9 settembre 2021
Corte di Giustizia 09/09/2021 (cause riunite C‑33/20, C‑155/20, C‑187/20) [Tutela dei consumatori – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Indicazioni da inserire obbligatoriamente nel contratto]
Tutela dei consumatori – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Indicazioni da inserire obbligatoriamente nel contratto – Obbligo di indicare il tipo di credito, la durata del contratto di credito, il tasso d’interesse di mora e il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito – Modifica del tasso d’interesse di mora in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro – Indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo – Obbligo di precisare il metodo di calcolo della modifica del tasso d’interesse di mora e dell’indennizzo – Insussistenza dell’obbligo di indicare le possibilità di scioglimento del contratto di credito previste dalla normativa nazionale, ma non dalla direttiva 2008/48 – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso esercitato dal consumatore fondato sulla mancanza di un’indicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 – Esercizio fuori termine – Divieto, per il creditore, di opporre un’eccezione di decadenza o di abuso di diritto.
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