25 maggio 2023
Corte di Giustizia 25/05/2023 (causa C‑368/22) [Libera circolazione delle merci – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale]
Libera circolazione delle merci – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 7307 – Accessori per tubi – Sottovoce 7307 22 10 – Manicotti.
Nella causa C‑368/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca), con decisione del 9 maggio 2022, pervenuta in cancelleria l’8 giugno 2022, nel procedimento
Skatteministeriet
contro
Danish Fluid System Technologies A/S,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da P.G. Xuereb (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo danese, da C. Maertens, in qualità di agente, assistita da B. Søes Petersen, advokat;
– per la Commissione europea, da K. Rasmussen e M. Salyková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce tariffaria 7307 22 10 della nomenclatura combinata, figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 della Commissione, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), nelle versioni risultanti, nell’ordine, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU 2009, L 287, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU 2011, L 282, pag. 1), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (ministero delle Imposte, Danimarca) e la Danish Fluid System Technologies A/S (in prosieguo: la «DFST») in merito alla classificazione doganale di cinque accessori per tubi.
Contesto normativo
Il SA
3 Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.
4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, di detta convenzione, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA.
5 Le note esplicative relative alla voce 7307 del SA sono formulate nei seguenti termini:
«Questa voce comprende un insieme di oggetti di ghisa, ferro o acciaio, destinati essenzialmente a collegare o congiungere due tubi o elementi tubolari fra loro o un tubo ad un altro dispositivo, o ancora a otturare certi elementi di tubazione. Ne sono esclusi, però, certi oggetti che, sebbene destinati al montaggio di tubi (per esempio le fascette o staffe che si fissano nei muri per sostenere le canne, le fascette di serraggio che servono a fissare canne flessibili su elementi rigidi come tubi, rubinetti, raccordi, ecc.), non fanno parte integrante della conduttura (voci 73.25 o 73.26).
Il raccordo o la congiunzione si effettuano:
– sia per avvitamento per gli accessori in ghisa o in acciaio filettati,
– sia per saldatura estremità con estremità o per saldatura dopo incastro o immanicatura, per i raccordi da saldare in acciaio. Nel caso della saldatura estremità con estremità le punte degli accessori e dei tubi sono tagliate di sbieco o smussati,
– sia per contatto per gli accessori spostabili in acciaio.
Tra gli accessori per tubi compresi qui si possono citare le flange piatte, o a golette forgiate, i gomiti e le curve, le riduzioni, le T, le croci e i tappi, i manicotti da saldare estremità con estremità, i raccordi a schiena d’asino, i raccordi distributori a branche multiple, i raccordi analoghi per balaustrate tubolari, i raccordi a vite (olandesi), i manicotti e le mammelle [nippli], i raccordi-unione, i sifoni, le rondelle a spalla per tubi, i giunti di accoppiamento e le fascette.
(...)».
NC
6 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, istituita dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura.
7 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi doganali conformemente all’articolo 1, quale risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
8 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, parte prima, titolo I, sezione A, del regolamento n. 2658/87:
«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(...)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
9 L’allegato I del regolamento n. 2658/87 contiene una parte seconda, intitolata «Tabella dei dazi», la cui sezione XV è intitolata «Metalli comuni e loro lavori». Tale sezione comprende un capitolo 73, intitolato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio», la cui voce 7307 è così formulata:
Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi convenzionali (%) | Unità supplementare |
7307 | Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio | ||
- fusi: | |||
(…) | (…) | (…) | (…) |
altri, di acciai inossidabili: |
|||
7307 21 00 | - - Flange | 3,7 | – |
7307 22 | - - Gomiti, curve e manicotti, filettati | ||
7307 22 10 | - - - Manicotti | esenzione | – |
7307 22 90 | - - - Gomiti e curve | 3,7 | – |
7307 23 | Accessori da saldare testa a testa | ||
(...) | (...) | (...) | (...) |
7307 29 | - - altri: | ||
7307 29 10 | - - - filettati | 3,7 | – |
7307 29 30 |
- - - per saldare | 3,7 | – |
7307 29 90 | - - - altri | 3,7 | – |
- altri | |||
(...) | (...) | (...) | (...) |
10 In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la Commissione redige le note esplicative della NC, che pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quelle pubblicate il 7 maggio 2008 (GU 2008, C 112, pag. 8) e il 6 maggio 2011 (GU 2011, C 137, pag. 1), applicabili alla data delle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale, non contengono note distinte per le sottovoci 7307 22 10 e 7307 29 10 della NC.
Tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC)
11 Il quinto considerando del regolamento n. 2658/87 enuncia quanto segue:
«considerando che talune misure comunitarie specifiche non possono essere prese in considerazione nel quadro della [NC]; che è pertanto necessario creare suddivisioni comunitarie complementari da riprendere in una tariffa integrata delle Comunità europee (Taric); (...)».
12 L’articolo 2 di tale regolamento così prevede:
È istituita dalla Commissione una [TARIC], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.
Essa si basa sulla [NC] e comprende
a) le misure previste dal presente regolamento;
b) le suddivisioni comunitarie complementari, denominate “sottovoci Taric”, necessarie per l’attuazione delle misure comunitarie specifiche elencate nell’allegato II;
(...)».
13 Per quanto riguarda la sottovoce 7307 22 10 della NC, la TARIC prevede due codici, vale a dire il codice TARIC 7307 22 10 10 (manicotti destinati a taluni tipi di veicoli aerei) e il codice TARIC 7307 22 10 90 (altri). Anche per quanto riguarda la sottovoce 7307 29 10 della NC, la TARIC contiene due codici, vale a dire il codice TARIC 7307 29 10 10 (altri, filettati, destinati a taluni tipi di veicoli aerei) e il codice TARIC 7307 29 10 90 (altri).
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14 La DFST, una società con sede in Danimarca, esercita un’attività di importazione di accessori per tubi provenienti dal fabbricante americano Swagelok. La maggior parte delle merci importate vengono successivamente esportate, principalmente verso la Russia e verso l’Ucraina, e sono utilizzate per assemblare tubi appositamente trattati utilizzati, tra l’altro, nell’industria farmaceutica, petrolchimica, petrolifera e del gas.
15 Durante l’estate del 2013, le autorità tributarie danesi hanno proceduto al controllo di diversi accessori per tubi importati dalla DFST tra l’ottobre 2010 e l’agosto 2013.
16 Nell’ambito di tale controllo, dette autorità hanno prelevato dieci raccordi per tubi, tutti dichiarati come manicotti filettati di acciaio inossidabile, rientranti nel codice TARIC 7307 22 10 90 per il quale è prevista un’aliquota di dazi doganali dello 0%, per un’ispezione approfondita. La causa di cui è investito il Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca), giudice del rinvio, riguarda soltanto la classificazione di cinque di tali prodotti, vale a dire i prodotti nn. da 2 a 5 e 10 (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»).
17 Secondo le indicazioni contenute nel catalogo del fabbricante, il prodotto n. 2 è uno «straight fitting union» (raccordo dritto), il prodotto n. 3 corrisponde a uno «straight fitting male connector» (connettore maschio per raccordo dritto), il prodotto n. 4 è uno «straight fitting female connector» (connettore femmina per raccordo dritto), il prodotto n. 5 corrisponde a uno «straight fitting reducer» (raccordo riduttore dritto) e il prodotto n. 10 è un «tube adapter male» (adattatore per tubo maschio).
18 Ai fini di detto controllo, le autorità tributarie danesi hanno chiesto all’istituto di analisi Force Technology (in prosieguo: l’«istituto di analisi») di esaminare i prodotti di cui trattasi e di formulare proposte di classificazione.
19 Secondo l’istituto di analisi, il prodotto n. 2 consiste in «un tubo di piccole dimensioni dotato, al centro, di un elemento esagonale adatto all’uso di una chiave a brugola e [che presenta], su entrambi i lati, un raccordo di serraggio con il dado e le ghiere che ne fanno parte». Il prodotto n. 3 consisterebbe in «un tubo di piccole dimensioni dotato, al centro, di un elemento esagonale adatto all’uso di una chiave a brugola, nonché, da un lato, di una filettatura gas e, dall’altro lato, di una filettatura con il dado e le ghiere che ne fanno parte». Per quanto riguarda il prodotto n. 4, si tratterebbe di «un tubo di piccole dimensioni, di cui un lato è un manicotto (“female connector”), ovvero un’estremità esagonale con filettatura interna, e l’altro è un raccordo di serraggio a dado (“nut”) con due ghiere». Il prodotto n. 5 consisterebbe in «un tubo di piccole dimensioni dotato, al centro, di un elemento esagonale adatto all’uso di una chiave a brugola, nonché, da un lato, di un raccordo di serraggio filettato con il dado e le ghiere che ne fanno parte». Infine, per quanto riguarda il prodotto n. 10, si tratterebbe di «un tubo di piccole dimensioni dotato, al centro, di un elemento esagonale adatto all’uso di una chiave a brugola, nonché, da un lato, di una filettatura gas».
20 L’istituto di analisi ha concluso che i prodotti di cui trattasi non potevano essere considerati «manicotti», poiché non si trattava di corti tronchi di tubo, a filettatura interna o non filettati, che permettono di collegare due tubi avvitandoli nel tronco di tubo o semplicemente spingendoli dentro a quest’ultimo.
21 Con decisione del 15 ottobre 2013, facendo riferimento all’esame effettuato dall’istituto di analisi, che aveva concluso che nessuno dei prodotti di cui trattasi poteva essere qualificato come «manicotto», le autorità tributarie danesi hanno classificato i prodotti di cui trattasi con il codice TARIC 7307 29 10 90.
22 La DFST ha impugnato tale decisione dinanzi all’autorità amministrativa competente in materia, vale a dire il Landsskatteretten (Commissione tributaria nazionale, Danimarca), che, con decisione del 27 settembre 2019, ha ritenuto che i prodotti in questione, da essa considerati del tipo «straight tube fittings» (raccordi dritti per tubi), non dovessero essere classificati con il codice TARIC 7307 29 10 90 quali altri prodotti filettati di acciaio inossidabile, bensì, in considerazione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, con il codice TARIC 7307 22 10 90 come manicotti filettati di acciaio inossidabile, in conformità alla prima e alla sesta regola generale per l’interpretazione della NC.
23 Con atto introduttivo del 19 dicembre 2019, il ministero delle Imposte ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
24 Dinanzi a tale giudice, il ministero delle Imposte sostiene che i prodotti di cui trattasi non possono essere classificati con il codice TARIC 7307 22 10 90, poiché non si tratta di «manicotti», ma che essi rientrano nel codice TARIC 7307 29 10 90. Infatti, i prodotti di cui trattasi avrebbero tutti una filettatura esterna e molti di essi sarebbero altresì dotati di fascette di serraggio. Tenuto conto delle rispettive definizioni dei termini «manicotto» e «nipplo» in diversi dizionari e da altre fonti, da cui risulterebbe che il termine «manicotto» è definito come riferito ad un tronco di tubo che è la controparte del tronco di tubo designato dal termine «nipplo» e che un nipplo è sistematicamente descritto come avente una filettatura esterna, tali prodotti non potrebbero, quindi, essere qualificati come manicotti.
25 Per contro, la DFST sostiene, basandosi, in particolare, sulle note esplicative della voce 7307 della NC nonché sulle regole generali e i principi per la classificazione delle merci nel SA, che i prodotti in questione sono stati correttamente classificati con il codice TARIC 7307 22 10 90. Tale conclusione non sarebbe rimessa in discussione dagli estratti di dizionari selezionati arbitrariamente.
26 L’informazione tariffaria vincolante (ITV) irlandese recante il riferimento IE08NT‑14‑284‑03, che riguarderebbe il prodotto n. 2, nonché altre sette ITV, confermerebbero inoltre che le autorità tributarie di altri paesi dell’Unione classificano merci come i prodotti di cui trattasi con il codice TARIC 7307 22 10 90. L’ITV spagnola recante il riferimento ES-2014‑000535‑0324/14 dimostrerebbe, peraltro, che un manicotto può avere una filettatura esterna.
27 In tali circostanze, il Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la sottovoce 7307 22 10 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, come modificata dall’allegato I del regolamento [n. 861/2010], debba essere interpretata nel senso che essa comprende merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
28 Nella sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento alla NC nella sua formulazione risultante dall’allegato I del regolamento n. 861/2010, che era applicabile nel 2011. Risulta, tuttavia, dalle informazioni fornite da tale giudice che le importazioni che hanno dato luogo alla controversia principale sono avvenute tra il mese di ottobre 2010 e il mese di agosto 2013. Sembra pertanto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che le versioni della NC applicabili alla controversia di cui al procedimento principale siano quelle risultanti, rispettivamente, dal regolamento n. 948/2009, che ha modificato la NC a far data dal 1° gennaio 2010, dal regolamento n. 861/2010, che ha modificato la NC a far data dal 1° gennaio 2011, dal regolamento n. 1006/2011, che ha modificato la NC a far data dal 1° gennaio 2012, e dal regolamento di esecuzione n. 927/2012, che ha modificato la NC a far data dal 1° gennaio 2013.
29 Tuttavia, poiché la formulazione delle disposizioni della NC rilevanti per il procedimento principale è la stessa in tutte tali versioni, è sufficiente esaminare la questione sollevata prendendo in considerazione la NC nella sua formulazione risultante dall’allegato I del regolamento n. 861/2010.
Sulla questione posta
30 In via preliminare occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
31 Tuttavia, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’8 settembre 2016, Schenker, C‑409/14, EU:C:2016:643, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
32 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sottovoce 7307 22 10 della NC debba essere interpretata nel senso che accessori per tubi di acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, che presentano una filettatura esterna e che non costituiscono corti tronchi di tubo, a filettatura interna, che permettono di collegare due tubi avvitandoli in un tale accessorio o semplicemente spingendoli dentro detto accessorio, possono essere considerati «manicotti» rientranti in tale sottovoce.
33 Risulta da una costante giurisprudenza della Corte che, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo ai fini della classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo [sentenza del 30 aprile 2020, DHL Logistics (Slovakia), C‑810/18, EU:C:2020:336, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].
34 Conformemente alle regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di tali sottovoci e dalle note di sottovoci, sezioni o capitoli, mentre i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli devono essere considerati puramente indicativi.
35 Inoltre le note esplicative, preparate dalla Commissione, per quanto riguarda la NC, e quelle adottate dall’OMD, per quanto riguarda il SA, contribuiscono notevolmente all’interpretazione della portata delle diverse voci tariffarie, ma non sono giuridicamente vincolanti. Le note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse (sentenza del 15 aprile 2021, Vogel Import Export, C‑62/20, EU:C:2021:288, punto 31 e giurisprudenza citata).
36 Nel caso di specie, la voce 7307 della NC riguarda gli accessori per tubi di ghisa, ferro o acciaio. Essa comprende tre categorie, di cui la prima è designata con il termine «fusi», la seconda con i termini «altri, di acciai inossidabili» e la terza con il termine «altri».
37 È pacifico tra le parti nella controversia principale che i prodotti di cui trattasi rientrano nella seconda di tali categorie. Tale categoria stabilisce una distinzione tra quattro sottocategorie, ovvero, in primo luogo, le «flange», in secondo luogo, i «gomiti, curve e manicotti, filettati», fra cui i «manicotti», di cui alla sottovoce 7307 22 10 della NC, in terzo luogo, gli «accessori da saldare testa a testa» e, in quarto luogo, gli «altri» accessori per tubi, compresi gli altri accessori per tubi filettati, di cui alla sottovoce 7307 29 10 della NC. Trattandosi di una categoria residuale, quest’ultima sottovoce ricomprende, di conseguenza, gli accessori filettati per tubi di acciai inossidabili diversi da quelli di cui alle prime tre sottocategorie. È pacifico tra le parti nel procedimento principale che i prodotti di cui trattasi rientrano o nella seconda o nella quarta di tali sottocategorie a seconda che possano o no essere considerati «manicotti» filettati.
38 Occorre, pertanto, determinare che cosa rientri nella nozione di «manicotti», ai sensi della sottovoce 7307 22 10 della NC.
39 Tale nozione non è definita né nella NC né nel SA, né nelle note esplicative della NC o in quelle esplicative del SA.
40 In tale contesto, si deve rilevare che, ai sensi di una costante giurisprudenza, la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 26 marzo 2020, Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
41 Per quanto riguarda, anzitutto, il senso abituale nel linguaggio comune del termine «manicotti», risulta da diversi dizionari e da altre fonti alle quali hanno fatto riferimento le autorità tributarie danesi, nel procedimento principale, e il governo danese, nelle sue osservazioni scritte, che, in lingua danese, tedesca e inglese, il termine «manicotto» è definito come un tubo corto, destinato ad avvolgere le estremità di due tubi, e che l’accessorio per tubi così designato costituisce il «pendant» di quello designato con il termine «nipplo», accessorio quest’ultimo definito nel senso che può essere liscio o con filettatura esterna. Ne consegue che, secondo tali dizionari e fonti, un manicotto, se non è liscio, può essere solo a filettatura interna, dato che non potrebbe altrimenti circondare le estremità dei tubi che collega.
42 Per quanto riguarda, poi, il contesto in cui la nozione di «manicotti» è utilizzata, occorre rilevare, in primo luogo, che, come sottolineato dalla Commissione, in sostanza, nelle sue osservazioni scritte, numerosi termini che designano accessori per tubi nel SA, nella NC nonché nelle note esplicative del SA e in quelle della NC sembrano essere ispirati, in varie versioni linguistiche, a termini corrispondenti a talune forme quali parti del corpo, lettere dell’alfabeto o capi d’abbigliamento, e forniscono, di conseguenza, un’indicazione quanto alla forma del tipo di accessorio interessato. Per esempio, i termini danesi «rørknæ» (gomiti) e «rørbøjninger» (curve) («elbows» e «bends» in lingua inglese, nonché «coudes» e «courbes» in lingua francese) si riferiscono a un prodotto che, come un ginocchio («knæ»), è curvo, mentre il termine «muffe» (manicotto) («sleeve» in lingua inglese e «manchon» in lingua in francese) sembra indicare che il prodotto così designato ha la forma di un manicotto o di una manica. A tale proposito, il fatto che, come sostenuto dalla DFST nel procedimento principale, il termine in lingua danese «muffe» possa essere tradotto in inglese in diversi modi è irrilevante, dal momento che la versione inglese della NC utilizza la parola «sleeve» per tradurre il termine «manchon».
43 In secondo luogo, poiché le note esplicative relative alla voce 7307 del SA fanno riferimento, oltre che ai manicotti, ad altri prodotti come i riduttori e i raccordi, si deve ritenere che tali prodotti debbano essere distinti dai manicotti. Pertanto, nell’ipotesi in cui i prodotti di cui trattasi dovessero essere considerati come riduttori e raccordi, non potrebbero essere considerati rientranti nella sottovoce 7307 22 10 della NC. Come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, così potrebbe verificarsi, in particolare, per i prodotti n. 2 e n. 5, poiché tali prodotti sono descritti dal produttore come, rispettivamente, uno «straight fitting union» (raccordo dritto) e uno «straight fitting reducer» (raccordo riduttore dritto), circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.
44 In terzo luogo, dato che le note esplicative del SA, menzionando «i manicotti e i nippli», distinguono la nozione di «manicotto» da quella di «nipplo», occorre considerare che un manicotto e un nipplo sono due prodotti diversi, aventi ciascuno le proprie caratteristiche. Orbene, alla luce delle definizioni del termine «nipplo» che figurano in diversi dizionari e fonti, da cui risulta, come rilevato al punto 41 della presente sentenza, che i nippli, se non sono lisci, presentano una filettatura esterna, si deve concludere che solo la definizione del termine «manicotto» proposta dall’istituto di analisi e di cui al punto 20 della presente sentenza consente di distinguere i manicotti dai nippli.
45 In quarto luogo, come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, alcuni prodotti di cui trattasi sembrano possedere le caratteristiche di diversi tipi di accessori per tubi menzionati nella NC o nelle note esplicative del SA. Poiché, come rilevato al punto 37 della presente sentenza, la categoria degli altri accessori per tubi di acciai inossidabili, diversi da quelli fusi, comporta, oltre a tre sottocategorie più specifiche, tra cui quella che si riferisce ai «gomiti, curve e manicotti, filettati», una sottocategoria «altri», occorre classificare tali prodotti in quest’ultima sottovoce, vale a dire la sottovoce 7307 29 10 della NC, in quanto essi non corrispondono esclusivamente alla nozione di «manicotti», circostanza che spetterà, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.
46 Ne deriva che accessori per tubi di acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, che presentano una filettatura esterna e che non costituiscono corti tronchi di tubo, a filettatura interna, che permettono di collegare due tubi avvitandoli in un tale accessorio o spingendoli dentro detto accessorio, devono essere considerati rientranti nella sottovoce 7307 29 10 della NC.
47 Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla prassi di alcuni Stati membri in materia di ITV. Infatti, dalle osservazioni scritte della Commissione risulta che la ITV irlandese recante il riferimento IE 08NT‑14‑284‑03, invocata dalla DFST nel procedimento principale, è stata revocata. Inoltre, le altre ITV alle quali le parti nel procedimento principale, il governo danese e la Commissione hanno fatto riferimento, rispettivamente, nel procedimento principale e nelle loro osservazioni scritte nel presente procedimento, sembrano confermare, fatte salve alcune eccezioni, detta valutazione.
48 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la sottovoce 7307 22 10 della NC deve essere interpretata nel senso che accessori per tubi di acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, che presentano una filettatura esterna e che non costituiscono corti tronchi di tubo, a filettatura interna, che permettono di collegare due tubi avvitandoli in un tale accessorio o semplicemente spingendoli dentro detto accessorio, non possono essere considerati «manicotti» rientranti in tale sottovoce.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La sottovoce 7307 22 10 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione risultante dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010,
dev’essere interpretata nel senso che:
accessori per tubi di acciaio inossidabile, diversi da quelli fusi, che presentano una filettatura esterna e che non costituiscono corti tronchi di tubo, a filettatura interna, che permettono di collegare due tubi avvitandoli in un tale accessorio o semplicemente spingendoli dentro detto accessorio, non possono essere considerati «manicotti» rientranti in tale sottovoce.
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