compromettano la sicurezza di altri dispositivi, la rete o i servizi forniti attraverso la rete.

2. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti adottino misure volte a tutelare la sicurezza pubblica degli utenti online.

 

Articolo 179

Riservatezza delle informazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori che acquisiscono informazioni da un altro fornitore nel corso della negoziazione di accordi a norma degli articoli 169, 170, 173 e 174 utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate.

2. Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi tramite l’uso di reti pubbliche o di servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure applicate a tal fine non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

 

Articolo 180

Partecipazioni straniere

Per quanto riguarda la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione mediante stabilimento e in deroga all’articolo 133, le parti non impongono requisiti relativi alle joint venture né limitano la partecipazione di capitale estero in termini di limiti percentuali massimi alla partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

 

Articolo 181

Roaming internazionale (28)

1. Le parti si impegnano a cooperare per promuovere tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale secondo modalità che possono contribuire a favorire l’aumento degli scambi tra le parti e a migliorare il benessere dei consumatori.

2. Le parti possono scegliere di adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:

a) garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili agli utenti finali; e

b) ridurre al minimo gli ostacoli all’uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano agli utenti finali che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio dell’altra parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.

3. Ciascuna parte incoraggia i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio a mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming internazionale per i servizi vocali, di trasmissione dati e di messaggistica offerti ai propri utenti finali che si recano nel territorio dell’altra parte.

4. Nessuna disposizione del presente articolo impone alle parti di disciplinare le tariffe o le condizioni applicabili ai servizi di roaming internazionale.
 

SEZIONE 5

SERVIZI FINANZIARI
 

Articolo 182

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi finanziari in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.

2. Ai fini della presente sezione, per «attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri» di cui all’articolo 124, lettera f), si intendono (29):

a) attività svolte da una banca centrale o da un’autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;

b) attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; e

c) altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 124, lettera f), alla presente sezione, se una parte consente che una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), del presente articolo, sia svolta dai suoi prestatori di servizi finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine «attività svolte nell’esercizio dei poteri governativi» non comprende tali attività.

4. L’articolo 124, lettera a), non si applica ai servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente sezione.

 

Articolo 183

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «servizio finanziario»: qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte che comprenda le seguenti attività:

i) servizi assicurativi e connessi:

A) assicurazione diretta (coassicurazione compresa):

aa) ramo vita;

bb) ramo danni;

B) riassicurazione e retrocessione;

C) intermediazione assicurativa, quale attività di broker e di agenzia; e

D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri;

ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):

A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

C) leasing finanziario;

D) tutti i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller’s cheques e bonifici bancari;

E) garanzie e impegni;

F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, fuori borsa o altrove, su:

aa) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);

bb) valuta estera;

cc) prodotti derivati, compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;

dd) strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi prodotti quali swap e contratti a termine del tipo forward rate agreement;

ee) valori mobiliari; e

ff) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

G) partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e prestazione di servizi connessi all’emissione;

H) servizi di intermediazione nel mercato monetario;

I) gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;

J) servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software; e

L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori relativi a tutte le attività elencate alle precedenti lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze su investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;

b) «prestatore di servizi finanziari»: la persona fisica o giuridica di una parte che intende prestare o presta servizi finanziari, diversa da un soggetto pubblico;

c) «nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è prestato nel territorio dell’altra parte;

d) «soggetto pubblico»:

i) un governo, una banca centrale o un’autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, a esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

ii) un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un’autorità monetaria, nell’esercizio di tali funzioni;

e) «organo di autoregolamentazione»: l’organo non pubblico, fra cui la borsa o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, l’istituto di compensazione o altra organizzazione o associazione, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.

 

Articolo 184

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali (30), quali:

a) la protezione di investitori, depositanti, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o

b) la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.

2. Ove tali misure non siano conformi al presente accordo, le parti non se ne avvalgono come mezzo per eludere gli impegni o obblighi che incombono loro in virtù del presente accordo.

 

Articolo 185

Informazioni riservate

Fatta salva la parte terza, nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle parti l’obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

 

Articolo 186

Standard internazionali

Le parti si adoperano affinché nel proprio territorio siano attuati e applicati gli standard relativi ai servizi finanziari concordati a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza, lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e lotta all’evasione e all’elusione fiscali. Tali standard concordati a livello internazionale sono, tra l’altro, quelli adottati: dal G20; dal Consiglio per la stabilità finanziaria; dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare «i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria»; dall’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, in particolare «i principi fondamentali sulle assicurazioni»; dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, in particolare «gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari»; dalla Task Force «Azione finanziaria»; dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

 

Articolo 187

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1. Ciascuna parte autorizza i fornitori di servizi finanziari dell’altra parte stabiliti nel proprio territorio a fornire servizi finanziari nuovi di cui autorizzerebbe la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari conformemente alla propria legislazione in circostanze analoghe, purché l’introduzione di tali servizi non richieda l’adozione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente. La disposizione non si applica alle succursali dell’altra parte stabilite nel territorio di una parte.

2. Ciascuna parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del servizio e subordinare la prestazione ad autorizzazione. Quando è necessaria l’autorizzazione, la relativa decisione è assunta entro un termine ragionevole; l’autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.

 

Articolo 188

Organismi di autoregolamentazione

Qualora una parte richieda che, per fornire servizi finanziari nel proprio territorio, i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte aderiscano, partecipino o abbiano accesso a un organismo di autoregolamentazione, tale parte garantisce che l’organismo di autoregolamentazione in questione rispetti gli obblighi di cui agli articoli 129, 130, 137 e 138.

 

Articolo 189

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell’altra parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l’accesso agli strumenti di ultima istanza al prestatore della parte.
 

SEZIONE 6

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE
 

Articolo 190

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4, e alla sezione 1 del presente capo.

2. Ai fini della presente sezione e dei capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

a) «servizi di trasporto marittimo internazionale»: il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell’altra parte o di un paese terzo o tra porti di diversi Stati membri, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un documento di trasporto unico, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;

b) «trasporti porta a porta o multimodali»: trasporti di carichi internazionali mediante più di una modalità di trasporto, comprendenti una tratta marittima internazionale e con un documento di trasporto unico;

c) «carico internazionale»: le merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell’altra parte o di un paese terzo ovvero tra porti di diversi Stati membri;

d) «servizi ausiliari marittimi»: servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima, servizi marittimi di spedizione merci e servizi di deposito e magazzinaggio;

e) «servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato in modo indipendente dalle società che si occupano di stivaggio o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l’organizzazione e la supervisione delle seguenti operazioni:

i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;

ii) rizzaggio e derizzaggio del carico; e

iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell’imbarco o dopo lo scarico;

f) «servizi di sdoganamento»: l’espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all’importazione, all’esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell’attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare;

g) «servizi di stazionamento e deposito di container»: le operazioni di stoccaggio, riempimento, svuotamento o riparazione dei container e loro messa a disposizione per le spedizioni in aree portuali o retroportuali;

h) «servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e

ii) rappresentanza di linee o compagnie nell’organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

i) «servizi di feederaggio»: fatto salvo il campo di applicazione delle attività che possono essere considerate cabotaggio ai sensi della pertinente legislazione nazionale, il pre-trasporto e l’ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali - inclusi i carichi trasportati in container, i carichi frazionati (break bulk) e quelli di rinfuse secche e liquide - tra i porti ubicati nel territorio di una parte, a condizione che il carico internazionale in questione sia «di rotta», vale a dire diretto verso una destinazione, o proveniente da un porto di spedizione situati al di fuori del territorio di tale parte;

j) «servizi marittimi di spedizione merci»: l’attività che consiste nell’organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l’organizzazione del trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

k) «servizi portuali»: servizi forniti all’interno di un’area portuale marittima o sulle vie navigabili di accesso a tale area dall’ente di gestione di un porto, dai suoi subappaltatori o da altri prestatori di servizi a sostegno del trasporto di merci o passeggeri; e

l) «servizi di deposito e magazzinaggio»: servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e altri servizi di deposito o magazzinaggio.

 

Articolo 191

Obblighi

1. Fatte salve le misure non conformi o le altre misure di cui agli articoli 133 e 139, ciascuna parte attua il principio dell’accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria:

a) accordando alle navi battenti bandiera dell’altra parte o gestite da prestatori di servizi dell’altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l’altro:

i) l’accesso ai porti;

ii) l’uso delle infrastrutture portuali;

iii) l’uso dei servizi marittimi ausiliari; e

iv) le formalità doganali e l’assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico, inclusi i relativi diritti e oneri;

b) mettendo a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non meno favorevoli di quelle applicabili ai propri fornitori o alle proprie navi o alle navi o ai prestatori di un paese terzo (compresi i diritti e gli oneri, le specifiche e la qualità del servizio da prestare), i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio, ormeggio e disormeggio, e servizi operativi a terra indispensabili per l’esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica;

c) consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte, se del caso previa autorizzazione dell’autorità competente, di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati a titolo oneroso tra porti del Regno Unito o tra porti di uno Stato membro; e

d) consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte di prestare servizi di feederaggio tra porti del Regno Unito o tra porti di uno Stato membro, previa autorizzazione dell’autorità competente, se del caso.

2. Nell’applicare il principio di cui al paragrafo 1, le parti:

a) si astengono dall’introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi;

b) si astengono dall’adottare o dal mantenere in vigore misure che obblighino a trasportare la totalità o parte di carichi internazionali unicamente mediante navi registrate nella propria parte, oppure di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche di tale parte;

c) aboliscono e si astengono dall’introdurre tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale; e

d) non impediscono ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte di concludere direttamente contratti con altri prestatori di servizi di trasporto per operazioni di trasporto porta a porta o multimodali.
 

SEZIONE 7

SERVIZI GIURIDICI
 

Articolo 192

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi giuridici designati in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.

2. La presente sezione lascia impregiudicato il diritto di una parte di regolamentare e controllare la prestazione di servizi giuridici designati nel proprio territorio in modo non discriminatorio.

 

Articolo 193

Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «servizi giuridici designati»: i servizi giuridici connessi al diritto nazionale e al diritto internazionale pubblico, escluso il diritto dell’Unione;

b) giurisdizione d’origine»: la giurisdizione (o parte di essa) dello Stato membro o del Regno Unito in cui un avvocato ha acquisito il titolo professionale della giurisdizione d’origine o, nel caso di un avvocato che ha acquisito un titolo professionale nella giurisdizione d’origine in più di una giurisdizione, una di tali giurisdizioni;

c) «diritto della giurisdizione d’origine»: il diritto della giurisdizione d’origine dell’avvocato (31);

d) «titolo professionale della giurisdizione d’origine»:

i) per un avvocato dell’Unione, un titolo professionale acquisito in uno Stato membro che autorizza la prestazione di servizi giuridici in tale Stato membro; o

ii) per un avvocato del Regno Unito, il titolo di avvocato (advocate, barrister o solicitor) che autorizza la prestazione di servizi giuridici in qualsiasi parte della giurisdizione del Regno Unito;

e) «avvocato»:

i) una persona fisica dell’Unione autorizzata in uno Stato membro a prestare servizi giuridici con un titolo professionale della giurisdizione di origine; o

ii) una persona fisica del Regno Unito autorizzata in qualsiasi parte della giurisdizione del Regno Unito a prestare servizi giuridici con un titolo professionale della giurisdizione di origine;

f) «avvocato dell’altra parte»:

i) se «l’altra parte» è l’Unione, un avvocato di cui alla lettera e), punto i); o

ii) se «l’altra parte» è il Regno Unito, un avvocato di cui alla lettera e), punto ii); e

g) «servizi giuridici»: comprendono i seguenti servizi:

i) servizi di consulenza legale; e

ii) servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale (esclusi i servizi prestati da persone fisiche di cui all’articolo140). (32)

I «servizi legali» non comprendono la rappresentanza legale presso le agenzie amministrative, i tribunali e altri tribunali ufficiali debitamente costituiti di una parte, servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche nell’amministrazione della giustizia, quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale del governo.

 

Articolo 194

Obblighi

1. Una parte autorizza un avvocato dell’altra parte a prestare nel proprio territorio servizi giuridici designati in virtù del titolo professionale della giurisdizione d’origine di tale avvocato conformemente agli articoli 128, 129, 135, 137 e 143.

2. Qualora una parte («giurisdizione ospitante») richieda la registrazione nel proprio territorio quale condizione per consentire a un avvocato dell’altra parte di fornire servizi legali designati a norma del paragrafo 1, le prescrizioni e la procedura per tale registrazione non:

a) sono meno favorevoli di quelli che si applicano a una persona fisica di un paese terzo che presta servizi giuridici in relazione al diritto del paese terzo o al diritto internazionale pubblico in virtù del titolo professionale del paese terzo nel territorio della giurisdizione ospitante; e

b) corrispondono o sono equivalenti ai requisiti per riqualificarsi o accedere alla professione forense nella giurisdizione ospitante.

3. Il paragrafo 4 si applica alla prestazione di servizi giuridici designati a norma del paragrafo 1 tramite lo stabilimento.

4. Una parte consente a una persona giuridica dell’altra parte di stabilire una succursale nel proprio territorio attraverso la quale sono prestati servizi giuridici designati (33) a norma del paragrafo 1, in conformità e alle condizioni di cui al capo 2 del presente titolo. Ciò lascia impregiudicato il requisito secondo cui una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di una persona giuridica deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.

 

Articolo 195

Misure non conformi

1. L’articolo 194 non si applica:

a) alle misure non conformi esistenti delle parti al livello di:

i) per l’Unione:

A) Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

B) amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;

C) amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o

D) amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per il Regno Unito:

A) amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;

B) amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o

C) amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all’articolo 194.

2. L’articolo 194 non si applica alle misure delle parti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività elencati nell’allegato 20.

3. La presente sezione si applica fatto salvo l’allegato 22.
 

TITOLO III

COMMERCIO DIGITALE
 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 196

Obiettivo

L’obiettivo del presente titolo è agevolare il commercio digitale, far fronte agli ostacoli ingiustificati agli scambi per via elettronica e garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori.

 

Articolo 197

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.

2. Il presente titolo non si applica ai servizi audiovisivi.

 

Articolo 198

Diritto di legiferare

Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, ovvero la promozione e la tutela della diversità culturale.

 

Articolo 199

Eccezioni

A fini di chiarezza, nel presente titolo nulla osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure a norma degli articoli 184, 412 e 415 per i motivi di interesse pubblico ivi indicati.

 

Articolo 200

Definizioni

1. Le definizioni di cui all’articolo 124 si applicano al presente titolo.

2. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazione per scopi diversi da quelli professionali;

b) «comunicazione di commercializzazione diretta»: qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona fisica o giuridica trasmette messaggi commerciali direttamente a un utente attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS);

c) «autenticazione elettronica»: un processo elettronico che consente di confermare:

i) l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; oppure

ii) l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;

d) «servizio elettronico di recapito certificato»: un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui la prova dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e che protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate;

e) «sigillo elettronico»: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;

f) «firma elettronica»: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, che:

i) sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati in forma elettronica cui si riferiscono; e

ii) sono collegati ai dati in forma elettronica cui si riferiscono in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;

g) «validazione temporale elettronica»: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

h) «servizio fiduciario elettronico»: un servizio elettronico che consta dei seguenti elementi:

i) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi;

ii) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o

iii) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;

i) «dati della pubblica amministrazione»: dati posseduti o conservati a qualsiasi livello della pubblica amministrazione e da organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro conferiti da qualsiasi livello della pubblica amministrazione;

j) «servizio pubblico di telecomunicazione»: un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;

k) «utente»: la persona fisica o giuridica che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.
 

CAPO 2

FLUSSI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 

Articolo 201

Flussi transfrontalieri di dati

1. Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare gli scambi nell’economia digitale. A tal fine i flussi transfrontalieri di dati tra le parti non sono limitati da una parte:

a) prescrivendo l’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte per l’elaborazione dei dati, anche imponendo l’impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel territorio di una parte;

b) esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della parte per l’archiviazione o l’elaborazione;

c) vietando l’archiviazione o l’elaborazione dei dati nel territorio dell’altra parte; o

d) subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio delle parti o a obblighi di localizzazione nel territorio delle parti.

2. Le parti riesaminano periodicamente l’attuazione di detta disposizione e ne valutano il funzionamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Una parte può in qualsiasi momento proporre all’altra parte di riesaminare l’elenco delle restrizioni di cui al paragrafo 1. Tale richiesta è esaminata con debita attenzione.

 

Articolo 202

Protezione dei dati personali e della vita privata

1. Ciascuna parte riconosce che gli individui hanno diritto alla protezione dei dati personale e della vita privata e che standard elevati a tale proposito contribuiscono alla fiducia nell’economia digitale e allo sviluppo degli scambi.

2. Nulla nel presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure relative alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di dati, purché la legislazione della parte preveda strumenti che consentano i trasferimenti a condizioni di applicazione generale (34) per la protezione dei dati trasferiti.

3. Ciascuna parte informa l’altra in merito a eventuali misure di cui al paragrafo 2 che adotta o mantiene in vigore.
 

CAPO 3

DISPOSIZIONI SPECIFICHE
 

Articolo 203

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

1. Le trasmissioni per via elettronica sono assimiliate alla prestazione di un servizio ai sensi del titolo II della presente rubrica.

2. Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.

 

Articolo 204

Nessuna autorizzazione preventiva

1. Una parte non impone un’autorizzazione preventiva per la prestazione di un servizio per via elettronica per il solo motivo che il servizio è prestato online e non adotta o mantiene in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente.

Un servizio è prestato online quando viene fornito per via elettronica e senza la presenza simultanea delle parti.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d’azzardo, ai servizi di rappresentanza legale o ai servizi dei notai o di professioni equivalenti nella misura in cui comportano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri.

 

Articolo 205

Stipula di contratti per via elettronica

1. Ciascuna parte provvede affinché i contratti possano essere stipulati per via elettronica e la propria legislazione non ponga in essere ostacoli all’uso di contratti elettronici né li privi di efficacia e validità giuridica per il solo fatto che siano stati stipulati per via elettronica.

2. Il paragrafo 1 non si applica a:

a) servizi di radiodiffusione;

b) servizi di gioco d’azzardo;

c) servizi di rappresentanza legale;

d) servizi di notai o di professioni equivalenti che comportano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;

e) contratti che richiedono la presenza di testimoni;

f) contratti che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili;

g) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;

h) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o

i) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

 

Articolo 206

Autenticazione elettronica e servizi fiduciari elettronici

1. Una parte non nega gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali di un documento elettronico, una firma elettronica, un sigillo elettronico o una validazione temporale elettronica, o di dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato, per il solo motivo che sono in forma elettronica.

2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:

a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione; o

b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie e amministrative che il ricorso all’autenticazione elettronica o a un servizio fiduciario elettronico in tale transazione è conforme alle prescrizioni giuridiche applicabili.

3. In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni, il metodo di autenticazione elettronica o di servizio fiduciario elettronico sia certificato da un’autorità accreditata ai sensi della propria legislazione o soddisfi determinati standard di prestazione che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni in questione.

 

Articolo 207

Trasferimento del codice sorgente o accesso a tale codice

1. Una parte non impone il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o giuridica dell’altra parte né richiede l’accesso a tale codice.

2. A fini di chiarezza:

a) le eccezioni generali, le eccezioni relative alla sicurezza e le misure prudenziali di cui all’articolo 199 si applicano alle misure che una parte ha adottato o mantenuto in vigore nel contesto di una procedura di certificazione; e

b) il paragrafo 1 del presente articolo non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente o alla concessione dell’accesso a tale codice su base commerciale a opera di una persona fisica o giuridica dell’altra parte, per esempio nel contesto di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato.

3. Nulla nel presente articolo pregiudica:

a) una prescrizione imposta da un giudice, o da un tribunale amministrativo, o da un’autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza di una parte, al fine di prevenire o porre rimedio a una restrizione o a una distorsione della concorrenza;

b) una prescrizione imposta da un organismo di regolamentazione a norma delle disposizioni legislative o regolamentari di una parte in materia di protezione della sicurezza pubblica per quanto riguarda gli utenti online, subordinatamente alle salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata;

c) la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

d) il diritto di una parte di adottare misure a norma dell’articolo III dell’AAP come integrato dall’articolo 277 del presente accordo.

 

Articolo 208

Fiducia dei consumatori online

1. Riconoscendo l’importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese tra l’altro misure che:

a) vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli;

b) impongono ai fornitori di beni e servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche mediante il divieto di addebitare ai consumatori beni e servizi non richiesti;

c) obbligano i fornitori di beni e servizi, anche quando agiscono tramite prestatori intermediari di servizi, a fornire ai consumatori informazioni chiare e complete relative ai loro dati identificativi e di recapito, alla transazione in oggetto (tra cui le caratteristiche principali dei beni o servizi e il prezzo pieno comprensivo di tutti gli oneri applicabili) e ai diritti dei consumatori applicabili (nel caso dei prestatori intermediari di servizi, ciò include la possibilità che tali informazioni siano comunicate dal fornitore di beni o servizi); e

d) concedono ai consumatori l’accesso a mezzi di ricorso in caso di violazione dei loro diritti, compreso il diritto ad avvalersi di mezzi di ricorso qualora i beni o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato.

2. Le parti riconoscono l’importanza di conferire adeguati poteri di esecuzione alle rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o ad altri organismi competenti e l’importanza della cooperazione tra queste agenzie al fine di proteggere i consumatori e di rafforzare la fiducia dei consumatori online.

 

Articolo 209

Comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta

1. Ciascuna parte provvede affinché gli utenti siano protetti in modo efficace contro le comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta.

2. Ciascuna parte garantisce che non siano inviate comunicazioni di commercializzazione diretta a utenti aventi natura di persone fisiche, a meno che essi non abbiano espresso il loro consenso, ai sensi della legislazione di ciascuna delle parti, a ricevere tali comunicazioni.

3. In deroga al paragrafo 2, una parte consente alle persone fisiche o giuridiche che, a norma delle condizioni stabilite dalla legislazione di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un utente nel contesto della fornitura di beni o servizi, di inviare a detto utente comunicazioni di commercializzazione diretta per propri beni o servizi analoghi.

4. Ciascuna parte garantisce che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire agli utenti di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.

5. Ciascuna parte fornisce agli utenti l’accesso ai mezzi di ricorso contro i prestatori che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi da 1 a 4.

 

Articolo 210

Dati aperti della pubblica amministrazione

1. Le parti riconoscono che agevolare l’accesso ai dati della pubblica amministrazione e il loro utilizzo contribuisce a promuovere lo sviluppo economico e sociale, la competitività, la produttività e l’innovazione.

2. Nella misura in cui sceglie di rendere accessibili a tutti i dati della pubblica amministrazione, una parte si adopera al fine di garantire che, per quanto possibile, i dati:

a) siano in un formato che ne consenta la ricerca, il recupero, l’utilizzo, il riutilizzo e la ridistribuzione in modo agevole;

b) siano in un formato leggibile meccanicamente e abilitati spazialmente;

c) contengano metadati descrittivi, standardizzati per quanto possibile;

d) siano resi disponibili mediante interfacce di programmazione di un’applicazione affidabili, di facile utilizzo e gratuite;

e) siano aggiornati regolarmente;

f) non siano soggetti a condizioni d’uso discriminatorie o che ne limitano inutilmente il riutilizzo; e

g) siano resi disponibili per il riutilizzo nel pieno rispetto delle corrispondenti norme delle parti in materia di protezione dei dati personali.

3. Le parti si adoperano per cooperare al fine di individuare modalità che consentano a ciascuna parte di estendere l’accesso ai dati della pubblica amministrazione che la parte ha reso pubblici, nell’intento di creare e accrescere opportunità commerciali, al di là dell’utilizzo di tali dati da parte del settore pubblico.

 

Articolo 211

Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale

1. Le parti si scambiano informazioni su questioni normative nel contesto del commercio digitale riguardanti quanto segue:

a) il riconoscimento e l’agevolazione di servizi di autenticazione elettronica e fiduciari elettronici interoperabili;

b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;

c) la protezione dei consumatori; e

d) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio digitale, comprese le tecnologie emergenti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle norme e alle garanzie di una parte volte alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento ai trasferimenti transfrontalieri di dati personali.

 

Articolo 212

Intesa sui servizi informatici

1. Le parti convengono che, ai fini della liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti a norma del titolo II della presente rubrica, i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi correlati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compreso internet:

a) consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;

b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l’esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;

c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e

e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

2. A fini di chiarezza, i servizi resi mediante l’utilizzo dei servizi informatici e dei servizi correlati diversi da quelli elencati al paragrafo 1 non sono considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati.
 

TITOLO IV

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI, TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE
 

Articolo 213

Obiettivi

L’obiettivo del presente titolo è consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni liberalizzate a norma del presente accordo.

 

Articolo 214

Conto corrente

Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo.

 

Articolo 215

Movimenti di capitali

1. Ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto al titolo II della presente rubrica.

2. Le parti si consultano in seno al comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale al fine di agevolare i movimenti di capitali tra loro, così da promuovere gli scambi e gli investimenti.

 

Articolo 216

Misure che interessano i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti

1. Gli articoli 214 e 215 non dovranno interpretarsi in modo da impedire a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b) emissione, negoziazione e commercio di titoli o contratti a termine, opzioni e altri strumenti finanziari;

c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all’applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;

d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;

e) esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; o

f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2. Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio, né costituiscono altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

 

Articolo 217

Misure di salvaguardia temporanee

1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell’Unione economica e monetaria dell’Unione, quest’ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto strettamente necessario.

 

Articolo 218

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1. Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti (35).

2. Le misure di cui al paragrafo 1:

a) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;

b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;

c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1;

d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici o finanziari dell’altra parte; e

e) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.

3. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi al GATT 1994 e all’intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

4. Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all’articolo XII dell’accordo generale sugli scambi di servizi.

5. La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne dà notifica all’altra parte senza indugio.

6. Se una parte adotta o mantiene in vigore restrizioni in virtù del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in seno al comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Tale comitato valuta le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto di fattori quali:

a) natura e portata delle difficoltà;

b) ambiente economico e commerciale esterno; e

c) interventi correttivi alternativi a disposizione.

7. Le consultazioni di cui al paragrafo 6 servono a esaminare la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale, ove disponibili, e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della Parte interessata.
 

TITOLO V

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 219

Obiettivi

Gli obiettivi del presente titolo sono:

a) agevolare la produzione, la fornitura e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti riducendo le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi, contribuendo in tal modo a un’economia più sostenibile e inclusiva; e

b) garantire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

 

Articolo 220

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall’accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali cui le parti hanno aderito nel settore della proprietà intellettuale.

2. Le disposizioni del presente titolo non impediscono alle parti di introdurre una protezione e un’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estese di quanto prescritto dal presente titolo, purché tale protezione e applicazione non siano in contrasto con le disposizioni del presente titolo.

 

Articolo 221

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «convenzione di Parigi»: la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967;

b) «convenzione di Berna»: la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979;

c) «convezione di Roma»: la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961;

d) «OMPI»: l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

e) «diritti di proprietà intellettuale»: tutte le categorie di proprietà intellettuale contemplate dagli articoli da 225 a 255 del presente titolo e dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell’accordo TRIPS. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi;

f) «cittadino»: in relazione al diritto di proprietà intellettuale in questione, una persona di una parte che soddisfi i criteri di ammissibilità alla protezione previsti dall’accordo TRIPS e dagli accordi multilaterali conclusi e gestiti sotto l’egida dell’OMPI, cui una parte ha aderito.

 

Articolo 222

Accordi internazionali

1. Le parti affermano il loro impegno a rispettare gli accordi internazionali di cui sono firmatarie:

a) l’accordo TRIPS;

b) la convenzione di Roma;

c) la convenzione di Berna;

d) il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

e) il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

f) il protocollo relativo all’intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, modificato da ultimo il 12 novembre 2007;

g) il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994;

h) il trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013;

i) l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.

2. Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per ratificare o aderire ai seguenti accordi internazionali:

a) il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012;

b) il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 2006.

 

Articolo 223

Esaurimento

Il presente titolo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

 

Articolo 224

Trattamento nazionale

1. Per quanto riguarda tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dal presente titolo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve, ove opportuno, le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna, nella convenzione di Roma e nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, concluso a Washington il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l’obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la nozione di «protezione» ricomprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull’acquisto, sull’ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come pure le questioni che incidono sull’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati dal presente titolo, comprese le misure volte a prevenire l’elusione delle misure tecnologiche efficaci di cui all’articolo 234 e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti di cui all’articolo 235.

3. Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell’altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, se tali eccezioni:

a) sono necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari di tale parte non incompatibili con il presente titolo; o

b) non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l’egida dell’OMPI in materia di acquisto o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.
 

CAPO 2

STANDARD RELATIVI AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
 

SEZIONE 1

DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI
 

Articolo 225

Autori

Ciascuna parte riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d) il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere; ciascuna parte può disporre che la presente lettera non si applichi agli edifici o alle opere delle arti applicate.

 

Articolo 226

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la fissazione delle loro esecuzioni;

b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l’esecuzione costituisca già di per sé un’esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione;

f) il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.

 

Articolo 227

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie;

c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d) il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.

 

Articolo 228

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;

e) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest’ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d’ingresso.

 

Articolo 229

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali

1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico.

2. Ciascuna parte provvede affinché tale remunerazione equa e unica sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. Ciascuna parte può emanare disposizioni normative che stabiliscono le modalità di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

3. Ciascuna parte può riconoscere agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

 

Articolo 230

Durata della protezione

1. I diritti dell’autore di un’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, ciascuna parte può prevedere norme specifiche per il calcolo della durata della protezione delle composizioni musicali con testo, delle opere create da più coautori e delle opere cinematografiche e audiovisive. Ciascuna parte può prevedere norme specifiche per il calcolo della durata della protezione delle opere anonime o pseudonime.

3. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono 50 anni dopo la prima diffusione di un’emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite.

4. I diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni con mezzi diversi dai fonogrammi scadono 50 anni dopo la data di fissazione dell’esecuzione o, se questa è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o comunicazione al pubblico, se anteriore.

5. I diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni su fonogrammi scadono 50 anni dopo la data di fissazione dell’esecuzione o, se questa è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o comunicazione al pubblico, se anteriore.

6. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono 50 anni dopo la fissazione o, se i fonogrammi sono lecitamente pubblicati durante tale periodo, 70 anni dopo tale pubblicazione. In mancanza di una pubblicazione lecita, se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante tale periodo, la durata della protezione è di 70 anni a decorrere da tale atto di comunicazione. Ciascuna parte può prevedere misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione oltre i 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

7. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

8. Ciascuna parte può prevedere termini di protezione più lunghi di quelli previsti dal presente articolo.

 

Articolo 231

Diritto sulle vendite successive

1. Ciascuna parte prevede, a favore dell’autore di un’opera d’arte figurativa originale, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell’opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell’autore.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

3. Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4. La legislazione di ciascuna parte disciplina la procedura per la riscossione di tale remunerazione e i relativi importi.

 

Articolo 232

Gestione collettiva dei diritti

1. Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nei rispettivi territori e il trasferimento tra i rispettivi organismi di gestione collettiva dei proventi dei diritti corrisposti per l’uso di tali opere o altro materiale protetto.

2. Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l’utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il loro repertorio.

3. Le parti si adoperano per facilitare accordi tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere il trattamento non discriminatorio dei titolari i cui diritti sono gestiti da tali organismi nel quadro di accordi di rappresentanza.

4. Ciascuna parte coopera per sostenere gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel proprio territorio che rappresentano un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell’altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza al fine di garantire che versino in modo accurato, regolare e diligente gli importi dovuti agli organismi di gestione collettiva rappresentati e forniscano a questi ultimi le informazioni sull’importo dei proventi dei diritti riscossi per loro conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi.

 

Articolo 233

Eccezioni e limitazioni

Le parti circoscrivono le limitazioni o le eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 225 a 229 a determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.

 

Articolo 234

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. Ciascuna parte può prevedere un regime specifico di tutela giuridica delle misure tecnologiche utilizzate per proteggere i programmi per elaboratore.

2. Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con la finalità di eludere,

b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o

c) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche efficaci.

3. Ai fini della presente sezione, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altro materiale, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi contemplati dalla presente sezione. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione.

4. Fatta salva la protezione giuridica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che la protezione giuridica adeguata contro l’elusione di misure tecnologiche efficaci prevista in conformità del presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni o delle limitazioni previste conformemente all’articolo 233 di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni.

 

Articolo 235

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altro materiale protetto a norma della presente sezione, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d’autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione di una parte.

2. Ai fini del presente articolo, per «informazioni sul regime dei diritti» s’intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l’opera o altro materiale di cui al presente articolo, l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa le condizioni di uso dell’opera o di altro materiale nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un’opera o di altro materiale di cui al presente articolo.
 

SEZIONE 2

MARCHI COMMERCIALI
 

Articolo 236

Classificazione dei marchi

Ciascuna parte mantiene un sistema di classificazione dei marchi coerente con l’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificato e riveduto.

 

Articolo 237

Segni atti a costituire un marchio

Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e

b) a essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.

 

Articolo 238

Diritti conferiti dai marchi

1. Ciascuna parte stabilisce che la registrazione di un marchio conferisce al titolare diritti esclusivi. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, senza il proprio consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali:

a) un segno identico al marchio registrato, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio registrato e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato.

2. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre nel territorio della parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, qualora tali prodotti, compreso l’imballaggio, provengano da altri paesi o dall’altra parte e rechino senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti fondamentali dal marchio registrato.

3. Il diritto del titolare di un marchio a norma del paragrafo 2 si estingue se, nel corso del procedimento volto a determinare l’eventuale violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio registrato non ha diritto a vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

 

Articolo 239

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva adottata dall’amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata alla parte interessata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile mediante ricorso.

2. Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

4. Le parti fanno il possibile per predisporre un sistema che consenta di effettuare la domanda, il trattamento, la registrazione e il mantenimento dei marchi per via elettronica.

 

Articolo 240

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all’articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPS, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall’assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’assemblea generale dell’OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

 

Articolo 241

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1. Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l’uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

2. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:

a) del nome o dell’indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;

b) di indicazioni o segni relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o

c) del marchio per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l’uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché tale uso da parte del terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

3. Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi della parte interessata e viene esercitato entro i limiti del territorio in cui è riconosciuto.

 

Articolo 242

Motivi di decadenza

1. Ciascuna parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, esso non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso nel territorio interessato di una parte in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

2. Ciascuna parte dispone inoltre che il marchio può essere dichiarato decaduto se, entro cinque anni dalla data di completamento della procedura di registrazione, esso non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso nel territorio interessato in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

3. Nessuno può tuttavia far valere che il titolare di un marchio è decaduto dai diritti a esso relativi se, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. L’inizio o la ripresa dell’uso del marchio, ove intervengano entro i tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza e non prima della scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l’inizio o la ripresa siano avviati solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata una domanda di decadenza.

4. Il marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:

a) sia divenuto, a causa dell’attività o dell’inattività del suo titolare, denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o

b) sia tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, in seguito all’uso che di tale marchio viene fatto dal titolare o col suo consenso in relazione a tali prodotti o servizi.

 

Articolo 243

Diritto di vietare atti preparatori in relazione all’uso dell’imballaggio o altri mezzi

Se esiste il rischio che l’imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare del marchio, quest’ultimo ha il diritto di vietare le seguenti operazioni se effettuate in ambito commerciale:

a) l’apposizione di un segno identico o simile al marchio sull’imballaggio, sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche o sui dispositivi di sicurezza o autenticazione o su qualsiasi altro mezzo su cui il marchio può essere apposto; o

b) l’offerta, l’immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l’importazione o l’esportazione dell’imballaggio, delle etichette, dei cartellini, delle caratteristiche o dei dispositivi di sicurezza o autenticazione o di qualsiasi altro mezzo su cui il marchio è apposto.

 

Articolo 244

Domande in malafede

Il marchio è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può disporre che tale marchio non sia registrato.
 

SEZIONE 3

DISEGNI O MODELLI
 

Articolo 245

Protezione dei disegni o dei modelli registrati

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi conformemente alla presente sezione.

Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.

2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare o detenere il prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.

3. Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale solo:

a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e

b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per «normale utilizzazione» si intende l’impiego da parte dell’utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

 

Articolo 246

Durata della protezione

La durata totale della protezione accordata ai disegni o modelli registrati, compresi i relativi rinnovi, è pari a 25 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda (36).

 

Articolo 247

Protezione dei disegni o modelli non registrati

1. Ciascuna parte conferisce ai titolari di un disegno o modello non registrato il diritto di vietare l’uso del medesimo da parte di terzi privi del consenso del titolare solo qualora l’uso contestato derivi dalla copia del disegno o modello non registrato nei rispettivi territori delle parti (37). Tale uso comprende almeno l’offerta a fini di vendita, l’immissione sul mercato, l’importazione o l’esportazione del prodotto.

2. La durata della protezione accordata al disegno o modello non registrato è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato per la prima volta divulgato al pubblico nel territorio della parte interessata.ù

 

Articolo 248

Eccezioni ed esclusioni

1. Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e dei modelli, anche non registrati, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con lo sfruttamento normale dei disegni e dei modelli e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o del modello, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2. La protezione non copre i disegni o i modelli dettati unicamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente paragrafo, un disegno o modello conforme alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 1, è protetto se ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare.

 

Articolo 249

Rapporto con il diritto d’autore

Ciascuna parte provvede affinché i disegni o modelli, compresi quelli non registrati, possano beneficiare anche della protezione offerta dalla normativa sul diritto d’autore vigente nel territorio di tale parte dalla data in cui i disegni o modelli sono stati creati o fissati in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.
 

SEZIONE 4

BREVETTI
 

Articolo 250

Brevetti e salute pubblica

1. Le parti riconoscono l’importanza della dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha («dichiarazione di Doha»). Ciascuna parte garantisce che l’interpretazione e l’attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sezione sono coerenti con la dichiarazione di Doha.

2. Le parti attuano l’articolo 31 bis dell’accordo TRIPS, nonché l’allegato e l’appendice dell’allegato del medesimo accordo.

 

Articolo 251

Proroga del periodo di protezione conferito da un brevetto per i medicinali e i prodotti fitosanitari

1. Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari (38) protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sui rispettivi mercati. Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

2. Ciascuna parte prevede, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, un’ulteriore protezione per i prodotti protetti da un brevetto e soggetti alla procedura di autorizzazione amministrativa di cui al paragrafo 1 al fine di compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto. Le modalità e le condizioni alle quali viene riconosciuta tale ulteriore protezione, compresa la relativa durata, sono stabilite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

3. Ai fini del presente titolo, per «medicinale» si intende:

a) gni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali; o

b) ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o sugli animali o somministrata all’uomo o agli animali allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
 

SEZIONE 5

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE
 

Articolo 252

Protezione dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte mette in atto adeguate procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l’acquisizione, l’uso o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, uso o divulgazione.

2. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «segreto commerciale»: informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete;

b) «detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale.

3. Ai fini della presente sezione, almeno le seguenti forme di comportamento sono considerate contrarie alle leali pratiche commerciali:

a) l’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se ottenuto mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;

b) l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore di tale segreto da una persona che soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);

ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o

iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all’utilizzo del segreto commerciale;

c) l’acquisizione, l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di un soggetto che, al momento dell’acquisizione, dell’uso o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un altro soggetto che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4. Nulla nella presente sezione dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria alle leali pratiche commerciali:

a) la scoperta o creazione indipendente;

b) l’ingegneria inversa di un prodotto messo a disposizione del pubblico o lecitamente posseduto dal soggetto che acquisisce le informazioni, se quest’ultimo è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale;

c) l’acquisizione, l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale in base a quanto richiesto o consentito dalla legislazione di ciascuna parte;

d) l’esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.

5. Nulla nella presente sezione dovrà interpretarsi in modo da ostacolare l’esercizio della libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, in quanto protetti in ciascuna parte, o in modo da limitare la mobilità dei dipendenti o da incidere sull’autonomia delle parti sociali e sul loro diritto di stipulare contratti collettivi in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

 

Articolo 253

Protezione dei dati comunicati per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale

1. Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali («autorizzazione all’immissione in commercio»), a meno che siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale o tranne qualora la divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente.

2. Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo limitato che deve essere stabilito dalla propria legislazione interna e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, l’autorità responsabile del rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio non accetti domande successive di autorizzazione all’immissione in commercio basate sui risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella domanda di prima autorizzazione all’immissione in commercio rivolta a tale autorità senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all’immissione in commercio, a meno che accordi internazionali cui entrambe le parti hanno aderito non dispongano diversamente.

3. Ciascuna parte provvede inoltre affinché, per un periodo limitato che deve essere stabilito dalla propria legislazione interna e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, un medicinale successivamente autorizzato da tale autorità sulla base dei risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche di cui al paragrafo 2 non sia immesso in commercio senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all’immissione in commercio, a meno che accordi internazionali cui entrambe le parti hanno aderito non dispongano diversamente.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati i periodi di protezione supplementari che ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione.

 

Articolo 254

Protezione dei dati presentati per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi

1. Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio in relazione alla sicurezza e all’efficacia di una sostanza attiva, di un prodotto fitosanitario o di un biocida. Durante tale periodo la relazione di una prova o di uno studio non può essere utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di una sostanza attiva, di un prodotto fitosanitario o di un biocida, salvo qualora sia stato dimostrato l’esplicito consenso del primo proprietario. Ai fini del presente articolo tale diritto è denominato «protezione dei dati».

2. La relazione di una prova o di uno studio presentata per l’autorizzazione all’immissione in commercio di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) ssere necessaria per l’autorizzazione o per la modifica di un’autorizzazione al fine di consentire l’uso del prodotto su altre colture; e

b) essere certificata conforme ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

3. Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall’autorità competente nel territorio della parte.

4. Ciascuna parte provvede affinché gli organismi pubblici responsabili del rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio non utilizzino le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a beneficio di un successivo richiedente di un’autorizzazione all’immissione in commercio posteriore, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano state rese pubbliche o meno.

5. Ciascuna parte stabilisce norme per evitare la duplicazione di test su animali vertebrati.
 

SEZIONE 6

VARIETÀ VEGETALI
 

Articolo 255

Protezione delle privative per ritrovati vegetali

Ciascuna parte protegge le privative per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991. Le parti cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti.
 

CAPO 3

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
 

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 256

Obblighi generali

1. Ciascuna parte adotta, conformemente al proprio diritto interno, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini delle sezioni 1, 2 e 4 del presente capo, il termine «diritti di proprietà intellettuale» non comprende i diritti disciplinati dal capo 2, sezione 5.

2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono giusti ed equi;

b) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;

c) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi;

d) sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.ù

 

Articolo 257

Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alle sezioni 2 e 4 del presente capo:

a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto di una parte;

b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto di una parte e nel rispetto del medesimo; e

c) alle federazioni e alle associazioni (39), nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e nel rispetto del medesimo.
 

SEZIONE 2

ESECUZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA
 

Articolo 258

Misure di protezione delle prove

1. Ancor prima dell’instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti dell’asserita violazione, fatte salve le opportune garanzie e la tutela delle informazioni riservate.

2. Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all’occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

 

Articolo 259

Elementi di prova

1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie a consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

2. Ciascuna parte adotta inoltre le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale che si trova nella disponibilità della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

 

Articolo 260

Diritto d’informazione

1. Le parti dispongono che, nel quadro dei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare all’autore della violazione o a ogni altra persona di fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «ogni altra persona» si intende una persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;

c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o

d) sia stata indicata dalle persone di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni legislative di una parte che:

a) accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;

b) disciplinano l’uso in sede civile delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

 

Articolo 261

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalle disposizioni legislative tale parte, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un’ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, ordinare il sequestro o la consegna delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l’ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3. Nei casi di presunte violazioni commesse su scala commerciale ciascuna parte provvede affinché, qualora l’attore faccia valere l’esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l’appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, di imporre all’attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di comprovare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

 

Articolo 262

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell’attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, o almeno l’esclusione definitiva di tali merci dai circuiti commerciali. Se del caso, alle stesse condizioni le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.

2. Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell’autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

 

Articolo 263

Ingiunzioni

Ciascuna parte dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ciascuna parte provvede inoltre affinché le autorità giudiziarie possano emettere un’ingiunzione nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

 

Articolo 264

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all’articolo 262 o all’articolo 263, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell’applicazione delle misure previste da tali due articoli, se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l’esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l’indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

 

Articolo 265

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento del danno:

a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o

b) in alternativa alla lettera a), possano fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l’importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione all’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

3. Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, ciascuna parte può prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento danni che può essere predeterminato.

 

Articolo 266

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

 

Articolo 267

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell’ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell’attore e a spese dell’autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l’affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

 

Articolo 268

Presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo 3:

a) affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi usuali; e

b) la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi al diritto d’autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.

 

Articolo 269

Procedure amministrative

Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto sul merito di una controversia a seguito di procedure amministrative, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.
 

SEZIONE 3

PROCEDURE GIUDIZIARIE E MEZZI DI RICORSO CIVILI PER LA TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI
 

Articolo 270

Procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per la tutela dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte assicura che le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all’articolo 252, paragrafo 1, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta a una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso.

2. Ciascuna parte provvede affinché l’obbligo di cui al paragrafo 1 resti in vigore per il tempo necessario dopo la conclusione del procedimento giudiziario civile.

3. Nei procedimenti giudiziari civili di cui all’articolo 252, paragrafo 1, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di:

a) adottare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure provvisorie volte a proibire e a porre fine all’uso o alla divulgazione dei segreti commerciali posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

b) adottare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure che dispongano la cessazione e, se del caso, il divieto dell’utilizzo o della divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

c) ingiungere alla persona che ha acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali ed era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell’acquisizione, dell’uso o della divulgazione del segreto commerciale, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari;

d) adottare le misure specifiche necessarie per tutelare la riservatezza di qualsiasi segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nei procedimenti di cui all’articolo 252, paragrafo 1. Tali misure specifiche possono includere, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte anche in materia di diritti della difesa, la possibilità di limitare in tutto o in parte l’accesso a determinati documenti; limitare l’accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni; e rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati;

e) imporre sanzioni a chiunque partecipi al procedimento giudiziario e rifiuti di conformarsi o non ottemperi agli ordini dell’autorità giudiziaria relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.

4. Ciascuna parte provvede affinché le domande aventi a oggetto le misure, le procedure o i mezzi di ricorso di cui al presente articolo siano respinte nei casi in cui l’acquisizione, l’uso o la divulgazione presunti di un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali siano stati posti in essere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte:

a) allo scopo di rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita con l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico generale;

b) come atto di divulgazione da parte dei lavoratori ai loro rappresentanti nell’ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi;

c) proteggere un interesse legittimo riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.
 

SEZIONE 4

ESECUZIONE ALLA FRONTIERA
 

Articolo 271

Misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità competenti (40) una domanda con cui chiede di bloccare le merci sospette o di sospenderne lo svincolo. Ai fini della presente sezione, per «merci sospette» si intendono le merci sospettate di violare marchi, diritti d’autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie di circuiti integrati e privative per ritrovati vegetali.

2. Ciascuna parte predispone sistemi elettronici che consentono alle autorità doganali di gestire le domande accolte o registrate.

3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti non riscuotano alcun contributo per coprire i costi amministrativi derivanti dal trattamento di una domanda o di una registrazione.

4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti decidano in merito all’accoglimento o alla registrazione delle domande entro un periodo di tempo ragionevole.

5. Ciascuna parte provvede affinché le domande di cui al paragrafo 1 si applichino a spedizioni multiple.

6. Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali possano agire d’ufficio per bloccare le merci sospette o sospenderne lo svincolo.

7. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali utilizzino l’analisi dei rischi per individuare le merci sospette.

8. Ciascuna parte può autorizzare le proprie autorità doganali a fornire al titolare del diritto, su richiesta, informazioni sulle merci, tra cui la descrizione, le quantità effettive o stimate e, se noti, il nome e l’indirizzo dello speditore, dell’importatore, dell’esportatore o del destinatario e il paese di origine o provenienza delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

9. Ciascuna parte predispone procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario un procedimento amministrativo o giudiziario previo per la determinazione formale della violazione, qualora gli interessati concordino sulla distruzione o non vi si oppongano. Qualora le merci sospette non vengano distrutte, tranne in casi eccezionali, ciascuna parte provvede affinché tali merci siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

10. Ciascuna parte predispone procedure che consentano la rapida distruzione del marchio contraffatto e delle merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espressi.

11. Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta delle autorità doganali, il richiedente la cui domanda sia stata accolta o registrata sia tenuto a rimborsare i costi sostenuti dalle autorità doganali o da altri soggetti che agiscono per conto di tali autorità dal momento in cui le merci sono state bloccate o ne è stato sospeso lo svincolo, comprese le spese di stoccaggio, movimentazione, distruzione o rimozione delle merci.

12. Ciascuna parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può escludere dall’applicazione del presente articolo merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

13. Ciascuna parte consente alle proprie autorità doganali di mantenere un dialogo regolare e di promuovere la cooperazione con i portatori di interessi e con le altre autorità preposte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

14. Le parti cooperano in materia di scambi internazionali di merci sospette. In particolare le parti condividono per quanto possibile informazioni pertinenti sugli scambi di merci sospette che incidono sull’altra parte.

15. Fatte salve le altre forme di cooperazione, il protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale si applica in relazione alle violazioni della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali di una parte a norma del presente articolo.

 

Articolo 272

Coerenza con il GATT 1994 e con l’accordo TRIPS

Nell’attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse disciplinate o no dalla presente sezione, le parti garantiscono la coerenza con gli obblighi a esse derivanti dall’accordo GATT 1994 e dall’accordo TRIPS, in particolare dall’articolo V del GATT 1994 nonché dall’articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell’accordo TRIPS.
 

CAPO 4

ALTRE DISPOSIZIONI
 

Articolo 273

Cooperazione

1. Le parti cooperano al fine di favorire l’adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo.

2. I settori di cooperazione comprendono, tra l’altro, le attività seguenti:

a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti regole di protezione ed esecuzione;

b) lo scambio di esperienze sui progressi legislativi, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività tese a garantirne il rispetto svolte a livello centrale e subcentrale dalle autorità doganali, dalla polizia, dagli organi amministrativi e giudiziari;

c) il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, compreso il coordinamento con altri paesi;

d) l’assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest’ultimo;

e) la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni a tale riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;

f) la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;

g) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale delle parti;

h) la sensibilizzazione e l’educazione del pubblico sulle politiche relative alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

i) la promozione della tutela e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con la collaborazione tra i settori pubblico e privato e il coinvolgimento delle piccole e medie imprese;

j) la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

3. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’attuazione e al funzionamento del presente titolo.

 

Articolo 274

Iniziative volontarie dei portatori di interessi

Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l’esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutte le parti interessate, anche nei modi seguenti:

a) ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi sul proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie per trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni;

b) le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori; e

c) le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni.

 

Articolo 275

Riesame in relazione alle indicazioni geografiche

Prendendo atto delle pertinenti disposizioni di eventuali precedenti accordi bilaterali tra il Regno Unito, da una parte, e l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altra, le parti possono compiere congiuntamente sforzi ragionevoli per concordare norme sulla protezione e sull’effettiva applicazione a livello interno delle loro indicazioni geografiche.
 

TITOLO VI

APPALTI PUBBLICI
 

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE
 

Articolo 276

Obiettivo

L’obiettivo del presente titolo è garantire ai fornitori di ciascuna parte l’accesso a maggiori opportunità di partecipazione agli appalti pubblici e migliorare la trasparenza delle relative procedure.

 

Articolo 277

Integrazione di alcune disposizioni dell’AAP e appalto disciplinato

1. Sono integrate nel presente titolo le disposizioni dell’AAP che sono specificate nella sezione A dell’allegato 25, ivi compresi gli allegati di ciascuna parte all’appendice I dell’AAP.

2. Ai fini del presente titolo, per «appalto disciplinato» si intende un appalto al quale si applica l’articolo II dell’AAP e, inoltre, gli appalti elencati nella sezione B dell’allegato 25.

3. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, ciascuna parte applica, mutatis mutandis, a fornitori, beni o servizi dell’altra parte le disposizioni dell’AAP specificate nella sezione A dell’allegato 25.
 

CAPO 2

NORME AGGIUNTIVE IN MATERIA DI APPALTO DISCIPLINATO
 

Articolo 278

Uso dei mezzi elettronici negli appalti

1. Ciascuna parte provvede affinché i propri enti appaltanti conducano gli appalti disciplinati tramite mezzi elettronici nella misura più ampia possibile.

2. Si considera che un ente appaltante conduce un appalto disciplinato tramite mezzi elettronici se tale ente utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per:

a) la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure in materia di appalti pubblici; e

b) la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.

3. Fatta eccezione per situazioni specifiche, tali mezzi elettronici di informazione e comunicazione devono essere non discriminatori, generalmente disponibili e interoperabili con i prodotti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di uso generale e non devono limitare l’accesso alla procedura di appalto.

4. Ciascuna parte provvede affinché i propri enti appaltanti ricevano ed evadano fatture elettroniche conformemente alla propria legislazione.

 

Articolo 279

Pubblicazione elettronica

Per quanto riguarda l’appalto disciplinato, tutti i bandi di gara, compresi gli avvisi di gara d’appalto, gli avvisi per estratto, gli avvisi di appalto programmato e gli avvisi di aggiudicazione sono direttamente accessibili mediante mezzi elettronici, gratuitamente, tramite un punto di accesso unico a Internet.

 

Articolo 280

Certificazioni

Ciascuna parte provvede affinché, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o della presentazione delle offerte, gli enti appaltanti non richiedano ai fornitori di presentare la totalità o una parte delle certificazioni attestanti che non si trovano in una delle situazioni che possono determinare l’esclusione di un fornitore e che soddisfano le condizioni di partecipazione, salvo se ciò è necessario ai fini del corretto svolgimento dell’appalto.

 

Articolo 281

Condizioni di partecipazione

Ciascuna parte provvede affinché, laddove i propri enti appaltanti richiedano a un fornitore, come condizione di partecipazione a un appalto disciplinato, di dimostrare un’esperienza pregressa, non esigano che il fornitore abbia maturato tale esperienza nel territorio della parte stessa.

 

Articolo 282

Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualifiche

La parte che ha predisposto un sistema di registrazione dei fornitori provvede affinché i fornitori interessati possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. I fornitori interessati che hanno presentato domanda sono informati entro un termine ragionevole della decisione di accogliere o respingere la domanda.

 

Articolo 283

Gara mediante preselezione

Ciascuna parte provvede affinché laddove un ente appaltante ricorra a una procedura di gara mediante preselezione tale ente rivolga l’invito a presentare offerte a un numero di fornitori sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza senza compromettere l’efficienza operativa del sistema degli appalti.

 

Articolo 284

Prezzi anormalmente bassi

In applicazione dell’articolo XV, paragrafo 6, dell’AAP, l’ente appaltante che riceva un’offerta a un prezzo anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte presentate può anche verificare con il fornitore se il prezzo tiene conto della concessione di eventuali sovvenzioni.

 

Articolo 285

Considerazione degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro

Ciascuna parte provvede affinché i suoi enti appaltanti possano tenere conto degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro durante tutta la procedura di appalto, purché tali considerazioni siano compatibili con le norme stabilite dai capi 1 e 2 e siano indicate nell’avviso di gara d’appalto o in un’altra comunicazione che sostituisca l’avviso di gara o nella documentazione di gara.

 

Articolo 286

Procedure interne di ricorso

1. La parte che designa un’autorità amministrativa imparziale a norma dell’articolo XVIII, paragrafo 4, dell’AAP, provvede affinché:

a) i membri dell’autorità designata siano indipendenti, imparziali e non subiscano pressioni esterne durante il mandato;

b) i membri dell’autorità designata non siano destituiti contro la loro volontà mentre sono in carica, a meno che la loro destituzione non sia imposta dalle disposizioni che disciplinano l’autorità designata; e

c) il presidente o almeno un altro membro dell’autorità designata abbia qualifiche giuridiche e professionali equivalenti a quelle richieste per i giudici, gli avvocati o altri esperti giuridici qualificati dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte.

2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all’appalto. Tali misure provvisorie, previste all’articolo XVIII, paragrafo 7, lettera a), dell’AAP, possono implicare la sospensione della gara d’appalto oppure, qualora l’ente appaltante abbia concluso un contratto e la parte abbia così disposto, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Le procedure possono contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico, al momento di decidere l’eventuale applicazione delle misure. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto.

3. Nel caso in cui uno dei fornitori interessati o partecipanti abbia presentato un ricorso dinanzi all’autorità designata di cui al paragrafo 1, ciascuna parte provvede, in linea di principio, affinché un ente appaltante non concluda il contratto fino a quando tale autorità non abbia preso una decisione o formulato una raccomandazione in merito al ricorso per quanto riguarda le misure provvisorie, le misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 conformemente alle proprie norme e procedure e ai propri regolamenti. Ciascuna parte può disporre che in circostanze inevitabili e debitamente giustificate il contratto possa essere comunque concluso.

4. Ciascuna parte può prevedere:

a) un termine sospensivo tra la decisione di aggiudicazione dell’appalto e la conclusione del contratto, al fine di concedere ai fornitori non prescelti tempo sufficiente per valutare l’opportunità di avviare una procedura di ricorso; o

b) un termine sufficiente affinché un fornitore interessato possa presentare un ricorso, che può costituire un motivo di sospensione dell’esecuzione di un contratto.

5. Le misure correttive a norma dell’articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell’AAP possono comprendere uno o più dei seguenti elementi:

a) la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dall’invito a presentare offerte, dai documenti contrattuali o da ogni altro documento connesso alla procedura di gara e lo svolgimento di nuove procedure di appalto;

b) la ripetizione della procedura di appalto, senza modificare le condizioni;

c) l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto e l’adozione di una nuova decisione di aggiudicazione dell’appalto;

d) la risoluzione di un contratto o la dichiarazione della sua inefficacia; o

e) l’adozione di altri provvedimenti intesi a porre rimedio a una violazione dei capi 1 e 2, per esempio l’ingiunzione di pagamento di una determinata somma fintanto che non sia stato posto efficace rimedio alla violazione.

6. Conformemente all’articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell’AAP, ciascuna parte può disporre il risarcimento delle perdite o dei danni subiti. A tale riguardo, qualora l’organo di ricorso di una parte non sia un organo giurisdizionale e un fornitore ritenga che siano state violate le disposizioni legislative e regolamentari interne di attuazione degli obblighi derivanti dai capi 1 e 2 del presente titolo, il fornitore può adire un organo giurisdizionale, anche ai fini di un risarcimento, secondo le procedure giudiziarie della parte.

7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore le procedure necessarie per dare efficace esecuzione alle decisioni prese o alle raccomandazioni formulate dagli organi di ricorso o per dare efficace applicazione alle decisioni prese dagli organi giudiziari.
 

CAPO 3

TRATTAMENTO NAZIONALE AL DI LÀ DELL’APPALTO DISCIPLINATO
 

Articolo 287

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, per trattamento accordato da una parte si intende:

a) per quanto riguarda il Regno Unito, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni analoghe, ai fornitori del Regno Unito; e

b) per quanto riguarda uno Stato membro, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni analoghe, all’interno di tale Stato membro ai fornitori di tale Stato membro.

2. Ai fini del presente capo, per fornitore di una parte che è una persona giuridica si intende:

a) per l’Unione, una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell’Unione, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita nel territorio dell’Unione un’attività commerciale sostanziale che l’Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all’OMC (WT/REG39/1), riconosce equivalente al concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l’economia di uno Stato membro sancito dall’articolo 54 TFUE; e

b) per il Regno Unito, una persona giuridica costituita od organizzata in forza della legislazione del Regno Unito, che esercita un’attività commerciale sostanziale nel territorio del Regno Unito.

 

Articolo 288

Trattamento nazionale dei fornitori stabiliti in loco

1. Riguardo a qualsivoglia appalto, una misura di una parte non deve comportare per i fornitori dell’altra parte stabiliti nel suo territorio mediante la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica un trattamento meno favorevole di quello che tale parte accorda ai propri fornitori analoghi (41).

2. L’applicazione dell’obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo rimane subordinata alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all’articolo III dell’AAP, anche se l’appalto non è un appalto disciplinato a norma del presente titolo.
 

CAPO 4

ALTRE DISPOSIZIONI
 

Articolo 289

Modifiche e rettifiche degli impegni in materia di accesso al mercato

Ciascuna parte può modificare o rettificare i propri impegni in materia di accesso al mercato nella rispettiva sottosezione della sezione B dell’allegato 25 secondo le procedure stabilite negli articoli da 290 a 293.

 

Articolo 290

Modifiche

1. La Parte che intende modificare una sottosezione della sezione B dell’allegato 25:

a) ne dà notifica per iscritto all’altra parte; e

b) propone all’altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di impegni in materia di accesso al mercato paragonabile a quello esistente prima della modifica.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi all’altra parte se la modifica proposta interessa un ente appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza in relazione all’appalto disciplinato.

Si presuppone che una parte abbia effettivamente cessato di esercitare il controllo o l’influenza sull’appalto disciplinato di enti appaltanti se l’ente appaltante è esposto alla concorrenza in mercati liberamente accessibili.

3. L’altra parte può presentare obiezioni alla modifica di cui al paragrafo 1, lettera a), se contesta che:

a) un adeguamento compensativo proposto ai sensi del paragrafo 1, lettera b), sia adeguato per mantenere un livello comparabile di impegni concordati in materia di accesso al mercato; o

b) la modifica interessi un ente appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza come previsto al paragrafo 2.

L’altra parte presenta obiezioni per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, lettera a); in caso contrario si considera che abbia accettato l’adeguamento compensativo o la modifica, anche ai fini della parte sesta, titolo I.

 

Articolo 291

Rettifiche

1. La parte che intende rettificare una sottosezione della sezione B dell’allegato 25 ne dà notifica per iscritto all’altra parte.

Sono considerate rettifiche, purché non incidano sugli impegni concordati in materia di accesso al mercato di cui al presente titolo, le seguenti variazioni apportate a una sottosezione della sezione B dell’allegato 25:

a) la variazione del nome di un ente appaltante;

b) la fusione di due o più enti appaltanti elencati in tale sottosezione; e

c) la separazione di un ente appaltante elencato in tale sottosezione in due o più enti appaltanti che sono aggiunti agli enti appaltanti elencati nella medesima sottosezione.

2. Una parte può notificare all’altra parte un’obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ha ricevuto la relativa notifica. La parte che presenta un’obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una variazione ai sensi del paragrafo 1 e descrive gli effetti della rettifica proposta sugli impegni concordati in materia di accesso al mercato di cui al presente titolo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta.

 

Articolo 292

Consultazioni e risoluzione delle controversie

Se una parte presenta obiezioni alla modifica proposta o agli adeguamenti compensativi proposti, di cui all’articolo 290, o alla rettifica proposta di cui all’articolo 291, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se le parti non raggiungono un accordo entro 60 giorni dal ricevimento dell’obiezione, la parte che intende modificare o rettificare la propria sottosezione della sezione B dell’allegato 25 può deferire la questione alla risoluzione delle controversie conformemente alla parte sesta, titolo I, per stabilire se l’obiezione è giustificata.

 

Articolo 293

Modifica della sezione B dell’allegato 25

Se una parte non presenta obiezioni alla modifica a norma dell’articolo 290, paragrafo 3, o a una rettifica a norma dell’articolo 291, paragrafo 2, oppure se le modifiche o rettifiche sono concordate tra le parti mediante le consultazioni di cui all’articolo 292, ovvero in caso di composizione definitiva della questione a norma della parte sesta, titolo I, il consiglio di partenariato modifica la pertinente sottosezione della sezione B dell’allegato 25 affinché rispecchi le modifiche o rettifiche o gli adeguamenti compensativi corrispondenti.

 

Articolo 294

Cooperazione

1. Le Parti riconoscono i vantaggi che possono scaturire dalla cooperazione per la promozione internazionale della liberalizzazione reciproca dei mercati degli appalti pubblici.

2. Le parti mettono reciprocamente a disposizione statistiche annuali sull’appalto disciplinato, nei limiti della disponibilità tecnica.
 

TITOLO VII

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
 

Articolo 295

Obiettivo

L’obiettivo del presente titolo è migliorare la capacità delle piccole e medie imprese di beneficiare della presente rubrica.

 

Articolo 296

Condivisione delle informazioni

1. Ciascuna parte crea o mantiene un proprio sito web, accessibile al pubblico, per le piccole e medie imprese contenente informazioni riguardanti la presente rubrica, tra cui:

a) una sintesi della presente rubrica;

b) una descrizione delle disposizioni della presente rubrica che ciascuna parte considera pertinenti per le piccole e medie imprese di entrambe le parti; e

c) qualsivoglia informazione aggiuntiva che ciascuna parte consideri utile per le piccole e medie imprese interessate a beneficiare della presente rubrica.

2. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet che porta:

a) al testo della presente rubrica;

b) al sito web equivalente dell’altra parte; e

c) ai siti web delle proprie autorità che a suo parere forniscono informazioni utili alle persone interessate a realizzare scambi e svolgere attività commerciali nel suo territorio.

3. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet che porta ai siti web delle proprie autorità con informazioni relative a quanto segue:

a) disposizioni legislative e regolamentari doganali, procedure per l’importazione, l’esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli, documenti e altre informazioni richieste;

b) disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche;

c) disposizioni legislative e regolamentari tecniche, compresi, ove necessario, le procedure obbligatorie di valutazione della conformità e i link agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità, nei casi in cui sia obbligatoria la valutazione della conformità da parte di terzi, di cui al titolo I, capo 4;

d) disposizioni legislative e regolamentari in materia di misure sanitarie e fitosanitarie relative all’importazione e all’esportazione di cui al titolo I, capo 3;

e) disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici, punto di accesso unico Internet agli avvisi relativi agli appalti pubblici di cui al titolo VI e altre disposizioni pertinenti contenute in tale titolo;

f) procedure di registrazione delle imprese; e

g) altre informazioni che la parte ritenga utili per le piccole e medie imprese.

4. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice della nomenclatura tariffaria e che contenga le seguenti informazioni relative all’accesso al suo mercato:

a) relativamente alle misure tariffarie e alle informazioni sulle tariffe:

i) aliquote dei dazi doganali e contingenti, comprese quelle della nazione più favorita, aliquote relative ai paesi non beneficiari del regime della nazione più favorita, aliquote preferenziali e contingenti tariffari;

ii) accise;

iii) imposte (imposta sul valore aggiunto/imposta sulle vendite);

iv) diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto;

v) regole di origine di cui al titolo I, capo 2;

vi) restituzione o differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi;

vii) criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce; e

viii) altre misure tariffarie;

b) relativamente alle misure non tariffarie connesse alla nomenclatura tariffaria:

i) informazioni necessarie per le procedure di importazione; e

ii) informazioni connesse alle misure non tariffarie.

5. Ciascuna parte riesamina periodicamente o, se richiesto dall’altra parte, aggiorna le informazioni e i link di cui ai paragrafi da 1 a 4 che mantiene sul proprio sito web al fine di garantire che tali informazioni e link siano aggiornati e accurati.

6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni e i link di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano presentati in modo adeguato per l’uso da parte delle piccole e medie imprese. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.

7. Non sono imposti oneri alle persone dell’una o dell’altra parte per l’accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4.

 

Articolo 297

Punti di contatto per le piccole e medie imprese

1. All’entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per svolgere le funzioni elencate nel presente articolo e notifica all’altra parte i propri dati di contatto. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

2. I punti di contatto per le piccole e medie imprese delle parti:

a) i prefiggono di assicurare che nell’attuazione della presente rubrica siano prese in considerazione le esigenze delle piccole e medie imprese e che le piccole e medie imprese di entrambe le parti possano trarre vantaggio dalla presente rubrica;

b) esaminano le modalità per rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni pertinenti per le piccole e medie imprese al fine di incrementare le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese;

c) garantiscono che le informazioni di cui all’articolo 296 siano aggiornate, precise e pertinenti per le piccole e medie imprese. Ciascuna parte può, tramite il punto di contatto per le piccole e medie imprese, proporre all’altra parte informazioni aggiuntive da inserire nei propri siti web mantenuti a norma dell’articolo 296;

d) esaminano qualsiasi questione pertinente per le piccole e medie imprese in relazione all’attuazione della presente rubrica, tra cui:

i) scambio di informazioni per assistere il consiglio di partenariato nel suo compito di monitoraggio e attuazione degli aspetti della presente rubrica inerenti alle piccole e medie imprese;

ii) assistenza ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro misti e ai punti di contatto istituiti dal presente accordo nell’esame di questioni pertinenti per le piccole e medie imprese;

e) riferiscono periodicamente sulle loro attività, congiuntamente o individualmente, al consiglio di partenariato per esame; e

f) esaminano qualsiasi altra questione inerente alle piccole e medie imprese nell’ambito del presente accordo eventualmente concordata dalle parti.

3. I punti di contatto per le piccole e medie imprese delle parti svolgono il loro lavoro attraverso i canali di comunicazione stabiliti dalle parti, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi. Ove opportuno possono organizzare riunioni.

4. Nell’esercizio delle loro attività i punti di contatto per le piccole e medie imprese possono cercare di collaborare, ove opportuno, con esperti e organizzazioni esterne.

 

Articolo 298

Relazione con la parte sesta

La parte sesta, titolo I, non si applica al presente titolo.
 

TITOLO VIII

ENERGIA
 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 299

Obiettivi

Gli obiettivi del presente titolo sono: agevolare gli scambi e gli investimenti tra le parti nei settori dell’energia e delle materie prime, sostenere la sicurezza dell’approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori.

 

Articolo 300

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) «Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia»: l’agenzia istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (42);

b) «autorizzazione»: il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale equivalente con il quale l’autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel suo territorio;

c) «bilanciamento»:

i) per i sistemi elettrici, l’insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità e ad adeguare l’entità delle riserve necessarie in relazione ai requisiti di qualità;

ii) per i sistemi di gas, le azioni mediante le quali il gestore del sistema di trasporto modifica il flusso del gas in immissione nella rete di trasporto o in prelievo dalla stessa, a eccezione delle azioni relative al gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema e al gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema;

d) «distribuzione»:

i) con riferimento all’energia elettrica, il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l’erogazione;

ii) con riferimento al gas, il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l’erogazione;

e) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e che deve assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica o di gas;

f) «interconnettore elettrico»: una linea di trasmissione:

i) tra le parti, a esclusione di qualsiasi linea di questo tipo ubicata interamente all’interno del mercato unico dell’energia elettrica in Irlanda e Irlanda del Nord;

ii) tra la Gran Bretagna e il mercato unico dell’energia elettrica in Irlanda e Irlanda del Nord che non rientra nel campo di applicazione del punto i);

g) «prodotti energetici»: i beni da cui è generata energia, elencati con il corrispondente codice del sistema armonizzato (SA) nell’allegato 26;

h) «soggetto»: qualsiasi persona fisica, persona giuridica, impresa o raggruppamento delle stesse;

i) «interconnettore del gas»: un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre la frontiera tra le parti;

j) «generazione»: la produzione di energia elettrica;

k) «idrocarburi»: i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell’allegato 26;

l) «punto di interconnessione»: con riferimento al gas, un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita dell’Unione e del Regno Unito o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tali punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;

m) «materie prime»: i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell’allegato 26;

n) «energia rinnovabile»: un tipo di energia, inclusa l’energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili non fossili;

o) «prodotto di capacità standard»: con riferimento al gas un determinato volume di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un punto di interconnessione specifico;

p) «trasmissione»:

i) con riferimento all’energia elettrica, il trasporto di energia elettrica sul sistema ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;

ii) con riferimento al gas, il trasporto di gas naturale, attraverso una rete costituita soprattutto da gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («a monte») e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l’erogazione;

q) «gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasmissione o è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione di energia elettrica o di gas in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e che deve assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di trasporto di gas o di energia elettrica, a seconda dei casi;

r) «rete di gasdotti a monte»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino a un impianto o terminale di trattamento oppure a un terminale costiero di approdo;

2. Ai fini del presente titolo, con le espressioni «non discriminatorio» e «non discriminazione» si intende il trattamento della nazione più favorita definito agli articoli 130 e 138 e il trattamento nazionale di cui agli articoli 129 e 137, nonché il trattamento secondo modalità e a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate in situazioni analoghe ad altri soggetti simili.

 

Articolo 301

Relazioni con altri titoli

1. Il capo 2 e il capo 3 del titolo II della presente rubrica si applicano ai settori dell’energia e delle materie prime. In caso di discrepanza tra il presente titolo e il titolo II della presente rubrica e gli allegati da 19 a 24, prevalgono il titolo II della presente rubrica e gli allegati da 19 a 24.

2. Ai fini dell’articolo 20, quando una parte mantiene o attua un sistema di scambi virtuali di gas naturale o di energia elettrica utilizzando gasdotti o reti elettriche, ossia un sistema che non richiede l’identificazione fisica del gas naturale o dell’energia elettrica che vi transita ma che si basa su un sistema di compensazione degli input e degli output, si ritiene che le rotte più convenienti per il transito internazionale di cui al suddetto articolo comprendano tali scambi virtuali.

3. Quando si applica il capo 3 del titolo XI della presente rubrica, si applica anche l’allegato 27. Il capo 3 del titolo XI della presente rubrica si applica all’allegato 27. L’articolo 375 si applica alle controversie tra le parti relative all’interpretazione e all’applicazione dell’allegato 27.

 

Articolo 302

Principi

Ciascuna parte mantiene il diritto di adottare, mantenere e applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico, quali garantire l’approvvigionamento di prodotti energetici e materie prime, proteggere la società, l’ambiente, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, la sanità pubblica e i consumatori, conformemente alle disposizioni del presente accordo.
 

CAPO 2

ENERGIA ELETTRICA E GAS
 

SEZIONE 1

CONCORRENZA NEI MERCATI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
 

Articolo 303

Concorrenza nei mercati e non discriminazione

1. Al fine di garantire una concorrenza leale, ciascuna parte provvede affinché il proprio quadro normativo per la produzione, generazione, trasmissione, distribuzione o erogazione di energia elettrica o di gas naturale sia non discriminatorio per quanto riguarda le norme, le tariffe e il trattamento.

2. Ciascuna parte provvede affinché i clienti siano liberi di scegliere o cambiare il fornitore dal quale acquistano energia elettrica o gas nei rispettivi mercati al dettaglio, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3. Fatto salvo il diritto di ciascuna parte di definire requisiti di qualità, le disposizioni del presente capo relative al gas naturale si applicano anche al biogas e al gas da biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui tale gas può essere tecnicamente iniettato in modo sicuro nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema.

4. Il presente articolo non si applica agli scambi transfrontalieri e non pregiudica il diritto di ciascuna parte di stabilire norme al fine di conseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

 

Articolo 304

Disposizioni relative ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas

1. Ciascuna parte provvede affinché i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas riflettano l’offerta e la domanda effettive. A tal fine, ciascuna parte provvede affinché le regole di mercato applicabili al mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas:

a) incoraggino la libera formazione dei prezzi;

b) non fissino limiti tecnici sulla formazione dei prezzi tali da limitare gli scambi;

c) consentano il dispacciamento efficiente dei mezzi di generazione dell’energia elettrica, dello stoccaggio dell’energia e della gestione della domanda così come un uso efficiente del sistema elettrico;

d) consentano l’uso efficiente del sistema del gas naturale; e

e) assicurino l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nonché il funzionamento efficiente e sicuro e lo sviluppo del sistema elettrico.

2. Ciascuna parte provvede affinché i mercati del bilanciamento siano organizzati in modo tale da assicurare:

a) che sia garantita la non discriminazione tra i partecipanti e un accesso non discriminatorio ai partecipanti;

b) che i servizi siano definiti in modo trasparente;

c) che i servizi siano appaltati in modo trasparente e basato sul mercato, tenendo conto dell’avvento di nuove tecnologie; e

d) che, nell’ambito degli appalti di prodotti e servizi, ai produttori di energia rinnovabile siano concesse condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

Una parte può decidere di non applicare la lettera c) se non c’è concorrenza sul mercato dei servizi di bilanciamento.

3. Ciascuna parte assicura che i meccanismi di regolazione della capacità sui mercati dell’energia elettrica siano chiaramente definiti, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Nessuna delle parti è tenuta ad autorizzare che la capacità situata nel territorio dell’altra parte partecipi a qualsiasi meccanismo di regolazione della capacità sui propri mercati dell’energia elettrica.

4. Ciascuna parte valuta le misure necessarie per agevolare l’integrazione del gas da fonti rinnovabili.

5. Il presente articolo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di stabilire norme al fine di conseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

 

Articolo 305

Divieto dell’abuso di mercato sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas

1. Ciascuna parte vieta la manipolazione del mercato e lo scambio di informazioni privilegiate sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas, compresi i mercati fuori borsa e le borse del gas naturale e dell’energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia elettrica e gas naturale, capacità, bilanciamento e servizi accessori in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, del giorno prima e infragiornaliero.

2. Ciascuna parte sorveglia l’attività di negoziazione su tali mercati al fine di individuare e prevenire le negoziazioni basate su informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

3. Le parti cooperano, anche conformemente all’articolo 318, al fine di individuare e prevenire le negoziazioni basate su informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e, se del caso, possono scambiare informazioni anche sul monitoraggio del mercato e le attività di contrasto.

 

Articolo 306

Accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione

1. Ciascuna parte garantisce l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle loro reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, applicate obiettivamente e in modo non discriminatorio.

2. Fatto salvo l’articolo 302, ciascuna parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione sul proprio territorio concedano l’accesso ai loro sistemi di trasmissione o di distribuzione ai soggetti presenti sul mercato di tale parte entro un periodo di tempo ragionevole dalla data della richiesta di accesso.

Ciascuna parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione applichino ai produttori di energia rinnovabile condizioni ragionevoli e non discriminatorie per quanto riguarda la connessione e l’uso della rete elettrica.

Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi la capacità necessaria. Un tale rifiuto è debitamente motivato.

3. Fatti salvi gli obiettivi legittimi di interesse pubblico, ciascuna parte provvede affinché gli oneri applicati ai soggetti sul proprio mercato dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per l’accesso alle reti, la connessione o l’uso delle stesse e, se del caso, gli oneri per il relativo potenziamento della rete riflettano i costi e siano trasparenti. Ciascuna parte provvede alla pubblicazione dei termini, delle condizioni, delle tariffe e di tutte le informazioni eventualmente necessarie per l’esercizio effettivo del diritto di accesso ai sistemi di trasmissione e distribuzione e del loro utilizzo.

4. Ciascuna parte provvede affinché le tariffe e gli oneri di cui ai paragrafi 1 e 3 siano applicati in modo non discriminatorio nei confronti dei soggetti presenti sul mercato di ciascuna parte.

 

Articolo 307

Gestione del sistema e separazione degli operatori di reti di trasmissione

1. Ciascuna parte garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione svolgano le loro funzioni in modo trasparente e non discriminatorio.

2. Per i sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e del gas ciascuna parte istituisce meccanismi che consentano di eliminare efficacemente qualsiasi conflitto di interessi derivante dal controllo esercitato dalla stessa persona su un gestore del sistema di trasmissione e su un produttore o un fornitore.

 

Articolo 308

Obiettivi di interesse pubblico per l’accesso dei terzi e la separazione proprietaria

1. Ove necessario per conseguire un legittimo obiettivo di interesse pubblico e sulla base di criteri oggettivi, una parte può decidere di non applicare l’articolo 306 e l’articolo 307 nei seguenti casi:

a) mercati o sistemi emergenti o isolati;

b) infrastrutture che soddisfano le condizioni di cui all’allegato 28.

2. Ove necessario per conseguire un legittimo obiettivo di interesse pubblico e sulla base di criteri oggettivi, una parte può decidere di non applicare l’articolo 303 e l’articolo 304 nei seguenti casi:

a) mercati o sistemi di energia elettrica di piccole dimensioni o isolati;

b) mercati o sistemi di gas naturale di piccole dimensioni, emergenti o isolati.

 

Articolo 309

Esenzioni vigenti concesse alle interconnessioni

Ciascuna parte provvede affinché le esenzioni concesse alle interconnessioni tra l’Unione europea e il Regno Unito a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (43) e della legislazione che recepisce l’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44) nelle rispettive giurisdizioni, e le cui condizioni si estendono oltre il periodo transitorio, continuino ad applicarsi conformemente al diritto delle rispettive giurisdizioni e alle condizioni applicabili.

 

Articolo 310

Autorità di regolamentazione indipendente

1. Ciascuna parte provvede alla designazione e al mantenimento di una o più autorità di regolamentazione dell’energia elettrica e del gas indipendenti sotto il profilo operativo, con le competenze e i compiti seguenti:

a) fissare o approvare le tariffe, gli oneri e le condizioni di accesso alle reti di cui all’articolo 306, o le relative metodologie;

b) assicurare il rispetto dei meccanismi di cui all’articolo 307 e all’articolo 308;

c) emanare decisioni vincolanti almeno in relazione alle lettere a) e b);

d) prevedere mezzi di ricorso efficaci.

2. Nell’esercizio di tali funzioni e nell’esercizio di tali competenze, l’autorità o le autorità di regolamentazione indipendenti agiscono in modo imparziale e trasparente.
 

SEZIONE 2

SCAMBI RELATIVI AGLI INTERCONNETTORI
 

Articolo 311

Uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica

1. Al fine di garantire l’uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra l’Unione europea e il Regno Unito, ciascuna parte provvede affinché:

a) l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione degli interconnettori di energia elettrica siano basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie;

b) il livello massimo di capacità degli interconnettori di energia elettrica sia reso disponibile, nel rispetto:

i) della necessità di assicurare il funzionamento sicuro del sistema; e

ii) dell’uso più efficiente possibile dei sistemi;

c) la capacità degli interconnettori di energia elettrica possa essere ridotta solo in situazioni di emergenza e tali riduzioni siano effettuate in modo non discriminatorio;

d) siano pubblicate informazioni sul calcolo della capacità a sostegno degli obiettivi del presente articolo;

e) non vi siano oneri di rete per singole transazioni relative agli interconnettori di energia elettrica né siano applicati prezzi di riserva per l’uso di tali interconnettori;

f) l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione tra interconnettori di energia elettrica siano coordinate tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell’Unione interessati e i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito. Tale coordinamento comporta l’elaborazione di disposizioni volte a conseguire risultati robusti e efficienti per tutti i pertinenti orizzonti temporali: a termine, del giorno prima, infragiornaliero e di bilanciamento; e

g) i meccanismi di assegnazione della capacità e di gestione della congestione contribuiscono a creare condizioni favorevoli agli investimenti in un’interconnessione elettrica economicamente efficiente e al relativo sviluppo.

2. Il coordinamento e i meccanismi di cui al paragrafo 1, lettera f), non presuppongono né implicano la partecipazione dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito alle procedure dell’Unione per l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione.

3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per garantire quanto prima la conclusione di un accordo multilaterale relativo alla compensazione dei costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra:

a) i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione istituito dal regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione (45); e

b) i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito.

4. L’accordo multilaterale di cui al paragrafo 3 mira ad assicurare che:

a) i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito siano trattati alla stessa stregua di un gestore del sistema di trasmissione di un paese che partecipa al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; e

b) il trattamento riservato ai gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito non sia più favorevole rispetto a quello che si applicherebbe a un gestore del sistema di trasmissione che partecipa al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione.

5. In deroga al paragrafo 1, lettera e), fino alla conclusione dell’accordo multilaterale di cui al paragrafo 3, può essere riscosso un diritto d’uso del sistema di trasmissione sulle importazioni e sulle esportazioni programmate tra l’Unione e il Regno Unito.

 

Articolo 312

Disposizioni relative agli scambi di energia elettrica con diversi orizzonti temporali

1. Per l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato specializzato per l’energia adotta, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell’articolo 317 per assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino, entro un termine specifico, modalità che stabiliscono le procedure tecniche conformemente all’allegato 29.

2. Se non raccomanda alle parti di attuare tali procedure tecniche conformemente all’articolo 317, paragrafo 4, il comitato specializzato per l’energia adotta le decisioni e formula le raccomandazioni necessarie affinché la capacità di interconnessione elettrica sia assegnata nell’orizzonte temporale del mercato del giorno prima conformemente all’allegato 29.

3. Il comitato specializzato per l’energia riesamina periodicamente le disposizioni relative a tutti gli orizzonti temporali, in particolare al bilanciamento e agli orizzonti temporali infragiornalieri, e può raccomandare a ciascuna parte di chiedere ai propri gestori dei sistemi di trasmissione di mettere a punto procedure tecniche conformemente all’articolo 317 per migliorare le modalità per un determinato orizzonte temporale.

4. Il comitato specializzato per l’energia verifica periodicamente se le procedure tecniche elaborate conformemente al paragrafo 1 continuano a soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato 29 e affronta tempestivamente gli eventuali problemi individuati.

 

Articolo 313

Uso efficiente degli interconnettori del gas

1. Al fine di garantire l’uso efficiente degli interconnettori del gas e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra l’Unione europea e il Regno Unito, ciascuna parte provvede affinché:

a) sia messo a disposizione il livello massimo di capacità degli interconnettori del gas, nel rispetto del principio di non discriminazione e tenendo conto:

i) della necessità di provvedere al funzionamento sicuro del sistema; e

ii) dell’uso più efficiente possibile dei sistemi;

b) i meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure per la gestione della congestione degli interconnettori del gas siano basati sul mercato, trasparenti e non discriminatori e che la capacità ai punti di interconnessione sia generalmente assegnata mediante aste.

2. Ciascuna parte prende le misure necessarie affinché:

a) i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperino per offrire congiuntamente prodotti di capacità standard che consistono in una capacità di entrata e uscita corrispondente su entrambi i lati di un punto di interconnessione;

b) i gestori dei sistemi di trasmissione coordinino le procedure relative all’uso degli interconnettori del gas tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell’Unione e i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito interessati.

3. Il coordinamento di cui al paragrafo 2, lettera b), non presuppone né implica la partecipazione dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito alle procedure dell’Unione connesse all’uso degli interconnettori del gas.
 

SEZIONE 3

SVILUPPO DELLA RETE E SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO
 

Articolo 314

Sviluppo della rete

1. Le parti cooperano per agevolare lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle infrastrutture energetiche che collegano i loro territori.

2. Ciascuna parte provvede affinché siano elaborati, pubblicati e regolarmente aggiornati piani di sviluppo della rete per i sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e del gas.

 

Articolo 315

Cooperazione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento

1. Le parti cooperano in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e di gas naturale.

2. Le parti si scambiano tempestivamente informazioni su tutti i rischi individuati a norma dell’articolo 316.

3. Le parti condividono i piani di cui all’articolo 316. Per l’Unione, tali piani possono essere stabiliti a livello regionale o dello Stato membro.

4. Le parti si informano reciprocamente, senza indebito ritardo, qualora vi siano informazioni attendibili circa la possibilità che si verifichi un’interruzione o un’altra crisi relativa alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale e sulle misure previste o adottate.

5. Le parti si informano reciprocamente e immediatamente in caso di effettive perturbazioni o di altre crisi in vista di possibili misure coordinate di mitigazione e ripristino.

6. Le parti condividono le migliori pratiche per quanto riguarda le valutazioni dell’adeguatezza a breve termine e stagionali.

7. Le parti elaborano quadri adeguati per la cooperazione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale.

 

Articolo 316

Preparazione ai rischi e piani di emergenza

1. Ciascuna parte valuta i rischi che incidono sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica o di gas naturale, compresi la probabilità e l’impatto di tali rischi e compresi i rischi transfrontalieri.

2. Ciascuna parte elabora e aggiorna periodicamente i piani per affrontare i rischi individuati che incidono sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica o di gas naturale. Tali piani contengono le misure necessarie per eliminare o attenuare la probabilità e l’impatto di qualsiasi rischio individuato a norma del paragrafo 1 e le misure necessarie per la preparazione e la mitigazione dell’impatto di una crisi dell’energia elettrica o del gas naturale.

3. Le misure contenute nei piani di cui al paragrafo 2:

a) sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili;

b) non falsano in modo significativo gli scambi tra le parti; e

c) non compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica o di gas naturale dell’altra parte.

In caso di crisi, le parti adottano misure non basate sul mercato solo in ultima istanza.
 

SEZIONE 4

COOPERAZIONE TECNICA
 

Articolo 317

Cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione

1. Ciascuna parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modalità di lavoro efficienti e inclusive a sostegno dei compiti di pianificazione e operativi connessi al conseguimento degli obiettivi del presente titolo, compresa - se raccomandata dal comitato specializzato per l’energia - la messa a punto di procedure tecniche per attuare efficacemente le disposizioni degli articoli da 311 a 315.

Gli accordi operativi di cui al primo comma comprendono quadri per la cooperazione tra la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica istituita a norma del regolamento (UE) 2019/943 (di seguito «ENTSO-E») e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas istituita a norma del regolamento (CE) n. 2009/715 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) (di seguito «ENTSO-G»), da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e del gas del Regno Unito, dall’altro. Tali quadri devono disciplinare come minimo i seguenti settori:

a) mercati dell’energia elettrica e del gas;

b) accesso alle reti;

c) sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica e di gas;

d) energia da impianti offshore;

e) pianificazione delle infrastrutture;

f) uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e del gas; e

g) decarbonizzazione e qualità del gas.

Il comitato specializzato per l’energia concorda orientamenti sugli accordi operativi e sui quadri di cooperazione che vengono comunicati non appena possibile ai gestori dei sistemi di trasmissione.

I quadri di cooperazione di cui al secondo comma non presuppongono l’adesione all’ENTSO-E o all’ENTSO-G da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito, né conferiscono uno status paragonabile a tale adesione.

2. Il comitato specializzato per l’energia può raccomandare a ciascuna parte di chiedere ai propri gestori dei sistemi di trasmissione di preparare le procedure tecniche di cui al paragrafo 1, primo comma.

3. Ciascuna parte provvede affinché i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione chiedano il parere, rispettivamente, dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia e dell’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata conformemente all’articolo 130 sulle procedure tecniche, in caso di disaccordo e comunque prima della finalizzazione di tali procedure tecniche. I rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione delle parti sottopongono tali pareri unitamente al progetto di procedure tecniche al comitato specializzato per l’energia.

4. Il comitato specializzato per l’energia riesamina il progetto delle procedure tecniche e può raccomandare alle parti di attuarle nei rispettivi regimi interni, tenendo debitamente conto dei pareri dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia e dell’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell’articolo 310. Il comitato specializzato per l’energia monitora l’effettivo funzionamento di tali procedure tecniche e può raccomandarne l’aggiornamento.

 

Articolo 318

Cooperazione tra autorità di regolamentazione

1. Le parti provvedono affinché l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia e l’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell’articolo 310 stabiliscano contatti e concludano quanto prima accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. I contatti e gli accordi amministrativi riguardano almeno i seguenti settori:

a) mercati dell’energia elettrica e del gas;

b) accesso alle reti;

c) divieto dell’abuso di mercato nell’ambito dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas;

d) sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica e di gas;

e) pianificazione delle infrastrutture;

f) energia da impianti offshore;

g) uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e del gas;

h) cooperazione tra gestori di sistemi di trasmissione; e

i) decarbonizzazione e qualità del gas.

Il comitato specializzato per l’energia concorda orientamenti sugli accordi amministrativi relativi alla cooperazione che vengono comunicati non appena possibile alle autorità di regolamentazione.

2. Gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 1 non presuppongono la partecipazione all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia da parte dell’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell’articolo 310.
 

CAPO 3

ENERGIA SICURA E SOSTENIBILE
 

Articolo 319

Energia rinnovabile e efficienza energetica

1. Ciascuna parte promuove l’efficienza energetica e l’uso di energia da fonti rinnovabili.

Ciascuna parte provvede affinché le norme relative al rilascio di licenze o a misure equivalenti applicabili all’energia da fonti rinnovabili siano necessarie e proporzionate.

2. L’Unione ribadisce l’obiettivo di conseguire la quota del consumo lordo di energia finale da fonti energetiche rinnovabili nel 2030 stabilito dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (47).

L’Unione ribadisce i propri obiettivi di efficienza energetica per il 2030 stabiliti nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48).

3. Il Regno Unito ribadisce:

a) la sua ambizione di conseguire la quota del consumo lordo di energia finale da fonti energetiche rinnovabili nel 2030, come stabilito nel suo piano nazionale per l’energia e il clima;

b) la sua ambizione di conseguire il livello assoluto del consumo di energia primaria e di energia finale da fonti energetiche rinnovabili nel 2030, come stabilito nel suo piano nazionale per l’energia e il clima.

4. Le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

 

Articolo 320

Sostegno all’energia rinnovabile

1. Ciascuna parte provvede affinché il sostegno all’energia elettrica da fonti rinnovabili faciliti l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell’energia elettrica.

2. I biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa sono sostenuti come energie rinnovabili unicamente se soddisfano solidi criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, soggetti a verifica.

3. Ciascuna parte definisce chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Tali specifiche tecniche tengono conto della cooperazione sviluppata a norma degli articoli 91, 92 e 323.

 

Articolo 321

Cooperazione nello sviluppo dell’energia rinnovabile da impianti offshore

1. Le parti cooperano allo sviluppo dell’energia rinnovabile da impianti offshore condividendo le migliori pratiche e, se del caso, agevolando lo sviluppo di progetti specifici.

2. Sulla base della cooperazione energetica tra i paesi dei mari del Nord, le parti consentono la creazione di un forum specifico per discussioni tecniche tra la Commissione europea, i ministeri e le autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione, i ministeri e le autorità pubbliche del Regno Unito, i gestori dei sistemi di trasmissione, l’industria dell’energia da impianti offshore e, più in generale, i portatori di interessi, in relazione allo sviluppo della rete offshore e al grande potenziale di energia rinnovabile della regione dei mari del Nord. La cooperazione in questione riguarda almeno i seguenti settori:

a) progetti ibridi e congiunti;

b) pianificazione dello spazio marittimo;

c) quadro di sostegno e finanziamento;

d) migliori pratiche in materia di pianificazione delle rispettive reti onshore e offshore;

e) condivisione delle informazioni sulle nuove tecnologie; e

f) scambio di buone pratiche in materia di regole, regolamenti e standard tecnici pertinenti.

 

Articolo 322

Rischi e sicurezza dell’energia da impianti offshore

1. Le parti cooperano e scambiano informazioni al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza e di protezione ambientale in tutte le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.

2. Le parti adottano le misure atte a prevenire incidenti gravi nelle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e a limitare le conseguenze di tali incidenti.

3. Le parti promuovono lo scambio delle migliori pratiche tra le rispettive autorità che sono competenti per la sicurezza e la tutela ambientale delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. La regolamentazione della sicurezza e della tutela ambientale nelle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi è indipendente da qualsiasi funzione relativa alla concessione di licenze per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi.

 

Articolo 323

Cooperazione in materia di standard

A norma degli articoli 92 e 98, le parti promuovono la cooperazione tra i regolatori e gli organismi di standardizzazione situati nei rispettivi territori per agevolare l’elaborazione di standard internazionali relativi all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili, al fine di contribuire alla politica in materia di energia sostenibile e clima.

 

Articolo 324

Ricerca, sviluppo e innovazione

Le parti promuovono la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
 

CAPO 4

PRODOTTI ENERGETICI E MATERIE PRIME
 

Articolo 325

Prezzi all’esportazione

Una parte non impone all’altra parte, mediante misure quali licenze o disposizioni relative al prezzo minimo, un prezzo più elevato per le esportazioni di prodotti energetici o di materie prime rispetto al prezzo praticato per tali prodotti energetici o materie prime destinati al mercato interno.

 

Articolo 326

Prezzi regolamentati

Se una parte decide di regolamentare il prezzo della fornitura nazionale ai consumatori di energia elettrica o di gas naturale, può farlo solo per conseguire un obiettivo di interesse pubblico e unicamente imponendo un prezzo regolamentato chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

 

Articolo 327

Autorizzazione alla prospezione e produzione di idrocarburi e alla produzione di energia elettrica

1. Se una parte prevede l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per la prospezione o la produzione di idrocarburi e per la produzione di energia elettrica, essa rilascia tali autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori elaborati e pubblicati prima dell’inizio del periodo di presentazione delle domande conformemente alle condizioni e procedure generali di cui alla sezione 1 del capo 5 del titolo II della presente rubrica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo e l’articolo 301, ciascuna parte può concedere autorizzazioni relative alla prospezione o alla produzione di idrocarburi senza rispettare le condizioni e le procedure relative alla pubblicazione di cui all’articolo 153 sulla base di deroghe debitamente giustificate previste dalla legislazione applicabile.

3. I contributi finanziari o in natura richiesti ai soggetti cui è concessa un’autorizzazione non interferiscono con la gestione e il processo decisionale di tali soggetti.

4. Ciascuna parte dispone che il soggetto che richiede un’autorizzazione abbia il diritto di impugnare qualsiasi decisione relativa all’autorizzazione dinanzi a un’autorità indipendente o un’autorità di rango superiore dell’autorità che ha emesso la decisione o di chiedere che tale autorità di rango superiore o indipendente riesamini tale decisione. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano fornite le motivazioni della decisione amministrativa in modo da consentirgli di avvalersi, se necessario, di procedure di ricorso o riesame. Le norme applicabili in caso di ricorso o riesame sono pubblicate.

 

Articolo 328

Sicurezza e integrità delle attrezzature e delle infrastrutture energetiche

Il presente titolo non osta a che una parte adotti le misure temporanee necessarie per proteggere la sicurezza e preservare l’integrità delle attrezzature o delle infrastrutture energetiche, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire una restrizione dissimulata al commercio o agli investimenti tra le parti.
 

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI
 

Articolo 329

Effettiva attuazione e modifiche

1. Il consiglio di partenariato può modificare l’allegato 26 e l’allegato 28. Il consiglio di partenariato può aggiornare l’allegato 27 se necessario per garantire l’adeguatezza di tale allegato nel tempo.

2. Il comitato specializzato per l’energia può modificare l’allegato 29.

3. Il comitato specializzato per l’energia formula le raccomandazioni necessarie per garantire l’effettiva attuazione dei capi del presente titolo di sua competenza.

 

Articolo 330

Dialogo

Le parti instaurano un dialogo regolare per facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente titolo.

 

Articolo 331

Denuncia del presente titolo

1. Il presente titolo cessa di applicarsi il 30 giugno 2026.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere che il presente titolo si applichi fino al 31 marzo 2027. Tra il 1° aprile 2027 e il 31 dicembre 2027, nonché in qualsiasi momento di un anno successivo, il consiglio di partenariato può decidere che il presente titolo si applichi fino al 31 marzo dell’anno successivo.

3. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 509, 521 e 779.
 

TITOLO IX

TRASPARENZA

 

Articolo 332

Obiettivo

1. Riconoscendo l’incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a predisporre un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, specialmente le piccole e medie imprese.

2. Le parti affermano il loro impegno per la trasparenza nel quadro dell’accordo OMC e fondano su questi impegni le disposizioni enunciate nel presente titolo.

 

Articolo 333

Definizione

Ai fini del presente titolo, per «decisione amministrativa» si intende una decisione o azione con effetto giuridico applicabile a una persona, un bene o un servizio determinati in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione o di un’azione, se questo è quanto richiede il diritto di una parte.

 

Articolo 334

Ambito di applicazione

Il presente titolo si applica ai titoli da I a VIII, ai titoli da X a XII della presente rubrica e alla rubrica sesta.

 

Articolo 335

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le sue disposizioni legislative e regolamentari e procedure e decisioni amministrative di applicazione generale siano pubblicate senza indugio attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a chiunque di prenderne conoscenza.

2. Ciascuna parte spiega, per quanto possibile, l’obiettivo e la motivazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3 Ciascuna parte prevede un termine ragionevole tra la pubblicazione e l’entrata in vigore delle sue disposizioni legislative e regolamentari, salvo se impossibile per motivi di urgenza.

 

Articolo 336

Richieste di informazioni

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati e proporzionati per rispondere alle domande di qualsivoglia persona in relazione alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2. Ciascuna parte comunica senza indugio le informazioni e risponde alle domande dell’altra parte in relazione a disposizioni legislative e regolamentari in vigore o proposte, salvo se è istituito un meccanismo specifico in forza di un’altra disposizione del presente accordo.

 

Articolo 337

Gestione delle misure di applicazione generale

1. Ciascuna parte gestisce le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole.

2. Ciascuna parte, quando è avviato un procedimento amministrativo in relazione a persone, beni o servizi dell’altra parte in relazione all’applicazione di disposizioni legislative e regolamentari:

a) si adopera per comunicarne l’avvio ai soggetti direttamente interessati, con ragionevole preavviso e secondo le sue disposizioni legislative e regolamentari, fornendo altresì informazioni sulla natura del procedimento, l’indicazione della base giuridica che ne autorizza l’avvio e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; e

b) dà una ragionevole possibilità ai soggetti interessati di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima della decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l’interesse pubblico lo consentano.

 

Articolo 338

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure e organi giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, se giustificato, correggere sollecitamente le decisioni amministrative. Ciascuna parte provvede a che detti organi mettano in atto procedure di ricorso o riesame in modo imparziale e non discriminatorio. Tali organi sono imparziali e indipendenti dall’autorità preposta all’esecuzione amministrativa.

2. Ciascuna parte provvede affinché alle parti del procedimento di cui al paragrafo 1 sia data una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni.

3. Ciascuna parte provvede, conformemente al proprio diritto interno, affinché le decisioni adottate nei procedimenti di cui al paragrafo 1 siano fondate sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, ove applicabile, sugli atti predisposti dall’autorità amministrativa competente.

4. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni di cui al paragrafo 3 siano attuate dall’autorità preposta all’esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dal proprio diritto interno.

 

Articolo 339

Relazione con altri titoli

Le disposizioni del presente titolo integrano le norme specifiche sulla trasparenza di cui a quei titoli della presente rubrica cui si applica il presente titolo.
 

TITOLO X

BUONE PRASSI DI REGOLAMENTAZIONE E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE
 

Articolo 340

Principi generali

1. Ciascuna parte è libera di determinare a norma del presente accordo un approccio alle buone prassi di regolamentazione che sia coerente con il quadro giuridico, le prassi, le procedure e i principi fondamentali (49) che ne sottendono il sistema regolamentare.

2. Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi in modo da imporre alle parti di:

a) discostarsi dalle procedure interne per l’elaborazione e l’adozione di misure di regolamentazione;

b) prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l’adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il raggiungimento di obiettivi di politica pubblica; o

c) conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione.

3. Il presente titolo lascia impregiudicato il diritto di una parte di definire o regolamentare i propri livelli di protezione per perseguire o promuovere obiettivi di politica pubblica in settori come:

a) la salute pubblica;

b) la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali;

c) la salute e la sicurezza sul lavoro;

d) le condizioni di lavoro;

e) l’ambiente, compresi i cambiamenti climatici;

f) la protezione dei consumatori;

g) la protezione sociale e la sicurezza sociale;

h) la protezione dei dati e la cibersicurezza;

i) la diversità culturale;

j) l’integrità e la stabilità del sistema finanziario e la protezione degli investitori;

k) la sicurezza energetica; e

l) l’antiriciclaggio.

A fini di chiarezza, in particolare ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, continuano ad applicarsi i diversi modelli di relazioni industriali, tra cui il ruolo e l’autonomia delle parti sociali, previsti dalle leggi e prassi nazionali di una parte, comprese le leggi e le prassi in materia di contrattazione collettiva e attuazione dei contratti collettivi.

4. Le misure di regolamentazione non costituiscono un ostacolo dissimulato agli scambi commerciali.

 

Articolo 341

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) autorità di regolamentazione»:

i) per l’Unione europea, la Commissione europea; e

ii) per il Regno Unito, il governo di Sua Maestà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le amministrazioni con poteri devoluti del Regno Unito;

b) «misure di regolamentazione»:

i) per l’Unione:

A) i regolamenti e le direttive di cui all’articolo 288 TFUE; e

B) gli atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e

ii) per il Regno Unito:

A) la legislazione primaria; e

B) la legislazione secondaria.

 

Articolo 342

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle misure di regolamentazione proposte o adottate, secondo il caso, dall’autorità di regolamentazione di ciascuna parte in relazione alle materie contemplate dai titoli da I a IX, dai titoli XI e XII della presente rubrica e dalla rubrica sesta.

2. Gli articoli 351 e 352 si applicano anche ad altre misure di applicazione generale proposte o adottate dall’autorità di regolamentazione di una parte in relazione alle materie contemplate dai titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono pertinenti per le attività di cooperazione regolamentare, come orientamenti, documenti strategici o raccomandazioni.

3. Il presente titolo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, prassi o approcci di regolamentazione degli Stati membri.

4. Sulle disposizioni del presente titolo prevalgono le disposizioni specifiche contenute nei titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto necessario all’applicazione di dette disposizioni specifiche.

 

Articolo 343

Coordinamento interno

Ciascuna parte dispone di processi o meccanismi di coordinamento interno o di riesame delle misure di regolamentazione che elabora la sua autorità di regolamentazione. Detti processi o meccanismi dovrebbero anche provvedere a:

a) promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle previste nel presente titolo;

b) individuare ed evitare inutili duplicazioni e prescrizioni incoerenti tra le misure di regolamentazione di una stessa parte;

c) assicurare la conformità con gli obblighi della parte nel commercio e negli investimenti internazionali; e

d) promuovere la riflessione sull’impatto delle misure di regolamentazione in preparazione, anche sulle piccole e medie imprese (50) conformemente alle norme e procedure della parte.

 

Articolo 344

Descrizione dei processi e meccanismi

Ciascuna parte rende pubblica la descrizione dei processi o meccanismi di cui si avvale la sua autorità di regolamentazione per elaborare, valutare o riesaminare le misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a norme, orientamenti o procedure pertinenti, anche per quanto riguarda le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.

 

Articolo 345

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste

1. Ciascuna parte rende pubblico, quanto meno annualmente e conformemente alle proprie norme e procedure, un elenco delle misure di regolamentazione principali (51) che la sua autorità di regolamentazione prevede ragionevolmente di proporre o adottare entro l’anno. L’autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire cosa costituisca misura di regolamentazione «principale» ai fini degli obblighi derivanti dal presente titolo.

2. Per ogni misura di regolamentazione principale ripresa nell’elenco di cui al paragrafo 1, ciascuna parte dovrebbe quanto prima rendere pubblici anche:

a) una breve descrizione dell’ambito di applicazione e degli obiettivi; e

b) il calendario previsto per l’adozione se disponibile, comprese eventuali possibilità di consultazione pubblica.

 

Articolo 346

Consultazione pubblica

1. Nell’elaborare una misura di regolamentazione principale, ciascuna parte provvede conformemente alle proprie norme e procedure affinché la sua autorità di regolamentazione:

a) pubblichi il progetto di misura di regolamentazione o i documenti di consultazione con dettagli sufficienti sulla misura in preparazione, in modo che chiunque possa valutare se e quanto significativamente detta misura può incidere sui suoi interessi;

b) offra a chiunque ragionevoli possibilità, su base non discriminatoria, di presentare osservazioni; e

c) esamini le osservazioni ricevute.

2. Ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione si avvalga di mezzi di comunicazione elettronici e si adoperi per mantenere a disposizione del pubblico servizi online gratuiti, per pubblicare le misure di regolamentazione e i documenti di cui al paragrafo 1, lettera a), e ricevere osservazioni riguardo alle consultazioni pubbliche.

3. Ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione renda pubblica, conformemente alle proprie norme e procedure, una sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo.

 

Articolo 347

Valutazione d’impatto

1. Ciascuna parte afferma l’intenzione di provvedere affinché la sua autorità di regolamentazione svolga conformemente alle proprie norme e procedure la valutazione d’impatto delle misure di regolamentazione principali in preparazione. Dette regole e procedure possono prevedere eccezioni.

2. Nello svolgere una valutazione d’impatto ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione disponga di processi e meccanismi che promuovano una riflessione sui fattori seguenti:

a) necessità della misura di regolamentazione, comprese la natura e l’importanza del problema che intende affrontare;

b) eventuali opzioni regolamentari o non regolamentari, fattibili e appropriate, che permettano di conseguire gli obiettivi di politica pubblica della parte, compresa quella di non regolamentare;

c) per quanto possibile e pertinente, impatto sociale, economico e ambientale potenziale di tali opzioni, anche sul commercio e gli investimenti internazionali e, conformemente alle proprie norme e procedure, sulle piccole e medie imprese; e

d) ove opportuno, rapporto tra le opzioni in esame e gli standard internazionali pertinenti, incluse le ragioni di eventuali divergenze.

3. Per la valutazione d’impatto di una misura di regolamentazione svolta da un’autorità di regolamentazione, ciascuna parte dispone che la propria autorità di regolamentazione stenda una relazione finale che espone i fattori considerati nella valutazione e i risultati pertinenti. Per quanto possibile, ciascuna parte rende pubbliche tali relazioni entro la data in cui è resa pubblica una proposta di misura di regolamentazione di cui all’articolo 341, lettera b), punto i), lettera A), o lettera b), punto ii), lettera A), o una misura di regolamentazione di cui all’articolo 341, lettera b), punto i), lettera B) o lettera b), punto ii), lettera B).

 

Articolo 348

Valutazione retrospettiva

1. Ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione mantenga in essere processi o meccanismi per lo svolgimento di valutazioni periodiche retrospettive delle misure di regolamentazione in vigore, ove opportuno.

2. Nell’effettuare una valutazione periodica retrospettiva, ciascuna parte si adopera per vagliare eventuali possibilità di conseguire più efficacemente gli obiettivi di politica pubblica e ridurre gli oneri normativi superflui, anche a carico delle piccole e medie imprese.

3. Ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione renda pubblici eventuali progetti e i risultati di tali valutazioni retrospettive.

 

Articolo 349

Registro di regolamentazione

Ciascuna parte provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano pubblicate in un apposito registro che identifichi dette misure e sia accessibile al pubblico gratuitamente online. Il registro dovrebbe permettere la ricerca delle misure di regolamentazione per citazione o per lemma. Ciascuna parte aggiorna il proprio registro periodicamente.

 

Articolo 350

Scambio di informazioni sulle buone prassi regolamentari

Le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sulle buone prassi regolamentari di cui al presente titolo, anche in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare.

 

Articolo 351

Attività di cooperazione regolamentare

1. Le parti possono intraprendere attività di cooperazione regolamentare su base volontaria, fatta salva l’autonomia dei rispettivi processi decisionali e ordinamenti giuridici. Una parte può rifiutarsi di intraprendere attività di cooperazione regolamentare oppure ritirarsi da dette attività. La parte che si rifiuti di intraprendere attività di cooperazione regolamentare o si ritiri da dette attività dovrebbe motivare la decisione all’altra parte.

2. Ciascuna parte può proporre all’altra parte attività di cooperazione regolamentare. Essa presenta la proposta tramite il punto di contatto designato conformemente all’articolo 353. L’altra parte esamina la proposta entro un termine ragionevole e comunica alla parte proponente se ritiene che l’attività sia adatta per la cooperazione regolamentare.

3. Al fine di individuare attività adatte per la cooperazione regolamentare, ciascuna parte considera:

a) l’elenco di cui all’articolo 345, paragrafo 1; e

b) le proposte di attività di cooperazione regolamentare presentate da soggetti di una parte, che siano motivate e corredate di informazioni pertinenti.

4. Se le parti decidono di intraprendere un’attività di cooperazione regolamentare, l’autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per, ove opportuno:

a) informare l’autorità di regolamentazione dell’altra parte dell’elaborazione di nuove misure di regolamentazione o della revisione di misure esistenti e di altre misure di applicazione generale di cui all’articolo 342, paragrafo 2, che sono pertinenti per l’attività di cooperazione regolamentare;

b) su richiesta, fornire informazioni e discutere delle misure di regolamentazione e altre misure di applicazione generale di cui all’articolo 342, paragrafo 2, che sono pertinenti per l’attività di cooperazione regolamentare; e

c) in sede di elaborazione di nuove misure di regolamentazione o revisione di misure esistenti o di altre misure di applicazione generale di cui all’articolo 342, paragrafo 2, considerare nella misura del possibile l’impostazione regolamentare dell’altra parte su questioni identiche o analoghe.

 

Articolo 352

Comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare

1. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare ha le funzioni seguenti:

a) migliora e promuove le buone prassi di regolamentazione e la cooperazione regolamentare tra le parti;

b) scambia pareri sulle attività di cooperazione proposte o svolte a norma dell’articolo 351;

c) incoraggia la cooperazione regolamentare e il relativo coordinamento nelle sedi internazionali, compresi scambi bilaterali periodici di informazioni su attività pertinenti in corso o in programma, ove opportuno.

2. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare può invitare alle sue riunioni persone interessate.

 

Articolo 353

Punti di contatto

Entro un mese dall’entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare lo scambio di informazioni tra le parti.

 

Articolo 354

Non applicazione del meccanismo di risoluzione

Alle controversie sull’interpretazione e sull’applicazione del presente titolo non si applica il titolo I della parte sesta.
 

TITOLO XI

PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 355

Principi e obiettivi

1. Le parti riconoscono che gli scambi e gli investimenti tra l’Unione e il Regno Unito secondo le modalità stabilite nel presente accordo richiedono condizioni che garantiscano parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale tra le parti e assicurino che gli scambi e gli investimenti avvengano in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della tutela dell’ambiente e affermano l’impegno a promuovere uno sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali che concorra al conseguimento dello sviluppo sostenibile.

3. Ciascuna parte ribadisce la propria ambizione di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell’economia entro il 2050.

4. Le parti concordano sul fatto che le loro relazioni economiche possono produrre benefici in modo reciprocamente soddisfacente solo se gli impegni relativi alla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale resistono alla prova del tempo, prevenendo le distorsioni degli scambi o degli investimenti e contribuendo allo sviluppo sostenibile. Le parti riconoscono tuttavia che lo scopo del presente titolo non è di armonizzare gli standard delle parti. Le parti sono determinate a mantenere e migliorare i rispettivi standard elevati nei settori contemplati dal presente titolo.

 

Articolo 356

Diritto di regolamentare, approccio precauzionale (52) e informazioni scientifiche e tecniche

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di stabilire politiche e priorità nei settori contemplati dal presente titolo, di stabilire i livelli di protezione ritenuti opportuni e di adottare o modificare la propria legislazione e le proprie politiche nei singoli settori coerentemente agli impegni internazionali di ciascuna parte, inclusi gli impegni di cui al presente titolo.

2. Le parti riconoscono che, conformemente all’approccio precauzionale, qualora vi siano ragionevoli motivi di temere che sussistano potenziali minacce di danni gravi o irreversibili all’ambiente o alla salute umana, la mancanza di piena certezza scientifica non può essere invocata quale giustificazione per impedire a una parte di adottare misure adeguate per prevenire tali danni.

3. Ciascuna parte elabora e applica le misure di protezione dell’ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e degli standard, linee guida o raccomandazioni internazionali.

 

Articolo 357

Risoluzione delle controversie

La parte sesta, titolo I, non si applica al presente capo, a eccezione dell’articolo 356, paragrafo 2. Gli articoli 408 e 409 si applicano all’articolo 355, paragrafo 3.
 

CAPO 2

POLITICA DELLA CONCORRENZA
 

Articolo 358

Principi e definizioni

1. Le parti riconoscono l’importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali possono falsare il gioco della concorrenza e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

2. Ai fini del presente capo, per «operatore economico» si intende un soggetto o un gruppo di soggetti costituente un’entità economica unica, quale ne sia lo status giuridico, che esercita un’attività economica offrendo beni o servizi su un mercato.

 

Articolo 359

Diritto della concorrenza

1. In riconoscimento dei principi di cui all’articolo 358, ciascuna parte mantiene in vigore una legislazione in materia di concorrenza che affronti efficacemente le seguenti pratiche commerciali anticoncorrenziali:

a) accordi tra operatori economici, decisioni di associazioni di operatori economici e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;

b) abuso di posizione dominante da parte di uno o più operatori economici; e

c) per il Regno Unito, fusioni o acquisizioni e, per l’Unione, concentrazioni, tra operatori economici che possono produrre effetti anticoncorrenziali significativi.

2. La legislazione in materia di concorrenza di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli operatori economici, quale ne sia la nazionalità o l’assetto proprietario.

3. Ciascuna parte può prevedere deroghe alla propria legislazione in materia di concorrenza per perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, a condizione che le deroghe previste siano trasparenti e proporzionate a detti obiettivi.

 

Articolo 360

Applicazione

1. Ciascuna parte adotta le misure appropriate per applicare la propria legislazione in materia di concorrenza nel proprio territorio.

2. Ciascuna parte mantiene una o più autorità operativamente indipendenti al fine di applicare in modo efficace la legislazione in materia di concorrenza.

3. Ciascuna parte applica la propria legislazione in materia di concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio nel rispetto dei principi di equità procedurale, compresi i diritti di difesa degli operatori economici, quale che ne sia la nazionalità o l’assetto proprietario.

 

Articolo 361

Cooperazione

1. Le parti riconoscono che, per conseguire gli obiettivi del presente capo e concorrere all’effettivo rispetto del diritto della concorrenza di entrambe, è importante che le rispettive autorità garanti della concorrenza cooperino per quanto riguarda l’evoluzione della politica della concorrenza e le attività di applicazione delle norme.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione europea o le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, da un lato, e l’autorità o le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito, dall’altro, si adoperano per cooperare e coordinarsi, ove possibile e opportuno, in relazione ai loro atti di applicazione nei confronti degli stessi comportamenti o operazioni o di comportamenti o operazioni connessi.

3. Per agevolare la cooperazione e il coordinamento di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione europea e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, da un lato, e l’autorità o le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito, dall’altro, possono scambiarsi informazioni nella misura consentita dalla legislazione di ciascuna parte.

4. Per attuare gli obiettivi del presente articolo, le parti possono concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento tra la Commissione europea, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la o le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito, che può comprendere condizioni per lo scambio e l’uso di informazioni riservate.

 

Articolo 362

Risoluzione delle controversie

Il presente capo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui al titolo I della parte sei.
 

CAPO 3

CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI
 

Articolo 363

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a) «operatore economico»: un soggetto o un gruppo di soggetti costituente un’entità economica unica, quale ne sia lo status giuridico, che esercita un’attività economica offrendo beni o servizi su un mercato;

b) «sovvenzione»: un’assistenza finanziaria che

i) deriva dalle risorse delle parti, compresi:

A) un trasferimento diretto o contingente di fondi, quali sovvenzioni dirette, prestiti o garanzie sui prestiti;

B) la rinuncia a entrate altrimenti dovute; o

C) la fornitura di beni o servizi, oppure l’acquisto di beni o servizi;

ii) conferisce un vantaggio economico a uno o più operatori economici;

iii) è specifico in quanto avvantaggia, di diritto o di fatto, taluni operatori economici rispetto ad altri in relazione alla produzione di determinati beni o servizi; e

iv) ha o potrebbe avere effetti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii):

a) una misura fiscale non è considerata specifica a meno che:

i) alcuni operatori economici ottengano una riduzione del debito d’imposta che sarebbe stato altrimenti a loro carico nell’ambito del regime fiscale normale; e

ii) tali operatori economici siano trattati in modo più favorevole rispetto ad altri che si trovino in una situazione comparabile nell’ambito del regime fiscale normale; ai fini del presente punto, un regime normale di tassazione è definito dal suo obiettivo interno, dalle sue caratteristiche (quali la base imponibile, il soggetto passivo, l’evento imponibile o l’aliquota d’imposta) e da un’autorità autonoma dal punto di vista istituzionale, procedurale, economico e finanziario, che è competente per definire le caratteristiche del regime in oggetto;

b) in deroga alla lettera a), una sovvenzione non è considerata specifica se è giustificata da principi intrinseci alla concezione del sistema generale; nel caso delle misure fiscali, esempi di tali principi intrinseci sono la necessità di combattere la frode o l’evasione fiscale, la gestibilità amministrativa, l’elusione della doppia imposizione, il principio di neutralità fiscale, la progressività dell’imposta sul reddito e la sua finalità ridistributiva o la necessità di rispettare la capacità contributiva dei contribuenti;

c) n deroga alla lettera a), i contributi per finalità speciali non sono considerati specifici se la loro concezione risponde a obiettivi non economici di interesse pubblico, come la necessità di limitare l’impatto negativo di determinate attività o prodotti sull’ambiente o sulla salute umana, nella misura in cui gli obiettivi di politica pubblica non siano discriminatori (53).

 

Articolo 364

Ambito di applicazione ed eccezioni

1. Gli articoli 366, 367 e 374 non si applicano alle sovvenzioni concesse per compensare i danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali di natura non economica.

2. Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di concedere sovvenzioni a carattere sociale destinate ai consumatori finali.

3. Le sovvenzioni concesse su base temporanea per far fronte a un’emergenza economica nazionale o mondiale sono mirate, proporzionate ed efficaci per porre rimedio all’emergenza in questione. Gli articoli 367 e 374 non si applicano a tali sovvenzioni.

4. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni il cui importo totale concesso a un singolo operatore economico sia inferiore a 325 000 diritti speciali di prelievo nell’arco di tre esercizi finanziari. Il consiglio di partenariato può modificare tale soglia.

5. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni soggette alle disposizioni della parte IV o dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura e alle sovvenzioni connesse al commercio di pesce e di prodotti ittici.

6. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni relative al settore audiovisivo.

7. L’articolo 371 non si applica alle sovvenzioni finanziate con risorse di una parte a livello sovranazionale.

8. Ai fini delle sovvenzioni ai vettori aerei, ogni riferimento agli «effetti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti» nel presente capo è inteso come «effetti sulla concorrenza tra vettori aerei delle parti nella fornitura di servizi di trasporto aereo», compresi i servizi di trasporto aereo che non rientrano nel titolo I della rubrica seconda.

 

Articolo 365

Servizi di interesse economico pubblico

1. Le sovvenzioni concesse agli operatori economici incaricati di particolari compiti di interesse pubblico, compresi gli obblighi di servizio pubblico, sono soggette all’articolo 366 nella misura in cui l’applicazione dei principi enunciati in tale articolo non osti all’adempimento, di diritto o di fatto, della specifica missione affidata all’operatore economico interessato. Il compito è assegnato in anticipo in modo trasparente.

2. Le parti garantiscono che l’importo della compensazione concessa a un operatore economico incaricato di un compito di interesse pubblico sia limitato a quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento di tale compito, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’esecuzione di detto compito. Le parti garantiscono che la compensazione concessa non sia utilizzata per sovvenzionare attività che esulano dall’ambito del compito assegnato. Le compensazioni inferiori a 15 milioni di diritti speciali di prelievo per compito non sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 369. Il consiglio di partenariato può modificare tale soglia.

3. Il presente capo non si applica se la compensazione totale a favore di un operatore economico che svolge compiti di interesse pubblico è inferiore a 750 000 diritti speciali di prelievo nell’arco di tre esercizi finanziari. Il consiglio di partenariato può modificare tale soglia.

 

Articolo 366

Principi

1. Al fine di assicurare che non siano concesse sovvenzioni che possano avere effetti rilevanti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte predispone e mantiene un sistema efficace di controllo delle sovvenzioni il quale garantisca che la concessione di una sovvenzione rispetti i seguenti principi:

a) le sovvenzioni perseguono uno obiettivo specifico di interesse pubblico per porre rimedio a un fallimento del mercato individuato o per rispondere a una logica di equità, quali difficoltà sociali o problemi di distribuzione («l’obiettivo»);

b) le sovvenzioni sono proporzionate e limitate a quanto necessario per conseguire l’obiettivo;

c) le sovvenzioni sono concepite in modo da indurre un cambiamento del comportamento economico del beneficiario volto a favorire il conseguimento dell’obiettivo e che non sarebbe raggiunto senza la concessione di sovvenzioni;

d) le sovvenzioni non dovrebbero di norma compensare i costi che il beneficiario avrebbe finanziato in assenza di sovvenzioni;

e) le sovvenzioni sono uno strumento strategico adeguato per conseguire un obiettivo di politica pubblica e tale obiettivo non può essere conseguito con altri mezzi meno distorsivi;

f) il contributo positivo delle sovvenzioni al conseguimento dell’obiettivo prevale sugli eventuali effetti negativi, in particolare sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte applica, ove pertinente, le condizioni di cui all’articolo 367 se le sovvenzioni in questione hanno o potrebbero avere effetti rilevanti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

3. Spetta a ciascuna parte definire le modalità di attuazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in fase di concezione del sistema di controllo delle sovvenzioni nel proprio diritto interno, a condizione che ciascuna parte garantisca che gli obblighi a norma dei paragrafi 1 e 2 siano attuati nella propria legislazione in modo che la legittimità di una sovvenzione individuale sia determinata dai principi.

 

Articolo 367

Sovvenzioni vietate e convenzioni soggette a condizioni

1. Di seguito sono riportate le categorie di sovvenzioni di cui all’articolo 366, paragrafo 2, e le condizioni a esse applicabili. Il consiglio di partenariato può aggiornare tali disposizioni nella misura necessaria per garantire l’applicazione del presente articolo nel tempo.

Sovvenzioni sotto forma di garanzie illimitate

2. Sono vietate le sovvenzioni sotto forma di garanzia di debiti o passività di un operatore economico senza limitazioni quanto all’importo di tali debiti e passività o alla durata di tale garanzia.

Salvataggio e ristrutturazione

3. Sono vietate le sovvenzioni per la ristrutturazione di un operatore economico in difficoltà o insolvente senza che questi abbia elaborato un piano di ristrutturazione credibile. Il piano di ristrutturazione è basato su ipotesi realistiche volte a permettere all’operatore economico insolvente o in difficoltà di ripristinare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine. Durante l’elaborazione del piano di ristrutturazione, l’operatore economico può ricevere un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di prestiti o garanzie sui prestiti. Fatta eccezione per le piccole e medie imprese, l’operatore economico o i suoi proprietari, creditori o nuovi investitori contribuiscono al costo della ristrutturazione con fondi o beni considerevoli. Ai fini del presente paragrafo, per operatore economico in difficoltà o insolvente si intende un soggetto economico che, senza la sovvenzione, sarebbe quasi certamente destinato a cessare la propria attività a breve e medio termine.

4. Salvo circostanze eccezionali, le sovvenzioni per il salvataggio e la ristrutturazione di operatori economici insolventi o in difficoltà dovrebbero essere consentite solo se contribuiscono a un obiettivo di interesse pubblico, evitando disagi sociali o prevenendo gravi disfunzioni del mercato, in particolare per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro o l’interruzione di un servizio importante difficilmente replicabile. Salvo in caso di circostanze imprevedibili non causate dal beneficiario, tali sovvenzioni non dovrebbero essere concesse più di una volta su un periodo di cinque anni.

5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle sovvenzioni a banche, enti creditizi e compagnie di assicurazione in difficoltà o in stato di insolvenza.

Banche, enti creditizi e compagnie di assicurazione

6. Fatto salvo l’articolo 184, le sovvenzioni per la ristrutturazione di banche, enti creditizi e compagnie di assicurazioni possono essere concesse solo sulla base di un piano di ristrutturazione credibile che ripristini la redditività a lungo termine. Se non è possibile dimostrare in modo credibile il ripristino della redditività a lungo termine, le sovvenzioni a banche, enti creditizi o compagnie di assicurazioni sono limitate a quanto necessario per garantire la loro liquidazione e uscita dal mercato, riducendo al minimo l’importo delle sovvenzioni e i loro effetti negativi sugli scambi e gli investimenti tra le parti.

7. Occorre garantire che l’autorità che concede l’aiuto sia adeguatamente remunerata per la sovvenzione alla ristrutturazione e che il beneficiario, i suoi azionisti, i suoi creditori o il gruppo di imprese cui il beneficiario appartiene contribuiscano in maniera significativa con risorse proprie ai costi della ristrutturazione o liquidazione. Le sovvenzioni a sostegno della fornitura di liquidità sono temporanee, non sono utilizzate per assorbire le perdite e non diventano un sostegno al capitale. All’autorità concedente è corrisposta una remunerazione adeguata per le sovvenzioni concesse a sostegno della fornitura di liquidità.

Sussidi alle esportazioni

8. Sono vietate le sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto (54), singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’andamento delle esportazioni relative a beni o servizi, tranne per quanto riguarda:

a) l’assicurazione del credito a breve termine per i rischi non assicurabili sul mercato; o

b) i crediti all’esportazione e le garanzie sui crediti all’esportazione o i programmi di assicurazione consentiti in conformità dell’accordo SCM, in combinato disposto con gli adeguamenti necessari in tale contesto.

9. Ai fini del paragrafo 8, lettera a), per «rischi assicurabili sul mercato» si intendono i rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi con rischi assicurabili sul mercato (55). Si può ritenere che un paese sia temporaneamente escluso dal gruppo dei paesi con rischi assicurabili sul mercato se manca una sufficiente capacità del mercato privato a causa di:

a) una contrazione significativa della capacità privata di assicurazione del credito;

b) un deterioramento significativo dei rating del settore sovrano; o

c) n deterioramento significativo dei risultati del settore societario.

10. Tale esclusione temporanea di un paese con rischi assicurabili sul mercato prende effetto, per quanto riguarda una parte, conformemente a una decisione della parte in questione adottata sulla base dei criteri di cui al paragrafo 9 e solo se detta parte adotta tale decisione. La pubblicazione della decisione costituisce notifica all’altra parte dell’esclusione temporanea per quanto riguarda la prima parte.

11. Se un assicuratore sovvenzionato garantisce una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione, qualsiasi copertura assicurativa dei rischi assicurabili sul mercato deve essere fornita su base commerciale. In tal caso, l’assicuratore non può beneficiare, direttamente o indirettamente, di sovvenzioni per la copertura assicurativa dei rischi assicurabili sul mercato.

Sovvenzioni condizionate all’uso di contenuti nazionali

12. Fatti salvi gli articoli 132 e 133, sono vietate le sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’impiego preferenziale di beni o servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Grandi progetti di cooperazione transfrontaliera o internazionale

13. Possono essere concesse sovvenzioni nel contesto di grandi progetti di cooperazione transfrontaliera o internazionale, come quelli nei settori dei trasporti, dell’energia, dell’ambiente, della ricerca e sviluppo, e di progetti di prima diffusione volti a incentivare l’emergere e la diffusione di nuove tecnologie (esclusa l’industria manifatturiera). Tali progetti di cooperazione transfrontaliera o internazionale devono produrre benefici non solo per gli operatori economici o il settore o gli Stati partecipanti, ma devono apportare vantaggi e avere un impatto più ampi grazie a effetti di ricaduta che non vadano esclusivamente a vantaggio dello Stato che concede la sovvenzione, del settore interessato e del beneficiario.

Energia e ambiente

14. Le parti riconoscono l’importanza di un sistema energetico sicuro, accessibile e sostenibile e della sostenibilità ambientale, in particolare in relazione alla lotta ai cambiamenti climatici che rappresentano una minaccia all’esistenza dell’umanità. Pertanto, fatto salvo l’articolo 366, le sovvenzioni in relazione all’energia e all’ambiente mirano a incentivare il beneficiario a realizzare un sistema energetico sicuro, economicamente accessibile e sostenibile e un mercato dell’energia competitivo ed efficiente o ad aumentare il livello di tutela ambientale rispetto al livello che si otterrebbe in assenza della sovvenzione. Tali sovvenzioni non esonerano il beneficiario dagli obblighi derivanti dalle sue responsabilità in quanto inquinatore ai sensi della legislazione della parte interessata.

Sovvenzioni ai vettori aerei per l’operatività delle rotte

15. Non sono concesse sovvenzioni a un vettore aereo (56) per l’operatività di rotte a eccezione dei seguenti casi:

a) se sussiste un obbligo di servizio pubblico, a norma dell’articolo 365;

b) nei casi particolari in cui detto finanziamento apporti benefici alla società in generale; o

c) in quanto sovvenzioni di avviamento per l’apertura di nuove rotte agli aeroporti regionali, a condizione che tale sovvenzione aumenti la mobilità dei cittadini e stimoli lo sviluppo regionale.

 

Articolo 368

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte provvede affinché gli operatori economici utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l’obiettivo specifico per il quale sono state concesse.

 

Articolo 369

Trasparenza

1. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte, entro sei mesi dalla concessione della sovvenzione, mette a disposizione del pubblico, su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica, le seguenti informazioni:

a) la base giuridica e l’obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;

b) il nome del beneficiario della sovvenzione, se disponibile;

c) la data di concessione della sovvenzione, la durata della sovvenzione e qualsiasi altro termine collegato alla sua concessione; e

d) l’importo della sovvenzione o l’importo iscritto a bilancio per la sovvenzione.

2. Per le sovvenzioni sotto forma di misure fiscali, le informazioni sono pubblicate entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. Gli obblighi di trasparenza per le sovvenzioni sotto forma di misure fiscali riguardano le stesse informazioni elencate al paragrafo 1, a eccezione delle informazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, che possono essere indicate come intervallo.

3. Oltre all’obbligo di cui al paragrafo 1, le parti mettono a disposizione informazioni sulle sovvenzioni conformemente al paragrafo 4 o 5.

4. Per l’Unione, il rispetto del paragrafo 3 del presente articolo significa che, per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul suo territorio, entro sei mesi dalla concessione della sovvenzione le informazioni sono rese pubbliche su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica che consenta alle parti interessate di valutare la conformità ai principi di cui all’articolo 366.

5. Per il Regno Unito, il rispetto del paragrafo 3 significa che il Regno Unito garantisce che:

a) se una parte interessata comunica all’autorità che concede la sovvenzione che può impugnare dinanzi a una giurisdizione:

i) la concessione di una sovvenzione a opera di un’autorità concedente; o

ii) qualsiasi decisione pertinente dell’autorità, dell’organismo o dell’autorità indipendente che concede la sovvenzione;

b) allora, entro 28 giorni dalla presentazione per iscritto della richiesta, l’autorità che concede la sovvenzione, l’organismo o l’autorità indipendente deve comunicare a detta parte interessata le informazioni che le consentano di valutare l’applicazione dei principi di cui all’articolo 366, fatte salve eventuali restrizioni proporzionate che perseguono un obiettivo legittimo, quali la sensibilità commerciale, la riservatezza o il segreto professionale.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono fornite alla parte interessata al fine di consentirle di prendere una decisione informata in merito all’opportunità di far valere una pretesa o di comprendere e identificare correttamente le questioni oggetto della controversia dinanzi all’organo giurisdizionale.

6. Ai fini del presente articolo e degli articoli 372 e 373, per «parte interessata» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, operatore economico o associazione di operatori economici i cui interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di una sovvenzione, in particolare i beneficiari della sovvenzione, i loro concorrenti o le pertinenti associazioni di categoria.

7. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti dalle rispettive legislazioni in materia di libertà di informazione o di accesso ai documenti.

 

Articolo 370

Consultazioni sul controllo delle sovvenzioni

1. Se una parte ritiene che l’altra parte abbia concesso una sovvenzione o che esistano prove evidenti che l’altra parte intende concedere una sovvenzione e che la concessione della sovvenzione ha o potrebbe avere effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, essa può chiedere all’altra parte una spiegazione del modo in cui i principi di cui all’articolo 366 sono stati rispettati in relazione a tale sovvenzione.

2. Una parte può anche richiedere le informazioni elencate all’articolo 369, paragrafo 1, nella misura in cui esse non siano già state rese pubbliche su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica a norma dell’articolo 369, paragrafo 1, o non siano state rese disponibili in modo facile e facilmente accessibile.

3. La parte interpellata comunica le informazioni richieste per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La parte che si trovi impossibilitata a comunicare alcune delle informazioni richieste ne spiega le ragioni nella risposta scritta.

4. Se, dopo aver ricevuto le informazioni richieste, la parte richiedente ritiene ancora che la sovvenzione concessa o prevista dall’altra parte abbia o possa avere effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, essa può chiedere consultazioni in seno al comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile. La richiesta è formulata per iscritto e comprende una spiegazione dei motivi addotti dalla parte richiedente per chiedere la consultazione.

5. Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile compie ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Il comitato tiene la sua prima riunione entro 30 giorni dalla richiesta di consultazione.

6. Il calendario delle consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

 

Articolo 371

Autorità o organo indipendente e cooperazione

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un’autorità o organo indipendente sotto il profilo operativo cui è conferito un ruolo adeguato nel regime di controllo delle sovvenzioni. L’autorità o organo indipendente gode delle necessarie garanzie di indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni operative e opera con imparzialità.

2. Ciascuna parte incoraggia la propria autorità o organo indipendente a cooperare con l’omologa o omologo dell’altra parte sulle questioni di interesse comune nell’ambito delle rispettive funzioni ed entro i limiti stabiliti dal rispettivo quadro giuridico, compresa se del caso l’applicazione degli articoli da 363 a 369. Le parti o le rispettive autorità o organi indipendenti possono convenire un quadro distinto di cooperazione tra le stesse autorità indipendenti.

 

Articolo 372

Giudici

1. Ciascuna parte provvede, in conformità della propria normativa generale e del proprio ordinamento costituzionale, affinché i propri giudici abbiano competenza a:

a) esaminare le decisioni di sovvenzionamento adottate dall’autorità di concessione o, nel caso, dall’autorità o organo indipendente, al fine di verificare l’osservanza della normativa adottata in attuazione dell’articolo 366;

b) esaminare qualsiasi altra decisione d’interesse dell’autorità o organo indipendente e qualsiasi inerzia d’interesse;

c) imporre misure correttive efficaci in relazione alle lettere a) o b), tra cui l’imposizione di una sospensione, un divieto o un obbligo di agire all’autorità di concessione, il riconoscimento di un risarcimento danni e il recupero di una sovvenzione presso il beneficiario, se e per quanto tali misure correttive sono previste dalla normativa della parte alla data di entrata in vigore del presente accordo;

d) conoscere delle pretese avanzate da parti interessate riguardo a sovvenzioni contemplate nel presente capo, laddove il diritto della parte legittimi la parte interessata a far valere una pretesa sulla sovvenzione.

2. Ciascuna parte ha il diritto di intervenire nei casi di cui al paragrafo 1, se necessario con l’autorizzazione del giudice interessato, in conformità delle leggi e procedure generali dell’altra parte.

3. Fatti salvi gli obblighi di mantenere o se necessario di istituire le competenze, le misure correttive e i diritti di intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 373, nulla nel presente articolo impone alle parti di istituire diritti di azione, misure correttive o procedure, ovvero di ampliare la portata o i motivi della verifica delle decisioni delle rispettive autorità pubbliche, andando oltre quelli previsti nel rispettivo diritto alla data di entrata in vigore del presente accordo.

4. Nulla nel presente articolo impone alle parti di ampliare la portata o i motivi del riesame in sede giudiziaria delle leggi emanate dal Parlamento del Regno Unito, degli atti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea o degli atti del Consiglio dell’Unione europea, andando oltre quelli previsti nel rispettivo diritto alla data di entrata in vigore del presente accordo (57).

 

Articolo 373

Recupero

1. Ciascuna parte predispone un meccanismo efficace di recupero delle sovvenzioni in conformità delle disposizioni che seguono, fatte salve le altre misure correttive previste dal proprio diritto (58).

2. Ciascuna parte provvede affinché, sempreché la parte interessata di cui all’articolo 369 contesti la decisione di sovvenzionamento in sede giudiziaria entro il termine fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il recupero possa essere disposto se il giudice di una parte constata un errore materiale di diritto, ossia:

a) la misura che costituisce sovvenzione non è stata trattata come tale dal concedente;

b) il concedente la sovvenzione non ha applicato i principi enunciati all’articolo 366, quali attuati nel diritto della parte, ovvero li ha applicati in un modo che risulta carente rispetto ai parametri di verifica applicabili nel diritto della parte; o

c) decidendo di concedere la sovvenzione, il concedente ha esorbitato i propri poteri o ne ha abusato con riferimento ai principi enunciati all’articolo 366, quali attuati nel diritto della parte.

3. Ai fini del presente articolo il termine è determinato come segue:

a) per l’Unione, il termine decorre dalla data in cui le informazioni previste all’articolo 369, paragrafi 1, 2 e 4, sono messe a disposizione sul sito web ufficiale o nella banca dati pubblica, e non può essere inferiore a un mese;

b) per il Regno Unito:

i) il termine decorre dalla data in cui le informazioni previste all’articolo 369, paragrafi 1 e 2, sono messe a disposizione sul sito web ufficiale o nella banca dati pubblica;

ii) il termine scade un mese dopo la pubblicazione, salvo se prima di tale data la parte interessata chiede informazioni nell’ambito della procedura prevista all’articolo 369, paragrafo 5;

iii) dalla data in cui la parte interessata riceve informazioni di cui all’articolo 369, paragrafo 5, lettera b), sufficienti per gli scopi indicati nello stesso paragrafo, la scadenza del termine è posticipata di un ulteriore mese;

iv) la data di ricevimento delle informazioni di cui al punto iii) è la data alla quale l’autorità di concessione attesta di aver fornito informazioni di cui all’articolo 369, paragrafo 5, lettera b), sufficienti per gli scopi indicati, indipendentemente dall’eventualità che dopo tale data ci sia stata una corrispondenza ulteriore o chiarificatrice;

v) i periodi di cui ai punti i), ii) e iii) possono essere prolungati per via normativa.

4. Per i regimi, ai fini del paragrafo 3, lettera b), il termine decorre dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo, non dalla data dei pagamenti successivi se:

a) manifestamente la sovvenzione è concessa nel rispetto delle condizioni del regime;

b) il soggetto che ha varato il regime ha pubblicato al riguardo le informazioni che l’articolo 369, paragrafi 1 e 2, impone di pubblicare; e

c) le informazioni fornite a norma della lettera b) del presente paragrafo riportano le informazioni sulla sovvenzione che consentono alla parte interessata di stabilire se il regime possa ripercuotersi su di essa, e comprendono almeno la finalità della sovvenzione, le categorie di beneficiari, le modalità e condizioni di ammissibilità alla sovvenzione e la base di calcolo della sovvenzione (comprese le eventuali condizioni relative alle percentuali o agli importi della sovvenzione).

5. Ai fini del presente articolo non è necessario il recupero della sovvenzione concessa in base a una legge emanata dal Parlamento del Regno Unito, a un atto del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea o a un atto del Consiglio dell’Unione europea.

6. Nulla nel presente articolo osta a che una parte decida di prevedere, in conformità del proprio diritto, altre situazioni in cui il recupero costituisce una misura correttiva oltre a quelle indicate nel presente articolo.

7. Le parti riconoscono che il recupero è un importante strumento correttivo in qualsiasi sistema di controllo delle sovvenzioni. Su richiesta di una o dell’altra di esse, le parti esaminano in sede di consiglio di partenariato eventuali meccanismi di recupero supplementari o alternativi e le corrispondenti modifiche del presente articolo. Ciascuna parte può proporre in sede di consiglio di partenariato modifiche atte a consentire modalità diverse nell’ambito dei propri meccanismi di recupero. Ciascuna parte deve esaminare la proposta presentata dall’altra parte muovendo dal presupposto che è presentata in buona fede e la accetta, sempreché ritenga che le disposizioni ivi previste costituiscono un mezzo altrettanto efficace per garantire il recupero dei vigenti meccanismi dell’altra parte. Il consiglio di partenariato può quindi modificare di conseguenza il presente articolo (59).

 

Articolo 374

Misure correttive

1. Ciascuna parte può presentare all’altra parte una richiesta scritta di informazioni e consultazioni riguardo alla sovvenzione che ritiene causi, o presenti un grave rischio di causare, un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. La parte richiedente include nella richiesta tutte le pertinenti informazioni che potranno consentire alle parti di trovare una soluzione accettabile per entrambe, comprese la descrizione della sovvenzione e l’esposizione dei timori che nutre circa i relativi effetti sugli scambi o sugli investimenti.

2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la parte richiesta risponde per iscritto alla parte richiedente fornendo le informazioni sollecitate e le parti avviano consultazioni, che si considerano concluse 60 giorni dopo la data di presentazione della richiesta salvo diverso accordo tra le parti. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

3. Trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte richiedente può adottare unilateralmente misure correttive adeguate se esistono prove del fatto che la sovvenzione della parte richiesta causa, o presenta un grave rischio di causare un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

4. Trascorsi almeno 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte richiedente comunica alla parte richiesta le misure correttive che intende adottare a norma del paragrafo 3. La parte richiedente fornisce tutte le pertinenti informazioni sulle misure che intende adottare per consentire alle parti di trovare una soluzione accettabile per entrambe. La parte richiedente non può adottare tali misure correttive prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data in cui le ha comunicate alla parte richiesta.

5. La parte valuta se sia presente un grave rischio di consistente effetto negativo basandosi sui fatti, non su mere asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento delle circostanze che determinerebbe una situazione in cui la sovvenzione causerebbe siffatto consistente effetto negativo deve essere chiaramente prevedibile.

6. La parte valuta l’esistenza della sovvenzione o del consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti da essa causato basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità, e facendo riferimento a beni, prestatori di servizi o altri operatori economici identificabili, se del caso anche in presenza di regimi di sovvenzionamento.

7. Il consiglio di partenariato può tenere un elenco illustrativo delle situazioni che costituirebbero un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti ai sensi del presente articolo. Resta salvo il diritto delle parti di adottare misure correttive.

8. Le misure correttive adottate a norma del paragrafo 3 sono limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato per porre rimedio al consistente effetto negativo causato o per far fronte al grave rischio di un siffatto effetto. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo.

9. Entro cinque giorni dalla data in cui hanno effetto le misure correttive di cui al paragrafo 3 e senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell’articolo 738, la parte notificata può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale in conformità dell’articolo 739, paragrafo 2, trasmettendone richiesta scritta alla parte richiedente, affinché il collegio arbitrale appuri se:

a) la misura correttiva adottata dalla parte richiedente è incompatibile con il paragrafo 3 o 8;

b) la parte richiedente non ha partecipato alle consultazioni dopo che la parte richiesta ha fornito le informazioni sollecitate e ha accettato la tenuta di tali consultazioni; o

c) si è verificata inerzia quanto all’adozione o alla comunicazione della misura correttiva entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4.

La richiesta non sospende le misure correttive. Il collegio arbitrale non valuta l’applicazione da parte delle parti degli articoli 366 e 367.

10. Il collegio arbitrale costituito a seguito della richiesta di cui al paragrafo 9 del presente articolo conduce il procedimento a norma dell’articolo 760 e pronuncia il lodo definitivo entro 30 giorni dalla sua costituzione.

11. Nel caso di un accertamento nei suoi confronti, la parte convenuta notifica alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di pronuncia del lodo del collegio arbitrale le misure adottate per conformarvisi.

12. A seguito di accertamento nei confronti della parte convenuta nel procedimento di cui al paragrafo 10 del presente articolo, la parte attrice che reputa consistente l’incompatibilità delle misure correttive con i paragrafi 3 o 8 del presente articolo può, entro 30 giorni dal lodo, chiedere al collegio arbitrale di determinare un livello di sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo che non sia superiore al livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dall’applicazione delle misure correttive. La richiesta propone un livello di sospensione degli obblighi in conformità dei principi enunciati all’articolo 761. La parte attrice può sospendere gli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo in sintonia con il livello di sospensione stabilito dal collegio arbitrale. La sospensione è applicata trascorsi almeno 15 giorni dal lodo.

13. Una parte non invoca l’accordo OMC o altro accordo internazionale per impedire all’altra parte di adottare misure a norma del presente articolo, neanche quando consistono nella sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo.

14. Ciascuna parte valuta se l’imposizione o il mantenimento di misure correttive sulle importazioni dello stesso prodotto si limitano a quanto strettamente necessario o proporzionato ai fini del presente articolo:

a) tenendo conto delle misure compensative applicate o mantenute in vigore a norma dell’articolo 32, paragrafo 3; e

b) tenendo eventualmente conto delle misure antidumping applicate o mantenute in vigore a norma dell’articolo 32, paragrafo 3.

15. La parte non applica una misura correttiva a norma del presente articolo e, contemporaneamente, una misura di riequilibrio a norma dell’articolo 411 per porre rimedio all’effetto sugli scambi o sugli investimenti causato direttamente dalla stessa sovvenzione.

16. La parte nei cui confronti della quale sono state adottate misure correttive che non presenta una richiesta a norma del paragrafo 9 entro il termine ivi fissato può avviare la procedura di arbitrato di cui all’articolo 739 per contestare una misura correttiva per i motivi di cui al paragrafo 9 del presente articolo senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell’articolo 738. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744.

17. Ai fini del procedimento di cui ai paragrafi 9 e 16, il collegio arbitrale valuta se la misura correttiva sia strettamente necessaria o proporzionata tenendo debitamente conto dei principi di cui ai paragrafi 5 e 6, nonché ai paragrafi 13, 14 e 15.

 

Articolo 375

Risoluzione delle controversie

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie tra le parti relative all’interpretazione e all’applicazione del presente capo, a eccezione degli articoli 371 e 372, si applica la parte sesta, titolo I.

2. Il collegio arbitrale non è competente nei casi che implicano:

a) na singola sovvenzione, neppure per valutare se questa rispetti i principi enunciati all’articolo 366, paragrafo 1, salvo per quanto riguarda le condizioni di cui all’articolo 367, paragrafi 2, da 3 a 5, da 8 a 11 e 12; e

b) la valutazione della correttezza dell’applicazione della misura correttiva per il recupero ai sensi dell’articolo 373 nel singolo caso.

3. All’articolo 374 si applica la parte sesta, titolo I, in conformità di detto articolo e dell’articolo 760.
 

CAPO 4

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI
 

Articolo 376

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «accordo dell’OCSE»: l’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico elaborato nell’ambito dell’OCSE o un impegno successivo, elaborato nell’ambito dell’OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell’OMC partecipanti all’accordo dell’OCSE al 1° gennaio 1979;

b) «attività commerciali»: le attività a scopo lucrativo il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio da vendere sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall’impresa in base alla situazione dell’offerta e della domanda; le attività svolte da un’impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non sono attività a scopo lucrativo;

c) «considerazioni commerciali»: considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero di norma presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un’impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell’economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;

d) «ente disciplinato»:

i) un monopolio designato;

ii) un’impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali; o

iii) un’impresa pubblica;

e) «monopolio designato»: un soggetto, compreso un consorzio di imprese o un’agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte è stato designato fornitore o acquirente unico di un bene o di un servizio; il soggetto cui è stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione. In questo contesto per «designare» s’intende istituire o autorizzare un monopolio o ampliare l’ambito di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;

f) «impresa»: un’impresa quale definita all’articolo 124, lettera g);

g) «impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali»: un’impresa pubblica o privata cui una parte ha riconosciuto, di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali;

h) «servizio prestato nell’esercizio dei pubblici poteri»: il servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS;

i) «diritti o privilegi speciali»: i diritti o privilegi mediante i quali una parte, secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, designa le imprese autorizzate a fornire un bene o a prestare un servizio ovvero limita a due o più il numero delle imprese autorizzate, incidendo in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o di prestare lo stesso servizio nella stessa area geografica o nello stesso mercato di prodotto in condizioni sostanzialmente equivalenti;

j) «impresa pubblica»: un’impresa in cui una parte:

i) detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;

ii) controlla direttamente o indirettamente l’esercizio di più del 50 % dei diritti di voto;

iii) ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di amministrazione equivalente; o

iv) ha potere di controllo sull’impresa. L’esistenza del controllo è appurata nel singolo caso in considerazione di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto.

 

Articolo 377

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli enti disciplinati che, a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, esercitano attività commerciali. Se l’ente disciplinato esercita sia attività commerciali sia attività non commerciali, soltanto le attività commerciali sono contemplate nel presente capo.

2. Il presente capo non si applica:

a) agli enti disciplinati che operano da enti appaltanti indicati negli allegati da 1 a 3 di ciascuna parte dell’appendice I dell’AAP e al paragrafo 1 riferito a ciascuna parte nelle rispettive sottosezioni della sezione B dell’allegato 25, che conducono appalti disciplinati quali definiti all’articolo 277, paragrafo 2;

b) ai servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri.

3. Il presente capo non si applica all’ente disciplinato se in uno o più dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali dell’impresa o del monopolio è stato inferiore a 100 milioni di diritti speciali di prelievo.

4. L’articolo 380 non si applica alla prestazione su incarico pubblico di servizi finanziari da parte di un ente disciplinato, se la prestazione:

a) sostiene le esportazioni o le importazioni, purché il servizio:

i) non sia inteso a sostituire finanziamenti commerciali, o

ii) non sia offerto a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o

b) sostiene gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché il servizio:

i) non sia inteso a sostituire finanziamenti commerciali, o

ii) non sia offerto a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o

c) è offerta a condizioni compatibili con l’accordo, purché rientri nell’ambito di applicazione del medesimo.

5. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l’articolo 380 non si applica ai settori seguenti: servizi audiovisivi, cabotaggio marittimo nazionale (60) e trasporto per vie navigabili interne, di cui all’articolo 123, paragrafo 5.

6. L’articolo 380 non si applica se l’ente disciplinato di una parte effettua acquisti o vendite di beni o servizi in virtù di:

a) una vigente misura non conforme che la parte mantiene, proroga, rinnova o modifica a norma dell’articolo 133, paragrafo 1, o dell’articolo 139, paragrafo 1, secondo quanto indicato nelle tabelle a essa relative degli allegati 19 e 20, secondo il caso, o

b) una vigente misura non conforme che la parte adotta o mantiene per settori, sottosettori o attività a norma dell’articolo 133, paragrafo 2, o dell’articolo 139, paragrafo 2, secondo quanto indicato nelle tabelle a essa relative degli allegati 19 e 20, secondo il caso.

 

Articolo 378

Rapporto con l’accordo OMC

Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall’intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994 e dall’articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.

 

Articolo 379

Disposizioni generali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma del presente capo, nulla nel presente capo osta a che una parte istituisca o mantenga un ente disciplinato.

2. Nessuna parte obbliga o incoraggia un ente disciplinato ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

 

Articolo 380

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché, nell’esercizio di attività commerciali, ciascuno dei suoi enti disciplinati:

a) operi in base a considerazioni commerciali negli acquisti o nelle vendite di beni o servizi, tranne nell’adempimento degli obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);

b) nell’acquisto di beni o servizi:

i) accordi al bene o al servizio fornito da un’impresa dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della propria parte; e

ii) accordi al bene o al servizio fornito da un ente disciplinato nel territorio della parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della parte nel mercato rilevante di questa; e

c) nella vendita di beni o servizi:

i) accordi all’impresa dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della propria parte; e

ii) accordi all’ente disciplinato nel territorio della parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte nel mercato rilevante di questa (61).

2. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non osta a che l’ente disciplinato:

a) acquisti o fornisca beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse rispondano a considerazioni commerciali; o

b) rifiuti di acquistare o fornire beni o servizi, purché il rifiuto sia basato su considerazioni commerciali.

 

Articolo 381

Quadro normativo

1. Ciascuna parte rispetta e applica al meglio i pertinenti standard internazionali, compresi i principi della governance d’impresa delle società di proprietà statale elaborati dall’OCSE.

2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organo di regolamentazione o altro organo che esercita funzioni regolative da essa costituito o mantenuto:

a) sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate e non debba rispondere loro del proprio operato; e

b) agisca con imparzialità in situazioni analoghe nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, compresi gli enti disciplinati; l’imparzialità con cui l’organo esercita le funzioni regolative deve essere valutata facendo riferimento a un modello generale o alle prassi dell’organo stesso.

Nei settori in cui le parti hanno accettato nel presente accordo obblighi specifici relativi a tale organo prevalgono le applicabili disposizioni del presente accordo.

3. Ciascuna parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari agli enti disciplinati con coerenza e senza operare discriminazioni.

 

Articolo 382

Scambio di informazioni

1. La parte che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un ente disciplinato dell’altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro del presente capo può chiedere per iscritto all’altra parte di comunicarle informazioni sulle attività commerciali dell’ente collegate all’attuazione delle disposizioni del presente capo a norma del paragrafo 2.

2. La parte richiesta comunica le informazioni del caso, purché la richiesta di cui al paragrafo 1 spieghi in che modo le attività dell’ente possono incidere sugli interessi della parte richiedente nel quadro del presente capo e indichi quali tra le seguenti categorie di informazioni debbano essere comunicate:

a) assetto proprietario e struttura di voto dell’ente, con indicazione della percentuale complessiva di quote e della percentuale di diritti di voto detenuti cumulativamente nell’ente dalla parte richiesta e dai suoi enti disciplinati;

b) descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o di altri diritti detenuti dalla parte richiesta o da suoi enti disciplinati, per quanto i diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali dell’ente;

c) descrizione della struttura organizzativa dell’ente e composizione del suo consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente;

d) descrizione dei ministeri o delle autorità pubbliche che regolamentano o monitorano l’ente, descrizione degli obblighi di segnalazione imposti all’ente da tali ministeri o autorità, indicazione dei diritti e delle prassi di tali ministeri o autorità in ordine alla nomina, revoca o remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente dell’ente;

e) fatturato annuo e patrimonio complessivo dell’ente negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;

f) eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui l’ente beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte richiesta;

g) altre informazioni pubbliche sull’ente, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi.

3. I paragrafi 1 e 2 non obbligano una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, impedisca l’applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l’interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

4. Se le informazioni richieste non sono disponibili, la parte richiesta comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi di tale indisponibilità.
 

CAPO 5

FISCALITÀ
 

Articolo 383

Buona governance

Le parti riconoscono i principi della buona governance in campo fiscale, specie gli standard internazionali sulla trasparenza, lo scambio d’informazioni e la concorrenza leale in materia fiscale, e si impegnano ad attuarli. Ribadiscono il sostegno al piano d’azione dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e affermano l’impegno ad attuare gli standard minimi dell’OCSE di contrasto dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili. Le parti promuoveranno la buona governance in materia fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale nella fiscalità e agevoleranno la riscossione delle imposte.

 

Articolo 384

Standard in materia di fiscalità

1. Ciascuna parte si astiene dall’indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa alla fine del periodo di transizione al di sotto del livello garantito dagli standard e dai principi concordati in sede OCSE alla fine del periodo di transizione, in termini di:

a) scambio di informazioni, sia esso su richiesta, spontaneo o automatico, su conti finanziari, ruling fiscali transfrontalieri, rendicontazioni paese per paese tra amministrazioni fiscali e potenziali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale;

b) norme in materia di limiti sugli interessi, controllo di società estere e disallineamenti da ibridi.

2. Ciascuna parte si astiene dall’indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa alla fine del periodo di transizione riguardo alla rendicontazione pubblica paese per paese da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento, tranne le piccole imprese di investimento non interconnesse.

 

Articolo 385

Risoluzione delle controversie

Il presente capo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui al titolo I della parte sei.
 

CAPO 6

STANDARD SOCIALI E DEL LAVORO
 

Articolo 386

Definizione

1. Ai fini del presente capo per «livelli di tutela sociale e del lavoro» s’intende il livello di tutela complessivamente previsto dal diritto e dagli standard di ciascuna parte (62) in ciascuno dei settori seguenti:

a) diritti fondamentali nel lavoro;

b) standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) condizioni di lavoro e standard occupazionali equi;

d) diritti all’informazione e alla consultazione a livello di impresa; o

e) ristrutturazione di imprese.

2. Per l’Unione, i «livelli di tutela sociale e del lavoro» sono i livelli di tutela sociale e del lavoro applicabili a tutti e in tutti gli Stati membri e comuni a tutti loro.

 

Articolo 387

Clausola di non regresso

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela sociale e del lavoro che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capo.

2. Ciascuna parte si astiene dall’adottare o dal mantenere in vigore, in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio o sugli investimenti, i livelli di tutela sociale e del lavoro al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto e i propri standard.

3. Le parti riconoscono che ciascuna conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole ad altri aspetti del diritto del lavoro cui attribuisce maggiore priorità, purché l’esercizio di tale discrezionalità e le decisioni assunte non siano incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù del presente capo.

4. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare i propri livelli di tutela sociale e del lavoro di cui al presente capo.

 

Articolo 388

Applicazione

Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all’articolo 387, ciascuna parte: predispone o mantiene in vigore sul piano nazionale un sistema efficace di verifica del rispetto delle regole, in particolare un sistema efficace di ispezioni del lavoro in conformità degli impegni internazionali assunti in materia di condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori; provvede a che vigano procedure amministrative e giudiziarie che consentono alle autorità pubbliche e ai privati cittadini che ne hanno legittimità di reagire con tempestività alle violazioni delle norme sociali e del lavoro; prevede misure correttive adeguate ed effettive, anche provvisorie, e sanzioni proporzionate e dissuasive. Nell’attuazione e nella verifica del rispetto dell’articolo 387 sul piano nazionale, ciascuna parte rispetta, se del caso, il ruolo e l’autonomia di cui le parti sociali godono a livello nazionale conformemente alle norme e prassi nazionali.

 

Articolo 389

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l’applicazione del presente capo.

2. In deroga alla parte sesta, titolo I, in caso di contrasto circa l’applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 408, 409 e 410.
 

CAPO 7

AMBIENTE E CLIMA
 

Articolo 390

Definizioni

1. Ai fini del presente capo per «livelli di tutela ambientale» s’intendono i livelli generali di protezione previsti dalla normativa di ciascuna parte allo scopo di tutelare l’ambiente, compresa la prevenzione dei pericoli per la vita o la salute umana dovuti all’impatto ambientale, in ciascuno dei settori seguenti:

a) emissioni industriali;

b) emissioni atmosferiche e qualità dell’aria;

c) conservazione della natura e della biodiversità;

d) gestione dei rifiuti;

e) tutela e preservazione dell’ambiente acquatico;

f) tutela e preservazione dell’ambiente marino;

g) prevenzione, riduzione e eliminazione dei rischi per la salute umana o l’ambiente derivanti dalla produzione, dall’uso, dal rilascio o dallo smaltimento di sostanze chimiche; o

h) gestione degli effetti ambientali causati dalla produzione agricola o alimentare, in particolare dall’uso di antibiotici e decontaminanti.

2. Per l’Unione, i «livelli di tutela ambientale» sono i livelli di tutela ambientale applicabili a tutti e in tutti gli Stati membri e comuni a tutti loro.

3. Ai fini del presente capo, per «livello di tutela climatica» s’intende il livello di protezione con riguardo alle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra e all’eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono. Per quanto riguarda i gas a effetto serra significa:

a) per l’Unione, l’obiettivo del 40 % entro il 2030 in tutti i settori dell’economia, compreso il sistema unionale di fissazione del prezzo del carbonio;

b) per il Regno Unito, la quota di quest’obiettivo trasversale ai settori economici per il 2030 spettante al Regno Unito, compreso il suo sistema di fissazione del prezzo del carbonio.

 

Articolo 391

Clausola di non regresso

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela ambientale e climatica che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capo.

2. Ciascuna parte si astiene dall’adottare o dal mantenere in vigore, in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio o sugli investimenti, i livelli di tutela ambientale o climatica al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto ambientale o il livello di tutela climatica.

3. Le parti riconoscono che ciascuna conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole ad altri aspetti del diritto ambientale e ad altre politiche climatiche cui attribuisce maggiore priorità, purché l’esercizio di tale discrezionalità e le decisioni assunte non siano incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù del presente capo.

4. Ai fini del presente capo, nei livelli di tutela ambientale della parte alla fine del periodo di transizione sono inclusi i traguardi eventualmente previsti dal suo diritto ambientale nei settori elencati all’articolo 390. Sono inclusi i traguardi di cui è previsto il raggiungimento in data successiva alla fine del periodo di transizione. Il presente paragrafo si applica anche alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

5. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare i propri livelli di tutela ambientale e climatica di cui al presente capo.

 

Articolo 392

Fissazione del prezzo del carbonio

1. Ciascuna parte predispone un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio dal 1° gennaio 2021.

2. Ciascun sistema comprende le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla generazione di energia elettrica, dalla generazione di calore, dall’industria e dal trasporto aereo.

3. L’efficacia del sistema di fissazione del prezzo del carbonio di ciascuna parte supporta il livello di tutela previsto all’articolo 391.

4. In deroga al paragrafo 2, il trasporto aereo è incluso entro due anni, se non già incluso. Rientrano nel sistema unionale di fissazione del prezzo del carbonio i voli in partenza dallo Spazio economico europeo e diretti nel Regno Unito.

5. Ciascuna parte mantiene in vigore il proprio sistema di fissazione del prezzo del carbonio nella misura in cui rappresenta per ciascuna parte uno strumento efficace di lotta contro i cambiamenti climatici e comunque supporta il livello di tutela previsto all’articolo 391.

6. Le parti cooperano sulla fissazione del prezzo del carbonio. Vagliano approfonditamente l’ipotesi di collegare i rispettivi sistemi in materia con modalità che permettano di preservare l’integrità di ciascuno di essi e consentano di migliorarne l’efficacia.

 

Articolo 393

Principi ambientali e climatici

1. In considerazione del fatto che Unione e Regno Unito condividono la stessa biosfera per quanto riguarda l’inquinamento transfrontaliero, ciascuna parte s’impegna a rispettare i principi ambientali riconosciuti a livello internazionale ai quali si è vincolata, quali quelli della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo adottata a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992 («dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo») e degli accordi multilaterali in materia ambientale, tra cui la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 («UNFCCC») e la convenzione sulla diversità biologica conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 («convenzione sulla diversità biologica»), in particolare:

a) principio dell’integrazione della tutela dell’ambiente nell’elaborazione delle politiche, anche attraverso valutazioni d’impatto;

b) principio dell’azione preventiva per evitare danni ambientali;

c) approccio precauzionale di cui all’articolo 356, paragrafo 2;

d) principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente; e

e) principio «chi inquina paga».

2. Ciascuna parte ribadisce l’impegno a applicare procedure per valutare il probabile impatto ambientale delle attività proposte e, se il progetto, piano o programma rischia di produrre effetti significativi sull’ambiente, anche in termini di salute, a includervi, secondo il caso, una valutazione dell’impatto ambientale o una valutazione ambientale strategica.

3. Le procedure comprendono, se del caso e in conformità della normativa della parte, i seguenti passi: determinazione della copertura della relazione ambientale e relativa elaborazione; organizzazione della partecipazione dei cittadini e di consultazioni pubbliche; integrazione delle conclusioni della relazione ambientale e degli esiti della partecipazione dei cittadini e delle consultazioni pubbliche nel progetto approvato ovvero nel piano o programma adottato.

 

Articolo 394

Applicazione

1. Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all’articolo 391, ciascuna parte provvede, a norma del proprio diritto, affinché:

a) le autorità nazionali incaricate di far rispettare la normativa ambientale e climatica prendano in debita considerazione le presunte violazioni di tale norme di cui vengono a conoscenza; dette autorità siano abilitate a adottare misure correttive adeguate ed efficaci, ingiunzioni comprese, e a infliggere se del caso sanzioni proporzionate e dissuasive; e

b) la persona fisica o giuridica che ha interesse sufficiente a intentare un’azione per violazione di tale normativa e a chiedere misure correttive efficaci, ingiunzioni comprese, abbia accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali, che non siano eccessivamente onerosi e si svolgano in modo giusto, equo e trasparente.

 

Articolo 395

Cooperazione per la verifica del rispetto

Le parti provvedono affinché la Commissione europea e gli organi di vigilanza del Regno Unito si riuniscano periodicamente e cooperino ai fini di una verifica efficace del rispetto del diritto in materia ambientale e climatica di cui all’articolo 391.

 

Articolo 396

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l’applicazione del presente capo.

2. In deroga alla parte sesta, titolo I, in caso di contrasto circa l’applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 408, 409 e 410.
 

CAPO 8

ALTRI STRUMENTI PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
 

Articolo 397

Contesto e obiettivi

1. Le parti richiamano l’Agenda 21 e la dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite (ONU) sull’ambiente e lo sviluppo; il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002; la dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nella 97a sessione («dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008»); il documento finale della conferenza dell’ONU sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo «The Future We Want», approvato con risoluzione 66/288 dell’Assemblea generale dell’ONU adottata il 27 luglio 2012; l’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, adottata con risoluzione 70/1 dell’Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015, e i collegati obiettivi di sviluppo sostenibile.

2. Dato il paragrafo 1 del presente articolo, l’obiettivo del presente capo è integrare maggiormente lo sviluppo sostenibile, in particolare per gli aspetti del lavoro e dell’ambiente, nelle relazioni commerciali e di investimento fra le parti, a complemento degli impegni da esse assunti a norma dei capi 6 e 7.

 

Articolo 398

Trasparenza

1. Le parti sottolineano la necessità di operare in trasparenza per poter promuovere la partecipazione dei cittadini e rendere pubbliche le informazioni nell’ambito del presente capo. Ciascuna parte, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché delle disposizioni del presente capo, del titolo IX e del titolo X:

a) provvede affinché le misure di applicazione generale che perseguano gli obiettivi del presente capo siano amministrate in modo trasparente, anche offrendo ai cittadini possibilità ragionevoli e tempo sufficiente per esprimersi e pubblicando la misura;

b) provvede affinché la cittadinanza abbia accesso alle pertinenti informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di esse e affinché tali informazioni siano divulgate attivamente al pubblico per via elettronica;

c) incoraggia il dibattito pubblico con i soggetti non statali e fra di essi sullo sviluppo e la definizione delle politiche che possono portare all’adozione, da parte delle sue autorità pubbliche, di norme attinenti al presente capo; con riguardo all’ambiente, è compresa il coinvolgimento dei cittadini in progetti, piani e programmi; e

d) promuove la sensibilizzazione dei cittadini sulle norme attinenti al presente capo e sulle procedure di applicazione e di conformità, adottando misure per aiutare i cittadini a conoscerle e comprenderle meglio; con riguardo alle norme sul lavoro, sono compresi i lavoratori, i datori di lavoro e i relativi rappresentanti.

 

Articolo 399

Norme e accordi multilaterali sul lavoro

1. Le parti affermano l’impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.

2. In conformità della costituzione dell’OIL e della dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e sul relativo seguito, adottata il 18 giugno 1998 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nell’86a sessione, ciascuna parte s’impegna a rispettare, promuovere e applicare effettivamente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale così come definite nelle convenzioni fondamentali dell’OIL, ossia:

a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;

c) abolizione effettiva del lavoro minorile; e

d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

3. Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL non ancora ratificate.

4. Le parti si scambiano regolarmente e secondo necessità informazioni sulla situazione rispettiva e sui progressi compiuti dagli Stati membri dell’Unione e dal Regno Unito nella ratifica delle convenzioni e dei protocolli dell’OIL da questa classificati aggiornati e nella ratifica degli altri strumenti internazionali d’interesse.

5. Ciascuna parte s’impegna a dare effettiva attuazione alle convenzioni dell’OIL rispettivamente ratificate dal Regno Unito e dagli Stati membri e alle diverse disposizioni della Carta sociale europea rispettivamente accettate dagli Stati membri e dal Regno Unito in veste di membri del Consiglio d’Europa (63).

6. Ciascuna parte promuove, con le proprie norme e prassi, l’agenda dell’OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008 («agenda dell’OIL per il lavoro dignitoso»), in conformità delle applicabili convenzioni dell’OIL e degli altri impegni internazionali assunti, in particolare per quanto riguarda:

a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l’altro in termini di retribuzione, orario di lavoro, congedo di maternità e altre condizioni di lavoro;

b) salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi la prevenzione di infortuni o malattie professionali e il risarcimento in caso di tali infortuni o malattie; e

c) non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti.

7. Ciascuna parte tutela e promuove il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

8. Le parti collaborano sugli aspetti delle politiche e delle misure in materia di lavoro attinenti al commercio, se del caso anche nei consessi multilaterali quali l’OIL. La cooperazione può vertere, fra l’altro, sugli aspetti seguenti:

a) aspetti attinenti al commercio dell’applicazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell’OIL;

b) aspetti attinenti al commercio dell’agenda dell’OIL per il lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l’occupazione piena e produttiva, l’adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione e l’inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

c) incidenza che il diritto del lavoro e le norme sul lavoro hanno su commercio e investimenti o incidenza che la normativa su commercio e investimenti ha sul lavoro;

d) dialogo e scambio di informazioni sulle disposizioni in materia di lavoro nell’ambito dei rispettivi accordi commerciali e sull’applicazione di tali disposizioni; e

e) ogni altra forma di cooperazione ritenuta appropriata.

9. Le parti tengono conto dei pareri espressi dai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle organizzazioni della società civile al fine di individuare i settori di cooperazione e di svolgere attività di cooperazione.

 

Articolo 400

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono l’importanza dell’assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente, del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente così come l’importanza della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali che si pongono a livello mondiale o regionale e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le regole e le misure commerciali e quelle ambientali.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte s’impegna a dare, con le proprie norme e prassi, effettiva attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente e ai relativi protocolli ed emendamenti da essa ratificati.

3. Le parti si scambiano regolarmente e secondo necessità informazioni:

a) sulla rispettiva situazione circa la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi i relativi protocolli e emendamenti;

b) sui negoziati di nuovi accordi multilaterali in materia di ambiente in corso; e

c) sulla rispettiva posizione riguardo all’adesione a ulteriori accordi multilaterali in materia di ambiente.

4. Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria. Le parti sottolineano che le misure adottate o applicate in attuazione di detti accordi possono trovare giustificazione nell’articolo 412.

5. Le parti collaborano sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e misure in materia di ambiente, anche nei consessi multilaterali quali, secondo il caso, Forum politico di alto livello dell’ONU sullo sviluppo sostenibile per l’ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, l’assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente, consessi in cui si definiscono accordi multilaterali in materia di ambiente, Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) o di OMC. La cooperazione può vertere, fra l’altro, sugli aspetti seguenti:

a) iniziative su produzione e consumo sostenibili, anche volte a promuovere l’economia circolare, la crescita verde e la riduzione dell’inquinamento;

b) iniziative volte a promuovere beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari;

c) incidenza che le norme sul lavoro hanno su commercio e investimenti o incidenza che la normativa su commercio e investimenti ha sull’ambiente;

d) attuazione dell’allegato 16 della convenzione internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 e altre misure volte a ridurre l’impatto del trasporto aereo sull’ambiente, anche nel settore della gestione del traffico aereo; e

e) altri aspetti attinenti al commercio degli accordi ambientali multilaterali, compresi i relativi protocolli ed emendamenti e la relativa attuazione.

6. La cooperazione a norma del paragrafo 5 può esplicarsi in scambi tecnici, scambi di informazioni e migliori prassi, progetti di ricerca, studi, relazioni, conferenze e seminari.

7. Le parti terranno conto delle opinioni o dei contributi del pubblico e dei portatori di interessi nella definizione e realizzazione delle attività di cooperazione, nelle quali possono, se del caso, coinvolgere maggiormente detti portatori di interessi.

 

Articolo 401

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l’importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come riconoscono il ruolo che commercio e investimenti svolgono nel perseguimento di quest’obiettivo, coerentemente con l’UNFCCC, con le finalità e gli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella 21a sessione tenuta a Parigi («accordo di Parigi») e con gli altri accordi multilaterali in materia di ambiente e strumenti multilaterali sui cambiamenti climatici.

2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:

a) s’impegna a dare effettiva attuazione all’UNFCCC e all’accordo di Parigi, di cui uno degli obiettivi principali è rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici, mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali;

b) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un’economia a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici; e

c) favorisce l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, per esempio affrontando la questione delle barriere tariffarie e non tariffarie o adottando politiche che favoriscono la diffusione delle migliori soluzioni disponibili.

3. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e misure in materia di cambiamenti climatici, operando a livello, secondo il caso, bilaterale, regionale o internazionale, compreso in sede di UNFCCC, di OMC, di protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono concluso a Montreal il 26 agosto 1987 («protocollo di Montreal»), di Organizzazione marittima internazionale (IMO) e dell’ICAO. La cooperazione può vertere, fra l’altro, sugli aspetti seguenti:

a) dialogo politico e cooperazione nell’attuazione dell’accordo di Parigi, per esempio in termini di mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni di carbonio, efficienza energetica, trasporti sostenibili, sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, monitoraggio delle emissioni, mercati internazionali del carbonio;

b) sostegno dello sviluppo e dell’adozione da parte dell’IMO di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dirette alle navi che operano nel commercio internazionale;

c) sostegno dello sviluppo e dell’adozione da parte dell’ICAO di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e

d) sostegno di un’ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dell’eliminazione graduale degli idrofluorocarburi in virtù del protocollo di Montreal, mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio; introduzione di alternative rispettose dell’ambiente; aggiornamento delle norme di sicurezza e delle altre norme pertinenti e mediante il contrasto del commercio illegale di sostanze disciplinate dallo stesso protocollo di Montreal.

 

Articolo 402

Commercio e diversità biologica

1. Le parti riconoscono l’importanza di preservare la diversità biologica e di farne un uso sostenibile, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questi obiettivi, anche attraverso la promozione del commercio sostenibile o il controllo o la limitazione del commercio delle specie minacciate di estinzione, in conformità dei pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie e delle decisioni adottate nel relativo ambito, in particolare la convenzione sulla diversità biologica e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 («CITES»).

2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:

a) attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi;

b) promuove l’uso della CITES come strumento di conservazione e gestione sostenibile della biodiversità, anche mediante includendo nelle appendici della CITES le specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;

c) incoraggia il commercio di prodotti ottenuto con un uso sostenibile delle risorse biologiche e in grado di contribuire alla conservazione della biodiversità; e

d) continua ad adottare misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare attraverso misure volte a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive.

3. Le parti collaborano sulle materie attinenti al commercio che risultano pertinenti al presente articolo, se del caso anche nei consessi multilaterali quali CITES e convenzione sulla diversità biologica. La cooperazione può vertere, fra l’altro, sugli aspetti seguenti: commercio di specie selvatiche e di prodotti a base di risorse naturali, valutazione degli ecosistemi e dei servizi connessi, accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione in conformità del protocollo di Nagoya della convenzione sulla diversità biologica relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010.

 

Articolo 403

Commercio e foreste

1. Le parti riconoscono l’importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l’assolvimento delle funzioni ambientali e per offrire possibilità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questo obiettivo.

2. Sulla scorta del paragrafo 1 e coerentemente con i propri obblighi internazionali, ciascuna parte:

a) continua ad attuare misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e a promuovere il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente;

b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legname e suoi derivati prodotti in conformità della normativa del paese di raccolta e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile; e

c) scambia con l’altra parte informazioni sulle iniziative che attengono al commercio dedicate alla gestione sostenibile delle foreste, alla governance forestale e alla conservazione della superficie forestale e coopera per massimizzare effetti e sinergie nelle rispettive politiche di reciproco interesse.

3. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio della gestione sostenibile delle foreste, della conservazione della copertura forestale e del disboscamento illegale, se del caso anche nei consessi multilaterali.

 

Articolo 404

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell’acquacoltura

1. Le parti riconoscono l’importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un’acquacoltura responsabile e sostenibile, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questi obiettivi.

2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:

a) s’impegna a agire con coerenza e in conformità, secondo il caso, dei pertinenti accordi dell’ONU e dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura («FAO») ossia, in ambito ONU: convenzione sul diritto del mare; accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relativa alla conservazione e alla gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all’interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock grandi migratori, concluso a New York il 4 agosto 1995; in ambito FAO: accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, concluso a Roma il 24 novembre 1993; codice di condotta per una pesca responsabile; accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), approvato il 22 novembre 2009 a Roma nella 36a sessione della conferenza della FAO; partecipazione all’iniziativa del Registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;

b) promuove la pesca sostenibile e la buona governance della pesca partecipando attivamente ai lavori dei pertinenti organi o organizzazioni internazionali di cui è membro, osservatrice o parte non contraente cooperante, comprese le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), se del caso operando un monitoraggio, un controllo o un’esecuzione efficaci delle risoluzioni, raccomandazioni o misure adottate dalle ORGP o applicandone i sistemi di documentazione o certificazione delle catture e le misure dello Stato di approdo;

c) adotta e mantiene strumenti efficaci di contrasto della pesca INN, comprese misure per escludere dai flussi commerciali i prodotti così ottenuti, e coopera a tal fine; e

d) promuove lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile e responsabile, secondo il caso anche con riguardo all’attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

3. Le parti collaborano sugli aspetti delle politiche e misure relative alla pesca e all’acquacoltura che attengono al commercio e alla conservazione, secondo il caso anche in sede di OMC, ORGP e altri consessi multilaterali, nell’intento di promuovere pratiche sostenibili di pesca e di acquacoltura e il commercio di prodotti ittici provenienti da attività di pesca e di acquacoltura gestite in modo sostenibile.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della rubrica quinta.

 

Articolo 405

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

1. Le parti confermano l’impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all’obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

2. In applicazione del paragrafo 1 le parti continuano a promuovere:

a) politiche commerciali e di investimento che sostengono i quattro obiettivi strategici dell’agenda per il lavoro dignitoso dell’OIL, in linea con la dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, anche in termini di salario minimo di sussistenza, salute e sicurezza sul lavoro e altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro;

b) scambi e investimenti in beni e servizi ambientali, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, anche tramite l’adozione di misure per superare le barriere non tariffarie o di politiche che favoriscano la diffusione delle migliori soluzioni disponibili;

c) il commercio di beni e servizi che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell’ambiente, compresi i beni e servizi soggetti a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e

d) la cooperazione nei consessi multilaterali sulle questioni di cui al presente articolo.

3. Le parti riconoscono l’importanza di affrontare specifiche questioni di sviluppo sostenibile esaminando, monitorando e valutando il potenziale impatto economico, sociale e ambientale dei diversi interventi possibili tenuto conto del parere dei portatori di interessi.

 

Articolo 406

Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l’importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso pratiche responsabili di condotta degli affari e la responsabilità sociale delle imprese, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questo obiettivo.

2. Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:

a) incoraggia la responsabilità sociale delle imprese e una condotta responsabile negli affari, anche predisponendo politiche di sostegno che incoraggino le imprese a adottare prassi in tal senso; e

b) sostiene l’adesione, l’attuazione, il seguito e la diffusione dei pertinenti strumenti internazionali quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL, il patto globale dell’ONU e i principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani.

3. Le parti riconoscono l’utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile negli affari, e incoraggiano la collaborazione al riguardo. Le parti attuano misure volte a promuovere l’uso della guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

4. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, se del caso anche nei consessi multilaterali, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori prassi e iniziative di sensibilizzazione.

 

Articolo 407

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l’applicazione del presente capo.

2. In deroga alla parte sesta, titolo I, in caso di contrasto circa l’applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 408 e 409.
 

CAPO 9

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI E ISTITUZIONALI
 

Articolo 408

Consultazioni

1. Una parte può chiedere consultazioni con l’altra parte in merito a qualsiasi questione che emerga nell’ambito dell’articolo 355, paragrafo 3, e dei capi 6, 7 e 8 presentandone richiesta scritta all’altra parte. Nella richiesta scritta la parte richiedente specifica i motivi e il fondamento della richiesta, ivi compresa la misura contestata, indicando le disposizioni che ritiene applicabili. Le consultazioni iniziano prontamente dopo che la parte le ha chieste, in ogni caso entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, a meno che le parti concordino un termine più lontano.

2. Le parti avviano consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce all’altra parte le informazioni in suo possesso sufficienti a consentire un esame completo delle questioni sollevate. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione.

3. Per le materie inerenti all’articolo 355, paragrafo 3, o agli accordi o strumenti multilaterali di cui ai capi 6, 7 o 8, le parti tengono conto delle informazioni disponibili provenienti dall’OIL o dai pertinenti organi o organizzazioni istituiti nell’ambito di accordi multilaterali in materia di ambiente. Le parti chiedono congiuntamente, se del caso, il parere di tali organizzazioni o dei relativi organi o degli altri esperti o organi che ritengono opportuni.

4. Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all’articolo 13 o il parere di altri esperti.

5. La soluzione cui giungono le parti è pubblica.

 

Articolo 409

Gruppo di esperti

1. Se le consultazioni tenute a norma dell’articolo 408 non sono sfociate in una soluzione soddisfacente della questione, ciascuna parte può, trascorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni a norma di detto articolo, richiedere per iscritto all’altra parte la costituzione di un gruppo di esperti cui sottoporre la questione. La richiesta indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui manca la conformità alle disposizioni del capo o dei capi applicabili.

2. Il gruppo di esperti si compone di tre membri.

3. Nella prima riunione successiva all’entrata in vigore del presente accordo il comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile compila un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Ciascuna parte inserisce almeno cinque nominativi nell’elenco dei membri del gruppo di esperti. Le parti indicano parimenti almeno cinque persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti. Il comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile provvede affinché l’elenco sia tenuto aggiornato e che gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.

4. Gli esperti proposti come membri del gruppo vantano conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito di accordi internazionali. Esercitano le funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle materie contestate. Non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime. Non sono membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell’Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

5. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, questo è investito del seguente mandato:

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione a norma del presente articolo nella quale sono riportate le conclusioni sulla conformità della misura alle disposizioni applicabili».

6. Per le questioni relative alle norme o agli accordi multilaterali contemplati nel presente titolo, il gruppo di esperti chiede informazioni all’OIL o agli organi competenti istituiti in virtù di tali accordi, compresi gli orientamenti interpretativi, le constatazioni o le decisioni in materia adottati dall’OIL e da tali organi.

7. Il gruppo di esperti può chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da persone in possesso di informazioni pertinenti o di conoscenze specialistiche.

8. Il gruppo di esperti mette dette informazioni a disposizione di ciascuna parte, consentendole di presentare osservazioni entro 20 giorni dalla ricezione.

9. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto e le proprie conclusioni sulla questione, anche in merito all’adempimento degli obblighi di cui al capo o ai capi applicabili a opera della parte chiamata a rispondere, nonché le motivazioni alla base delle constatazioni e conclusioni in essa contenute. A fini di chiarezza, le parti convengono che, nell’assicurare la conformità al presente accordo, la parte chiamata a rispondere non è tenuta ad attenersi alle eventuali raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti nella relazione.

10. Il gruppo di esperti trasmette la relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data di sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il gruppo di esperti presenta la relazione interinale entro 125 giorni dalla data di sua costituzione.

11. Ciascuna parte può presentare al gruppo di esperti una richiesta motivata di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 25 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell’altra parte entro 15 giorni dalla richiesta.

12. Esaminate dette osservazioni, il gruppo di esperti prepara la relazione finale. Se entro il termine di cui al paragrafo 11 non perviene alcuna richiesta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, questa diventa la relazione finale del gruppo di esperti.

13. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale alle parti entro 175 giorni dalla data di sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il gruppo di esperti presenta la relazione finale entro 195 giorni dalla data di sua costituzione.

14. La relazione finale ricomprende l’analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni.

15. Le parti mettono in pubblica disponibilità la relazione finale entro 15 giorni dalla data a cui il gruppo di esperti l’ha presentata.

16. Se nella relazione finale il gruppo di esperti giunge alla conclusione che la parte non si è conformata agli obblighi che le incombono a norma del capo o dei capi applicabili, entro 90 giorni dalla presentazione della relazione finale le parti discutono le opportune misure da attuare in considerazione della relazione del gruppo di esperti. Entro 105 giorni dalla data a cui la relazione è trasmessa alle parti, la parte chiamata a rispondere informa della decisione che ha assunto circa le misure da attuare i gruppi consultivi interni istituiti a norma dell’articolo 13 e la parte richiedente.

17. Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile verifica il seguito dato alla relazione del gruppo di esperti. I gruppi consultivi interni delle parti istituiti a norma dell’articolo 13 possono presentare osservazioni al riguardo al comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile.

18. In caso di disaccordo tra le parti sull’esistenza di disposizioni applicabili alla misura volta a sanare la non conformità ovvero sulla conformità di questa a tali disposizioni, la parte richiedente può chiedere per iscritto al gruppo di esperti originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui manca la conformità alle disposizioni applicabili. Il gruppo di esperti trasmette le sue constatazioni alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta.

19. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano mutatis mutandis l’articolo 739, paragrafo 1, l’articolo 740 e gli articoli da 753 a 758, così come gli allegati 48 e 49.

 

Articolo 410

Gruppo di esperti per le situazioni di non regresso

1. L’articolo 409 si applica alle controversie tra le parti vertenti sull’interpretazione e l’applicazione dei capi 6 e 7.

2. Ai fini di tali controversie, oltre agli articoli elencati all’articolo 409, paragrafo 19, si applicano mutatis mutandis gli articoli 749 e 750.

3. Le parti riconoscono che, se la parte chiamata a rispondere decide di non intervenire per conformarsi alla relazione del gruppo di esperti e al presente accordo, la parte richiedente continua a disporre delle misure correttive autorizzate a norma dell’articolo 749.

 

Articolo 411

Riequilibrio

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di determinare le proprie politiche e priorità future in materia di lavoro e protezione sociale, tutela ambientale o climatica e controllo delle sovvenzioni, coerentemente con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente accordo. Le parti riconoscono nel contempo che l’esistenza di ampie divergenze in questi settori può avere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti un’incidenza tale da determinare un mutamento delle circostanze in base alle quali è stato concluso il presente accordo.

2. Se l’esistenza di ampie divergenze fra le parti nei settori di cui al paragrafo 1 incidono in modo rilevante sugli scambi o sugli investimenti tra di esse, ciascuna parte può adottare opportune misure di riequilibrio per far fronte alla situazione. Tali misure sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. Ciascuna parte valuta detti effetti basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità.

3. Alle misure di riequilibrio adottate a norma del paragrafo 2 si applicano le procedure esposte qui di seguito:

a) la parte informa senza indugio l’altra parte, per il tramite del consiglio di partenariato, delle misure di riequilibrio che intende adottare, fornendo tutte le informazioni del caso. Le parti avviano immediatamente consultazioni. Le consultazioni si considerano concluse entro 14 giorni dalla data di notifica delle misure, salvo se le parti convengono di chiuderle prima di tale termine;

b) in mancanza di una soluzione accettabile per entrambe, la parte può adottare misure di riequilibrio trascorsi almeno cinque giorni dalla conclusione delle consultazioni, salvo se l’altra parte le chiede per iscritto entro lo stesso periodo di cinque giorni, in conformità dell’articolo 739, paragrafo 2 (64), la costituzione di un collegio arbitrale che stabilisca se le misure di riequilibrio notificate sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo;

c) il collegio arbitrale conduce il procedimento a norma dell’articolo 760 ed emette il lodo definitivo entro 30 giorni dalla data di sua costituzione. Se il collegio arbitrale non emette il lodo definitivo entro tale termine, la parte può adottare le misure di riequilibrio trascorsi almeno tre giorni dalla scadenza di tale termine di 30 giorni. In tal caso l’altra parte può adottare contromisure proporzionate alle misure di riequilibrio adottate nelle more del lodo del collegio arbitrale. Sono prioritarie le contromisure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. La lettera a) si applica mutatis mutandis a tali contromisure, che possono essere adottate trascorsi almeno tre giorni dalla conclusione delle consultazioni;

d) se il collegio arbitrale conclude che le misure di riequilibrio sono conformi al paragrafo 2, la parte può adottare le misure di riequilibrio notificate all’altra parte;

e) se il collegio arbitrale conclude che le misure di riequilibrio non sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo, la parte notifica alla parte attrice, entro tre giorni dalla pronuncia del lodo, le misure (65) che intende adottare in esecuzione del lodo del collegio arbitrale. L’articolo 748, paragrafo 2, e gli articoli 749 (66) e 750 si applicano mutatis mutandis se la parte attrice ritiene che le misure notificate non siano conformi al lodo del collegio arbitrale. Le procedure di cui all’articolo 748, paragrafo 2, e agli articoli 749 e 750 non sospendono l’applicazione delle misure notificate a norma del presente paragrafo;

f) se sono state adottate misure di riequilibrio prima del lodo arbitrale in conformità della lettera c), le contromisure adottate a norma della stessa lettera sono revocate immediatamente dopo la pronuncia del lodo del collegio arbitrale, e in ogni caso entro cinque giorni;

g) una parte non invoca l’accordo OMC o altro accordo internazionale per impedire all’altra parte di adottare misure a norma dei paragrafi 2 e 3, neanche quando consistono nella sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo;

h) la parte notificata che non presenta una richiesta a norma della lettera b) del presente paragrafo entro il termine ivi fissato può avviare la procedura di arbitrato di cui all’articolo 738 senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell’articolo 739. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744.

4. Ai fini del giusto equilibrio nel tempo degli impegni assunti dalle parti con il presente accordo, ciascuna parte può chiedere, non prima che siano trascorsi quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, di riesaminare il funzionamento della presente rubrica. Le parti possono convenire di aggiungere al riesame altre rubriche.

5. Il riesame prende avvio con la richiesta presentata dalla parte che ritiene che l’una o l’altra parte, o entrambe, abbia adottato spesso misure di cui ai paragrafi 2 o 3 o se una misura che incide sensibilmente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti è stata applicata per un periodo di 12 mesi. Ai fini del presente paragrafo, le misure interessate sono quelle che non sono state contestate o che un collegio arbitrale non ha reputato strettamente innecessarie a norma del paragrafo 3, lettera d) o h). Il riesame può iniziare prima che siano trascorsi quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

6. Il riesame richiesto a norma del paragrafo 4 o 5 inizia entro tre mesi dalla richiesta ed è concluso entro sei mesi.

7. Il riesame a norma dei paragrafi 4 o 5 può essere ripetuto a intervalli successivi non inferiori a quattro anni dalla conclusione del riesame precedente. La parte che ha chiesto il riesame a norma dei paragrafi 4 o 5 non può chiedere un ulteriore riesame a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 per almeno quattro anni dopo la conclusione del riesame precedente o, se del caso, dall’entrata in vigore di un accordo modificativo.

8. Il riesame stabilisce se il presente accordo offre un giusto equilibrio di diritti e obblighi tra le parti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della presente rubrica, e appura se, di conseguenza, è necessario modificarne i termini.

9. Il consiglio di partenariato può decidere che non è necessaria alcuna azione in esito al riesame. Se in esito al riesame una parte ritiene che sia necessaria una modifica del presente accordo, le parti si adoperano per negoziare e concludere un accordo che apporti le modifiche necessarie. I negoziati si limitano alle questioni emerse dal riesame.

10. Se entro un anno dalla data in cui le parti hanno avviato i negoziati non è concluso l’accordo modificativo di cui al paragrafo 9, ciascuna parte può notificare la denuncia della presente rubrica o di altra rubrica del presente accordo aggiunta al riesame ovvero le parti possono decidere di proseguire i negoziati. Se una parte denuncia la presente rubrica, la rubrica terza cessa di applicarsi alla stessa data. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data della sua notifica.

11. Se la presente rubrica è denunciata a norma del paragrafo 10 del presente articolo, la rubrica seconda cessa di applicarsi alla stessa data, a meno che le parti decidano di integrarvi le parti pertinenti del titolo XI della presente rubrica.

12. La parte sesta, titolo I, non si applica ai paragrafi da 4 a 9 del presente articolo.
 

TITOLO XII

ECCEZIONI
 

Articolo 412

Eccezioni generali

1. Nulla nel titolo I, capo 1 e capo 5, nel titolo II, capo 2, nel titolo III, nel titolo VIII e nel titolo XI, capo 4, dovrà interpretarsi in modo da impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure compatibili con l’articolo XX del GATT 1994. A tale scopo l’articolo XX del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte mutatis mutandis.

2. Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nulla nel titolo II, nel titolo III, nel titolo IV, nel titolo VIII e nel titolo XI, capo 4, dovrà interpretarsi in modo da impedire all’una o all’altra parte di adottare o applicare le misure:

a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico (67);

b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:

i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; e

iii) alla sicurezza.

3. Le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono altrimenti incompatibili con le disposizioni dei titoli o capi di cui paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a) le misure di cui all’articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;

b) l’articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e

c) le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell’articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4. Se una parte intende adottare qualsiasi misura di cui all’articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, tale parte fornisce all’altra parte, prima dell’adozione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni, la parte può applicare le misure pertinenti. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l’informazione o l’esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. La parte ne informa immediatamente l’altra parte.

 

Articolo 413

Fiscalità

1. Le disposizioni dei titoli da I a VII, del titolo VIII, capo 4, e dei titoli da IX a XII della presente rubrica o della rubrica sesta lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi rispettivi dell’Unione o dei suoi Stati membri e del Regno Unito derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest’ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l’Unione o i suoi Stati membri e il Regno Unito, le pertinenti autorità competenti nell’ambito del presente accordo e di tale convenzione fiscale determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra il presente accordo e la convenzione fiscale (68).

2. Gli articoli 130 e 138 non si applicano ai benefici accordati a norma di una convenzione fiscale.

3. Fatto salvo l’obbligo di non applicare le misure fiscali in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nulla nei titoli da I a VII, nel titolo VIII, capo 4, e nei titoli IX, X e XI della presente rubrica, nel presente titolo o nella rubrica sesta dovrà interpretarsi in modo da impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure che:

a) sono intese a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace (69) delle imposte dirette; o

b) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale.

4. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «residenza»: la residenza a fini fiscali;

b) «convenzione fiscale»: una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità; e

c) «imposte dirette»: tutte le imposte sul reddito o sul patrimonio, comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, le imposte su salari o retribuzioni versati dalle imprese e le imposte sulle plusvalenze.

 

Articolo 414

Deroghe dell’OMC

Se un obbligo di cui ai titoli da I a XII della presente rubrica, o alla rubrica sesta della presente parte è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell’accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell’articolo IX dell’accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo.

 

Articolo 415

Eccezioni relative alla sicurezza

Nulla nei titoli da I a XII della presente rubrica o nella rubrica sesta dovrà interpretarsi in modo da:

a) imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o

b) impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e alla produzione, al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l’obiettivo di approvvigionare un’installazione militare;

ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iii) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

 

Articolo 416

Informazioni riservate

1. A eccezione dell’articolo 384, nulla nei titoli da I a X, nel titolo XI e nel titolo XII della presente rubrica, o nella rubrica sesta [Altre disposizioni] della presente parte dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge, o sarebbe comunque in contrasto con l’interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un collegio arbitrale richieda tali informazioni riservate nell’ambito di procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della parte sesta, titolo I o qualora un gruppo di esperti le richieda nell’ambito di procedimenti a norma dell’articolo 409 o dell’articolo 410. In tali casi il collegio arbitrale o, secondo il caso, il gruppo di esperti garantisce la massima tutela della riservatezza conformemente all’allegato 48.

2. Qualora una parte comunichi al consiglio di partenariato o ai comitati informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l’altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
 

RUBRICA SECONDA

SETTORE AEREO
 

TITOLO I

TRASPORTO AEREO
 

Articolo 417

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «vettore aereo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente;

b) «vettore aereo dell’Unione»: un vettore aereo che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 422, paragrafo 1, lettera b);

c) «vettore aereo del Regno Unito»: un vettore aereo che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 422, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 422, paragrafo 2;

d) «servizi di navigazione aerea»: i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea, e i servizi di informazione aeronautica;

e) «certificato di operatore aereo»: un documento rilasciato a un vettore aereo in cui si attesta che la compagnia aerea in questione ha la capacità professionale e l’organizzazione necessarie ad assicurare l’esercizio degli aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel certificato in condizioni di sicurezza;

f) «gestione del traffico aereo»: il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni;

g) «trasporto aereo»: il trasporto, effettuato per mezzo di aeromobili, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso, anche in locazione;

h) «determinazione della nazionalità»: la constatazione che un vettore aereo che si propone di erogare servizi aerei a norma del presente titolo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 422 riguardanti la proprietà, il controllo effettivo e il principale centro di attività;

i) «autorità competenti»: per il Regno Unito, le autorità del Regno Unito responsabili delle funzioni normative e amministrative che competono al Regno Unito a norma del presente titolo; per l’Unione, le autorità dell’Unione e degli Stati membri responsabili delle funzioni normative e amministrative che competono all’Unione a norma del presente titolo;

j) «la Convenzione»: la Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendente:

i) ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell’articolo 94, lettera a), della Convenzione stessa e che sia stato ratificato dal Regno Unito e dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi, e

ii) ogni allegato o i relativi emendamenti, adottati a norma dell’articolo 90 della Convenzione stessa, qualora tale allegato o emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per il Regno Unito e per lo Stato membro o per gli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi;

k) «discriminazione»: una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per l’erogazione di servizi di trasporto aereo, o riguardante il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi;

l) «controllo effettivo»: un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, per mezzo, in particolare:

i) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un’impresa;

ii) dei diritti o dei contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un’impresa oppure conferiscono un’influenza determinante sulla gestione delle attività dell’impresa;

m) «determinazione dell’idoneità»: la constatazione che un vettore aereo che si propone di erogare servizi aerei a norma del presente titolo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze adeguate in materia di gestione per erogare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi;

n) «costo totale»: il costo del servizio prestato, che può comprendere importi adeguati per il costo del capitale e del deprezzamento degli attivi, nonché i costi di manutenzione, esercizio, gestione e amministrazione;

o) «ICAO»: l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile delle Nazioni Unite;

p) «principale centro di attività»: la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, di tale vettore aereo;

q) «ispezione di rampa»: l’esame effettuato dall’autorità competente di una parte, o dai suoi rappresentanti designati, a bordo e intorno a un aeromobile dell’altra parte per verificare la validità dei pertinenti documenti dell’aeromobile e di quelli dei membri dell’equipaggio nonché le condizioni apparenti dell’aeromobile e delle sue attrezzature;

r) «autoassistenza»: l’esecuzione da parte di un vettore aereo di operazioni di assistenza a terra direttamente per se stesso o per un altro vettore aereo, nei casi in cui:

i) uno detiene una partecipazione di maggioranza nell’altro, o

ii) un unico soggetto detiene la maggioranza in entrambi;

s) «servizi di trasporto aereo di linea»: servizi aerei programmati e prestati a fronte di una retribuzione in base a un orario pubblicato, oppure servizi aerei così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente, che sono aperti alla prenotazione diretta da parte del pubblico; nonché voli supplementari causati da un eccesso di traffico dei voli regolari;

t) «scalo per scopi non commerciali»: l’effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell’ambito di un trasporto aereo;

u) «tariffa»: qualsiasi importo, diritto od onere per il trasporto di passeggeri, bagagli o merci (esclusa la posta) per via aerea (compresa ogni altra modalità di trasporto connessa) applicato dai vettori aerei, compresi i loro agenti, nonché le condizioni che disciplinano la disponibilità di tale importo, diritto od onere;

v) «onere d’uso»: un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, per la navigazione aerea (compresi i sorvoli), per la sicurezza aerea (security), compresi i servizi e le infrastrutture connessi, oppure oneri ambientali, compresi gli oneri relativi all’inquinamento acustico e gli oneri per affrontare i problemi connessi alla qualità dell’aria a livello locale, negli aeroporti o nelle zone circostanti.

 

Articolo 418

Programmazione delle rotte

1. Fatto salvo l’articolo 419, l’Unione concede al Regno Unito, per i vettori aerei del Regno Unito durante l’esercizio del trasporto aereo, il diritto di operare sulle seguenti rotte:

punti nel territorio del Regno Unito – punti intermedi – punti nel territorio dell’Unione – punti situati oltre.

2. Fatto salvo l’articolo 419, il Regno Unito concede all’Unione, per i vettori aerei dell’Unione durante l’esercizio del trasporto aereo, il diritto di operare sulle seguenti rotte:

punti nel territorio dell’Unione – punti intermedi – punti nel territorio del Regno Unito – punti situati oltre.

 

Articolo 419

Diritti di traffico

1. Ciascuna parte concede all’altra parte per i rispettivi vettori aerei, ai fini dell’esercizio del trasporto aereo sulle rotte di cui all’articolo 418:

a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;

b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per scopi non commerciali.

2. Il Regno Unito gode per i suoi vettori aerei del diritto di effettuare scali nel territorio dell’Unione per prestare servizi di trasporto aereo di linea e non di linea tra qualsiasi punto situato nel territorio del Regno Unito e qualsiasi punto situato nel territorio dell’Unione (diritti di traffico di terza e quarta libertà).

3. L’Unione gode per i suoi vettori aerei del diritto di effettuare scali nel territorio del Regno Unito per prestare servizi di trasporto aereo di linea e non di linea tra qualsiasi punto situato nel territorio dell’Unione e qualsiasi punto situato nel territorio del Regno Unito (diritti di traffico di terza e quarta libertà).

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 e fatto salvo il paragrafo 9, gli Stati membri e il Regno Unito possono, nel rispetto delle rispettive norme e procedure interne delle parti, concludere accordi bilaterali con i quali, in quanto parti del presente accordo, essi si concedono reciprocamente i seguenti diritti:

a) per il Regno Unito, il diritto che i suoi vettori aerei possano effettuare scali nel territorio dello Stato membro interessato per prestare servizi di trasporto aereo «all-cargo» di linea e non di linea tra punti situati nel territorio di tale Stato membro e punti situati in un paese terzo, quale parte del servizio con origine o destinazione nel territorio del Regno Unito (diritti di traffico di quinta libertà);

b) per lo Stato membro interessato, il diritto che i vettori aerei dell’Unione possano effettuare scali nel territorio del Regno Unito per prestare servizi di trasporto aereo «all-cargo» di linea e non di linea tra punti situati nel territorio del Regno Unito e punti situati in un paese terzo, quale parte del servizio con origine o destinazione nel territorio di tale Stato membro (diritti di traffico di quinta libertà).

5. I diritti reciprocamente concessi a norma del paragrafo 4 sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

6. Nessuna delle parti limita unilateralmente il volume di traffico, la capacità, la frequenza, la regolarità, la definizione delle rotte, l’origine o la destinazione dei servizi di trasporto aereo erogati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, oppure il tipo o i tipi di aeromobili usati a tal fine dai vettori aerei dell’altra parte, fatti salvi i requisiti imposti in modo non discriminatorio per motivi doganali, tecnici, operativi, di gestione del traffico aereo, di sicurezza, ambientali o legati alla tutela della salute o altrimenti contemplati nel presente titolo.

7. Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi in modo da conferire al Regno Unito il diritto per i suoi vettori aerei di imbarcare, nel territorio di uno Stato membro, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel territorio di tale Stato membro o nel territorio di qualsiasi altro Stato membro.

8. Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi in modo da conferire all’Unione il diritto per i suoi vettori aerei di imbarcare, nel territorio del Regno Unito, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel territorio del Regno Unito.

9. Nel rispetto delle norme e procedure interne delle parti, le autorità competenti del Regno Unito e degli Stati membri possono autorizzare servizi di trasporto aereo non di linea oltre i diritti di cui al presente articolo, a condizione che non costituiscano una forma dissimulata di servizi di linea, e possono concludere accordi bilaterali per quanto riguarda le procedure da seguire per il trattamento delle richieste dei vettori aerei e le decisioni in merito.

 

Articolo 420

Accordi di code-sharing e di blocked-space

1. I servizi di trasporto aereo a norma dell’articolo 419 possono essere prestati mediante accordi di blocked-space o di code-sharing, come segue:

a) un vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore commerciale con qualsiasi vettore operativo che sia un vettore aereo dell’Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore operativo di un paese terzo che, a norma del diritto dell’Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di traffico e i cui vettori aerei siano legittimati a esercitare tali diritti a norma dell’accordo di cui trattasi;

b) un vettore aereo dell’Unione può svolgere le funzioni di vettore commerciale con qualsiasi vettore operativo che sia un vettore aereo dell’Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore operativo di un paese terzo che, a norma del diritto del Regno Unito disponga dei necessari diritti di traffico e i cui vettori aerei siano legittimati a esercitare tali diritti a norma dell’accordo di cui trattasi;

c) un vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore operativo con qualsiasi vettore commerciale che sia un vettore aereo dell’Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore commerciale di un paese terzo che, a norma del diritto dell’Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti per concludere l’accordo di cui trattasi;

d) un vettore aereo dell’Unione può svolgere le funzioni di vettore operativo con qualsiasi vettore commerciale che sia un vettore aereo dell’Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore commerciale di un paese terzo che, a norma del diritto del Regno Unito, disponga dei necessari diritti per concludere l’accordo di cui trattasi;

e) nel quadro degli accordi di cui alle lettere da a) a d), un vettore aereo di una parte può svolgere le funzioni di vettore commerciale nell’ambito di un accordo di blocked-space o di code-sharing, per i servizi tra qualsiasi coppia di punti di cui sia l’origine che la destinazione sono situati nel territorio dell’altra parte, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) le condizioni di cui alla lettera a) o, se del caso, alla lettera b) per quanto riguarda il vettore operativo; e

ii) il servizio di trasporto in questione faccia parte del trasporto effettuato dal vettore commerciale tra un punto situato nel territorio della sua parte e un punto di destinazione situato nel territorio dell’altra parte.

2. Un vettore aereo di una parte può svolgere le funzioni di vettore commerciale nell’ambito di un accordo di blocked-space o di code-sharing, per i servizi tra qualsiasi coppia di punti di cui uno è situato nel territorio dell’altra parte e l’altro è situato in un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o, se del caso, alla lettera b), per quanto riguarda il vettore operativo; e

b) il servizio di trasporto in questione faccia parte del trasporto effettuato dal vettore commerciale tra un punto situato nel territorio della sua parte e un situato punto in un paese terzo.

3. Per ogni biglietto venduto secondo le modalità di cui al presente articolo, l’acquirente è informato al momento della prenotazione in merito al vettore aereo che gestisce ciascun segmento del servizio. Qualora ciò non sia possibile, o in caso di modifica dopo la prenotazione, l’identità del vettore operativo è comunicata al passeggero non appena è definita. In ogni caso, l’identità del vettore o dei vettori operativi è comunicata al passeggero all’accettazione o prima di salire a bordo se non è richiesta l’accettazione per un volo in coincidenza.

4. Le parti possono chiedere che gli accordi di cui al presente articolo siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni ivi contenute e di altri requisiti applicabili del presente accordo, in particolare in materia di concorrenza leale, sicurezza e security.

5. Il ricorso ad accordi di code-sharing o di blocked-space non consente in nessun caso ai vettori aerei delle parti che esercitano diritti di traffico sulla base del presente accordo di avvalersi di diritti diversi da quelli previsti all’articolo 419.

 

Articolo 421

Flessibilità operativa

I diritti reciprocamente concessi dalle parti a norma dell’articolo 419, paragrafi 2, 3 e 4, comprendono, nei limiti ivi stabiliti, tutte le seguenti prerogative:

a) effettuare voli in una sola o nelle due direzioni;

b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile;

c) servire punti rientranti nella programmazione delle rotte in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine;

d) trasferire il traffico tra aeromobili dello stesso vettore aereo in qualsiasi punto (sostituzione dell’aeromobile);

e) fare transitare il traffico degli scali attraverso qualsiasi punto tanto all’interno quanto all’esterno del territorio di una delle parti;

f) fare transitare il traffico di transito attraverso il territorio dell’altra parte;

g) combinare traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine;

h) raggiungere più di un punto con lo stesso servizio (coterminalizzazione).

 

Articolo 422

Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici

1. Una volta ricevuta dal vettore aereo di una parte una domanda di autorizzazione di esercizio, nella debita forma e secondo le debite procedure, per erogare servizi di trasporto aereo a norma del presente titolo, l’altra parte rilascia le opportune autorizzazioni e i pertinenti permessi tecnici con tempi procedurali minimi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) nel caso di un vettore aereo del Regno Unito:

i) il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, del Regno Unito, dei suoi cittadini o di entrambi, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo;

ii) l vettore aereo abbia il suo principale centro di attività nel territorio del Regno Unito e sia titolare di una licenza a norma del diritto vigente del Regno Unito; e

iii) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato dall’autorità competente del Regno Unito, che vi è chiaramente indicata, e tale autorità eserciti e mantenga un effettivo controllo regolamentare del vettore aereo;

b) nel caso di un vettore aereo dell’Unione:

i) il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, di uno o più Stati membri, di altri stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera, di cittadini di tali stati o di una combinazione degli stessi, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo;

ii) il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività nel territorio dell’Unione e sia titolare di una licenza di esercizio valida a norma del diritto dell’Unione; e

iii) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro o da un’autorità dell’Unione per suo conto, l’autorità di certificazione vi è chiaramente indicata, e tale Stato membro eserciti e mantenga un effettivo controllo regolamentare del vettore aereo;

c) siano rispettati gli articoli 434 e 435; e

d) il vettore aereo soddisfi le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma all’esercizio del trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda o le domande.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), ai vettori aerei del Regno Unito devono essere garantiti i permessi e le autorizzazioni di esercizio appropriati a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere c) e d);

b) il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, di uno o più Stati membri, di altri stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera, di cittadini di tali stati o di una combinazione degli stessi, sia singolarmente, sia congiuntamente al Regno Unito e/o a cittadini del Regno Unito, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo;

c) alla data in cui si è concluso il periodo di transizione il vettore aereo sia titolare di una licenza di esercizio valida a norma del diritto dell’Unione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la prova dell’efficacia del controllo regolamentare comprende, tra l’altro:

a) che il vettore aereo interessato sia titolare di una licenza di esercizio o di un permesso validi rilasciati dall’autorità competente e soddisfi i criteri della parte che rilascia la licenza di esercizio o il permesso ai fini dell’erogazione di servizi aerei internazionali; e

b) che tale parte abbia e mantenga programmi di sorveglianza della sicurezza e della security per il vettore aereo in questione conformemente alle norme ICAO.

4. Al momento del rilascio delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici, ciascuna parte tratta tutti i vettori aerei dell’altra parte in modo non discriminatorio.

5. Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo di una parte, l’altra parte riconosce le decisioni in materia di determinazione dell’idoneità o della nazionalità o di entrambe adottate dalla prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tali decisioni fossero state adottate dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti all’articolo 424, paragrafo 3.

 

Articolo 423

Piani operativi, programmi e orari

Ciascuna parte può chiedere, unicamente a scopo informativo, che le siano notificati i piani operativi, i programmi o gli orari relativi ai servizi aerei erogati a norma del presente titolo. Qualora una parte richieda tale notifica, limita al massimo gli oneri amministrativi imposti agli intermediari del trasporto aereo e ai vettori aerei dell’altra parte dagli obblighi e dalle procedure di notifica.

 

Articolo 424

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio

1. L’Unione può adottare provvedimenti nei confronti di un vettore aereo del Regno Unito, a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, nei seguenti casi:

a) nel caso di autorizzazioni e permessi concessi a norma dell’articolo 422, paragrafo 1, lettera a), se una delle condizioni ivi stabilite non è soddisfatta;

b) nel caso di autorizzazioni e permessi concessi a norma dell’articolo 422, paragrafo 2, se una delle condizioni ivi stabilite non è soddisfatta;

c) se il vettore aereo non ha rispettato le disposizioni legislative e regolamentari di cui all’articolo 425; o

d) se il provvedimento è necessario per prevenire malattie, contenerne la diffusione o proteggere dalla loro diffusione, ovvero per tutelare altrimenti la sanità pubblica.

2. Il Regno Unito può adottare misure nei confronti di un vettore aereo dell’Unione, a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, nei seguenti casi:

a) se non è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 422, paragrafo 1, lettera b);

b) se il vettore aereo non ha ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’articolo 426; o

c) se il provvedimento è necessario per prevenire malattie, contenerne la diffusione o proteggere dalla loro diffusione, ovvero per tutelare altrimenti la sanità pubblica.

3. Qualora una parte abbia fondati motivi di ritenere che un vettore aereo dell’altra parte si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, e che debba essere intrapresa un’azione al riguardo, tale parte notifica quanto prima all’altra parte per iscritto i motivi del rifiuto, della sospensione o della limitazione che intende applicare all’autorizzazione di esercizio o al permesso tecnico e chiede consultazioni.

4. Tali consultazioni hanno inizio quanto prima possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione. Il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni o altro termine concordato dalla data di inizio delle consultazioni o la mancata adozione delle misure correttive concordate rappresentano, per la parte che ha chiesto le consultazioni, motivo per l’adozione di misure volte a rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici del vettore aereo o dei vettori aerei interessati al fine di garantire il rispetto degli articoli 422 e 426. Qualora siano state adottate misure volte a rifiutare, revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione di esercizio o il permesso tecnico di un vettore aereo, una parte può ricorrere all’arbitrato a norma dell’articolo 739, senza ricorrere preventivamente a consultazioni a norma dell’articolo 738. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744. A richiesta di una delle parti il giudice può, nelle more della decisione definitiva, disporre l’adozione di provvedimenti correttivi provvisori, compresa la modifica o sospensione di misure che l’una o l’altra parte ha adottato a norma del presente articolo.

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e al paragrafo 2, lettere b) e c), una parte può intervenire immediatamente o urgentemente in caso di emergenza o per impedire ulteriori casi di inosservanza. Ai fini del presente paragrafo, affinché si possano avere «ulteriori casi di inosservanza» è necessario che la questione dell’inosservanza sia già stata sollevata tra le autorità competenti delle parti.

6. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della rubrica prima, titolo XI, dell’articolo 427, paragrafo 4, dell’articolo 434, paragrafi 4, 6 e 8, e dell’articolo 435, paragrafo 12, e la procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta, titolo I, o le misure che ne derivano.

 

Articolo 425

Proprietà e controllo dei vettori aerei

Le parti riconoscono i potenziali benefici della continua liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Le parti convengono di esaminare nell’ambito del comitato specializzato per il trasporto aereo le opzioni per la liberalizzazione reciproca della proprietà e del controllo dei loro vettori aerei entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, e successivamente entro 12 mesi dal ricevimento di una richiesta in tal senso da una delle parti. In seguito a tale esame, le parti possono decidere di modificare il presente titolo.

 

Articolo 426

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte relative all’ingresso, alle operazioni nel suo territorio e all’uscita dallo stesso di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale sono rispettate dai vettori aerei dell’altra parte rispettivamente all’ingresso, all’uscita e durante la permanenza nel territorio di tale parte.

2. All’ingresso, all’uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte, i passeggeri, gli equipaggi, i bagagli, le merci o la posta trasportati da vettori aerei dell’altra parte, o chiunque agisca per loro conto, rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della prima parte (compresi i regolamenti relativi all’ingresso, allo sdoganamento, all’immigrazione, ai passaporti, alle questioni doganali e alle misure di quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali).

3. Ciascuna parte, nel rispettivo territorio, consente ai vettori aerei dell’altra parte di adottare misure volte a garantire che siano trasportate solo le persone in possesso dei documenti di viaggio necessari per l’ingresso o per il transito nel territorio dell’altra parte.

 

Articolo 427

Non discriminazione

1. Fatto salvo il titolo XI della rubrica prima, le parti eliminano, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, tutte le forme di discriminazione che potrebbero pregiudicare le eque e pari opportunità dei vettori aerei dell’altra parte di competere nell’esercizio dei diritti di cui al presente titolo.

2. Una parte (la «parte che ha avviato la procedura») può procedere a norma dei paragrafi da 3 a 6 ove ritenga che le eque e pari opportunità dei propri vettori aerei di competere nell’esercizio dei diritti di cui al presente titolo siano pregiudicate dalla discriminazione vietata dal paragrafo 1.

3. La parte che ha avviato la procedura presenta per iscritto una richiesta di consultazioni all’altra parte (la «parte chiamata a rispondere»). Le consultazioni hanno inizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo tra le parti.

4. Qualora la parte che ha avviato la procedura e la parte chiamata a rispondere non riescano a raggiungere un accordo sulla questione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni di cui al paragrafo 3, la parte che ha avviato la procedura può adottare misure nei confronti di tutti o di una parte dei vettori aerei che hanno beneficiato della discriminazione vietata dal paragrafo 1, comprese azioni volte a rifiutare, revocare, sospendere, imporre condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici dei vettori aerei interessati.

5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 sono appropriate, proporzionate e di portata e durata limitate allo stretto necessario al fine di attenuare il pregiudizio subito dai vettori aerei della parte che ha avviato la procedura e di eliminare il vantaggio indebito tratto dai vettori aerei nei cui confronti si applicano dette misure.

6. Qualora le consultazioni non abbiano risolto la questione o qualora siano state adottate misure a norma del paragrafo 4 del presente articolo, una parte può ricorrere all’arbitrato a norma dell’articolo 739, senza ricorrere preventivamente a consultazioni a norma dell’articolo 738. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744. A richiesta di una delle parti il giudice può, nelle more della decisione definitiva, disporre l’adozione di provvedimenti correttivi provvisori, compresa la modifica o sospensione di misure che l’una o l’altra parte ha adottato a norma del presente articolo.

7. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti non procedono a norma dei paragrafi da 3 a 6 in relazione ai comportamenti che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo XI della rubrica prima.

 

Articolo 428

Esercizio di attività economiche

1. Le parti riconoscono che gli ostacoli all’esercizio di attività economiche incontrati dai vettori aerei pregiudicano i benefici previsti dal presente titolo. Le parti convengono di cooperare al fine di eliminare gli ostacoli all’esercizio di attività economiche da parte dei vettori aerei di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli possono intralciare lo svolgimento di operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire pari condizioni di concorrenza.

2. Il comitato specializzato per il trasporto aereo controlla i progressi compiuti nell’affrontare efficacemente le questioni connesse agli ostacoli all’esercizio di attività economiche da parte dei vettori aerei.

 

Articolo 429

Operazioni commerciali

1. Le parti si concedono reciprocamente i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 7. Ai fini dell’esercizio di tali diritti, i vettori aerei di ciascuna parte non sono tenuti a mantenere un partner locale.

2. Per quanto riguarda i rappresentanti dei vettori aerei:

a) lo stabilimento di uffici e infrastrutture da parte dei vettori aerei di una parte nel territorio dell’altra parte è consentito senza restrizioni o discriminazioni nella misura necessaria alla prestazione dei servizi di cui al presente titolo;

b) fatte salve le norme in materia di sicurezza e security, gli uffici e le infrastrutture situati in un aeroporto possono essere soggetti a limitazioni a causa dei vincoli di spazio;

c) ciascuna parte, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ingresso, residenza e impiego, autorizza i vettori aerei dell’altra parte a inviare e mantenere nel territorio della parte che rilascia l’autorizzazione i propri membri del personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e di altro personale specializzato che il vettore aereo ritenga ragionevolmente necessari per la prestazione di servizi di trasporto aereo a norma del presente titolo. Qualora siano necessari permessi di lavoro per il personale di cui al presente paragrafo, compreso il personale che svolge mansioni temporanee, le parti trattano rapidamente le domande relative a tali permessi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari.

3. Per quanto riguarda l’assistenza a terra:

a) ciascuna parte consente ai vettori aerei dell’altra parte di effettuare l’autoassistenza nel proprio territorio senza restrizioni diverse da quelle basate su considerazioni di sicurezza, security o altrimenti derivanti da vincoli fisici o operativi;

b) le singole parti non impongono ai vettori aerei dell’altra parte la scelta di uno o più fornitori di servizi di assistenza a terra tra quelli presenti sul mercato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui i servizi sono prestati;

c) fatta salva la lettera a), qualora le disposizioni legislative e regolamentari di una parte limitino o ostacolino in qualsiasi modo la libera concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, tale parte provvede affinché tutti i servizi di assistenza a terra necessari siano a disposizione dei vettori aerei dell’altra parte e siano forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle in base alle quali sono forniti a qualsiasi altro vettore aereo.

4. Per quanto riguarda l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti, ciascuna parte garantisce che le procedure, gli orientamenti e le norme per l’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti nel suo territorio siano applicati in modo trasparente, efficace, non discriminatorio e tempestivo.

5. Per quanto riguarda le spese in loco e il trasferimento di fondi e proventi:

a) le disposizioni del titolo IV della rubrica prima si applicano alle materie disciplinate dal presente titolo, fatto salvo l’articolo 422;

b) le parti si concedono reciprocamente i benefici di cui alle lettere da c) a e);

c) la vendita e l’acquisto di servizi di trasporto e servizi connessi da parte dei vettori aerei delle parti possono essere espressi, a discrezione del vettore aereo, in lire sterline se la vendita o l’acquisto ha luogo nel territorio del Regno Unito o, se la vendita o l’acquisto ha luogo nel territorio di uno Stato membro, nella valuta di tale Stato membro;

d) i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, a loro discrezione, a pagare le spese in loco in valuta locale;

e) i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, previa richiesta, a trasferire, in ogni momento e in qualunque modo, nel paese di loro scelta i redditi ottenuti nel territorio dell’altra parte dalla vendita di servizi di trasporto aereo e da attività direttamente connesse al trasporto aereo eccedenti gli importi corrisposti in loco. La conversione e la rimessa tempestive di tali redditi sono consentite, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio di mercato applicabile alle operazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore aereo presenta la prima domanda di rimessa, senza commissioni eccetto quelle normalmente applicate dagli istituti bancari per tali operazioni di conversione e rimessa.

6. Per quanto riguarda il trasporto intermodale:

a) in relazione al trasporto passeggeri, le parti non applicano ai fornitori dei servizi di trasporto di superficie le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo unicamente per il fatto che tale trasporto di superficie sia offerto da un vettore aereo che opera con il proprio nome;

b)  fatte salve le condizioni e le qualifiche di cui alla rubrica prima, titolo II, e ai relativi allegati, e alla rubrica terza, titolo I, e ai relativi allegati, i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, senza alcuna restrizione, a impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle parti o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, se applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o di superficie, hanno accesso alle formalità e alle infrastrutture doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie oppure di farli eseguire tramite accordi, compreso il code-sharing, stipulati con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di servizi di trasporto di merci per via aerea. Tali servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti in forma di servizio diretto e a un prezzo unico, per il trasporto combinato aria-superficie, purché i trasportatori siano informati sui fornitori del trasporto interessati.

7. Per quanto riguarda il leasing:

a) Le parti si concedono reciprocamente il diritto, per i rispettivi vettori aerei, di fornire servizi di trasporto aereo a norma dell’articolo 419 secondo le modalità seguenti:

i) utilizzando aeromobili forniti in leasing senza equipaggio da qualsiasi locatore;

ii) nel caso dei vettori aerei del Regno Unito, utilizzando aeromobili noleggiati con equipaggio da altri vettori aerei delle parti;

iii) nel caso dei vettori aerei dell’Unione, utilizzando aeromobili noleggiati con equipaggio da altri vettori aerei dell’Unione;

iv) utilizzando aeromobili forniti in leasing con equipaggio da vettori aerei diversi da quelli indicati, rispettivamente, ai punti ii) e iii), a condizione che il leasing sia giustificato da esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative del locatario e che il leasing non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali esigenze o superare tali difficoltà;

b) le parti possono richiedere che i contratti di leasing siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo e dei requisiti di sicurezza e di security applicabili;

c) la parte che richiede tale approvazione si adopera tuttavia per accelerare le procedure di approvazione e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei vettori aerei interessati;

d) le disposizioni del presente paragrafo lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte per quanto riguarda il leasing di aeromobili a opera di vettori aerei di tale parte.

 

Articolo 430

Disposizioni fiscali

1. All’arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell’altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le apparecchiature di terra e i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, viveri, bevande, liquori, tabacco e altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo) e altri articoli destinati a garantire l’operatività o la manutenzione dell’aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base della reciprocità e purché rimangano a bordo dell’aeromobile, da tutte le restrizioni all’importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, diritti di ispezione, dall’imposta sul valore aggiunto e da altre imposte indirette analoghe, nonché da diritti e oneri analoghi imposti dalle autorità nazionali o locali o dall’Unione.

2. Le seguenti merci sono altresì esenti, sulla base della reciprocità, dalle imposte, dalle tasse, dai dazi, dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1:

a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l’uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;

b) attrezzature di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;

c) i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo diverso dal carburante introdotti o forniti nel territorio di una parte per essere utilizzati nell’aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte impiegato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere usate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e

d) le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l’uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati a essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto.

3. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui al paragrafo 1, normalmente presenti a bordo dell’aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell’altra parte solo con l’approvazione delle autorità doganali di tale parte e possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo di dette autorità fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità della normativa doganale.

4. L’esenzione dai dazi doganali, dalle accise nazionali e da analoghe imposte nazionali di cui al presente articolo si applica anche nei casi in cui il vettore aereo o i vettori aerei di una parte abbiano concluso accordi con un altro vettore aereo o altri vettori aerei per il prestito o il trasferimento nel territorio dell’altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2, purché l’altro vettore aereo o gli altri vettori aerei beneficino analogamente di tale esenzione concessa da tale altra parte.

5. Nulla nel presente titolo impedisce alle parti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nei quali è permesso l’imbarco o lo sbarco.

6. I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi.

7. Le dotazioni e forniture di cui al paragrafo 2 possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo delle autorità competenti.

8. Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra il Regno Unito e gli Stati membri per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

9. L’esenzione dai dazi doganali, dalle accise nazionali e da analoghe imposte nazionali non si estende agli oneri relativi al costo dei servizi prestati a un vettore aereo di una parte nel territorio dell’altra parte.

 

Articolo 431

Oneri d’uso

1. Gli oneri d’uso eventualmente imposti da una parte ai vettori aerei dell’altra parte per l’utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea sono calcolati in base ai costi e non sono discriminatori. In ogni caso, ciascun tipo di onere d’uso è applicato ai vettori aerei dell’altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo in circostanze analoghe nel momento in cui tali oneri sono applicati.

2. Fatto salvo l’articolo 429, paragrafo 5, ciascuna parte provvede affinché oneri d’uso diversi da quelli di cui al paragrafo 1 che possono essere imposti ai vettori aerei dell’altra parte siano equi, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e ripartiti equamente tra le categorie di utenti. Gli oneri d’uso imposti ai vettori aerei dell’altra parte possono riflettere, ma non superare, il costo totale della fornitura di adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali, ambientali e di sicurezza aerea (security) nell’aeroporto o all’interno del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di tali oneri sono forniti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, ciascun tipo di onere d’uso è applicato ai vettori aerei dell’altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo in circostanze analoghe nel momento in cui tali oneri sono applicati.

3. Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte provvede affinché si svolgano consultazioni tra le autorità o gli organismi competenti per la riscossione dei diritti nel proprio territorio e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le infrastrutture in questione e affinché le autorità o gli organismi competenti per la riscossione dei diritti e i vettori aerei aeree si scambino le informazioni eventualmente necessarie. Ciascuna parte assicura che le autorità competenti della riscossione comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri d’uso, onde consentire agli utenti di esprimere la propria opinione prima che qualsiasi modifica entri in vigore.

 

Articolo 432

Tariffe

1. Le parti consentono ai vettori aerei delle parti di stabilire liberamente tariffe sulla base di una concorrenza equa a norma del presente titolo.

2. Le parti non sottopongono ad approvazione le tariffe dei rispettivi vettori aerei.

 

Articolo 433

Statistiche

1. Le parti cooperano nell’ambito del comitato specializzato per il trasporto aereo al fine di facilitare lo scambio di informazioni statistiche relative al trasporto aereo a norma del presente titolo.

2. A richiesta, ciascuna parte fornisce all’altra parte, su basi non discriminatorie, i dati statistici disponibili non riservati e non sensibili dal punto di vista commerciale che possono essere ragionevolmente richiesti in merito ai servizi aerei prestati a norma del presente titolo, secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

 

Articolo 434

Sicurezza aerea (safety)

1. Le parti ribadiscono l’importanza di una stretta cooperazione nel settore della sicurezza aerea.

2. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o convalidati da una parte e ancora in vigore sono riconosciuti validi dall’altra parte e dalle sue autorità competenti ai fini della prestazione di servizi aerei a norma del presente titolo, purché tali licenze o certificati siano rilasciati o convalidati come minimo in forza e in conformità degli standard internazionali pertinenti stabiliti nel quadro della Convenzione.

3. Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito agli standard di sicurezza osservati e fatti osservare dall’altra parte in relazione alle infrastrutture aeronautiche, agli equipaggi di bordo, agli aeromobili e al funzionamento degli stessi. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Se, a seguito di tali consultazioni, una parte ritiene che l’altra parte non osservi e non faccia osservare efficacemente, negli ambiti di cui al paragrafo 2, standard di sicurezza che siano almeno equivalenti agli standard minimi stabiliti in precedenza in conformità della Convenzione, la prima parte comunica all’altra parte i riscontri effettuati e le misure ritenute necessarie per conformarsi a tali standard minimi e l’altra parte adotta le opportune misure correttive. Nel caso in cui l’altra parte non adotti opportune misure entro 15 giorni o entro un termine diverso eventualmente convenuto, la parte richiedente può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici oppure rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare altrimenti le operazioni dei vettori aerei sottoposti alla sorveglianza in materia di sicurezza dall’altra parte.

5. Un aeromobile utilizzato da uno o più vettori aerei di una parte, o per conto di tali vettori aerei sulla base di un contratto di locazione, può essere sottoposto, durante la permanenza nel territorio dell’altra parte, a un’ispezione di rampa, purché ciò non comporti un ritardo irragionevole nell’esercizio dell’aeromobile.

6. Un’ispezione di rampa o una serie di ispezioni di rampa può dare adito a:

a) serie preoccupazioni per la non conformità di un aeromobile o dell’esercizio di un aeromobile agli standard minimi stabiliti in precedenza in conformità della Convenzione, o

b) serie preoccupazioni per le lacune emerse in materia di manutenzione e amministrazione efficiente degli standard di sicurezza stabiliti in precedenza in conformità della Convenzione.

Qualora la parte che ha effettuato l’ispezione o le ispezioni di rampa constati la presenza delle serie preoccupazioni di cui alle lettere a) o b), essa comunica i riscontri effettuati alle autorità competenti dell’altra parte responsabili della sorveglianza in materia di sicurezza del vettore aereo che utilizza l’aeromobile e le informa delle misure ritenute necessarie per conformarsi a tali standard minimi. Nel caso in cui non vengano adottate opportune misure correttive entro 15 giorni o entro un termine diverso eventualmente convenuto, la prima parte può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici oppure rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare altrimenti le operazioni dei vettori aerei che utilizzano l’aeromobile.

7. Qualora sia negato l’accesso ai fini di un’ispezione di rampa di un aeromobile gestito dal vettore aereo o dai vettori aerei di una parte a norma del paragrafo 5, l’altra parte può ritenere che ciò dia adito a serie preoccupazioni del tipo descritto al paragrafo 6 e può procedere in conformità di tale paragrafo 6.

8. Ciascuna parte si riserva il diritto di revocare, sospendere o limitare immediatamente le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o di sospendere o limitare in altro modo le operazioni di uno o più vettori aerei dell’altra parte nel caso in cui la prima parte concluda, a seguito di un’ispezione di rampa, di una serie di ispezioni di rampa, di un rifiuto di accesso ai fini di tali ispezioni, di consultazioni o in altro modo, che un intervento immediato è essenziale per la sicurezza delle operazioni di un vettore aereo. La parte che adotta tali misure ne informa immediatamente l’altra parte, motivando la sua azione.

9. Le misure adottate da una parte a norma dei paragrafi 4, 6 o 8 sono sospese nel momento in cui vengono meno i motivi che le hanno determinate.

10. Qualora siano adottate misure da una parte a norma dei paragrafi 4, 6 o 8, in caso di controversie una delle parti può ricorrere all’arbitrato a norma dell’articolo 739, senza ricorrere preventivamente a consultazioni a norma dell’articolo 738. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744. A richiesta della parte attrice il giudice può, nelle more della decisione definitiva, disporre l’adozione di provvedimenti correttivi provvisori, compresa la modifica o sospensione di misure che l’una o l’altra parte ha adottato a norma del presente articolo.

 

Articolo 435

Sicurezza aerea (security)

1. A richiesta le parti si forniscono reciprocamente tutta l’assistenza necessaria per contrastare qualunque minaccia alla sicurezza per l’aviazione civile, compresa la prevenzione degli atti di cattura illecita di aeromobili civili e degli altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture di navigazione aerea, così come ogni altra minaccia alla sicurezza per l’aviazione civile.

2. Nelle loro reciproche relazioni le parti agiscono in conformità degli standard di sicurezza aerea istituiti dall’ICAO. Esse prescrivono agli operatori degli aeromobili figuranti nei loro registri e agli operatori degli aeroporti situati nel loro territorio di agire almeno in conformità di tali standard di sicurezza aerea. Ciascuna parte, su richiesta, notifica all’altra parte qualsiasi differenza tra le proprie disposizioni legislative, regolamentari e prassi e gli standard di sicurezza aerea di cui al presente paragrafo. Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento che si tengano quanto prima consultazioni con l’altra parte per discutere tali differenze.

3. Ciascuna parte si adopera affinché nel proprio territorio vengano prese misure efficaci per proteggere l’aviazione civile da atti di interferenza illecita, tra cui i controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, i controlli dei bagagli da stiva, i controlli di sicurezza delle persone diverse dai passeggeri, compreso l’equipaggio, e degli oggetti da essi trasportati, delle merci, della posta, delle provviste di bordo e delle forniture per l’aeroporto nonché dell’accesso all’area lato volo e alle aree sterili. Ciascuna parte conviene che devono essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza aerea dell’altra parte in relazione all’ingresso e all’esercizio dell’aeromobile nel suo territorio o all’uscita dallo stesso.

4. Le parti si adoperano per cooperare quanto più possibile sulle questioni relative alla sicurezza aerea, al fine di scambiare informazioni in merito a minacce, vulnerabilità e rischi, previo accordo delle parti sulle appropriate modalità di trasferimento, uso, archiviazione e smaltimento sicuri delle informazioni classificate, al fine di discutere e condividere le migliori prassi, le norme di prestazione e di rilevamento delle attrezzature di sicurezza, le migliori prassi e i risultati del monitoraggio di conformità, e in qualsiasi altro settore individuato dalle parti. In particolare le parti si adoperano per sviluppare e mantenere accordi tra esperti tecnici sullo sviluppo e il riconoscimento di norme di sicurezza aerea allo scopo di agevolare tale cooperazione, ridurre le duplicazioni amministrative e favorire la tempestiva comunicazione e la discussione preventiva di nuove iniziative e nuovi obblighi in materia di sicurezza.

5. Ciascuna parte mette a disposizione dell’altra parte, su richiesta, i risultati degli audit effettuati dall’ICAO e le misure correttive adottate dallo Stato sottoposto ad audit, previo accordo delle parti in merito ad appropriate disposizioni di trasferimento, uso, l’archiviazione e smaltimento sicuri di tali informazioni.

6. Le parti si impegnano a cooperare nelle ispezioni di sicurezza da queste effettuate sul territorio di una delle parti mediante la creazione di appositi meccanismi, comprese disposizioni amministrative, per il reciproco scambio di informazioni sui risultati di dette ispezioni di sicurezza. Le parti si impegnano a dare seguito alle richieste di partecipare, in qualità di osservatori, alle ispezioni di sicurezza effettuate dall’altra parte.

7. Fatto salvo il paragrafo 9, e con piena considerazione e mutuo rispetto della sovranità dell’altra parte, una parte può adottare misure di sicurezza relative all’ingresso nel proprio territorio. Se possibile, tale parte tiene conto delle misure di sicurezza già applicate dall’altra parte e di eventuali pareri che quest’ultima possa formulare. Ciascuna parte riconosce che nulla nel presente articolo limita il diritto di ciascuna di esse di rifiutare l’ingresso nel proprio territorio a uno o più voli che, a suo giudizio, presentano una minaccia per la propria sicurezza.

8. Una parte può adottare misure di emergenza per far fronte a specifiche minacce per la sicurezza. Tali misure sono notificate immediatamente all’altra parte. Fatta salva la necessità di prendere provvedimenti immediati per assicurare la sicurezza aerea, nel prendere in considerazione misure di sicurezza, una parte deve valutare i loro possibili effetti negativi sul trasporto aereo internazionale e, salvo che sussista un obbligo di legge, tener conto di tali effetti nel determinare le misure necessarie e appropriate per affrontare i problemi di sicurezza.

9. Per quanto riguarda i servizi aerei diretti nel proprio territorio, una parte non può richiedere l’attuazione di misure di sicurezza nel territorio dell’altra parte. Qualora una parte ritenga che una specifica minaccia richieda con urgenza l’attuazione di misure temporanee oltre a quelle già in vigore nel territorio dell’altra parte, essa informa dettagliatamente l’altra parte in merito a tale minaccia, in misura proporzionale alla necessità di proteggere le informazioni riservate, e alle misure proposte. L’altra parte considera favorevolmente tale proposta e può decidere di attuare le misure supplementari che ritiene necessarie. Tali misure sono proporzionate e limitate nel tempo.

10. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile civile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l’adozione di altri provvedimenti appropriati volti a porre fine rapidamente e in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente.

11. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall’imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni tra le parti.

12. La parte che abbia ragionevoli motivi di ritenere che l’altra parte non rispetti il presente articolo può richiedere consultazioni immediate con l’altra parte. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo soddisfacente entro 15 giorni o entro un termine diverso eventualmente convenuto a partire dalla data di tale richiesta, la parte che ha chiesto le consultazioni può adottare misure per rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici di uno o più vettori aerei dell’altra parte per garantire il rispetto del presente articolo. In caso di emergenza o per impedire ulteriori violazioni del presente articolo, una parte può prendere misure provvisorie prima della scadenza del termine di 15 giorni di cui al presente paragrafo.

13. Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 8 cessa nel momento in cui la parte in questione ritiene che l’azione non sia più necessaria o sia stata sostituita da altre misure volte ad attenuare la minaccia. Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 12 cessa se l’altra parte si è conformata al presente articolo. Le misure adottate a norma del paragrafo 8 o 12 possono essere sospese secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti.

14. Se sono state adottate misure a norma dei paragrafi 7, 8, 9 o 12 del presente articolo, una parte può avvalersi delle disposizioni di risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta, titolo I. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744.

 

Articolo 436

Gestione del traffico aereo

1. Le parti, le rispettive autorità competenti e i fornitori di servizi di navigazione aerea cooperano tra loro in modo da migliorare il funzionamento sicuro ed efficiente del traffico aereo nella regione europea. Le parti si adoperano per realizzare l’interoperabilità tra i rispettivi fornitori di servizi.

2. Le parti convengono di cooperare su questioni riguardanti la prestazione e la tariffazione dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete, al fine di ottimizzare l’efficienza complessiva dei voli, ridurre i costi, ridurre al minimo l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza e la capacità dei flussi di traffico aereo nell’ambito dei sistemi di gestione del traffico aereo esistenti delle parti.

3. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tra i rispettivi fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di scambiare i dati di volo e coordinare i flussi di traffico per ottimizzare l’efficienza dei voli, con l’obiettivo di migliorare la prevedibilità, la puntualità e la continuità del servizio del traffico aereo.

4. Le parti convengono di cooperare per quanto riguarda i rispettivi programmi di modernizzazione della gestione del traffico aereo, comprese le attività di ricerca, sviluppo e diffusione, nonché di incoraggiare la partecipazione incrociata alle attività di convalida e dimostrazione al fine di garantire l’interoperabilità su scala mondiale.

 

Articolo 437

Responsabilità dei vettori aerei

Le parti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 («Convenzione di Montreal»).

 

Articolo 438

Tutela dei consumatori

1. Le parti condividono l’obiettivo di conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori e cooperano a tale fine.

2. Le parti provvedono affinché siano adottate misure efficaci e non discriminatorie per proteggere gli interessi dei consumatori nel trasporto aereo. Tali misure comprendono l’accesso adeguato alle informazioni, all’assistenza - anche per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, al rimborso e, se del caso, alla compensazione in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo, nonché procedure efficienti per il trattamento dei reclami.

3. Le parti si consultano su qualsiasi questione relativa alla tutela dei consumatori, comprese le misure previste al riguardo.

 

Articolo 439

Relazioni con altri accordi

1. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, gli accordi e le intese precedenti tra il Regno Unito e gli Stati membri relativi all’oggetto del presente titolo, sono sostituiti dal presente accordo nella misura in cui non possono essere stati sostituiti dal diritto dell’Unione.

2. Il Regno Unito e uno Stato membro non possono concedersi reciprocamente diritti diversi da quelli espressamente previsti nel presente titolo in relazione al trasporto aereo diretto, proveniente o all’interno dei rispettivi territori, salvo quanto previsto all’articolo 419, paragrafi 4 e 9.

3. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall’ICAO o da un’altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente titolo, si consultano in sede di comitato specializzato per il trasporto aereo allo scopo di determinare se il presente titolo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi.

4. Nulla nel presente titolo pregiudica la validità e l’applicazione degli accordi esistenti e futuri in materia di trasporto aereo tra gli Stati membri e il Regno Unito per quanto riguarda i territori soggetti alla loro rispettiva sovranità che non sono contemplati dall’articolo 774.

5. Nulla nel presente titolo pregiudica i diritti conferiti al Regno Unito e agli Stati membri dall’accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa, firmato a Parigi il 30 aprile 1956, nella misura in cui tali diritti vanno al di là di quelli stabiliti nel presente titolo.

 

Articolo 440

Sospensione e denuncia

1. Una sospensione totale o parziale del presente titolo a norma dell’articolo 749 può essere attuata non prima del primo giorno della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) successiva alla stagione durante la quale la sospensione è stata notificata.

2. In caso di denuncia del presente accordo a norma dell’articolo 779 o in caso di denuncia del presente titolo a norma dell’articolo 441 o dell’articolo 521 o dell’articolo 509, le disposizioni che disciplinano le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo continuano ad applicarsi oltre la data di cessazione di cui all’articolo 779 o all’articolo 441 o all’articolo 521 o all’articolo 509, fino al temine della stagione di traffico IATA in corso a tale data.

3. La parte che sospende il presente titolo, in tutto o in parte, o che denuncia il presente accordo o il presente titolo ne informa l’ICAO.

 

Articolo 441

Denuncia del presente titolo

Fatti salvi l’articolo 779, l’articolo 521 e l’articolo 509, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.

 

Articolo 442

Registrazione del presente accordo

Il presente accordo e le sue eventuali modifiche sono registrati, se del caso, presso l’ICAO a norma dell’articolo 83 della Convenzione.


TITOLO II

SICUREZZA AEREA (SAFETY)
 

Articolo 443

Obiettivi

Gli obiettivi del presente titolo sono:

a) consentire l’accettazione reciproca, come previsto negli allegati del presente titolo, dei riscontri di conformità effettuati e dei certificati rilasciati dalle autorità competenti o dalle organizzazioni approvate di ciascuna parte;

b) promuovere la cooperazione diretta a un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile e di compatibilità ambientale;

c) facilitare l’internazionalizzazione del settore dell’aviazione civile;

d) facilitare e promuovere la libera circolazione di prodotti e servizi aeronautici civili.

 

Articolo 444

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «organizzazione approvata»: qualsiasi persona giuridica certificata dall’autorità competente di una delle parti affinché eserciti i privilegi connessi all’ambito di applicazione del presente titolo;

b) «certificato»: qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato a titolo di riconoscimento della conformità di un prodotto aeronautico civile, di un’organizzazione o una persona fisica o giuridica ai requisiti applicabili stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte;

c) «prodotto aeronautico civile»: qualsiasi aeromobile civile, motore o elica di aeromobile o sottogruppo, impianto, parte o componente installato o da installare sull’aeromobile;

d) «autorità competente»: un’agenzia dell’Unione o governativa o un ente governativo responsabile della sicurezza dell’aviazione civile, designato da una parte ai fini del presente titolo per svolgere le seguenti funzioni:

i) valutare la conformità di prodotti aeronautici civili, organizzazioni, infrastrutture, operazioni e servizi soggetti alla sua sorveglianza ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte;

ii) monitorare il mantenimento della conformità a tali requisiti; e

iii) adottare misure coercitive per garantire la loro conformità a tali requisiti;

e) «riscontri di conformità»: la constatazione della conformità ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari di una parte in seguito ad azioni quali esami, ispezioni, qualificazioni, approvazioni e monitoraggi;

f) «monitoraggio»: la regolare attività di sorveglianza effettuata da un’autorità competente di una parte, volta a determinare il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

g) «agente tecnico»: per l’Unione, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («EASA»), o il soggetto che le succederà, e per il Regno Unito, l’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito (Civil Aviation Authority - «CAA»), o il soggetto che le succederà; e

h) «la Convenzione»: la Convenzione sull’aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendente:

i) ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell’articolo 94, lettera a), della Convenzione stessa e che sia stato ratificato dal Regno Unito e dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi, e

ii) ogni allegato o i relativi emendamenti, adottati a norma dell’articolo 90 della Convenzione stessa, qualora tale allegato o emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per il Regno Unito e per lo Stato membro o per gli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi.

 

Articolo 445

Ambito di applicazione e attuazione

1. Le parti possono cooperare nei seguenti settori:

a) certificati di aeronavigabilità e monitoraggio dei prodotti aeronautici civili;

b) certificati ambientali e prove sui prodotti aeronautici civili;

c) certificati di progettazione e produzione e monitoraggio delle organizzazioni di progettazione e di produzione;

d) certificati delle organizzazioni di manutenzione e monitoraggio delle organizzazioni di manutenzione;

e) formazione del personale e rilascio delle relative licenze;

f) valutazione della qualificazione dei simulatori di volo;

g) esercizio dell’aeromobile;

h) gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea; e

i) altri ambiti connessi alla sicurezza aerea oggetto degli allegati della Convenzione.

2. L’ambito di applicazione del presente titolo è stabilito mediante allegati che riguardano ciascuno dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1.

3. Il comitato specializzato per la sicurezza aerea può adottare gli allegati di cui al paragrafo 2 solo se ciascuna parte ha stabilito che gli standard, le regole, le prassi, le procedure e i sistemi dell’altra parte in materia di aviazione civile garantiscono un livello di sicurezza sufficientemente equivalente tale da consentire l’accettazione dei riscontri di conformità effettuati e dei certificati rilasciati dalle sue autorità competenti o da organizzazioni da esse approvate.

4. Ogni allegato di cui al paragrafo 2 descrive i termini, le condizioni e i metodi per l’accettazione reciproca dei riscontri di conformità e dei certificati e, se del caso, di accordi transitori.

5. Gli agenti tecnici possono elaborare procedure di attuazione per ogni singolo allegato. Le differenze tecniche tra gli standard, le regole, le prassi, le procedure e i sistemi delle parti in materia di aviazione civile sono trattate negli allegati di cui al paragrafo 2 e nelle procedure di attuazione.

 

Articolo 446

Obblighi generali

1. Ciascuna parte accetta i riscontri di conformità effettuati e i certificati rilasciati dalle autorità competenti o dalle organizzazioni approvate dell’altra parte, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti negli allegati di cui all’articolo 445, paragrafo 2.

2. Nulla nel presente titolo implica l’accettazione reciproca degli standard o dei regolamenti tecnici delle parti.

3. Ciascuna parte provvede affinché le rispettive autorità competenti restino idonee e adempiano alle responsabilità loro incombenti in forza del presente titolo.

 

Articolo 447

Indipendenza delle autorità di regolamentazione

Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi come una limitazione del potere di una parte di determinare, mediante le proprie misure legislative, regolamentari e amministrative, il livello di tutela che ritiene adeguato per la sicurezza e l’ambiente.

 

Articolo 448

Misure di salvaguardia

1. Ciascuna parte può adottare tutte le appropriate e immediate misure qualora ritenga che esista un rischio ragionevole che un prodotto aeronautico civile, un servizio o qualsiasi attività che rientra nell’ambito di applicazione del presente titolo possa compromettere la sicurezza o l’ambiente, possa non rispettare le misure legislative, regolamentari o amministrative applicabili o non riesca altrimenti a soddisfare un requisito che rientra nell’ambito di applicazione del pertinente allegato del presente titolo.

2. Quando una parte adotta misure a norma del paragrafo 1, ne informa l’altra parte per iscritto entro 15 giorni lavorativi dall’adozione di tali misure, illustrandone le motivazioni.

 

Articolo 449

Comunicazione

1. Le parti designano e si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto per le comunicazioni relative all’attuazione del presente titolo. Tutte le comunicazioni sono in lingua inglese.

2. Le parti si comunicano reciprocamente l’elenco delle autorità competenti e, successivamente, un elenco aggiornato ogniqualvolta ciò si renda necessario.

 

Articolo 450

Trasparenza, cooperazione nella regolamentazione e reciproca assistenza

1. Ciascuna parte provvede affinché l’altra parte sia tenuta informata in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari relative al presente titolo e a qualsiasi modifica significativa delle stesse.

2. Per quanto possibile, le parti si informano reciprocamente in merito alle rispettive proposte di revisioni rilevanti di leggi, regolamenti, standard e requisiti pertinenti, nonché dei rispettivi sistemi di rilascio dei certificati, nella misura in cui tali modifiche possano avere un’incidenza sul presente titolo. Nella misura del possibile, le parti si offrono a vicenda la possibilità di commentare le rispettive revisioni e tengono in debito conto tali osservazioni.

3. A fini di indagine e risoluzione di specifici problemi di sicurezza, le autorità competenti di ciascuna parte possono autorizzare le autorità competenti dell’altra parte a partecipare in qualità di osservatori alle rispettive attività di sorveglianza, secondo quanto specificato nel pertinente allegato del presente titolo.

4. Ai fini del monitoraggio e delle ispezioni, le autorità competenti di ciascuna parte prestano assistenza, ove necessario, alle autorità competenti dell’altra parte nell’intento di fornire l’accesso senza restrizioni agli organismi regolamentati soggetti alla loro sorveglianza.

5. Per garantire la fiducia continua di ciascuna parte nell’affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell’altra parte, ciascun agente tecnico può partecipare alle relative attività di sorveglianza in qualità di osservatore, secondo le procedure di cui agli allegati del presente titolo. Tale partecipazione non equivale a una partecipazione sistematica all’attività di sorveglianza dell’altra parte.

 

Articolo 451

Scambio di informazioni in materia di sicurezza

Fatto salvo l’articolo 453 e ferma restando la legislazione applicabile, le parti provvedono:

a) a fornirsi reciprocamente, su richiesta e tempestivamente, le informazioni a disposizione dei rispettivi agenti tecnici relative a incidenti, gravi inconvenienti o episodi connessi a prodotti aeronautici civili, servizi o attività disciplinati dagli allegati del presente titolo; e

b) a scambiare altre informazioni in materia di sicurezza, secondo quanto deciso dagli agenti tecnici.

 

Articolo 452

Cooperazione nelle attività di esecuzione

Le parti, attraverso i rispettivi agenti tecnici o le autorità competenti, forniscono su richiesta e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché in funzione della disponibilità delle risorse necessarie, la reciproca cooperazione e assistenza in attività di indagine o di esecuzione riguardanti presunte o sospette violazioni di disposizioni legislative o regolamentari rientranti nell’ambito di applicazione del presente titolo. Ciascuna parte inoltre notifica immediatamente all’altra qualsiasi indagine che incida su interessi comuni.

 

Articolo 453

Riservatezza e tutela delle informazioni e dei dati

1. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, mantiene la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti dall’altra parte nell’ambito del presente titolo. Tali dati e informazioni possono essere utilizzati solo dalla parte che li riceve ai fini del presente titolo.

2. In particolare, ferme restando le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le parti non comunicano a terzi, incluso il pubblico, né consentono alle loro autorità competenti di comunicare a terzi, incluso il pubblico, dati e informazioni ricevuti dall’altra parte nell’ambito del presente titolo che costituiscono segreti commerciali, proprietà intellettuale, informazioni riservate di carattere commerciale o finanziario, dati proprietari o informazioni relative a un’indagine in corso. A tal fine, tali dati e informazioni si intendono riservati.

3. Una parte o una sua autorità competente può, nel fornire dati o informazioni all’altra parte o a un’autorità competente di tale altra parte, designare dati o informazioni che ritiene riservati e non soggetti a divulgazione. In tal caso, la parte o la sua autorità competente contrassegna chiaramente tali dati o informazioni come riservati.

4. Se una parte non concorda con la designazione effettuata dall’altra parte o da un’autorità competente di tale parte a norma del paragrafo 3, la prima parte può chiedere l’avvio di consultazioni con l’altra parte per esaminare la questione.

5. Ciascuna parte adotta tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di dati e informazioni ricevuti nell’ambito del presente titolo.

6. La parte che riceve dati e informazioni dall’altra parte nell’ambito del presente titolo non acquisisce diritti proprietari su tali dati e informazioni per il fatto di averli ricevuti dall’altra parte.

 

Articolo 454

Adozione e modifiche di allegati del presente titolo

Il comitato specializzato per la sicurezza aerea può modificare l’allegato 30, adottare o modificare gli allegati come previsto all’articolo 445, paragrafo 2, ed eliminare qualsiasi allegato.

 

Articolo 455

Recupero dei costi

Ciascuna parte si adopera affinché eventuali commissioni o spese imposte da una parte o dal suo agente tecnico a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono disciplinate dal presente titolo siano eque, ragionevoli e proporzionate ai servizi prestati e non costituiscano un ostacolo agli scambi.

 

Articolo 456

Altri accordi e intese precedenti

1. Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, il presente titolo sostituisce eventuali accordi o intese bilaterali sulla sicurezza aerea tra il Regno Unito e gli Stati membri per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente titolo e attuate conformemente all’articolo 445.

2. Gli agenti tecnici adottano le misure necessarie per rivedere o sopprimere, se del caso, le intese precedenti concluse tra di loro.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nulla nel presente titolo pregiudica i diritti e gli obblighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo internazionale.

 

Articolo 457

Sospensione degli obblighi di accettazione reciproca

1. Una parte ha il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i propri obblighi di accettazione a norma dell’articolo 446, paragrafo 1, qualora l’altra parte compia una violazione sostanziale degli obblighi a essa derivanti dal presente titolo.

2. Prima di esercitare il diritto di sospendere i propri obblighi di accettazione, una parte è tenuta a chiedere consultazioni nell’intento di ottenere misure correttive dall’altra parte. Durante le consultazioni, le parti considerano, se del caso, gli effetti della sospensione.

3. I diritti di cui al presente articolo sono esercitati soltanto se l’altra parte non adotta misure correttive entro un termine adeguato dopo le consultazioni. La parte che esercita un diritto a norma del presente articolo notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di sospendere gli obblighi di accettazione, specificando i motivi della sospensione.

4. Tale sospensione prende effetto 30 giorni dopo la data della notifica, purché, entro tale periodo, la parte che ha avviato la sospensione non notifichi all’altra parte per iscritto di voler revocare tale sospensione.

5. Tale sospensione non incide sulla validità dei riscontri di conformità effettuati e dei certificati rilasciati dalle autorità competenti o dalle organizzazioni approvate dell’altra parte anteriormente alla data in cui la sospensione ha preso effetto. Qualunque sospensione divenuta effettiva può essere immediatamente revocata mediante uno scambio di note diplomatiche in tal senso tra le parti.

 

Articolo 458

Denuncia del presente titolo

Fatti salvi l’articolo 779, l’articolo 521 e l’articolo 509, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
 

RUBRICA TERZA

TRASPORTO SU STRADA
 

TITOLO I

TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
 

Articolo 459

Obiettivo

1. L’obiettivo del presente titolo è garantire, per quanto riguarda il trasporto di merci su strada, la continuità dei collegamenti tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori, e stabilire le norme applicabili a tale trasporto.

2. Le parti convengono di astenersi dall’adozione di misure discriminatorie nell’applicazione del presente titolo.

3. Nulla nel presente titolo pregiudica il trasporto su strada di merci nel territorio di una delle parti effettuato da un trasportatore di merci su strada stabilito in tale territorio.

 

Articolo 460

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica al trasporto di merci su strada a fini commerciali tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori, e non pregiudica l’applicazione delle norme stabilite dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti.

2. Il trasporto di merci su strada per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi, direttamente o indirettamente, alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e che non sia collegato all’attività professionale è considerato trasporto di merci a fini non commerciali.

 

Articolo 461

Definizioni

Ai fini del presente titolo e oltre alle definizioni di cui all’articolo 124, si applicano le definizioni seguenti:

a) «veicolo»: un veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte o un insieme di veicoli accoppiati il cui veicolo a motore sia immatricolato nel territorio di una parte e adibito esclusivamente al trasporto di merci;

b) «trasportatore di merci su strada»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui trasporti di merci a fini commerciali mediante un veicolo;

c) «trasportatore di merci su strada di una parte»: un trasportatore di merci su strada che sia una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte o una persona fisica di una parte;

d) «parte di stabilimento»: la parte in cui è stabilito un trasportatore di merci su strada;

e) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida di un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all’occorrenza, guidare;

f) «transito»: la circolazione di veicoli attraverso il territorio di una parte senza carico o scarico di merci;

g) «misure di regolamentazione»:

i) per l’Unione:

A) i regolamenti e le direttive di cui all’articolo 288 TFUE; e

B) gli atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e

ii) per il Regno Unito:

A) la legislazione primaria; e

B) la legislazione secondaria.

 

Articolo 462

Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all’interno di tali territori

1. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada di una parte possono intraprendere:

a) viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell’altra parte, e vice versa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;

b) viaggi a carico con un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell’altra parte;

c) viaggi a carico con un veicolo da o verso il territorio della parte di stabilimento con transito nel territorio dell’altra parte;

d) viaggi a vuoto con un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).

2. I trasportatori di merci su strada di una parte possono effettuare un viaggio di cui al paragrafo 1 soltanto se:

a) sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma dell’articolo 463, tranne nei casi di cui all’articolo 464; e

b) il viaggio è effettuato da conducenti in possesso di un certificato di idoneità professionale a norma dell’articolo 465, paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare fino a due viaggi a carico da uno Stato membro verso un altro Stato membro, senza ritornare nel territorio del Regno Unito, purché che tali viaggi seguano un viaggio dal territorio del Regno Unito autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a).

4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare un unico viaggio a carico nel territorio di uno Stato membro purché tale operazione:

a) segua un viaggio dal territorio del Regno Unito autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e

b) sia effettuata entro sette giorni dallo scarico nel territorio di tale Stato membro di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).

5. Fatto salvo il paragrafo 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito stabiliti in Irlanda del Nord possono effettuare fino a due viaggi a carico all’interno del territorio dell’Irlanda, purché tali operazioni:

a) seguano un viaggio dal territorio dell’Irlanda del Nord autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e

b) siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio dell’Irlanda del Nord di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).

6. I trasportatori di merci su strada del Regno Unito sono limitati a un massimo di due viaggi all’interno del territorio dell’Unione ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 prima di rientrare nel territorio del Regno Unito.

7. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada dell’Unione possono effettuare fino a due viaggi a carico all’interno del territorio del Regno Unito, purché tali operazioni:

a) seguano un viaggio dal territorio dell’Unione autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e

b) siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio del Regno Unito di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).

 

Articolo 463

Requisiti per i trasportatori

1. I trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all’articolo 462 sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Le licenze sono rilasciate, in conformità della legislazione delle parti, unicamente ai trasportatori di merci su strada che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 31, parte A, sezione 1, che disciplinano l’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e il suo esercizio.

3. Una copia certificata conforme della licenza è conservata a bordo del veicolo ed è esibita su richiesta degli agenti preposti al controllo di ciascuna parte. La licenza e le copie certificate conformi corrispondono a uno dei modelli che figurano nell’allegato 31, parte A, appendice 31-A-1-3, che ne stabilisce anche le condizioni d’uso. La licenza contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato 31, parte A, appendice 31-A-1-4.

4. I trasportatori di merci su strada rispettano le prescrizioni di cui all’allegato 31, parte A, sezione 2, che stabilisce i requisiti per il distacco dei conducenti quando effettuano un viaggio di cui all’articolo 462, paragrafi da 3 a 7.

 

Articolo 464

Esenzioni dall’obbligo di licenza

I seguenti tipi di trasporto di merci nonché i viaggi a vuoto relativi a tali trasporti possono essere effettuati senza una licenza valida conformemente all’articolo 463:

a) il trasporto della posta come servizio universale;

b) il trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

c) fino al 20 maggio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;

d) dal 21 maggio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate;

e) il trasporto di medicinali, apparecchi, attrezzature e altri articoli necessari per le cure mediche nell’ambito di aiuti di emergenza, in particolare in caso di catastrofi naturali e di assistenza umanitaria;

f) il trasporto di merci mediante veicoli purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) le merci trasportate sono di proprietà dei trasportatori di merci su strada o sono state da essi vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

ii) lo scopo del viaggio è trasportare le merci nei locali del trasportatore di merci su strada o spedirle da tali locali, oppure spostarle, all’interno o all’esterno degli stabili del trasportatore per esigenze del trasportatore stesso;

iii) i veicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale assunto dal trasportatore di merci su strada o messo a sua disposizione in base a un obbligo contrattuale;

iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà del trasportatore di merci su strada, sono stati acquistati a credito o noleggiati da quest’ultimo; e

v) tale trasporto costituisce un’attività soltanto accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività del trasportatore di merci su strada;

g) il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h.

 

Articolo 465

Requisiti per i conducenti

1 I conducenti di veicoli che effettuano viaggi di cui all’articolo 462:

a) sono titolari di un certificato di idoneità professionale rilasciato conformemente all’allegato 31, parte B, sezione 1; e

b)rispettano le norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni e uso dei tachigrafi in conformità dell’allegato 31, parte B, sezioni da 2 a 4.

2. L’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) firmato a Ginevra il 1° luglio 1970 si applica, in luogo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per l’intero viaggio, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono parzialmente al di fuori del territorio delle parti.

 

Articolo 466

Requisiti per i veicoli

1. Una parte non può rifiutare o vietare l’uso nel proprio territorio di un veicolo che effettua un viaggio di cui all’articolo 462 se il veicolo è conforme ai requisiti di cui all’allegato 31, parte C, sezione 1.

2. I veicoli che effettuano i viaggi di cui all’articolo 462 sono muniti di un tachigrafo fabbricato, installato, utilizzato, collaudato e controllato conformemente all’allegato 31, parte C, sezione 2.

 

Articolo 467

Codice della strada

I conducenti di veicoli che effettuano trasporti di merci a norma del presente titolo, quando si trovano nel territorio dell’altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale.

 

Articolo 468

Evoluzione normativa e comitato specializzato per il trasporto su strada

1. Quando una parte propone una nuova misura di regolamentazione in un settore contemplato dall’allegato 31, essa:

a) notifica quanto prima all’altra parte la misura di regolamentazione proposta; e

b) tiene informata l’altra parte sui progressi della misura di regolamentazione.

2. Su richiesta di una delle parti, si procede a uno scambio di opinioni in seno al comitato specializzato per il trasporto su strada entro due mesi dalla presentazione della richiesta, al fine di stabilire se la nuova misura di regolamentazione proposta sia applicabile o no ai viaggi di cui all’articolo 462.

3. Quando una parte adotta una nuova misura di regolamentazione di cui al paragrafo 1, ne dà notifica all’altra parte e fornisce il testo della nuova misura di regolamentazione entro una settimana dalla sua pubblicazione.

4. Su richiesta di una delle parti, il comitato specializzato per il trasporto su strada si riunisce per discutere qualsiasi nuova misura di regolamentazione adottata entro due mesi dalla presentazione della richiesta, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata o no una notifica a norma del paragrafo 1 o 3 o che abbia avuto luogo una discussione a norma del paragrafo 2.

5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada può:

a) modificare l’allegato 31 per tener conto degli sviluppi normativi e/o tecnologici o per garantire la corretta attuazione del presente titolo;

b) confermare che le modifiche apportate dalla nuova misura di regolamentazione sono conformi all’allegato 31; o

c)

decidere qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente titolo.

 

Articolo 469

Misure correttive

1 Se una parte ritiene che l’altra parte abbia adottato una nuova misura di regolamentazione non conforme ai requisiti dell’allegato 31, in particolare nei casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada non sia giunto a una decisione a norma dell’articolo 468 e l’altra parte applichi comunque le disposizioni della nuova misura di regolamentazione agli operatori, ai conducenti o ai veicoli su strada della parte, essa può, previa notifica all’altra parte, adottare misure correttive appropriate, tra cui la sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o qualsiasi accordo integrativo, purché tali misure:

a) non superino il livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio causato dalla nuova misura di regolamentazione adottata dall’altra parte che non è conforme alle prescrizioni dell’allegato 31; e

b) entrino in vigore non prima di 7 giorni dopo che la parte che intende adottare tali misure ha dato notifica all’altra parte a norma del presente paragrafo.

2. Le misure correttive appropriate cessano di applicarsi:

a) quando la parte che ha adottato tali misure ha accertato che l’altra parte rispetta gli obblighi che le incombono a norma del presente titolo; o

b) in applicazione di una sentenza del collegio arbitrale.

3. Non è concesso alle parti di invocare l’accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all’altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo.

 

Articolo 470

Fiscalità

1. I veicoli utilizzati per il trasporto di merci a norma del presente titolo sono esenti dalle imposte e dagli oneri riscossi per il possesso o la circolazione di veicoli nel territorio dell’altra parte.

2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle imposte o agli oneri sul consumo di carburante;

b) agli oneri per l’utilizzo di una strada o di una rete stradale; o

c) agli oneri per l’utilizzo di ponti, gallerie o traghetti particolari.

3. Il carburante contenuto nei serbatoi normali dei veicoli e dei contenitori per usi speciali, temporaneamente ammessi, utilizzato direttamente per la propulsione e, se del caso, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e di altri sistemi durante il trasporto, nonché i lubrificanti presenti nei veicoli e necessari per il loro normale funzionamento durante il viaggio, sono esenti dai dazi doganali e da altre imposte e tasse, quali l’IVA e le accise, e non sono soggetti ad alcuna restrizione all’importazione.

4. I pezzi di ricambio importati per riparare un veicolo nel territorio di una parte, che è stato immatricolato o messo in circolazione nell’altra parte, sono ammessi sotto scorta di un’ammissione temporanea in franchigia doganale e senza divieto o restrizione dell’importazione. Le parti sostituite sono soggette a dazi doganali e ad altre imposte (IVA) e sono riesportate o distrutte sotto il controllo delle autorità doganali dell’altra parte.

 

Articolo 471

Obblighi previsti da altri titoli

Gli articoli 135 e 137 sono integrati nel presente titolo, e ne formano parte, e si applicano al trattamento dei trasportatori di merci su strada che effettuano viaggi a norma dell’articolo 462.

 

Articolo 472

Denuncia del presente titolo

Fatti salvi l’articolo 779, l’articolo 521 e l’articolo 509, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
 

TITOLO II

TRASPORTO DI PASSEGGERI SU STRADA
 

Articolo 473

Ambito di applicazione

1. L’obiettivo del presente titolo è garantire, per quanto riguarda il trasporto di passeggeri su strada, la continuità dei collegamenti tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori, e stabilire le norme applicabili a tale trasporto. Esso si applica ai servizi di trasporto occasionali, regolari e regolari specializzati di passeggeri mediante autobus tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori.

2. Le parti convengono di astenersi dall’adozione di misure discriminatorie nell’applicazione del presente titolo.

3. Nulla nel presente capo pregiudica il trasporto di passeggeri nel territorio di una delle parti effettuato da un trasportatore di passeggeri su strada stabilito in tale territorio.

 

Articolo 474

Definizioni

Ai fini del presente titolo e oltre alle definizioni di cui all’articolo 124, si applicano le definizioni seguenti:

a) «autobus»: veicoli che in base al tipo di costruzione e all’equipaggiamento sono atti al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente, e sono destinati a tale fine;

b) «servizi di trasporto di passeggeri»: i servizi di trasporto su strada offerti al pubblico o a specifiche categorie di utenti e forniti, mediante autobus, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto;

c) «trasportatore di passeggeri su strada»: ogni persona fisica o giuridica, dotata di una propria personalità giuridica o dipendente da un’autorità avente tale personalità, che fornisce servizi di trasporto di passeggeri;

d) «trasportatore di passeggeri su strada di una parte»: un trasportatore di passeggeri su strada stabilito nel territorio di una parte;

e) «servizi regolari»: i servizi di trasporto di passeggeri effettuati con una frequenza definita lungo itinerari determinati, in base ai quali i passeggeri possono essere presi a bordo e fatti scendere presso fermate prestabilite;

f) «servizi regolari specializzati»: i servizi, organizzati da qualsiasi soggetto, che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone a esclusione di altri passeggeri, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni specificate per i servizi regolari. I servizi regolari specializzati comprendono:

i) il trasporto domicilio-luogo di lavoro dei lavoratori, e

ii) il trasporto domicilio-istituto scolastico di scolari e studenti.

Il fatto che l’organizzazione del servizio regolare specializzato sia adeguata alle necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi;

g) «gruppo»: una qualsiasi delle seguenti forme associative:

i) una o più persone fisiche o giuridiche associate e la o le rispettive persone fisiche o giuridiche controllanti;

ii) una o più persone fisiche o giuridiche associate aventi la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche controllanti;

h) «accordo Interbus»: l’accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri su strada effettuati con autobus, e successive modifiche, entrato in vigore il 1° gennaio 2003;

i) «transito»: la circolazione di autobus attraverso il territorio di una parte senza imbarco o sbarco di passeggeri;

j) «servizi occasionali»: i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore di passeggeri su strada.

 

Articolo 475

Trasporto di passeggeri mediante autobus tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori

1. Quando effettuano servizi regolari e regolari specializzati, i trasportatori di passeggeri su strada di una parte possono effettuare viaggi a carico dal territorio di una parte verso il territorio dell’altra parte, con o senza transito nel territorio di un paese terzo, e viaggi a vuoto relativi a tali viaggi.

2. Quando effettuano servizi regolari e regolari specializzati, i trasportatori di passeggeri su strada di una parte possono effettuare viaggi a carico dal territorio di una parte in cui il trasportatore di passeggeri su strada è stabilito verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell’altra parte, e viaggi a vuoto relativi a tali viaggi.

3. Un trasportatore di passeggeri su strada di una parte non può effettuare servizi regolari o servizi regolari specializzati con origine e destinazione nel territorio dell’altra parte.

4. Se il servizio di trasporto di passeggeri di cui al paragrafo 1 fa parte di un servizio verso o proveniente dal territorio della parte in cui è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada, si possono imbarcare o sbarcare passeggeri nel territorio dell’altra parte durante il tragitto, purché la fermata sia autorizzata ai sensi delle norme applicabili in tale territorio.

5. Se il servizio di trasporto passeggeri di cui al presente articolo fa parte di un servizio internazionale regolare o di un servizio regolare specializzato tra l’Irlanda e il Regno Unito che riguarda l’Irlanda del Nord, i passeggeri possono essere presi a bordo e fatti scendere nel territorio di una parte da un trasportatore di passeggeri su strada stabilito nell’altra parte.

6. I trasportatori di passeggeri su strada stabiliti nel territorio di una parte possono, su base temporanea, prestare servizi occasionali sull’isola d’Irlanda che prevedono l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nel territorio dell’altra parte.

7. I trasportatori di passeggeri su strada che effettuano servizi occasionali possono effettuare un viaggio con carico dal territorio di una parte attraverso il territorio dell’altra parte verso il territorio di una parte non contraente dell’accordo Interbus, compreso il relativo viaggio a vuoto.

8. I servizi di trasporto di passeggeri di cui al presente articolo sono effettuati utilizzando autobus immatricolati nella parte in cui è stabilito o risiede il trasportatore di passeggeri su strada. Tali autobus devono essere conformi agli standard tecnici di cui all’allegato 2 dell’accordo Interbus.

 

Articolo 476

Condizioni per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 475

1. I servizi regolari sono aperti a tutti i trasportatori di passeggeri su strada di una parte, fatto salvo l’obbligo di prenotazione, ove opportuno.

2. I servizi regolari e i servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione a norma dell’articolo 477 e del paragrafo 6 del presente articolo.

3. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

4. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di alcune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano i servizi regolari esistenti.

5. Si applicano le sezioni V (Disposizioni in materia sociale) e VI (Disposizioni in materia doganale e fiscale) dell’accordo Interbus, nonché i suoi allegati 1 (Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di passeggeri su strada) e 2 (Standard tecnici applicabili agli autobus).

6. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione se sono oggetto di un contratto concluso tra l’organizzatore e il trasportatore di passeggeri su strada.

7. I servizi occasionali contemplati dal presente titolo a norma dell’articolo 475, non sono soggetti ad autorizzazione. Tuttavia, l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione conformemente alla sezione VIII dell’accordo Interbus.

 

Articolo 477

Autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 475 sono rilasciate dall’autorità competente della parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada («autorità competente per l’autorizzazione»).

2. Per i trasportatori di passeggeri su strada stabiliti nell’Unione, l’autorità competente per l’autorizzazione è l’autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione.

3. Nel caso di un gruppo di trasportatori di passeggeri su strada che intendono effettuare un servizio di cui all’articolo 475, l’autorità competente per l’autorizzazione è l’autorità competente alla quale è indirizzata la domanda a norma dell’articolo 478, paragrafo 1, secondo comma.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate a nome del trasportatore di passeggeri su strada e non sono trasferibili. Un trasportatore di passeggeri su strada di una parte che ha ricevuto un’autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell’autorità competente per l’autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme al diritto della parte. In tale caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell’autorizzazione. Il subappaltatore è un trasportatore di passeggeri su strada di una parte e rispetta tutte le disposizioni del presente titolo.

Nel caso di un gruppo di trasportatori di passeggeri su strada che intendono effettuare i servizi di cui all’articolo 475, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutti i trasportatori di passeggeri su strada del gruppo e indica i nomi di tutti questi trasportatori. L’autorizzazione è consegnata al trasportatore di passeggeri su strada incaricato a tal fine dagli altri trasportatori di passeggeri su strada di una parte e che ne ha fatto richiesta, e le copie certificate conformi sono consegnate agli altri trasportatori di passeggeri su strada.

5. Fatto salvo l’articolo 479, paragrafo 3, la validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni. Può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti nei cui territori vengono presi a bordo o fatti scendere passeggeri.

6. Nelle autorizzazioni è indicato quanto segue:

a) il tipo di servizio;

b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;

c) il periodo di validità dell’autorizzazione; e

d) le fermate e gli orari.

7. Le autorizzazioni sono conformi al modello di cui all’allegato 32.

8. Il trasportatore di passeggeri su strada di una parte che effettua uno dei servizi di cui all’articolo 475 può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

In tal caso, oltre ai documenti di cui all’articolo 483, paragrafi 1 e 2, il trasportatore di passeggeri su strada provvede affinché una copia del contratto concluso tra il trasportatore di passeggeri su strada che effettua il servizio regolare o il servizio regolare specializzato e l’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo o un documento equivalente sia a bordo del veicolo e sia esibito su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.

 

Articolo 478

Presentazione delle domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione sono presentate dal trasportatore di passeggeri su strada di una parte all’autorità competente per l’autorizzazione di cui all’articolo 477, paragrafo 1.

Per ogni servizio è presentata una sola domanda. Nei casi di cui all’articolo 477, paragrafo 3, è presentata dal trasportatore incaricato dagli altri trasportatori per tali fini. La domanda è presentata all’autorità competente per l’autorizzazione della parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada che presenta la domanda.

2. Le domande di autorizzazione sono presentate sulla base del modello di cui all’allegato 33.

3. Il trasportatore di passeggeri su strada che chiede l’autorizzazione fornisce ogni altra informazione ritenuta pertinente o richiesta dall’autorità competente per l’autorizzazione, in particolare i documenti elencati nell’allegato 33.

 

Articolo 479

Procedura di autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate con l’accordo delle autorità competenti delle altre parti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere passeggeri. L’autorità competente per l’autorizzazione inoltra a tali autorità competenti, nonché alle autorità competenti della parte il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, assieme alla propria valutazione.

Per quanto riguarda l’Unione, le autorità competenti di cui al primo comma sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono presi a bordo e fatti scendere passeggeri e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri.

2. Le autorità competenti cui è stato chiesto l’accordo notificano all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione sulla domanda entro quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. Se è negativa, la decisione notificata dalle autorità competenti cui è stato chiesto l’accordo è opportunamente motivata. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro quattro mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro assenso e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione.

Le autorità competenti per l’autorizzazione, il cui territorio è attraversato senza imbarco o sbarco di passeggeri, possono comunicare le loro osservazioni all’autorità competente entro quattro mesi.

3. Per quanto riguarda i servizi che erano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (70) prima della fine del periodo di transizione e per i quali l’autorizzazione scade al termine del periodo di transizione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se, fatte salve le modifiche necessarie per conformarsi all’articolo 475, le condizioni di esercizio sono le stesse stabilite nell’autorizzazione rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, l’autorità competente per l’autorizzazione di cui al presente titolo può, su richiesta o in altro modo, rilasciare al trasportatore su strada un’autorizzazione corrispondente rilasciata a norma del presente titolo. In caso di rilascio di tale autorizzazione, si considera fornito il consenso delle autorità competenti nel cui territorio sono presi a bordo e fatti scendere passeggeri, di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti per l’autorizzazione, il cui territorio è attraversato senza imbarco o sbarco di passeggeri, possono comunicare le loro osservazioni all’autorità competente entro quattro mesi;

b) in caso di applicazione della lettera a), il periodo di validità della corrispondente autorizzazione concessa a norma del presente titolo non può superare l’ultimo giorno del periodo di validità specificato nell’autorizzazione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009.

4. L’autorità competente per l’autorizzazione decide in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore di passeggeri su strada.

5. L’autorizzazione è rilasciata salvo che:

a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale che è direttamente disponibile al richiedente;

b) il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e le prescrizioni relative alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa di una parte in materia di trasporti su strada, soprattutto per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;

d) una parte decida, in base a un’analisi dettagliata, che il servizio in questione comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto di tale parte. In tal caso la parte definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l’esistenza del servizio comparabile summenzionato, e li comunica all’altra parte di cui al paragrafo 1; o

e) una parte decida, in base a un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle parti.

Qualora un servizio esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio conformi al diritto di una parte sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell’autorizzazione, una parte può, con l’accordo dell’altra parte, sospendere oppure ritirare l’autorizzazione a esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al trasportatore di passeggeri su strada.

Il fatto che un trasportatore di passeggeri su strada di una parte offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori di passeggeri su strada oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori di passeggeri su strada non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

6. Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda.

Le decisioni di rigetto delle domande sono motivate. Le parti garantiscono alle imprese di trasporto la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.

L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti dell’altra parte in merito alla sua decisione e invia loro una copia dell’autorizzazione.

 

Articolo 480

Rinnovo e modifica dell’autorizzazione

1. L’articolo 479 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo delle autorizzazioni o di modifica delle condizioni secondo le quali devono essere effettuati i servizi soggetti ad autorizzazione.

2. Se l’autorizzazione esistente scade entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti di cui all’articolo 479, paragrafo 2, notificano all’autorità competente per l’autorizzazione il loro accordo o le loro osservazioni in merito alla domanda a norma di detto articolo entro due mesi.

3. In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità competente per l’autorizzazione informi l’altra parte della modifica. La variazione di orari o frequenze effettuata in modo tale da incidere sui tempi dei controlli alle frontiere tra le parti o alle frontiere dei paesi terzi non è considerata una modifica di minore importanza.

 

Articolo 481

Decadenza di un’autorizzazione

1. Fatto salvo l’articolo 479, paragrafo 3, l’autorizzazione dei servizi di cui all’articolo 475 scade al termine del relativo periodo di validità o tre mesi dopo che l’autorità competente per l’autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell’intenzione di quest’ultimo di porre fine all’esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.

2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.

3. L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti dell’altra parte della decadenza dell’autorizzazione.

4. Il titolare dell’autorizzazione informa gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.

 

Articolo 482

Obblighi degli operatori del trasporto

1. Salvo in caso di forza maggiore, il trasportatore di passeggeri su strada di una parte che effettua uno dei servizi di cui all’articolo 475 è tenuto a iniziare immediatamente il servizio e ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda agli standard di continuità, regolarità e capacità nonché alle condizioni fissate all’articolo 477, paragrafo 6, e nell’allegato 32.

2. Il trasportatore di passeggeri su strada di una parte pubblica l’itinerario del servizio, le fermate, l’orario, le tariffe e le condizioni di trasporto in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.

3. Le parti hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio cui è soggetto un servizio di cui all’articolo 475.

 

Articolo 483

Documenti da conservare a bordo dell’autobus

1. Fatto salvo l’articolo 477, paragrafo 8, a bordo dell’autobus devono essere conservate l’autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, all’effettuazione dei servizi di cui all’articolo 475 e la licenza del trasportatore di passeggeri su strada, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di passeggeri su strada effettuato in conformità della normativa nazionale o dell’Unione, da esibirsi su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo e l’articolo 477, paragrafo 8, nel caso dei servizi regolari specializzati servono come documenti di controllo, e sono tenuti a bordo del veicolo ed esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, anche il contratto stipulato tra l’organizzatore e il trasportatore di passeggeri su strada o una copia dello stesso, nonché un documento che dimostri che i passeggeri costituiscono una determinata categoria, a esclusione di altri passeggeri, ai fini di un servizio regolare specializzato.

3. I trasportatori di passeggeri su strada che effettuano servizi occasionali ai sensi degli articoli 475, paragrafi 6 e 7, sono muniti di un foglio di viaggio compilato utilizzando il modello di cui all’allegato 34. I libretti dei fogli di viaggio sono forniti dall’autorità competente del territorio in cui l’operatore è registrato o da organismi designati dall’autorità competente.

 

Articolo 484

Codice della strada

I conducenti di autobus che effettuano trasporti di passeggeri a norma del presente titolo, quando si trovano nel territorio dell’altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale.

 

Articolo 485

Applicazione

Le disposizioni del presente titolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data in cui il protocollo dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali regolari e speciali regolari di trasporto di passeggeri effettuati con autobus entrerà in vigore per il Regno Unito o, se precedente, sei mesi dopo l’entrata in vigore di tale protocollo per l’Unione, fatta eccezione per le operazioni di cui all’articolo 475, paragrafi 2, 5, 6 e 7.

 

Articolo 486

Obblighi previsti da altri titoli

Gli articoli 135 e 137 sono integrati nel presente titolo, e ne formano parte, e si applicano al trattamento dei trasportatori che effettuano viaggi a norma dell’articolo 475.

 

Articolo 487

Comitato specializzato

Il comitato specializzato per il trasporto su strada può modificare gli allegati 32, 33 e 34 per tener conto degli sviluppi normativi. Esso può adottare misure relative all’attuazione del presente titolo.
 

RUBRICA QUARTA

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE E VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
 

TITOLO I

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
 

Articolo 488

Elementi generali

Gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, al fine di garantire i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone ivi contemplate.

 

Articolo 489

Soggiorno legale

1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica alle persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati i diritti a prestazioni in denaro relativi a precedenti periodi di soggiorno legale delle persone di cui all’articolo SSC.2 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.

 

Articolo 490

Situazioni transfrontaliere

1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica solo alle situazioni che insorgono tra uno o più Stati membri e il Regno Unito.

2. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non si applica alle persone le cui situazioni sono circoscritte sotto tutti gli aspetti al Regno Unito o agli Stati membri.

 

Articolo 491

Domande di immigrazione

Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica fatto salvo il diritto di uno Stato membro o del Regno Unito di imporre una tassa sanitaria ai sensi della legislazione nazionale in relazione a una domanda di autorizzazione di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza in tale Stato.
 

TITOLO II

VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
 

Articolo 492

Visti per soggiorni di breve durata

1. Le parti rilevano che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, entrambe le parti prevedono l’esenzione dal visto per soggiorni di breve durata nei confronti dei propri cittadini, a norma dalle rispettive legislazioni nazionali. Ciascuna parte notifica all’altra l’intenzione di imporre l’obbligo del visto per soggiorni di breve durata dei cittadini dell’altra parte in tempo utile e, se possibile, almeno tre mesi prima che tale obbligo diventi effettivo.

2. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 781, qualora il Regno Unito decida di imporre l’obbligo del visto per soggiorni di breve durata ai cittadini di uno Stato membro, tale obbligo si applica ai cittadini di tutti gli Stati membri.

3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni adottate tra il Regno Unito e l’Irlanda in merito alla zona di libero spostamento.
 

RUBRICA QUINTA

PESCA
 

CAPO 1

DISPOSIZIONI INIZIALI

Articolo 493
 

Diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti

Le parti affermano che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti a fini di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano essere praticati in conformità dei principi del diritto internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

 

Articolo 494

Obiettivi e principi

1. Le parti cooperano al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti.

2. Le parti condividono l’obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

3. Le parti tengono conto dei seguenti principi:

a) applicare l’approccio precauzionale alla gestione della pesca;

b) promuovere la sostenibilità a lungo termine (ambientale, sociale ed economica) e l’utilizzo ottimale degli stock condivisi;

c) basare le decisioni di conservazione e di gestione per le attività di pesca sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM);

d) garantire la selettività delle attività di pesca per proteggere il novellame e le aggregazioni riproduttive e per evitare e ridurre le catture accessorie;

e) tenere in debita considerazione e ridurre al minimo gli effetti negativi della pesca sull’ecosistema marino e tenere debitamente conto della necessità di preservare la diversità biologica marina;

f) applicare misure proporzionate e non discriminatorie per la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle risorse della pesca, preservando nel contempo l’autonomia normativa delle parti;

g) assicurare la raccolta e la tempestiva condivisione di dati completi e accurati pertinenti per la conservazione degli stock condivisi e per la gestione delle attività di pesca;

h) garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione della pesca e combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; e

i) garantire la tempestiva attuazione di tutte le misure concordate nei quadri normativi delle parti.

 

Articolo 495

Definizioni

1. Ai fini del presente protocollo, si applicano le definizioni seguenti:

a) «ZEE» (di una parte): conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

i) nel caso dell’Unione, le zone economiche esclusive stabilite dai suoi Stati membri adiacenti ai loro territori europei;

ii) la zona economica esclusiva stabilita dal Regno Unito;

b) «approccio precauzionale in materia di gestione della pesca»: un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non giustifica il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

c) «stock condivisi»: pesci, compresi molluschi e crostacei, di qualsiasi tipo, presenti nelle acque delle parti;

d) «TAC»: il totale ammissibile di catture, ossia i quantitativi massimi di uno o più stock di una particolare descrizione che possono essere catturati nel corso di un dato periodo;

e) «stock fuori contingente»: stock che non sono gestiti mediante TAC;

f) «acque territoriali» (di una parte): conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

i) nel caso dell’Unione, in deroga all’articolo 774, paragrafo 1, le acque territoriali stabilite dagli Stati membri adiacenti ai loro territori europei;

ii) le acque territoriali stabilite dal Regno Unito;

g) per «acque» (di una parte) si intendono:

i) per quanto riguarda l’Unione, in deroga all’articolo 774, paragrafo 1, le ZEE degli Stati membri e le loro acque territoriali;

ii) per quanto riguarda il Regno Unito, le sue ZEE e le sue acque territoriali, escluse, ai fini degli articoli 500 e 501 e dell’allegato 38, le acque territoriali adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all’Isola di Man;

h) per «nave» (di una parte) si intende:

i) nel caso del Regno Unito, un peschereccio battente bandiera del Regno Unito, immatricolato nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man e titolare di licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito;

ii) nel caso dell’Unione, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione.
 

CAPO 2

CONSERVAZIONE E SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE
 

Articolo 496

Gestione delle attività di pesca

1. Ciascuna parte decide in merito alle misure applicabili alle proprie acque per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, e tenendo conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3.

2. Le parti basano le misure di cui al paragrafo 1 sui migliori pareri scientifici disponibili.

Una parte non applica le misure di cui al paragrafo 1 alle navi dell’altra parte che si trovano nelle sue acque, a meno che essa non applichi le stesse misure alle proprie navi.

Il secondo comma fa salvi gli obblighi contratti dalle parti ai sensi dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, del regime di controllo e di coercizione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale e della raccomandazione 18-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico sulle misure di competenza dello Stato di approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il comitato specializzato per la pesca può modificare l’elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui al terzo comma.

3. Ciascuna parte notifica all’altra parte le nuove misure di cui al paragrafo 1 che potrebbero avere ripercussioni sulle navi dell’altra parte prima dell’applicazione di tali misure, concedendo all’altra parte il tempo sufficiente per formulare osservazioni o chiedere chiarimenti.

 

Articolo 497

Autorizzazioni, rispetto delle norme e applicazione

1. Se le navi hanno accesso alle attività di pesca nelle acque dell’altra parte a norma degli articoli 500 e 502:

a) ciascuna parte comunica in tempo utile all’altra parte l’elenco delle navi per le quali intende ottenere autorizzazioni o licenze di pesca; e

b) l’altra Parte rilascia autorizzazioni o licenze di pesca.

2. Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per garantire che le proprie navi rispettino le norme applicabili a tali navi nelle acque dell’altra parte, comprese le condizioni per l’autorizzazione o la licenza.
 

CAPO 3

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE
 

Articolo 498

Possibilità di pesca

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le parti cooperano per stabilire il calendario delle consultazioni al fine di concordare i TAC per gli stock elencati nell’allegato 35 per l’anno o gli anni successivi. Tale calendario tiene conto di altre consultazioni annuali tra gli Stati costieri che coinvolgono una delle parti o entrambe le parti.

2. Le parti svolgono consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l’anno successivo per gli stock elencati nell’allegato 35. Ciò comprende un rapido scambio di opinioni sulle priorità non appena viene ricevuto un parere sul livello dei TAC. Le parti stabiliscono tali TAC:

a) sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e di altri fattori pertinenti, compresi gli aspetti socioeconomici; e

b) nel rispetto delle eventuali strategie pluriennali applicabili in materia di conservazione e gestione concordate dalle parti.

3. Le quote dei TAC per gli stock elencati nell’allegato 35 sono ripartite tra le parti conformemente alle quote di contingente stabilite nello stesso allegato.

4. Le consultazioni annuali possono riguardare, tra l’altro:

a) i trasferimenti di parti di quote dei TAC di una parte all’altra parte;

b) un elenco degli stock per i quali è vietata la pesca;

c) la determinazione dei TAC per qualsiasi stock non elencato nell’allegato 35 o nell’allegato 36 e le quote rispettive di tali stock spettanti alle parti;

d) misure di gestione della pesca, comprese, se del caso, le limitazioni dello sforzo di pesca;

e) stock di reciproco interesse per le parti diversi da quelli elencati negli allegati della presente rubrica.

5. Le parti possono tenere consultazioni al fine di concordare modifiche dei TAC, su richiesta di una o dell’altra parte.

6. I capi delegazione delle parti redigono e firmano un verbale scritto che documenti gli accordi conclusi tra le parti a seguito delle consultazioni a norma del presente articolo.

7. Ciascuna parte notifica all’altra parte, con sufficiente anticipo, l’istituzione o la modifica di TAC per gli stock elencati nell’allegato 37.

8. Le parti devono istituire un meccanismo per il trasferimento volontario, nel corso dell’anno, delle possibilità di pesca tra le parti, da attivare ogni anno. Il comitato specializzato per la pesca decide in merito ai dettagli di tale meccanismo. Le parti prendono in considerazione la possibilità di rendere disponibili al valore di mercato i trasferimenti delle possibilità di pesca relative a stock che sono o che si prevede diventino sottoutilizzati, tramite tale meccanismo.

 

Articolo 499

TAC provvisori

1. Qualora entro il 10 dicembre non sia stato raggiunto un accordo fra le parti sul TAC relativo a uno stock di cui all’allegato 35 o all’allegato 36, tabelle A o B, le parti riprendono immediatamente le consultazioni con l’obiettivo costante di concordare il TAC. Le parti hanno contatti frequenti allo scopo di esplorare tutte le opzioni possibili per raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile.

2. Qualora entro il 20 dicembre rispetto a uno stock di cui all’allegato 35 o all’allegato 36, tabelle A e B, non sia stato concordato un TAC, ciascuna parte fisserà un TAC provvisorio corrispondente al livello raccomandato dal CIEM, che si applicherà a partire dal 1° gennaio.

3. In deroga al paragrafo 2, i TAC per gli stock speciali sono fissati conformemente agli orientamenti adottati a norma del paragrafo 5.

4. Ai fini del presente articolo, per «stock speciali» si intendono:

a) stock per i quali il parere del CIEM prevede un TAC pari a zero;

b) stock catturati nell’ambito di una pesca multispecifica, se tale stock o un altro stock nell’ambito dello stesso tipo di pesca è vulnerabile; o

c) altri stock che, a giudizio delle parti, necessitano di un trattamento speciale.

5. Il comitato specializzato per la pesca adotta, entro il 1° luglio 2021, orientamenti per la fissazione di TAC provvisori per gli stock speciali.

6. Ogni anno, quando il CIEM riceve un parere sui TAC, le parti discutono, in via prioritaria, degli stock speciali e dell’applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 5 per la fissazione di TAC provvisori da parte di ciascuna parte.

7. Ciascuna parte fissa la propria quota per ciascuno dei TAC provvisori, che non può superare quella fissata nel corrispondente allegato.

8. I TAC provvisori e le quote di cui ai paragrafi 2, 3 e 7 si applicano fino al raggiungimento di un accordo a norma del paragrafo 1.

9. Ciascuna parte notifica immediatamente all’altra parte i propri TAC provvisori a norma dei paragrafi 2 e 3 la propria quota provvisoria di ciascuno di tali TAC a norma del paragrafo 7.

 

Articolo 500

Accesso alle acque

1. A condizione che le parti abbiano concordato i TAC, ciascuna parte permetterà alle navi dell’altra parte l’accesso alle attività di pesca nelle proprie acque nelle sottozone CIEM di pertinenza per quell’anno. L’accesso è concesso al livello e alle condizioni stabilite in tali consultazioni annuali.

2. Le parti possono concordare, nel quadro di consultazioni annuali, ulteriori condizioni specifiche di accesso relative a:

a) le possibilità di pesca concordate;

b) eventuali strategie pluriennali per gli stock fuori contingente elaborate a norma dell’articolo 508, paragrafo 1, lettera c; e

c) le eventuali misure tecniche e di conservazione concordate dalle parti, fatto salvo l’articolo 496.

3. Le parti conducono le consultazioni annuali, anche per quanto riguarda il livello e le condizioni di accesso di cui al paragrafo 1, in buona fede e al fine di garantire un equilibrio reciprocamente soddisfacente tra gli interessi di entrambe le parti.

4. In particolare, l’esito delle consultazioni annuali dovrebbe di norma portare ciascuna parte a concedere:

a) accesso alle attività di pesca relative agli stock di cui all’allegato 35 e all’allegato 36, tabelle A, B e F, nelle ZEE reciproche (ovvero, se l’accesso è garantito ai sensi della lettera c), nelle ZEE e nelle suddivisioni ivi menzionate) a un livello che sia ragionevolmente commisurato alle rispettive quote di TAC delle parti;

b) accesso alle attività di pesca relative agli stock fuori contingente nelle ZEE reciproche (ovvero, se l’accesso è garantito ai sensi della lettera c), nelle ZEE e nelle suddivisioni ivi menzionate), a un livello che sia almeno corrispondente al quantitativo medio pescato da tale parte nelle acque dell’altra parte nel periodo 2012-2016; e

c) accesso alle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g per le navi aventi diritto nella misura in cui i pescherecci dell’Unione e i pescherecci del Regno Unito avevano accesso a tali acque al 31 dicembre 2020.

Ai fini del punto c), per «nave avente diritto» si intende una nave di una parte che ha praticato la pesca nella zona indicata nella frase precedente durante quattro degli anni compresi tra il 2012 e il 2016 o la nave che l’ha sostituita direttamente.

Le consultazioni annuali di cui al punto c) possono comprendere opportuni impegni finanziari e trasferimenti di contingenti tra le parti.

5. Durante l’applicazione di un TAC provvisorio e in attesa del TAC concordato le parti concedono l’accesso provvisorio alle attività di pesca nelle pertinenti sottozone CIEM, secondo le seguenti modalità:

a) per gli stock di cui all’allegato 35 e gli stock fuori contingente, dal 1° gennaio al 31 marzo ai livelli previsti al paragrafo 4, lettere a) e b);

b) per gli stock di cui all’allegato 36, dal 1° gennaio al 14 febbraio ai livelli previsti al paragrafo 4, lettera a); e

c) per quanto riguarda l’accesso alle attività di pesca nella zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche, l’accesso, a norma del paragrafo 4, lettera c), dal 1° gennaio al 31 gennaio, a un livello equivalente al quantitativo medio pescato in tale zona nei tre mesi precedenti.

Tale accesso, per ciascuno degli stock di cui alle lettere a) e b), è proporzionale alla percentuale media della quota di una parte del TAC annuo che le navi di tale parte hanno pescato nelle acque dell’altra parte nelle pertinenti sottozone CIEM nel corso dello stesso periodo dei tre anni civili precedenti. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per l’accesso agli stock ittici fuori contingente.

Entro il 15 gennaio, per quanto riguarda la situazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, entro il 31 gennaio, per quanto riguarda gli stock di cui all’allegato 36 ed entro il 15 marzo per tutti gli altri stock, ciascuna parte notifica all’altra parte la modifica del livello e delle condizioni di accesso alle acque che si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio in relazione alla situazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, a decorrere dal 15 febbraio per gli stock di cui all’allegato 36 e a decorrere dal 1° aprile per tutti gli altri stock, per le pertinenti sottozone CIEM.

6. Fatto salvo l’articolo 499, paragrafi 1 e 8, dopo un mese in relazione alla situazione di cui al paragrafo 5, lettera c), un mese e mezzo rispetto agli stock di cui all’allegato 36 e tre mesi rispetto a tutti gli altri stock, le Parti si adoperano per concordare ulteriori accordi provvisori di accesso al livello geografico appropriato al fine di ridurre al minimo le perturbazioni delle attività di pesca.

7. Nel concedere l’accesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo, una parte può tener conto del rispetto, da parte di singole navi o di gruppi di navi, delle norme applicabili nelle sue acque nel corso dell’anno precedente e delle misure adottate dall’altra parte a norma dell’articolo 497, paragrafo 2, nel corso dell’anno precedente.

8. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni dell’allegato 38.

 

Articolo 501

Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell’accesso

1. A seguito di una notifica di una parte («parte ospitante») a norma dell’articolo 500, paragrafo 5, l’altra parte («parte che procede alle attività di pesca») può adottare misure compensative commisurate all’impatto economico e sociale del cambiamento del livello e delle condizioni di accesso alle acque. Tale impatto è misurato sulla base di prove attendibili e non soltanto su congetture e remote possibilità. Dando priorità alle misure compensative meno atte a perturbare il funzionamento del presente accordo, la parte che procede alle attività di pesca può sospendere, in tutto o in parte, l’accesso alle proprie acque e il trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca a norma dell’articolo 21.

2. Una misura compensativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo può prendere effetto non prima di sette giorni dopo che la parte che procede alle attività di pesca ha notificato alla parte ospitante la sospensione prevista a norma del paragrafo 1 del presente articolo e, in ogni caso, non prima del 1° febbraio in relazione alla situazione di cui all’articolo 500, paragrafo 5, lettera c), del 15 febbraio per quanto riguarda l’allegato 36 e del 1° aprile per quanto riguarda gli altri stock. Le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato specializzato per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Tale notifica individua:

a) la data in cui la parte che procede alle attività di pesca intende procedere alla sospensione; e

b) gli obblighi da sospendere e il livello della sospensione prevista.

3. Dopo la notifica delle misure compensative a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la parte ospitante può chiedere l’istituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 739, senza ricorrere alle consultazioni di cui all’articolo 738. Il collegio arbitrale può solo verificare la conformità delle misure compensative con il paragrafo 1 del presente paragrafo. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744.

4. Se le condizioni per l’adozione delle misure compensative di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatte, tali misure sono immediatamente revocate.

5. A seguito di una decisione negativa nei confronti della parte che procede alle attività di pesca nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la parte ospitante può chiedere al collegio arbitrale, entro 30 giorni dalla decisione, di determinare un livello di sospensione degli obblighi ai sensi del presente accordo non superiore al livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dall’applicazione delle misure compensative, se ritiene che il conflitto tra le misure compensative e il paragrafo 1 del presente articolo sia significativo. La richiesta propone un livello di sospensione conformemente ai principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli eventuali principi pertinenti di cui all’articolo 761. La parte ospitante può applicare il livello di sospensione degli obblighi previsti dal presente accordo conformemente al livello di sospensione stabilito dal collegio arbitrale, non prima di 15 giorni dalla decisione.

6. Non è concesso alle parti di invocare l’accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all’altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo.

 

Articolo 502

Modalità di accesso specifiche relative ai territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell’Isola di Man

1. In deroga all’articolo 500, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, all’articolo 501 e all’allegato 38, ciascuna parte concede alle navi dell’altra parte l’accesso alle attività di pesca nelle proprie acque in funzione dell’effettiva portata e natura dell’attività di pesca che si può dimostrare che è stata realizzata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2020 dalle navi aventi diritto dell’altra parte nelle acque e in virtù di eventuali accordi che risultavano esistenti al 31 gennaio 2020.

2. Ai fini del presente articolo e, nella misura in cui si applicano gli altri articoli della presente rubrica in relazione alle modalità di accesso stabilite a norma del presente articolo:

a) per «nave avente diritto» si intende, per quanto riguarda l’attività di pesca svolta nelle acque adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey, all’Isola di Man o a uno Stato membro, qualunque nave che ha praticato la pesca nelle acque territoriali adiacenti a tale territorio o Stato membro per più di 10 giorni in uno qualsiasi dei tre periodi di 12 mesi che terminano il 31 gennaio o tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2020 compresi;

b) per «nave» (di una parte) si intende, per quanto riguarda il Regno Unito, un peschereccio battente bandiera del Regno Unito e immatricolato presso il Baliato di Guernsey, il Baliato di Jersey o l’Isola di Man e titolare di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito;

c) per «acque» (di una parte) si intendono:

i) per quanto riguarda l’Unione, le acque territoriali adiacenti a uno Stato membro; e

ii) per quanto riguarda il Regno Unito, le acque territoriali adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all’Isola di Man.

3. Su richiesta di una delle parti, il Consiglio di partenariato decide, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo, che il presente articolo, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica, nella misura in cui si riferiscono al disposto di cui ai suddetti articoli e all’articolo 520, paragrafi da 3 a 8, cessano di applicarsi, dopo 30 giorni da detta decisione, nei confronti di uno o più territori del Baliato di Guernsey, Baliato di Jersey e Isola di Man.

4. Il Consiglio di partenariato può decidere di modificare il presente articolo, l’articolo 503 e ogni altra disposizione della presente rubrica, nella misura in cui si riferiscono al disposto di cui ai suddetti articoli.

 

Articolo 503

Periodi di notifica relativi all’importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca

1. L’Unione applica i seguenti periodi di notifica ai prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera del Regno Unito e registrate nel Baliato di Guernsey o nel Baliato di Jersey nelle acque territoriali adiacenti a tali territori o nelle acque territoriali adiacenti a uno Stato membro:

a) preavviso tra tre e cinque ore prima dello sbarco di prodotti della pesca freschi nel territorio dell’Unione;

b) preavviso tra una e tre ore del certificato di cattura convalidato per la movimentazione diretta di partite di prodotti della pesca via mare prima dell’orario di arrivo previsto al luogo di ingresso nel territorio dell’Unione.

2. Ai soli fini del presente articolo, per «prodotti della pesca» si intendono tutte le specie di pesci, molluschi e crostacei marini.

 

Articolo 504

Allineamento dei settori di gestione

1. Entro il 1° luglio 2021 le parti chiedono al CIEM un parere sull’allineamento delle zone di gestione e delle unità di valutazione utilizzate dal CIEM per gli stock contrassegnati da un asterisco nell’allegato 35.

2. Entro sei mesi dal ricevimento del parere di cui al paragrafo 1, le parti riesaminano congiuntamente tale parere e valutano congiuntamente gli adeguamenti delle zone di gestione degli stock interessati, al fine di concordare le conseguenti modifiche all’elenco degli stock e delle quote di cui all’allegato 35.

 

Articolo 505

Quote dei TAC per alcuni altri stock

1. Le rispettive quote di TAC spettanti alle parti per alcuni altri stock sono fissate nell’allegato 36.

2. Ciascuna parte notifica le proprie quote agli Stati e alle organizzazioni internazionali pertinenti in conformità dell’accordo di ripartizione di cui all’allegato 36, tabelle da A a D.

3. Eventuali modifiche successive di tali quote di cui all’allegato 36, tabelle C e D, sono di competenza dei competenti consessi multilaterali.

4. Fatte salve le competenze del Consiglio di partenariato di cui all’articolo 508, paragrafo 3, qualsiasi successiva modifica delle quote di cui all’allegato 36, tabelle A e B, dopo il 30 giugno 2026 è di competenza delle pertinenti sedi multilaterali.

5. Entrambe le parti applicano la gestione di tali stock di cui all’allegato 36, tabelle da A a D, conformemente agli obiettivi e ai principi di cui all’articolo 494.
 

CAPO 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE
 

Articolo 506

Misure correttive e risoluzione delle controversie

1. In relazione a una presunta inosservanza, da parte di una parte («parte convenuta»), delle disposizioni di cui alla presente rubrica (diversa dalle presunte inosservanze di cui al paragrafo 2, l’altra parte («parte ricorrente») può, previa notifica alla parte convenuta:

a) sospendere, in tutto o in parte, l’accesso alle proprie acque e il trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca a norma dell’articolo 21; e

b) se ritiene che la sospensione di cui al presente paragrafo, lettera a), non sia commisurata all’impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale di altre merci a norma dell’articolo 21; e

c) se ritiene che la sospensione di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), non sia commisurata all’impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, gli obblighi di cui alla presente parte, rubrica prima, a eccezione del titolo XI. Se la rubrica prima della presente parte è interamente sospesa, viene sospesa anche la rubrica terza della medesima.

2. In relazione a una presunta inosservanza, da parte di una parte («parte convenuta»), dell’articolo 502, dell’articolo 503 o di qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, l’altra parte («parte ricorrente»), previa notifica alla parte convenuta:

a) può sospendere, in tutto o in parte, l’accesso alle proprie acque ai sensi dell’articolo 502;

b) se ritiene che la sospensione di cui al presente paragrafo, lettera a), non sia commisurata all’impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca a norma dell’articolo 21;

c) se ritiene che la sospensione di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), non sia commisurata all’impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale di altre merci a norma dell’articolo 21.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le misure correttive che incidono sulle modalità stabilite a norma dell’articolo 502, dell’articolo 503 o di qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, non possono essere adottate a seguito di una presunta inosservanza, da parte di una parte, di disposizioni della presente rubrica prive di nessi con tale disposto.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono proporzionate alla presunta inosservanza della parte convenuta e al corrispondente impatto economico e sociale.

4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono avere effetto non prima di sette giorni di calendario dopo che la parte ricorrente ha notificato alla parte convenuta la sospensione proposta. Le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato specializzato per la pesca, per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Tale notifica individua:

a) il modo in cui, secondo la parte ricorrente, la parte convenuta si è dimostrata inadempiente;

b) la data in cui la parte ricorrente intende procedere alla sospensione; e

c) il livello della sospensione prevista.

5. Entro 14 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Parte ricorrente deve contestare la presunta inosservanza della presente rubrica da parte della Parte convenuta, come precisato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, chiedendo la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell’articolo 739. Il ricorso all’arbitrato a norma del presente articolo è effettuato senza ricorrere preventivamente alle consultazioni di cui all’articolo 738. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744.

6. La sospensione cessa di applicarsi quando:

a) la parte ricorrente ha accertato che la parte convenuta rispetta i suoi obblighi pertinenti ai sensi della presente rubrica; o

b) il collegio arbitrale ha deciso che la parte convenuta non è venuta meno agli obblighi a essa incombenti a norma della presente rubrica.

7. A seguito di una decisione avversa alla parte ricorrente nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la parte convenuta può chiedere al collegio arbitrale, entro 30 giorni dalla decisione, di determinare un livello di sospensione degli obblighi ai sensi del presente accordo non superiore al livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dall’applicazione delle misure correttive, se ritiene che il conflitto tra le misure correttive e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia significativo. La richiesta propone un livello di sospensione conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e agli eventuali principi pertinenti di cui all’articolo 761. La parte convenuta può applicare il livello di sospensione degli obblighi previsti dal presente accordo conformemente al livello di sospensione stabilito dal collegio arbitrale, non prima di 15 giorni dalla decisione.

8. Non è concesso alle parti di invocare l’accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all’altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo.

 

Articolo 507

Condivisione dei dati

Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie per sostenere l’attuazione della presente rubrica, in conformità delle rispettive legislazioni.

 

Articolo 508

Comitato specializzato per la pesca

1. Il comitato specializzato per la pesca può in particolare:

a) costituire un forum di discussione e cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca;

b) prendere in considerazione l’elaborazione di strategie pluriennali di conservazione e di gestione come base per la fissazione dei TAC e di altre misure di gestione;

c) sviluppare strategie pluriennali per la conservazione e la gestione degli stock fuori contingente di cui all’articolo 500, paragrafo 2, lettera b);

d) prendere in considerazione misure per la gestione e la conservazione della pesca, tra cui misure di emergenza e misure volte a garantire la selettività della pesca;

e) prendere in considerazione approcci alla raccolta di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, la condivisione di tali dati (comprese le informazioni pertinenti per il monitoraggio, il controllo e il rispetto delle norme) e la consultazione degli organismi scientifici in merito ai migliori pareri scientifici disponibili;

f) prendere in considerazione misure atte a garantire il rispetto delle norme vigenti, tra cui programmi congiunti di controllo, monitoraggio e sorveglianza e lo scambio di dati per facilitare il monitoraggio dell’utilizzo delle possibilità di pesca, il controllo e l’esecuzione;

g) elaborare gli orientamenti per la fissazione dei TAC di cui all’articolo 499, paragrafo 5;

h) preparare le consultazioni annuali;

i) esaminare le questioni relative alla designazione dei porti per gli sbarchi, compresa l’agevolazione della tempestiva notifica da parte delle parti di tali designazioni e di eventuali modifiche di tali designazioni;

j) stabilire i termini per la notifica delle misure di cui all’articolo 496, paragrafo 3, per la comunicazione degli elenchi delle navi di cui all’articolo 497, paragrafo 1, e per la notifica di cui all’articolo 498, paragrafo 7;

k) costituire un forum di consultazione a norma dell’articolo 501, paragrafo 2, e dell’articolo 506, paragrafo 4;

l) elaborare orientamenti a sostegno dell’applicazione pratica dell’articolo 500;

m) sviluppare un meccanismo per il trasferimento volontario di possibilità di pesca nel corso dell’anno tra le parti, di cui all’articolo 498, paragrafo 8; e

n) esaminare l’applicazione e l’attuazione dell’articolo 502 e dell’articolo 503.

2. Il comitato specializzato per la pesca può adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni:

a) registrando le questioni concordate dalle Parti a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 498;

b) in relazione alle materie di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), l), m) e n) del presente articolo;

c) modificando l’elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui all’articolo 496, paragrafo 2;

d) in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell’ambito di questa rubrica; e

e)

sulle modalità di un riesame a norma dell’articolo 510.

3. Il Consiglio di partenariato ha il potere di modificare gli allegati 35, 36 e 37.

 

Articolo 509

Denuncia

1. Fatti salvi l’articolo 779 o l’articolo 521, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la presente rubrica mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso, la rubrica prima, la rubrica seconda, la rubrica terza e la presente rubrica cessano di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.

2. In caso di denuncia della presente rubrica a norma del presente articolo, paragrafo 1, dell’articolo 779 o dell’articolo 521, gli obblighi assunti dalle parti a titolo della presente rubrica per l’anno in corso al momento in cui la presente rubrica cessa di essere in vigore continuano ad applicarsi fino alla fine dell’anno.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la rubrica seconda può rimanere in vigore se le parti convengono di integrare le parti pertinenti della rubrica prima, titolo XI.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e fatti salvi l’articolo 779 o l’articolo 521:

a) salvo diversamente concordato tra le parti, l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli rimangono in vigore fino:

i) a quando sono denunciati da una delle parti con un preavviso scritto di tre anni all’altra parte; o

ii) se precedente, alla data in cui l’articolo 520, paragrafi da 3 a 5, cessa di essere in vigore;

b) ai fini della lettera a), punto i), la notifica della denuncia può essere comunicata rispetto a uno o più territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell’Isola di Man, e l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli rimangono in vigore nei territori rispetto ai quali non è stata comunicata una notifica di denuncia; e

c) ai fini della lettera a), punto ii), se l’articolo 520, paragrafi da 3 a 5, cessa di essere in vigore rispetto a uno o più (ma non tutti i) territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell’Isola di Man, e l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli rimangono in vigore nei territori rispetto ai quali non è stata comunicata una notifica di denuncia.

 

Articolo 510

Clausola di revisione

1. Quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento di cui all’articolo 1 dell’allegato 38, le parti riesaminano congiuntamente, nel quadro del Consiglio di partenariato, l’attuazione della presente rubrica, al fine di valutare se le disposizioni, comprese quelle relative all’accesso alle acque, possano essere ulteriormente codificate e rafforzate.

2. Tale riesame può essere ripetuto a intervalli successivi di quattro anni dopo la conclusione del primo riesame.

3. Le parti decidono preventivamente le modalità del riesame tramite il comitato specializzato per la pesca.

4. Il riesame consentirà in particolare di valutare, rispetto agli anni precedenti:

a) le disposizioni relative all’accesso reciproco alle acque di cui all’articolo 500;

b) le quote dei TAC di cui agli allegati 35, 36 e 37;

c) il numero e l’entità dei trasferimenti nell’ambito delle consultazioni annuali di cui all’articolo 498, paragrafo 4, ed eventuali trasferimenti a norma dell’articolo 498, paragrafo 8;

d) le fluttuazioni dei TAC annuali;

e) il rispetto, da parte di entrambe le parti, delle disposizioni della presente rubrica e il rispetto, da parte delle navi di ciascuna parte, delle norme applicabili a tali navi quando si trovano nelle acque dell’altra parte;

f) la natura e la portata della cooperazione nell’ambito di questa rubrica; e

g) qualsiasi altro elemento preventivamente scelto dalle parti tramite il comitato specializzato per la pesca.

 

Articolo 511

Relazioni con altri accordi

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la presente rubrica lascia impregiudicati gli altri accordi esistenti in materia di attività di pesca svolte dalle navi di una parte nella zona soggetta alla giurisdizione dell’altra parte.

2. La presente rubrica annulla e sostituisce gli accordi o le intese esistenti in materia di attività di pesca da parte di pescherecci dell’Unione nelle acque territoriali adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey o all’Isola di Man e di attività di pesca da parte di pescherecci del Regno Unito immatricolati nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man nelle acque territoriali adiacenti a uno Stato membro. Tuttavia, qualora il Consiglio di partenariato decida, a norma dell’articolo 502, che il presente accordo cessa di applicarsi al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey o all’Isola di Man, gli accordi o le intese pertinenti non sono annullati e sostituiti rispetto al territorio o ai territori nei confronti dei quali la decisione è stata adottata.
 

RUBRICA SESTA

ALTRE DISPOSIZIONI
 

Articolo 512

Definizioni

Salvo disposizioni contrarie, ai fini della parte seconda, del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte, si applicano le seguenti definizioni:

a) «autorità doganale»:

i) per quanto riguarda l’Unione, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali o, a seconda dei casi, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità autorizzata negli Stati membri dell’Unione ad applicare la normativa doganale e ad assicurarne l’osservanza; e

ii) per quanto riguarda il Regno Unito, Her Majesty’s Revenue and Customs e ogni altra autorità responsabile delle questioni doganali;

b) «dazio doganale»: qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all’importazione di una merce o in relazione a essa, senza comprendere:

i) gli oneri equivalenti a un’imposta interna applicati coerentemente con l’articolo 19;

ii) un dazio antidumping, una misura di salvaguardia speciale, un dazio compensativo o una misura di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell’accordo antidumping, dell’accordo sull’agricoltura, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o dell’accordo sulle misure di salvaguardia, a seconda dei casi; o

iii) diritti o altri oneri applicati all’importazione o in relazione a essa e il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

c) «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);

d) «esistente», efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;

e) «merci di una parte»: prodotti interni ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;

f) «sistema armonizzato» o «SA»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane;

g) «voce»: le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell’ambito del sistema armonizzato;

h) «persona giuridica»: un soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

i) «misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, obbligo o pratica o sotto qualsiasi altra forma (71);

j) «misura di una parte»: le misure adottate o mantenute in vigore da:

i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e

ii) organi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali.

Sono misure di una parte anche le misure che i soggetti elencati ai punti i) e ii) adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento al riguardo di altri soggetti;

k) «persona fisica di una parte» (72):

i) per l’Unione: il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione a norma del diritto di tale Stato (73); e

ii) per il Regno Unito: un cittadino britannico;

l) «persona»: una persona fisica o una persona giuridica;

m) «misura sanitaria o fitosanitaria»: qualsiasi misura di cui all’allegato A, paragrafo 1, dell’accordo SPS;

n) «paese terzo»: un paese o un territorio al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale del presente accordo; e

o) «OMC»: l’Organizzazione mondiale del commercio.

 

Articolo 513

Accordi dell’OMC

Ai fini del presente accordo, gli accordi dell’OMC sono indicati come segue:

a) «accordo sull’agricoltura»: l’accordo sull’agricoltura di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;

b) «accordo antidumping»: l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;

c) «GATS»: l’accordo generale sugli scambi di servizi di cui all’allegato 1B dell’accordo OMC;

d) «GATT 1994»: l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;

e) «AAP»: l’accordo sugli appalti pubblici di cui all’allegato 4 dell’accordo OMC (74);

f) «accordo sulle misure di salvaguardia»: l’accordo sulle misure di salvaguardia di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;

g) «accordo SCM»: l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;

h) «accordo SPS»: l’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;

i) «accordo TBT»: l’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all’allegato 1 dell’accordo OMC;

j) «accordo TRIPS»: l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all’allegato 1C dell’accordo OMC; e

k) «accordo OMC»: l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994.

 

Articolo 514

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e all’articolo V del GATS.

 

Articolo 515

Relazione con l’accordo OMC

Le parti affermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall’accordo OMC e da altri accordi di cui sono firmatarie.

Nessuna disposizione nel presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una o all’altra parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi a essa derivanti dall’accordo OMC.

 

Articolo 516

Giurisprudenza dell’OMC

L’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni della presente parte tengono conto delle pertinenti interpretazioni formulate nei rapporti dei panel dell’OMC e dell’organo di appello adottati dall’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC, nonché nei lodi arbitrali a norma dell’intesa sulla risoluzione delle controversie.

 

Articolo 517

Adempimento degli obblighi

Ciascuna parte adotta tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i propri obblighi ai sensi della presente parte, comprese quelle necessarie per garantirne l’osservanza da parte delle amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, nonché degli organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati.

 

Articolo 518

Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi

1. Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento nella presente parte alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

2. Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nella presente parte, in toto o in parte, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo. In caso di questioni riguardanti l’attuazione o l’applicazione delle disposizioni della presente parte derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi, ove necessario le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione.

 

Articolo 519

Compiti del Consiglio di partenariato nella parte seconda

Il consiglio di partenariato può:

a) adottare decisioni volte a modificare:

i) la parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, e i relativi allegati, in conformità dell’articolo 68;

ii) gli accordi di cui agli allegati 16 e 17, in conformità dell’articolo 96, paragrafo 8;

iii) le appendici 15-A e 15-B, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato 15;

iv) l’appendice 15-C, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato 15;

v) le appendici 14-A, 14-B, 14-C e 14-D, in conformità dell’articolo 1 dell’allegato 14;

vi) le appendici 12-A, 12-B e 12-C, in conformità dell’articolo 1 dell’allegato 12;

vii) l’allegato relativo agli operatori economici autorizzati, il protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, il protocollo relativo alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte e l’elenco delle merci di cui all’articolo 117, paragrafo 2, in conformità dell’articolo 122;

viii) la sottosezione pertinente della sezione B dell’allegato 25, in conformità dell’articolo 293;

ix) gli allegati 26, 27 e 28, in conformità dell’articolo 329;

x) l’articolo 364, paragrafo 4, in conformità di tale paragrafo, l’articolo 365, paragrafo 2, terza frase, in conformità della quarta frase di tale paragrafo, l’articolo 365, paragrafo 3, in conformità di tale paragrafo, l’articolo 367, in conformità del paragrafo 1 di tale articolo, e l’articolo 373, in conformità del paragrafo 7 di tale articolo;

xi) l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta, in conformità dell’articolo 502, paragrafo 4;

xii) gli allegati 35, 36 e 37, in conformità dell’articolo 508, paragrafo 3;

xiii) qualsiasi altra disposizione, protocollo, appendice o allegato per cui la presente parte preveda esplicitamente la possibilità di tale decisione;

b) adottare decisioni volte a emanare interpretazioni delle disposizioni della presente parte.

 

Articolo 520

Applicazione geografica

1. Le disposizioni del presente accordo concernenti il trattamento tariffario delle merci, comprese le regole di origine e la sospensione temporanea di tale trattamento, si applicano anche, per quanto riguarda l’Unione, alle zone del territorio doganale dell’Unione, quale definito dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (75), che non sono contemplate dall’articolo 774, paragrafo 1, lettera a).

2. Fatto salvo l’articolo 774, paragrafi 2, 3 e 4, i diritti e gli obblighi delle parti di cui alla presente parte si applicano anche a tutte le zone esterne alle acque territoriali di ciascuna parte, compreso il fondo marino e il relativo sottosuolo, sulle quali tale parte eserciti diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle sue disposizioni legislative e regolamentari coerenti con il diritto internazionale (76).

3. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la rubrica prima, titolo I, capi 1, 2 e 5, e i protocolli e gli allegati di tali capi si applicano anche, per quanto riguarda il Regno Unito, ai territori di cui all’articolo 774, paragrafo 2. A tal fine, i territori di cui all’articolo 774, paragrafo 2, sono considerati parte del territorio doganale del Regno Unito. Le autorità doganali dei territori di cui all’articolo 774, paragrafo 2, sono responsabili dell’applicazione e dell’attuazione dei presenti capi e dei protocolli degli allegati dei medesimi, nei rispettivi territori. I riferimenti all’»autorità doganale» in tali disposizioni vanno intesi di conseguenza. Tuttavia, le richieste e le comunicazioni presentate ai sensi di detti capi e dei relativi protocolli e allegati sono gestite dalle autorità doganali del Regno Unito.

4. L’articolo 110, l’allegato 18 e il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte non si applicano al Baliato di Jersey e al Baliato di Guernsey.

5. La rubrica prima, titolo I, capi 3 e 4, e gli allegati di tali capi si applicano anche, per quanto riguarda il Regno Unito, ai territori di cui all’articolo 774, paragrafo 2. Le autorità dei territori di cui all’articolo 774, paragrafo 2, sono responsabili dell’applicazione e dell’attuazione dei presenti capi e degli allegati dei medesimi, nei rispettivi territori, e i pertinenti riferimenti vanno intesi di conseguenza. Tuttavia, le richieste e le comunicazioni presentate ai sensi di detti capi e dei relativi allegati sono gestite dalle autorità del Regno Unito.

6. Fatti salvi l’articolo 779 e l’articolo 521 e salvo diversamente concordato tra le parti, i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo restano in vigore fino alla data più prossima tra:

a) la data di scadenza del periodo di tre anni successivo alla comunicazione della denuncia da parte dell’altra parte; o

b) la data in cui l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli cessano di essere in vigore.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera a), la notifica della denuncia può essere comunicata rispetto a uno o più territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell’Isola di Man e i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo continuano a rimanere in vigore nei territori rispetto ai quali non è stata comunicata una notifica di denuncia.

8. Ai fini del paragrafo 6, lettera b), se l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli cessano di essere in vigore rispetto a uno o più (ma non tutti i) territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell’Isola di Man, i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo continuano a essere in vigore nei territori in cui rimangono in vigore l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli.

 

Articolo 521

Denuncia della parte seconda

Fatto salvo l’articolo 779, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la presente parte mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso la presente parte cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. La rubrica quarta e il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non sono denunciati ai sensi del presente articolo.
 

PARTE TERZA

COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE
 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 522

Obiettivo

1. La presente parte disciplina la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

2. La presente parte si applica soltanto alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale che intercorre esclusivamente tra il Regno Unito, da un lato, e l'Unione e gli Stati membri, dall'altro. Non si applica a situazioni verificatesi tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né alle attività di autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale quando agiscono in questo ambito.

 

Articolo 523

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:

a) "paese terzo": un paese diverso da uno Stato membro o dal Regno Unito;

b) "categorie particolari di dati personali": dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

c) "dati genetici": tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico;

d) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

e) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

f) "violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;

g) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

h) "comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie": il comitato così denominato di cui all'articolo 8.

 

Articolo 524

Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali

1. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione.

2. Nulla della presente parte modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

Articolo 525

Protezione dei dati personali

1. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sull'impegno che le parti onorano da lunga data di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

2. Per riflettere detto elevato livello di protezione, le parti provvedono a che i dati personali trattati a norma della presente parte siano oggetto di garanzie effettive nei rispettivi sistemi di protezione dei dati, segnatamente che:

a) i dati personali siano trattati in modo lecito e corretto, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, esattezza e limitazione della conservazione;

b) il trattamento di categorie particolari di dati personali sia autorizzato soltanto nella misura necessaria e sia soggetto a garanzie adeguate in funzione dei rischi specifici a quelli inerenti;

c) sia garantito un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento mettendo in atto le misure tecniche e organizzative del caso, specie per il trattamento di categorie particolari di dati personali;

d) agli interessati siano conferiti diritti azionabili di accesso, rettifica e cancellazione, fatte salve eventuali limitazioni previste per legge che costituiscono una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico;

e) in caso di violazione di dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ne sia data notifica all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo; che, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ne sia data notifica anche agli interessati, fatte salve eventuali limitazioni previste per legge che costituiscono una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico;

f) i trasferimenti successivi verso un paese terzo siano consentiti soltanto a condizioni e stanti garanzie adeguate al trasferimento, in modo da assicurare che il livello di protezione non sia pregiudicato;

g) a garantire il controllo del rispetto delle garanzie di protezione dei dati e l'applicazione di dette garanzie siano autorità indipendenti; e

h) agli interessati siano riconosciuti diritti azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale in caso di violazione delle garanzie di protezione dei dati.

3. Il Regno Unito, da un lato, e l'Unione anche per conto dei suoi Stati membri, dall'altro, notificano al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le autorità di controllo incaricate di sorvegliare che siano attuate le norme sulla protezione dei dati applicabili alla cooperazione di cui alla presente parte, e di garantirne il rispetto. Le autorità di controllo cooperano per garantire l'osservanza della presente parte.

4. Le disposizioni di protezione dei dati di cui alla presente parte si applicano al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di eventuali disposizioni particolari della presente parte relative al trattamento dei dati personali.

 

Articolo 526

Ambito di cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più a misure analoghe del diritto dell'Unione

1. Il presente articolo si applica se uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni della presente parte, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.

2. Il Regno Unito può notificare per iscritto all'Unione che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni della presente parte nei confronti di detto Stato membro.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 ha effetto alla data ivi specificata, che non può essere anteriore alla data in cui lo Stato membro cessa di partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione, ovvero di godere dei diritti in forza delle medesime di cui al paragrafo 1.

4. Se il Regno Unito notifica a norma del presente articolo che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni della presente parte, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla cessazione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma delle pertinenti disposizioni della presente parte prima che cessino di applicarsi, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la cessazione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

5. L'Unione notifica per iscritto al Regno Unito, per via diplomatica, la data alla quale lo Stato membro riprende a partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, ovvero a godere di diritti in forza di quelle disposizioni. L'applicazione delle pertinenti disposizioni della presente parte è ripristinata a quella data o, se la notifica è successiva, il primo giorno del mese successivo alla data della notifica.

6. Per agevolare l'applicazione del presente articolo, l'Unione comunica al Regno Unito quando uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni della presente parte, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.
 

TITOLO II

SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI
 

Articolo 527

Obiettivo

Obiettivo del presente titolo è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e degli Stati membri, dall'altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli.

 

Articolo 528

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "autorità di contrasto competente": la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza della legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni. Non è autorità di contrasto competente ai fini del presente titolo il servizio, l'organo o altra unità che si occupa specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale;

b)"consultazione" e "raffronto", di cui agli articoli 530, 531, 534 e 539: le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli altri Stati;

c) "consultazione automatizzata" di cui all'articolo 537: la procedura di accesso on line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli altri Stati;

d) "parte non codificante del DNA": regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;

e) "profilo DNA": il codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;

f) "dati indicizzati sul DNA": il profilo DNA e numero di riferimento. I dati indicizzati sul DNA contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA e un numero di riferimento. I dati indicizzati sul DNA non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati sul DNA che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("profili DNA non identificati") sono riconoscibili come tali;

g) "profilo DNA indicizzato": il profilo DNA di una persona identificata;

h) "profilo DNA non identificato": profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente a una persona non ancora identificata;

i) "annotazione": contrassegno apposto da uno Stato su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già risultata una concordanza su tale profilo DNA da una consultazione o un raffronto realizzati da un altro Stato;

j) "dati dattiloscopici": immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;

k) "dati indicizzati dattiloscopici": i dati dattiloscopici e numero di riferimento. I dati indicizzati dattiloscopici non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati dattiloscopici indicizzati che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("dati dattiloscopici non identificati") devono essere riconoscibili come tali;

l) "dati di immatricolazione dei veicoli": l'insieme dei dati di cui all'allegato 39, capo 3;

m) "caso per caso", di cui all'articolo 530, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 534, paragrafo 1, seconda frase, e all'articolo 537, paragrafo 1: un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda;

n) "attività di laboratorio": qualsiasi misura adottata in un laboratorio nel quadro del reperimento e del recupero di tracce sui reperti come dell'elaborazione, dell'analisi e dell'interpretazione di prove forensi in relazione a profili DNA e dati dattiloscopici al fine di fornire perizie o scambiare prove forensi;

o) "risultati delle attività di laboratorio": qualsiasi risultato analitico e interpretazione direttamente associata;

p) "fornitore di servizi forensi": qualsiasi organismo, pubblico o privato, che svolge attività di laboratorio su richiesta delle autorità di contrasto o giudiziarie competenti;

q) "organismo nazionale di accreditamento": l'unico organismo in uno Stato che svolge attività di accreditamento con autorità derivatagli dallo Stato.

 

Articolo 529

Creazione di schedari interni di analisi del DNA

1. Gli Stati si impegnano a istituire e gestire schedari interni di analisi del DNA per le indagini penali.

2. Ai fini dell'attuazione del presente titolo, gli Stati garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sul DNA nei rispettivi schedari interni di analisi del DNA di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati dichiarano gli schedari interni di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 529 a 532 e gli articoli 535, 536 e 539, e dichiarano le condizioni di consultazione automatizzata di cui all'articolo 530, paragrafo 1.

 

Articolo 530

Consultazione automatizzata dei profili DNA

1. Per le indagini penali gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati di cui all'articolo 535 ad accedere ai dati indicizzati sul DNA dei loro schedari di analisi del DNA, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate tramite il raffronto di profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente.

2. Se da una consultazione automatizzata risulta una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e profili DNA registrati nello schedario dello Stato richiesto, lo Stato richiesto invia al punto di contatto nazionale dello Stato richiedente per via automatizzata i dati indicizzati sul DNA per i quali risulta la concordanza. Se non si riscontra nessuna concordanza, ne viene data comunicazione per via automatizzata.

 

Articolo 531

Raffronto automatizzato dei profili DNA

1. Per le indagini penali gli Stati raffrontano, secondo modalità pratiche concordate tra gli Stati interessati e tramite i rispettivi punti di contatto nazionali, i profili DNA dei loro profili DNA non identificati con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari interni di analisi del DNA. La trasmissione e il raffronto dei profili DNA sono automatizzati. I profili DNA non identificati sono trasmessi a fini di raffronti solo se previsto dalla legislazione interna dello Stato richiedente.

2. Lo Stato che, in esito al raffronto di cui al paragrafo 1, rilevi una concordanza tra profili DNA trasmessi da un altro Stato e profili contenuti nei propri schedari di analisi del DNA comunica senza ritardo al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i dati indicizzati sul DNA per i quali risulta la concordanza.

 

Articolo 532

Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA

Se nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso non è disponibile il profilo DNA di una determinata persona presente nel territorio dello Stato richiesto, questo presta assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione e trasmettendo allo Stato richiedente il profilo DNA ottenuto, se:

a) lo Stato richiedente specifica lo scopo della richiesta;

b) lo Stato richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta rilasciata dall'autorità competente conformemente alla legislazione interna, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare sarebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato richiedente; e

c) le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare e per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato richiesto.

 

Articolo 533

Dati dattiloscopici

Ai fini dell'attuazione del presente titolo, gli Stati garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dattiloscopici relativi al contenuto dei sistemi interni automatizzati d'identificazione dattiloscopica istituiti per la prevenzione dei reati e le relative indagini.

 

Articolo 534

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati, di cui all'articolo 535, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica istituiti a tal fine, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate tramite il raffronto di dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente.

2. A confermare la concordanza tra i dati dattiloscopici e i dati indicizzati conservati dallo Stato richiesto provvede il punto di contatto nazionale dello Stato richiedente in base ai dati indicizzati necessari per l'attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.

 

Articolo 535

Punti di contatto nazionali

1. Per la trasmissione di dati di cui agli articoli 530, 531 e 534, gli Stati designano punti di contatto nazionali.

2. Nei confronti degli Stati membri sono considerati punti di contatto nazionali ai fini del presente titolo i punti di contatto nazionali designati per uno scambio di dati analogo.

3. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto interno applicabile.

 

Articolo 536

Trasmissione di altri dati personali e altre informazioni

Se dalle procedure di cui agli articoli 530, 531 e 534 risulta una concordanza tra profili DNA o dati dattiloscopici, la trasmissione di altri dati personali disponibili e altre informazioni in relazione ai dati indicizzati è disciplinata dalla legislazione interna, comprese le norme di assistenza giudiziaria, dello Stato richiesto, fatto salvo l'articolo 539, paragrafo 1.

 

Articolo 537

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato richiedente, nonché allo scopo di mantenere la sicurezza pubblica, gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati interni di immatricolazione dei veicoli, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate caso per caso:

a) dati relativi ai proprietari o agli utenti; e

b) dati relativi ai veicoli.

2. Le consultazioni possono essere svolte a norma del paragrafo 1 solo con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente.

3. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, gli Stati designano un punto di contatto nazionale per le richieste che ricevono da altri Stati. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto interno applicabile.

 

Articolo 538

Accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

1. Gli Stati provvedono a che un organismo nazionale di accreditamento attesti che i loro fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025.

2. Ciascuno Stato provvede a che le sue autorità responsabili della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini riconoscano ai risultati ottenuti dai fornitori di servizi forensi accreditati che effettuano attività di laboratorio in un altro Stato la stessa attendibilità dei risultati ottenuti dai fornitori interni di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio accreditati per la norma EN ISO/IEC 17025.

3. Le autorità di contrasto competenti del Regno Unito non effettuano consultazioni né raffronti automatizzati a norma degli articoli 530, 531 e 534 fintanto che il Regno Unito non ha provveduto all'attuazione e all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme interne sulla valutazione giudiziaria delle prove.

5. Il Regno Unito comunica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie il testo delle disposizioni principali adottate per l'attuazione e applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 539

Misure di attuazione

1. Per le finalità contemplate nel presente titolo, gli Stati mettono a disposizione delle autorità di contrasto competenti di altri Stati tutte le categorie di dati a fini di consultazione e raffronto, alle medesime condizioni in cui sono a disposizione delle autorità di contrasto competenti interne a fini di consultazione e raffronto. Per le finalità contemplate nel presente titolo, gli Stati trasmettono alle autorità di contrasto competenti di altri Stati altri dati personali e altre informazioni in relazione ai dati indicizzati di cui all'articolo 536, alle medesime condizioni in cui sarebbero trasmesse alle autorità interne.

2. Ai fini dell'attuazione delle procedure di cui agli articoli 530, 531, 534 e 537, le specifiche tecniche e procedurali figurano nell'allegato 39.

3. Le dichiarazioni formulate dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/615/GAI (77) e 2008/616/GAI (78) del Consiglio si applicano anche nelle loro relazioni con il Regno Unito.

 

Articolo 540

Valutazione ex ante

1. Per accertare se il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all'articolo 539 e all'allegato 39, saranno effettuate una visita di valutazione e un'esperienza pilota nella misura imposta dal richiamato allegato e in base a condizioni e modalità concordate con il Regno Unito. In ogni caso sarà effettuata un'esperienza pilota in relazione alla consultazione di dati di cui all'articolo 537.

2. Sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, dell'esperienza pilota di cui al paragrafo 1, l'Unione stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito a norma del presente titolo.

3. In attesa dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla data o alle date stabilite dall'Unione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo ma non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può prorogare tale periodo una sola volta per un massimo di nove mesi.

 

Articolo 541

Sospensione e disapplicazione

1. L'Unione, ove ritenga necessario modificare il presente titolo in quanto il diritto dell'Unione ha subito o sta per subire una modifica sostanziale nella materia da quello disciplinata, può informarne il Regno Unito al fine di concordare una modifica formale del presente accordo in relazione al presente titolo. Avvenuta la notifica, le parti avviano consultazioni.

2. Se entro nove mesi da questa comunicazione le parti non hanno raggiunto un accordo recante modifica del presente titolo, l'Unione può decidere di sospendere l'applicazione del presente titolo o di sue disposizioni per un periodo massimo di nove mesi. Prima della fine di tale periodo, le parti possono concordare una proroga della sospensione per un ulteriore periodo massimo di nove mesi. Se entro la fine del periodo di sospensione le parti non hanno raggiunto un accordo recante modifica del presente titolo, le disposizioni sospese cessano di applicarsi il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, salvo che l'Unione informi il Regno Unito che non intende più modificare il presente titolo. Nel qual caso si ripristinano le disposizioni sospese del presente titolo.

3. Se una delle disposizioni del presente titolo è sospesa a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano gli sviluppi necessari per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla sospensione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma del presente titolo prima che cessino provvisoriamente di applicarsi le disposizioni interessate dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.
 

TITOLO III

TRASFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE
 

Articolo 542

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo enuncia le norme in base alle quali l'autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione per i voli tra l'Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.

2. Il presente titolo si applica ai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e il Regno Unito.

3. Il presente titolo si applica inoltre ai vettori aerei che sono registrati o che conservano dati nell'Unione e che effettuano voli passeggeri da o verso il Regno Unito.

4. Il presente titolo disciplina anche la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale tra il Regno Unito e l'Unione per quanto riguarda i dati PNR.

 

Articolo 543

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri tra il Regno Unito e l'Unione;

b) "codice di prenotazione" ("PNR"): le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei e di prenotazione interessati per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze utilizzato per la registrazione dei passeggeri sui voli, o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. In particolare, ai sensi del presente titolo, i dati PNR comprendono gli elementi enunciati nell'allegato 40;

c) "autorità competente del Regno Unito": l'autorità del Regno Unito competente a ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del presente accordo. Se ha più autorità competenti, il Regno Unito dispone uno sportello unico per i dati dei passeggeri che permetta ai vettori aerei di trasferire i dati PNR a un punto d'accesso unico per la trasmissione dei dati, e designa un punto di contatto unico per ricevere e presentare le domande di cui all'articolo 546;

d) "unità d'informazione sui passeggeri" ("UIP"): le unità istituite o designate dagli Stati membri, incaricate di ricevere e trattare i dati PNR;

e) "terrorismo": i reati elencati nell'allegato 45;

f) "reati gravi": i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto interno del Regno Unito.

 

Articolo 544

Finalità d'uso dei dati PNR

1. Il Regno Unito provvede a che i dati PNR ricevuti a norma del presente titolo siano trattati esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti del terrorismo o di reati gravi, e al fine di sorvegliare il trattamento dei dati PNR nei termini previsti dal presente accordo.

2. In circostanze eccezionali l'autorità competente del Regno Unito può trattare i dati PNR se necessario per salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica, come in caso di:

a) rischio di morte o lesione grave; o

b) rischio grave per la salute pubblica, in particolare ai sensi delle norme internazionalmente riconosciute.

3. L'autorità competente del Regno Unito può trattare i dati PNR anche caso per caso, se a ordinare la divulgazione di dati PNR pertinenti è un giudice o un tribunale amministrativo del Regno Unito in un procedimento direttamente connesso a una delle finalità di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 545

Trasmissione dei dati PNR

1. L'Unione provvede affinché ai vettori aerei non sia impedito trasferire dati PNR all'autorità competente del Regno Unito ai sensi del presente titolo.

2. L'Unione provvede affinché i vettori aerei possano trasferire dati PNR all'autorità competente del Regno Unito tramite agenti autorizzati che agiscono per conto e sotto la responsabilità di un vettore aereo, a norma del presente titolo.

3. Il Regno Unito non richiede a un vettore aereo di trasmettere elementi del PNR che questi non abbia già raccolto o detenuto a fini di prenotazione.

4. Se un dato trasferito da un vettore aereo ai sensi del presente titolo non figura nell'elenco dell'allegato 40, il Regno Unito lo cancella non appena lo riceve.

 

Articolo 546

Cooperazione giudiziaria e di polizia

1. L'autorità competente del Regno Unito scambia quanto prima con Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o con le UIP degli Stati membri tutte le opportune e pertinenti informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi.

2. L'autorità competente del Regno Unito scambia su richiesta di Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o delle le UIP degli Stati membri i dati PNR, i risultati del trattamento di quei dati o le informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi.

3. Le UIP degli Stati membri scambiano quanto prima con l'autorità competente del Regno Unito tutte le opportune e pertinenti informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi.

4. Le UIP degli Stati membri scambiano su richiesta dell'autorità competente del Regno Unito i dati PNR, i risultati del trattamento di quei dati o le informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi.

5. Le parti provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano scambiate nel rispetto degli accordi e delle modalità in materia di contrasto o di scambio di informazioni tra il Regno Unito e Europol, Eurojust o lo Stato membro interessato. In particolare, ai fini dello scambio di informazioni con Europol ai sensi del presente articolo è usata la linea di comunicazione sicura stabilita per lo scambio di informazioni tramite Europol.

6. L'autorità competente del Regno Unito e le UIP degli Stati membri provvedono a che sia scambiata a norma dei paragrafi da 1 a 4 soltanto la quantità minima di dati PNR necessaria.

 

Articolo 547

Non discriminazione

Il Regno Unito provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR si applichino a tutte le persone fisiche su base paritaria senza discriminazione illegittima.

 

Articolo 548

Uso di categorie particolari di dati personali

A norma del presente titolo è vietato il trattamento di categorie particolari di dati personali. L'autorità competente del Regno Unito cancella i dati PNR a quella trasferiti, che contengano categorie particolari di dati personali.

 

Articolo 549

Sicurezza e integrità dei dati

1. Il Regno Unito attua misure regolamentari, procedurali o tecniche per proteggere i dati PNR dall'accesso, dal trattamento o dalla perdita accidentali, illeciti o non autorizzati.

2. Il Regno Unito garantisce la verifica della conformità e la protezione, sicurezza, riservatezza e integrità dei dati. A tal fine il Regno Unito:

a) applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;

b) limita l'accesso ai dati PNR a funzionari autorizzati;

c) conserva i dati PNR in ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso; e

d) istituisce un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei dati PNR siano condotte in conformità dell'articolo 544.

3. Qualora l'accesso ai dati PNR di una persona fisica o la loro comunicazione avvengano senza autorizzazione, il Regno Unito prende misure per informare l'interessato, mitigare il rischio di danno e rimediare alla situazione.

4. L'autorità competente del Regno Unito informa senza indugio il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di qualunque incidente significativo riguardante l'accesso, il trattamento o la perdita accidentali, illeciti o non autorizzati di dati PNR.

5. Il Regno Unito provvede affinché qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, sia soggetta a misure correttive effettive e dissuasive, che possono includere sanzioni.

 

Articolo 550

Trasparenza e informazione dei passeggeri

1. L'autorità competente del Regno Unito rende disponibile sul suo sito web:

a) un elenco delle norme che autorizzano la raccolta dei dati PNR;

b) le finalità della raccolta dei dati PNR;

c) le modalità di protezione dei dati PNR;

d) le modalità e i limiti in cui i dati PNR possono essere comunicati;

e) informazioni sul diritto di accesso, rettifica, annotazione e sulle procedure di ricorso; e

f) le informazioni di contatto per richieste eventuali.

2. Le parti lavorano con i terzi interessati, tra cui l'industria dell'aviazione e del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, nella fase di prenotazione, della finalità della raccolta, del trattamento e dell'uso dei dati PNR e delle modalità per chiedere l'accesso e la correzione e presentare ricorso. I vettori aerei forniscono ai passeggeri informazioni chiare e pertinenti in relazione al trasferimento di dati PNR a norma del presente titolo, comprendenti gli estremi dell'autorità destinataria, la finalità del trasferimento e il diritto di chiedere a detta autorità l'accesso ai propri dati personali trasferiti e la loro rettifica.

3. Una volta che i dati PNR conservati a norma dell'articolo 552 siano stati usati nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 553 ovvero siano stati divulgati a norma dell'articolo 555 o dell'articolo 556, il Regno Unito ne informa i passeggeri per inscritto, singolarmente e entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui tale comunicazione non è suscettibile di compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche competenti, nella misura in cui siano disponibili le informazioni di contatto dei passeggeri o ne sia possibile il recupero con sforzi ragionevoli. Nella comunicazione rientrano informazioni sulle modalità con cui la persona fisica interessata può presentare ricorso amministrativo o giudiziario.

 

Articolo 551

Trattamento automatizzato dei dati PNR

1. L'autorità competente del Regno Unito provvede affinché ogni trattamento automatizzato di dati PNR sia basato su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che le consentano:

a) di raggiungere risultati che abbiano come obiettivo gli individui sui quali potrebbe gravare un sospetto ragionevole di partecipazione a terrorismo o a reati gravi; o

b) in circostanze eccezionali, di salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica a norma dell'articolo 544, paragrafo 2.

2. L'autorità competente del Regno Unito provvede affinché le banche dati con le quali sono confrontati i dati PNR siano affidabili, aggiornate e limitate alle banche dati che detta autorità usa in relazione alle finalità di cui all'articolo 544.

3. Il Regno Unito non può prendere decisioni che danneggino in modo significativo una persona fisica, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR.

 

Articolo 552

Conservazione dei dati PNR

1. Il Regno Unito non conserva dati PNR per più di cinque anni dalla data in cui li riceve.

2. Entro sei mesi dal trasferimento dei dati PNR di cui al paragrafo 1, tutti i dati PNR sono resi anonimi mascherando gli elementi seguenti che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero o altra persona fisica cui si riferiscono i dati PNR:

a) nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di passeggeri che viaggiano insieme figurante nel PNR;

b) indirizzi, recapiti telefonici e di posta elettronica del passeggero, di chi ha prenotato il volo per il passeggero, delle persone tramite cui è possibile contattare il passeggero aereo e delle persone da informare in caso di emergenza;

c) tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione nella misura in cui contengono informazioni che potrebbero servire a identificare una persona fisica;

d) informazioni sui viaggiatori abituali ("Frequent flyer");

e) altre informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request) nella misura in cui contengono informazioni che potrebbero consentire di identificare una persona fisica; e

f) i dati API (Advance Passenger Information) raccolti.

3. L'autorità competente del Regno Unito può privare del mascheramento i dati PNR solo se necessario per svolgere indagini ai fini stabiliti dall'articolo 544. Detti dati PNR privati del mascheramento sono accessibili solo a un numero ridotto di funzionari specificamente autorizzati.

4. Nonostante il paragrafo 1, il Regno Unito cancella i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati. Per stabilire tale necessità, il Regno Unito individua elementi oggettivi da cui si possa dedurre che determinati passeggeri costituiscono un rischio in termini di lotta contro il terrorismo e reati gravi.

5. Ai fini del paragrafo 4, dovrebbe considerarsi data di partenza l'ultimo giorno del soggiorno legale massimo nel Regno Unito del passeggero in questione, salvo se è dato conoscere la data di partenza esatta.

6. L'uso dei dati conservati a norma del presente articolo è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 553.

7. Ogni anno un organo amministrativo indipendente nel Regno Unito valuta l'approccio seguito dall'autorità competente del Regno Unito in relazione alla necessità di conservare dati PNR a norma del paragrafo 4.

8. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 4, il Regno Unito può conservare i dati PNR necessari per una specifica azione, revisione, indagine o esecuzione, per un procedimento giudiziario, un'azione penale o per l'applicazione di sanzioni, fino alla loro conclusione.

9. Il Regno Unito cancella i dati PNR al termine del periodo di conservazione.

10. Il paragrafo 11 si applica per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4.

11. Il Regno Unito può derogare al paragrafo 4 su base temporanea e per un periodo transitorio la cui durata è prevista nel paragrafo 13, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante il periodo transitorio l'autorità competente del Regno Unito impedisce l'uso dei dati PNR da cancellare a norma del paragrafo 4, applicando le garanzie complementari seguenti:

a) i dati PNR sono accessibili solo a un numero ridotto di funzionari autorizzati e solo per quanto necessario a determinare se detti dati PNR debbano essere cancellati a norma del paragrafo 4;

b) la richiesta di usare dati PNR è respinta per i dati da cancellare a norma del paragrafo 4 e non è dato ulteriore accesso a quei dati se dalla documentazione di cui alla lettera d) del presente paragrafo risulta che è stata già respinta una precedente richiesta di uso;

c) è garantita la cancellazione dei dati PNR quanto prima e con il massimo impegno, considerate le circostanze particolari di cui al paragrafo 10; e

d) quanto segue è documentato conformemente all'articolo 554 e la documentazione è messa a disposizione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del presente articolo:

i) tutte le richieste di uso dei dati PNR;

ii) data e ora di accesso ai dati PNR con l'intento di stabilire se ne fosse necessaria la cancellazione;

iii) che la richiesta di usare i dati PNR è stata respinta a motivo del fatto che detti dati dovevano essere cancellati a norma del paragrafo 4, comprese la data e l'ora del rifiuto; e

iv) data o ora della cancellazione conformemente alla lettera c) del presente paragrafo.

12. Il Regno Unito trasmette al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente un anno dopo, nell'eventualità che il periodo transitorio sia prorogato di un altro anno:

a) la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del presente articolo, comprensiva del parere dell'autorità di controllo del Regno Unito di cui all'articolo 525, paragrafo 3, sull'effettiva applicazione delle garanzie di cui al paragrafo 11 del presente articolo; e

b) la valutazione del Regno Unito sul persistere delle circostanze particolari di cui al paragrafo 10 del presente articolo, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare il sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

13. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo per esaminare la relazione e la valutazione di cui al paragrafo 12. Nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 10, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui al paragrafo 11. Il consiglio di partenariato proroga il periodo transitorio di un ulteriore ultimo anno, alle stesse condizioni e seguendo la medesima procedura che per la prima proroga, se i progressi compiuti sono sostanziali, sebbene non sia stato ancora possibile trasformare il sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4.

14. Il Regno Unito, ove ritenga infondato il rifiuto del consiglio di partenariato di accordare una delle due proroghe, può sospendere il presente titolo con un preavviso di un mese.

15. I paragrafi da 10 a 14 cessano di applicarsi al terzo anniversario della data di entrata in vigore del presente accordo.

 

Articolo 553

Condizioni d'uso dei dati PNR

1. L'autorità competente del Regno Unito può usare dati PNR conservati a norma dell'articolo 552 per finalità diverse dai controlli di sicurezza e alle frontiere, compresa la divulgazione a norma dell'articolo 555 e dell'articolo 556, solo qualora emerga da nuove circostanze fondate su motivi oggettivi che i dati PNR di uno o più passeggeri potrebbero contribuire efficacemente al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 544.

2. L'uso dei dati PNR a opera dell'autorità competente del Regno Unito a norma del paragrafo 1 è subordinato a un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un organo amministrativo indipendente nel Regno Unito, su richiesta motivata dell'autorità competente del Regno Unito presentata secondo le norme e procedure interne di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell'azione penale, salvo:

a) in casi di urgenza debitamente accertata; o

b) se l'obiettivo è verificare l'affidabilità e l'attualità dei modelli e criteri prestabiliti su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati PNR, oppure definire nuovi modelli e criteri per tale trattamento.

 

Articolo 554

Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR

L'autorità competente del Regno Unito registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. Essa ricorre a detta registrazione o documentazione esclusivamente per:

a) autocontrollo e verifica della legittimità del trattamento dei dati;

b) garantire l'integrità dei dati;

c) garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e

d) garantire la sorveglianza.

 

Articolo 555

Divulgazione all'interno del Regno Unito

1. L'autorità competente del Regno Unito non comunica dati PNR ad altre autorità pubbliche del Regno Unito, salvo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) le mansioni svolte dalle autorità pubbliche cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 544;

b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;

c) la comunicazione è necessaria nelle circostanze particolari ai fini stabiliti dall'articolo 544;

d) è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari;

e) l'autorità pubblica destinataria offre una protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente titolo; e

f) l'autorità pubblica destinataria non comunica i dati PNR ad altri soggetti, salvo che ciò sia autorizzato dall'autorità competente del Regno Unito alle condizioni previste dal presente paragrafo.

2. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente titolo si applicano le salvaguardie disposte nel presente articolo.

 

Articolo 556

Divulgazione all'esterno del Regno Unito

1. Il Regno Unito provvede affinché l'autorità competente del Regno Unito non comunichi dati PNR ad autorità pubbliche in paesi terzi, salvo se ricorrono le condizioni seguenti:

a) le mansioni svolte dalle autorità pubbliche cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 544;

b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;

c) i dati PNR sono comunicati solo se necessario ai fini stabiliti dall'articolo 544;

d) è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari; e

e) il paese terzo cui sono comunicati i dati PNR ha concluso un accordo con l'Unione che prescrive un livello di protezione dei dati personali comparabile a quello del presente accordo, oppure è soggetto a una decisione di diritto dell'Unione con la quale la Commissione ha deciso che detto paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente del Regno Unito può trasferire dati PNR a un paese terzo se:

a) il capo dell'autorità, ovvero un alto funzionario da quello specificamente incaricato, ne ritiene necessaria la divulgazione per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica o per tutelare gli interessi vitali di una persona fisica; e

b) il paese terzo garantisce per iscritto, in conformità di un'intesa, di un accordo o altrimenti, che le informazioni saranno protette dalle garanzie applicabili in forza del diritto del Regno Unito al trattamento dei dati PNR ricevuti dall'Unione, comprese le garanzie di cui al presente titolo.

3. Il trasferimento a norma del paragrafo 2 del presente articolo è documentato. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità di controllo di cui all'articolo 525, paragrafo 3, e ricomprende data e ora del trasferimento, informazioni sull'autorità ricevente, motivazione del trasferimento e dati PNR trasferiti.

4. L'autorità competente del Regno Unito, ove comunichi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dati PNR provenienti da uno Stato membro e raccolti a norma del presente titolo, informa quanto prima le autorità di detto Stato membro dell'avvenuta divulgazione. Il Regno Unito provvede a tale informazione nel rispetto degli accordi o delle modalità in materia di contrasto o scambio di informazioni tra il Regno Unito e Europol, Eurojust o quello Stato membro.

5. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente titolo si applicano le salvaguardie disposte nel presente articolo.

 

Articolo 557

Metodo di trasferimento

I vettori aerei trasferiscono i dati PNR all'autorità competente del Regno Unito esclusivamente sulla base del "metodo push", metodo che applicano per il trasferimento di tali dati nella banca dati di detta autorità, e secondo le seguenti procedure obbligatorie per vettori aerei in base alle quali:

a) trasferiscono i dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell'autorità competente del Regno Unito o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;

b) trasferiscono i dati PNR nel formato di messaggistica concordato; e

c) trasferiscono i dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall'autorità competente del Regno Unito.

 

Articolo 558

Frequenza del trasferimento

1. L'autorità competente del Regno Unito richiede ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:

a) inizialmente massimo 96 ore prima dell'orario di partenza previsto; e

b) per un massimo di cinque volte, come specificato dall'autorità medesima.

2. L'autorità competente del Regno Unito consente ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera b), agli aggiornamenti dei dati PNR trasferiti di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo.

3. L'autorità competente del Regno Unito comunica ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento.

4. In casi specifici, quando risulta necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa alle finalità dell'articolo 544, l'autorità competente del Regno Unito può richiedere ai vettori aerei di trasmettere i dati PNR prima di un trasferimento previsto, tra due trasferimenti o successivamente. Nell'esercizio di questa facoltà discrezionale, l'autorità competente del Regno Unito agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa il metodo di trasferimento descritto all'articolo 557.

 

Articolo 559

Cooperazione

L'autorità competente del Regno Unito e i punti di contatto nazionali degli Stati membri cooperano per garantire la coerenza dei rispettivi regimi di trattamento dei dati PNR in modo da rafforzare ulteriormente la sicurezza delle persone nel Regno Unito, nell'Unione e negli altri paesi.

 

Articolo 560

Inderogabilità

Il presente titolo non va inteso nel senso che deroga agli obblighi vigenti tra il Regno Unito e gli Stati membri o i paesi terzi di chiedere o dare assistenza nel quadro di uno strumento di assistenza reciproca.

 

Articolo 561

Consultazione e verifica

1. Le parti si informano reciprocamente in merito a ogni misura di cui è prevista l'adozione e che può avere ripercussioni sul presente titolo.

2. Nel procedere alla verifica congiunta del presente titolo di cui all'articolo 691, paragrafo 1, le parti prestano particolare attenzione alla necessità e alla proporzionalità del trattamento e della conservazione di dati PNR per ciascuna delle finalità di cui all'articolo 544. Detta verifica congiunta comprende anche un'analisi di come l'autorità competente del Regno Unito ha provveduto a che i modelli e i criteri prestabiliti e le banche dati di cui all'articolo 551 siano affidabili, pertinenti e attuali, tenendo conto dei dati statistici.

 

Articolo 562

Sospensione della cooperazione prevista dal presente titolo

1. La parte che non ritenga più opportuno proseguire l'applicazione del presente titolo può notificare all'altra parte l'intenzione di sospendere detta applicazione. Avvenuta la notifica, le parti avviano consultazioni.

2. Se entro sei mesi da questa notifica le parti non hanno raggiunto una risoluzione, ciascuna parte può decidere di sospendere l'applicazione del presente titolo per un periodo massimo di sei mesi. Prima della fine di tale periodo, le parti possono concordare una proroga della sospensione per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Se entro la fine del periodo di sospensione le parti non hanno raggiunto una risoluzione riguardo al presente titolo, il presente titolo cessa di applicarsi il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, salvo che la parte notificante informi l'altra parte che intende ritirare la notifica. Nel qual caso si ripristina il presente titolo.

3. Se il presente titolo è sospeso a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano gli sviluppi necessari per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla sospensione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma del presente titolo prima che cessino provvisoriamente di applicarsi le disposizioni interessate dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.
 

TITOLO IV

COOPERAZIONE PER LE INFORMAZIONI OPERATIVE
 

Articolo 563

Cooperazione per le informazioni operative

1. L'obiettivo del presente titolo è consentire alle autorità competenti del Regno Unito e degli Stati membri, alle condizioni previste dal loro diritto interno e nei limiti delle loro competenze nonché nella misura in cui ciò non sia disposto in altri titoli della presente parte, di prestarsi reciproca assistenza fornendo le informazioni pertinenti a fini di:

a) prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati;

b) esecuzione di sanzioni penali;

c) salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse; e

d) prevenzione e lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Ai fini del presente titolo, per "autorità competente" si intende la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza del diritto interno, è competente a intraprendere attività ai fini di cui al paragrafo 1.

3. Le informazioni, comprese quelle sulle persone ricercate e scomparse e sugli oggetti, possono essere richieste da un'autorità competente del Regno Unito o di uno Stato membro o essere fornite spontaneamente a un'autorità competente del Regno Unito o di uno Stato membro. Le informazioni possono essere fornite in risposta a una richiesta o spontaneamente, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le fornisce e nei limiti delle competenze di quest'ultima.

4. Le informazioni possono essere richieste e fornite nella misura in cui le condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le richiede o le fornisce non dispongano che la richiesta o la fornitura di informazioni debba essere effettuata o inoltrata dalle autorità giudiziarie.

5. In caso di urgenza l'autorità competente che fornisce le informazioni risponde a una richiesta, o fornisce informazioni spontaneamente, quanto prima.

6. L'autorità competente dello Stato richiedente può, conformemente al diritto interno applicabile, all'atto della presentazione della richiesta o successivamente, chiedere il consenso dello Stato che fornisce le informazioni affinché le informazioni possano essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria. Lo Stato che fornisce le informazioni può, alle condizioni di cui al titolo VIII e a quelle previste dal diritto interno applicabile, acconsentire a che le informazioni siano utilizzate a fini probatori dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Analogamente, qualora le informazioni siano fornite spontaneamente, lo Stato che le fornisce può acconsentire a che le stesse siano utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato ricevente. Se il consenso non è prestato ai sensi del presente paragrafo, le informazioni ricevute non possono essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria.

7. L'autorità competente che fornisce le informazioni può, ai sensi del diritto interno applicabile, imporre condizioni per l'uso delle informazioni fornite.

8. L'autorità competente può fornire, ai sensi del presente titolo, qualsiasi tipo di informazione in suo possesso, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile e nei limiti delle sue competenze. Le informazioni provenienti da altre fonti possono essere fornite solo se il trasferimento successivo di tali informazioni è consentito nel quadro in cui sono state ottenute dall'autorità competente che le fornisce.

9. Le informazioni possono essere fornite ai sensi del presente titolo attraverso qualsiasi canale di comunicazione appropriato, compresa la linea di comunicazione sicura ai fini della fornitura di informazioni tramite Europol.

10. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione o la conclusione di accordi bilaterali tra il Regno Unito e gli Stati membri, purché che gli Stati membri agiscano nel rispetto del diritto dell'Unione. Lascia inoltre impregiudicati gli altri poteri di cui dispongono le autorità competenti del Regno Unito o degli Stati membri ai sensi del diritto interno o internazionale applicabile per fornire assistenza attraverso lo scambio di informazioni ai fini di cui al paragrafo 1.
 

TITOLO V

COOPERAZIONE CON EUROPOL
 

Articolo 564

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è stabilire relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri e del Regno Unito e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate all'articolo 566.

 

Articolo 565

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "Europol": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (79) ("regolamento Europol");

b) "autorità competente": per l'Unione, Europol e, per il Regno Unito, un'autorità di contrasto interna preposta alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto interno.

 

Articolo 566

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente titolo riguarda le forme di criminalità di competenza di Europol, elencate nell'allegato 41, compresi i reati connessi.

2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme di criminalità.

3. In caso di modifica dell'elenco delle forme di criminalità per le quali Europol è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 41 a decorrere dalla data in cui prende effetto la modifica della competenza di Europol.

 

Articolo 567

Ambito di applicazione della cooperazione

Oltre allo scambio di dati personali alle condizioni stabilite nel presente titolo e conformemente ai compiti di Europol definiti nel regolamento Europol, la cooperazione può comprendere in particolare:

a) lo scambio di informazioni quali conoscenze specialistiche;

b) rapporti generali sulla situazione;

c) risultati di analisi strategiche;

d) informazioni sulle procedure di indagine penale;

e) informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità;

f) la partecipazione ad attività di formazione; e

g) la prestazione di consulenza e sostegno in singole indagini penali nonché la cooperazione operativa.

 

Articolo 568

Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento

1. Il Regno Unito designa un punto di contatto nazionale che funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

2. Lo scambio di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito ha luogo tra Europol e il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1. Ciò non preclude tuttavia lo scambio diretto di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito, se ritenuto opportuno sia da Europol sia dalle autorità competenti in questione.

3. Il punto di contatto nazionale è anche il punto di contatto centrale per quanto riguarda l'esame, la rettifica e la cancellazione di dati personali.

4. Al fine di agevolare la cooperazione stabilita a norma del presente titolo, il Regno Unito distacca presso Europol uno o più ufficiali di collegamento. Europol può distaccare uno o più ufficiali di collegamento nel Regno Unito.

5. Il Regno Unito provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento abbiano un accesso rapido e, ove tecnicamente possibile, diretto alle pertinenti banche dati interne del Regno Unito necessarie per svolgere i loro compiti.

6. Il numero di ufficiali di collegamento, i dettagli dei loro compiti, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da accordi di lavoro di cui all'articolo 577 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

7. Gli ufficiali di collegamento del Regno Unito e i rappresentanti delle autorità competenti del Regno Unito possono essere invitati alle riunioni operative. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri e quelli di paesi terzi, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, il personale Europol e altre parti interessate possono partecipare alle riunioni organizzate dagli ufficiali di collegamento o dalle autorità competenti del Regno Unito.

 

Articolo 569

Scambi di informazioni

1. Gli scambi di informazioni tra le autorità competenti sono conformi agli obiettivi e alle disposizioni del presente titolo. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2.

2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati personali sono trasferiti. Per i trasferimenti a Europol, la o le finalità di tale trasferimento sono specificate in linea con le finalità specifiche del trattamento stabilite nel regolamento Europol. Se l'autorità competente che ha operato il trasferimento non lo ha fatto, l'autorità competente ricevente, d'intesa con la predetta autorità, tratta i dati personali al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Le autorità competenti possono trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale i dati sono stati forniti solo previa autorizzazione dell'autorità competente che ha operato il trasferimento.

3. Le autorità competenti che ricevono i dati personali garantiscono che i dati saranno trattati ai soli fini per cui sono stati trasferiti. I dati sono cancellati non appena non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati trasferiti.

4. Europol e le autorità competenti del Regno Unito stabiliscono senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei dati personali, se e in quale misura tali dati personali siano necessari per la finalità per la quale sono stati trasferiti e ne informano l'autorità che ha operato il trasferimento.

 

Articolo 570

Limitazioni di accesso e di ulteriore uso dei dati personali trasferiti

1. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati trasferiti, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità competente ricevente.

2. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 1.

3. Ciascuna parte garantisce che le informazioni trasferite a norma del presente titolo sono state raccolte, conservate e trasferite conformemente al rispettivo quadro giuridico. Ciascuna parte garantisce, per quanto possibile, che tali informazioni non sono state ottenute in violazione dei diritti umani. Tali informazioni non possono essere trasferite se, per quanto ragionevolmente prevedibile, potrebbero essere utilizzate per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano.

 

Articolo 571

Diverse categorie di interessati

1. È vietato il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto salvo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato.

2. Il Regno Unito ed Europol provvedono ciascuno affinché il trattamento di dati personali di cui al paragrafo 1 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi.

 

Articolo 572

Agevolazione del flusso di dati personali tra il Regno Unito e Europol

Al fine di conseguire reciproci vantaggi operativi, le parti si adoperano per cooperare in futuro affinché gli scambi di dati tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito possano avvenire il più rapidamente possibile, e per considerare di integrare eventuali nuovi processi e sviluppi tecnici che potrebbero contribuire a tale obiettivo, tenendo conto nel contempo del fatto che il Regno Unito non è uno Stato membro.

 

Articolo 573

Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni

1. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'affidabilità della fonte dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:

a) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;

b) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

c) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;

d) l'affidabilità della fonte non può essere valutata.

2. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'esattezza dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:

a) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;

b) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;

c)  l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate;

d) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.

3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, l'autorità competente ricevente giunge alla conclusione che la valutazione delle informazioni o della fonte fornita dall'autorità competente trasferente a norma dei paragrafi 1 e 2 deve essere rettificata, ne informa tale autorità competente e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo l'autorità ricevente competente non può modificare la valutazione delle informazioni ricevute o della loro fonte.

4. Se riceve informazioni non corredate di una valutazione, l'autorità competente cerca, per quanto possibile e se possibile di concerto con l'autorità competente che ha operato il trasferimento, di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso.

5. Se non è possibile effettuare una valutazione attendibile, le informazioni sono valutate conformemente al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d).

 

Articolo 574

Sicurezza dello scambio di informazioni

1. Le misure tecniche e organizzative messe in atto per garantire la sicurezza dello scambio di informazioni a norma del presente titolo sono stabilite in accordi amministrativi di cui all'articolo 577 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

2. Le parti convengono di istituire, attuare e gestire una linea di comunicazione sicura per lo scambio di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

3. I termini e le condizioni d'uso della linea di comunicazione sicura sono disciplinati da intese amministrative di cui all'articolo 576 concluse tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

 

Articolo 575

Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Europol né le autorità competenti del Regno Unito possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.

2. Se Europol o le autorità competenti del Regno Unito sono tenute a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità competente o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità competente, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 da Europol o dalle autorità competenti del Regno Unito è rimborsato dall'altra autorità competente, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente titolo.

3. Europol e le autorità competenti del Regno Unito non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

 

Articolo 576

Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente titolo, sono disciplinati da accordi di lavoro e intese amministrative di cui all'articolo 577 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

 

Articolo 577

Accordi di lavoro e intese amministrative

1. I dettagli della cooperazione tra il Regno Unito e Europol, ove appropriato, per integrare e attuare le disposizioni del presente titolo sono oggetto di accordi di lavoro di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento Europol e di intese amministrative di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Europol conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.

2. Fatte salve le disposizioni del presente titolo e rispecchiando nel contempo lo status del Regno Unito di Stato non membro, Europol e le autorità competenti del Regno Unito, previa decisione del consiglio di amministrazione di Europol, includono in accordi di lavoro o intese amministrative, a seconda del caso, disposizioni che integrano o attuano il presente titolo e che consentono in particolare:

a) le consultazioni tra Europol e uno o più rappresentanti del punto di contatto nazionale del Regno Unito su questioni politiche e di interesse comune al fine di conseguire i loro obiettivi e coordinare le rispettive attività e di promuovere la cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito;

b) la partecipazione di uno o più rappresentanti del Regno Unito, in qualità di osservatori, a riunioni specifiche dei capi delle unità nazionali Europol, conformemente alle norme procedurali di tali riunioni;

c) l'associazione di uno o più rappresentanti del Regno Unito a progetti di analisi operativa, conformemente alle norme stabilite dai pertinenti organi di governance di Europol;

d) la specificazione dei compiti degli ufficiali di collegamento, dei loro diritti e obblighi e dei relativi costi; o

e) la cooperazione tra le autorità competenti del Regno Unito ed Europol in caso di violazioni della vita privata o della sicurezza.

3. Il contenuto degli accordi di lavoro o delle intese amministrative può essere stabilito insieme in un unico documento.

 

Articolo 578

Notificazione dell'attuazione

1. Il Regno Unito ed Europol rendono ciascuno accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente titolo, compresi i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, e provvedono ciascuno affinché una copia di tale documento sia fornita all'altra parte.

2. Qualora non esistano già, il Regno Unito ed Europol adottano norme che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Il Regno Unito e Europol inviano ciascuno una copia di tali norme all'altra parte e alle rispettive autorità di controllo.

 

Articolo 579

Poteri di Europol

Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da creare l'obbligo in capo a Europol di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito al di là delle competenze di Europol fissate dal pertinente diritto dell'Unione.
 

TITOLO VI

COOPERAZIONE CON EUROJUST
 

Articolo 580

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è stabilire una cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nella lotta contro le forme gravi criminalità di cui all'articolo 582.

 

Articolo 581

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "Eurojust": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (80) ("regolamento Eurojust");

b) "autorità competente": per l'Unione, Eurojust, rappresentata dal collegio o da un membro nazionale, e, per il Regno Unito, un'autorità interna competente ai sensi del diritto interno in materia di indagine e azione penale;

c) "collegio": il collegio di Eurojust, di cui al regolamento Eurojust;

d) "membro nazionale": il membro nazionale distaccato presso Eurojust da ciascuno Stato membro, di cui al regolamento Eurojust;

e) "assistente": una persona che può assistere un membro nazionale e l'aggiunto del membro nazionale, o il pubblico ministero di collegamento, di cui al regolamento Eurojust e all'articolo 585, paragrafo 3, rispettivamente;

f) "pubblico ministero di collegamento": un pubblico ministero distaccato dal Regno Unito presso Eurojust e soggetto al diritto interno del Regno Unito per quanto riguarda lo status di pubblico ministero;

g) "magistrato di collegamento": un magistrato distaccato da Eurojust nel Regno Unito conformemente all'articolo 586;

h) "corrispondente interno in materia di terrorismo": il punto di contatto designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 584, responsabile del trattamento della corrispondenza in materia di terrorismo.

 

Articolo 582

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente titolo riguarda le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, elencate nell'allegato 42, compresi i reati connessi.

2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme gravi di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme gravi di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme gravi di criminalità.

3. In caso di modifica dell'elenco delle forme gravi di criminalità per le quali Eurojust è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 42 a decorrere dalla data in cui prende effetto la modifica della competenza di Eurojust.

 

Articolo 583

Ambito di applicazione della cooperazione

Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito cooperino nei settori di attività di cui agli articoli 2 e 54 del regolamento Eurojust e al presente titolo.

 

Articolo 584

Punti di contatto per Eurojust

1. Il Regno Unito istituisce o nomina almeno un punto di contatto per Eurojust all'interno delle proprie autorità competenti.

2. Il Regno Unito designa uno dei suoi punti di contatto quale corrispondente interno del Regno Unito in materia di terrorismo.

 

Articolo 585

Pubblico ministero di collegamento

1. Al fine di agevolare la cooperazione istituita a norma del presente titolo, il Regno Unito distacca presso Eurojust un pubblico ministero di collegamento.

2. Il mandato e la durata del distacco sono stabiliti dal Regno Unito.

3. Il pubblico ministero di collegamento può essere assistito da un massimo di cinque assistenti, in funzione del volume della cooperazione. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il pubblico ministero di collegamento o agire a nome del pubblico ministero di collegamento.

4. Il Regno Unito informa Eurojust della natura e della portata dei poteri giudiziari di cui godono il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento nel Regno Unito per svolgere i loro compiti conformemente al presente titolo. Il Regno Unito conferisce al pubblico ministero di collegamento e agli assistenti del pubblico ministero di collegamento la competenza ad agire in relazione alle autorità giudiziarie straniere.

5. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale interno o in qualsiasi altro registro del Regno Unito conformemente a quanto previsto dal diritto interno nel caso di un pubblico ministero o di una persona con pari prerogative.

6. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento possono contattare direttamente le autorità competenti del Regno Unito.

7. Il numero di assistenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, i dettagli dei compiti del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 594 concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito.

8. I documenti di lavoro del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento sono custoditi in modo inviolabile da Eurojust.

 

Articolo 586

Magistrato di collegamento

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con il Regno Unito nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno, Eurojust può distaccare un magistrato di collegamento presso il Regno Unito conformemente all'articolo 53 del regolamento Eurojust.

2. I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e obblighi del magistrato di collegamento e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 594 concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito.

 

Articolo 587

Riunioni operative e strategiche

1. Il pubblico ministero di collegamento, gli assistenti del pubblico ministero di collegamento e i rappresentanti di altre autorità competenti del Regno Unito, compreso il punto di contatto per Eurojust, possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati.

2. I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal pubblico ministero di collegamento, dagli assistenti del pubblico ministero di collegamento o da altre autorità competenti del Regno Unito, compreso il punto di contatto per Eurojust.

 

Articolo 588

Scambio di dati non personali

Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito possono scambiare dati non personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti per la cooperazione nel quadro del presente titolo e fatta salva qualsiasi limitazione a norma dell'articolo 593.

 

Articolo 589

Scambio di dati personali

1. I dati personali richiesti e ricevuti dalle autorità competenti a norma del presente titolo sono da esse trattati unicamente per gli obiettivi di cui all'articolo 580, per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fatte salve le limitazioni di accesso o di ulteriore uso di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento indica chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati sono trasferiti.

3. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati forniti, l'autorità che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente.

4. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 3.

 

Articolo 590

Canali di trasmissione

1. Le informazioni sono scambiate:

a) tra il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento o, in mancanza di nomina o di disponibilità, il punto di contatto del Regno Unito per Eurojust e i membri nazionali interessati o il collegio;

b) se Eurojust ha distaccato un magistrato di collegamento nel Regno Unito, tra il magistrato di collegamento e qualsiasi autorità competente del Regno Unito; in tal caso, il pubblico ministero di collegamento è informato di tali scambi di informazioni; o

c) direttamente tra un'autorità competente del Regno Unito e i membri nazionali interessati o il collegio; In tal caso, il pubblico ministero di collegamento e, se del caso, il magistrato di collegamento sono informati di tali scambi di informazioni.

2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito possono convenire di utilizzare altri canali per lo scambio di informazioni in casi particolari.

3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito provvedono ciascuno affinché i rispettivi rappresentanti siano autorizzati a scambiare informazioni al livello appropriato in conformità, rispettivamente, della legislazione del Regno Unito e del regolamento Eurojust, e siano adeguatamente controllati.

 

Articolo 591

Trasferimenti successivi

Le autorità competenti del Regno Unito e Eurojust si astengono dal comunicare le informazioni ricevute dall'altra parte a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale senza il consenso di Eurojust o dell'autorità competente del Regno Unito che le ha fornite e senza garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

 

Articolo 592

Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti del Regno Unito possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.

2. Se una delle autorità competenti è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 dall'autorità competente è rimborsato dall'altra autorità, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente titolo.

3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

 

Articolo 593

Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente titolo, sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 594 concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito.

 

Articolo 594

Accordo di lavoro

Le modalità di cooperazione tra le parti necessarie per l'attuazione del presente titolo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento Eurojust.

 

Articolo 595

Poteri di Eurojust

Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da creare un obbligo in capo a Eurojust di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito al di là delle competenze di Eurojust fissate dal pertinente diritto dell'Unione.
 

TITOLO VII

CONSEGNA
 

Articolo 596

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d'arresto conformemente ai termini del presente titolo.

 

Articolo 597

Principio di proporzionalità

La cooperazione mediante il mandato d'arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.

 

Articolo 598

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "mandato d'arresto": una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;

b) "autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero. Un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;

c) "autorità giudiziaria dell'esecuzione": l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato d'arresto;

d) "autorità giudiziaria emittente": l'autorità giudiziaria dello Stato emittente che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto.

 

Articolo 599

Ambito di applicazione

1. Il mandato d'arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

3. Fatti salvi l'articolo 600, l'articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 602, 603 e 604, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi:

a) il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l'interessato non partecipa all'esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo; o

b) terrorismo quale definito nell'allegato 45.

4. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 2 non si applicherà, purché il reato su cui si basa il mandato sia:

a) uno dei reati elencati al paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato emittente, e

b) punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

5. I reati di cui al paragrafo 4 sono:

— partecipazione a un'organizzazione criminale;

— terrorismo quale definito nell'allegato 45;

— tratta di esseri umani;

— sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;

— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

— traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

— corruzione, comprese le tangenti;

— frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione;

— riciclaggio di proventi da reato;

— falsificazione e contraffazione di monete;

— criminalità informatica;

— criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

— favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

— omicidio volontario;

— lesioni personali gravi;

— traffico illecito di organi e tessuti umani;

— rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

— razzismo e xenofobia;

— rapina organizzata o a mano armata;

— traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

— truffa;

— racket ed estorsioni;

— contraffazione e pirateria di prodotti;

— falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;

— falsificazione di mezzi di pagamento;

— traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;

— traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

— traffico di veicoli rubati;

— stupro;

— incendio doloso;

— reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

— dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale; e

— sabotaggio.

 

Articolo 600

Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto

L'esecuzione del mandato d'arresto è rifiutata:

a) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;

b) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna; o

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione.

 

Articolo 601

Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto

1. L'esecuzione del mandato d'arresto può essere rifiutata:

a) se, in uno dei casi di cui all'articolo 599, paragrafo 2, il fatto che è alla base del mandato d'arresto non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato emittente;

b) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto è in corso un'azione nello Stato di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto;

c) se le autorità giudiziarie dello Stato dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;

d) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato in virtù del proprio diritto penale;

e) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge del paese di condanna;

f) se il mandato d'arresto è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata dimora nello Stato di esecuzione, ne è cittadino o vi risiede, e tale Stato si impegna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, quest'ultimo può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto solo dopo che la persona ricercata ha acconsentito al trasferimento della pena o della misura di sicurezza;

g) se il mandato d'arresto riguarda reati:

i) che dalla legge dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; o

ii) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato emittente, se la legge dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

h) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

i) se il mandato d'arresto è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato emittente:

i) a tempo debito:

A) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente della data e del luogo del processo fissato;

B) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii) essendo al corrente della data e del luogo del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

A) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

B) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

iv) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

A) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

B) sarà informato del termine entro cui l'interessato deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto pertinente.

2. Qualora il mandato d'arresto sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto. La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto interno dello Stato emittente, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.

 

Articolo 602

Eccezione relativa ai reati politici

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che il reato può essere considerato dallo Stato di esecuzione come un reato politico o fatto connesso con un reato politico o ancora un reato determinato da motivi politici.

2. Tuttavia il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il paragrafo 1 si applicherà solo in relazione:

a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;

b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 599, paragrafo 3, del presente accordo; e

c) terrorismo quale definito nell'allegato 45 del presente accordo.

3. Qualora un mandato d'arresto sia stato emesso da uno Stato che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2 o da uno Stato a nome del quale è stata effettuata tale notifica, lo Stato di esecuzione del mandato d'arresto può applicare la reciprocità.

 

Articolo 603

Eccezione relativa alla cittadinanza

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la persona ricercata è cittadino dello Stato di esecuzione.

2. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che i loro cittadini non saranno consegnati o che la consegna dei loro cittadini sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche. La notifica si basa su motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito o dello Stato a nome del quale è stata effettuata la notifica. In tal caso l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, o il Regno Unito, a seconda del caso, può notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica dell'altra parte, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione dello Stato membro o del Regno Unito, a seconda del caso, possono rifiutare di consegnare i propri cittadini a tale Stato o che tale consegna è autorizzata solo a determinate condizioni specifiche.

3. Nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato di eseguire un mandato d'arresto sulla base del fatto che, nel caso del Regno Unito, ha effettuato una notifica o, nel caso di uno Stato membro, l'Unione ha effettuato una notifica a suo nome, conformemente al paragrafo 2, tale Stato valuta la possibilità di avviare un procedimento nei confronti del proprio cittadino che sia commisurato all'oggetto del mandato d'arresto, tenuto conto del parere dello Stato di emissione. Nel caso in cui un'autorità giudiziaria decida di non avviare tale procedimento, la vittima del reato su cui si basa il mandato d'arresto deve poter ricevere informazioni sulla decisione conformemente al diritto interno applicabile.

4. Qualora le autorità competenti di uno Stato avviino un procedimento nei confronti del proprio cittadino conformemente al paragrafo 3, tale Stato provvede affinché le sue autorità competenti possano prendere le misure appropriate per assistere le vittime e i testimoni nel caso in cui costoro risiedano in un altro Stato, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento del procedimento.

 

Articolo 604

Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari

L'esecuzione del mandato d'arresto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:

a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, lo Stato di esecuzione può subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione che lo Stato emittente dia una garanzia, considerata sufficiente dallo Stato di esecuzione, che esso procederà a una revisione della pena o della misura inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure incoraggerà l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita;

b) se la persona oggetto del mandato d'arresto ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato di esecuzione, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, la garanzia che la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena è subordinata alla condizione che la persona ricercata, dopo essere stata ascoltata, acconsenta a essere rinviata nello Stato di esecuzione;

c) se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto.

 

Articolo 605

Ricorso all'autorità centrale

1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno comunicare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie rispettivamente la propria autorità centrale, nel caso del Regno Unito, e, nel caso dell'Unione, l'autorità centrale di ciascuno Stato che ha designato tale autorità o, se l'ordinamento giuridico dello Stato interessato lo prevede, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti.

2. All'atto della notifica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di cui al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno indicare che, per effetto dell'organizzazione del sistema giudiziario interno degli Stati interessati, l'autorità centrale o le autorità centrali sono responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d'arresto, nonché di tutta la corrispondenza ufficiale relativa alla trasmissione e alla ricezione amministrativa dei mandati d'arresto. Tale indicazione è vincolante per tutte le autorità dello Stato emittente.

 

Articolo 606

Contenuto e forma del mandato d'arresto

1. Il mandato d'arresto contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dall'allegato 43:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 599;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 599;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; e

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che sarà accettata una traduzione in una o più lingue ufficiali di uno Stato.

 

Articolo 607

Trasmissione di un mandato d'arresto

Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

 

Articolo 608

Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto

1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.

2. L'autorità giudiziaria emittente può chiedere all'Organizzazione internazionale della polizia criminale ("Interpol") di trasmettere il mandato d'arresto.

3. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di verificare l'autenticità del mandato d'arresto.

4. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati.

5. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

 

Articolo 609

Diritti del ricercato

1. Se il ricercato è arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità del proprio diritto interno, del mandato d'arresto e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna allo Stato emittente.

2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto che non parla o non comprende la lingua del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto ha il diritto di essere assistito da un interprete e di ricevere una traduzione scritta nella propria lingua materna o in qualsiasi altra lingua che tale persona parla o comprende, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione.

3. Il ricercato ha il diritto di essere assistito da un difensore in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione al momento dell'arresto.

4. Il ricercato è informato del suo diritto di nominare un difensore nello Stato di emissione allo scopo di assistere il difensore nello Stato di esecuzione durante il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i termini di cui all'articolo 621.

5. Il ricercato arrestato ha il diritto di informare del mandato d'arresto le autorità consolari del suo Stato di cittadinanza o, se è apolide, le autorità consolari del suo Stato di residenza abituale senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desidera.

 

Articolo 610

Mantenimento in custodia

Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga.

 

Articolo 611

Consenso alla consegna

1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 625, paragrafo 2, devono essere raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione.

2. Ciascuno Stato adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore.

3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato di esecuzione.

4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità delle norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 621 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che desiderano avvalersi di tale possibilità, indicando le modalità in base alle quali è possibile revocare il consenso e qualsiasi loro successiva modifica.

 

Articolo 612

Audizione del ricercato

Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 611, l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione.

 

Articolo 613

Decisione sulla consegna

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal presente titolo, in particolare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 597.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all'articolo 597, agli articoli da 600 a 602, e agli articoli 604 e 606 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 615.

3. L'autorità giudiziaria emittente può in qualsiasi momento trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

 

Articolo 614

Decisione in caso di concorso di richieste

1. Se due o più Stati hanno emesso un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto debba essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze, soprattutto della gravità relativa del reato e del luogo in cui questo è avvenuto, delle date rispettive di emissione dei mandati d'arresto o dei mandati d'arresto europei e del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà, nonché degli obblighi giuridici degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, i principi di libera circolazione e di non discriminazione in base alla nazionalità.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione di uno Stato membro può richiedere una consulenza all'Eurojust per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.

3. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto e una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato d'arresto o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

 

Articolo 615

Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto

1. Un mandato d'arresto deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso.

3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.

4. In casi particolari, se il mandato d'arresto non può essere eseguito entro i termini di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto deve essere motivato.

 

Articolo 616

Situazione in attesa della decisione

1. Se il mandato d'arresto è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione:

a) accetta che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 617; o

b) accetta il trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

 

Articolo 617

Audizione della persona in attesa della decisione

1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria. A tal fine, la persona ricercata è assistita da un difensore nominato conformemente alla legge dello Stato emittente.

2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo.

 

Articolo 618

Privilegi e immunità

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato di esecuzione, i termini di cui all'articolo 615 cominciano a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.

2. Lo Stato di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.

3. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato, paese terzo o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

 

Articolo 619

Conflitto di obblighi internazionali

1. Il presente accordo non pregiudica gli obblighi dello Stato di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da un paese terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso del paese terzo dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato emittente. I termini di cui all'articolo 615 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui le norme in materia di specialità cessano di essere applicate.

2. In attesa della decisione del paese terzo da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato di esecuzione si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

 

Articolo 620

Notifica della decisione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto.

 

Articolo 621

Termini per la consegna

1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2. Il ricercato è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto.

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, per esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Se allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 continua a trovarsi in stato di custodia, il ricercato è rilasciato. Non appena risulta che una persona debba essere rilasciata a norma del presente paragrafo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano e concordano le modalità di consegna della persona.

 

Articolo 622

Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto nel territorio dello Stato di esecuzione.

2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato emittente.

 

Articolo 623

Transito

1. Ciascuno Stato consente il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:

a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto;

b) l'esistenza di un mandato d'arresto;

c) la natura e la qualificazione giuridica del reato; e

d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo.

2. Lo Stato a nome del quale è stata effettuata una notifica a norma dell'articolo 603, paragrafo2, secondo cui i suoi cittadini non saranno consegnati o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, può rifiutare il transito dei suoi cittadini attraverso il suo territorio alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni.

3. Gli Stati designano un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale a esse relativa.

4. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 3 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.

5. Il presente articolo non si applica se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 3 le informazioni di cui al paragrafo 1.

6. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato, il presente articolo si applica mutatis mutandis. In particolare, i riferimenti a un "mandato d'arresto" sono intesi come riferimenti a una "richiesta di estradizione".

 

Articolo 624

Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione

1. Lo Stato emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 605 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto.

 

Articolo 625

Eventuali azioni penali per altri reati

1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, nei rapporti con altri Stati a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti:

a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale;

e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 611;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato emittente e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Essa deve essere redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e

g) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

4. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 606, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 606, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente titolo. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 600 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 601, o all'articolo 602, paragrafo 2, e all'articolo 603, paragrafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 604, lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

 

Articolo 626

Consegna o estradizione successiva

1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, nei rapporti con altri Stati membri a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona a uno Stato, diverso dallo Stato di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. Una persona consegnata allo Stato emittente a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato di esecuzione a uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b) il ricercato consente a essere consegnato a uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo. Il consenso deve essere raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato emittente e verbalizzato in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Esso deve essere redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e

c) il ricercato non è soggetto alla regola della specialità, conformemente all'articolo 625, paragrafo 3, lettera a), e), f) o g).

3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna a un altro Stato secondo le seguenti regole:

a) la richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione conformemente all'articolo 607, corredata delle informazioni di cui all'articolo 606, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 606, paragrafo 2;

b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo;

c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; e

d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 600 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 601, all'articolo 602, paragrafo 2, e all'articolo 603, paragrafo 2.

4. Per le situazioni di cui all'articolo 604, lo Stato emittente fornisce le garanzie ivi previste.

5. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto non è estradata verso un paese terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché del diritto interno del medesimo.

 

Articolo 627

Consegna di beni

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità del diritto interno e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:

a) possono essere necessari come prova; o

b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.

2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione a un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato emittente a condizione che siano successivamente restituiti.

4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.

 

Articolo 628

Spese

1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto sono a carico di detto Stato.

2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato emittente.

Articolo 629

Relazioni con gli altri strumenti giuridici

1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati e paesi terzi, le disposizioni contenute nel presente titolo sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro:

a) la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli addizionali; e

b) la convenzione europea per la repressione del terrorismo, per quanto riguarda l'estradizione.

2. Laddove le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati ovvero a territori per i quali uno Stato si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica il presente titolo, tali convenzioni continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati.

 

Articolo 630

Riesame delle notifiche

Nell'effettuare il riesame congiunto del presente titolo conformemente all'articolo 691, paragrafo 1, le parti valutano altresì la necessità di mantenere le notifiche effettuate a norma dell'articolo 599, paragrafo 4, dell'articolo 602, paragrafo 2, e dell'articolo 603, paragrafo 2. Le notifiche di cui all'articolo 603, paragrafo 2, non rinnovate scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Le notifiche di cui all'articolo 603, paragrafo 2, possono essere rinnovate o nuovamente effettuate solo nei tre mesi precedenti il quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni, purché in quel momento siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 603, paragrafo 2.

 

Articolo 631

Mandati d'arresto in corso in caso di disapplicazione

In deroga agli articoli 526, 692 e 693, le disposizioni del presente titolo si applicano ai mandati d'arresto qualora la persona ricercata sia stata arrestata prima della disapplicazione del presente titolo ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto, indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà provvisoria.

 

Articolo 632

Applicazione ai mandati d'arresto europei esistenti

Il presente titolo si applica ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (81), da uno Stato prima della fine del periodo di transizione qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato prima della fine del periodo di transizione.
 

TITOLO VIII

ASSISTENZA GIUDIZIARIA
 

Articolo 633

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente titolo è integrare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro:

a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, in prosieguo denominata "convenzione europea di assistenza giudiziaria";

b) del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978; e

c) del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001.

2. Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni del titolo IX, che prevalgono sul presente titolo.

 

Articolo 634

Definizione di autorità competente

Ai fini del presente titolo, per "autorità competente" si intende qualsiasi autorità competente a inviare o ricevere richieste di assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, e quale definita dagli Stati nelle rispettive dichiarazioni indirizzate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Rientrano nella nozione di "autorità competente" anche gli organismi dell'Unione notificati a norma dell'articolo 690, lettera d); per quanto riguarda tali organismi dell'Unione, le disposizioni del presente titolo si applicano di conseguenza.

 

Articolo 635

Modulo per le richieste di assistenza giudiziaria

1. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si impegna a creare un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria, adottando un allegato del presente accordo.

2. Qualora il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie abbia preso una decisione conformemente al paragrafo 1, le richieste di assistenza giudiziaria sono presentate utilizzando il modulo standard.

3. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, ove necessario, modificare il modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria.

 

Articolo 636

Condizioni per presentare una richiesta di assistenza giudiziaria

1. L'autorità competente dello Stato richiedente può presentare una richiesta di assistenza giudiziaria solo dopo aver accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la richiesta è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e

b) l'atto o gli atti di indagine indicati nella richiesta avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2. Se l'autorità competente dello Stato richiesto ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, lo Stato richiesto può consultare lo Stato richiedente. Dopo la consultazione, l'autorità competente dello Stato richiedente può decidere di ritirare la richiesta di assistenza giudiziaria.

 

Articolo 637

Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine

1. Laddove possibile, l'autorità competente dello Stato richiesto valuta il ricorso a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora:

a) l'atto d'indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato richiesto; o

b) l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia disponibile in un caso interno analogo.

2. Fatti salvi i motivi di rifiuto previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli nonché dall'articolo 639, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti atti d'indagine, che sono sempre disponibili in base al diritto dello Stato richiesto:

a) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità competente dello Stato richiesto può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;

b) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta a indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato richiesto;

c) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato richiesto; e

d) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.

3. L'autorità competente dello Stato richiesto può inoltre ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora l'atto d'indagine da essa scelto assicuri lo stesso risultato dell'atto indicato nella richiesta con mezzi meno intrusivi.

4. Qualora decida di ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 o 3, l'autorità competente dello Stato richiesto ne informa preventivamente l'autorità competente dello Stato richiedente, la quale può decidere di ritirare o integrare la richiesta.

5. Qualora l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato richiesto o non sia disponibile in un caso interno analogo e non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto informa l'autorità competente dello Stato richiedente che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

 

Articolo 638

Obbligo d'informazione

L'autorità competente dello Stato richiesto informa l'autorità competente dello Stato richiedente con qualsiasi mezzo disponibile e senza indebito ritardo se:

a) è impossibile dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria a motivo del fatto che la richiesta è incompleta o manifestamente inesatta; o

b) durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria l'autorità competente dello Stato richiesto ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione della richiesta, per consentire all'autorità competente dello Stato richiedente di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico.

 

Articolo 639

Ne bis in idem

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, oltre che per i motivi di rifiuto previsti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nei relativi protocolli, in base al fatto che la persona in relazione alla quale è richiesta l'assistenza e che è oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, compresi procedimenti giudiziari, nello Stato richiedente è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un altro Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna.

 

Articolo 640

Termini

1. Lo Stato richiesto decide sull'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria quanto prima e comunque entro 45 giorni dal suo ricevimento e ne informa lo Stato richiedente.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria è eseguita quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalla consultazione di cui all'articolo 636, paragrafo 2.

3. Qualora nella richiesta di assistenza giudiziaria sia indicato che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli di cui al paragrafo 1 o 2, o che un atto di assistenza giudiziaria deve essere compiuto in una data specifica, lo Stato richiesto tiene in massima considerazione tale esigenza.

4. Qualora la richiesta di assistenza giudiziaria sia presentata per l'adozione di un provvedimento provvisorio a norma dell'articolo 24 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato richiesto decide sul provvedimento provvisorio e comunica la propria decisione all'autorità competente dello Stato richiedente non appena possibile dopo il ricevimento della richiesta. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato richiesto dà, per quanto possibile, all'autorità competente dello Stato richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

5. Qualora, in un caso specifico, il termine di cui al paragrafo 1 o 2 o il termine o la data specifica di cui al paragrafo 3 non possa essere rispettato o la decisione di adottare provvedimenti provvisori a norma del paragrafo 4 sia ritardata, l'autorità competente dello Stato richiesto ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato richiedente con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità competente dello Stato richiedente sul momento appropriato per dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria.

6. I termini di cui al presente articolo non si applicano se la richiesta di assistenza giudiziaria è presentata in relazione a qualunque dei seguenti reati e infrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente:

a) eccesso di velocità, se non ha causato lesioni o la morte di un'altra persona e se l'eccesso di velocità non è significativo;

b) mancato uso della cintura di sicurezza;

c) mancato arresto al semaforo rosso o altro segnale di arresto obbligatorio;

d) mancato uso del casco protettivo; o

e) circolazione su una corsia vietata (quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per i trasporti pubblici o una corsia chiusa per lavori stradali).

7. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie riesamina periodicamente il funzionamento del paragrafo 6. Esso si impegna a fissare i termini per le richieste cui si applica il paragrafo 6 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenuto conto del volume delle richieste. Può inoltre decidere che il paragrafo 6 cessi di applicarsi.

 

Articolo 641

Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, se la trasmissione diretta è prevista dalle rispettive disposizioni, le richieste di assistenza giudiziaria possono anche essere trasmesse direttamente dai pubblici ministeri del Regno Unito alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, nei casi di urgenza le richieste di assistenza giudiziaria e le informazioni spontanee possono essere trasmesse tramite Europol o Eurojust, conformemente alle disposizioni dei rispettivi titoli del presente accordo.

 

Articolo 642

Squadre investigative comuni

Se le autorità competenti degli Stati istituiscono una squadra investigativa comune, i rapporti tra gli Stati membri all'interno della squadra investigativa comune sono disciplinati dal diritto dell'Unione, nonostante la base giuridica indicata nell'accordo volto alla costituzione della squadra investigativa comune.
 

TITOLO IX

SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
 

Articolo 643

Obiettivo

1. L'obiettivo del presente titolo è consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro.

2. Nelle relazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri le disposizioni del presente titolo mirano a:

a) integrare l'articolo 13 e l'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e dei relativi protocolli addizionali del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001; e

b) sostituire l'articolo 22, paragrafo 1, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quale integrato dall'articolo 4 del protocollo addizionale del 17 marzo 1978.

3. Gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e sull'articolo 4 del suo protocollo addizionale del 17 marzo 1978.

 

Articolo 644

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "condanna": la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato di condanna;

b) "procedimento penale": la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale e l'esecuzione della condanna;

c) "casellario giudiziale": il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.

 

Articolo 645

Autorità centrali

Ciascuno Stato designa una o più autorità centrali competenti per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del presente titolo e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

 

Articolo 646

Notifiche

1. Ciascuno Stato adotta le misure necessarie per garantire che tutte le condanne comminate nell'ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni, ove fornite al casellario giudiziale, sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede a comunicare alle autorità centrali degli altri Stati tutte le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. Le autorità centrali degli Stati si comunicano tali informazioni almeno una volta al mese.

3. Se l'autorità centrale di uno Stato viene a conoscenza del fatto che la persona condannata ha la cittadinanza di due o più altri Stati, trasmette tale informazione a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è stata condannata.

 

Articolo 647

Conservazione delle condanne

1. L'autorità centrale di ciascuno Stato conserva tutte le informazioni notificate a norma dell'articolo 646.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede affinché, in caso di notifica di una successiva modifica o soppressione ai sensi dell'articolo 646, paragrafo 2, sia apportata un'identica modifica o soppressione alle informazioni conservate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede affinché nella risposta alla richiesta effettuata a norma dell'articolo 648 siano riportate soltanto informazioni aggiornate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

 

Articolo 648

Richieste di informazioni

1. Se a livello nazionale si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato ai fini di un procedimento penale contro una persona o per fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato può, conformemente al diritto interno, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale.

2. Se una persona chiede informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato diverso dallo Stato di cittadinanza, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.

 

Articolo 649

Risposte alle richieste

1. Le risposte alle richieste di informazioni sono trasmesse dall'autorità centrale dello Stato richiesto all'autorità centrale dello Stato richiedente quanto prima e comunque entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato risponde alle richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale conformemente al proprio diritto interno.

3. In deroga al paragrafo 2, quando rispondono a richieste presentate a fini di assunzione per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, gli Stati includono informazioni sull'esistenza di condanne penali per reati relativi all'abuso o allo sfruttamento sessuale di minori, alla pedopornografia o all'adescamento di minori per scopi sessuali, compresi l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso alla commissione di tali reati o il tentativo di commetterli, nonché informazioni sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

 

Articolo 650

Canale di comunicazione

Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati avviene per via elettronica conformemente alle specifiche tecniche e procedurali di cui all'allegato 44.

 

Articolo 651

Condizioni per l'uso dei dati personali

1. Ciascuno Stato può utilizzare i dati personali ricevuti in risposta a una propria richiesta a norma dell'articolo 649 ai soli fini per cui sono stati richiesti.

2. Se le informazioni sono state richieste per fini diversi da un procedimento penale, i dati personali ricevuti ai sensi dell'articolo 649 possono essere utilizzati dallo Stato richiedente conformemente al suo diritto interno solo entro i limiti specificati dallo Stato richiesto nel modulo di cui all'allegato 44, capo 2.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati personali forniti da uno Stato in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo 649 possono essere usati dallo Stato richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

4. Ciascuno Stato provvede affinché le proprie autorità centrali non comunichino i dati personali notificati a norma dell'articolo 646 alle autorità di paesi terzi, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i dati personali sono comunicati solo caso per caso;

b) i dati personali sono comunicati alle autorità le cui funzioni sono direttamente connesse ai fini per i quali i dati personali sono comunicati a norma della lettera c) del presente paragrafo;

c) i dati personali sono comunicati solo se necessario:

i) ai fini di un procedimento penale;

ii) per fini diversi da un procedimento penale; o

iii) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;

d) i dati personali possono essere usati dal paese terzo richiedente ai soli fini per cui le informazioni sono state richieste ed entro i limiti specificati dallo Stato che ha notificato i dati personali a norma dell'articolo 646; e

e)i dati personali sono comunicati solo se l'autorità centrale, dopo aver valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali al paese terzo, conclude che esistono garanzie adeguate della loro protezione.

2. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato ai sensi del presente titolo e originari di tale Stato.
 

TITOLO X

ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
 

Articolo 652

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è sostenere e rafforzare l'azione dell'Unione e del Regno Unito volta a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

 

Articolo 653

Misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

1. Le parti convengono di sostenere gli sforzi internazionali tesi a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo.

2. Le parti si scambiano informazioni pertinenti, ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri giuridici.

3. Ciascuna delle parti mantiene un regime globale per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e riesamina periodicamente la necessità di rafforzarlo, tenendo conto dei principi e degli obiettivi delle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria".

 

Articolo 654

Trasparenza della titolarità effettiva per le società e altri soggetti giuridici

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "titolare effettivo": la persona fisica che, riguardo a una società, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte:

i) esercita o ha il diritto di esercitare in ultima istanza il controllo sulla gestione della società;

ii) in ultima istanza possiede o controlla direttamente o indirettamente più del 25 % di diritti di voto o azioni o altra partecipazione nella società, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di definire una percentuale inferiore; o

iii) altrimenti controlla o ha il diritto di controllare la società.

Per quanto riguarda i soggetti giuridici quali le fondazioni, gli Anstalt e le società a responsabilità limitata, ciascuna parte ha il diritto di stabilire criteri analoghi per l'identificazione del titolare effettivo o, se lo desidera, di applicare la definizione di cui all'articolo 655, paragrafo 1, lettera a), tenuto conto della forma e dell'assetto di tali soggetti.

Per quanto riguarda gli altri soggetti giuridici non menzionati sopra, ciascuna parte tiene conto delle diverse forme e dei diversi assetti di tali soggetti, dei livelli di riciclaggio e dei rischi di finanziamento del terrorismo a essi associati al fine di stabilire i livelli appropriati di trasparenza della titolarità effettiva;

b) "informazioni di base sul titolare effettivo": il nome del titolare effettivo, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza, nonché la natura e l'entità dell'interesse detenuto o del controllo esercitato sul soggetto dal titolare effettivo;

c) "autorità competenti":

i) le autorità pubbliche, comprese le unità di informazione finanziaria, cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

ii) le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;

iii) le autorità pubbliche che hanno responsabilità di controllo o di vigilanza per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Questa definizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di individuare ulteriori autorità competenti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi.

2. Ciascuna parte provvede affinché i soggetti giuridici presenti nel proprio territorio mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi. Ciascuna parte mette in atto meccanismi per garantire che le proprie autorità competenti abbiano accesso tempestivo a tali informazioni.

3. Ciascuna parte istituisce o mantiene un registro centrale contenente informazioni adeguate, aggiornate e attuali sui titolari effettivi. Nel caso dell'Unione, i registri centrali sono istituiti a livello degli Stati membri. Tale obbligo non si applica ai soggetti giuridici ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato che sono sottoposti a obblighi di comunicazione per quanto riguarda un livello adeguato di trasparenza. Qualora non sia identificato alcun titolare effettivo riguardo a un soggetto, il registro contiene informazioni alternative, come una dichiarazione del fatto che non è stato identificato alcun titolare effettivo o informazioni sulla persona fisica o sulle persone fisiche che occupano la posizione dirigenziale di alto livello nel soggetto giuridico.

4. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni custodite nel proprio registro o registri centrali siano rese disponibili alle proprie autorità competenti tempestivamente e senza restrizioni.

5. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di base sui titolari effettivi siano rese disponibili al pubblico. Possono essere previste eccezioni limitate alla disponibilità pubblica delle informazioni di cui al presente paragrafo qualora l'accesso del pubblico esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati, quali rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace.

6. Ciascuna parte provvede affinché siano previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che non ottemperi alle prescrizioni che le incombono in relazione alle questioni di cui al presente articolo.

7. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti siano in grado di fornire prontamente, efficacemente e gratuitamente alle autorità competenti dell'altra parte le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. A tal fine, le parti esaminano le modalità per garantire uno scambio sicuro delle informazioni.

 

Articolo 655

Trasparenza della titolarità effettiva per gli istituti giuridici

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "titolare effettivo": il costituente, il guardiano (se esiste), i "trustee", il beneficiario o la classe di beneficiari, qualsiasi persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini a un trust espresso e qualsiasi altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo su un trust o un istituto giuridico affine;

b) "autorità competenti":

i) le autorità pubbliche, comprese le unità di informazione finanziaria, cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

ii) le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;

iii) le autorità pubbliche che hanno responsabilità di controllo o di vigilanza per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Questa definizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di individuare ulteriori autorità competenti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi.

2. Ciascuna parte provvede affinché i "trustee" di trust espressi mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi. Tali misure si applicano anche agli altri istituti giuridici identificati da ciascuna parte come aventi un assetto o funzioni affini ai trust.

3. Ciascuna parte mette in atto meccanismi per garantire che le proprie autorità competenti abbiano accesso tempestivo a informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi di trust espressi e di altri istituti giuridici aventi un assetto o funzioni affini al trust nel proprio territorio.

4. Se le informazioni sulla titolarità effettiva di trust o istituti giuridici affini sono conservate in un registro centrale, lo Stato interessato provvede affinché esse siano adeguate, accurate e attuali e le autorità competenti possano accedervi tempestivamente e senza restrizioni. Le parti si adoperano per esaminare le modalità per garantire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini a persone fisiche o organizzazioni in grado di dimostrare un legittimo interesse per tali informazioni.

5. Ciascuna parte provvede affinché siano previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che non ottemperi alle prescrizioni che le incombono in relazione alle questioni di cui al presente articolo.

6. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti siano in grado di fornire prontamente, efficacemente e gratuitamente alle autorità competenti dell'altra parte le informazioni di cui al paragrafo 3. A tal fine, le parti esaminano le modalità per garantire uno scambio sicuro delle informazioni.
 

TITOLO XI

CONGELAMENTO E CONFISCA
 

Articolo 656

Obiettivo e principi della cooperazione

1. L'obiettivo del presente titolo è consentire che il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, cooperino nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti volti al congelamento di beni in vista della loro successiva confisca, nonché ai fini delle indagini e dei procedimenti volti alla confisca di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. Ciò non preclude la cooperazione a norma dell'articolo 665, paragrafi 5 e 6. Il presente titolo prevede inoltre la cooperazione con gli organi dell'Unione da essa designati ai fini del presente titolo.

2. Ciascuno Stato ottempera, alle condizioni previste dal presente titolo, alle richieste provenienti da un altro Stato:

a) di confisca di beni specifici, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi;

b) di assistenza nelle indagini e di provvedimenti provvisori ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a).

3. L'assistenza nelle indagini e i provvedimenti provvisori di cui al paragrafo 2, lettera b), sono eseguiti come consentito dal diritto interno dello Stato richiesto e in conformità dello stesso. Qualora la richiesta relativa a una di tali misure specifichi le formalità o le procedure necessarie ai sensi del diritto interno dello Stato richiedente, anche se estranee allo Stato richiesto, quest'ultimo ottempera alla richiesta nella misura in cui l'azione richiesta non sia contraria ai principi fondamentali del suo diritto interno.

4. Lo Stato richiesto provvede affinché le richieste provenienti da un altro Stato dirette a identificare, rintracciare, congelare o sequestrare i proventi e i beni strumentali ricevano la stessa priorità di quelle presentate nel quadro delle procedure nazionali.

5. Quando chiede la confisca, l'assistenza nelle indagini o provvedimenti provvisori ai fini della confisca, lo Stato richiedente garantisce il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

6. Le disposizioni del presente titolo si applicano in luogo dei capi "cooperazione internazionale" della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 ("convenzione del 2005"), e della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 ("convenzione del 1990"). L'articolo 657 del presente accordo sostituisce le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 1 della convenzione del 2005 e all'articolo 1 della convenzione del 1990. Le disposizioni del presente titolo non incidono sugli obblighi degli Stati derivanti dalle altre disposizioni della convenzione del 2005 e della convenzione del 1990.

 

Articolo 657

Definizioni

Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

a) "confisca": sanzione o misura imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a uno o più reati, che provoca la privazione definitiva di un bene;

b) "congelamento" o "sequestro": il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene, o l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di un bene sulla base di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente;

c) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato a essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

d) "autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;

e) "provento": qualsiasi vantaggio economico derivante o ottenuto, direttamente o indirettamente, da un reato, o un importo di denaro equivalente a tale vantaggio economico; può consistere in qualsiasi bene definito nel presente articolo;

f) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo lo Stato richiedente è:

i) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;

ii) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;

iii) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dal diritto dello Stato richiedente in seguito a un procedimento per un reato, comprese la confisca nei confronti di terzi, la confisca estesa e la confisca in assenza di una condanna definitiva.

 

Articolo 658

Obbligo di prestare assistenza

Gli Stati, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione o del movimento, della natura, dello status giuridico o del valore dei suddetti beni strumentali, proventi o altri beni.

 

Articolo 659

Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza

1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta a una richiesta trasmessa da un altro Stato, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, a fornire i particolari dei conti identificati. Tali particolari comprendono segnatamente il nome del titolare del conto cliente e il numero IBAN e, nel caso delle cassette di sicurezza, il nome del locatario o un numero di identificazione unico.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.

3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 680, lo Stato richiedente, nella richiesta:

a) indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato;

b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato richiesto e precisa, nella più ampia misura possibile, quali banche e conti possano essere implicati; e

c) inserisce qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

 

Articolo 660

Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie

1. Su domanda di un altro Stato, lo Stato richiesto fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.

3. Oltre requisiti di cui all'articolo 680, lo Stato richiedente indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.

4. Lo Stato richiesto può subordinare l'esecuzione della richiesta alle stesse condizioni che applica per le richieste di perquisizione e sequestro.

5. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

 

Articolo 661

Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie

1. Lo Stato richiesto provvede affinché, su richiesta di un altro Stato, sia in grado di esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e di comunicare i risultati del controllo allo Stato richiedente.

2. Oltre requisiti di cui all'articolo 680, lo Stato richiedente indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.

3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti dello Stato richiesto, conformemente al proprio diritto interno.

4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto.

5. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

 

Articolo 662

Trasmissione spontanea di informazioni

Fatte salve le proprie indagini o i propri procedimenti, uno Stato può, senza previa richiesta, trasmettere a un altro Stato informazioni su beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca, qualora ritenga che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato ricevente ad avviare o svolgere indagini o procedimenti o possa condurre a una richiesta da parte di tale Stato ai sensi del presente titolo.

 

Articolo 663

Obbligo di adottare provvedimenti provvisori

1. Su richiesta di un altro Stato che ha avviato un'indagine o un procedimento penale o un'indagine o un procedimento a fini di confisca, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti provvisori necessari, quali il congelamento o il sequestro, per impedire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero soddisfare tale richiesta.

2. Lo Stato che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 665 adotta, su richiesta, i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di qualsiasi bene che forma oggetto della richiesta o che potrebbe soddisfare la richiesta.

3. Qualora sia pervenuta una richiesta a norma del presente articolo, lo Stato richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per darvi seguito senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi, e trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

4. Qualora lo Stato richiedente abbia indicato che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, lo Stato richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per dare seguito alla richiesta entro 96 ore dal suo ricevimento, e trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

5. Se non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 4, lo Stato richiesto ne informa immediatamente lo Stato richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

6. La scadenza dei termini di cui al paragrafo 4 non estingue gli obblighi imposti allo Stato richiesto dal presente articolo.

 

Articolo 664

Esecuzione dei provvedimenti provvisori

1. Dopo l'esecuzione dei provvedimenti provvisori richiesti a norma dell'articolo 663, paragrafo 1, lo Stato richiedente fornisce spontaneamente e quanto prima allo Stato richiesto tutte le informazioni che possono mettere in discussione o modificare la portata di tali provvedimenti. Lo Stato richiedente fornisce inoltre senza ritardo tutte le informazioni complementari richieste dallo Stato richiesto necessarie per dare attuazione e seguito ai provvedimenti provvisori.

2. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma dell'articolo 663, lo Stato richiesto dà, per quanto possibile, allo Stato richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

 

Articolo 665

Obbligo di confisca

1. Lo Stato che ha ricevuto una richiesta di confisca di beni situati nel suo territorio:

a) esegue il provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente in relazione a tali beni; o

b) presenta la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se questo è concesso, lo esegue.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati sono competenti, ogniqualvolta necessario, ad avviare un procedimento di confisca a norma del loro diritto interno.

3. Il paragrafo 1 si applica anche alla confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni nei cui confronti può essere eseguita la confisca si trovano nello Stato richiesto. In tal caso, nell'eseguire la confisca a norma del paragrafo 1, lo Stato richiesto, se il pagamento non è versato, realizza il credito su qualsiasi bene disponibile a tal fine.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto possono convenire che lo Stato richiesto possa eseguire la confisca sotto forma di obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

5. Uno Stato coopera nella misura più ampia possibile ai sensi del proprio diritto interno con uno Stato che chiede l'esecuzione di provvedimenti equivalenti alla confisca di beni, qualora la richiesta non sia stata emessa nell'ambito di un procedimento penale, nella misura in cui tali provvedimenti siano stati disposti da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente in relazione a un reato, purché sia stato accertato che i beni costituiscono proventi o:

a) altri beni in cui i proventi sono stati trasformati o convertiti;

b) beni acquisiti da fonte legittima, se i proventi sono stati confusi, in tutto o in parte, con tali beni, fino al valore stimato dei proventi confusi; o

c) introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi, da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi, fino al valore stimato dei proventi confusi, nello stesso modo e nella stessa misura dei proventi.

6. I provvedimenti di cui al paragrafo 5 comprendono misure che consentono il sequestro, il trattenimento e la privazione della proprietà di beni e averi mediante ricorso agli organi giurisdizionali civili.

7. Lo Stato richiesto adotta la decisione sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Lo Stato richiesto trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 672, lo Stato richiesto prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un caso interno analogo.

8. Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 7, lo Stato richiesto ne informa immediatamente lo Stato richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

9. La scadenza del termine di cui al paragrafo 7 non estingue gli obblighi imposti allo Stato richiesto dal presente articolo.

 

Articolo 666

Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca a norma dell'articolo 665 sono disciplinate dal diritto interno dello Stato richiesto.

2. Lo Stato richiesto è vincolato all'accertamento dei fatti nella misura in cui questi siano esposti in una condanna o in una decisione giudiziaria emessa da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente o nella misura in cui tale condanna o decisione giudiziaria sia basata implicitamente su di essi.

3. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, l'autorità competente dello Stato richiesto converte l'importo nella valuta di tale Stato al tasso di cambio applicabile al momento in cui è adottata la decisione di eseguire la confisca.

 

Articolo 667

Beni confiscati

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, lo Stato richiesto procede alla disposizione dei beni confiscati a norma degli articoli 665 e 666 conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.

2. Quando agisce su richiesta di un altro Stato a norma dell'articolo 665, lo Stato richiesto accorda priorità, nella misura consentita dal suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, alla restituzione dei beni confiscati allo Stato richiedente affinché questo possa risarcire le vittime di reato o restituire i beni ai loro legittimi proprietari.

3. Quando agisce su richiesta di un altro Stato a norma dell'articolo 665, e tenuto conto del diritto della vittima alla restituzione o al risarcimento dei beni a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato richiesto procede alla disposizione delle somme ottenute a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di confisca nel modo seguente:

a) se l'importo è pari o inferiore a 10 000 EUR esso spetta allo Stato richiesto; o

b) se l'importo è superiore a 10 000 EUR lo Stato richiesto trasferisce il 50 % dell'importo recuperato allo Stato richiedente.

4. In deroga al paragrafo 3, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto possono, caso per caso, prestare particolare attenzione alla conclusione di altri accordi o intese in materia di disposizione dei beni che ritengano opportuni.

 

Articolo 668

Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca

1. Una richiesta di confisca presentata a norma dell'articolo 665 non pregiudica il diritto dello Stato richiedente di eseguire esso stesso il provvedimento di confisca.

2. Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro indicato nel provvedimento di confisca. Se uno Stato ritiene che ciò possa verificarsi, gli Stati interessati avviano consultazioni per evitare tale effetto.

 

Articolo 669

Pene detentive in caso di inadempienza

Lo Stato richiesto non impone pene detentive in caso di inadempienza né altre misure restrittive della libertà personale a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 665 senza il consenso dello Stato richiedente.

 

Articolo 670

Motivi di rifiuto

1. La cooperazione a norma del presente titolo può essere rifiutata se:

a) lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta sia contraria al principio del "ne bis in idem"; o

b) il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato richiesto se commesso all'interno della sua giurisdizione; tuttavia, tale motivo di rifiuto si applica alla cooperazione a norma degli articoli da 658 a 662 solo nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva.

2. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia:

a) uno dei reati elencati all'articolo 599, paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, e

b) punibile dallo Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

3. La cooperazione a norma degli articoli da 658 a 662, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 663 e 664 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti non possano essere adottati a norma del diritto interno dello Stato richiesto a fini di indagini o procedimenti in un caso interno analogo.

4. Qualora il diritto interno dello Stato richiesto lo richieda, la cooperazione a norma degli articoli da 658 a 662, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 663 e 664 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi non siano consentiti dal diritto interno dello Stato richiedente o, per quanto riguarda le autorità competenti dello Stato richiedente, qualora la richiesta non sia autorizzata da un'autorità giudiziaria che agisca in relazione ai reati.

5. La cooperazione a norma degli articoli da 665 a 669 può essere rifiutata anche qualora:

a) il diritto interno dello Stato richiesto non preveda la confisca per il tipo di reato cui si riferisce la richiesta;

b) fatto salvo l'obbligo a norma dell'articolo 665, paragrafo 3, sia contraria ai principi del diritto interno dello Stato richiesto relativi ai limiti della confisca in relazione al rapporto tra un reato e:

i) un vantaggio economico qualificabile come provento; o

ii) beni qualificabili come beni strumentali;

c) a norma del diritto interno dello Stato richiesto la confisca non possa più essere imposta o eseguita a causa del decorso del tempo;

d) fatto salvo l'articolo 665, paragrafi 5 e 6, la richiesta non riguardi una precedente condanna, o una decisione di natura giudiziaria o una dichiarazione in tale decisione che un reato o più reati sono stati commessi, sulla cui base è stata disposta o chiesta la confisca;

e) la confisca non sia esecutiva nello Stato richiedente o sia ancora soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari; o

f) la richiesta riguardi un provvedimento di confisca derivante da una decisione pronunciata in contumacia della persona contro la quale il provvedimento è stato emesso e, secondo lo Stato richiesto, il procedimento condotto dallo Stato richiedente che ha portato a tale decisione non abbia rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti come dovuti a chiunque sia accusato di un reato.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera f), una decisione non si considera pronunciata in contumacia se:

a) è stata confermata o pronunciata dopo l'opposizione dell'interessato; o

b) è stata pronunciata in appello, a condizione che il ricorso sia stato presentato dall'interessato.

7. Nel valutare, ai fini del paragrafo 5, lettera f), se siano stati rispettati i diritti minimi della difesa, lo Stato richiesto tiene conto del fatto che l'interessato abbia deliberatamente tentato di sottrarsi alla giustizia o, pur avendo avuto la possibilità di impugnare la decisione resa in contumacia, abbia scelto di non farlo. Lo stesso vale nel caso in cui l'interessato, debitamente citato a comparire, abbia scelto di non farlo e di non chiedere un rinvio dell'udienza.

8. Gli Stati non possono invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente titolo. Se il suo diritto interno lo prevede, lo Stato richiesto può richiedere che le richieste di cooperazione che comportano la rivelazione di segreti bancari siano autorizzate da un'autorità giudiziaria che agisce in relazione a un reato.

9. Lo Stato richiesto non può invocare:

a) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte delle autorità dello Stato richiedente sia una persona giuridica, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo;

b) il fatto che la persona fisica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia deceduta o il fatto che la persona giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia stata successivamente sciolta, come impedimento a prestare assistenza a norma dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera a); o

c) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte delle autorità dello Stato richiedente sia indicata nella richiesta come autore sia del reato base sia del reato di riciclaggio, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo.

 

Articolo 671

Consultazione e informazione

Se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca comporti un rischio effettivo per la protezione e dei diritti fondamentali, lo Stato richiesto, prima di decidere sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, consulta lo Stato richiedente e può chiedere che sia fornita qualsiasi informazione necessaria.

 

Articolo 672

Rinvio

Lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudichino indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.

 

Articolo 673

Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o rinviare la cooperazione di cui al presente titolo, lo Stato richiesto valuta, se del caso dopo aver consultato lo Stato richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da esso ritenute necessarie.

 

Articolo 674

Notifica di atti

1. Gli Stati si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notifica o comunicazione di atti giudiziari alle persone colpite da provvedimenti provvisori e di confisca.

2. Nulla del presente articolo dovrà interpretarsi nel senso di ostacolare:

a) la possibilità di trasmettere atti giudiziari per posta direttamente alle persone all'estero; e

b) la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre autorità competenti dello Stato d'origine di procedere alla notifica o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite le autorità consolari di tale Stato o tramite le autorità giudiziarie, compresi gli ufficiali giudiziari e i funzionari, o altre autorità competenti dello Stato di destinazione.

3. In caso di notifica o comunicazione di atti giudiziari a persone all'estero colpite da provvedimenti provvisori o di confisca emessi nello Stato d'invio, tale Stato indica i mezzi di impugnazione di cui, secondo il proprio diritto interno, le persone interessate possono avvalersi.

 

Articolo 675

Riconoscimento di decisioni straniere

1. Nel trattare una richiesta di cooperazione a norma degli articoli da 663 a 669, lo Stato richiesto riconosce qualsiasi decisione presa da un'autorità giudiziaria nello Stato richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati da terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

a) i terzi non hanno avuto un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti;

b) la  decisione è incompatibile con un'altra decisione già presa nello Stato richiesto sulla stessa materia;

c) è incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto; o

d) la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni sulla competenza esclusiva previste dal diritto interno dello Stato richiesto.

 

Articolo 676

Autorità

1. Ciascuno Stato designa un'autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente titolo, a rispondervi e a eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

2. L'Unione può designare un proprio organo che, in aggiunta alle autorità competenti degli Stati membri, può formulare e, se del caso, eseguire le richieste a norma del presente titolo. Qualsiasi siffatta richiesta deve essere trattata, ai fini del presente titolo, come una richiesta di uno Stato membro. L'Unione può inoltre designare tale proprio organo quale autorità centrale competente al fine di trasmettere le richieste da esso formulate ai sensi del presente titolo o a rispondere a quelle a esso rivolte ai sensi del presente titolo.

 

Articolo 677

Comunicazione diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.

2. In caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto. In tal caso, una copia dell'atto è trasmessa contemporaneamente all'autorità centrale dello Stato richiesto tramite l'autorità centrale dello Stato richiedente.

3. Qualora una richiesta sia presentata a norma del paragrafo 2 e l'autorità non sia competente a darvi seguito, essa la rinvia all'autorità nazionale competente e ne informa direttamente lo Stato richiedente.

4. Le richieste o le comunicazioni di cui agli articoli da 658 a 662, che non comportano un'azione coercitiva, possono essere trasmesse direttamente dalle autorità competenti dello Stato richiedente alle autorità competenti dello Stato richiesto.

5. I progetti di richieste o di comunicazioni di cui al presente titolo possono essere trasmessi direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto prima della richiesta formale, al fine di garantire che la richiesta formale possa essere trattata in modo efficiente al momento del ricevimento e contenga informazioni e documenti giustificativi sufficienti a soddisfare i requisiti della legge dello Stato richiesto.

 

Articolo 678

Forma della richiesta e lingue

1. Tutte le richieste formulate a norma del presente titolo sono presentate per iscritto. Possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che lo Stato richiedente sia pronto, su richiesta, a produrre in qualsiasi momento una registrazione scritta di tale comunicazione e l'originale.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato richiesto o per suo conto conformemente al paragrafo 3.

3. Sia il Regno Unito che l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono comunicare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le lingue che, oltre alle lingue ufficiali dello Stato in questione, possono essere usate per la presentazione delle richieste di cui al presente titolo.

4. Le richieste di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 663 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 46.

5. Le richieste di confisca a norma dell'articolo 665 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 46.

6. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, se necessario, modificare i moduli di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che richiedono la traduzione di qualsiasi documento giustificativo in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua indicata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di richieste a norma dell'articolo 663, paragrafo 4, la traduzione dei documenti giustificativi può essere fornita allo Stato richiesto entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta, fatti salvi i termini di cui all'articolo 663, paragrafo 4.

 

Articolo 679

Legalizzazione

I documenti trasmessi in applicazione del presente titolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

 

Articolo 680

Contenuto della richiesta

1. Qualsiasi richiesta di cooperazione a norma del presente titolo specifica:

a) l'autorità che presenta la richiesta e l'autorità che conduce le indagini o il procedimento;

b) l'oggetto e i motivi della richiesta;

c) la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luogo e circostanze del reato) delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;

d) nella misura in cui la cooperazione comporta un'azione coercitiva:

i) il testo delle disposizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e

ii) l'indicazione che il provvedimento richiesto o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi potrebbe essere adottato nel territorio dello Stato richiedente in base al suo diritto interno;

e) ove necessario e per quanto possibile:

i) informazioni sulla persona o sulle persone interessate, compresi nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo in cui si trovano e, nel caso di una persona giuridica, sede; e

ii) i beni in relazione ai quali si chiede la cooperazione, la loro ubicazione, il loro legame con la persona o le persone interessate, qualsiasi collegamento con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili su altre persone e diritti sui beni; e

f) qualsiasi procedura particolare che lo Stato richiedente desideri sia seguita.

2. La richiesta di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 663 in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di un provvedimento di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, indica anche l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi richiesta presentata a norma dell'articolo 665 contiene:

a) nel caso dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera a):

i) una copia autentica del provvedimento di confisca emesso dall'organo giurisdizionale dello Stato richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se non sono indicati nel provvedimento stesso;

ii) una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente attestante che il provvedimento di confisca è esecutivo e non soggetto a mezzi di impugnazione ordinari;

iii) l'indicazione della misura in cui è richiesta l'esecuzione del provvedimento; e

iv) informazioni sulla necessità di adottare eventuali provvedimenti provvisori;

b) nel caso dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera b), un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato richiedente, tale da consentire allo Stato richiesto di domandare il provvedimento secondo il suo diritto interno;

c) se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

 

Articolo 681

Richieste insufficienti

1. Se una richiesta non è conforme alle disposizioni del presente titolo o se le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire allo Stato richiesto di dare seguito alla richiesta, quest'ultimo può chiedere allo Stato richiedente di modificare la richiesta o di integrarla con ulteriori informazioni.

2. Lo Stato richiesto può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.

3. In attesa del ricevimento delle modifiche o informazioni richieste in relazione a una richiesta presentata a norma dell'articolo 665, lo Stato richiesto può adottare una delle misure di cui agli articoli da 658 a 664.

 

Articolo 682

Pluralità di richieste

1. Qualora lo Stato richiesto riceva più di una richiesta a norma dell'articolo 663 o 665 con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di richieste non impedisce a tale Stato di dare seguito alle richieste che comportano l'adozione di provvedimenti provvisori.

2. In caso di pluralità di richieste a norma dell'articolo 665, lo Stato richiesto considera l'opportunità di consultare gli Stati richiedenti.

 

 

Articolo 683

Obbligo di motivazione

Lo Stato richiesto motiva ogni decisione di rifiutare, rinviare o subordinare a condizioni qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo.

 

Articolo 684

Informazioni

1. Lo Stato richiesto informa immediatamente lo Stato richiedente:

a) dell'azione avviata sulla base di una richiesta presentata a norma del presente titolo;

b) del risultato finale dell'azione compiuta sulla base di una richiesta a norma del presente titolo;

c) della decisione di rifiutare, rinviare o subordinare, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo;

d) di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che verosimilmente lo ritardi in modo sostanziale; e

e) nel caso di provvedimenti provvisori adottati a seguito di una richiesta a norma degli articoli da 658 a 663, delle disposizioni del suo diritto interno che porterebbero automaticamente alla revoca del provvedimento provvisorio.

2. Lo Stato richiedente informa immediatamente lo Stato richiesto:

a) di qualsiasi riesame, decisione o qualsiasi altro fatto in base al quale il provvedimento di confisca cessa di essere in tutto o in parte esecutivo; e

b) di qualsiasi sviluppo, di fatto o di diritto, a seguito del quale un'azione a norma del presente titolo non sia più giustificata.

3. Qualora uno Stato, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca in più di uno Stato, esso ne informa tutti gli Stati interessati dall'esecuzione del provvedimento.

 

Articolo 685

Limitazione d'uso

1. Lo Stato richiesto può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo previo consenso, utilizzate o trasmesse dalle autorità dello Stato richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

2. Senza il previo consenso dello Stato richiesto, le informazioni o le prove da esso fornite a norma del presente titolo non sono utilizzate o trasmesse dalle autorità dello Stato richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.

3. I dati personali trasmessi sulla base del presente titolo possono essere utilizzati dallo Stato al quale sono stati trasferiti:

a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente titolo;

b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);

c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; o

d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato che trasmette i dati, salvo che lo Stato interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata.

4. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione del presente titolo.

5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti dal Regno Unito o da uno Stato membro ai sensi del presente titolo e originari di tale Stato.

 

Articolo 686

Riservatezza

1. Lo Stato richiedente può esigere che lo Stato richiesto mantenga riservati i fatti e il merito della richiesta, a eccezione di quanto necessario all'esecuzione della richiesta. Se lo Stato richiesto non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato richiedente.

2. Lo Stato richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate le prove e le informazioni fornite dallo Stato richiesto, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti indicati nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni del suo diritto interno, lo Stato che ha ricevuto informazioni spontanee a norma dell'articolo 662 ottempera a qualsiasi obbligo di riservatezza posto dallo Stato che ha fornito le informazioni. Se lo Stato ricevente non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato trasmittente.

 

Articolo 687

Costi

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato richiesto. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si consultano per concordare le condizioni di esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

 

Articolo 688

Risarcimento dei danni

1. Qualora una persona promuova un'azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente titolo, gli Stati interessati prendono in considerazione la possibilità di consultarsi, ove opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento.

2. Lo Stato che sia stato chiamato in causa per danni provvede a informarne l'altro Stato se quest'ultimo può avere interesse nella causa stessa.

 

Articolo 689

Mezzi di impugnazione

1. Ciascuno Stato garantisce che le persone colpite dai provvedimenti di cui agli articoli da 663 a 666 dispongano di mezzi di impugnazione efficaci per tutelare i propri diritti.

2. I motivi di merito dei provvedimenti richiesti a norma degli articoli da 663 a 666 non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto.
 

TITOLO XII

ALTRE DISPOSIZIONI
 

Articolo 690

Notifiche

1. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e il Regno Unito effettuano le eventuali notifiche di cui all'articolo 602, paragrafo 2, all'articolo 603, paragrafo 2, e all'articolo 611, paragrafo 4, e, per quanto possibile, indicano se tali notifiche non debbano essere effettuate.

Nella misura in cui una notifica o un'indicazione non sia stata effettuata in relazione a uno Stato, al momento indicato al primo comma, le notifiche possono essere effettuate in relazione a tale Stato non appena possibile e al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Durante tale periodo transitorio qualsiasi Stato in relazione al quale non è stata effettuata alcuna notificazione di cui all'articolo 602, paragrafo 2, all'articolo 603, paragrafo 2, o all'articolo 611, paragrafo 4, e che non è stato oggetto di un'indicazione che tale notifica non debba essere effettuata, può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo come se tale notifica fosse stata effettuata in relazione a tale Stato. Nel caso dell'articolo 603, paragrafo 2, uno Stato può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo solo nella misura in cui ciò sia compatibile con i criteri per effettuare una notifica.

2. Le notifiche di cui all'articolo 599, paragrafo 4, all'articolo 605, paragrafo 1, all'articolo 606, paragrafo 2, all'articolo 625, paragrafo 1, all'articolo 626, paragrafo 1, all'articolo 659, paragrafo 4, all'articolo 660, paragrafo 5, all'articolo 661, paragrafo 5, all'articolo 670, paragrafo 2, e all'articolo 678, paragrafi 3 e 7, possono essere effettuate in qualsiasi momento.

3. Le notifiche di cui all'articolo 605, paragrafo 1, all'articolo 606, paragrafo 2, e all'articolo 678, paragrafi 3 e 7, possono essere modificate in qualsiasi momento.

4. Le notifiche di cui all'articolo 602, paragrafo 2, all'articolo 603, paragrafo 2, all'articolo 605, paragrafo 1, all'articolo 611, paragrafo 4, all'articolo 659, paragrafo 4, all'articolo 660, paragrafo 5, e all'articolo 661, paragrafo 5, possono essere ritirate in qualsiasi momento.

5. L'Unione pubblica le informazioni relative alle notifiche del Regno Unito di cui all'articolo 605, paragrafo 1, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito comunica all'Unione l'identità delle seguenti autorità:

a) l'autorità competente a ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III;

b) l'autorità considerata autorità di contrasto competente ai fini del titolo V e una breve descrizione delle sue competenze;

c) il punto di contatto nazionale designato a norma dell'articolo 568, paragrafo 1;

d) l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo VI e una breve descrizione delle sue competenze;

e) il punto di contatto designato a norma dell'articolo 584, paragrafo 1;

f) il corrispondente interno del Regno Unito in materia di terrorismo designato a norma dell'articolo 584, paragrafo 2;

g) l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera c), e l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera d);

h) l'autorità designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 623, paragrafo 3;

i) l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 645;

j) l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 676, paragrafo 1.

L'Unione pubblica le informazioni relative alle autorità di cui al primo comma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione, a proprio nome o a nome dei suoi Stati membri a seconda del caso, comunica al Regno Unito l'identità delle seguenti autorità:

a) le unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini di ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III;

b) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera c), e l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera d);

c) l'autorità designata per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 623, paragrafo 3;

d) l'organo dell'Unione di cui all'articolo 634;

e) l'autorità centrale designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 645;

f) l'autorità centrale designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 676, paragrafo 1;

g) l'eventuale organo dell'Unione designato a norma dell'articolo 676, paragrafo 2, prima frase, indicando se esso è altresì designato quale autorità centrale ai sensi dell'ultima frase del medesimo paragrafo.

8. Le notifiche effettuate a norma del paragrafo 6 o 7 possono essere modificate in qualsiasi momento. Tali modifiche sono notificate al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.

9. Il Regno Unito e l'Unione possono notificare più di un'autorità in relazione al paragrafo 6, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j), e al paragrafo 7, rispettivamente, e limitare tali notifiche unicamente a fini particolari.

10. Nell'effettuare le notifiche di cui al presente articolo, l'Unione indica a quale dei suoi Stati membri si applica la notifica o se effettua la notifica a proprio nome.

 

Articolo 691

Riesame e valutazione

1. La presente parte è riesaminata congiuntamente in conformità dell'articolo 776 o su richiesta di una delle parti, se concordato di comune accordo.

2. Le parti decidono in anticipo le modalità del riesame e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi di riesame. I gruppi di riesame comprendono persone con competenze adeguate nelle questioni da riesaminare. Fatta salva la normativa applicabile, tutti i partecipanti al riesame rispettano la riservatezza delle discussioni e hanno le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini del riesame, il Regno Unito e l'Unione adottano disposizioni per consentire un accesso adeguato alla documentazione, ai sistemi e al personale pertinenti.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, il riesame riguarda in particolare l'attuazione pratica, l'interpretazione e lo sviluppo della presente parte.

 

Articolo 692

Denuncia

1. Fatto salvo l'articolo 779, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la presente parte mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso la presente parte cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.

2. Tuttavia, se denunciata per effetto della denuncia da parte del Regno Unito o di uno Stato membro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dei relativi protocolli 1, 6 o 13, la presente parte cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui quella denuncia diventa effettiva o, se la denuncia della presente parte è effettuata dopo tale data, dal quindicesimo giorno successivo alla notifica.

3. Se una delle parti notifica la denuncia a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che essa cessi di essere in vigore, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la denuncia, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

 

Articolo 693

Sospensione

1. In caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali o il principio dello Stato di diritto, l'altra parte può sospendere la presente parte o alcuni dei suoi titoli mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica le carenze gravi e sistemiche su cui si basa la sospensione.

2. In caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda la protezione dei dati personali, compreso il caso in cui tali carenze abbiano comportato la cessazione dell'applicazione di una pertinente decisione di adeguatezza, l'altra parte può sospendere la presente parte o alcuni dei suoi titoli mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica le carenze gravi e sistemiche su cui si basa la sospensione.

3. Ai fini del paragrafo 2, per "pertinente decisione di adeguatezza" si intende:

a) in relazione al Regno Unito, una decisione adottata dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (82) o alla disciplina successiva analoga, che attesta un livello di protezione adeguato;

b) in relazione all'Unione, una decisione adottata dal Regno Unito che attesta un livello di protezione adeguato ai fini dei trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza della legge sulla protezione dei dati del 2018 (83) o disciplina successiva analoga.

4. In relazione alla sospensione del titolo III o del titolo X, i riferimenti a una "pertinente decisione di adeguatezza" comprendono anche:

a) in relazione al Regno Unito, una decisione adottata dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (84) (regolamento generale sulla protezione dei dati) o alla disciplina successiva analoga, che attesta un livello di protezione adeguato;

b) in relazione all'Unione, una decisione adottata dal Regno Unito che attesta un livello di protezione adeguato ai fini dei trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte seconda della legge sulla protezione dei dati del 2018 o disciplina successiva analoga.

5. I titoli interessati dalla sospensione cessano provvisoriamente di applicarsi il primo giorno del terzo mese successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1 o 2, salvo se, al più tardi due settimane prima dello scadere di tale termine, se del caso prorogato conformemente al paragrafo 7, lettera d), la parte che ha notificato la sospensione notifica per iscritto all'altra parte, per via diplomatica, il ritiro della prima notifica o la riduzione dell'ambito di applicazione della sospensione. In quest'ultimo caso cessano provvisoriamente di applicarsi solo i titoli di cui alla seconda notifica.

6. Se una parte notifica la sospensione di uno o più titoli della presente parte a norma del paragrafo 1 o 2, l'altra parte può sospendere tutti i restanti titoli mediante notifica scritta per via diplomatica con preavviso di tre mesi.

7. A seguito della notifica di una sospensione a norma del paragrafo 1 o 2, la questione è immediatamente sottoposta al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato esamina le possibilità di consentire alla parte che ha notificato la sospensione di differirne l'entrata in vigore, ridurne l'ambito di applicazione o ritirarla. A tal fine, su raccomandazione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, il consiglio di partenariato può:

a) concordare interpretazioni comuni delle disposizioni della presente parte;

b) raccomandare alle parti eventuali azioni opportune;

c) adottare gli opportuni adeguamenti della presente parte necessari per affrontare i motivi alla base della sospensione, con una validità massima di 12 mesi; e

d) prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 fino a tre mesi.

8. Se una delle parti notifica la sospensione a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla notifica sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che cessino provvisoriamente di applicarsi i titoli interessati dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

9. I titoli sospesi sono ripristinati il primo giorno del mese successivo al giorno in cui la parte che ha notificato la sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 ha notificato per iscritto all'altra parte, per via diplomatica, l'intenzione di ripristinare i titoli sospesi. La parte che ha notificato la sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 procede in tal senso immediatamente dopo che sono venute meno le carenze gravi e sistemiche dell'altra parte sulle quali si basava la sospensione.

10. A seguito della notifica dell'intenzione di ripristinare i titoli sospesi conformemente al paragrafo 9, i restanti titoli sospesi a norma del paragrafo 6 sono ripristinati contemporaneamente ai titoli sospesi a norma del paragrafo 1 o 2.

 

Articolo 694

Spese

Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, le parti e gli Stati membri, compresi le istituzioni, gli organi o gli organismi delle parti o degli Stati membri, si fanno carico delle spese da essi sostenute, sopraggiunte nel corso dell'attuazione della presente parte.
 

TITOLO XIII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 

Articolo 695

Obiettivo

Obiettivo del presente titolo è istituire un meccanismo rapido, efficace ed efficiente per prevenire e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti la presente parte, comprese le controversie riguardanti la presente parte quando applicata a situazioni disciplinate da altre disposizioni dell'accordo, per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

 

Articolo 696

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica alle controversie tra le parti concernenti la presente parte ("disposizioni contemplate").

2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni della presente parte, a eccezione degli articoli 526 e 541, dell'articolo 552, paragrafo 14, degli articoli 562, 692, 693 e 700.

 

Articolo 697

Esclusiva

Per le controversie riguardanti la presente parte, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quello previsto dal presente titolo.

 

Articolo 698

Consultazioni

1. Quando una parte ("parte attrice") reputi che l'altra parte ("parte convenuta") abbia violato un obbligo a essa incombente in virtù della presente parte, le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.

2. La parte attrice può chiedere l'avvio delle consultazioni per iscritto alla parte convenuta. Nella richiesta scritta la parte attrice ne specifica i motivi, ricomprendendo gli atti o le omissioni che sarebbero all'origine della violazione a carico della parte convenuta, precisando le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.

3. La parte convenuta risponde senza indugio e comunque entro due settimane dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono in presenza o con qualunque mezzo di comunicazione concordato tra le parti, su base regolare entro tre mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.

4. Le consultazioni sono concluse entro tre mesi dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle.

5. La parte attrice può chiedere che le consultazioni si svolgano nel quadro del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie oppure nel quadro del consiglio di partenariato. La prima riunione si tiene entro un mese dalla richiesta di consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può in qualsiasi momento decidere di rinviare la questione al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato può anche intervenire di propria iniziativa. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie o, a seconda dei casi, il consiglio di partenariato può dirimere la controversia mediante decisione. Tale decisione è considerata soluzione concordata ai sensi dell'articolo 699.

6. La parte attrice può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di consultazioni unilateralmente. In tal caso le consultazioni si concludono immediatamente.

7. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate.

 

Articolo 699

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata delle controversie di cui all'articolo 696.

2. La soluzione concordata può essere adottata mediante decisione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie o del consiglio di partenariato. Se la soluzione concordata consiste in un accordo tra le parti su interpretazioni congiunte di disposizioni della presente parte, detta soluzione concordata è adottata mediante decisione del consiglio di partenariato.

3. Ciascuna parte prende i provvedimenti necessari per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.

4. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti presi per l'attuazione.

 

Articolo 700

Sospensione

1. Se le consultazioni di cui all'articolo 698 non conducono a una soluzione concordata ai sensi dell'articolo 699, la parte attrice, purché non abbia ritirato la richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 698, paragrafo 6, e ove ritenga che la parte convenuta abbia commesso una violazione grave degli obblighi che le incombono ai sensi delle disposizioni contemplate di cui all'articolo 698, paragrafo 2, può sospendere i titoli della presente parte cui si riferisce la violazione grave mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica la violazione grave degli obblighi a carico della parte convenuta su cui si basa la sospensione.

2. I titoli interessati dalla sospensione cessano provvisoriamente di applicarsi il primo giorno del terzo mese successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1 o in altra data concordata dalle parti, salvo se, al più tardi due settimane prima dello scadere di tale termine, la parte attrice notifica per iscritto alla parte convenuta, per via diplomatica, il ritiro della prima notifica o la riduzione dell'ambito di applicazione della sospensione. In quest'ultimo caso cessano provvisoriamente di applicarsi solo i titoli di cui alla seconda notifica.

3. Se la parte attrice notifica la sospensione di uno o più titoli della presente parte a norma del paragrafo 1, la parte convenuta può sospendere tutti i restanti titoli mediante notifica scritta per via diplomatica con preavviso di tre mesi.

4. Se è notificata la sospensione a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla notifica sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che cessino provvisoriamente di applicarsi i titoli interessati dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

5. I titoli sospesi sono ripristinati il primo giorno del mese successivo alla data in cui la parte attrice ha notificato per iscritto alla parte convenuta, per via diplomatica, l'intenzione di ripristinare i titoli sospesi. La parte attrice procede in tal senso immediatamente quando ritiene che sia venuta meno la grave violazione degli obblighi su cui si basava la sospensione.

6. A seguito della notifica della parte attrice dell'intenzione di ripristinare i titoli sospesi conformemente al paragrafo 5, i restanti titoli sospesi dalla parte convenuta a norma del paragrafo 3 sono ripristinati contemporaneamente ai titoli sospesi dalla medesima parte convenuta a norma del paragrafo 1.

 

Articolo 701

Termini

1. Tutti i termini previsti dal presente titolo sono calcolati in settimane o mesi, a seconda dei casi, a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.

2. I termini di cui al presente titolo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
 

PARTE QUARTA

COOPERAZIONE TEMATICA
 

TITOLO I

SICUREZZA SANITARIA
 

Articolo 702

Cooperazione in materia di sicurezza sanitaria

1. Ai fini del presente articolo, per "grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero" si intende un rischio per la salute in grado di mettere a repentaglio la vita del soggetto o comunque grave, di origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota, che si diffonde o comporta un rischio significativo di diffondersi oltre i confini di almeno uno Stato membro e del Regno Unito.

2. Le parti si informano a vicenda in caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero che colpisca l'altra parte e si adoperano per farlo tempestivamente.

3. In caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, l'Unione può concedere al Regno Unito, a seguito di una richiesta scritta di quest'ultimo, un accesso ad hoc al suo sistema di allarme rapido e di reazione ("SARR") in relazione a tale particolare minaccia, al fine di consentire alle autorità competenti delle parti e degli Stati membri di scambiarsi informazioni pertinenti, valutare i rischi per la sanità pubblica e coordinare le misure necessarie per proteggerla. L'Unione si adopera per rispondere tempestivamente alla richiesta scritta del Regno Unito.

Inoltre l'Unione può invitare il Regno Unito a partecipare a un comitato istituito all'interno dell'Unione e composto da rappresentanti degli Stati membri al fine di sostenere lo scambio di informazioni e il coordinamento in riferimento alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.

Entrambi gli accordi sono su base temporanea e in ogni caso per una durata ritenuta necessaria da una delle parti, previa consultazione con l'altra, in riferimento alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione.

4. Ai fini dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali richieste presentate a norma del paragrafo 3, ciascuna parte designa un punto di contatto e ne dà notifica all'altra parte. I punti di contatto inoltre:

a) si adoperano per favorire la comprensione tra le parti indipendentemente dal fatto che la minaccia sia una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero;

b) cercano soluzioni concordate alle questioni tecniche derivanti dall'attuazione del presente titolo.

5. Il Regno Unito osserva tutte le condizioni applicabili per l'utilizzo del SARR e il regolamento interno del comitato di cui al paragrafo 3 per il periodo di accesso concesso in riferimento a una determinata grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. A seguito di chiarimenti tra le parti:

a) se ritiene che il Regno Unito non abbia osservato le condizioni di cui sopra o il regolamento interno, l'Unione può porre fine all'accesso del Regno Unito al SARR o alla sua partecipazione al comitato, a seconda dei casi, in riferimento a tale minaccia;

b) se ritiene di non poter accettare le condizioni o il regolamento interno, il Regno Unito può ritirare la sua partecipazione al SARR o al comitato, a seconda dei casi, in riferimento a tale minaccia.

6. Se nell'interesse reciproco, le parti cooperano nei consessi internazionali in materia di prevenzione e individuazione delle minacce acclarate ed emergenti per la sicurezza sanitaria, nonché di preparazione e risposta alle stesse.

7. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'organismo competente del Regno Unito responsabile della sorveglianza, dell'informazione sulle epidemie e della consulenza scientifica sulle malattie infettive cooperano su questioni tecniche e scientifiche di interesse comune per le parti e possono concludere a tal fine un memorandum d'intesa.
 

TITOLO II

SICUREZZA INFORMATICA
 

Articolo 703

Dialogo sulle questioni riguardanti il ciberspazio

Le parti si adoperano per instaurare un dialogo regolare al fine di scambiarsi informazioni sugli sviluppi politici pertinenti, anche in materia di sicurezza internazionale, sicurezza delle tecnologie emergenti, governance di internet, cibersicurezza, ciberdifesa e cibercriminalità.

 

Articolo 704

Cooperazione sulle questioni riguardanti il ciberspazio

1. Se nell'interesse reciproco, le parti cooperano sulle questioni riguardanti il ciberspazio condividendo le migliori prassi e attraverso azioni concrete di cooperazione volte a promuovere e proteggere un ciberspazio aperto, libero, stabile, pacifico e sicuro, basato sull'applicazione del diritto internazionale vigente e delle norme per un comportamento responsabile da parte degli Stati e di misure regionali miranti a rafforzare la fiducia.

2. Le parti si adoperano inoltre per cooperare negli organismi e nei consessi internazionali competenti e per rafforzare la ciberresilienza globale e potenziare la capacità dei paesi terzi di combattere efficacemente la cibercriminalità.

 

Articolo 705

Cooperazione con la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea

Previa approvazione del comitato direttivo della squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea (CERT-UE), CERT-UE e la competente squadra nazionale di pronto intervento informatico del Regno Unito cooperano su base volontaria, tempestiva e reciproca per scambiare informazioni su strumenti e metodi, quali tecniche, tattiche e procedure, e migliori prassi, nonché sulle minacce e vulnerabilità generali.

 

Articolo 706

Partecipazione ad attività specifiche del gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2016/1148

1. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di cibersicurezza, garantendo nel contempo l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, le autorità nazionali competenti del Regno Unito possono partecipare, su invito del presidente del gruppo di cooperazione in consultazione con la Commissione, il quale può essere richiesto anche dal Regno Unito, alle seguenti attività del gruppo di cooperazione:

a) scambio di migliori prassi per la creazione di capacità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) scambio di informazioni riguardo a esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi in relazione ai rischi e agli incidenti;

d) scambio di informazioni e migliori prassi in materia di sensibilizzazione, programmi di istruzione e formazione; e

e) scambio di informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

2. Tutti gli scambi di informazioni, esperienze e migliori prassi tra il gruppo di cooperazione e le autorità nazionali competenti del Regno Unito sono volontari e, se del caso, reciproci.

 

Articolo 707

Cooperazione con l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

1. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di cibersicurezza, garantendo nel contempo l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, il Regno Unito può partecipare, su invito del consiglio di amministrazione dell'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), che può essere richiesto anche dal Regno Unito, alle seguenti attività svolte dall'ENISA:

a) sviluppo delle capacità;

b) conoscenze e informazioni; e

c) sensibilizzazione e istruzione.

2. Le condizioni della partecipazione del Regno Unito alle attività dell'ENISA di cui al paragrafo 1, compreso un adeguato contributo finanziario, sono stabilite in accordi di lavoro adottati dal consiglio di amministrazione dell'ENISA previa approvazione della Commissione e concordati con il Regno Unito.

3. Lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi tra l'ENISA e il Regno Unito è volontario e, se del caso, reciproco.
 

PARTE QUINTA

PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, SANA GESTIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
 

Articolo 708

Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica alla partecipazione del Regno Unito ai programmi e alle attività dell'Unione e ai relativi servizi, ai quali le parti hanno convenuto che il Regno Unito partecipi.

2. La presente parte non si applica alla partecipazione del Regno Unito ai programmi di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" – o a programmi analoghi aventi lo stesso obiettivo – che avviene sulla base degli atti di base di una o più istituzioni dell'Unione applicabili a tali programmi.

Le condizioni applicabili alla partecipazione ai programmi di cui al primo comma sono specificate nell'atto di base applicabile e nella convenzione di finanziamento conclusa a norma dello stesso. Le parti concordano disposizioni aventi effetto analogo a quelle del capo 2 riguardo alla partecipazione del Regno Unito a tali programmi.

 

Articolo 709

Definizioni

Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:

a) "atto di base":

i) atto di una o più istituzioni dell'Unione che istituisce un programma o un'attività e che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio a carico del bilancio dell'Unione, comprese le relative modifiche e compresi i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro, o

ii) un atto di una o più istituzioni dell'Unione che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi;

b) "accordo di finanziamento": accordi riguardanti programmi e attività dell'Unione previsti dal protocollo I sui programmi e le attività cui partecipa il Regno Unito, che eseguono i fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;

c) "altre regole relative all'attuazione del programma e dell'attività dell'Unione": le regole stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (85) ("regolamento finanziario") applicabili al bilancio generale dell'Unione, nel programma di lavoro o nelle gare o in altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione;

d) "Unione": l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;

e) "procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione": una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione dei fondi dell'Unione;

f) "entità del Regno Unito": qualsiasi tipo di entità, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di entità, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base e che risiede o è stabilita nel Regno Unito.
 

CAPO 1

PARTECIPAZIONE DEL REGNO UNITO AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE
 

SEZIONE 1

CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE
 

Articolo 710

Definizione della partecipazione

1. Il Regno Unito partecipa e contribuisce ai programmi e alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, alla parte dei programmi o delle attività dell'Unione, che sono aperti alla sua partecipazione e che figurano in un protocollo sui programmi e sulle attività dell'Unione ai quali partecipa il Regno Unito ("protocollo I").

2. Il protocollo I è concordato tra le parti. Esso è adottato e può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

3. Il protocollo I:

a) individua i programmi e le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, la parte dei programmi o delle attività dell'Unione, ai quali partecipa il Regno Unito;

b) stabilisce la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono presentare domanda per un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione dei fondi dell'Unione;

c) stabilisce condizioni specifiche per la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui all'articolo 714, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 716 e le condizioni di partecipazione alle strutture create ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture;

d) ove opportuno, stabilisce l'importo del contributo del Regno Unito a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio e, se del caso, le modalità specifiche di cui all'articolo 717.

 

Articolo 711

Conformità alle norme del programma

1. Il Regno Unito partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, elencati nel protocollo I, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.

2. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) l'ammissibilità delle entità del Regno Unito e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa al Regno Unito, in particolare all'origine, al luogo di attività o alla cittadinanza;

b) le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande e all'attuazione delle azioni da parte delle entità ammissibili del Regno Unito.

3. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili alle entità ammissibili degli Stati membri, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1. Ciascuna parte può sottoporre all'attenzione del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la necessità di esaminare esclusioni debitamente giustificate.

 

Articolo 712

Condizioni di partecipazione

1. La partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 708 è subordinata alla condizione che il Regno Unito:

a) si adoperi, nel quadro della sua legislazione nazionale, per agevolare l'ingresso e il soggiorno delle persone che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari;

b) garantisca, nella misura in cui spetti alle autorità del Regno Unito decidere al riguardo, che le condizioni che disciplinano l'accesso, nel Regno Unito, delle persone di cui alla lettera a) ai servizi direttamente collegati all'attuazione dei programmi o delle attività siano identiche a quelle previste per i cittadini del Regno Unito, anche per quanto riguarda eventuali diritti da pagare;

c) se la partecipazione comporta lo scambio di informazioni classificate o di informazioni sensibili non classificate oppure l'accesso a tali informazioni, abbia concluso opportuni accordi conformemente all'articolo 777.

2. Per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 708, l'Unione e i suoi Stati membri:

a) si adoperano, nel quadro della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, per agevolare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini del Regno Unito che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari;

b) garantiscono, nella misura in cui spetti alle autorità dell'Unione e degli Stati membri decidere al riguardo, che le condizioni che disciplinano l'accesso, nell'Unione, dei cittadini del Regno Unito di cui alla lettera a) ai servizi direttamente collegati all'attuazione dei programmi o delle attività siano identiche a quelle previste per i cittadini dell'Unione, anche per quanto riguarda eventuali diritti da pagare.

3. Il protocollo I può stabilire ulteriori condizioni specifiche che rimandano al presente articolo, necessarie per la partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi.

4. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 711.

5. Il presente articolo e l'articolo 718 lasciano altresì impregiudicate eventuali intese tra il Regno Unito e l'Irlanda riguardo alla zona di libero spostamento.

 

Articolo 713

Partecipazione del Regno Unito alla governance dei programmi o delle attività

1. I rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività a cui il Regno Unito non partecipa – ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe a cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi, delle attività o di parti di essi, a cui il Regno Unito partecipa conformemente all'articolo 708 o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a detti programmi, attività o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, non sono presenti al momento della votazione. Il Regno Unito è informato dell'esito della votazione.

2. Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini del Regno Unito.

3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito alle riunioni di cui al paragrafo 1 o ad altre riunioni connesse all'attuazione dei programmi o delle attività è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, in particolare per il diritto di parola, la ricezione di informazioni e documentazione – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività a cui il Regno Unito non partecipa – e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. Il protocollo I può definire ulteriori modalità per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione del Regno Unito ai consigli di amministrazione e alle strutture create ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel suddetto protocollo.
 

SEZIONE 2

REGOLE RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE
 

Articolo 714

Condizioni finanziarie

1. La partecipazione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, è subordinata alla condizione che il Regno Unito contribuisca finanziariamente al rispettivo finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione.

2. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a) una quota di partecipazione, e

b) un contributo operativo.

3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in una o più rate.

4. Fatto salvo l'articolo 733, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adeguamenti retroattivi, tranne in caso di sospensione a norma dell'articolo 718, paragrafo 7, lettera b), e di cessazione a norma dell'articolo 720, paragrafo 6, lettera c). Dal 2028 il livello della quota di partecipazione può essere adeguato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

5. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività, o eccezionalmente parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel protocollo I.

6. Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono quelli più recenti disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui viene effettuato il pagamento annuale quali forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), non appena si applica l'accordo di cui all'articolo 730 e conformemente alle norme di tale accordo. Prima dell'applicazione di detto accordo, il PIL del Regno Unito è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

7. Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5, iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione, o eccezionalmente, parti di essi, a cui il Regno Unito partecipa.

8. Il contributo operativo di un programma, di un'attività o di una parte di essi, per un anno n può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso in uno più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.

Il primo adeguamento è effettuato nell'anno n + 1, quando il contributo iniziale è adeguato al rialzo o al ribasso in funzione della differenza tra il contributo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno n alla somma:

a) dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno n nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

b) degli stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nel protocollo I e che erano disponibili alla fine dell'anno n.

Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno n non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno n, l'Unione calcola un adeguamento del contributo dell'anno n riducendo il contributo del Regno Unito dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno n ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno n finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.

In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nel protocollo I, il contributo del Regno Unito è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno n all'importo annullato.

Nell'anno n+2 o negli anni successivi, dopo aver proceduto agli adeguamenti di cui al secondo, terzo e quarto comma, il contributo del Regno Unito per l'anno n è ridotto altresì di un importo ottenuto moltiplicando il contributo del Regno Unito per l'anno n per il rapporto tra:

a) gli impegni giuridici dell'anno n, finanziati a titolo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'anno n e risultanti da procedure di aggiudicazione mediante gara,

i) da cui sono stati esclusi il Regno Unito e le entità del Regno Unito; o

ii) per cui il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ha deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 715, che vi è stata una quasi esclusione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito; o

iii) il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto durante la sospensione di cui all'articolo 718 o dopo la cessazione di cui all'articolo 720; o

iv) per cui la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito è stata limitata a norma dell'articolo 722, paragrafo 3; e

b) l'importo totale degli impegni giuridici finanziati a titolo degli stanziamenti di impegno dell'anno n.

Tale importo degli impegni giuridici è calcolato prendendo tutti gli impegni di bilancio effettuati nell'anno n e detraendo i disimpegni effettuati su tali impegni nell'anno n+1.

9. Su richiesta, l'Unione fornisce al Regno Unito le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come appaiono nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alla performance e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione concernenti i programmi e le attività dell'Unione a cui il Regno Unito partecipa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e del Regno Unito e non pregiudicano le informazioni che il Regno Unito ha il diritto di ricevere a norma del capo 2.

10. Tutti i contributi del Regno Unito o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono espressi ed effettuati in euro.

11. Fatti salvi il paragrafo 5 e il paragrafo 8, secondo comma, del presente articolo, le disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo figurano nell'allegato 47. L'allegato 47 può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

 

Articolo 715

Quasi esclusione dalla procedura di attribuzione di sovvenzioni mediante gara

1. Qualora ritenga che determinate condizioni stabilite in una procedura di attribuzione di sovvenzioni mediante gara equivalgano a una quasi esclusione delle entità del Regno Unito, il Regno Unito ne informa il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione prima del termine per la presentazione delle domande nel quadro della procedura in questione, fornendo una motivazione.

2. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande nel quadro della procedura di aggiudicazione in questione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione esamina la notifica di cui al paragrafo 1 a condizione che il tasso di partecipazione delle entità del Regno Unito alla procedura di aggiudicazione in questione sia inferiore di almeno il 25 % rispetto:

a) al tasso medio di partecipazione delle entità del Regno Unito ad analoghe procedure di aggiudicazione mediante gara che non comportano una siffatta condizione e avviate nei tre anni precedenti la notifica o,

b) in assenza di analoghe procedure di aggiudicazione mediante gara, al tasso medio di partecipazione delle entità del Regno Unito a tutte le procedure di aggiudicazione mediante gara avviate nell'ambito del programma, o del programma precedente, a seconda dei casi, nei 3 anni precedenti la notifica.

3. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 2, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione decide se vi sia stata una quasi esclusione delle entità del Regno Unito dalla procedura di aggiudicazione in questione, alla luce della motivazione fornita dal Regno Unito a norma del paragrafo 1 e del tasso di partecipazione effettiva alla procedura di aggiudicazione in questione.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il tasso di partecipazione è il rapporto tra il numero di domande presentate dalle entità del Regno Unito e il numero totale di domande presentate nell'ambito della stessa procedura di aggiudicazione.

 

Articolo 716

Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica

1. Si applica un meccanismo di correzione automatica in relazione ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parte di essi, per i quali l'applicazione di un meccanismo di correzione automatica è prevista dal protocollo I. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività specificati nel protocollo I, che sono attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'identificazione delle parti del programma o dell'attività alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel protocollo I.

2. L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività, o parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con il Regno Unito o le entità del Regno Unito finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dal Regno Unito, adeguati a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo se tale importo è positivo.

3. Gli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che, per ciascuno di due anni consecutivi, superino l'8 % del contributo corrispondente del Regno Unito al programma, adeguato a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, sono dovuti dal Regno Unito come contributo supplementare fornito nell'ambito del meccanismo di correzione automatica per ciascuno dei due anni.

4. Le modalità di determinazione degli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche nel caso di consorzi, e riguardanti il calcolo della correzione automatica, possono essere stabilite nel protocollo I.

 

Articolo 717

Finanziamento in relazione a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio

1. Quando il Regno Unito partecipa a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, attuati mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio, il contributo del Regno Unito a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio a titolo del bilancio dell'Unione eseguito a norma del titolo X del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione è versato in contanti. L'importo versato in contanti aumenta la garanzia di bilancio dell'Unione o la dotazione finanziaria dello strumento finanziario.

2. Quando il Regno Unito partecipa a un programma di cui al paragrafo 1 del presente articolo attuato dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, se quest'ultimo deve compensare perdite non coperte dalla garanzia fornita dal bilancio dell'Unione, il Regno Unito versa al Gruppo Banca europea per gli investimenti una percentuale di tali perdite pari al rapporto tra il prodotto interno lordo a prezzi di mercato del Regno Unito e la somma del prodotto interno lordo a prezzi di mercato degli Stati membri, del Regno Unito e di qualsiasi altro paese terzo partecipante. Il prodotto interno lordo a prezzi di mercato da applicare è quello più recente disponibile al 1° gennaio dell'anno in cui è dovuto il pagamento quale fornito da EUROSTAT, non appena si applica l'accordo di cui all'articolo 730 e conformemente alle norme di tale accordo. Prima dell'applicazione di detto accordo, il PIL del Regno Unito è quello stabilito in base ai dati forniti dall'OCSE.

3. Se del caso, le modalità di attuazione del presente articolo sono ulteriormente specificate nel protocollo I, in particolare per garantire che il Regno Unito riceva la sua quota dei contributi non utilizzati destinati alle garanzie di bilancio e agli strumenti finanziari.
 

SEZIONE 3

SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE
 

Articolo 718

Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione

1. L'Unione può sospendere unilateralmente l'applicazione del protocollo I, in relazione a uno o più programmi o attività dell'Unione o, eccezionalmente, a parti di essi, conformemente al presente articolo, se il Regno Unito non versa il proprio contributo finanziario a norma della sezione 2 del presente capo o se il Regno Unito apporta modifiche significative a una delle seguenti condizioni esistenti nel momento in cui la partecipazione del Regno Unito a un programma, a un'attività o, eccezionalmente, a parte di essi, è stata concordata e inclusa nel protocollo I, e se tali modifiche hanno un impatto significativo sulla loro attuazione:

a) le condizioni di ingresso e soggiorno nel Regno Unito delle persone che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari sono modificate. Tale disposizione si applica, in particolare, se il Regno Unito apporta alla propria legislazione nazionale relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di tali persone nel Regno Unito una modifica che comporta una discriminazione tra gli Stati membri;

b) gli oneri finanziari, compresi i diritti, che si applicano alle persone di cui alla lettera a) per lo svolgimento delle attività affidate loro per attuare il programma sono modificati;

c) le condizioni di cui all'articolo 712, paragrafo 3, sono modificate.

2. L'Unione notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la sua intenzione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o all'attività in questione. L'Unione determina l'ambito di applicazione della sospensione e fornisce una debita giustificazione. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la sospensione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte dell'Unione. La data di decorrenza della sospensione costituisce la data di riferimento della sospensione ai fini del presente articolo.

Prima della notifica e della sospensione, e durante il periodo di sospensione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può esaminare misure opportune per evitare o revocare la sospensione. Qualora il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione trovi un accordo per evitare la sospensione entro il periodo di cui al primo comma, la sospensione non ha effetto.

In ogni caso, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione si riunisce durante il periodo di 45 giorni per discutere della questione.

3. A decorrere dalla data di riferimento della sospensione, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione, o a parti di essi, oggetto della sospensione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 711 e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

4. La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento della sospensione. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

5. Il Regno Unito dà notifica all'Unione non appena ritiene che sia stato ripristinato il rispetto delle condizioni di partecipazione e le fornisce ogni prova pertinente a tal fine.

Entro 30 giorni da tale notifica, l'Unione valuta la questione e può, a tal fine, chiedere al Regno Unito di presentare prove supplementari. Il tempo necessario per fornire tali prove supplementari non è preso in considerazione nel periodo complessivo di valutazione.

Qualora constati il ripristino del rispetto delle condizioni di partecipazione, l'Unione notifica senza indugio al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione che la sospensione è revocata. La revoca è effettiva dal giorno successivo alla data della notifica.

Se l'Unione constata che il rispetto delle condizioni di partecipazione non è ripristinato, la sospensione rimane in vigore.

6. Il Regno Unito è considerato nuovamente un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione in questione e, in particolare, il Regno Unito e le entità del Regno Unito sono nuovamente ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 711 e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione nell'ambito di tale programma o attività dell'Unione avviate dopo la data in cui la revoca della sospensione prende effetto, o avviate prima di tale data, e il cui termine per la presentazione delle domande non è scaduto.

7. In caso di sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma, a un'attività, o a parte di essi, il contributo finanziario dovuto dal Regno Unito durante il periodo di sospensione è fissato come segue:

a) l'Unione ricalcola il contributo operativo secondo la procedura di cui all'articolo 714, paragrafo 8, quinto comma, lettera a), punto iii);

b) la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell'adeguamento del contributo operativo.

 

Articolo 719

Cessazione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione

1. Se, entro un anno dalla data di riferimento di cui all'articolo 718, paragrafo 2, l'Unione non ha revocato la sospensione a norma dell'articolo 718, l'Unione:

a) riesamina le condizioni alle quali può offrire al Regno Unito la possibilità di continuare a partecipare ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, in questione, e propone tali condizioni al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione di un anno in vista della modifica del protocollo I. Se entro un ulteriore periodo di 45 giorni il comitato specializzato non ha raggiunto un accordo su tali misure, la cessazione ha effetto a norma della lettera b) del presente paragrafo, o

b) cessa unilateralmente, conformemente al presente articolo, l'applicazione del protocollo I in relazione ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, in questione, tenendo conto dell'incidenza della modifica di cui all'articolo 718 sull'attuazione del programma, dell'attività o, eccezionalmente, di parti di essi, o sull'importo del contributo non versato.

2. L'Unione notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la sua intenzione di cessare la partecipazione del Regno Unito a uno o più programmi o attività dell'Unione a norma del paragrafo 1, lettera b). L'Unione determina l'ambito di applicazione della cessazione e fornisce una debita giustificazione. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la cessazione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte dell'Unione. La data di decorrenza della cessazione costituisce la data di riferimento della cessazione ai fini del presente articolo.

3. A decorrere dalla data di riferimento della cessazione, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione oggetto della cessazione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 711 e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa se sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

4. La cessazione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento della sospensione di cui all'articolo 718, paragrafo 2. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

5. In caso di cessazione dell'applicazione del protocollo I, o di parte dello stesso, in relazione ai programmi o alle attività in questione o, eccezionalmente, a parti di essi:

a) il contributo operativo a copertura delle spese di sostegno connesse agli impegni giuridici già assunti continua a essere dovuto fino alla conclusione di tali impegni giuridici o fino alla fine del quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale l'impegno giuridico è stato finanziato;

b) negli anni successivi non è versato alcun contributo a eccezione di quello di cui alla lettera a).

 

Articolo 720

Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione

1. Il Regno Unito può unilateralmente cessare la sua partecipazione a un programma o a un'attività dell'Unione di cui al protocollo I, o a parte di essi, se:

a) l'atto di base di tale programma o attività dell'Unione è modificato in misura tale che le condizioni di partecipazione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito a tale programma o attività dell'Unione sono state modificate in modo sostanziale, in particolare, a seguito di una modifica degli obiettivi del programma o dell'attività e delle azioni corrispondenti, o

b) l'importo totale degli stanziamenti di impegno di cui all'articolo 714 è aumentato di oltre il 15 % rispetto alla dotazione finanziaria iniziale di tale programma o attività, o di parte di essi, cui partecipa il Regno Unito e il massimale corrispondente del quadro finanziario pluriennale è stato aumentato o l'importo delle entrate esterne di cui all'articolo 714, paragrafo 5, per l'intero periodo di partecipazione è stato aumentato, o

c) il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono esclusi dalla partecipazione a una parte di un programma o di un'attività per motivi debitamente giustificati e tale esclusione riguarda stanziamenti di impegno superiori al 10 % degli stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno n per tale programma.

2. A tal fine, il Regno Unito notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione l'intenzione di cessare l'applicazione del protocollo I in relazione al programma o all'attività dell'Unione in questione entro 60 giorni dalla pubblicazione della modifica o del bilancio annuale adottato o di una sua modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Regno Unito spiega i motivi per i quali ritiene che la modifica alteri in modo sostanziale le condizioni di partecipazione. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione si riunisce entro un periodo di 45 giorni dal ricevimento della notifica per discutere della questione.

3. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la cessazione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte del Regno Unito. La data di decorrenza della cessazione costituisce la data di riferimento ai fini del presente articolo.

4. A decorrere dalla data di riferimento, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione oggetto della cessazione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 711 e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa se sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

5. La cessazione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

6. In caso di cessazione, a norma del presente articolo, in relazione ai programmi o alle attività in questione:

a) il contributo operativo a copertura delle spese di sostegno connesse agli impegni giuridici già assunti continua a essere dovuto fino alla conclusione di tali impegni giuridici o fino alla fine del quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale l'impegno giuridico è stato finanziato;

b) l'Unione ricalcola il contributo operativo dell'anno in cui avviene la cessazione secondo la procedura di cui all'articolo 714, paragrafo 8, quinto comma, lettera a), punto iii). Negli anni successivi non è versato alcun contributo a eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell'adeguamento del contributo operativo.
 

SEZIONE 4

RIESAME DELLA PERFORMANCE E DEGLI AUMENTI FINANZIARI
 

Articolo 721

Riesame della performance

1. In relazione alle parti del programma o dell'attività dell'Unione alle quali si applica il meccanismo di correzione di cui all'articolo 716, si applica una procedura di riesame della performance conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il Regno Unito può chiedere al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione di avviare la procedura di riesame della performance se l'importo calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 716, paragrafo 2, è negativo e tale importo è superiore al 12 % dei contributi corrispondenti del Regno Unito al programma o all'attività adeguati a norma dell'articolo 714, paragrafo 8.

3. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione analizza, entro un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2, i dati pertinenti relativi alla performance e adotta una relazione in cui propone misure adeguate per affrontare le questioni relative alla performance.

Le misure di cui al primo comma sono applicate per un periodo di dodici mesi dopo l'adozione della relazione. In seguito all'applicazione delle misure, i dati sulla performance relativi al periodo in questione sono utilizzati per calcolare la differenza tra gli importi iniziali dovuti a titolo degli impegni giuridici effettivamente assunti con il Regno Unito o le entità del Regno Unito nel corso di tale anno civile e il corrispondente contributo operativo versato dal Regno Unito per lo stesso anno.

Se la differenza di cui al secondo comma è negativa e supera il 16 % del contributo operativo corrispondente, il Regno Unito può:

a) notificare l'intenzione di cessare la propria partecipazione al programma dell'Unione in questione, o a parte dello stesso, con un preavviso di 45 giorni prima della data prevista per la cessazione, e può cessare la propria partecipazione a norma dell'articolo 720, paragrafi da 3 a 6; o

b) chiedere al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione di adottare ulteriori misure per ovviare alla performance insufficiente, anche apportando adeguamenti alla partecipazione del Regno Unito al programma dell'Unione in questione e adeguando i futuri contributi finanziari del Regno Unito in relazione a tale programma.

 

Articolo 722

Riesame degli aumenti finanziari

1. Il Regno Unito può notificare al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione un'obiezione all'importo del suo contributo a un programma o a un'attività dell'Unione nel caso in cui l'importo totale degli stanziamenti di impegno di cui all'articolo 714 sia aumentato di oltre il 5 % rispetto alla dotazione finanziaria iniziale per tale programma o attività dell'Unione e se il massimale corrispondente è stato aumentato o l'importo delle entrate esterne di cui all'articolo 714, paragrafo 5, per l'intero periodo di partecipazione è stato aumentato.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bilancio annuale adottato o di una sua modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La notifica non pregiudica l'obbligo del Regno Unito di versare il proprio contributo né l'applicazione del meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 714, paragrafo 8.

3. Entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione elabora una relazione, propone e decide in merito all'adozione di misure appropriate. Tali misure possono includere la limitazione della partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito a determinati tipi di azioni o procedure di aggiudicazione o, se del caso, una modifica del protocollo I. La limitazione della partecipazione del Regno Unito sarà considerata un'esclusione ai fini del meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 714, paragrafo 8.

4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 720, paragrafo 1, lettera b), il Regno Unito può cessare la sua partecipazione a un programma o a un'attività dell'Unione di cui al protocollo I conformemente all'articolo 720, paragrafi da 2 a 6.
 

CAPO 2

SANA GESTIONE FINANZIARIA
 

Articolo 723

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica in relazione ai programmi, alle attività e ai servizi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione di cui al protocollo I e al protocollo II sull'accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell'ambito di taluni programmi e talune attività cui non partecipa il Regno Unito (protocollo II).
 

SEZIONE 1

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI E RISCOSSIONE
 

Articolo 724

Attività volte a garantire una sana gestione finanziaria

Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità del Regno Unito e dell'Unione di cui al presente capo cooperano strettamente conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio del Regno Unito, gli agenti e gli organi inquirenti dell'Unione agiscono nel rispetto del diritto del Regno Unito.

 

Articolo 725

Verifiche e audit

1. L'Unione ha il diritto di svolgere, come previsto nei pertinenti accordi o contratti di finanziamento e conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un finanziamento dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea in conformità del diritto dell'Unione.

2. Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere le verifiche e audit di cui al paragrafo 1. Tale accesso comprende il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.

3. Il Regno Unito non impedisce né pone ostacoli al diritto degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 di entrare nel Regno Unito e accedere ai locali delle persone sottoposte ad audit per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4. Nonostante la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività, la sospensione parziale o totale delle disposizioni della presente parte e/o del protocollo I o la denuncia del presente accordo, le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la data di decorrenza della pertinente sospensione o cessazione/denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi o contratti di finanziamento in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima della data di decorrenza della pertinente sospensione o cessazione/denuncia.

 

Articolo 726

Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Regno Unito. La Commissione europea e l'OLAF agiscono conformemente agli atti dell'Unione che disciplinano tali controlli, verifiche e indagini.

2. Le autorità competenti del Regno Unito informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3. I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione a titolo di un accordo di finanziamento o di un contratto, nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un siffatto finanziamento dell'Unione. Tali controlli e verifiche sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta collaborazione con l'autorità competente del Regno Unito designata dal Regno Unito. L'autorità designata è informata, entro un termine ragionevole prima dei controlli e delle verifiche, dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico di tali controlli e verifiche per consentirle di coadiuvarne lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità del Regno Unito possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

4. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione (in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati) concernenti le operazioni di cui al paragrafo 3, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

5. La Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito decidono caso per caso se svolgere congiuntamente controlli e verifiche sul posto, anche quando entrambe le parti sono competenti a svolgere indagini.

6. Qualora la persona, l'entità o un altro terzo soggetto a un controllo o a una verifica sul posto opponga resistenza a tale controllo o verifica, le autorità del Regno Unito, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere ai propri obblighi di svolgere un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, comprese misure volte a preservare gli elementi di prova.

7. La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità competenti del Regno Unito dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente del Regno Unito qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

8. Fatta salva l'applicazione del diritto del Regno Unito, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione , misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

9. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito procedono a uno scambio periodico di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente, salvo se vietato dalla legislazione dell'Unione o dal diritto del Regno Unito.

10. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, il Regno Unito designa un punto di contatto.

11. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

12. Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 634, qualora qualsiasi cittadino del Regno Unito, o persone fisiche residenti nel Regno Unito, o persone giuridiche stabilite nel Regno Unito ricevano un finanziamento dell'Unione nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione di cui al protocollo I, direttamente o indirettamente, anche in relazione a terzi coinvolti nell'esecuzione di tale finanziamento dell'Unione, le autorità del Regno Unito cooperano con le autorità dell'Unione o con le autorità degli Stati membri dell'Unione competenti a indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a tale finanziamento, e i loro complici, conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali applicabili, per consentire loro di adempiere i propri doveri.

 

Articolo 727

Modifiche degli articoli 708, 723, 725 e 726

Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può modificare gli articoli 725 e 726, in particolare per tener conto delle modifiche di atti di una o più istituzioni dell'Unione.

Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può modificare gli articoli 708 e 723 per estendere l'applicazione del presente capo ad altri programmi, attività e servizi dell'Unione.

 

Articolo 728

Riscossione ed esecuzione

1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche che non siano gli Stati in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nel Regno Unito. La formula esecutiva è apposta con la sola verificazione dell'autenticità del titolo da parte dell'autorità nazionale designata a tal fine dal Regno Unito. Il Regno Unito rende nota l'autorità nazionale designata alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 729, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite nel Regno Unito. L'esecuzione di tali decisioni avviene conformemente al diritto del Regno Unito.

2. Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo relativo a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui al protocollo I, costituiscono titolo esecutivo nel Regno Unito al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tali decisioni. Tuttavia, il controllo della regolarità dell'esecuzione è di competenza delle giurisdizioni del Regno Unito.
 

SEZIONE 2

ULTERIORI NORME DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE
 

Articolo 729

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un finanziamento dell'Unione. Tali persone, entità e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.

 

Articolo 730

Cooperazione statistica

EUROSTAT e l'autorità statistica del Regno Unito possono concludere un accordo che consenta la cooperazione su questioni statistiche pertinenti e che preveda che EUROSTAT, con l'accordo dell'autorità statistica del Regno Unito, fornisca dati statistici sul Regno Unito ai fini della presente parte, compresi, in particolare, dati sul PIL del Regno Unito.
 

CAPO 3

ACCESSO DEL REGNO UNITO AI SERVIZI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE
 

Articolo 731

Norme in materia di accesso ai servizi

1. Qualora non partecipi a un programma o attività dell'Unione in conformità del capo 1, il Regno Unito può comunque avere accesso ai servizi forniti nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente accordo, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.

2. Il protocollo II, se del caso:

a) individua i servizi nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione ai quali hanno accesso il Regno Unito e le entità del Regno Unito;

b) stabilisce condizioni specifiche per l'accesso del Regno Unito e delle entità del Regno Unito conformi a quelle stabilite nel presente accordo e negli atti di base;

c) se del caso, precisa il contributo finanziario o in natura del Regno Unito riguardo a un servizio fornito nell'ambito di tali programmi e attività dell'Unione.

3. Il protocollo II è adottato e può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

4. Il Regno Unito e i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati che operano nel Regno Unito o dal Regno Unito hanno accesso ai servizi previsti all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio (86) conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, di tale decisione fino a quando non saranno incluse nel protocollo II disposizioni relative a un accesso analogo o fino al 31 dicembre 2021.
 

CAPO 4

REVISIONI
 

Articolo 732

Clausola di revisione

Quattro anni dopo che i protocolli I e II saranno diventati applicabili, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ne esamina l'attuazione sulla base dei dati relativi alla partecipazione di entità del Regno Unito ad azioni indirette e dirette nell'ambito del programma, parti del programma, attività e servizi contemplati dai protocolli I e II.

Su richiesta di una delle parti, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione discute le modifiche o le proposte di modifiche che incidono sulle condizioni di partecipazione del Regno Unito a un qualsiasi programma o a una qualsiasi parte di programma, attività e servizi di cui ai protocolli I e II e, se necessario, può proporre misure appropriate nell'ambito del presente accordo.
 

CAPO 5

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ANNI 2021-2026
 

Articolo 733

Quota di partecipazione per gli anni 2021-2026

La quota di partecipazione di cui all'articolo 714, paragrafo 4, ha il valore seguente per gli anni 2021-2026:

— nel 2021: 0,5 %;

— nel 2022: 1 %;

— nel 2023: 1,5 %;

— nel 2024: 2 %;

— nel 2025: 2,5 %;

— nel 2026: 3 %.
 

PARTE SESTA

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
 

TITOLO I

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
 

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI
 

Articolo 734

Obiettivo

Obiettivo del presente titolo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e gli accordi integrativi per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.

 

Articolo 735

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica, fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5, alle controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo ("disposizioni contemplate").

2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, a eccezione di:

a) articolo 32, paragrafi da 1 a 6, e articolo 36;

b) allegato 12;

c) parte seconda, rubrica prima, titolo VII;

d) parte seconda, rubrica prima, titolo X;

e) articolo 355, paragrafi 1, 2 e 4, articolo 356, paragrafi 1 e 3, parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo 2, articoli 371 e 372, parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo 5, e articolo 411, paragrafi da 4 a 9;

f) parte terza, anche quando si applica a situazioni disciplinate da altre disposizioni del presente accordo;

g) parte quarta;

h) parte sesta, titolo II;

i) articolo 782; e

j) accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate.

3. Ciascuna parte può ricorrere al consiglio di partenariato per risolvere una controversia riguardante obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 2.

4. Alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica l'articolo 736.

5. Nonostante i paragrafi 1 e 2, il presente titolo non si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati in casi specifici.

 

Articolo 736

Esclusiva

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quelli previsti dal presente accordo.

 

Articolo 737

Scelta del foro in caso di obbligo sostanzialmente equivalente a norma di altri accordi internazionali

1. In caso di controversia in merito al presunto inadempimento di un obbligo concernente una specifica misura del presente accordo o di ogni accordo integrativo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia.

2. Scelto il foro e avviate le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o di un altro accordo internazionale, la parte attrice non avvia dette procedure a norma di quell'altro accordo internazionale in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, salvo se il foro scelto per primo non riesce, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni.

3. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo739;

b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;e

c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi si considerano avviate se lo sono in conformità delle pertinenti disposizioni di detti accordi.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo o in ogni accordo integrativo dovrà precludere a una parte la sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata secondo le procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti sono firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma del presente titolo.
 

CAPO 2

PROCEDURA
 

Articolo 738

Consultazioni

1. Quando una parte ("parte attrice") reputi che l'altra parte ("parte convenuta") abbia violato un obbligo a essa incombente in virtù del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.

2. La parte attrice può chiedere l'avvio delle consultazioni per iscritto alla parte convenuta. Nella richiesta scritta la parte attrice specifica i motivi, ivi compresa la misura contestata e la base giuridica della richiesta, e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.

3. La parte convenuta risponde senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono in presenza o con qualunque mezzo di comunicazione concordato tra le parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte convenuta, salvo che le parti non decidano diversamente.

4. Le consultazioni si considerano concluse entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle.

5. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si svolgono entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 20 giorni, salvo che le parti decidano di proseguirle.

6. Ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali per consentire un'analisi completa della misura contestata e del modo in cui possa incidere sull'applicazione del presente accordo o di ogni accordo integrativo. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione.

7. Per le controversie concernenti ambiti diversi dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, su richiesta della parte attrice le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo si svolgono nel quadro di un comitato specializzato o del consiglio di partenariato. Detto comitato specializzato può in qualsiasi momento decidere di rinviare la questione al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato può anche intervenire di propria iniziativa. Il comitato specializzato o, a seconda dei casi, il consiglio di partenariato può dirimere la controversia mediante decisione. Si applicano i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il luogo delle riunioni è stabilito dal regolamento interno del comitato specializzato o, a seconda dei casi, del consiglio di partenariato.

8. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

 

Articolo 739

Procedura di arbitrato

1. La parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale se:

a) la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data in cui è stata presentata;

b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 738, paragrafo 3, 4 o 5;

c) le parti convengono di non tenere consultazioni; o

d) le consultazioni si concludono senza che sia raggiunta una soluzione concordata.

2. La domanda di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta. La parte attrice indica esplicitamente nella domanda la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detta misura configura violazione delle disposizioni contemplate.

 

Articolo 740

Costituzione di un collegio arbitrale

1. Un collegio arbitrale si compone di tre arbitri.

2. Entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la domanda di costituzione di un collegio arbitrale, le parti si consultano per concordarne la composizione.

3. Qualora le parti non convengano sulla composizione del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte nomina un arbitro dal sottoelenco che ha stabilito a norma dell'articolo 752, entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora una parte non nomini un arbitro dal suo sottoelenco entro detto termine, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco della parte che non ha nominato l'arbitro, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro.

4. Qualora le parti non convengano sul presidente del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice seleziona il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 752, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare la selezione del presidente del collegio arbitrale.

5. Qualora nel momento in cui è effettuata una selezione a norma del paragrafo 3 o 4 del presente articolo non sia ancora stabilito uno degli elenchi di cui all'articolo 752, ovvero non contenga nominativi sufficienti, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi ufficiali proposti da una o entrambe le parti conformemente all'allegato 48.

6. La data di costituzione del collegio arbitrale è la data in cui l'ultimo dei tre arbitri comunica alle parti di accettare la nomina conformemente all'allegato 48.

 

Articolo 741

Requisiti per gli arbitri

1. Tutti gli arbitri:

a) possiedono comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, hanno anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie;

b) non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime;

c) esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle questioni attinenti alla controversia; e

d) sono tenuti al rispetto dell'allegato 49.

2. Tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza.

3. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

Articolo 742

Funzioni del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale:

a) effettua una valutazione oggettiva della questione all'esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate come pure della conformità delle misure contestate a dette disposizioni;

b) indica, nel lodo e nelle decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze da esso formulate; e

c) dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.

 

Articolo 743

Mandato

1. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, il mandato del collegio è il seguente:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo o di ogni accordo integrativo, la questione oggetto della domanda di costituzione del collegio arbitrale, decidere della conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 735 e pronunciarsi a norma dell'articolo 745".

2. Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al collegio arbitrale il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 744

Procedura d'urgenza

1. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale decide, entro dieci giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.

2. In casi d'urgenza i termini applicabili di cui all'articolo 745 sono dimezzati.

 

Articolo 745

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette una relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio arbitrale non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In nessun caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale oltre i 130 giorni dalla data di sua costituzione.

2. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 14 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla richiesta.

3. Se entro il termine di cui al paragrafo 2 non perviene alcuna richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, detta relazione diventa il lodo del collegio arbitrale.

4. Il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti entro 130 giorni dalla costituzione del collegio stesso. Ove il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di pronunciarsi. In nessun caso il collegio arbitrale si pronuncia oltre i 160 giorni dalla data di sua costituzione.

5. Il lodo arbitrale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni.

6. A fini di chiarezza, i riferimenti a "lodo" o "lodi" di cui agli articoli 742, 743 e 753 e all'articolo 754, paragrafi 1, 3, 4 e 6, si intendono fatti anche alla relazione interinale del collegio arbitrale.
 

CAPO 3

ESECUZIONE
 

Articolo 746

Provvedimenti per l'esecuzione del lodo

1. Se nel lodo arbitrale di cui all'articolo 745, paragrafo 4, il collegio arbitrale riconosce che la parte convenuta ha violato un obbligo a essa incombente in virtù del presente accordo o di uno degli accordi integrativi, detta parte prende provvedimenti per l'esecuzione immediata del lodo al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.

2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo, i provvedimenti che ha preso o intende prendere per darvi esecuzione.

 

Articolo 747

Periodo ragionevole

1. Se non è possibile dare esecuzione immediata, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, la parte convenuta notifica alla parte attrice il periodo ragionevole di cui avrà bisogno per conformarsi a detto lodo. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per dare esecuzione al lodo.

2. Ove le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto, non prima di 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nell'eseguire il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, quanto meno un mese prima che scada il periodo ragionevole.

4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole.

 

Articolo 748

Verifica dell'esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, i provvedimenti presi per dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4.

2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di detti provvedimenti o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica il provvedimento contestato e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detto provvedimento configura violazione delle disposizioni contemplate. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

 

Articolo 749

Misure correttive temporanee

1. La parte convenuta può, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, presentare un'offerta di compensazione temporanea se:

a) notifica alla parte attrice che è impossibile dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4; o

b) non notifica i provvedimenti per l'esecuzione del lodo entro il termine di cui all'articolo 746 o prima della data di scadenza del periodo ragionevole; o

c) il collegio arbitrale constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione del lodo o l'incompatibilità dei provvedimenti presi con le disposizioni contemplate.

2. Se ricorre una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:

a) rinuncia a fare la richiesta di cui al paragrafo 1; o

b) le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dallo scadere del periodo ragionevole o dalla pronuncia della decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 748, in caso di richiesta di cui al paragrafo 1.

La notifica precisa il livello di sospensione prospettata.

3.  La sospensione degli obblighi è soggetta ai requisiti seguenti:

a) gli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica quarta, al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati o alla parte quinta non possono essere sospesi a norma del presente articolo;

b) in deroga alla lettera a), gli obblighi derivanti dalla parte quinta possono essere sospesi solo se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'attuazione della parte quinta;

c) gli obblighi previsti al di fuori della parte quinta non possono essere sospesi se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'attuazione della parte quinta; e

d) gli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, in relazione ai servizi finanziari non possono essere sospesi a norma del presente articolo, salvo se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'applicazione degli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, in relazione ai servizi finanziari.

4. Se una parte persiste a non rispettare un lodo di un collegio arbitrale costituito a norma di un precedente accordo concluso tra le parti, l'altra parte può procedere alla sospensione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate di cui all'articolo 735. A eccezione della norma di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tutte le norme relative alle misure correttive temporanee in caso di inosservanza e al riesame di tali misure sono disciplinate dall'accordo precedente.

5. La sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.

6. Se il collegio arbitrale accerta una violazione della parte seconda, rubrica prima o rubrica terza, la sospensione può essere applicata in un altro titolo della stessa rubrica in relazione alla quale il collegio ha accertato la violazione, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione sia efficace nell'indurre all'osservanza delle norme.

7. Se il collegio arbitrale accerta una violazione in relazione alla parte seconda, rubrica seconda:

a) la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere obblighi di cui allo stesso titolo in relazione al quale il collegio arbitrale ha accertato la violazione,

b) se ritiene che non sia possibile o efficace sospendere obblighi di cui stesso titolo in relazione al quale il collegio ha accertato la violazione, la parte attrice può chiedere la sospensione di obblighi previsti da un altro titolo della stessa rubrica.

8. Se il collegio arbitrale accerta una violazione della parte seconda, rubrica prima, rubrica seconda, rubrica terza o rubrica quinta e se la parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere obblighi previsti dalla stessa rubrica in relazione alle quale il collegio arbitrale ha accertato la violazione e che le circostanze siano sufficientemente gravi, la parte attrice può sospendere obblighi previsti da altre disposizioni contemplate.

9. Nel caso di cui al paragrafo 7, lettera b), e al paragrafo 8, la parte attrice motiva la propria decisione.

10. La parte attrice può sospendere gli obblighi dieci giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 2, salvo che la parte convenuta abbia inoltrato la richiesta di cui al paragrafo 11.

11. La parte convenuta, se ritiene che il livello di sospensione prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione o che non siano stati seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 7, lettera b), o ai paragrafi 8 o 9, può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, prima che scada il termine di dieci giorni di cui al paragrafo 10, di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica alle parti la decisione sulla sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Non si dà luogo a sospensione fintanto che non si è pronunciato il collegio arbitrale. La sospensione degli obblighi è coerente con detta pronuncia.

12. Nell'agire a norma del paragrafo 11, il collegio arbitrale non esamina la natura degli obblighi da sospendere, bensì stabilisce se il livello di tale sospensione è superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. Tuttavia, se la questione sottoposta ad arbitrato comprende l'affermazione che non sono stati seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 7, lettera b), o ai paragrafi 8 o 9, il collegio arbitrale esamina tale affermazione. Qualora il collegio arbitrale accerti che tali principi e procedure non sono stati seguiti, la parte attrice li applica in modo coerente con quanto previsto dal paragrafo 7, lettera b), e dai paragrafi 8 e 9. Le parti accettano la decisione del collegio arbitrale, che considerano definitiva e non richiedono una seconda procedura di arbitrato. Il presente paragrafo non può in alcun caso ritardare la data a partire dalla quale la parte attrice ha il diritto di sospendere gli obblighi a norma del presente articolo.

13. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:

a) le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 756;

b) le parti hanno deciso che il provvedimento preso per l'esecuzione del lodo ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o

c) il provvedimento preso per l'esecuzione del lodo che il collegio arbitrale ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.

 

Articolo 750

Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice tutti i provvedimenti per l'esecuzione presi a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Salvo i casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla notifica. Nei casi in cui è applicata la compensazione, salvo i casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare la compensazione entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta esecuzione del lodo.

2. Se entro 30 giorni dalla data della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. Se il collegio arbitrale decide che i provvedimenti per l'esecuzione sono compatibili con le disposizioni contemplate, è revocata la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale.
 

CAPO 4

NORME DI PROCEDURA COMUNI
 

Articolo 751

Richiesta di informazioni

1. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni pertinenti alle parti, se lo ritiene necessario e opportuno. Le parti rispondono senza indugio e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni a qualsiasi fonte, se lo ritiene opportuno. Il collegio arbitrale può altresì chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordati tra le parti, ove applicabile.

3. Il collegio arbitrale esamina le comunicazioni in qualità di amicus curiae delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, conformemente all'allegato 48.

4. Le informazioni ottenute dal collegio arbitrale a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle parti e le parti possono presentare osservazioni al riguardo.

 

Articolo 752

Elenchi degli arbitri

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente accordo, il consiglio di partenariato stabilisce un elenco di persone con competenze nei settori specifici contemplati dal presente accordo o dai suoi accordi integrativi, disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi:

a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione;

b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e

c) un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.

Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il consiglio di partenariato provvede affinché l'elenco contenga sempre questo numero minimo di nominativi.

2. Il consiglio di partenariato può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze nei settori specifici contemplati dal presente accordo o da un accordo integrativo. Previo accordo delle parti, detti elenchi aggiuntivi possono servire per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 740, paragrafi 3 e 5. Gli elenchi aggiuntivi si compongono di due sottoelenchi:

a) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; e

b) un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito.

3. L'elenco di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

 

Articolo 753

Sostituzione degli arbitri

Durante le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro che non rispetti il codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 740. Il termine per la pronuncia del lodo o altra decisione può essere prorogato per il tempo necessario alla nomina di un nuovo arbitro.

 

Articolo 754

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Le deliberazioni del collegio arbitrale rimangono riservate. Il collegio arbitrale si adopera al massimo per redigere il lodo e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio arbitrale decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali degli arbitri.

2. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. Essi non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.

3. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che le parti derivano dal presente accordo o da un accordo integrativo.

4. Per maggiore chiarezza, il collegio arbitrale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo o di un accordo integrativo ai sensi del diritto interno di una parte. Nessuna constatazione formulata dal collegio arbitrale nel decidere sulle controversie tra le parti vincola il giudice nazionale di una parte quanto al significato da attribuire al suo diritto interno.

5. Per maggiore chiarezza, gli organi giurisdizionali di ciascuna parte non sono competenti per la risoluzione delle controversie tra le parti in forza del presente accordo.

6. Ciascuna parte rende pubblici i lodi e le decisioni del collegio arbitrale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

7. Le informazioni trasmesse dalle parti al collegio arbitrale sono trattate secondo le norme di riservatezza di cui all'allegato 48.

 

Articolo 755

Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se una parte non chiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale allo scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini applicabili sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione.

 

Articolo 756

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata delle controversie di cui all'articolo 735.

2. Se pervengono a una soluzione concordata durante il procedimento arbitrale, le parti la comunicano congiuntamente al presidente del collegio arbitrale. Con tale comunicazione si conclude il procedimento arbitrale.

3. La soluzione può essere adottata mediante decisione del consiglio di partenariato. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.

4. Ciascuna parte prende i provvedimenti necessari per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.

5. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti presi per l'attuazione.

 

Articolo 757

Termini

1. Tutti i termini previsti dal presente titolo sono calcolati in giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.

2. I termini di cui al presente titolo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

3. Il collegio arbitrale può in qualsiasi momento proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente titolo, motivando la proposta.

 

Articolo 758

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento arbitrale.

2. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso degli arbitri è conforme alle disposizioni dell'allegato 48.

 

Articolo 759

Allegati

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato 48 e si svolgono in conformità dell'allegato 49.

2. Il consiglio di partenariato può modificare gli allegati 48 e 49.
 

CAPO 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE UNILATERALI
 

Articolo 760

Procedure speciali per le misure correttive e il riequilibrio

1. Ai fini dell'articolo 374 e dell'articolo 411, paragrafi 2 e 3, il presente titolo si applica con le modifiche di cui al presente articolo.

2. In deroga all'articolo 740 e all'allegato 48, se le parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro due giorni, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco di ciascuna parte e il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 752 entro un giorno dallo scadere del termine di due giorni. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro o del presidente. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro due giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. La riunione organizzativa di cui all'allegato 48, articolo 10, ha luogo entro due giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

3. In deroga all'allegato 48, articolo 11, la parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice. Il collegio arbitrale adegua qualunque altro termine rilevante della procedura di risoluzione delle controversie secondo necessità per garantire la presentazione tempestiva della relazione.

4. L'articolo 745 non si applica e i riferimenti al lodo contenuti nel presente titolo si intendono fatti alla decisione di cui all'articolo 374, paragrafo 10, o all'articolo 411, paragrafo 3, lettera c).

5. In deroga all'articolo 748, paragrafo 2, il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la domanda.

 

Articolo 761

Sospensione degli obblighi ai fini dell'articolo 374, paragrafo 12, dell'articolo 501, paragrafo 5, e dell'articolo 506, paragrafo 7

1. Il livello di sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivanti dal presente accordo o da un accordo integrativo causato direttamente dalle misure correttive o risarcitorie a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali misure correttive o risarcitorie fino alla data di pronuncia del lodo arbitrale.

2. Il livello di sospensione degli obblighi richiesto dalla parte attrice e la determinazione del livello di sospensione degli obblighi da parte del collegio arbitrale si basano non su semplici asserzioni, congetture o remote possibilità, bensì su fatti che dimostrano che l'annullamento o il pregiudizio dei benefici deriva direttamente dall'applicazione della misura correttiva o risarcitoria e colpisce determinati beni, prestatori di servizi, investitori o altri operatori economici.

3. Il livello di annullamento o pregiudizio dei benefici richiesto dalla parte attrice o determinato dal collegio arbitrale:

a) non comprende risarcimenti a carattere sanzionatorio, né interessi o perdite ipotetiche di profitti o di opportunità commerciali,

b) è ridotto degli importi corrispondenti a eventuali rimborsi precedenti di dazi, risarcimenti dei danni o altre forme di compensazione già percepiti dagli operatori interessati della parte in questione, e

c) non comprende il contributo all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante da azioni od omissioni intenzionali o negligenti della parte interessata o di qualsiasi persona o entità nei confronti della quale sono chieste le misure correttive in forza della prevista sospensione degli obblighi.

 

Articolo 762

Condizioni per il riequilibrio, le misure correttive, compensative e di salvaguardia

Qualora una parte adotti una misura a norma dell'articolo 374, 411, 469, 501, 506 o 773, tale misura si applica solamente in relazione alle disposizioni contemplate ai sensi dell'articolo 735 e si conforma, mutatis mutandis, alle condizioni di cui all'articolo 749, paragrafo 3.
 

TITOLO II

BASE DELLA COOPERAZIONE
 

Articolo 763

Democrazia, Stato di diritto e diritti umani

1. Le parti continuano a difendere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani che ne sottendono le politiche interne e internazionali. Esse ribadiscono il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui sono parte.

2. Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Esse cooperano per promuovere tali valori e principi, anche con o nei paesi terzi.

 

Articolo 764

Lotta ai cambiamenti climatici

1. Le parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l'umanità e ribadiscono il loro impegno a rafforzare la risposta globale a questa minaccia. La lotta ai cambiamenti climatici causati dall'uomo delineata nel processo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare l'accordo di Parigi adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella sua 21a sessione ("accordo di Parigi"), è alla base delle politiche interne ed estere dell'Unione e del Regno Unito. Ciascuna parte rispetta pertanto l'accordo di Parigi e il processo istituito dall'UNFCCC e si astiene da atti o omissioni che possano vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi.

2. Le parti perorano la causa della lotta ai cambiamenti climatici nei consessi internazionali, anche schierandosi a fianco di altri paesi e regioni per innalzarne le ambizioni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

Articolo 765

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia.

2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:

a) adottando misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione; e

b) istituendo un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni effettive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

 

Articolo 766

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di rispettare i rispettivi impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale nelle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.

4. Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi e a cooperare reciprocamente nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione di detto trattato da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU.

5. Le parti si impegnano pertanto a cooperare negli sforzi per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi.

6. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

 

Articolo 767

I delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale

1. Le parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale. Le parti convengono di sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti.

2. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori.

 

Articolo 768

Lotta al terrorismo

1. Le parti cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale, compresi, se applicabili, gli accordi internazionali connessi alla lotta al terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, compresa la prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e del finanziamento del terrorismo, al fine di promuovere gli interessi comuni di sicurezza, tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatta salva la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e gli scambi di intelligence.

3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. Scopo di questo dialogo sarà anche promuovere e agevolare:

a) la condivisione di valutazioni della minaccia terroristica;

b) lo scambio di migliori prassi e conoscenze in materia di lotta al terrorismo;

c) la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni; e

d) scambi sulla cooperazione nel quadro delle organizzazioni multilaterali.

 

Articolo 769

Protezione dei dati personali

1. Le parti affermano il loro impegno a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali. Esse si adoperano per collaborare per promuovere elevati standard internazionali.

2. Le parti riconoscono che gli individui hanno diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata e che norme elevate a tale proposito contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi e rappresentano un fattore abilitante fondamentale per una cooperazione efficace nelle attività di contrasto. A tal fine le parti si impegnano a onorare, nel quadro delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, gli impegni assunti nel presente accordo in relazione a tale diritto.

3. Le parti cooperano a livello bilaterale e multilaterale nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna. Nella cooperazione possono rientrare il dialogo, lo scambio di conoscenze e la cooperazione in materia di contrasto, secondo il caso, in relazione alla protezione dei dati personali.

4. Ove il presente accordo o eventuale accordo integrativo preveda il trasferimento di dati personali, detto trasferimento ha luogo nell'osservanza delle norme in materia di trasferimenti internazionali di dati personali della parte che li trasferisce. A fini di chiarezza, il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione di disposizioni specifiche del presente accordo relative al trasferimento dei dati personali, in particolare l'articolo 202 e l'articolo 525, e lascia impregiudicata la parte sesta, titolo I. Ove necessario, ciascuna parte fa il possibile, nel rispetto delle proprie norme sui trasferimenti internazionali di dati personali, per stabilire le misure di salvaguardia necessarie per il trasferimento di dati personali, tenendo conto delle raccomandazioni del consiglio di partenariato di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera h).

 

Articolo 770

Cooperazione mondiale su questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso

1. Le parti riconoscano l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso. Se nell'interesse reciproco, promuovono soluzioni multilaterali a problemi comuni.

2. Pur mantenendo autonomia decisionale e fatte salve altre disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo, le parti si adoperano per cooperare su questioni mondiali, attuali ed emergenti di interesse comune come pace e sicurezza, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, inquinamento transfrontaliero, tutela dell'ambiente, digitalizzazione, salute pubblica e tutela dei consumatori, fiscalità, stabilità finanziaria, commercio libero ed equo e investimenti. A tal fine le parti si adoperano per mantenere un dialogo costante ed efficace e coordinano le rispettive posizioni nelle organizzazioni e nei consessi multilaterali cui partecipano, segnatamente le Nazioni Unite, il Gruppo dei Sette (G-7) e il Gruppo dei Venti (G-20), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio.

 

Articolo 771

Elementi essenziali

L'articolo 763, paragrafo 1, l'articolo 764, paragrafo 1, e l'articolo 765, paragrafo 1, costituiscono elementi essenziali del partenariato istituito dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.
 

TITOLO III

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E MISURE DI SALVAGUARDIA
 

Articolo 772

Adempimento degli obblighi descritti come elementi essenziali

1. La parte che ritenga l'altra parte responsabile di un inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 771 può decidere di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

2. Prima di procedere, la parte che si appella alle disposizioni del presente articolo chiede che il consiglio di partenariato si riunisca immediatamente per trovare una soluzione tempestiva e accettabile per entrambe. In mancanza di soluzione accettabile per le parti entro 30 giorni dalla data richiesta al consiglio di partenariato, detta parte può prendere le misure di cui al paragrafo 1.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo o eventuale accordo integrativo.

4. Le parti ritengono che, perché una situazione configuri inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 771, la sua natura e gravità dovrebbero essere di eccezionalità tale da minacciare la pace e la sicurezza o da avere ripercussioni internazionali. A fini di chiarezza, si considera sempre atto o omissione che possa vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi un inadempimento grave e sostanziale ai fini del presente articolo.

 

Articolo 773

Misure di salvaguardia

1. In caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale, anche in relazione alle attività di pesca e alle comunità da esse dipendenti, che rischiano di protrarsi nel tempo, la parte interessata può prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente. Tali misure di salvaguardia sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo.

2. La parte interessata notifica senza ritardo tale decisione all'altra parte per il tramite del consiglio di partenariato e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di consiglio di partenariato per trovare una soluzione accettabile per entrambe.

3. La parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, a meno che la procedura di consultazione prevista al paragrafo 2 non sia conclusa congiuntamente prima della scadenza del termine fissato. Se circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludono un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

La parte interessata notifica senza ritardo le misure adottate al consiglio di partenariato e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

4. Se una misura di salvaguardia presa dalla parte interessata crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi ai sensi del presente accordo o eventuale accordo integrativo, l'altra parte può prendere misure di riequilibrio proporzionate, purché strettamente necessarie a correggere tale squilibrio. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. I paragrafi da 2 a 4 si applicano mutatis mutandis a dette misure di riequilibrio.

5. Ciascuna parte può, senza previo ricorso alle consultazioni di cui all'articolo 738, avviare la procedura di arbitrato di cui all'articolo 739 per contestare la misura adottata dall'altra parte in applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

6. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 e le misure di riequilibrio di cui al paragrafo 5 possono essere disposte anche in relazione a un eventuale accordo integrativo, salvo che questo non disponga diversamente.
 

PARTE SETTIMA

DISPOSIZIONI FINALI
 

Articolo 774

Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:

a) ai territori in cui si applicano il TUE, il TFUE e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate; e

b) al territorio del Regno Unito.

2. Il presente accordo si applica anche al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all'Isola di Man nella misura indicata alla parte seconda, rubrica quinta, e all'articolo 520.

3. Il presente accordo non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio.

4. Il presente accordo non si applica ai territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito: Anguilla, Bermuda, Territorio antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano indiano, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Isole Falkland, Montserrat, Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Isole Turks e Caicos.

 

Articolo 775

Relazioni con altri accordi

Il presente accordo o eventuale accordo integrativo si applica fatti salvi eventuali accordi bilaterali precedenti tra il Regno Unito, da una parte, e l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra. Le parti ribadiscono l'obbligo di attuare detti eventuali accordi.

 

Articolo 776

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni le parti procedono a un riesame congiunto dell'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e delle materie connesse.

 

Articolo 777

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

Nulla nel presente accordo dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni classificate.

Il materiale o le informazioni classificate trasmesse o scambiate tra le parti in forza del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono trattate e protette in conformità dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e di eventuali modalità di esecuzione pattuite ai sensi del medesimo.

Le parti concordano istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate che si scambiano.

 

Articolo 778

Parti integranti del presente accordo

1. I protocolli, gli allegati, le appendici e le note a piè di pagina del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

2. Ciascuno degli allegati del presente accordo, comprese le relative appendici, costituisce parte integrante della sezione, del capo, del titolo, della rubrica o del protocollo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato. A fini di chiarezza:

a) l'allegato 1 costituisce parte integrante della parte prima, titolo III;

b) gli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2;

c) l'allegato 10 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 3;

d) gli allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 4;

e) l'allegato 18 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 5;

f) gli allegati 19, 20, 21, 22, 23 e 24 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo II;

g) l'allegato 25 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo VI;

h) gli allegati 26, 27, 28 e 29 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII;

i) l'allegato 27 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo XI;

j) l'allegato 30 e qualunque allegato adottato in conformità dell'articolo 454 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica seconda, titolo II;

k) l'allegato 31 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica terza, titolo I;

l) gli allegati 32, 33 e 34 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica terza, titolo II;

m) gli allegati 35, 36, 37 e 38 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica quinta;

n) l'allegato 39 costituisce parte integrante della parte terza, titolo II;

o) l'allegato 40 costituisce parte integrante della parte terza, titolo III;

p) l'allegato 41 costituisce parte integrante della parte terza, titolo V;

q) l'allegato 42 costituisce parte integrante della parte terza, titolo VI;

r) l'allegato 43 costituisce parte integrante della parte terza, titolo VII;

s) l'allegato 44 costituisce parte integrante della parte terza, titolo IX;

t) l'allegato 45 costituisce parte integrante della parte terza, titolo III, titolo VII e titolo XI;

u) l'allegato 46 costituisce parte integrante della parte terza, titolo XI;

v) l'allegato 47 costituisce parte integrante della parte quinta, capo 1, sezione;

w) gli allegati 48 e 49 costituiscono parte integrante della parte sesta, titolo I;

x) l'allegato del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte costituisce parte integrante del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;

y) gli allegati SSC-1, SSC-2, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6, SSC-7 e SSC-8 e le relative appendici costituiscono parte integrante del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.

 

Articolo 779

Denuncia

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. Il presente accordo o eventuale accordo integrativo cessa di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.

 

Articolo 780

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tutte le versioni linguistiche dell'accordo sono sottoposte a revisione giuridico-linguistica finale entro il 30 aprile 2021. Nonostante la frase precedente, la revisione giuridico-linguistica finale della versione inglese dell'accordo è ultimata entro la data prevista all'articolo 783, paragrafo 1, se anteriore al 30 aprile 2021.

Le versioni giuridico-linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica finale sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo e sono confermate quali facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche tra le parti.

 

Articolo 781

Future adesioni all'Unione

1. L'Unione notifica al Regno Unito qualsiasi nuova richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.

2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e un paese terzo relativi all'adesione di tale paese all'Unione (87), quest'ultima si adopera:

a) per fornire, su richiesta del Regno Unito e per quanto possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo o eventuale accordo integrativo; e

b) per tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Regno Unito.

3. Il consiglio di partenariato esamina gli effetti sul presente accordo o eventuale accordo integrativo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione.

4. Per quanto necessario, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di adesione di un paese terzo all'Unione, il Regno Unito e l'Unione:

a) modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo;

b) mettono in atto, con decisione del consiglio di partenariato, gli altri adeguamenti o disposizioni transitorie necessarie in relazione al presente accordo o eventuale accordo integrativo; o

c) decidono in sede di consiglio di partenariato:

i) se applicare l'articolo 492 ai cittadini di tale paese terzo; o

ii) se stabilire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'articolo 492 in relazione a tale paese terzo e ai suoi cittadini una volta che detto paese aderisce all'Unione.

5. In mancanza di una decisione a norma del paragrafo 4, lettera c), punto i) o ii), del presente articolo, entro la data di entrata in vigore dell'accordo relativo all'adesione del paese terzo interessato all'Unione, l'articolo 492 non si applica ai cittadini di tale paese terzo.

6. Qualora stabilisca le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il consiglio di partenariato ne specifica la durata. Il consiglio di partenariato può prorogare la durata di tali disposizioni transitorie.

7. Prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), del presente articolo, il consiglio di partenariato decide se applicare l'articolo 492 ai cittadini di tale paese terzo a decorrere dalla scadenza delle disposizioni transitorie. In mancanza di tale decisione, l'articolo 492 non si applica ai cittadini di tale paese terzo a decorrere dalla scadenza delle disposizioni transitorie.

8. Il paragrafo 4, lettera c), e i paragrafi da 5 a 7 lasciano impregiudicate le prerogative dell'Unione a norma della propria legislazione interna.

9. A fini di chiarezza, fatti salvi il paragrafo 4, lettera c), e i paragrafi da 5 a 7, il presente accordo si applica nei confronti di un nuovo Stato membro dell'Unione dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione.

 

Articolo 782

Disposizioni provvisorie per la trasmissione di dati personali al Regno Unito

1. Per la durata del periodo specificato la trasmissione di dati personali dall'Unione al Regno Unito non è considerata un trasferimento a un paese terzo ai sensi del diritto dell'Unione, a condizione che si applichi la normativa del Regno Unito in materia di protezione dei dati al 31 dicembre 2020, quale mantenuta e integrata nel diritto del Regno Unito dalla legge European Union (Withdrawal) Act 2018 e modificata dalla legge Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/419) (88) ("regime di protezione dei dati applicabile"), e a condizione che il Regno Unito non eserciti i poteri designati senza l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato.

2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 11, il paragrafo 1 si applica anche ai trasferimenti di dati personali dall'Islanda, dal Principato del Liechtenstein e dal Regno di Norvegia al Regno Unito effettuati durante il periodo specificato a norma del diritto dell'Unione, quale applicato in tali Stati dall'accordo sullo Spazio economico europeo, concluso a Porto il 2 maggio 1992, fintantoché il paragrafo 1 si applica ai trasferimenti di dati personali dall'Unione al Regno Unito, a condizione che detti Stati notifichino per iscritto a entrambe le parti la loro espressa accettazione dell'applicazione di tale disposizione.

3. Ai fini del presente articolo, per "poteri designati" si intendono i poteri:

a) di adottare disposizioni regolamentari a norma degli articoli 17A, 17C e 74 A della legge Data Protection Act 2018 del Regno Unito,

b) di emettere un nuovo documento che specifichi le clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 119A della legge Data Protection Act 2018 del Regno Unito,

c) di approvare un nuovo progetto di codice di condotta a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito ("GDPR del Regno Unito"), diverso da un codice di condotta che non possa essere invocato per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali a un paese terzo a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del GDPR del Regno Unito,

d) di approvare nuovi meccanismi di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del GDPR del Regno Unito, diversi da meccanismi di certificazione che non possano essere invocati per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali a un paese terzo a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del GDPR del Regno Unito,

e) di approvare nuove norme vincolanti d'impresa a norma dell'articolo 47 del GDPR del Regno Unito,

f) di autorizzare nuove clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a), del GDPR del Regno Unito, o

g) di autorizzare nuovi accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR del Regno Unito.

4. Il "periodo specificato" inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, fatto salvo il paragrafo 5, termina in una delle seguenti date, a seconda di quale delle due è anteriore:

a) alla data in cui la Commissione europea adotta decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 e dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, oppure

b) quattro mesi dopo la data in cui inizia il periodo specificato, che è prorogato di altri due mesi a meno che una delle parti non vi si opponga.

5. Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, qualora durante il periodo specificato il Regno Unito modifichi il regime di protezione dei dati applicabile o eserciti i poteri designati senza l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, il periodo specificato termina alla data in cui tali poteri sono esercitati o le modifiche entrano in vigore.

6. I riferimenti all'esercizio dei poteri designati ai paragrafi 1 e 5 non includono l'esercizio di tali poteri il cui effetto sia limitato all'allineamento con la pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

7. Qualunque atto che costituirebbe altrimenti una modifica del regime di protezione dei dati applicabile e che

a) sia adottato con l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, o

b) sia limitato all'allineamento con la pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati

non è considerato una modifica del regime di protezione dei dati applicabile ai fini del paragrafo 5, bensì dovrebbe essere considerato parte del regime di protezione dei dati applicabile ai fini del paragrafo 1.

8. Ai fini dei paragrafi 1, 5 e 7, per "accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato" si intende:

a) una decisione del consiglio di partenariato, quale descritta al paragrafo 11, o

b) un accordo presunto, quale descritto al paragrafo 10.

9. Qualora il Regno Unito notifichi all'Unione la proposta di esercitare i poteri designati o di modificare il regime di protezione dei dati applicabile, entro cinque giorni lavorativi ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione del consiglio di partenariato, che deve avere luogo entro due settimane dalla data di tale richiesta.

10. Se non viene richiesta la convocazione di tale riunione, si ritiene che l'Unione abbia dato il suo accordo all'esercizio di detti poteri o alle suddette modifiche durante il periodo specificato.

11. Se viene richiesta la convocazione di tale riunione, in occasione della stessa il consiglio di partenariato valuta la proposta di esercizio dei poteri o le modifiche proposte e può adottare una decisione con cui dichiara di accettare tale esercizio o dette modifiche durante il periodo specificato.

12. Il Regno Unito, nei limiti del ragionevolmente possibile, informa l'Unione quando, durante il periodo specificato, conclude un nuovo strumento che può essere invocato per trasferire dati personali a un paese terzo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR del Regno Unito o dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della legge Data Protection Act 2018 del Regno Unito durante il periodo specificato. A seguito di una notifica del Regno Unito a norma del presente paragrafo, l'Unione può chiedere la convocazione di una riunione del consiglio di partenariato per discutere in merito allo strumento pertinente.

13. Alle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente articolo non si applica la parte sesta, titolo I.

 

Articolo 783

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

2. Le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1°gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti:

a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o

b) la data di cui al paragrafo 1.

3. Dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, le parti considerano i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" o all'"entrata in vigore del presente accordo" contenuti nel presente accordo come riferimenti alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria.
 

Fatto a Bruxelles e Londra, addì trenta dicembre duemilaventi.
 

____________________

(1)  Ai fini del presente articolo, la definizione di «parti interessate» è quella di cui all’articolo 6, paragrafo 11, dell’accordo antidumping e all’articolo 12, paragrafo 9, dell’accordo SCM.

(2)  Operazioni di conservazione quali la refrigerazione, il congelamento o la ventilazione sono considerate insufficienti ai sensi della lettera a), mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in salamoia, l’essiccazione o l’affumicatura, intese a impartire a un prodotto caratteristiche particolari o diverse, non sono considerate insufficienti.

(3)  Il periodo sarà di 12 mesi per le richieste di informazioni a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, rivolte all’autorità doganale della parte esportatrice nei primi tre mesi di applicazione del presente accordo.

(4)  G/TBT/9 del 13 novembre 2000, allegato 4.

(5)  A fini di chiarezza, resta inteso che, in particolare ai fini del presente capo, la nozione di «persona» comprende qualsiasi associazione di persone priva di personalità giuridica ma alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici.

(6)  Sono servizi aerei o servizi connessi a sostegno dei servizi aerei (elenco non esaustivo): trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall’alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio col paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; servizi di gestione degli aeroporti.

(7)  Per l’Unione sono cabotaggio marittimo nazionale, fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» dell’applicabile normativa nazionale, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo; per il Regno Unito, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato nel Regno Unito e un altro porto o luogo situato nel Regno Unito, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato nel Regno Unito e destinato allo stesso porto o luogo.

(8)  Si precisa che l’espressione «attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri», se usata in relazione alle misure delle parti che incidono sulla prestazione di servizi, comprende i «servizi svolti nell’esercizio dei pubblici poteri», definiti all’articolo 124, lettera p).

(9)  Si precisa che le società di navigazione di cui alla presente lettera sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.

(10)  L’articolo 128, lettera a), punti da i) a iii), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.

(11)  L’articolo 128, lettera a), punto iii), non comprende le misure di una parte che limitano i fattori produttivi destinati alla prestazione di servizi.

(12)  Si precisa che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 207.

(13)  L’articolo 135, lettera a), punto iii), non comprende le misure di una parte che limitano i fattori produttivi destinati alla prestazione di servizi.

(14)  Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

(15)  Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

(16)  I dirigenti e il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per la persona giuridica presso la quale sono trasferiti.

(17)  Sebbene i dirigenti non svolgano direttamente mansioni inerenti all’effettiva prestazione dei servizi, ciò non impedisce loro, nell’esercizio delle funzioni descritte sopra, di svolgere tali mansioni ove necessario per la prestazione dei servizi.

(18)  All’impresa ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno che ne dimostri la finalità formativa. Per AT, CZ, DE, FR, ES, HU e LT la formazione deve essere collegata al diploma universitario conseguito.

(19)  Per trovare un equilibrio tra i vincoli in termini di risorse e l’onere potenziale gravante sulle imprese nei casi in cui ciò sia ragionevole, le autorità competenti possono richiedere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per considerarle «complete ai fini del trattamento».

(20)  Le autorità competenti possono conformarsi all’obbligo di cui al punto ii) informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione della domanda. L’espressione «per iscritto» è intesa comprensiva del formato elettronico.

(21)  Tale «possibilità» non impone all’autorità competente di concedere proroghe dei termini.

(22)  Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro competenza.

(23)  Si precisa che il presente articolo non osta alla negoziazione e alla conclusione di una o più convenzioni tra le parti sul riconoscimento delle qualifiche professionali in relazione a condizioni e requisiti diversi da quelli previsti nel presente articolo.

(24)  Si precisa che tali convenzioni non comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche, ma fissano, nell’interesse reciproco delle parti, le condizioni per le autorità competenti che concedono il riconoscimento.

(25)  Le informazioni richieste sono trattate conformemente agli obblighi di riservatezza.

(26)  I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d’uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

(27)  Ai fini del presente articolo, per «non discriminatorio» è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti agli articoli 129, 130, 136 e 137, nonché a termini e condizioni non meno favorevoli di quelli accordati ad altri utenti di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazioni simili in situazioni analoghe.

(28)  Il presente articolo non si applica ai servizi di roaming all’interno dell’Unione corrispondenti a servizi radiomobili commerciali prestati in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione che consentono a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di telecomunicazione dell’utente finale.

(29)  Si precisa che la modifica si applica ai «servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi» di cui all’articolo 124, lettera o), in quanto si applica alle «attività svolte nell’esercizio dei poteri governativi» di cui all’articolo 124, lettera f).

(30)  Si precisa che ciò non impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali in relazione alle succursali stabilite nel suo territorio da persone giuridiche che risiedono nell’altra parte.

(31)  Si precisa che, ai fini del presente titolo, il diritto dell’Unione fa parte del diritto d’origine degli avvocati di cui alla lettera e), punto i), del presente articolo.

(32)  Per «servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale» si intende la preparazione dei documenti da presentare a un arbitro, conciliatore o mediatore nelle controversie concernenti l’applicazione e l’interpretazione del diritto, nonché la comparizione dinanzi all’arbitro, conciliatore o mediatore e i relativi lavori preparatori. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l’applicazione e l’interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l’esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi.

(33)  A fini di chiarezza, in particolare ai fini del presente paragrafo, per «servizi giuridici designati» si intende: per servizi forniti nell’Unione, i servizi giuridici connessi al diritto del Regno Unito o parte di esso e al diritto internazionale pubblico (escluso il diritto dell’Unione); per servizi forniti nel Regno Unito, i servizi giuridici connessi al diritto degli Stati membri (incluso il diritto dell’Unione) e al diritto internazionale pubblico (escluso il diritto dell’Unione).

(34)  A fini di chiarezza, l’espressione «condizioni di applicazione generale» si riferisce alle condizioni formulate in termini oggettivi che si applicano orizzontalmente a un numero non precisato di operatori economici e che pertanto riguardano una serie di situazioni e di casi.

(35)  A fini di chiarezza, gravi difficoltà o la minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna possono essere causate anche da gravi difficoltà o dalla minaccia di gravi difficoltà relative a politiche monetarie o di cambio.

(36)  Ciascuna parte può stabilire la data di deposito della domanda conformemente alla propria legislazione.

(37)  La presente sezione non si applica alla protezione nota nel Regno Unito come diritto conferito da un disegno o modello.

(38)  Ai fini del presente titolo, il termine «prodotto fitosanitario» è definito dalle rispettive legislazioni delle parti.

(39)  Si precisa che, ove ciò sia consentito dal diritto di una parte, il termine «federazioni e associazioni» comprende almeno gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi e gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti in quanto legittimati a rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale.

(40)  Per l’Unione, per «autorità competenti» si intendono le autorità doganali.

(41)  Si precisa che l’applicazione dell’obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni di cui alla nota 3 delle note delle sottosezioni B1 e B2 della sezione B dell’allegato 25.

(42)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(43)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 54) o i suoi predecessori: GU UE L 176 del 15.7.2003, pag. 1, e GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(44)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94) o il suo predecessore GU UE L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(45)  Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e a un’impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU UE L 250 del 24.9.2010, pag. 5).

(46)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(47)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU UE L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(48)  Direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica (GU UE L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(49)  Per l’Unione detti principi comprendono il principio di precauzione.

(50)  Per il Regno Unito, per «piccole e medie imprese» si intendono le piccole imprese e le microimprese.

(51)  Nel caso del Regno Unito, per «misure di regolamentazione principali» si intendono le azioni di regolamentazione significative secondo la definizione di tali misure data dalle norme e procedure del Regno Unito.

(52)  Si precisa che, in relazione all’attuazione dell’accordo nel territorio dell’Unione, l’approccio precauzionale fa riferimento al principio di precauzione.

(53)  A tal fine, discriminazione significa che un operatore economico è soggetto a un trattamento meno favorevole rispetto ad altri operatori economici che sono in una situazione analoga senza che la diversità di trattamento trovi giustificazione in criteri obiettivi.

(54)  Si precisa che questo standard è soddisfatto qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all’andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all’esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a operatori economici esportatori.

(55)  I paesi con rischi assicurabili sul mercato sono il Regno Unito, gli Stati membri dell’Unione europea, l’Australia, il Canada, l’Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.

(56)  Si precisa che ciò non pregiudica l’articolo 364, paragrafi 1 e 2.

(57)  Il diritto del Regno Unito ai fini del presente articolo non comprende la normativa: [i] che ha efficacia in virtù dell’articolo 2(1) della legge sulle Comunità europee del 1972 quale fissata dall’articolo 1A della legge del 2018 sul recesso dall’Unione europea o [ii] che è approvata o emanata in virtù dell’articolo 2(2) della legge sulle Comunità europee del 1972 o per uno scopo ivi indicato.

(58)  Per il Regno Unito quest’articolo richiede una nuova misura correttiva per il recupero da mettere a disposizione in caso di esito favorevole del riesame giudiziario, conforme agli standard che regolano il riesame nel diritto nazionale, avviato entro il termine; come previsto all’articolo 372, paragrafo 3, non è ammessa nessuna estensione del riesame. Nessun beneficiario sarà in grado di far sorgere un legittimo affidamento per opporsi al recupero.

(59)  Le parti rilevano che il Regno Unito attuerà un nuovo sistema di controllo delle sovvenzioni successivamente all’entrata in vigore del presente accordo.

(60)  Sono cabotaggio marittimo nazionale: per l’Unione, fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» dell’applicabile normativa nazionale, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’Unione e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell’Unione, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’Unione e destinato allo stesso porto o luogo; per il Regno Unito, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato nel Regno Unito e un altro porto o luogo situato nel Regno Unito, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato nel Regno Unito e destinato allo stesso porto o luogo.

(61)  Questo paragrafo non si applica ai casi in cui l’ente disciplinato acquista o vende quote, azioni o altra forma di capitale come mezzo di partecipazione al capitale in un’altra impresa.

(62)  Questo capo e l’articolo 411 non si applicano al diritto e agli standard delle parti in materia di sicurezza sociale e pensioni.

(63)  Ciascuna parte conserva il diritto di determinare, coerentemente ai propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente titolo, le proprie priorità, le proprie politiche e la destinazione delle risorse in sede di effettiva attuazione delle convenzioni dell’OIL e delle pertinenti disposizioni della Carta sociale europea. Il Consiglio d’Europa, istituito nel 1949, ha adottato nel 1961 la Carta sociale europea, poi riveduta nel 1996. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Carta sociale europea nella versione originaria o in quella riveduta. Per il Regno Unito, il riferimento alla Carta sociale europea nel paragrafo 5 rimanda alla versione originaria del 1961.

(64)  In tal caso la parte non si avvale preventivamente delle consultazioni a norma dell’articolo 738.

(65)  Possono comprendere la revoca o l’adeguamento delle misure di riequilibrio, a seconda dei casi.

(66)  La sospensione degli obblighi a norma dell’articolo 749 è possibile soltanto se sono state effettivamente applicate misure di riequilibrio.

(67)  Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

(68)  Tale determinazione lascia impregiudicata la parte sesta, titolo I.

(69)  Le misure finalizzate a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

i) si applicano ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l’imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o

ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; o

iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l’osservanza degli obblighi; o

iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell’altra parte o di un paese terzo o a partire da tale territorio, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; o

v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o

vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

(70)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(71)  Si precisa che il termine «misura» comprende i mancati adempimenti.

(72)  Sono escluse le persone fisiche residenti nel territorio di cui all’articolo 774, paragrafo 3.

(73)  Rientrano nella definizione di «persona fisica» anche coloro che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di altro Stato che, a norma del diritto della Repubblica di Lettonia, hanno tuttavia diritto di ottenere un passaporto per non cittadini.

(74)  Si precisa che per «AAP» si intende l’AAP così come modificato dal protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012.

(75)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione(rifusione) (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(76)  Si precisa che, per l’Unione, per zone esterne alle acque territoriali di ciascuna parte si intendono le rispettive zone degli Stati membri dell’Unione.

(77)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(78)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(79)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(80)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(81)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(82)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(83)  2018 capo 12.

(84)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(85)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(86)  Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).

(87)  A fini di chiarezza, i paragrafi da 2 a 9 si applicano in relazione ai negoziati per l'adesione all'Unione che hanno luogo tra l'Unione e un paese terzo dopo l'entrata in vigore del presente accordo, anche qualora la richiesta di adesione sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

(88)  Quale modificata dalla legge Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2019/419).


Allegati, Protocolli e Appendici

(Omissis)