di Piera Di Stefano
"In sede di adattamento all’ordinamento interno di uno strumento di particolare complessità, qual è il Regolamento n. 679/2016/UE, il legislatore delegato, pertanto, era per legge dotato di quella discrezionalità necessaria non solo “(…) ad integrare e introdurre opportuni raccordi con la nuova disciplina dotata di un’immediata efficacia diretta, [ma] anche coordinare quest’ultima a quella preesistente, mediante disposizioni vòlte a regolare la transizione dall’uno all’altro assetto normativo".