• Concorrenza sleale -Manifatturiere varie

12 febbraio 2018

Competenza in materia di concorrenza sleale e società di persone

Appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate in materia di impresa, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un’ipotesi di concorrenza sleale cosiddetta pura in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. know how aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all’accertamento, dell’illecito concorrenziale.

L’art. 3, comma 2, D.Lgs. 27.06.2003, n. 168, limita ulteriormente la competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa ai rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandati per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Torino 12/02/2018