30 aprile 2020
Corte di Giustizia 30/04/2020 (causa C‑584/18) [Tutela di consumatori - Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne - Cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro - Rifiuto di autorizzare l’ingresso nel territorio di uno Stato membro - Compensazione ed assistenza ai passeggeri aerei]
Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Decisione n. 565/2014/UE - Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne - Cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro - Articolo 3 - Riconoscimento, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale - Invocabilità di una decisione nei confronti di uno Stato - Efficacia diretta - Riconoscimento di un ente di diritto privato come emanazione dello Stato - Presupposti - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Codice frontiere Schengen - Articolo 13 - Rifiuto di autorizzare l’ingresso nel territorio di uno Stato membro - Obbligo di motivazione - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione ed assistenza ai passeggeri aerei in caso di negato imbarco - Articolo 2, lettera j) - Negato imbarco per asserita inadeguatezza dei documenti di viaggio - Articolo 15 - Obblighi a carico dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri - Inammissibilità delle deroghe previste dal contratto di trasporto o da altri documenti.
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