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12 maggio 2022

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche - 12 maggio 2022 (Strasburgo)

Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettronichefirmato a Strasburgo il 12 maggio 2022, è stato autorizzato alla ratifica nell’interesse dell'Unione Europea con Decisione 14 febbraio 2023, n. 2023/436, pubblicata in G.U.U.E. 28 febbraio 2023, n. L 63.

(Accordo 12/05/2022, pubblicato in G.U.U.E. 28 febbraio 2023, n. L 63)

 

Preambolo

GLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E GLI ALTRI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE sulla criminalità informatica (STE n. 185, di seguito «la Convenzione»), aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001, firmatari del presente protocollo,

TENENDO PRESENTE la portata e l'impatto della Convenzione in tutte le regioni del mondo;

RICORDANDO che la Convenzione è già integrata dal protocollo addizionale relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici (STE n. 189), aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (di seguito «il primo protocollo»), tra le parti di tale protocollo;

TENENDO CONTO dei trattati vigenti del Consiglio d'Europa sulla cooperazione in materia penale nonché di altri accordi e intese sulla cooperazione in materia penale tra le parti della Convenzione;

VISTA altresì la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108), modificata dal protocollo di emendamento (STE n. 223), aperto alla firma a Strasburgo il 10 ottobre 2018, a cui ogni Stato può essere invitato ad aderire;

RICONOSCENDO il crescente utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresi i servizi internet, e l'aumento della criminalità informatica, che costituisce una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto e che molti Stati considerano anche una minaccia per i diritti umani;

RICONOSCENDO ALTRESÌ il crescente numero di vittime della criminalità informatica e l'importanza di ottenere giustizia per tali vittime;

RICORDANDO che i governi hanno la responsabilità di proteggere la società e le persone dalla criminalità non soltanto offline ma anche online, anche attraverso indagini e azioni penali efficaci;

CONSAPEVOLI che le prove di un reato sono sempre più spesso conservate in formato elettronico su sistemi informatici in giurisdizioni straniere, multiple o sconosciute, e convinti che siano necessarie misure supplementari per ottenere legalmente tali prove al fine di consentire una risposta efficace della giustizia penale e difendere lo Stato di diritto;

RICONOSCENDO che occorre rafforzare e rendere più efficace la cooperazione tra gli Stati e il settore privato e che, in tale contesto, è necessaria maggiore chiarezza o certezza del diritto per i prestatori di servizi e altri soggetti per quanto riguarda le circostanze in cui possono rispondere alle richieste dirette di divulgazione di dati elettronici presentate dalle autorità giudiziarie penali delle altre parti;

MIRANDO pertanto a rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico di qualsiasi reato ai fini di indagini o procedimenti penali specifici mediante strumenti supplementari relativi a una mutua assistenza giudiziaria più efficiente e ad altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, alla cooperazione in situazioni di emergenza e alla cooperazione diretta tra le autorità competenti e i prestatori di servizi e altri soggetti che possiedono o controllano informazioni pertinenti;

CONVINTI che condizioni e garanzie efficaci per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali siano vantaggiosi per un'efficace cooperazione transfrontaliera ai fini della giustizia penale, anche tra il settore pubblico e quello privato;

RICONOSCENDO che la raccolta di prove elettroniche per le indagini penali riguarda spesso dati personali e riconoscendo l'esigenza di molte parti di proteggere la vita privata e i dati di carattere personale al fine di adempiere ai loro obblighi costituzionali e internazionali; e

CONSAPEVOLI della necessità di garantire che efficaci misure di giustizia penale riguardanti la criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico siano soggette a condizioni e garanzie, che prevedano un'adeguata protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti derivanti dagli obblighi assunti dagli Stati in virtù degli strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, quali la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) (STE n. 5), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966), la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981), la Convenzione americana sui diritti dell'uomo (1969) e altri trattati internazionali in materia di diritti umani;


HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


CAPO I

Disposizioni comuni


Articolo 1

Finalità

Il presente protocollo è finalizzato a integrare:

a) la Convenzione tra le parti del presente protocollo; e

b) il primo protocollo tra le parti del presente protocollo che sono anche parti del primo protocollo.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa indicazione, le misure di cui al presente protocollo si applicano:

a) tra le parti della Convenzione che sono parti del presente protocollo, a indagini o procedimenti penali specifici relativi a reati connessi a sistemi e dati informatici nonché alla raccolta di prove di reato in formato elettronico; e

b) tra le parti del primo protocollo che sono parti del presente protocollo, a indagini o procedimenti penali specifici relativi ai reati stabiliti in conformità del primo protocollo.

2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per adempiere agli obblighi stabiliti dal presente protocollo.

 

Articolo 3

Definizioni

1. Al presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione.

2. Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni aggiuntive seguenti:

a) «autorità centrale» indica l'autorità o le autorità designate ai sensi di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra le parti interessate, o, in assenza di questi, l'autorità o le autorità designate da una parte in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione;

b) «autorità competente» indica un'autorità giudiziaria, amministrativa, o altro tipo di autorità di contrasto cui il diritto nazionale conferisce la competenza a ordinare, autorizzare o procedere all'esecuzione delle misure previste dal presente protocollo ai fini della raccolta o della produzione di prove in relazione a indagini o procedimenti penali specifici;

c) «emergenza» indica una situazione in cui vi sia un rischio considerevole e imminente per la vita o la sicurezza di una persona fisica;

d) «dati personali» indica le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;

e) «parte trasmittente» indica la parte che trasmette i dati in risposta a una richiesta o in quanto parte di una squadra investigativa comune o, ai fini del capo II, sezione 2, una parte nel cui territorio si trova un prestatore di servizi di trasmissione o un soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio.

 

Articolo 4

Lingua

1. Le richieste e gli ordini presentati a una parte, nonché le informazioni di accompagnamento, sono formulati in una lingua accettabile per la parte richiesta o per la parte destinataria della notifica in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, oppure sono accompagnati da una traduzione in tale lingua.

2. Gli ordini di cui all'articolo 7 e le richieste di cui all'articolo 6, nonché le relative informazioni di accompagnamento, sono:

a) presentati in una lingua dell'altra parte in cui il prestatore di servizi o il soggetto accetta procedure nazionali analoghe;

b) presentati in un'altra lingua accettabile per il prestatore di servizi o il soggetto; oppure

c) accompagnati da una traduzione in una delle lingue di cui alla lettera a) o b).


CAPO II

Misure di cooperazione rafforzata


Sezione 1

Principi generali applicabili al capo II


Articolo 5

Principi generali applicabili al capo II

1. Le parti cooperano conformemente alle disposizioni del presente capo nella misura più ampia possibile.

2. La sezione 2 del presente capo è costituita dagli articoli 6 e 7. Essa prevede procedure volte a rafforzare la cooperazione diretta con i prestatori di servizi e i soggetti presenti nel territorio di un'altra parte. La sezione 2 si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra le parti interessate.

3. La sezione 3 del presente capo è costituita dagli articoli 8 e 9. Essa prevede procedure volte a rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità ai fini della divulgazione dei dati informatici memorizzati. La sezione 3 si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra la parte richiesta e la parte richiedente.

4. La sezione 4 del presente capitolo è costituita dall'articolo 10. Essa prevede procedure relative alla mutua assistenza giudiziaria di emergenza. La sezione 4 si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra la parte richiesta e la parte richiedente.

5. La sezione 5 del presente capo è costituita dagli articoli 11 e 12. La sezione 5 si applica in assenza di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra la parte richiesta e la parte richiedente. Le disposizioni della sezione 5 non si applicano in presenza di tale trattato o accordo, fatto salvo quanto disposto dell'articolo 12, paragrafo 7. Tuttavia, le parti interessate possono stabilire di comune accordo di applicare le disposizioni della sezione 5 in sostituzione, se il trattato o l'accordo non lo vietano.

6. Se, in conformità con le disposizioni del presente protocollo, la parte richiesta è autorizzata a subordinare la cooperazione alla doppia incriminazione, questa condizione sarà considerata soddisfatta se il comportamento che costituisce il reato per il quale è stata richiesta l'assistenza è considerato reato in base al diritto interno della parte richiesta, a prescindere dal fatto che, nella legislazione della parte richiesta, il reato rientri nella stessa categoria o abbia la stessa denominazione di quella prevista dal diritto della parte richiedente.

7. Quanto disposto dal presente capo non limita la cooperazione tra le parti, o tra le parti e i prestatori di servizi o altri soggetti, mediante altri accordi, intese, pratiche o leggi nazionali applicabili.


Sezione 2

Procedure volte a rafforzare la cooperazione diretta con prestatori di servizi e soggetti di altre parti


Articolo 6

Richiesta di informazioni sulla registrazione di nomi di dominio

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per autorizzare le proprie autorità competenti, ai fini di indagini o procedimenti penali specifici, a inviare a un soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio sul territorio di un'altra parte una richiesta relativa a informazioni in possesso o sotto il controllo di tale soggetto, allo scopo di identificare o contattare il titolare di un nome di dominio.

2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentire a un soggetto sul suo territorio di divulgare tali informazioni in risposta a una richiesta a norma del paragrafo 1, alle condizioni ragionevoli previste dal diritto nazionale.

3. La richiesta di cui al paragrafo 1 comprende:

a) la data di emissione della richiesta e l'identità e i dati di contatto dell'autorità competente che l'ha emessa;

b) il nome di dominio per il quale sono richieste le informazioni e un elenco dettagliato delle informazioni richieste, compresi gli elementi di dati specifici;

c) una dichiarazione attestante che la richiesta è stata presentata in conformità del presente protocollo, che la necessità delle informazioni è dovuta alla loro pertinenza per un'indagine o procedimento penale specifico e che le informazioni saranno utilizzate solo ai fini di tale indagine o procedimento penale specifico; e

d) il termine entro il quale devono essere divulgate le informazioni, le modalità di tale divulgazione ed eventuali altre istruzioni procedurali particolari.

4. Una parte può presentare una richiesta in conformità del paragrafo 1 in formato elettronico, se il soggetto lo accetta. Possono essere richiesti adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.

5. In caso di mancata collaborazione da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1, la parte richiedente può chiedere a tale soggetto di fornire le motivazioni del suo rifiuto di divulgare le informazioni richieste. La parte richiedente può chiedere una consultazione con la parte in cui ha sede il soggetto al fine di determinare le misure disponibili per ottenere tali informazioni.

6. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o in qualsiasi altro momento, ciascuna parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa l'autorità designata ai fini della consultazione di cui al paragrafo 5.

7. Il segretario generale del Consiglio d'Europa istituisce e tiene aggiornato un registro delle autorità designate dalle parti in conformità del paragrafo 6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni da essa fornite per il registro siano sempre corrette.

 

Articolo 7

Divulgazione delle informazioni relative agli abbonati

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per autorizzare le proprie autorità competenti a emettere un ordine da impartire direttamente a un prestatore di servizi sul territorio di un'altra parte, al fine di ottenere la divulgazione di specifiche informazioni memorizzate relative agli abbonati, in possesso o sotto il controllo di tale prestatore di servizi, qualora tali informazioni siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti penali specifici della parte emittente.

2. a) Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie affinché un prestatore di servizi sul proprio territorio possa divulgare le informazioni relative agli abbonati in risposta a un ordine di cui al paragrafo 1.

b) All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può formulare la seguente dichiarazione in merito agli ordini impartiti ai prestatori di servizi sul proprio territorio: «L'ordine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, deve essere emesso da un procuratore o da un'altra autorità giudiziaria, o sotto la sua supervisione, oppure sotto la sorveglianza di un altro organismo indipendente».

3. L'ordine di cui al paragrafo 1:

a) specifica l'autorità emittente e la data di emissione;

b) contiene una dichiarazione attestante che l'ordine è emesso in conformità del presente protocollo;

c) contiene il nome e l'indirizzo del prestatore o dei prestatori di servizi a cui deve essere notificato;

d) specifica il reato o i reati oggetto dell'indagine o del procedimento penale;

e) specifica l'autorità che richiede le informazioni specifiche relative agli abbonati, se diversa dall'autorità emittente; e

f) contiene una descrizione dettagliata delle specifiche informazioni relative agli abbonati.

4. L'ordine di cui al paragrafo 1 è accompagnato dalle seguenti informazioni supplementari:

a) le basi giuridiche nazionali che conferiscono all'autorità la competenza di emettere l'ordine;

b) le disposizioni giuridiche e le sanzioni applicabili per il reato oggetto dell'indagine o dell'azione penale;

c) i dati di contatto dell'autorità a cui il prestatore di servizi deve inviare le informazioni relative agli abbonati, alla quale può chiedere ulteriori informazioni o alla quale deve altrimenti rispondere;

d) il termine entro il quale devono essere inviate le informazioni relative agli abbonati e le modalità di tale invio;

e) l'indicazione di una eventuale richiesta precedente di conservazione dei dati, compresa la data di conservazione e il numero di riferimento applicabile;

f) eventuali istruzioni procedurali particolari;

g) se del caso, una dichiarazione che attesti l'avvenuta notifica contestuale in conformità del paragrafo 5; e

h) ogni altra informazione che possa aiutare a ottenere la divulgazione delle informazioni relative agli abbonati.

5. a) All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, e in qualsiasi altro momento, una parte può notificare al segretario generale del Consiglio d'Europa che essa esige, quando è emesso un ordine in conformità del paragrafo 1 a un prestatore di servizi sul suo territorio, in ogni caso o in determinate circostanze, la notifica contestuale dell'ordine, delle informazioni supplementari e di una sintesi dei fatti relativi all'indagine o al procedimento.

b) A prescindere dal fatto che una parte richieda o meno la notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), in determinate circostanze essa può chiedere al prestatore di servizi di consultare le autorità della parte stessa prima della divulgazione.

c) Le autorità destinatarie della notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), o consultate in conformità del paragrafo 5, lettera b), possono ordinare al prestatore di servizi, senza indebito ritardo, di non divulgare le informazioni relative agli abbonati se:

i) tale divulgazione può pregiudicare le indagini o i procedimenti penali nel territorio di tale parte; oppure

ii) si applicherebbero le condizioni o i motivi di rifiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e all'articolo 27, paragrafo 4, della Convenzione qualora le informazioni relative agli abbonati fossero state richieste attraverso la mutua assistenza giudiziaria.

d) Le autorità destinatarie della notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), o consultate in conformità del paragrafo 5, lettera b):

i) possono richiedere informazioni supplementari all'autorità di cui al paragrafo 4, lettera c), ai fini dell'applicazione del paragrafo 5, lettera c), e non possono comunicarle al prestatore di servizi senza il consenso di tale autorità; e

ii) informano senza indugio l'autorità di cui al paragrafo 4, lettera c), se il prestatore di servizi ha ricevuto istruzione di non divulgare le informazioni relative agli abbonati, indicandone i motivi.

e) Una parte designa un'unica autorità per ricevere la notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), e per compiere le azioni di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d). Al momento della prima notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa in conformità del paragrafo 5, lettera a), la parte comunica al segretario generale i dati di contatto di tale autorità.

f) Il segretario generale del Consiglio d'Europa istituisce e tiene aggiornato un registro delle autorità designate dalle parti in conformità del paragrafo 5, lettera e), indicando se e in quali circostanze esse richiedono la notifica di cui al paragrafo 5, lettera a). Ciascuna parte provvede affinché le informazioni da essa fornite per il registro siano sempre corrette.

6. Una parte può inviare l'ordine di cui al paragrafo 1 e le informazioni supplementari di cui al paragrafo 4 in formato elettronico, se il prestatore di servizi lo ritiene accettabile. Una parte può trasmettere la notifica e le informazioni supplementari di cui al paragrafo 5 in formato elettronico. Possono essere richiesti adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.

7. Se un prestatore di servizi informa l'autorità di cui al paragrafo 4, lettera c), che non intende divulgare le informazioni relative agli abbonati che gli sono state richieste, o non le divulga in risposta all'ordine di cui al paragrafo 1 entro trenta giorni dal ricevimento dell'ordine o entro il termine di cui al paragrafo 4, lettera d), se questo periodo ha una durata superiore, le autorità competenti della parte emittente possono chiederne l'esecuzione solo in virtù dell'articolo 8 o tramite altre forme di mutua assistenza giudiziaria. Le parti possono chiedere al prestatore di servizi di motivare il suo rifiuto di divulgare le informazioni relative agli abbonati oggetto dell'ordine.

8. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare che una parte emittente deve chiedere la divulgazione delle informazioni relative agli abbonati al prestatore di servizi prima di poterne fare richiesta in conformità dell'articolo 8, a meno che la parte emittente non fornisca una spiegazione ragionevole per non aver agito in tal senso.

9. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può:

a) riservarsi il diritto di non applicare il presente articolo; oppure

b) qualora la divulgazione di determinati tipi di numeri di accesso in conformità del presente articolo fosse incompatibile con i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico interno, riservarsi di non applicare il presente articolo a tali numeri.


Sezione 3

Procedure volte a rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità ai fini della divulgazione di dati informatici memorizzati


Articolo 8

Esecuzione degli ordini emessi da un'altra parte finalizzati alla presentazione accelerata di informazioni sugli abbonati e dati relativi al traffico

1. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per autorizzare le proprie autorità competenti a emettere un ordine da presentare nell'ambito di una richiesta rivolta a un'altra parte al fine di imporre a un prestatore di servizi sul territorio della parte richiesta di divulgare

a) informazioni relative agli abbonati; e

b) dati relativi al traffico

specificati e memorizzati, in possesso o sotto il controllo del prestatore di servizi, necessari ai fini di indagini o procedimenti penali specifici della parte.

2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per dare esecuzione a un ordine di cui al paragrafo 1 emesso da una parte richiedente.

3. Nella sua richiesta, la parte richiedente trasmette alla parte richiesta l'ordine di cui al paragrafo 1, le informazioni di supporto ed eventuali istruzioni procedurali particolari.

a) L'ordine:

i) specifica l'autorità che lo emette e la data di emissione;

ii) contiene una dichiarazione attestante che l'ordine è presentato in conformità del presente protocollo;

iii) contiene il nome e l'indirizzo del prestatore o dei prestatori di servizi a cui deve essere notificato;

iv) specifica il reato o i reati oggetto dell'indagine o del procedimento penale;

v) specifica l'autorità che richiede le informazioni o i dati, se diversa dall'autorità emittente; e

vi) contiene una descrizione dettagliata delle informazioni o dei dati specifici richiesti.

b) Le informazioni di supporto, fornite al fine di aiutare la parte richiesta a dare esecuzione all'ordine e che non devono essere comunicate al prestatore di servizi senza il consenso della parte richiedente, specificano:

i) le basi giuridiche nazionali che conferiscono all'autorità la competenza di emettere l'ordine;

ii) le disposizioni giuridiche e le sanzioni applicabili per il reato o i reati oggetto dell'indagine o dell'azione penale;

iii) il motivo per cui la parte richiedente ritiene che il prestatore di servizi sia in possesso o abbia il controllo dei dati;

iv) una sintesi dei fatti relativi all'inchiesta o al procedimento;

v) la pertinenza delle informazioni o dei dati ai fini dell'inchiesta o del procedimento;

vi) i dati di contatto di una o più autorità che possono fornire ulteriori informazioni;

vii) se sia stata richiesta in precedenza la conservazione delle informazioni o dei dati, compresa la data di conservazione e il numero di riferimento applicabile; e

viii) se l'informazione o i dati siano già stati richiesti con altri mezzi e, in caso affermativo, in che modo.

c) La parte richiedente può esigere che la parte richiesta esegua istruzioni procedurali particolari.

4. Una parte può dichiarare, all'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, e in qualsiasi altro momento, che sono necessarie ulteriori informazioni di supporto per dare esecuzione agli ordini di cui al paragrafo 1.

5. La parte richiesta accetta richieste in formato elettronico. Prima di accettare la richiesta, essa può esigere adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.

6. a) A decorrere dalla data di ricevimento di tutte le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, la parte richiesta si adopera in ogni modo ragionevole per notificare l'ordine al prestatore di servizi al più tardi entro quarantacinque giorni e ordina la trasmissione delle informazioni o dei dati richiesti entro:

i) venti giorni per le informazioni relative agli abbonati; e

ii) quarantacinque giorni per i dati relativi al traffico.

b) La parte richiesta provvede affinché le informazioni o i dati forniti siano trasmessi alla parte richiedente senza indebito ritardo.

7. Se la parte richiesta non è in grado di applicare nel modo richiesto le istruzioni di cui al paragrafo 3, lettera c), ne informa tempestivamente la parte richiedente e, se del caso, specifica le condizioni alle quali essa può applicarle; in seguito la parte richiedente decide se la richiesta debba comunque essere eseguita.

8. La parte richiesta può rifiutarsi di dare esecuzione a una richiesta per i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, o all'articolo 27, paragrafo 4, della Convenzione, o può imporre le condizioni che ritiene necessarie per consentirne l'esecuzione. La parte richiesta può inoltre rinviare l'esecuzione delle richieste per i motivi stabiliti all'articolo 27, paragrafo 5, della Convenzione. La parte richiesta notifica quanto prima alla parte richiedente il proprio rifiuto, le proprie condizioni o il rinvio. La parte richiesta notifica inoltre alla parte richiedente qualsiasi altra circostanza che potrebbe ritardare in modo significativo l'esecuzione della richiesta. L'articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione si applica al presente articolo.

9. a) Se la parte richiedente non è in grado di soddisfare una delle condizioni imposte dalla parte richiesta a norma del paragrafo 8, essa ne informa tempestivamente la parte richiesta. La parte richiesta decide quindi se le informazioni o il materiale debbano comunque essere forniti.

b) Se la parte richiedente accetta la condizione, è vincolata da quest'ultima. La parte richiesta che fornisce informazioni o materiale a tale condizione può chiedere alla parte richiedente di illustrare l'uso fatto di tali informazioni o di tale materiale in relazione a tale condizione.

10. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuna parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa e aggiorna i dati di contatto delle autorità designate:

a) per emettere un ordine in conformità del presente articolo; e

b) per ricevere un ordine in conformità del presente articolo.

11. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare di esigere che le richieste di altre parti a norma del presente articolo le siano presentate dall'autorità centrale della parte richiedente o da un'altra autorità stabilita di comune accordo dalle parti interessate.

12. Il segretario generale del Consiglio d'Europa istituisce e tiene aggiornato un registro delle autorità designate dalle parti in conformità del paragrafo 10. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni da essa fornite per il registro siano sempre corrette.

13. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può riservarsi il diritto di non applicare il presente articolo ai dati relativi al traffico.

 

Articolo 9

Divulgazione accelerata di dati informatici memorizzati in caso di emergenza

1. a) Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a far sì che, in caso di emergenza, il proprio punto di contatto della rete reperibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, di cui all'articolo 35 della Convenzione («punto di contatto») possa trasmettere una richiesta di assistenza immediata al punto di contatto di un'altra parte, e possa ricevere tale richiesta da quest'ultimo, al fine di ottenere da un prestatore di servizi sul territorio di tale parte la divulgazione accelerata di specifici dati informatici memorizzati, in possesso o sotto il controllo di tale prestatore di servizi, in assenza di una richiesta di mutua assistenza giudiziaria.

b) All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare che non darà seguito alle richieste di cui al paragrafo l, lettera a), che si limitano a una richiesta di divulgazione di informazioni relative agli abbonati.

2. Ciascuna parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie per consentire, a norma del paragrafo 1, quanto segue:

a) che le sue autorità possano richiedere dati a un prestatore di servizi sul suo territorio a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 1;

b) che un prestatore di servizi sul suo territorio possa divulgare i dati richiesti alle proprie autorità in risposta a una richiesta in conformità del paragrafo 2, lettera a); e

c) che le sue autorità possano fornire i dati richiesti alla parte richiedente.

3. La richiesta di cui al paragrafo 1:

a) specifica l'autorità competente che richiede i dati e la data di presentazione della richiesta;

b) contiene una dichiarazione attestante che la richiesta è presentata in conformità del presente protocollo;

c) specifica il nome e l'indirizzo del prestatore o dei prestatori di servizi che sono in possesso o hanno il controllo dei dati richiesti;

d) specifica il reato o i reati oggetto dell'indagine o del procedimento penale e contiene un riferimento alle relative disposizioni giuridiche e alle sanzioni applicabili;

e) presenta fatti sufficienti a dimostrare che sussiste un'emergenza e la correlazione dei dati richiesti con tale emergenza;

f) contiene una descrizione dettagliata dei dati ricercati;

g) contiene eventuali istruzioni procedurali particolari; e

h) contiene qualsiasi altra informazione che possa aiutare a ottenere la divulgazione dei dati richiesti.

4. La parte richiesta accetta richieste in formato elettronico. Una parte può anche accettare una richiesta presentata oralmente e richiederne conferma in formato elettronico. Prima di accettare la richiesta, essa può esigere adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.

5. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare di esigere che le parti richiedenti, a seguito dell'esecuzione della richiesta, presentino la richiesta e tutte le informazioni supplementari trasmesse a supporto della stessa nel formato e attraverso il canale, compresa eventualmente la mutua assistenza giudiziaria, specificati dalla parte richiesta.

6. La parte richiesta informa la parte richiedente della sua decisione in merito alla richiesta di cui al paragrafo 1 rapidamente e con procedura accelerata e, se del caso, specifica le eventuali condizioni alle quali intende fornire i dati e ogni altra forma di cooperazione disponibile.

7. a) Se la parte richiedente non è in grado di soddisfare una condizione imposta dalla parte richiesta a norma del paragrafo 6, ne informa tempestivamente l'altra parte. La parte richiesta determina quindi se le informazioni o il materiale debbano comunque essere trasmessi. Se la parte richiedente accetta la condizione imposta, è vincolata da quest'ultima.

b) La parte richiesta che fornisce informazioni o materiale attenendosi a tale condizione può chiedere alla parte richiedente di illustrare l'uso fatto di tali informazioni o materiale in relazione a tale condizione.


Sezione 4

Procedure relative alla mutua assistenza giudiziaria di emergenza

 

Articolo 10

Mutua assistenza giudiziaria di emergenza

1. Ciascuna parte può chiedere mutua assistenza giudiziaria rapidamente e con procedura accelerata qualora ritenga che vi sia un'emergenza. Una richiesta in conformità del presente articolo include, oltre agli altri contenuti richiesti, una descrizione dei fatti che dimostri l'esistenza di un'emergenza e la correlazione dell'assistenza richiesta con tale emergenza.

2. La parte richiesta accetta richieste in formato elettronico. Prima di accettare la richiesta, essa può esigere adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.

3. La parte richiesta può chiedere, rapidamente e con procedura accelerata, informazioni supplementari al fine di valutare la richiesta. La parte richiedente fornisce tali informazioni supplementari rapidamente e con procedura accelerata.

4. Una volta accertato che sussiste un'emergenza e che sono soddisfatte le altre condizioni della mutua assistenza giudiziaria, la parte richiesta risponde alla richiesta rapidamente e con procedura accelerata.

5. Ciascuna parte provvede affinché un rappresentante della propria autorità centrale o di altre autorità incaricate di rispondere alle richieste di mutua assistenza giudiziaria sia disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, per rispondere a una richiesta presentata a norma del presente articolo.

6. L'autorità centrale o le altre autorità responsabili della mutua assistenza giudiziaria della parte richiedente e della parte richiesta possono stabilire di comune accordo che i risultati dell'esecuzione di una richiesta in conformità del presente articolo, o una copia preliminare di tali risultati, possano essere forniti alla parte richiedente attraverso un canale diverso da quello utilizzato per la richiesta.

7. In mancanza di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra la parte richiedente e la parte richiesta, al presente articolo si applicano l'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione.

8. Qualora esista un siffatto trattato o accordo, il presente articolo è integrato dalle disposizioni di tale trattato o accordo, a meno che le parti interessate non decidano di comune accordo di applicare, in sostituzione di tale trattato o accordo, una o tutte le disposizioni della Convenzione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

9. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuna parte può dichiarare che le richieste possono anche essere inviate alle proprie autorità giudiziarie direttamente, oppure attraverso i canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), o al suo punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, istituito in conformità dell'articolo 35 della Convenzione. In tali casi, una copia è inviata contemporaneamente all'autorità centrale della parte richiesta tramite l'autorità centrale della parte richiedente. Qualora una richiesta sia inviata direttamente a un'autorità giudiziaria della parte richiesta e tale autorità non sia competente a trattare la richiesta, essa la deferisce all'autorità nazionale competente e ne informa direttamente la parte richiedente.


Sezione 5

Procedure relative alla cooperazione internazionale in assenza di accordi internazionali applicabili


Articolo 11

Videoconferenze

1. La parte richiedente può chiedere, e la parte richiesta può permettere, che le deposizioni e le dichiarazioni di un testimone o di un esperto siano rese in videoconferenza. La parte richiedente e la parte richiesta si consultano tra loro al fine di facilitare la soluzione di eventuali problemi relativi all'esecuzione della richiesta, tra cui, secondo i casi: quale parte debba svolgere la funzione di presidenza; le autorità e le persone che devono essere presenti; se una o entrambe le parti debbano prestare giuramenti particolari, pronunciare avvertimenti o impartire istruzioni ai testimoni o agli esperti; le modalità di udienza dei testimoni e degli esperti; le modalità per garantire il debito rispetto dei diritti dei testimoni e degli esperti; il trattamento delle richieste di privilegi o immunità; il trattamento delle obiezioni a domande o risposte; e la questione se una o entrambe le parti debbano fornire servizi di traduzione, interpretazione e trascrizione.

2. a) Le autorità centrali della parte richiesta e della parte richiedente comunicano direttamente tra loro per le finalità del presente articolo. La parte richiesta può accettare una richiesta in formato elettronico. Prima di accettare la richiesta, essa può esigere adeguati livelli di sicurezza e autenticazione.

b) La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui non dà esecuzione alla richiesta o ne ritarda l'esecuzione. L'articolo 27, paragrafo 8, della Convenzione si applica al presente articolo. Fatte salve eventuali altre condizioni che la parte richiesta può imporre in conformità del presente articolo, al presente articolo si applica l'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione.

3. La parte richiesta che fornisce assistenza a norma del presente articolo si adopera per ottenere la presenza della persona di cui si chiede la deposizione o la dichiarazione. Se del caso, la parte richiesta può, nella misura consentita dalla sua legislazione, adottare le misure necessarie per imporre a un testimone o un esperto di comparire nel proprio territorio a un'ora e in un luogo determinati.

4. Si applicano le procedure relative allo svolgimento della videoconferenza specificate dalla parte richiedente, salvo nei casi in cui ciò sia incompatibile con il diritto interno della parte richiesta. In caso di incompatibilità, o nella misura in cui la procedura non sia stata specificata dalla parte richiedente, la parte richiesta applica la procedura prevista dal proprio diritto interno, salvo diversamente convenuto di comune accordo da tali parti.

5. Fatta salva un'eventuale competenza in virtù del diritto interno della parte richiedente, qualora nel corso della videoconferenza il testimone o l'esperto:

a) rilasci deliberatamente una falsa dichiarazione laddove la parte richiesta, in conformità del proprio diritto interno, abbia imposto a tale persona di testimoniare in modo veritiero;

b) si rifiuti di testimoniare laddove la parte richiesta, in conformità del proprio diritto interno, abbia imposto a tale persona di farlo; oppure

c) tenga, nel corso di tali procedimenti, altri comportamenti scorretti vietati dal diritto interno della parte richiesta;

la persona interessata è passibile di sanzioni nella parte richiesta allo stesso modo in cui lo sarebbe se tale atto fosse stato commesso nel corso di un procedimento svolto in quest'ultima.

6. a) Salvo diversamente convenuto tra la parte richiedente e la parte richiesta, la parte richiesta sostiene tutti i costi relativi all'esecuzione di una richiesta a norma del presente articolo, ad eccezione:

i) degli onorari degli esperti;

ii) dei costi di traduzione, interpretazione e trascrizione; e

iii) dei costi straordinari.

b) Se l'esecuzione di una richiesta comporta costi straordinari, la parte richiedente e la parte richiesta si consultano al fine di determinare le condizioni alle quali la richiesta può essere eseguita.

7. Se stabilito di comune accordo tra la parte richiedente e la parte richiesta:

a) le disposizioni del presente articolo possono essere applicate per lo svolgimento di audioconferenze;

b) la tecnologia delle videoconferenze può essere utilizzata per finalità o udienze diverse da quelle descritte al paragrafo 1, anche ai fini dell'identificazione di persone o oggetti.

8. Se la parte richiesta sceglie di consentire l'udienza di un indagato o imputato, può esigere condizioni e garanzie particolari per quanto riguarda l'assunzione di deposizioni o dichiarazioni, la trasmissione di notifiche o l'applicazione di misure procedurali a tale persona.

 

Articolo 12

Squadre investigative comuni e indagini congiunte

1. Le autorità competenti di due o più parti possono istituire di comune accordo e gestire una squadra investigativa comune nei rispettivi territori per agevolare le indagini o i procedimenti penali, qualora un coordinamento rafforzato sia ritenuto particolarmente utile. Le autorità competenti sono designate dalle rispettive parti interessate.

2. Le procedure e le condizioni operative delle squadre investigative comuni, quali le loro finalità specifiche, la composizione, le funzioni, la durata ed eventuali periodi di proroga, l'ubicazione, l'organizzazione, le modalità di raccolta, trasmissione e utilizzo di informazioni o prove, le condizioni di riservatezza e le modalità di coinvolgimento delle autorità partecipanti di una parte nelle attività investigative che si svolgono nel territorio di un'altra parte, sono stabilite di comune accordo tra tali autorità competenti.

3. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare che la sua autorità centrale deve essere firmataria dell'accordo che istituisce la squadra o approvarlo in altro modo.

4. Tali autorità competenti e partecipanti comunicano direttamente, salvo che le parti stabiliscano di comune accordo altri canali di comunicazione appropriati qualora circostanze eccezionali richiedano un coordinamento più centralizzato.

5. Qualora sia necessario attuare misure investigative nel territorio di una delle parti interessate, le autorità partecipanti di tale parte possono chiedere alle proprie autorità di attuare tali misure senza che le altre parti debbano presentare una richiesta di mutua assistenza giudiziaria. Tali misure sono attuate dalle autorità di tale parte nel suo territorio alle condizioni che si applicano in conformità del diritto interno nell'ambito di un'indagine nazionale.

6. L'uso di informazioni o prove fornite dalle autorità partecipanti di una parte alle autorità partecipanti di altre parti interessate può essere rifiutato o limitato secondo le modalità stabilite nell'accordo, di cui ai paragrafi 1 e 2. Se tale accordo non stabilisce le condizioni per rifiutarle o limitarne l'uso, le parti possono utilizzare le informazioni o le prove fornite:

a) per le finalità per le quali è stato concluso l'accordo;

b) per l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati diversi da quelli per i quali è stato concluso l'accordo, previo consenso delle autorità che forniscono tali informazioni o prove. Tuttavia, il consenso non è necessario se i principi giuridici fondamentali della parte che utilizza le informazioni o le prove le impongono di divulgare le informazioni o le prove per tutelare i diritti di un imputato in un procedimento penale. In tal caso, dette autorità ne informano senza indebito ritardo le autorità che hanno fornito le informazioni o le prove; oppure

c) per prevenire un'emergenza. In tal caso, le autorità partecipanti che hanno ricevuto le informazioni o le prove informano senza indebito ritardo le autorità partecipanti che le hanno fornite, salvo diversamente convenuto.

7. In mancanza dell'accordo di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere avviate indagini congiunte, caso per caso, secondo modalità stabilite di comune accordo. Il presente paragrafo si applica indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di mutua assistenza giudiziaria o di un accordo fondato su normative uniformi o reciproche fra le parti interessate.


CAPO III

Condizioni e garanzie


Articolo 13

Condizioni e garanzie

A norma dell'articolo 15 della Convenzione, ciascuna parte provvede affinché l'istituzione, l'attuazione e l'applicazione dei poteri e delle procedure previsti dal presente protocollo siano soggette alle condizioni e alle garanzie previste dal proprio diritto interno, che garantiscono un'adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà.

 

Articolo 14

Protezione dei dati personali

1. Ambito di applicazione

a) Salvo quanto diversamente disposto dal paragrafo l, lettere b) e c), ciascuna parte tratta i dati personali ricevuti a norma del presente protocollo in conformità dei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo.

b) Se al momento del ricevimento dei dati personali in conformità del presente protocollo la parte trasmittente e la parte ricevente sono vincolate reciprocamente da un accordo internazionale che istituisce un quadro globale tra tali parti per la protezione dei dati personali, applicabile al trasferimento di dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, e che prevede che il trattamento dei dati personali nell'ambito di tale accordo sia conforme alle prescrizioni della normativa in materia di protezione dei dati delle parti interessate, le condizioni di tale accordo si applicano, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso, ai dati personali ricevuti in conformità del protocollo in luogo dei paragrafi da 2 a 15, salvo diversamente convenuto tra le parti interessate.

c) Se la parte trasmittente e la parte ricevente non sono vincolate reciprocamente da un accordo di cui al paragrafo l, lettera b), esse possono stabilire di comune accordo che il trasferimento di dati personali a norma del presente protocollo può avvenire sulla base di altri accordi o intese tra le parti interessate in luogo dei paragrafi da 2 a 15.

d) Ciascuna parte considera che il trattamento dei dati personali in conformità del paragrafo l, lettere a) e b), soddisfi i requisiti del proprio quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali per i trasferimenti internazionali di dati personali e che nell'ambito di tale quadro giuridico non siano necessarie ulteriori autorizzazioni ai fini di tale trasferimento. Una parte può rifiutare o impedire trasferimenti di dati verso un'altra parte in conformità del presente protocollo soltanto per motivi di protezione dei dati alle condizioni stabilite dal paragrafo 15, qualora si applichi il paragrafo l, lettera a); oppure alle condizioni stabilite da un accordo o un'intesa in conformità del paragrafo l, lettera b) o c), ove sia applicabile una di tali lettere.

e) Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte applichi garanzie più rigorose al trattamento da parte delle proprie autorità dei dati personali ricevuti a norma del presente protocollo.

2. Finalità e uso

a) La parte che ha ricevuto i dati personali li tratta per le finalità di cui all'articolo 2. Essa non sottopone i dati personali a un ulteriore trattamento per una finalità incompatibile e non li sottopone a un ulteriore trattamento ove ciò non sia consentito dal suo quadro giuridico interno. Il presente articolo non pregiudica la facoltà della parte trasmittente di imporre condizioni aggiuntive in conformità del presente protocollo in casi specifici, ma non rientrano in tali condizioni le condizioni di protezione dei dati generiche.

b) La parte ricevente garantisce, nell'ambito del proprio quadro giuridico interno, che i dati personali richiesti e trattati siano pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

3. Qualità e integrità

Ciascuna parte adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali mantengano l'esattezza e la completezza e il contenuto aggiornato necessari e adeguati per la liceità del loro trattamento, tenuto conto delle finalità per le quali sono trattati.

4. Dati sensibili

Il trattamento ad opera di una parte di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o di altro tipo, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici considerati sensibili in considerazione dei rischi ad essi correlati, o i dati personali relativi alla salute o alla vita sessuale, è consentito solo in presenza di garanzie adeguate per evitare il rischio di conseguenze pregiudizievoli ingiustificate derivanti dall'uso di tali dati, in particolare discriminazioni illecite.

5. Periodi di conservazione

Ciascuna parte conserva i dati personali solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento dei dati di cui al paragrafo 2. Al fine di adempiere a tale obbligo, essa prevede nel quadro giuridico interno periodi specifici di conservazione o il riesame periodico della necessità di conservare ulteriormente i dati.

6. Decisioni automatizzate

Le decisioni che ledono in modo significativo gli interessi pertinenti della persona fisica a cui si riferiscono i dati personali non possono basarsi unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali, a meno che ciò non sia autorizzato dal diritto nazionale con garanzie adeguate che includano la possibilità di ottenere l'intervento umano.

7. Sicurezza dei dati e incidenti di sicurezza

a) Ciascuna parte garantisce di disporre di adeguate misure di natura tecnologica, materiale e organizzativa per la protezione dei dati personali, in particolare contro la perdita o l'accesso, la divulgazione, l'alterazione o la distruzione accidentali o non autorizzati di tali dati («incidente di sicurezza»).

b) Al momento della scoperta di un incidente di sicurezza che comporta un rischio significativo di danno fisico o immateriale per le persone o per l'altra parte, la parte che riceve i dati valuta rapidamente la probabilità e la portata di tale incidente e adotta tempestivamente misure appropriate per mitigare tale danno. Tali misure comprendono la notifica all'autorità trasmittente o, per le finalità di cui al capo II, sezione 2, all'autorità o alle autorità designate a norma del paragrafo 7, lettera c). Tuttavia, la notifica può includere adeguate restrizioni relative all'ulteriore trasmissione della stessa; può essere ritardata o omessa qualora possa mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, o ritardata qualora possa compromettere misure di protezione della sicurezza pubblica. Tali azioni comprendono la notifica alla persona interessata, a meno che la parte non abbia adottato misure adeguate affinché non sussista più un rischio significativo. La notifica alla persona interessata può essere ritardata o omessa alle condizioni di cui al paragrafo 12, lettera a), punto i). La parte che riceve la notifica può chiedere consultazioni e informazioni supplementari in merito all'incidente e alla relativa risposta.

c) All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuna parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa l'autorità o le autorità a cui trasmettere la notifica a norma del paragrafo 7, lettera b), per le finalità di cui al capo II, sezione 2; le informazioni fornite possono essere successivamente modificate.

8. Tenuta di registri

Ciascuna parte tiene registri o dispone di altri mezzi adeguati per dimostrare in che modo i dati personali di una persona sono consultati, utilizzati e divulgati in un caso specifico.

9. Condivisione successiva nell'ambito di una parte

a) Quando un'autorità di una parte fornisce dati personali ricevuti inizialmente in virtù del presente protocollo a un'altra autorità di tale parte, quest'ultima li tratta in conformità del presente articolo, fatto salvo il paragrafo 9, lettera b).

b) In deroga al paragrafo 9, lettera a), una parte che abbia formulato una riserva a norma dell'articolo 17 può fornire i dati personali ricevuti ai suoi Stati costituenti o a entità territoriali analoghe, purché la parte abbia adottato misure affinché le autorità che ricevono i dati continuino a proteggerli efficacemente assicurando un livello di protezione dei dati comparabile a quello previsto dal presente articolo.

c) Nel caso vi siano indicazioni circa un'applicazione inadeguata del presente paragrafo, la parte trasmittente può chiedere consultazioni e informazioni pertinenti in merito a tali indicazioni.

10. Trasferimento successivo a un altro Stato o a un'organizzazione internazionale

a) La parte ricevente può trasferire i dati personali a un altro Stato o a un'organizzazione internazionale solo previa autorizzazione dell'autorità trasmittente o, per le finalità di cui al capo II, sezione 2, dell'autorità o delle autorità designate a norma del paragrafo 10, lettera b).

b) All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascuna parte comunica al segretario generale del Consiglio d'Europa l'autorità o le autorità competenti a rilasciare l'autorizzazione ai fini del capo II, sezione 2; le informazioni fornite possono essere successivamente modificate.

11. Trasparenza e informazione

a) Ciascuna parte comunica quanto segue mediante la pubblicazione di avvisi generali oppure mediante una notifica personale rivolta alla persona i cui dati personali sono stati raccolti:

i) la base giuridica e la o le finalità del trattamento;

ii) gli eventuali periodi di conservazione o riesame a norma del paragrafo 5, se del caso;

iii) i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati tali dati; e

iv) l'accesso, la rettifica e i mezzi di ricorso disponibili.

b) Una parte può subordinare qualsiasi obbligo di notifica personale a restrizioni ragionevoli in conformità del proprio quadro giuridico interno, alle condizioni di cui al paragrafo 12, lettera a), punto i).

c) Qualora il quadro giuridico interno della parte trasmittente imponga di informare personalmente la persona i cui dati sono stati forniti a un'altra parte, la parte trasmittente adotta misure volte a informare l'altra parte al momento del trasferimento in merito a tale obbligo e ai pertinenti dati di contatto. La notifica personale non è effettuata se l'altra parte ha chiesto di mantenere riservata la fornitura dei dati, qualora si applichino le condizioni per le restrizioni di cui al paragrafo 12, lettera a), punto i). Una volta che tali restrizioni non sono più applicabili e la notifica personale può essere effettuata, l'altra parte adotta misure volte a informarne la parte trasmittente. Se non è ancora stata informata, la parte trasmittente ha il diritto di fare richiesta alla parte ricevente, che comunicherà alla parte trasmittente se mantenere o meno la restrizione.

12. Accesso e rettifica

a) Ciascuna parte provvede affinché ogni persona fisica i cui dati personali sono stati ricevuti a norma del presente protocollo abbia il diritto di chiedere e ottenere quanto segue, in conformità delle procedure stabilite nel proprio quadro giuridico interno e senza indebito ritardo:

i) una copia scritta o elettronica della documentazione conservata che riguarda la persona in questione, contenente i suoi dati personali e le informazioni disponibili che indicano la base giuridica e le finalità del trattamento, i periodi di conservazione e i destinatari o le categorie di destinatari dei dati ("accesso"), nonché informazioni in merito alle opzioni di ricorso disponibili; ciò a condizione che l'accesso in un caso particolare possa essere soggetto all'applicazione di limitazioni proporzionate consentite dal suo quadro giuridico interno, che si rendano necessarie al momento della decisione per proteggere i diritti e le libertà altrui o importanti obiettivi di interesse pubblico generale e che tengano debitamente conto dei legittimi interessi della persona interessata;

ii) la rettifica quando i dati personali della persona sono inesatti o sono stati trattati in modo improprio; la rettifica include — ove ciò sia opportuno e ragionevole alla luce dei motivi della rettifica e del particolare contesto del trattamento — la correzione, l'integrazione, la cancellazione o l'anonimizzazione, la limitazione del trattamento o il congelamento dei dati.

b) Se l'accesso o la rettifica sono negati o limitati, la parte risponde alla persona fisica, in forma scritta che può essere trasmessa anche per via elettronica, senza indebito ritardo, informandola del rifiuto o della limitazione. Essa indica i motivi di tale rifiuto o limitazione e fornisce informazioni in merito alle opzioni di ricorso disponibili. Le spese sostenute per ottenere l'accesso ai dati dovrebbero essere ragionevoli e non eccessive.

13. Ricorsi giudiziali ed extragiudiziali

Ciascuna parte dispone di mezzi di ricorso giudiziali ed extragiudiziali efficaci per rimediare alle violazioni del presente articolo.

14. Vigilanza

Ciascuna parte dispone di una o più autorità pubbliche che esercitano, individualmente o cumulativamente, funzioni e poteri di vigilanza indipendenti ed efficaci in relazione alle misure di cui al presente articolo. Le funzioni e i poteri esercitati separatamente o cumulativamente da tali autorità comprendono i poteri d'indagine, il potere di dare seguito ai reclami e la capacità di adottare misure correttive.

15. Consultazione e sospensione

Una parte può sospendere il trasferimento di dati personali a un'altra parte se dispone di prove sostanziali del fatto che l'altra parte viola in modo sistematico o grave le disposizioni del presente articolo o che è imminente una violazione grave. La sospensione dei trasferimenti non è attuata senza un preavviso ragionevole e non prima che le parti interessate si siano impegnate in un ragionevole periodo di consultazione senza giungere a una soluzione. Tuttavia, una parte può sospendere provvisoriamente i trasferimenti in caso di violazione sistematica o sostanziale che comporti un rischio significativo e imminente per la vita o la sicurezza di una persona fisica o un danno rilevante alla sua reputazione o alle sue finanze, nel qual caso informa l'altra parte e immediatamente dopo avvia consultazioni con essa. Se la consultazione non permette di trovare una soluzione, l'altra parte può sospendere a sua volta i trasferimenti se dispone di prove sostanziali del fatto che la sospensione ad opera dell'altra parte era contraria alle disposizioni del presente paragrafo. La parte che ha avviato la sospensione ne dispone la revoca non appena sia posto rimedio alla violazione che giustificava tale sospensione; qualsiasi sospensione reciproca è in quel momento revocata. I dati personali trasferiti prima della sospensione continuano ad essere trattati conformemente al presente protocollo.


CAPO IV

Disposizioni finali
 

Articolo 15

Effetti del presente protocollo

1. a) L'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione si applica al presente protocollo.

b) Le parti che sono membri dell'Unione europea possono applicare, nelle loro relazioni reciproche, la normativa dell'Unione europea che disciplina le questioni di cui al presente protocollo.

c) La lettera b) non pregiudica la piena applicazione del presente protocollo tra le parti che sono membri dell'Unione europea e le altre parti.

2. L'articolo 39, paragrafo 3, della Convenzione si applica al presente protocollo.

 

Articolo 16

Firma ed entrata in vigore

1. Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate:

a) dalla firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b) dalla firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque parti della Convenzione hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal presente protocollo, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nei confronti di qualsiasi parte della Convenzione che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolata dal presente protocollo, esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui detta parte ha espresso il proprio consenso ad essere vincolata dal presente protocollo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

Articolo 17

Clausola federale

1. Uno Stato federale può riservarsi il diritto di assumere gli obblighi derivanti dal presente protocollo in conformità dei suoi principi fondamentali che disciplinano i rapporti tra il suo governo centrale e gli Stati costituenti o altri enti territoriali analoghi, a condizione che:

a) il protocollo si applichi al governo centrale dello Stato federale;

b) tale riserva lasci impregiudicato l'obbligo di prevedere la cooperazione richiesta dalle altre parti conformemente alle disposizioni del capo II; e

c) le disposizioni dell'articolo 13 si applichino agli Stati costituenti dello Stato federale o ad analoghe entità territoriali.

2. Una parte può impedire alle autorità, ai prestatori di servizi o ai soggetti sul suo territorio di cooperare in risposta a una richiesta o a un ordine presentato direttamente dallo Stato costituente o da un'analoga entità territoriale di uno Stato federale che ha formulato una riserva in conformità del paragrafo 1, a meno che tale Stato federale non notifichi al segretario generale del Consiglio d'Europa che uno Stato costituente o un'analoga entità territoriale applica gli obblighi del presente protocollo che sono applicabili a tale Stato federale. Il segretario generale del Consiglio d'Europa istituisce e aggiorna un registro di tali notifiche.

3. Una parte non impedisce alle autorità, ai prestatori di servizi o ai soggetti sul suo territorio di cooperare con uno Stato costituente o un'analoga entità territoriale sulla base di una riserva in conformità del paragrafo 1, qualora sia stato presentato un ordine o una richiesta tramite il governo centrale o sia concluso un accordo relativo a una squadra investigativa comune in conformità dell'articolo 12 con la partecipazione del governo centrale. In tal caso il governo centrale provvede all'adempimento degli obblighi applicabili del protocollo, a condizione che, per quanto riguarda la protezione dei dati personali forniti agli Stati costituenti o ad analoghe entità territoriali, si applichino soltanto le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 9, o, se del caso, i termini di un accordo o di un'intesa di cui all'articolo 14, paragrafo l, lettera b) o c).

4. Per quanto riguarda le disposizioni del presente protocollo la cui applicazione rientra nella competenza degli Stati costituenti o di analoghe entità territoriali che non sono tenuti in base all'ordinamento costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il governo centrale comunica alle autorità competenti di tali Stati dette disposizioni assieme al suo parere favorevole, esortandole ad adottare le misure appropriate per darvi attuazione.

 

Articolo 18

Applicazione territoriale

1. Il presente protocollo si applica al territorio o ai territori specificati in una dichiarazione rilasciata da una parte in conformità dell'articolo 38, paragrafi 1 o 2, della Convenzione, purché tale dichiarazione non sia stata revocata in conformità dell'articolo 38, paragrafo 3.

2. All'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una parte può dichiarare che il presente protocollo non si applica a uno o più territori specificati nella dichiarazione della parte in conformità dell'articolo 38, paragrafi 1 e/o 2, della Convenzione.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può, nell'ambito di qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata tramite notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

 

Articolo 19

Riserve e dichiarazioni

1. Tramite notifica scritta indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, qualsiasi parte della Convenzione può, all'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare di avvalersi della riserva o delle riserve di cui all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) o b), all'articolo 8, paragrafo 13, e all'articolo 17 del presente protocollo. Non sono ammesse altre riserve.

2. Tramite notifica scritta indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, qualsiasi parte della Convenzione può, all'atto della firma del presente protocollo o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare la dichiarazione o le dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 8; all'articolo 8, paragrafo 11; all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5; all'articolo 10, paragrafo 9; all'articolo 12, paragrafo 3; e all'articolo 18, paragrafo 2, del presente protocollo.

3. Tramite notifica scritta indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa, qualsiasi parte della Convenzione formula le eventuali dichiarazioni, notifiche o comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettere a) ed e); all'articolo 8, paragrafo 4, e paragrafo 10, lettere a) e b); all'articolo 14, paragrafo 7, lettera c), e paragrafo 10, lettera b); e all'articolo 17, paragrafo 2, del presente protocollo, secondo le modalità ivi specificate.

 

Articolo 20

Statuto e revoca delle riserve

1. Una parte che abbia formulato una riserva in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, revoca tale riserva, in tutto o in parte, non appena le circostanze lo consentano. Tale revoca ha effetto a decorrere dalla data di ricevimento di una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. Qualora la notifica stabilisca che la revoca di una riserva ha effetto da una data ivi specificata e tale data sia successiva alla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale, la revoca ha effetto a decorrere da tale data successiva.

2. Il segretario generale del Consiglio d'Europa può chiedere periodicamente alle parti che hanno formulato una o più riserve in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, informazioni sulle prospettive di revoca di tali riserve.

 

Articolo 21

Modifiche

1. Ogni parte del presente protocollo può proporre modifiche dello stesso, che sono comunicate dal segretario generale del Consiglio d'Europa, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle parti e ai firmatari della Convenzione, e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

2. Qualsiasi modifica proposta da una parte è comunicata al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che presenta al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il proprio parere in merito.

3. Il Comitato dei ministri esamina la modifica proposta e il parere presentato dal CDPC e può adottare la modifica dopo aver consultato le parti della Convenzione.

4. Il testo delle modifiche adottate dal Comitato dei ministri in conformità del paragrafo 3 è trasmesso alle parti del presente protocollo per accettazione.

5. Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 3 entrano in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le parti del presente protocollo hanno comunicato al segretario generale la loro accettazione.

 

Articolo 22

Risoluzione delle controversie

L'articolo 45 della Convenzione si applica al presente protocollo.

 

Articolo 23

Consultazione delle parti e valutazione dell'attuazione

1. L'articolo 46 della Convenzione si applica al presente protocollo.

2. Le parti valutano periodicamente l'efficacia dell'uso e l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo. L'articolo 2 del regolamento interno del Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica, riveduto il 16 ottobre 2020, si applica mutatis mutandis. Le parti sottopongono a revisione iniziale le procedure di tale articolo che si applicano al presente protocollo e possono modificarle per consenso cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

3. Il riesame dell'articolo 14 è avviato una volta che dieci parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal presente protocollo.

 

Articolo 24

Denuncia

1. Ogni parte può denunciare il presente protocollo in qualsiasi momento tramite notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

3. La denuncia della Convenzione ad opera di una parte del presente protocollo costituisce denuncia del presente protocollo.

4. Le informazioni o le prove trasmesse prima della data di efficacia della denuncia continuano ad essere trattate conformemente al presente protocollo.

 

Articolo 25

Notifica

Il Segretariato generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle parti e ai firmatari della Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione:

a) le firme;

b) il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;

c) le date di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4;

d) le dichiarazioni o le riserve formulate in conformità dell'articolo 19 o la revoca delle riserve in conformità dell'articolo 20;

e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo al presente protocollo.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente protocollo.

 

Fatto a Strasburgo il 12 maggio 2022, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, alle parti e ai firmatari della Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.