angolo del professionista
Il diritto a rivalersi nella Direttiva (UE) 2853/2024
di Achille Iamele
L’articolo 14 della nuova Product Liability Directive prevede che un operatore economico, il quale abbia risarcito integralmente il consumatore danneggiato, possa agire in rivalsa nei confronti degli altri operatori ritenuti (co)responsabili del danno da prodotto difettoso. Tuttavia, in sede di recepimento nazionale, la disposizione dovrà essere ricondotta alla più corretta fattispecie del diritto di regresso, stante il vincolo di solidarietà in essere tra gli stessi.
Introduzione alla Direttiva 2853/2024
La Direttiva 85/375/CEE, attuata nel 1985, ha rappresentato uno degli strumenti normativi più significativi, in ambito europeo, per la regolamentazione della responsabilità da danno causato da prodotti difettosi nei confronti dei consumatori.
Tuttavia, con l’esponenziale evoluzione delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale, tale Direttiva 85/375/CEE si è rivelata sempre più inadeguata rispetto alle nuove esigenze del mercato.
Pertanto, il Legislatore europeo ha ritenuto opportuno aggiornare e sostituire integralmente la precedente normativa sovranazionale, attraverso l’adozione della più innovativa c.d. Product Liability Directive (n. 2024/2853 – di seguito anche “PDL” ), che si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a partire dal 9 dicembre 2026, termine entro il quale dovrà essere altresì recepita dagli Stati membri.
Tra le significative novità della PDL, devono segnalarsi (i) una definizione più ampia di “prodotto”, che ricomprende i beni mobili – ivi inclusi i software, i file per la fabbricazione digitale e i servizi digitali – anche qualora integrati e/o interconnessi con altri beni mobili e/o immobili; (ii) l’estensione della risarcibilità anche dei danni morali, se certificati, nonché di quelli conseguenti alla distruzione o all’alterazione dei dati; (iii) l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del danneggiato, anche attraverso lo strumento di presunzioni relative, come nell’ipotesi in cui sia oggettivamente difficile, per l’attore, dimostrare il nesso causale tra il difetto e il danno subito, ovvero nel caso in cui la complessità scientifica del prodotto lo renda eccessivamente oneroso; (iv) un’estensione della responsabilità – qualora non sia possibile individuare gli operatori economici a cui sia imputabile il danno – anche verso i distributori che non identifichino, su istanza del danneggiato, uno degli operatori economici responsabili o il proprio distributore, entro 30 giorni dalla relativa richiesta; nonché (v) una catena solidale di operatori economici responsabili – tra cui, in ultima istanza, il fornitore di servizi di logistica, qualora non vi sia un importatore o un rappresentante stabilito nell’UE – con l’estensione della definizione di fabbricante a qualunque persona, fisica o giuridica, che apporti una modifica sostanziale del prodotto al di fuori del controllo dell’effettivo fabbricante e lo immetta sul mercato e/o in servizio.
Riguardo al principio generale di responsabilità solidale, per i partecipanti alla filiera produttiva e distributiva è stato altresì previsto: (a) all’art. 13, un meccanismo di riduzione della responsabilità, qualora il danno sia causato anche con il concorso della colpa del danneggiato o di una persona sotto la sua responsabilità, ma non anche per l’azione o l’omissione di un terzo; (b) all’art. 14, il diritto di agire in rivalsa verso gli altri operatori economici corresponsabili del danno.
Proprio in ordine alla formulazione di quest’ultimo articolo, sorgono talune perplessità di carattere tecnico, che meritano di essere approfondite.
L’art. 14 della nuova PDL: azione di rivalsa o di regresso?
L’articolo 14 della Direttiva 2853/2024, rubricato come “Diritto di rivalsa”, stabilisce che: “Qualora più operatori economici siano responsabili dello stesso danno, un operatore economico che abbia risarcito il danneggiato ha il diritto di agire nei confronti di un altro operatore economico responsabile a norma dell’articolo 8, conformemente al diritto nazionale.”
Invero, dalla sua formulazione, risulta evidente che la norma intende riconoscere, in favore dell’operatore economico che abbia risarcito il danneggiato, il diritto all’azione di rivalsa nei confronti degli altri operatori corresponsabili del danno, come individuati ai sensi dell’art 8 della PDL.
Ebbene, a parere dello scrivente, l’elemento della corresponsabilità tra operatori economici, prevista dall’articolo 14, verrebbe a configurare piuttosto la fattispecie tipica del diritto di regresso in luogo a quello di rivalsa, che verrebbe a crearsi nella differente ipotesi in cui il soggetto non sia solidalmente responsabile nei confronti del debitore.
A tal proposito, giova richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte, sulla netta distinzione tra il diritto di rivalsa e il diritto di regresso, la quale è tornata a ribadire che “il primo, come noto, è il diritto tramite il quale il soggetto passivo che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su un altro soggetto non legato da vincolo di solidarietà; il secondo invece è il diritto attribuito ad un condebitore che abbia pagato l'intero debito di rifarsi sugli altri condebitori” (così, letteralmente, in Cass. civ., sez. VI-3, ordinanza, n. 37709 del 01/12/2021).
Conclusioni
Alla luce di tali considerazioni, si auspica che il legislatore, in sede di recepimento, avrà cura di adattare la Direttiva 2853/2024 agli istituti tipici del diritto nazionale, inter alia, riconducendo l’ipotesi di azione di rivalsa prevista dal relativo art. 14 alla più appropriata azione di regresso, in linea con la normativa nazionale e con il consolidato orientamento della Suprema Corte.
Avv. Achille Iamele
Studio Previti
Associazione Professionale