Garante privacy: chiarimenti sull'applicazione del GDPR ai trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario
17 maggio 2019
di Valeria Cerocchi
"Sebbene la normativa sia variegata ed abbia necessità di ulteriori specifiche, ad oggi è chiaro che la figura del Data Protection Officer (DPO) è obbligatoria come specificato nell’art. 37 del Regolamento in presenza di specifiche condizioni. In generale si ritiene che "se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati" ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, questi dovranno procedere alla nomina di un DPO. Sul punto, il Garante ritiene che l’obbligo in tal senso sussiste per i soggetti di natura pubblica (art. 37, lett. a) e che, in merito ai privati, l’attività debba valutarsi in base al criterio di "larga scala".